32009Q1211(01)

Regolamento interno del consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 325 del 11/12/2009 pag. 0036 - 0061


ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO

Articolo 1

Disposizioni generali, convocazione e luoghi di lavoro

1. Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo presidente, per iniziativa di questi, di uno dei suoi membri o della Commissione [1].

2. Sette mesi prima dell'inizio del semestre interessato, per ciascuna formazione del Consiglio e dopo aver effettuato le consultazioni appropriate, la presidenza comunica le date previste per le sessioni che il Consiglio dovrà tenere ai fini della realizzazione dei lavori legislativi o dell'adozione delle decisioni operative. Dette date figurano in un documento unico valido per tutte le formazioni del Consiglio.

3. Il Consiglio ha sede a Bruxelles. In aprile, giugno e ottobre il Consiglio tiene le sessioni a Lussemburgo [2].

In circostanze eccezionali e per ragioni debitamente motivate, il Consiglio o il comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri (di seguito "Coreper"), deliberando all'unanimità, possono decidere che una sessione si tenga in un altro luogo.

4. [3] La presidenza del Consiglio, ad eccezione della formazione "Affari esteri", è esercitata da gruppi predeterminati di tre Stati membri per un periodo di diciotto mesi. Tali gruppi sono composti secondo un sistema di rotazione paritaria degli Stati membri, tenendo conto della loro diversità e degli equilibri geografici nell'Unione.

Ciascun membro del gruppo esercita a turno la presidenza di tutte le formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione "Affari esteri", per un periodo di sei mesi. Gli altri membri del gruppo assistono la presidenza in tutti i suoi compiti sulla base di un programma comune. I membri del gruppo possono decidere tra loro modalità alternative.

5. Le decisioni adottate dal Consiglio o dal Coreper in virtù del presente regolamento interno sono adottate a maggioranza semplice, tranne quando questo preveda un'altra modalità di votazione.

Nel presente regolamento interno, salvo disposizione specifica, i riferimenti alla presidenza o al presidente valgono per qualsiasi persona che esercita la presidenza di una delle formazioni del Consiglio o, se del caso, di uno dei suoi organi preparatori.

Articolo 2

Formazioni del Consiglio, ruolo della formazione "Affari generali" e della formazione "Affari esteri" e programmazione

1. Il Consiglio si riunisce in varie formazioni, in funzione delle materie trattate. L'elenco delle formazioni del Consiglio, eccettuate quella "Affari generali" e quella "Affari esteri", è adottato dal Consiglio europeo che delibera a maggioranza qualificata [4]. L'elenco delle formazioni del Consiglio è riportato nell'allegato I.

2. Il Consiglio "Affari generali" assicura la coerenza dei lavori delle varie formazioni del Consiglio. Esso prepara le riunioni del Consiglio europeo e ne assicura il seguito in collegamento con il presidente del Consiglio europeo e la Commissione [5]. È responsabile del coordinamento generale delle politiche, delle questioni istituzionali e amministrative, dei fascicoli orizzontali con implicazioni per diverse politiche dell'Unione europea, quali il quadro finanziario pluriennale e l'allargamento, così come di qualsiasi fascicolo affidatogli per esame dal Consiglio europeo, tenuto conto delle norme di funzionamento dell'Unione economica e monetaria.

3. Le modalità di preparazione delle riunioni del Consiglio europeo sono previste all'articolo 3 del regolamento interno del Consiglio europeo, come segue:

a) Per la preparazione prevista all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento interno del Consiglio europeo, almeno quattro settimane prima di ciascuna riunione ordinaria del Consiglio europeo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio europeo il suo presidente, in stretta cooperazione con il membro del Consiglio europeo che rappresenta lo Stato membro che esercita la presidenza semestrale del Consiglio e il presidente della Commissione, sottopone al Consiglio "Affari generali" un progetto di ordine del giorno commentato.

I contributi delle altre formazioni del Consiglio ai lavori del Consiglio europeo sono trasmessi al Consiglio "Affari generali" almeno due settimane prima della riunione del Consiglio europeo.

Il presidente del Consiglio europeo, in stretta cooperazione come disposto al primo comma, prepara un progetto di orientamenti per le conclusioni del Consiglio europeo e, se del caso, i progetti di conclusioni e i progetti di decisioni del Consiglio europeo, che sono discussi in sede di Consiglio "Affari generali".

Un'ultima sessione del Consiglio "Affari generali" si tiene nei cinque giorni che precedono la riunione del Consiglio europeo. Alla luce di quest'ultimo dibattito, il presidente del Consiglio europeo stabilisce l'ordine del giorno provvisorio.

b) Fatti salvi motivi imperativi e imprevedibili connessi, per esempio, con avvenimenti internazionali in corso, nessun'altra formazione del Consiglio o organo preparatorio può discutere una materia sottoposta al Consiglio europeo nel periodo compreso tra la sessione del Consiglio "Affari generali" al temine della quale è stato stabilito l'ordine del giorno provvisorio del Consiglio europeo e la riunione del Consiglio europeo.

c) Il Consiglio europeo adotta l'ordine del giorno all'inizio della riunione.

Di norma, i punti iscritti nell'ordine del giorno dovrebbero essere stati esaminati in precedenza, conformemente alle disposizioni del presente paragrafo.

