13.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 118/1


REGOLAMENTO (CE) N. 383/2009 DEL CONSIGLIO

del 5 maggio 2009

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

1.1.   Misure provvisorie

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1129/2008 (2) del 14 novembre 2008 («regolamento provvisorio») la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso («fili e trefoli PSC») originari della Repubblica popolare cinese («RPC»).

(2)

Occorre osservare che il procedimento è stato aperto in seguito a una denuncia presentata da Eurostress Information Service («ESIS») a nome dei produttori che rappresentano una quota rilevante, in questo caso superiore al 57 %, della produzione comunitaria totale di fili e trefoli PSC.

(3)

Come indicato al considerando 13 del regolamento provvisorio, l’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze pertinenti ai fini della valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2004 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»).

1.2.   Fase successiva del procedimento

(4)

In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stata decisa l’istituzione delle misure antidumping provvisorie («divulgazione delle conclusioni provvisorie»), diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l’opportunità di essere sentite. La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

(5)

La Commissione ha continuato l’inchiesta relativamente agli aspetti connessi all’interesse della Comunità e ha effettuato un’analisi dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite da alcuni utilizzatori della comunitari dopo l’istituzione delle misure antidumping provvisorie.

(6)

Sono state effettuate quattro ulteriori visite di verifica presso le sedi delle seguenti società utilizzatrici:

Hormipresa SL, Santa Coloma de Queralt, Spagna,

Grupo Pacadar SA, Madrid, Spagna,

Strongforce Engineering PLC, Dartford, Regno Unito,

Hanson Building Products Limited, Somercotes, Regno Unito.

(7)

Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l’istituzione di misure antidumping definitive sulle importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli PSC originari della RPC e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni successivamente alla divulgazione di queste informazioni.

(8)

Le osservazioni presentate oralmente o per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate, apportando le debite modifiche alle conclusioni.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(9)

Una delle parti interessate ha affermato che un determinato tipo di trefolo da 19 fili andrebbe escluso dal campo di applicazione del procedimento poiché questo tipo di prodotto è destinato ad applicazioni molto specifiche, non può essere utilizzato come armatura per calcestruzzo, in strutture di sospensione o ponti strallati, che costituiscono le principali applicazioni del prodotto in esame ed esso non viene prodotto nella Comunità. L’industria comunitaria è stata consultata e ha confermato che il prodotto descritto, ovvero i trefoli da 19 fili, ma anche da più di 19 fili, non corrisponde al prodotto in esame. L’argomentazione è stata ritenuta valida e i trefoli da 19 o più fili saranno esclusi dalla definizione di prodotto.

(10)

In assenza di ulteriori osservazioni riguardo al prodotto in esame e al prodotto simile, si confermano i considerando da 14 a 20 del regolamento provvisorio.

3.   DUMPING

3.1.   Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

(11)

Un produttore esportatore cinese ha contestato le conclusioni provvisorie relative alla determinazione del TEM, sostenendo che soddisfaceva i criteri da 1 a 3 di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

(12)

Per quanto attiene al primo criterio dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, l’inchiesta relativa al TEM ha dimostrato che i costi dell’energia elettrica sostenuti dal produttore esportatore interessato, che costituiscono una percentuale rilevante dei costi totali di fabbricazione, non sono attendibili. Si è constatato che tali costi venivano fatturati mediante una terza società in liquidazione (anziché direttamente dal fornitore di energia elettrica). È stato spiegato che la società in liquidazione, originariamente proprietaria degli impianti in cui il prodotto in esame è fabbricato, ma nel frattempo in liquidazione, era ancora considerata proprietaria di una parte degli impianti. La società elettrica avrebbe pertanto continuato a fatturare l’intero consumo di energia elettrica alla società in liquidazione, la quale avrebbe a sua volta fatturato tali costi al produttore esportatore interessato.

(13)

Si è tuttavia verificato che il produttore esportatore ha acquistato gli impianti produttivi nel 2007, durante il periodo dell’inchiesta, pertanto almeno durante parte del PI era il legittimo proprietario di detti impianti. Gli importi indicati sono inoltre risultati incompatibili con i conti del produttore esportatore. Infine, dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie la società non ha presentato informazioni né elementi di prova per dimostrare l’attendibilità dei costi dell’energia elettrica e invalidare così le conclusioni provvisorie a tale riguardo.

(14)

Lo stesso produttore esportatore ha nuovamente sostenuto che la breve durata della sua licenza commerciale non va attribuita a significative ingerenze statali ai sensi del criterio 1 dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, come risulta dall’inchiesta sul TEM. A tale riguardo va osservato che la breve durata della licenza commerciale era stata considerata un ostacolo alle decisioni in tema di politica e pianificazione commerciale a lungo termine. In particolare si è constatato che le società in situazioni analoghe in genere beneficiano di licenze commerciali di durata considerevolmente più lunga. Tuttavia, dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie si è potuto chiarire che la tempestiva estensione della licenza commerciale del produttore esportatore costituiva una semplice formalità che non poteva più essere considerata un ostacolo alle decisioni in tema di politica e pianificazione commerciale a lungo termine.

