17.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 98/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 312/2009 DELLA COMMISSIONE
del 16 aprile 2009
recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l’articolo 247,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato 37 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2) prevede che in alcuni casi nella dichiarazione in dogana vada indicato un numero che identifica la persona interessata. Tuttavia, il tipo di numero di identificazione da utilizzare è stabilito dagli Stati membri, i quali richiedono che la persona interessata sia registrata nei loro sistemi nazionali. Pertanto, gli operatori economici e le altre persone che intendono effettuare importazioni, far circolare merci in regime di transito, effettuare esportazioni o chiedere un’autorizzazione per fruire di semplificazioni doganali o regimi doganali in vari Stati membri devono ripetere il processo di registrazione e ottenere un numero di identificazione diverso in ciascuno di tali Stati membri. |
(2) |
Le misure intese a rafforzare la sicurezza introdotte dal regolamento (CEE) n. 2913/92, quale modificato dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), prevedono l’analisi dei rischi, lo scambio elettronico di informazioni relative ai rischi tra le autorità doganali e tra queste ultime e la Commissione nell’ambito di un quadro comune in materia di gestione del rischio, il ricevimento da parte delle autorità doganali, prima dell’arrivo e della partenza, di informazioni su tutte le merci che entrano nel territorio doganale della Comunità o ne escono e la concessione dello status di operatore economico autorizzato agli operatori economici affidabili che soddisfano determinate condizioni. Affinché tali misure siano più efficaci, è necessario che gli interessati possano essere identificati mediante un numero individuale uniforme. |
(3) |
Occorre pertanto prevedere un numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (numero EORI) da assegnare a ciascun operatore economico ed eventualmente ad altre persone, che serva da riferimento comune nei loro rapporti con le autorità doganali in tutta la Comunità e per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e tra queste ultime e altre autorità. Per garantirne l’unicità è opportuno che venga utilizzato un solo numero per persona. |
(4) |
A norma di alcune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93, può essere necessario che persone diverse dagli operatori economici indichino un numero EORI nei loro rapporti con le autorità doganali. Gli Stati membri devono pertanto essere autorizzati a registrare tali persone. |
(5) |
Per limitare la necessità di cambiamenti sostanziali nei sistemi di registrazione e nelle disposizioni legislative nazionali esistenti e per facilitare l’integrazione del sistema centralizzato con altri sistemi nazionali è opportuno prevedere che operatori economici ed, eventualmente, altre persone presentino domanda agli Stati membri per ottenere il numero EORI. |
(6) |
Considerata la diversità delle autorità incaricate della registrazione degli operatori economici e di altre persone negli Stati membri, occorre che ogni Stato membro designi la o le autorità responsabili dell’assegnazione dei numeri EORI e della registrazione degli operatori e delle altre persone interessate. |
(7) |
Per ridurre l’onere amministrativo a loro carico è opportuno che gli operatori economici e le altre persone, registrandosi in un solo Stato membro, possano ottenere un numero EORI valido negli altri Stati membri. Allo scopo di semplificare il trattamento delle informazioni e agevolare i contatti con le autorità doganali occorre che, una volta ottenuto il numero, gli operatori economici e le altre persone siano obbligati a utilizzare tale numero unico in tutte le comunicazioni con le autorità doganali in cui sia richiesto il loro identificatore. |
(8) |
A fini di semplificazione amministrativa e per fornire alle autorità doganali un accesso ai dati agevole e affidabile, occorre sviluppare un sistema elettronico centralizzato per la conservazione e lo scambio dei dati relativi alla registrazione degli operatori economici e delle altre persone e ai numeri EORI. |
(9) |
Per sviluppare tale sistema elettronico centralizzato e garantirne un funzionamento efficiente e sicuro è necessario che gli Stati membri e la Commissione collaborino strettamente. |
(10) |
È opportuno che i dati presenti nel sistema centralizzato siano utilizzati per lo scambio di informazioni fra le autorità doganali e le altre autorità nazionali solo se l’accesso delle stesse ai dati è necessario ai fini dell’adempimento dei loro obblighi giuridici riguardanti la circolazione di merci soggette a un regime doganale. |