4. Il Consiglio "Affari generali" assicura, in collaborazione con la Commissione, la coerenza e la continuità dei lavori delle varie formazioni del Consiglio nell'ambito di una programmazione pluriennale conformemente al paragrafo 6 [6].

5. Il Consiglio "Affari esteri" elabora l'azione esterna dell'Unione secondo le linee strategiche definite dal Consiglio europeo e assicura la coerenza dell'azione dell'Unione [7]. È responsabile dell'insieme dell'azione esterna dell'Unione europea, segnatamente la politica estera e di sicurezza comune, la politica di sicurezza e di difesa comune, la politica commerciale comune, la cooperazione allo sviluppo e gli aiuti umanitari.

Il Consiglio "Affari esteri" è presieduto dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che può, all'occorrenza, farsi sostituire dal membro di tale formazione che rappresenta lo Stato membro che esercita la presidenza semestrale del Consiglio [8].

6. Ogni diciotto mesi il gruppo predeterminato di tre Stati membri che esercitano la presidenza del Consiglio durante tale periodo conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, prepara un progetto di programma delle attività del Consiglio per detto periodo. Il progetto è preparato con il presidente del Consiglio "Affari esteri", per quanto riguarda le attività di detta formazione durante tale periodo. Il progetto di programma è preparato in stretta cooperazione con la Commissione e il presidente del Consiglio europeo previe adeguate consultazioni. È presentato in un documento unico almeno un mese prima del periodo considerato, ai fini della sua approvazione da parte del Consiglio Affari generali [9].

7. La presidenza in carica in quel determinato periodo fissa, per ciascuna formazione del Consiglio e previe adeguate consultazioni, progetti di ordine del giorno indicativi delle sessioni del Consiglio previste per il semestre successivo, in cui sono menzionati i lavori legislativi e le decisioni operative previsti. Tali progetti sono fissati al più tardi una settimana prima dell'inizio del semestre interessato, sulla base del programma di diciotto mesi del Consiglio e previa consultazione della Commissione. Essi figurano in un documento unico valido per tutte le formazioni del Consiglio. Se necessario, possono essere previste ulteriori sessioni oltre a quelle precedentemente programmate.

Se nel corso di un semestre una sessione prevista per tale periodo non dovesse più apparire giustificabile, non è convocata dalla presidenza.

Articolo 3 [10]

Ordine del giorno

1. Tenuto conto del programma di diciotto mesi del Consiglio, il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ogni sessione, che viene inviato agli altri membri del Consiglio e alla Commissione, almeno quattordici giorni prima dell'inizio della sessione. Esso è trasmesso nello stesso momento ai parlamenti nazionali degli Stati membri.

2. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali la richiesta di iscrizione presentata da un membro del Consiglio o dalla Commissione e, eventualmente, la relativa documentazione, siano pervenute al segretariato generale almeno sedici giorni prima dell'inizio della sessione stessa. L'ordine del giorno provvisorio indica del pari, mediante un asterisco, i punti sui quali la presidenza, un membro del Consiglio o la Commissione possono chiedere una votazione. Tale indicazione è effettuata una volta adempiuti tutti gli obblighi procedurali previsti dai trattati.

3. Qualora sia applicabile il termine di otto settimane previsto dal protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea e dal protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, i punti relativi all'adozione di un atto legislativo o di una posizione in prima lettura nel quadro di una procedura legislativa ordinaria sono iscritti all'ordine del giorno provvisorio ai fini di una decisione soltanto se è trascorso detto periodo di otto settimane.

Il Consiglio può derogare al termine di otto settimane di cui al primo comma se l'iscrizione di un punto rientra nelle eccezioni dettate da motivi di urgenza di cui all'articolo 4 del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea. Il Consiglio si pronuncia conformemente alla modalità di votazione applicabile per l'adozione dell'atto o della posizione interessata.

Salvo nei casi urgenti debitamente motivati, tra l'iscrizione di un progetto di atto legislativo all'ordine del giorno provvisorio del Consiglio e l'adozione di una posizione devono trascorrere dieci giorni [11].

4. Possono essere iscritti all'ordine del giorno provvisorio soltanto i punti per i quali la documentazione sia inviata ai membri del Consiglio e alla Commissione non oltre la data di spedizione di detto ordine del giorno.

5. Il segretariato generale comunica ai membri del Consiglio e alla Commissione le domande di iscrizione e la relativa documentazione, per le quali non siano stati osservati i termini suddetti.

A meno che condizioni di urgenza non richiedano diversamente e fatto salvo il paragrafo 3, la presidenza stralcia dall'ordine del giorno provvisorio i punti relativi a progetti di atti legislativi l'esame dei quali non sia stato completato dal Coreper entro la fine della settimana antecedente quella che precede la sessione in questione.

6. L'ordine del giorno provvisorio è diviso in due parti dedicate, rispettivamente, alle deliberazioni su atti legislativi e alle attività non legislative. La prima parte è intitolata "Deliberazioni legislative" e la seconda "Attività non legislative".

I punti iscritti in ciascuna delle due parti dell'ordine del giorno provvisorio sono divisi in punti A e punti B. Sono iscritti come punti A i punti per i quali un'approvazione da parte del Consiglio è possibile senza dibattito; ciò non esclude che ogni membro del Consiglio e la Commissione possano esprimere un'opinione in occasione dell'approvazione di tali punti e far iscrivere dichiarazioni nel processo verbale.