(15)

Alla luce di quanto precede è stato concluso che nella fattispecie la durata della licenza commerciale non poteva effettivamente essere ritenuta un’ingerenza statale significativa ai sensi del criterio 1 dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base e le argomentazioni del produttore esportatore sono state accolte. Le conclusioni provvisorie sono state rivedute di conseguenza.

(16)

Il produttore esportatore interessato ha inoltre contestato le conclusioni secondo cui non soddisfaceva le condizioni di cui al criterio 2 dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, ovvero di disporre di una serie ben definita di documenti contabili in linea con le norme internazionali in materia di contabilità. Va osservato che l’inchiesta relativa al TEM ha evidenziato che importi significativi di un prestito ricorrente erano iscritti in una voce errata. Sebbene il produttore esportatore abbia sostenuto che tale conclusione non corrispondesse a realtà, non ha presentato alcuna spiegazione convincente né alcun elemento di prova valido a sostegno delle sue affermazioni. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(17)

Infine, lo stesso produttore esportatore ha sostenuto che non vi erano distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato a norma del criterio 3 dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. In particolare, il produttore esportatore ha contestato la conclusione secondo cui poteva prendere in prestito denaro a un tasso d’interesse significativamente inferiore ai tassi del mercato. Il produttore esportatore non ha, tuttavia, fornito informazioni o elementi di prova nuovi, in grado di modificare le conclusioni provvisorie a tale riguardo e tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(18)

Alla luce di quanto precede, e nonostante le conclusioni di cui al considerando 14, sono confermate le conclusioni sul TEM in merito a tale produttore esportatore esposte al considerando 35 del regolamento provvisorio.

(19)

In assenza di ulteriori osservazioni relative alla determinazione del TEM si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 25 a 36 del regolamento provvisorio.

3.2.   Trattamento individuale (TI)

(20)

Il produttore esportatore al quale è stato negato il trattamento individuale ha sostenuto di poter decidere in modo sufficientemente indipendente dall’ingerenza dello Stato ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, lettera c), del regolamento di base.

(21)

A sostegno di tale richiesta il produttore esportatore è stato in grado di precisare la composizione del consiglio di amministrazione della società e i diritti di voto dei suoi azionisti. Il produttore esportatore ha così potuto dimostrare di essere sufficientemente indipendente da una potenziale ingerenza dello Stato nel sistema di fissazione dei prezzi ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, lettera c), del regolamento di base. Come indicato al considerando 14, il produttore esportatore ha inoltre potuto dimostrare che la durata della sua licenza commerciale non può essere considerata una significativa ingerenza dello Stato. Di conseguenza, poiché tale produttore esportatore soddisfava le condizioni relative al TI di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, è opportuno calcolare un dazio definitivo individuale applicabile ai prodotti da esso fabbricati ed esportati.

(22)

Per quanto riguarda due dei produttori esportatori ai quali è stato accordato il TI, nuove informazioni, resesi disponibili dopo l’istituzione delle misure provvisorie, hanno dimostrato che il personale dirigente di tali società era costituito da funzionari di enti statali ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, lettera c), del regolamento di base. Entrambe le società hanno omesso tali informazioni nelle loro richieste di TEM/TI.

(23)

L’omissione di tali informazioni è stata giudicata fuorviante ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, pertanto si è deciso di non tenere conto delle informazioni fornite nelle pertinenti richieste di TEM/TI. Le società interessate hanno avuto la possibilità di fornire ulteriori spiegazioni in conformità dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di base. Tuttavia, nessuna delle società interessate ha fornito spiegazioni soddisfacenti. Alla luce di quanto precede a tali società è stato negato il TI.

(24)

Quanto alla terza società cui è stato accordato il TI, l’industria comunitaria ha messo in dubbio che fosse una società interamente controllata da capitale straniero e che potesse pertanto soddisfare il criterio di cui all’articolo 9, paragrafo 5, lettera c), del regolamento di base. Durante l’inchiesta è stato tuttavia possibile verificare e comparare tutti i pertinenti pagamenti e bonifici bancari relativi all’acquisizione della società e dall’esame è emerso che la società era interamente controllata da capitale straniero. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

4.   VALORE NORMALE

4.1.   Paese di riferimento

(25)

Alcune parti interessate hanno giudicato inappropriata la scelta del paese di riferimento. In particolare, si è sostenuto che data la presenza di un solo produttore di fili e trefoli PSC nel mercato turco, il livello di concorrenza in Turchia non sarebbe sufficiente per basare il calcolo del valore normale sui dati relativi a tale produttore.