(11) |
La pubblicazione dei numeri EORI e di un numero limitato di dati relativi alla registrazione degli operatori economici e di altre persone costituisce uno strumento che consente la verifica di tali dati da parte di terzi. È pertanto opportuno che siano pubblicati i numeri EORI e un numero limitato di dati relativi alla registrazione. Tuttavia, tenuto conto delle conseguenze, la pubblicazione deve aver luogo unicamente se l’operatore economico o l’altra persona abbiano liberamente espresso il loro accordo per iscritto dopo essere stati debitamente informati. |
(12) |
La tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri è disciplinata dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (4), mentre la tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali da parte della Commissione è disciplinata dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (5). |
(13) |
Ai sensi dell’articolo 28 della direttiva 95/46/CE, le autorità nazionali di controllo devono sorvegliare la legittimità del trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri, mentre a norma dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 45/2001 il garante europeo della protezione dei dati deve sorvegliare le attività delle istituzioni e degli organismi comunitari in relazione al trattamento dei dati personali, tenuto conto delle competenze limitate di dette istituzioni e organismi riguardo ai dati in questione; su tale base le suddette autorità, agendo nell’ambito delle rispettive competenze, sono tenute a cooperare attivamente e a garantire un controllo coordinato del trattamento dei dati effettuato ai sensi del presente regolamento. |
(14) |
Alla luce dell’esperienza acquisita nell’applicazione del regolamento (CE) n. 1875/2006 della Commissione (6), recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93, è necessario adeguare e specificare taluni elementi relativi alle dichiarazioni da presentare alle autorità doganali, previamente all’arrivo e alla partenza, per le merci che entrano ed escono dal territorio doganale della Comunità. |
(15) |
Occorrono in particolare norme più dettagliate riguardo allo scambio di informazioni tra il gestore del mezzo di trasporto e l’ufficio doganale di entrata nei casi in cui un mezzo di trasporto arriva in un porto o aeroporto diverso da quello indicato nella dichiarazione sommaria di entrata. |
(16) |
Inoltre, occorre specificare in quali casi e in quale forma il gestore del mezzo di trasporto notifica all’ufficio doganale di entrata l’arrivo del mezzo di trasporto. |
(17) |
Occorrono norme più dettagliate riguardo alla persona competente a fornire informazioni sulle merci non comunitarie in custodia temporanea al loro arrivo nel territorio doganale della Comunità. Tali informazioni devono essere tratte per quanto possibile da dati già a disposizione delle autorità doganali. |
(18) |
Sono stati individuati ulteriori casi in cui non è necessario presentare dichiarazioni previe all’arrivo o alla partenza, che riguardano in particolare merci destinate a o provenienti da piattaforme di perforazione o di produzione, nonché armi e attrezzature militari trasportate dalle autorità militari di uno Stato membro o per loro conto. Inoltre, al fine di limitare l’onere per gli operatori economici, le spedizioni di merci il cui valore intrinseco non superi 22 EUR devono essere esentate, a talune condizioni, dalla presentazione di dichiarazioni previe all’arrivo o alla partenza. Quando si applicano tali esenzioni, l’analisi dei rischi deve essere effettuata all’arrivo o alla partenza delle merci sulla base della dichiarazione sommaria per la custodia temporanea o della dichiarazione doganale per le merci in questione. |
(19) |
Occorre inoltre precisare il trattamento delle dichiarazioni previe alla partenza per le quali l’ufficio doganale di uscita non ha inviato conferma dell’uscita all’ufficio doganale di esportazione, e stabilire una procedura di ricerca e di informazione tra gli uffici doganali di esportazione e di uscita. Inoltre, l’ufficio doganale di esportazione deve poter chiudere, sulla base di prove presentate dall’esportatore o dal dichiarante oppure dopo la scadenza di un termine precisato, i movimenti di esportazione per i quali non ha ricevuto dall’ufficio doganale di uscita conferma dell’uscita. |
(20) |