7. Il Consiglio adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni sessione. Per l'iscrizione all'ordine del giorno di un punto che non figuri nell'ordine del giorno provvisorio è richiesta l'unanimità del Consiglio. I punti così iscritti possono essere messi ai voti, purché siano stati adempiuti tutti gli obblighi procedurali previsti dai trattati.

8. Tuttavia, qualora una presa di posizione su un punto "A" possa dare adito ad un nuovo dibattito o un membro del Consiglio o la Commissione lo chiedano, tale punto viene ritirato dall'ordine del giorno, salvo diversa decisione del Consiglio.

9. Le domande di iscrizione di un punto "Varie" sono corredate di un documento esplicativo.

Articolo 4

Rappresentanza di un membro del Consiglio

Fatte salve le disposizioni relative alla delega di voto di cui all'articolo 11, un membro del Consiglio che sia nell’impossibilità di partecipare ad una sessione può farsi rappresentare.

Articolo 5

Sessioni

1. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica quando delibera e vota su un progetto di atto legislativo [12]. Negli altri casi le sessioni del Consiglio non sono pubbliche, tranne nei casi previsti all'articolo 8.

2. La Commissione è invitata a partecipare alle sessioni del Consiglio. Altrettanto vale per la Banca centrale europea nei casi in cui essa esercita il proprio diritto d'iniziativa. Tuttavia, il Consiglio può decidere di deliberare senza la presenza della Commissione o della Banca centrale europea.

3. I membri del Consiglio e della Commissione possono farsi accompagnare da funzionari che li assistono. I nominativi e le qualifiche di tali funzionari sono preventivamente comunicati al segretariato generale. Il numero massimo di persone presenti nello stesso tempo nella sala di riunione del Consiglio per ciascuna delegazione, compresi i membri del Consiglio, può essere fissato dal Consiglio.

4. Per accedere alle sessioni del Consiglio è necessario esibire un lasciapassare rilasciato dal segretariato generale.

Articolo 6

Segreto professionale e produzione in giustizia dei documenti

1. Fatti salvi gli articoli 7, 8 e 9 e le disposizioni in materia di accesso del pubblico ai documenti, le deliberazioni del Consiglio sono soggette al segreto professionale, sempre che il Consiglio non decida diversamente.

2. Il Consiglio o il Coreper possono autorizzare la produzione in giustizia di una copia o di un estratto dei documenti del Consiglio che non sono già stati resi accessibili al pubblico in conformità delle disposizioni in materia di accesso del pubblico ai documenti.

Articolo 7

Procedura legislativa e pubblicità

1. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica quando delibera e vota su un progetto di atto legislativo. A tal fine il suo ordine del giorno contiene una parte "Deliberazioni legislative".

2. I documenti sottoposti al Consiglio citati in corrispondenza dei punti figuranti nella parte "Deliberazioni legislative" del suo ordine del giorno sono resi pubblici, come pure lo sono gli elementi del processo verbale del Consiglio riguardanti tale parte dell'ordine del giorno.

3. L'apertura al pubblico delle sessioni del Consiglio per la parte "Deliberazioni legislative" dell'ordine del giorno è effettuata mediante diffusione pubblica con mezzi audiovisivi, segnatamente in una sala di ascolto, e mediante trasmissione in tutte le lingue delle istituzioni dell'Unione europea con video-streaming. Una versione registrata è accessibile per almeno un mese sul sito Internet del Consiglio. Il risultato della votazione è indicato con mezzi visivi.

Il segretariato generale provvede a informare il pubblico in anticipo delle date e dell'ora approssimativa in cui tali trasmissioni audiovisive avranno luogo e prende tutte le misure di ordine pratico per assicurare una corretta attuazione del presente articolo.

4. I risultati delle votazioni e le dichiarazioni di voto dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti al comitato di conciliazione previsto dalla procedura legislativa ordinaria, nonché le dichiarazioni a verbale del Consiglio e i punti del verbale che riguardano la riunione del comitato di conciliazione sono resi pubblici.

5. In presenza di proposte o di iniziative legislative, il Consiglio si astiene dall'adottare atti non previsti dai trattati, quali risoluzioni, conclusioni o dichiarazioni diverse da quelle che accompagnano l'adozione dell'atto e che sono destinate a essere iscritte nel processo verbale del Consiglio.

Articolo 8

Altri casi di deliberazioni del Consiglio aperte al pubblico e dibattiti pubblici

1. Quando il Consiglio riceve una proposta non legislativa relativa all'adozione di norme giuridicamente vincolanti negli o per gli Stati membri, per mezzo di regolamenti, di direttive o di decisioni, sulla base delle pertinenti disposizioni dei trattati, ad eccezione di provvedimenti di carattere interno, di atti amministrativi o di bilancio, di atti riguardanti le relazioni interistituzionali o internazionali o di atti non vincolanti (quali conclusioni, raccomandazioni o risoluzioni), la prima deliberazione del Consiglio su nuove proposte importanti è aperta al pubblico. La presidenza identifica le nuove proposte importanti e il Consiglio o il Coreper possono, se del caso, decidere diversamente.