(26)

Tali parti non hanno tuttavia presentato nuovi elementi di prova a tale riguardo e si sono limitate a ribadire le affermazioni fatte prima dell’istituzione delle misure provvisorie. Come indicato al considerando 44 del regolamento provvisorio, nonostante la presenza di un solo produttore in Turchia, le importazioni verso tale paese sono state ingenti e hanno rappresentato più del 50 % del mercato totale. Alla luce di quanto precede e dato che nessuno dei produttori degli altri potenziali paesi di riferimento ha collaborato all’inchiesta attuale, si conferma che la Turchia costituisce un paese di riferimento adeguato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

(27)

In assenza di ulteriori osservazioni relative al paese di riferimento si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 40 a 45 del regolamento provvisorio.

4.2.   Metodo di calcolo del valore normale

(28)

Un produttore esportatore ha sostenuto che il valore normale utilizzato non era adeguato poiché, come indicato ai considerando 48 e 49 del regolamento provvisorio, per la maggior parte dei tipi di prodotto il valore normale è stato costruito sulla base dei costi di fabbricazione del produttore turco. Tale produttore esportatore ha affermato che per i tipi di prodotto esportati da esportatori cinesi il valore normale avrebbe dovuto essere basato sui costi di fabbricazione degli esportatori cinesi.

(29)

Va osservato che il regolamento di base, all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), dispone espressamente che il valore normale sia determinato in base al prezzo o al valore costruito di un paese ad economia di mercato. Pertanto, il fatto che il valore normale sia stato determinato in base a valori costruiti non implica che i valori utilizzati fossero inappropriati. Si sottolinea che, poiché all’esportatore in questione è stato negato il TEM, i suoi costi relativi ai modelli esportati sono stati giudicati inattendibili. La selezione di un paese di riferimento ha lo scopo di determinare costi e prezzi attendibili basati sulle informazioni raccolte in un paese di riferimento appropriato. Essendo stato deciso che la Turchia rappresentava una scelta adeguata, non vi erano motivi per ritenere che i costi relativi al prodotto in esame fossero inaffidabili o inadeguati.

(30)

Il produttore esportatore interessato non ha presentato alcuna motivazione specifica (a parte quelle menzionate al considerando 25) per cui la scelta del paese di riferimento sarebbe inappropriata, né ha spiegato in particolare su quali basi si è ritenuto che i tipi di prodotto fabbricati e venduti da tale produttore esportatore non siano comparabili a quelli fabbricati e venduti nel paese di riferimento. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(31)

In assenza di ulteriori osservazioni riguardanti il metodo di calcolo del valore normale si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 46 a 50 del regolamento provvisorio.

4.3.   Prezzo all’esportazione

(32)

Il produttore esportatore di cui al considerando 52 del regolamento provvisorio, che ha effettuato vendite all’esportazione attraverso il proprio importatore collegato nella Comunità ha sostenuto che per costruire il prezzo all’esportazione a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base si sarebbe dovuto utilizzare il profitto effettivamente conseguito dall’importatore collegato nel rivendere i fili e trefoli PSC nella Comunità.

(33)

Va osservato che i prezzi di vendita tra parti collegate sono considerati inaffidabili a causa del rapporto tra l’acquirente e il venditore. Di conseguenza anche il margine di profitto derivante da una rivendita va considerato inaffidabile. Il produttore esportatore non ha presentato elementi di prova dell’eventuale affidabilità del margine di profitto del proprio importatore collegato. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(34)

Si sottolinea che al produttore esportatore di cui al considerando 32 il TI è stato negato per i motivi illustrati ai considerando 22 e 23 e che, poiché il suo margine di dumping è stato quindi determinato in base al metodo illustrato nel considerando 41, la questione del metodo applicato nel determinare il prezzo all’esportazione di tale produttore esportatore non risulta pertinente.

(35)

Quanto a uno dei produttori esportatori ai quali è stato accordato il TI, l’industria comunitaria ha messo in dubbio l’attendibilità del prezzo all’esportazione da esso dichiarato. Si è sostenuto che poiché sia gli scarsi quantitativi esportati durante il PI, sia le circostanze particolari (segnatamente, il prodotto esportato era privo di certificato di omologazione) sembrerebbero indicare un rapporto tra l’importatore e il produttore esportatore, non si dovrebbe pertanto tenere conto del pertinente prezzo all’esportazione. L’industria comunitaria non ha tuttavia potuto presentare elementi di prova a sostegno delle proprie affermazioni. L’inchiesta inoltre non ha evidenziato alcun rapporto tra il produttore esportatore e l’importatore non collegato. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(36)

In assenza di ulteriori osservazioni riguardanti la determinazione del prezzo all’esportazione si confermano le conclusioni provvisorie di cui al considerando 51 del regolamento provvisorio.