Il regolamento (CE) n. 1875/2006 ha introdotto nel regolamento (CEE) n. 2454/93 una serie di misure riguardanti tra l’altro i dati da raccogliere per le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita. Gli sviluppi tecnici della tecnologia dell’informazione necessari per attuare queste misure hanno mostrato che occorre apportare alcuni adeguamenti a tali dati indicati nell’allegato 30 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93. |
(21) |
Al fine di individuare meglio i casi in cui possono essere utilizzati dati semplificati per talune categorie di dichiarazioni, l’indicazione del «modo di trasporto» deve essere un elemento obbligatorio. |
(22) |
Il miglior metodo per identificare senza ambiguità il mezzo di trasporto è l’uso del numero IMO di identificazione della nave (Unique European Vessel Identification Number) e del numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI). Anziché il nome della nave, occorre pertanto fornire tali dati. |
(23) |
Poiché il trasportatore deve essere informato ogniqualvolta la dichiarazione sommaria di entrata è presentata da un’altra persona, è necessario raccogliere il riferimento del numero di documento di trasporto del trasportatore. |
(24) |
Date le potenziali variazioni nelle operazioni di trasporto internazionali, occorre prevedere la possibilità di presentare richieste di deviazione. A tal fine, occorre inserire una nuova tabella recante gli elementi informativi prescritti per le richieste di deviazione. |
(25) |
Stabilito l’obbligo di fornire il numero EORI, non sarà più necessario l’uso dei numeri di codice per l’identificazione degli interessati e, per quanto concerne le spedizioni postali, i riferimenti alle dichiarazioni devono essere sostituiti da riferimenti ai dati forniti dai servizi postali. |
(26) |
A seguito dell’adeguamento delle norme che prescrivono i dati da fornire è necessario adeguare in conformità le note esplicative che riguardano i dati medesimi. |
(27) |
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 va pertanto modificato di conseguenza. |
(28) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue:
1) |
all’articolo 1 sono aggiunti i seguenti punti 16 e 17: «16) “numero EORI (numero di registrazione e identificazione degli operatori economici)”: un numero unico nella Comunità europea, attribuito dall’autorità doganale di uno Stato membro, oppure dalla o dalle autorità designate da uno Stato membro, agli operatori economici e ad altre persone in conformità delle norme definite nel capitolo 6; 17) “dichiarazione sommaria di entrata”: la dichiarazione sommaria di cui all’articolo 36 bis del codice che deve essere presentata per le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità, salvo diversa disposizione del presente regolamento.»; |
2) |
nella parte I, titolo I, è aggiunto il seguente capitolo 6: «CAPITOLO 6 Sistema di registrazione e identificazione Articolo 4 duodecies 1. Il numero EORI è utilizzato per l’identificazione degli operatori economici e di altre persone nei loro rapporti con le autorità doganali. La struttura del numero EORI è conforme ai criteri di cui all’allegato 38. 2. Se l’autorità incaricata dell’assegnazione del numero EORI non è l’autorità doganale, lo Stato membro designa la o le autorità incaricate della registrazione degli operatori economici e di altre persone e dell’assegnazione dei numeri EORI. Le autorità doganali dello Stato membro comunicano alla Commissione il nome e l’indirizzo della o delle autorità incaricate dell’assegnazione del numero EORI. La Commissione pubblica tali informazioni su Internet. 3. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono utilizzare come numero EORI un numero già attribuito a un operatore economico o a un’altra persona dalle autorità competenti a fini fiscali, statistici o di altra natura. Articolo 4 terdecies 1. L’operatore economico stabilito nel territorio doganale della Comunità viene registrato dall’autorità doganale o dall’autorità designata dello Stato membro in cui è stabilito. Gli operatori economici presentano una domanda di registrazione prima di avviare le attività di cui all’articolo 1, punto 12. Tuttavia, gli operatori economici che non hanno presentato domanda di registrazione possono farlo al momento della loro prima operazione. 2. Nei casi di cui all’articolo 4 duodecies, paragrafo 3, gli Stati membri possono dispensare l’operatore economico o l’altra persona interessata dall’obbligo di presentare domanda per un numero EORI. 3. L’operatore economico non stabilito nel territorio doganale della Comunità e privo del numero EORI viene registrato dall’autorità doganale o dall’autorità designata dello Stato membro in cui effettua per la prima volta una delle seguenti operazioni:
4. Le persone che non siano operatori economici vengono registrate solo se sono adempiute tutte le seguenti condizioni:
5. Nei casi di cui al paragrafo 4:
6. Gli operatori economici e le altre persone possiedono un unico numero EORI. 7. Ai fini del presente capitolo l’articolo 4, paragrafo 2, del codice si applica mutatis mutandis per determinare se una persona è stabilita in uno Stato membro. Articolo 4 quaterdecies 1. I dati relativi alla registrazione e all’identificazione degli operatori economici o eventualmente di altre persone trattate dal sistema ai sensi dell’articolo 4 sexdecies comprendono i dati elencati nell’allegato 38 quinquies secondo le modalità specifiche indicate all’articolo 4 sexdecies, paragrafi 4 e 5. 2. All’atto della registrazione per l’assegnazione del numero EORI, gli Stati membri possono esigere che gli operatori economici e le altre persone interessate presentino dati diversi da quelli elencati nell’allegato 38 quinquies se ciò risulta necessario per fini stabiliti nella loro legislazione nazionale. 3. Gli Stati membri possono esigere che gli operatori economici o, se del caso, altre persone presentino i dati di cui ai paragrafi 1 e 2 per via elettronica. Articolo 4 quindecies Il numero EORI è utilizzato, se necessario, in tutte le comunicazioni degli operatori economici e delle altre persone interessate con le autorità doganali. È anche utilizzato per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e tra queste ultime e altre autorità secondo le modalità stabilite agli articoli 4 septdecies e 4 octodecies. Articolo 4 sexdecies 1. Gli Stati membri collaborano con la Commissione al fine di sviluppare un sistema elettronico centralizzato di informazione e comunicazione che contenga i dati elencati nell’allegato 38 quinquies trasmessi da tutti gli Stati membri. 2. Mediante il sistema di cui al paragrafo 1, le autorità doganali collaborano con la Commissione al fine di assicurare il trattamento e lo scambio, tra autorità doganali e tra queste ultime e la Commissione, dei dati relativi alla registrazione e identificazione degli operatori economici e di altre persone elencati nell’allegato 38 quinquies. Solo i dati elencati nell’allegato 38 quinquies sono trattati nel sistema centralizzato. 3. Gli Stati membri garantiscono che i loro sistemi nazionali siano aggiornati, completi ed esatti. 4. Gli Stati membri caricano a intervalli regolari nel sistema centralizzato i dati elencati nell’allegato 38 quinquies, punti da 1 a 4, relativi agli operatori economici e ad altre persone ogniqualvolta nuovi numeri EORI vengono attribuiti o i suddetti dati vengono modificati. 5. Gli Stati membri caricano inoltre a intervalli regolari nel sistema centralizzato, ove siano disponibili nei sistemi nazionali, i dati elencati nell’allegato 38 quinquies, punti da 5 a 12, relativi agli operatori economici e alle altre persone interessate, ogniqualvolta nuovi numeri EORI vengono attribuiti o i dati stessi vengono modificati. 6. Solo i numeri EORI assegnati in conformità dell’articolo 4 terdecies, paragrafi da 1 a 5, sono caricati nel sistema centralizzato, insieme agli altri dati elencati nell’allegato 38 quinquies. 7. Il fatto che un operatore economico o un’altra persona interessata cessi le attività di cui all’articolo 1, punto 12, è indicato dagli Stati membri nei dati elencati nell’allegato 38 quinquies, punto 11. Articolo 4 septdecies In ciascuno Stato membro l’autorità designata in conformità dell’articolo 4 duodecies, paragrafo 2, fornisce alle autorità doganali di tale Stato accesso diretto ai dati di cui all’allegato 38 quinquies. Articolo 4 octodecies 1. In ciascuno Stato membro le seguenti autorità possono consentire reciprocamente, per singoli casi, l’accesso diretto ai dati di cui ai punti da 1 a 4 dell’allegato 38 quinquies di cui sono in possesso:
2. Le autorità di cui al paragrafo 1 possono conservare o comunicare tra loro i dati indicati nello stesso paragrafo solo se ciò è necessario ai fini dell’adempimento dei loro obblighi legali riguardanti la circolazione di merci soggette a regimi doganali. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli indirizzi delle autorità menzionate al paragrafo 1. La Commissione pubblica tali informazioni su Internet. Articolo 4 novodecies I numeri EORI e i dati elencati nell’allegato 38 quinquies sono trattati nel sistema centralizzato per il periodo di tempo stabilito nella legislazione degli Stati membri che hanno caricato i dati di cui all’articolo 4 sexdecies, paragrafi 4 e 5. Articolo 4 vicies 1. Il presente regolamento lascia intatto e non incide in alcun modo sul livello di tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali nell’ambito del diritto comunitario e di quello nazionale e in particolare non modifica né gli obblighi incombenti agli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE, né gli obblighi incombenti alle istituzioni e agli organismi comunitari in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 nell’adempimento delle loro funzioni. 