La presidenza può decidere, caso per caso, che le successive deliberazioni del Consiglio su una delle proposte di cui al primo comma siano aperte al pubblico, salvo diversa decisione del Consiglio o del Coreper.

2. Il Consiglio tiene dibattiti pubblici concernenti questioni importanti che riguardano gli interessi dell'Unione europea e dei suoi cittadini, su decisione del Consiglio o del Coreper, che deliberano a maggioranza qualificata.

Spetta alla presidenza, ai membri del Consiglio o alla Commissione proporre le questioni o i temi specifici per tali dibattiti, tenendo conto dell'importanza della questione e del suo interesse per i cittadini.

3. Il Consiglio "Affari generali" tiene un dibattito pubblico di orientamento sul programma di diciotto mesi del Consiglio. I dibattiti di orientamento in seno ad altre formazioni del Consiglio sulle rispettive priorità sono parimenti aperti al pubblico. La presentazione da parte della Commissione del suo programma quinquennale, del suo programma di lavoro annuale e della sua strategia politica annuale nonché i successivi dibattiti in seno al Consiglio sono pubblici.

4. Al momento dell'invio dell'ordine del giorno provvisorio a norma dell'articolo 3:

a) i punti dell'ordine del giorno del Consiglio che sono aperti al pubblico a norma del paragrafo 1 sono contrassegnati dai termini "deliberazione pubblica";

b) i punti dell'ordine del giorno del Consiglio che sono aperti al pubblico a norma dei paragrafi 2 e 3 sono contrassegnati dai termini "dibattito pubblico".

L'apertura al pubblico delle deliberazioni e dei dibattiti pubblici del Consiglio a norma del presente articolo è effettuata mediante diffusione pubblica con mezzi audiovisivi quale quella prevista all'articolo 7, paragrafo 3.

Articolo 9

Pubblicità delle votazioni, delle dichiarazioni di voto e dei verbali negli altri casi

1. Quando il Consiglio adotta atti non legislativi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, i risultati delle votazioni e le dichiarazioni di voto dei membri del Consiglio nonché le dichiarazioni a verbale del Consiglio e i punti di tale verbale relativi all'adozione di detti atti sono resi pubblici.

2. Inoltre i risultati delle votazioni sono resi pubblici:

a) quando il Consiglio agisce nell'ambito del titolo V del TUE, con decisione unanime del Consiglio o del Coreper, su richiesta di uno dei loro membri;

b) negli altri casi, con decisione del Consiglio o del Coreper, su richiesta di uno dei loro membri.

Quando i risultati delle votazioni in sede di Consiglio sono resi pubblici, in base alle lettere a) e b) del primo comma, le dichiarazioni di voto fatte al momento della votazione sono anch'esse rese pubbliche, su richiesta dei membri del Consiglio interessati, nel rispetto del presente regolamento interno, della certezza del diritto e degli interessi del Consiglio.

Le dichiarazioni iscritte nel verbale del Consiglio e i punti del verbale relativi all'adozione degli atti di cui alle lettere a) e b) del primo comma sono resi pubblici con decisione del Consiglio o del Coreper, su richiesta di uno dei loro membri.

3. Salvo nei casi in cui sono aperte al pubblico in virtù degli articoli 7 e 8, le deliberazioni del Consiglio che conducono a votazioni indicative o all'adozione di atti preparatori non danno luogo alla pubblicità delle votazioni.

Articolo 10

Accesso del pubblico ai documenti del Consiglio

Le disposizioni specifiche riguardanti l'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio figurano nell'allegato II.

Articolo 11

Modalità di votazione e quorum

1. Il Consiglio procede alla votazione su iniziativa del presidente.

Il presidente è inoltre tenuto ad aprire la procedura di votazione su iniziativa di un membro del Consiglio o della Commissione, qualora la maggioranza dei membri che compongono il Consiglio lo decida.

2. I membri del Consiglio votano nell'ordine degli Stati membri stabilito in base all'elenco delle presidenze successive cominciando dal membro che, secondo questo ordine, segue il membro che esercita la presidenza.

3. In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio può ricevere delega da uno solo degli altri membri [13].

4. Affinché il Consiglio possa procedere ad una votazione, è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio che, a norma dei trattati, possono prendere parte alla votazione. All'atto della votazione il presidente, coadiuvato dal segretariato generale, verifica l'esistenza del quorum.

5. Fino al 31 ottobre 2014, in caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione a maggioranza qualificata e se un membro del Consiglio lo chiede, si verifica che gli Stati membri che compongono tale maggioranza rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell'Unione europea calcolata conformemente alle cifre di popolazione di cui all'articolo 1 dell'allegato III. Il presente paragrafo si applica anche tra il 1o novembre 2014 e il 31 marzo 2017 quando un membro del Consiglio lo chiede conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo sulle disposizioni transitorie.

Articolo 12

Procedura scritta normale e procedura di approvazione tacita

1. Gli atti del Consiglio relativi ad una questione urgente possono essere adottati mediante una votazione espressa per iscritto, qualora il Consiglio o il Coreper decidano all'unanimità di ricorrere a tale procedura. Il presidente può altresì, in circostanze particolari, proporre di ricorrere a tale procedura; in tal caso, la votazione per iscritto può aver luogo se tutti i membri del Consiglio accettano tale procedura.