4.4.   Confronto

(37)

In assenza di ulteriori osservazioni relative al confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando 53 e 54 del regolamento provvisorio.

5.   MARGINI DI DUMPING

5.1.   Produttori che hanno collaborato e beneficiano del TI

(38)

Per le società che beneficiano di un TI la media ponderata del valore normale è stata confrontata alla media ponderata del prezzo all’esportazione a norma dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(39)

La media ponderata del margine di dumping definitivo, espressa come percentuale del prezzo cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è la seguente:

Società

Margine di dumping definitivo

Kiswire Qingdao, Ltd, Qingdao

26,8 %

Ossen MaanShan Steel Wire and Co. Ltd, Maanshan, e Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd, Jiujiang

49,8 %

5.2.   Tutti gli altri produttori esportatori

(40)

Come indicato al considerando 57 del regolamento provvisorio, il livello di collaborazione è stato basso.

(41)

Si è ritenuto quindi opportuno determinare il margine di dumping su scala nazionale sulla base dei dati forniti dalle società cui è stato negato sia il TEM che il TI.

(42)

Alla luce di quanto precede il margine di dumping a livello nazionale per tutti i produttori esportatori ai quali è stato negato il trattamento individuale, è stato fissato al 50,0 % del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

6.   PREGIUDIZIO

6.1.   Produzione comunitaria e definizione dell’industria comunitaria

(43)

In assenza di osservazioni relative alla produzione e alla definizione dell’industria comunitaria, si confermano i considerando da 60 a 63 del regolamento provvisorio.

6.2.   Consumo comunitario

(44)

In assenza di osservazioni relative al consumo comunitario, si confermano i considerando da 64 a 66 del regolamento provvisorio.

6.3.   Importazioni nella Comunità dalla RPC

(45)

Una delle parti interessate ha sostenuto che il prezzo medio delle importazioni cinesi era simile al prezzo medio di vendita dell’industria comunitaria. A tale riguardo le conclusioni della Commissione, basate su dati di Eurostat per i prezzi all’importazione dalla RPC e su dati verificati per l’industria comunitaria, hanno dimostrato la scorrettezza di tale affermazione. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(46)

In assenza di ulteriori osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 67 a 70 del regolamento provvisorio.

6.4.   Situazione dell’industria comunitaria

(47)

Un utilizzatore ha sostenuto che i prezzi medi dell’industria comunitaria nel 2004 e nel 2005 erano più alti di quelli indicati nel regolamento provvisorio, che pertanto non risultano corretti. Per quanto riguarda tale argomentazione, va sottolineato che le attuali conclusioni sono il risultato di un’inchiesta a livello di UE e non su scala regionale o nazionale. Poiché la parte interessata non ha presentato elementi di prova a tale riguardo, l’argomentazione è stata respinta.

(48)

In assenza di ulteriori osservazioni relative alla situazione dell’industria comunitaria, si confermano i considerando da 71 a 91 del regolamento provvisorio, secondo cui l’industria comunitaria ha subito un notevole pregiudizio.

7.   NESSO DI CAUSALITÀ

7.1.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(49)

Alcune parti interessate hanno sostenuto che la quota di mercato delle importazioni cinesi non era sufficiente per causare il pregiudizio subito dall’industria comunitaria. Come chiaramente dimostrato al considerando 93 del regolamento provvisorio, il forte incremento, pari al 2 106 %, del volume delle importazioni oggetto di dumping tra il 2004 e il PI e il corrispondente aumento della quota di mercato, dallo 0,4 % nel 2004 all’8,2 % nel PI, sul mercato comunitario, nonché la sottoquotazione dei prezzi del 18 % constatata nel corso del PI, hanno coinciso con il deterioramento della situazione economica dell’industria comunitaria.

(50)

Inoltre, l’aumento dei costi della principale materia prima, ovvero la vergella, che rappresenta il 75 % dei costi di fabbricazione, avrebbe dovuto ripercuotersi su tutti gli operatori del mercato. Tuttavia, i prezzi medi cinesi della vergella sono diminuiti del 45 % tra il 2004 e il PI. Si conclude pertanto che la pressione esercitata dalle importazioni oggetto di dumping, il cui volume e la cui quota di mercato sono considerevolmente aumentati a partire dal 2006, ha avuto un ruolo decisivo nel pregiudizio subito dall’industria comunitaria. Tale argomentazione è quindi respinta.

(51)

Alla luce di quanto precede si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 92 a 94 del regolamento provvisorio.