2. I dati relativi all’identificazione e registrazione degli operatori economici e delle altre persone interessate, costituiti dalla serie di dati elencati all’allegato 38 quinquies, punti 1, 2 e 3, possono essere pubblicati su Internet dalla Commissione soltanto se tali soggetti hanno liberamente espresso il proprio consenso scritto dopo essere stati debitamente informati. In tal caso il consenso è comunicato, in conformità al diritto nazionale degli Stati membri, alla o alle autorità designate ai sensi dell’articolo 4 duodecies, paragrafo 2, o alle autorità doganali. 3. I diritti delle persone riguardo ai dati relativi alla registrazione elencati nell’allegato 38 quinquies e trattati nei sistemi nazionali sono esercitati conformemente alla normativa dello Stato membro che ha conservato i dati personali e in particolare, se del caso, alle disposizioni di attuazione della direttiva 95/46/CE. Articolo 4 univicies Le autorità nazionali di controllo della protezione dei dati e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno agendo nell’ambito delle proprie competenze, collaborano attivamente e assicurano il controllo coordinato del sistema di cui all’articolo 4 sexdecies, paragrafo 1.»; |
3) |
l’articolo 181 ter è sostituito dal seguente: «Articolo 181 ter Ai fini del presente capitolo e dell’allegato 30 bis si intende per: Trasportatore: la persona che introduce le merci o assume la responsabilità del loro trasporto nel territorio doganale della Comunità, di cui all’articolo 36 ter, paragrafo 3, del codice. Tuttavia, nel caso del trasporto combinato di cui all’articolo 183 ter, per trasportatore si intende la persona la quale gestirà il mezzo di trasporto che, dopo essere stato introdotto nel territorio doganale della Comunità, circolerà autonomamente come mezzo di trasporto attivo, nel caso di traffico marittimo o aereo in applicazione di un accordo di gestione in comune di navi o di disposizioni contrattuali, di cui all’articolo 183 quater, per trasportatore si intende la persona che ha concluso il contratto ed emesso la polizza di carico o la lettera di vettura aerea per il trasporto effettivo delle merci nel territorio doganale della Comunità.»; |
4) |
l’articolo 181 quater, primo comma, è modificato come segue:
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5) |
l’articolo 183 è modificato come segue:
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6) |
l’articolo 183 ter è sostituito dal seguente: «Articolo 183 ter In caso di trasporto combinato, se il mezzo di trasporto attivo che entra nel territorio doganale della Comunità serve soltanto a trasportare un altro mezzo di trasporto che, dopo l’entrata nel territorio doganale della Comunità, circolerà autonomamente come mezzo di trasporto attivo, l’obbligo di presentare la dichiarazione sommaria di entrata spetta al gestore di tale altro mezzo di trasporto. Il termine per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata corrisponde al termine applicabile per il mezzo di trasporto attivo che entra nel territorio doganale della Comunità, come indicato all’articolo 184 bis.»; |
7) |
l’articolo 183 quinquies è sostituito dal seguente: «Articolo 183 quinquies 1. Se un mezzo di trasporto attivo in entrata nel territorio doganale della Comunità arriva in primo luogo ad un ufficio doganale situato in uno Stato membro non indicato nella dichiarazione sommaria di entrata, il gestore del mezzo di trasporto o il suo rappresentante informa l’ufficio doganale di entrata dichiarato mediante un messaggio di “richiesta di deviazione”. Tale messaggio contiene le indicazioni stabilite nell’allegato 30 bis ed è compilato conformemente alle note esplicative che figurano in detto allegato. Il presente paragrafo non si applica nei casi di cui all’articolo 183 bis. 2. L’ufficio doganale di entrata dichiarato notifica immediatamente all’ufficio doganale di entrata effettivo la deviazione e i risultati dell’analisi dei rischi a livello di sicurezza e protezione.»; |
8) |
all’articolo 184 bis, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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9) |
l’articolo 184 quinquies è modificato come segue:
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10) |