Il consenso della Commissione per il ricorso alla procedura scritta è richiesto nei casi in cui la votazione per iscritto concerne una materia in cui il Consiglio delibera su iniziativa della Commissione.

Il segretariato generale redige ogni mese un elenco degli atti adottati con procedura scritta. Detto elenco contiene le eventuali dichiarazioni destinate a essere iscritte nel processo verbale del Consiglio. Le parti dell'elenco che riguardano l'adozione di atti legislativi sono rese pubbliche.

2. Su iniziativa della presidenza, il Consiglio può altresì procedere mediante una procedura scritta semplificata detta "procedura di approvazione tacita":

a) al fine di adottare il testo di una risposta ad un'interrogazione scritta o, se del caso, ad una interrogazione orale rivolta al Consiglio da un membro del Parlamento europeo, previo esame del progetto di risposta da parte del Coreper [14];

b) al fine di nominare i membri del Comitato economico e sociale e i membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni, previo esame del progetto di decisione da parte del Coreper;

c) al fine di decidere la consultazione di altre istituzioni, altri organi o altri organismi in tutti i casi in cui tale consultazione sia richiesta dai trattati;

d) al fine di attuare la politica estera e di sicurezza comune mediante la rete COREU ("procedura di approvazione tacita (COREU)") [15].

In tal caso, il testo pertinente è considerato adottato alla scadenza del termine stabilito dalla presidenza in funzione dell'urgenza della questione, salvo obiezioni di un membro del Consiglio.

3. Il segretariato generale constata l'espletamento delle procedure scritte.

Articolo 13

Processo verbale

1. Di ogni sessione è redatto un processo verbale che, dopo essere stato approvato, è firmato dal segretario generale, il quale può delegare il suo potere di firma ai direttori generali del segretariato generale.

Il verbale contiene, di regola, per ogni punto dell'ordine del giorno:

- la menzione dei documenti presentati al Consiglio,

- le decisioni prese o le conclusioni raggiunte dal Consiglio,

- le dichiarazioni fatte dal Consiglio e quelle di cui un membro del Consiglio o la Commissione hanno chiesto l'iscrizione.

2. Il progetto di verbale è elaborato dal segretariato generale entro un termine di quindici giorni e presentato al Consiglio o al Coreper per l'approvazione.

3. Prima dell'approvazione del verbale, ciascun membro del Consiglio o la Commissione possono chiedere la redazione più particolareggiata del verbale su un punto dell'ordine del giorno. Tali richieste possono essere formulate al Coreper.

4. I processi verbali delle parti "Deliberazioni legislative" delle sessioni del Consiglio sono trasmessi, dopo la loro approvazione, direttamente ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui sono comunicati ai governi degli Stati membri.

Articolo 14

Deliberazioni e decisioni in base a documenti e progetti redatti nelle lingue previste dal regime linguistico in vigore

1. Salvo decisione contraria adottata dal Consiglio all'unanimità e motivata dall'urgenza, il Consiglio delibera e decide soltanto in base a documenti e progetti redatti nelle lingue previste dal regime linguistico in vigore.

2. Ciascun membro del Consiglio può opporsi alla delibera qualora il testo delle eventuali modifiche non sia redatto nelle lingue fra quelle di cui al paragrafo 1, che egli designa.

Articolo 15

Firma degli atti

In calce al testo degli atti adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio conformemente alla procedura legislativa ordinaria e degli atti adottati dal Consiglio è apposta la firma del presidente in carica al momento della loro adozione e quella del segretario generale. Il segretario generale può delegare il suo potere di firma a direttori generali del segretariato generale.

Articolo 16 [16]

Impossibilità di partecipare alla votazione

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento interno si terrà debitamente conto, in base all'allegato IV, dei casi in cui, a norma dei trattati, uno o più membri del Consiglio non possono prendere parte alla votazione.

Articolo 17

Pubblicazione degli atti nella Gazzetta ufficiale

1. Sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (di seguito "Gazzetta ufficiale"), a cura del segretario generale:

a) gli atti di cui all'articolo 297, paragrafo 1 e paragrafo 2, secondo comma, del TFUE;

b) le posizioni in prima lettura adottate dal Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria, nonché le relative motivazioni;

c) le iniziative presentate al Consiglio conformemente all'articolo 76 del TFUE per l'adozione di un atto legislativo;

d) gli accordi internazionali conclusi dall'Unione.

Dell'entrata in vigore di tali accordi è fatta menzione nella Gazzetta ufficiale;

e) gli accordi internazionali conclusi dall'Unione nel settore della politica estera e di sicurezza comune, salvo decisione contraria del Consiglio in base agli articoli 4 e 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione [17];

Dell'entrata in vigore degli accordi pubblicati nella Gazzetta ufficiale è fatta menzione nella Gazzetta ufficiale.

2. Salvo decisione contraria del Consiglio o del Coreper, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale a cura del segretario generale:

a) le iniziative presentate al Consiglio conformemente all'articolo 76 del TFUE in casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettera c);

b) le direttive e le decisioni di cui all'articolo 297, paragrafo 2, terzo comma, del TFUE, le raccomandazioni e i pareri, ad eccezione delle decisioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

3. Il Consiglio o il Coreper decidono, caso per caso e all'unanimità, se si debbano pubblicare nella Gazzetta ufficiale, a cura del segretario generale, le decisioni di cui all'articolo 25 del TUE.