7.2.   Effetti di altri fattori

(52)

Alcune parti interessate hanno sostenuto che il pregiudizio subito dall’industria comunitaria è stato causato da importazioni provenienti da altri paesi terzi. Come dimostrato ai considerando 95 e 96 del regolamento provvisorio, il volume delle importazioni da altri paesi terzi è aumentato del 112 % tra il 2004 e la fine del PI. Tuttavia, i prezzi medi di tali importazioni erano decisamente superiori a quelli praticati dai produttori esportatori cinesi e persino a quelli dell’industria comunitaria. Ne consegue che tali importazioni non possono aver contribuito al pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

(53)

Si è constatato che due degli altri paesi terzi, caratterizzati da una quota di mercato combinata del 2,5 %, praticavano prezzi inferiori ai prezzi delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC. Tuttavia, dato il volume relativamente modesto delle importazioni in questione, si ritiene che questo non basti per escludere il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dalla RPC e il pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

(54)

Alla luce di quanto precede si confermano le conclusioni di cui ai considerando 95 e 96 del regolamento provvisorio.

7.3.   Andamento delle esportazioni dell’industria comunitaria costituente il campione

(55)

Alcune parti interessate hanno sostenuto che il pregiudizio subito dall’industria comunitaria è stato causato da esportazioni a prezzi inferiori ai costi di produzione. Le esportazioni verso paesi non comunitari hanno rappresentato solo il 14 % circa delle vendite totali del prodotto simile effettuate dall’industria comunitaria nel PI. Tali esportazioni sono aumentate del 16 % tra il 2004 e il PI. Il prezzo unitario di vendita all’esportazione dei produttori comunitari è tuttavia diminuito dell’8 % (da 715 EUR per tonnellata nel 2004 a 660 EUR per tonnellata nel PI). Come indicato al considerando 98 del regolamento provvisorio, non si può presumere che tali vendite siano state effettuate a prezzi inferiori ai costi di produzione. Ciò è dovuto a rilevanti differenze di costi e prezzi tra le società così come a livello di tempi. Il calo dei prezzi all’esportazione è stato causato dalla pressione esercitata dalle esportazioni cinesi anche nei principali mercati di esportazione dell’industria comunitaria attraverso un’estrema compressione dei prezzi.

(56)

Alla luce di quanto precede si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 97 a 99 del regolamento provvisorio.

(57)

In assenza di osservazioni sull’aumento dei costi di produzione e sulla concorrenza degli altri produttori nella Comunità, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 100 a 102 del regolamento provvisorio.

7.4.   Conclusioni sul nesso di causalità

(58)

Alla luce dell’analisi che precede, nella quale gli effetti prodotti da tutti gli altri fattori noti sulla situazione dell’industria comunitaria sono stati debitamente distinti e separati dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping, si conferma che questi altri fattori non sono sufficienti a invalidare la conclusione secondo cui il notevole pregiudizio accertato debba essere attribuito alle importazioni oggetto di dumping.

(59)

Alla luce di quanto precede, si conferma pertanto che le importazioni oggetto di dumping di fili e trefoli PSC originari della RPC hanno determinato un pregiudizio notevole per l’industria comunitaria, a norma dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

(60)

In assenza di ulteriori osservazioni su questo punto, si confermano le conclusioni di cui ai considerando 103 e 104 del regolamento provvisorio.

8.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

8.1.   Interesse dell’industria comunitaria e degli altri produttori comunitari

(61)

In assenza di osservazioni relative all’interesse dell’industria comunitaria e degli altri produttori comunitari, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 105 a 111 del regolamento provvisorio.

8.2.   Interesse degli importatori

(62)

Una delle parti interessate che importa fili e trefoli PSC ha sostenuto che l’istituzione di misure antidumping avrebbe gravi ripercussioni sulla situazione degli importatori, poiché questi ultimi non sarebbero in grado di trasferire l’aumento dei prezzi sui propri acquirenti.

(63)

L’inchiesta ha evidenziato che i margini di profitto degli importatori sul prodotto in esame erano relativamente elevati. Inoltre, il fatto che i costi del prodotto in esame rappresentino una quota esigua del totale dei costi sostenuti dai loro acquirenti dovrebbe permettere agli importatori di trasferire un eventuale aumento dei prezzi su di essi. Inoltre, i termini dei loro contratti con i fornitori non sono tali da impedire agli importatori di cambiare fonte di approvvigionamento del prodotto in esame, passando a società soggette a dazi più bassi o nulli, oppure ad altri paesi fornitori, come Tailandia e Sudafrica. Tale argomentazione è stata quindi respinta.

(64)

In assenza di ulteriori osservazioni su questo punto, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 112 a 114 del regolamento provvisorio.

8.3.   Interesse degli utilizzatori

(65)

Alcune parti interessate hanno sostenuto che l’istituzione di misure antidumping avrebbe gravi ripercussioni sulla situazione degli utilizzatori di fili e trefoli PSC, poiché questi ultimi non sarebbero in grado di trasferire l’aumento dei prezzi sui propri acquirenti.