all’articolo 184 sexies, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «Quando viene individuato un rischio, l’ufficio doganale del primo porto o aeroporto di entrata adotta misure di divieto nel caso di spedizioni considerate una minaccia talmente grave da richiedere un intervento immediato e, in ogni caso, trasmette i risultati dell’analisi dei rischi al o ai successivi porti o aeroporti. Nei successivi porti o aeroporti situati nel territorio doganale della Comunità, si applica l’articolo 186 per le merci presentate alla dogana in tali porti o aeroporti.»; |
11) |
l’articolo 184 septies è soppresso; |
12) |
nella parte I, titolo VI, capitolo 1, è inserita la seguente sezione 5: « Notifica dell’arrivo Articolo 184 octies Il gestore del mezzo di trasporto attivo in entrata nel territorio doganale della Comunità o il suo rappresentante notifica alle autorità doganali del primo ufficio doganale di entrata l’arrivo del mezzo di trasporto. Tale notifica di arrivo contiene le indicazioni necessarie per l’identificazione delle dichiarazioni sommarie di entrata presentate in relazione a tutte le merci trasportate sul mezzo di trasporto. Ove possibile, si usano i metodi di notifica dell’arrivo disponibili.»; |
13) |
l’articolo 186 è sostituito dal seguente: «Articolo 186 1. Le merci non comunitarie presentate alla dogana sono oggetto di una dichiarazione sommaria per la custodia temporanea secondo quanto indicato dalle autorità doganali. La dichiarazione sommaria per la custodia temporanea viene depositata dalla persona che presenta le merci, o per suo conto, non oltre il momento della presentazione. Se la dichiarazione sommaria per la custodia temporanea viene depositata da una persona diversa dal gestore del magazzino di custodia temporanea, le autorità doganali notificano la dichiarazione al gestore purché tale persona sia indicata nella dichiarazione sommaria per la custodia temporanea e sia collegata al sistema doganale. 2. La dichiarazione sommaria per la custodia temporanea può assumere una delle seguenti forme, secondo quanto prescritto dalle autorità doganali:
3. Un riferimento a una dichiarazione sommaria di entrata non è necessario se le merci sono già state in custodia temporanea o hanno ricevuto una destinazione doganale e non sono uscite dal territorio doganale della Comunità. 4. Possono essere usati sistemi di inventario commerciali portuali o dei trasporti, purché siano approvati dalle autorità doganali. 5. La dichiarazione sommaria per la custodia temporanea può essere presentata insieme alla notifica di arrivo di cui all’articolo 184 octies, o contenere tale notifica. 6. Ai fini dell’articolo 49 del codice, si ritiene che la dichiarazione sommaria per la custodia temporanea sia stata presentata alla data di presentazione delle merci. 7. La dichiarazione sommaria per la custodia temporanea viene conservata dalle autorità doganali al fine di verificare che le merci cui si riferisce ricevano una destinazione doganale. 8. La dichiarazione sommaria per la custodia temporanea non è necessaria se, al più tardi al momento della loro presentazione in dogana:
9. Quando la dichiarazione doganale è stata presentata all’ufficio doganale di entrata come dichiarazione sommaria di entrata, ai sensi dell’articolo 36 quater del codice, le autorità doganali accettano la dichiarazione all’atto della presentazione delle merci e queste sono vincolate direttamente al regime dichiarato, nel rispetto delle condizioni stabilite per tale regime. 10. Ai fini dei paragrafi da 1 a 9, quando merci non comunitarie trasportate dall’ufficio doganale di partenza, nell’ambito di un regime di transito, sono presentate alla dogana in un ufficio di destinazione situato nel territorio doganale della Comunità, la dichiarazione di transito destinata alle autorità doganali dell’ufficio di destinazione è considerata dichiarazione sommaria per la custodia temporanea.»; |
14) |
l’articolo 189 è sostituito dal seguente: «Articolo 189 Le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità per via marittima o aerea che ai fini del trasporto rimangono a bordo dello stesso mezzo di trasporto, senza trasbordo, sono presentate alla dogana conformemente all’articolo 40 del codice soltanto nel porto o aeroporto comunitario dove sono scaricate o trasbordate.»; |
15) |
all’articolo 251, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
16) |
l’articolo 592 bis è modificato come segue:
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17) |
all’articolo 592 ter, paragrafo 1, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:
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18) |