4. Il Consiglio o il Coreper decidono, caso per caso e tenendo conto dell'eventuale pubblicazione dell'atto di base, se si debbano pubblicare nella Gazzetta ufficiale a cura del segretario generale:

a) le decisioni di applicazione delle decisioni di cui all'articolo 25 del TUE;

b) le decisioni adottate conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, primo e secondo trattino, del TUE;

c) altri atti del Consiglio quali conclusioni e risoluzioni.

5. Qualora un accordo concluso tra l'Unione o la Comunità europea dell'energia atomica e uno o più Stati od organizzazioni internazionali istituisca un organo competente a prendere decisioni, il Consiglio decide, al momento della conclusione dell'accordo, se si debbano pubblicare nella Gazzetta ufficiale le decisioni che saranno prese da tale organo.

Articolo 18

Notifica degli atti

1. Le direttive e le decisioni di cui all'articolo 297, paragrafo 2, terzo comma, del TFUE sono notificate ai loro destinatari dal segretario generale o da un direttore generale che agisca in suo nome.

2. I seguenti atti, qualora non siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale, sono notificati ai loro destinatari dal segretario generale o da un direttore generale che agisca in suo nome:

a) le raccomandazioni;

b) le decisioni di cui all'articolo 25 del TUE;

3. Il segretario generale o un direttore generale che agisca in suo nome rilasciano ai governi degli Stati membri e alla Commissione copie autenticate delle direttive e decisioni del Consiglio di cui all'articolo 297, paragrafo 2, terzo comma, del TFUE, nonché delle raccomandazioni del Consiglio.

Articolo 19 [18]

Coreper, comitati e gruppi di lavoro

1. Il Coreper ha l'incarico di preparare i lavori di tutte le sessioni del Consiglio e di eseguire i mandati che quest'ultimo gli affida. Esso vigila, in ogni caso [19], sulla coerenza delle politiche e delle azioni dell'Unione europea e sul rispetto dei principi e delle norme seguenti:

a) principi di legalità, sussidiarietà, proporzionalità e motivazione degli atti;

b) norme che fissano i poteri delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione;

c) disposizioni di bilancio;

d) norme procedurali, di trasparenza e di qualità redazionale.

2. Tutti i punti iscritti all'ordine del giorno di una sessione del Consiglio sono oggetto di un esame preliminare del Coreper, salvo decisione contraria di quest'ultimo. Il Coreper cerca di trovare un accordo al proprio livello, che sarà sottoposto all'adozione del Consiglio. Esso provvede a un'adeguata presentazione dei fascicoli al Consiglio cui eventualmente sottopone orientamenti, opzioni o proposte di soluzione. In caso di urgenza, il Consiglio può decidere all'unanimità di deliberare senza che abbia avuto luogo l'esame preliminare.

3. Su iniziativa o con l'avallo del Coreper possono essere istituiti comitati o gruppi di lavoro per assolvere certi compiti di preparazione o di studio preventivamente definiti.

Il segretariato generale aggiorna e rende pubblico l'elenco degli organi preparatori. Soltanto i comitati e i gruppi di lavoro che figurano in tale elenco possono riunirsi in qualità di organi preparatori del Consiglio.

4. Il Coreper è presieduto, a seconda dei temi all'ordine del giorno, dal rappresentante permanente o dal rappresentante permanente aggiunto dello Stato membro che assicura la presidenza del Consiglio "Affari generali".

Il comitato politico e di sicurezza è presieduto da un rappresentante dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

Gli altri organi preparatori delle varie formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione "Affari esteri", sono presieduti da un delegato dello Stato membro che esercita la presidenza della relativa formazione, salvo decisione contraria del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata. L'elenco di cui al paragrafo 3, secondo comma, indica altresì gli organi preparatori per i quali il Consiglio ha deciso, conformemente all'articolo 4 della decisione del Consiglio europeo sull'esercizio della presidenza del Consiglio, un altro tipo di presidenza.

5. Per la preparazione delle sessioni delle formazioni del Consiglio che si riuniscono una volta al semestre e quando tali sessioni si svolgono durante la prima metà del semestre, le riunioni dei comitati diversi dal Coreper, nonché dei gruppi di lavoro, che si svolgono nel semestre precedente sono presiedute da un delegato dello Stato membro incaricato di assicurare la presidenza di dette sessioni del Consiglio.

6. Fatti salvi i casi in cui si applica un altro tipo di presidenza, se un fascicolo sarà trattato essenzialmente durante un semestre, un delegato dello Stato membro che eserciterà la presidenza durante tale semestre può, durante il semestre precedente, presiedere riunioni di comitati, diversi dal Coreper, e gruppi di lavoro allorché discutono tale fascicolo. L'attuazione pratica di questo paragrafo è oggetto di un accordo tra le due presidenze interessate.

Nel caso specifico dell'esame del bilancio dell’Unione per un determinato esercizio finanziario, le riunioni degli organi preparatori del Consiglio diversi dal Coreper dedicate alla preparazione di punti dell'ordine del giorno del Consiglio relativi all'esame del bilancio sono presiedute da un delegato dello Stato membro che eserciterà la presidenza del Consiglio durante il secondo semestre dell'anno che precede l'esercizio finanziario in questione. Lo stesso si applica, con l'accordo dell'altra presidenza, alla presidenza delle sessioni del Consiglio nel momento in cui sono discussi detti punti riguardanti il bilancio. Le presidenze interessate si consulteranno sulle modalità pratiche.