(66)

Come indicato nei considerando 4 e 5, le possibili ripercussioni delle misure sulla situazione delle industrie utilizzatrici sono state nuovamente esaminate dopo l’istituzione delle misure provvisorie mediante ulteriori visite di verifica presso le sedi di quattro utilizzatori. Tali utilizzatori erano tutte società intermedie che producono e forniscono elementi in calcestruzzo per armature, strutture di sospensione e ponti strallati.

(67)

Le conclusioni della Commissione hanno dimostrato che per l’utilizzatore più rappresentativo visitato, così come per la maggior parte delle applicazioni, il prodotto in esame rappresentava solo il 5 % del costo totale di produzione. Tale percentuale può tuttavia raggiungere il 13 % in media per gli utilizzatori. L’effetto del dazio antidumping sui loro costi è stato stimato tra 0 e 6 %. Quanto agli acquirenti finali (principalmente società di costruzioni), l’effetto del dazio sarà comunque minimo e in ogni caso inferiore all’1 % del loro costo totale di produzione. Gli utilizzatori non dovrebbero quindi incontrare particolari difficoltà nel trasferire il dazio sui propri acquirenti. Tale argomentazione è stata quindi respinta.

(68)

Una delle parti interessate ha sostenuto che l’istituzione di misure antidumping comporterebbe una penuria di fili e trefoli di acciai PSC nel Regno Unito a causa della dipendenza del mercato di tale paese dalle importazioni. A tale proposito va ricordato che le presenti conclusioni sono state tratte a livello di UE e non su scala regionale o nazionale. Tuttavia, anche considerando solo il mercato del Regno Unito, le conclusioni hanno dimostrato che i produttori britannici coinvolti nell’inchiesta dispongono di un’ampia capacità inutilizzata per l’approvvigionamento del mercato. L’industria comunitaria nel suo insieme dispone inoltre di una capacità inutilizzata sufficiente a coprire il consumo totale nell’UE. Tale argomentazione è stata quindi respinta.

(69)

Alcune parti interessate hanno sostenuto l’esistenza di un cartello nell’industria comunitaria di fili e trefoli PSC. A tale proposito va rilevato che nell’ottobre 2008 la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti a una serie di società che operano nella fornitura di acciaio precompresso. La Commissione tuttavia non ha ancora preso una decisione definitiva a tale riguardo. L’invio di una comunicazione degli addebiti comunque non pregiudica il risultato definitivo del procedimento. Se venisse dimostrato che nel mercato comunitario è esistito un cartello, le misure potrebbero essere opportunamente riesaminate.

(70)

In assenza di ulteriori osservazioni su questo punto, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 115 a 117 del regolamento provvisorio.

8.4.   Conclusioni sull’interesse della Comunità

(71)

Alla luce dei risultati dell’ulteriore inchiesta sugli aspetti connessi all’interesse della Comunità, si confermano le conclusioni di cui al considerando 118 del regolamento provvisorio.

9.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

9.1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(72)

Diverse parti interessate hanno contestato la conclusione provvisoria secondo cui l’8,5 % sarebbe il margine di profitto che potrebbe essere ragionevolmente realizzato da un’azienda di questo tipo operante nel settore in normali condizioni di concorrenza.

(73)

Una della parti interessate ha sostenuto che non si dovrebbe tener conto della redditività del 2005 nel calcolo del margine di profitto dell’industria comunitaria, essendosi trattato di un anno di eccezionale prosperità per il settore. Poiché questi dati sono stati confermati, l’argomentazione è stata accolta. Di conseguenza è stato fissato un margine di profitto del 6,2 % per il calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio, pari a quello raggiunto nel 2004 quando i quantitativi importati dalla RPC non erano significativi e i prezzi erano superiori a quelli dell’industria comunitaria.

(74)

Il necessario aumento del prezzo è stato quindi determinato procedendo a un confronto tra la media ponderata dei prezzi all’importazione, utilizzata per il calcolo della sottoquotazione, e i prezzi non pregiudizievoli dei prodotti venduti dall’industria comunitaria sul mercato della Comunità. La differenza risultante da tale confronto è stata poi espressa come percentuale del valore totale cif all’importazione.

(75)

Una delle parti interessate ha sostenuto che la media ponderata del margine di sottoquotazione andrebbe calcolata utilizzando come fattore ponderale i quantitativi di ogni tipo di prodotto venduto dall’industria comunitaria. È pratica corrente utilizzare il valore cif delle esportazioni di ogni tipo di prodotto come fattore ponderale per il calcolo del margine medio ponderato di sottoquotazione. La ragione di tale calcolo è che un dazio così calcolato, se applicato alle vendite della società durante il PI, comporterebbe una sottoquotazione pari a zero, ovvero un prezzo non pregiudizievole. Questo non accadrebbe se i quantitativi di ogni tipo di prodotto venduto dall’industria comunitaria fossero utilizzati come fattore ponderale, secondo quanto sostenuto.