l’articolo 592 octies è sostituito dal seguente: «Articolo 592 octies Quando merci esentate, ai sensi dell’articolo 592 bis, lettere da c) a m), dall’obbligo di presentare una dichiarazione doganale entro i termini stabiliti agli articoli 592 ter e 592 quater lasciano il territorio doganale della Comunità, l’analisi dei rischi è effettuata al momento della loro presentazione sulla base della dichiarazione doganale relativa a tali merci se disponibile.»; |
19) |
all’articolo 792 bis, paragrafo 1, la terza frase è soppressa; |
20) |
l’articolo 792 ter è sostituito dal seguente: «Articolo 792 ter Gli articoli 796 quinquies bis e 796 sexies si applicano mutatis mutandis nei casi in cui è stata presentata una dichiarazione di esportazione su carta.»; |
21) |
dopo l’articolo 796 quinquies è inserito il seguente articolo 796 quinquies bis: «Articolo 796 quinquies bis 1. Se, dopo 90 giorni dallo svincolo delle merci per l’esportazione, l’ufficio doganale di esportazione non ha ricevuto il messaggio “risultati di uscita” di cui all’articolo 796 quinquies, paragrafo 2, se necessario l’ufficio doganale di esportazione può chiedere all’esportatore o al dichiarante di indicare a quale data e da quale ufficio doganale le merci hanno lasciato il territorio doganale della Comunità. 2. L’esportatore o il dichiarante possono, di loro iniziativa o a seguito di una richiesta presentata in conformità del paragrafo 1, informare l’ufficio doganale di esportazione che le merci hanno lasciato il territorio doganale della Comunità, indicando la data in cui e l’ufficio doganale dal quale le merci hanno lasciato il territorio doganale della Comunità e chiedere all’ufficio doganale di esportazione che l’uscita sia certificata. In tal caso, l’ufficio doganale di esportazione richiede il messaggio “risultati di uscita” all’ufficio doganale di uscita, che risponde entro 10 giorni. 3. Se, nei casi di cui al paragrafo 2, l’ufficio doganale di uscita non conferma l’uscita delle merci entro il termine indicato in detto paragrafo, l’ufficio doganale di esportazione informa l’esportatore o il dichiarante. L’esportatore e il dichiarante possono fornire all’ufficio doganale di esportazione prova dell’avvenuta uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità. 4. La prova di cui al paragrafo 3 può essere fornita in particolare mediante uno dei seguenti elementi o mediante una combinazione degli stessi:
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22) |
l’articolo 796 sexies è sostituito dal seguente: «Articolo 796 sexies 1. L’ufficio doganale di esportazione certifica l’uscita delle merci all’esportatore o al dichiarante nei casi seguenti:
2. Il mancato ricevimento, entro 150 giorni dalla data di svincolo delle merci per l’esportazione, di un messaggio relativo ai “risultati di uscita” trasmesso dall’ufficio doganale di uscita o di prove ritenute sufficienti a norma dell’articolo 796 quinquies bis, paragrafo 4, può essere considerato dall’ufficio doganale di esportazione come indicativo del fatto che le merci non hanno lasciato il territorio doganale della Comunità. 3. L’ufficio doganale di esportazione informa l’esportatore o il dichiarante e l’ufficio doganale di uscita dichiarato dell’annullamento della dichiarazione di esportazione. L’ufficio doganale di esportazione informa l’ufficio doganale di uscita dichiarato dell’eventuale accoglimento di prove in conformità del paragrafo 1, lettera b).»; |
23) |
l’articolo 842 bis è modificato come segue:
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24) |
all’articolo 842 quinquies, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «L’articolo 592 ter, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 592 quater si applicano mutatis mutandis.»; |
25) |
è inserito il seguente articolo 842 septies: «Articolo 842 septies Se le merci oggetto di una dichiarazione sommaria di uscita non hanno lasciato, dopo un periodo di 150 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, il territorio doganale della Comunità, la dichiarazione sommaria di uscita si considera non presentata.»; |
26) |
l’allegato 30 bis è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento; |
27) |
l’allegato 37 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento; |
28) |
l’allegato 38 è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento; |
29) |
è inserito l’allegato 38 quinquies, il cui testo figura all’allegato IV del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2009.
Tuttavia, fino al 1o luglio 2010 l’articolo 1, punto 2, relativamente all’articolo 4 sexdecies, paragrafo 4, e ai dati menzionati nell’allegato 38 quinquies, punto 4, si applica soltanto se tali dati sono disponibili nei sistemi nazionali.