7. In conformità delle pertinenti disposizioni di cui sopra, il Coreper può adottare le seguenti decisioni di procedura, purché i relativi punti siano stati iscritti all'ordine del giorno provvisorio almeno tre giorni lavorativi prima della riunione. Per poter derogare a tale termine occorre l'unanimità del Coreper [20]:

a) decisione di tenere una sessione del Consiglio in un luogo diverso da Bruxelles o Lussemburgo (articolo 1, paragrafo 3);

b) autorizzazione a produrre in giustizia una copia o un estratto di un documento del Consiglio (articolo 6, paragrafo 2);

c) decisione di tenere un dibattito pubblico del Consiglio o di non aprire al pubblico una determinata deliberazione del Consiglio (articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3);

d) decisione di rendere pubblici i risultati delle votazioni e le dichiarazioni iscritte nel verbale del Consiglio nei casi previsti all'articolo 9, paragrafo 2;

e) decisione di ricorrere alla procedura scritta (articolo 12, paragrafo 1);

f) approvazione o modifica del processo verbale del Consiglio (articolo 13, paragrafi 2 e 3);

g) decisione di pubblicare o non pubblicare un testo o un atto nella Gazzetta ufficiale (articolo 17, paragrafi 2, 3 e 4);

h) decisione di consultare un'istituzione o un organo in tutti i casi in cui detta consultazione non è richiesta dai trattati;

i) decisione di fissare o di prorogare un termine per la consultazione di un'istituzione o di un organo;

j) decisione di prorogare i termini di cui all'articolo 294, paragrafo 14, del TFUE;

k) approvazione del testo di una lettera indirizzata a un'istituzione o a un organo.

Articolo 20

La presidenza e il corretto svolgimento dei lavori

1. La presidenza assicura l'applicazione del presente regolamento interno e vigila sul corretto svolgimento dei dibattiti. La presidenza provvede segnatamente a rispettare e a far rispettare le disposizioni dell'allegato V concernenti i metodi di lavoro del Consiglio.

Al fine di assicurare il corretto svolgimento dei dibattiti essa può inoltre, salvo decisione contraria del Consiglio, adottare ogni misura necessaria, al fine di sfruttare al meglio il tempo a disposizione nelle riunioni, e in particolare:

a) limitare, per la trattazione di un punto particolare, il numero delle persone per delegazione presenti nella sala della riunione durante la sessione e decidere di autorizzare o meno l'apertura di una sala di ascolto;

b) predisporre l'ordine nel quale saranno trattati i punti e stabilire la durata dei dibattiti ad essi dedicati;

c) organizzare il tempo dedicato ad un punto particolare, segnatamente limitando la durata degli interventi dei partecipanti e determinando l'ordine in cui possono prendere la parola;

d) chiedere alle delegazioni di presentare per iscritto, entro una determinata data, le loro proposte di modifica di un testo in discussione, se del caso con una breve spiegazione;

e) chiedere alle delegazioni che hanno posizioni identiche o simili su un determinato punto, testo o parte di testo, di invitare una di esse a esprimere la posizione da esse condivisa, in riunione o per iscritto prima della riunione.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 19, paragrafi 4, 5 e 6, e le sue competenze e la sua responsabilità politica generale, la presidenza semestrale è assistita in tutti i suoi compiti, sulla base del programma di diciotto mesi o in virtù di modalità alternative tra essi convenute, dagli altri membri del gruppo predeterminato di tre Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 4. È inoltre assistita, se del caso, dal rappresentante dello Stato membro che assicurerà la presidenza successiva. Quest'ultimo, o un membro del gruppo summenzionato, su richiesta o su disposizione della presidenza, la sostituisce ove necessario, la solleva, se del caso, da taluni compiti e garantisce la continuità dei lavori del Consiglio.

Articolo 21 [21] [22]

Relazioni dei comitati e dei gruppi di lavoro

Nonostante le altre disposizioni del presente regolamento interno, la presidenza organizza le riunioni dei vari comitati e gruppi di lavoro in modo che le loro relazioni siano disponibili prima della riunione del Coreper che le esamina.

A meno che condizioni di urgenza non richiedano diversamente, la presidenza rinvia ad una riunione successiva del Coreper i punti relativi ad atti legislativi per i quali il comitato o il gruppo di lavoro non hanno concluso i lavori almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione del Coreper.

Articolo 22

Qualità redazionale [23]

Al fine di assistere il Consiglio nel suo compito di controllo della qualità redazionale degli atti legislativi da esso adottati, il servizio giuridico è incaricato di verificare, in tempo utile, la qualità redazionale delle proposte e dei progetti di atti e di formulare suggerimenti di carattere redazionale all'attenzione del Consiglio e dei suoi organi, secondo l'accordo interistituzionale del 22 dicembre 1998 sugli orientamenti comuni relativi alla qualità redazionale della legislazione comunitaria [24].

Nell'arco dell'intero iter legislativo, coloro che presentano testi nell'ambito dei lavori del Consiglio prestano particolare attenzione alla loro qualità redazionale.