(76)

Il livello di eliminazione del pregiudizio di uno dei produttori esportatori cinesi ai quali è stato accordato il TI, di cui al considerando 24, è stato ricalcolato in seguito a un errore materiale nella determinazione provvisoria. Ne è risultato un livello di eliminazione del pregiudizio inferiore al 2 %, che è stato considerato minimo. Di conseguenza, le importazioni del prodotto in esame fabbricato da tale società non dovrebbero essere soggette a nessun dazio.

(77)

In assenza di ulteriori osservazioni relative al livello di eliminazione del pregiudizio, si confermano i considerando da 119 a 122 del regolamento provvisorio.

(78)

Il livello nazionale di eliminazione del pregiudizio è stato ricalcolato sulla base dei dati forniti dalle società cui è stato negato sia il TEM che il TI.

9.2.   Forma e livello dei dazi

(79)

Alla luce di quanto precede e in conformità dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire un dazio antidumping definitivo a un livello sufficiente a eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping senza che venga superato il margine di dumping accertato.

(80)

Le aliquote dei dazi definitivi sono così stabilite, in via definitiva:

Società

Margine di dumping

Margine di eliminazione del pregiudizio

Aliquota del dazio antidumping definitivo

Kiswire Qingdao, Ltd, Qingdao

26,8 %

0 %

0 %

Ossen MaanShan Steel Wire and Co. Ltd, Maanshan, e Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd, Jiujiang

49,8 %

31,1 %

31,1 %

Tutte le altre società

50,0 %

46,2 %

46,2 %

(81)

Le aliquote del dazio antidumping indicate nel presente regolamento applicabili a titolo individuale ad alcune società sono state stabilite in base alle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l’inchiesta con riferimento alle società interessate. Tali aliquote del dazio (a differenza del dazio per paese, applicabile a «tutte le altre società») si applicano quindi esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società indicate. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società la cui denominazione, completa di indirizzo, non venga espressamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tale aliquota e sono soggette all’aliquota del dazio applicabile «a tutte le altre società».

(82)

Le eventuali richieste di applicazione di tale aliquota individuale del dazio antidumping (ad esempio in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità di produzione o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione (3) corredate di tutte le informazioni pertinenti, in particolare l’indicazione di eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all’esportazione, collegate ad esempio al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità di produzione o di vendita. Se del caso, si modificherà di conseguenza il regolamento aggiornando l’elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

9.3.   Riscossione definitiva dei dazi provvisori

(83)

In considerazione dell’entità dei margini di dumping accertati e del livello di pregiudizio causato all’industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio siano definitivamente riscossi in ragione dell’aliquota dei dazi istituiti in via definitiva. Qualora i dazi definitivi siano inferiori a quelli provvisori, gli importi depositati in via provvisoria sono svincolati nella parte eccedente l’aliquota del dazio antidumping definitivo. Qualora i dazi definitivi risultino superiori ai dazi provvisori, vengono definitivamente riscossi solo gli importi depositati a titolo dei dazi provvisori. Gli importi depositati a titolo provvisorio per i prodotti esclusi dalla definizione di prodotto a norma del considerando 9 vanno svincolati.

9.4.   Monitoraggio speciale

(84)

Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla grande differenza tra le aliquote del dazio per i produttori esportatori, si ritiene necessaria, in questo caso, l’adozione di misure speciali volte a garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping. Tali misure comprendono gli elementi indicati di seguito.

(85)

La presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti illustrati nell’allegato del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da una fattura di questo tipo sono soggette al dazio antidumping residuo applicabile a tutti gli altri esportatori.

(86)

Qualora le esportazioni delle società che beneficiano di aliquote del dazio individuali più basse aumentino notevolmente in volume dopo l’istituzione delle misure in questione, tale aumento di volume potrebbe essere considerato come un cambiamento della configurazione degli scambi dovuto all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze e in presenza delle necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Nell’ambito di tale inchiesta si può tra l’altro esaminare la necessità di eliminare le aliquote del dazio individuali e di istituire quindi un dazio su scala nazionale.

10.   IMPEGNI

(87)

In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l’istituzione di misure antidumping definitive, uno dei produttori esportatori ai quali è stato accordato il trattamento individuale ha offerto un impegno sui prezzi a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base.