L’articolo 1, punto 2, relativamente all’articolo 4 sexdecies, paragrafo 1, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Uno Stato membro può applicare l’articolo 1, punto 2, relativamente all’articolo 4 terdecies, anteriormente al 1o luglio 2009. In tal caso comunica la data di applicazione alla Commissione, che pubblica tale informazione.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2009.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
(2) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.
(3) GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13.
(4) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(5) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(6) GU L 360 del 19.12.2006, pag. 64.
ALLEGATO I
L’allegato 30 bis è modificato come segue:
1) |
la sezione 1 è modificata come segue:
|
2) |
la sezione 2, è modificata come segue:
|
3) |
nella sezione 3, Dati richiesti per le procedure semplificate, l’indicazione «tabella 6» è sostituita da «tabella 7»; |
4) |
la sezione 4, Note esplicative dei dati, è modificata come segue:
|
ALLEGATO II
L’allegato 37, titolo II, è modificato come segue:
1) |
la sezione A è modificata come segue:
|
2) |
la sezione C è modificata come segue:
|
ALLEGATO III
L’allegato 38, titolo II, è modificato come segue:
1) |
il testo della casella n. 2: Speditore/Esportatore è sostituito dal seguente: «Se è richiesto un codice di identificazione, si utilizza il numero EORI. Il codice ha la seguente struttura:
Esempio: “PL1234567890ABCDE” per un esportatore polacco (codice paese: PL) il cui numero unico EORI nazionale è “1234567890ABCDE”. Codice paese: la codificazione alfabetica comunitaria dei paesi e dei territori è basata sui codici ISO alfa 2 (a2) in vigore, nella misura in cui sono compatibili con le esigenze del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi (1). La versione aggiornata della lista dei codici paese è pubblicata regolarmente tramite un regolamento della Commissione. |
2) |
il testo della casella n. 8: Destinatario, è sostituito dal seguente: «Se è richiesto un codice di identificazione, si utilizza il numero EORI, con la struttura indicata alla voce casella n. 2.»; |
3) |
nella casella n. 14: Dichiarante/Rappresentante, la lettera b) è modificata nel modo seguente:
|
4) |
dopo la casella n. 49 è aggiunta la seguente casella 50: «Casella n. 50: Obbligato principale Se è richiesto un codice di identificazione si utilizza il numero EORI, con la struttura indicata alla voce casella n. 2.» |
ALLEGATO IV
«ALLEGATO 38 quinquies
(richiamato nell’articolo 4 sexdecies)
Dati trattati nel sistema centralizzato previsto all’articolo 4 sexdecies, paragrafo 1
1. |
Numero EORI di cui all’articolo 1, punto 16. |
2. |
Nome completo della persona. |
3. |
Luogo di stabilimento/residenza: indirizzo completo del luogo in cui la persona è stabilita/risiede, incluso l’identificatore del paese o territorio (codice paese ISO alfa 2, se disponibile, quale definito nell’allegato 38, titolo II, casella n. 2). |
4. |
Numero o numeri d’identificazione IVA attribuiti dagli Stati membri. |
5. |
Se necessario, status giuridico quale indicato nell’atto di costituzione. |
6. |
Data di costituzione o, per le persone fisiche, data di nascita. |
7. |
Tipo di persona (persona fisica, persona giuridica o associazione di persone ai sensi dell’articolo 4, punto 1, del codice). I codici applicabili sono:
|
8. |
Informazioni relative ai contatti: nome e indirizzo della persona di contatto e uno dei dati seguenti: numero di telefono, numero di fax, indirizzo di posta elettronica. |
9. |
Se la persona non è stabilita nel territorio doganale della Comunità: numero o numeri di identificazione attribuiti alla persona a fini doganali dalle autorità competenti di un paese terzo con cui vige un accordo sull’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale. Questo o questi numeri di identificazione comprendono l’identificatore del paese o territorio (il codice paese ISO alfa 2, se disponibile, quale definito nell’allegato 38, titolo II, casella n. 2). |
10. |
Se necessario, codice dell’attività economica principale a 4 cifre in conformità della nomenclatura generale delle attività economiche nella Comunità europea (NACE), figurante nel registro delle imprese dello Stato membro interessato. |
11. |
Data di scadenza del numero EORI, se del caso. |
12. |
Eventuale accordo alla pubblicazione dei dati personali elencati ai punti 1, 2 e 3.» |