18.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 100/6


REGOLAMENTO (CE) N. 317/2009 DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 2009

recante sostituzione dell’allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio, del 25 aprile 2005, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (1), in particolare l’articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A seguito del mancato adeguamento da parte degli Stati Uniti della legge «Continued Dumping and Subsidy Offset Act» (CDSOA) agli obblighi assunti nell'ambito degli accordi dell'OMC, il regolamento (CE) n. 673/2005 ha istituito dazi doganali supplementari, pari al 15 % ad valorem, sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America a partire dal 1o maggio 2005. Conformemente all'autorizzazione dell'OMC di sospendere le concessioni agli Stati Uniti, la Commissione adegua ogni anno il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati in tale periodo alla Comunità dalla CSDOA.

(2)

I pagamenti dovuti alla CDSOA nell'anno più recente per il quale esistono dati disponibili si riferiscono alla distribuzione dei dazi antidumping e compensativi riscossi durante l'esercizio fiscale 2008 (dal 1o ottobre 2007 al 30 settembre 2008). Sulla base dei dati pubblicati dalle autorità statunitensi della «Customs and Border Protection», l'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati alla Comunità è pari a 16,31 milioni di USD.

(3)

Poiché l'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio e, di conseguenza, della sospensione, è diminuita, i prodotti figuranti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 673/2005 che sono stati aggiunti nel 2006 e nel 2007 all’elenco di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 della Commissione, dovrebbero dapprima essere rimossi dall’elenco di cui all’allegato I del medesimo regolamento. Quattro tra i prodotti figuranti all’allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 dovrebbero quindi essere ritirati dall’allegato I del medesimo regolamento, seguendo l'ordine di detto elenco.

(4)

L'imposizione di dazi doganali supplementari, pari al 15 % ad valorem, sulle importazioni dagli Stati Uniti dei prodotti di cui all’allegato I modificato rappresenta, in un anno, un valore commerciale non superiore a 16,31 milioni di USD.

(5)

Per scongiurare il rischio di ritardi nello sdoganamento delle merci eliminate dal campo d’applicazione dei dazi supplementari all'importazione pari al 15 % ad valorem, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le ritorsioni commerciali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 2009.

Per la Commissione

Catherine ASHTON

Membro della Commissione


(1)  GU L 110 del 30.4.2005, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

I prodotti ai quali si applicano i dazi supplementari sono designati mediante i rispettivi codici NC ad otto cifre. La descrizione dei prodotti classificati in base a tali codici figura nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), modificato dal regolamento (CE) n. 493/2005 (2).

4820 10 50

6204 63 11

6204 69 18

6204 63 90

6104 63 00

6203 43 11

6103 43 00

6204 63 18

6203 43 19

6204 69 90

6203 43 90

0710 40 00

9003 19 30

8705 10 00


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 82 del 31.3.2005 , pag. 1