(88)

Tale offerta è stata esaminata e si è constatato che durante il PI i prezzi del prodotto erano estremamente variabili, ovvero la differenza tra i prezzi di vendita all’UE più bassi e quelli più alti della stessa categoria di prodotti poteva variare fino al 46 % per la società citata. Si sono inoltre constatate variazioni significative nei prezzi di vendita dell’industria comunitaria durante il periodo in esame. Il prodotto non è quindi adatto a un impegno su prezzi fissi. La società ha proposto che il prezzo minimo venga indicizzato in base all’evoluzione del prezzo di una materia prima, la vergella. In assenza di informazioni pubblicamente accessibili sui prezzi delle materie prime utilizzate nel prodotto in esame e tenendo conto dell’opposta tendenza di prezzo di una materia prima comparabile, la vergella per rete, non è stato tuttavia possibile stabilire alcuna correlazione tra i prezzi di vendita del prodotto finito nella Comunità e quelli della principale materia prima. Si ritiene che l’accettazione di tale offerta di impegno provochi difficoltà ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento di base, poiché non eliminerebbe l’effetto pregiudizievole del dumping constatato.

(89)

Esistono inoltre numerose tipologie diverse del prodotto in esame. La società, al fine di agevolare la comunicazione delle informazioni richieste nel quadro dell’inchiesta, ha semplificato i criteri di classificazione del prodotto ed ha provveduto a raggruppare i diversi tipi di prodotti fabbricati e venduti. Questo non cambia tuttavia il fatto che la società durante il PI abbia fabbricato e venduto vari tipi di fili e trefoli nell’UE. Per ridurre il rischio di compensazioni incrociate tra diversi tipi di prodotto, la società ha proposto di rispettare tre prezzi minimi all’importazione, uno per i fili PSC e due per i trefoli, a seconda del diametro. Alla luce dei motivi illustrati al considerando 88, non è stato tuttavia possibile accettare l’impegno offerto dal produttore esportatore interessato.

11.   CAMBIAMENTO DI DENOMINAZIONE

(90)

Dopo il PI e nel corso della presente inchiesta, uno dei produttori esportatori interessati, un gruppo composto da due società collegate, segnatamente Ossen MaanShan Steel Wire and Co. Ltd, Maanshan, e Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd, Jiujiang, ha cambiato la denominazione per divenire, rispettivamente, Ossen Innovation Materials Co. Joint Stock Company Ltd, Maanshan, e Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd, Jiujiang.

(91)

Tale modifica non comporta mutamenti sostanziali con un’incidenza sulle conclusioni della presente inchiesta, pertanto è stato concluso che le conclusioni definitive relative a Ossen MaanShan Steel Wire and Co. Ltd, Maanshan, e Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd, Jiujiangsi applicano a Ossen Innovation Materials Co. Joint Stock Company Ltd, Maanshan, and Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd, Jiujiang,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fili non rivestiti di acciai non legati, fili zincati di acciai non legati e trefoli di acciai non legati (anche rivestiti) da non più di 18 fili, contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio, di sezione trasversale massima superiore a 3 mm, classificabili ai codici NC ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 ed ex 7312 10 69 (codici TARIC 7217109010, 7217209010, 7312106111, 7312106191, 7312106511, 7312106591, 7312106911 e 7312106991), originari della Repubblica popolare cinese.

2.   Le aliquote del dazio antidumping, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate, sono le seguenti:

Società

Dazio antidumping

Codice addizionale TARIC

Kiswire Qingdao, Ltd, Qingdao

0 %

A899

Ossen Innovation Materials Co. Joint Stock Company Ltd, Maanshan, e Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd, Jiujiang

31,1 %

A952

Tutte le altre società

46,2 %

A999

3.   L’applicazione dell’aliquota di dazio individuale stabilita per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell’allegato. Nel caso in cui la fattura non sia presentata, si applica l’aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Vengono definitivamente riscossi gli importi depositati a titolo dei dazi antidumping provvisori di cui al regolamento (CE) n. 1129/2008 della Commissione, del 14 novembre 2008, relativo alle importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese. Gli importi depositati a titolo provvisorio per merci che non rientrano nell’articolo 1, paragrafo 1, sono svincolati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 maggio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

M. KALOUSEK


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2)  GU L 306 del 15.11.2008, pag. 5.

(3)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, Ufficio N-105 4/92, 1049 Bruxelles, Belgio.


ALLEGATO

Sulla fattura commerciale valida di cui all’articolo 1, paragrafo 3, deve figurare una dichiarazione firmata da un responsabile della società, redatta secondo il modello seguente:

1)

nome e funzione del responsabile della società che ha rilasciato la fattura commerciale;

2)

la seguente dichiarazione:

«Il sottoscritto certifica che il [volume] di fili e trefoli PSC venduto per l’esportazione nella Comunità europea e coperto dalla presente fattura è stato fabbricato da (denominazione della società e sede sociale) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Dichiaro che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete e corrette.

Data e firma»