Articolo 23

Il segretario generale e il segretariato generale

1. Il Consiglio è assistito dal segretariato generale, sotto la responsabilità di un segretario generale nominato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

2. Il Consiglio decide in merito all'organizzazione del segretariato generale [25].

Sotto l'autorità del Consiglio, il segretario generale adotta tutte le misure necessarie per assicurare il buon funzionamento del segretariato generale.

3. Il segretariato generale è associato in maniera stretta e continua alla programmazione, al coordinamento e al controllo della coerenza dei lavori del Consiglio e all'attuazione del suo programma di diciotto mesi. Sotto la responsabilità e la guida della presidenza, esso assiste quest'ultima nella ricerca di soluzioni.

4. Il segretario generale sottopone al Consiglio il progetto di stato di previsione delle spese di quest'ultimo in tempo utile per assicurare il rispetto dei termini fissati dalle disposizioni finanziarie.

5. Il segretario generale ha piena competenza in materia di gestione degli stanziamenti iscritti nella sezione II (Consiglio europeo e Consiglio) del bilancio e adotta tutte le misure necessarie per assicurare la corretta gestione degli stessi. Mette in esecuzione i suddetti stanziamenti ai sensi delle disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio dell’Unione.

Articolo 24

Sicurezza

Le regole in materia di sicurezza sono adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

Articolo 25

Funzioni di depositario di accordi

Quando il segretario generale del Consiglio è designato depositario di un accordo concluso dall'Unione o dalla Comunità europea dell'energia atomica e da uno o più Stati od organizzazioni internazionali, gli atti di ratifica, di accettazione o di approvazione di tali accordi sono depositati presso la sede del Consiglio.

In tal caso, il segretario generale esercita le funzioni di depositario e provvede altresì alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della data di entrata in vigore degli accordi di cui trattasi.

Articolo 26

Rappresentanza dinanzi al Parlamento europeo

La rappresentanza del Consiglio dinanzi al Parlamento europeo e alle sue commissioni è assicurata dalla presidenza o, con l'assenso di quest'ultima, da un membro del gruppo predeterminato di tre Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 4, dalla presidenza successiva o dal segretario generale. Su mandato della presidenza, il Consiglio può altresì farsi rappresentare dinanzi alle commissioni del Parlamento europeo da alti funzionari del segretariato generale.

Nel caso del Consiglio "Affari esteri", la rappresentanza del Consiglio dinanzi al Parlamento europeo e alle sue commissioni è assicurata dal presidente. Egli può, all'occorrenza, farsi sostituire dal membro di tale formazione che rappresenta lo Stato membro che esercita la presidenza semestrale del Consiglio. Su mandato del presidente, il Consiglio "Affari esteri" può altresì farsi rappresentare dinanzi alle commissioni del Parlamento europeo da alti funzionari del Servizio europeo per l'azione esterna o, se del caso, del segretariato generale.

Il Consiglio può inoltre fare conoscere le proprie vedute al Parlamento europeo mediante una comunicazione scritta.

Articolo 27

Disposizioni relative alla forma degli atti

Le disposizioni relative alla forma degli atti figurano nell'allegato VI.

Articolo 28

Corrispondenza destinata al Consiglio

La corrispondenza destinata al Consiglio è indirizzata al presidente, presso la sede del Consiglio, al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

rue de la Loi, 175

B-1048 Bruxelles

ALLEGATO I

Elenco delle formazioni del Consiglio

1. Affari generali [1];

2. Affari esteri [2];

3. Economia e finanza [3];

4. Giustizia e affari interni [4];

5. Occupazione, politica sociale, salute e consumatori;

6. Competitività (mercato interno, industria e ricerca) [5];

7. Trasporti, telecomunicazioni e energia;

8. Agricoltura e pesca;

9. Ambiente;

10. Istruzione, gioventù e cultura [6].

Spetta a ogni singolo Stato membro determinare in che modo è rappresentato a livello di Consiglio, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, del TUE.

Più ministri possono partecipare in qualità di titolari ad una stessa formazione del Consiglio; l'ordine del giorno e l'organizzazione dei lavori sono stabiliti in conseguenza [7].

ALLEGATO II

Disposizioni specifiche riguardanti l'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio

Articolo 1

Ambito di applicazione

Qualsiasi persona fisica o giuridica ha accesso ai documenti del Consiglio secondo i principi, le condizioni e le limitazioni definiti nel regolamento (CE) n. 1049/2001 e nelle disposizioni specifiche che figurano nel presente allegato.

Articolo 2

Consultazione per quanto concerne i documenti di terzi

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, e dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001 e a meno che non sia chiaro, dopo esame del documento alla luce dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001, che esso non deve essere divulgato, il terzo interessato è consultato se:

a) si tratta di un documento sensibile, quale definito all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001;

b) il documento proviene da uno Stato membro e:

- è stato sottoposto al Consiglio anteriormente al 3 dicembre 2001; o

- lo Stato membro in questione ha chiesto di non divulgarlo senza il suo previo accordo.

2. In tutti gli altri casi, qualora il Consiglio riceva una domanda riguardante un documento di terzi in suo possesso, il segretariato generale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1049/2001, consulta il terzo interessato a meno che non sia chiaro, dopo esame del documento alla luce dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento n. 1049/2001, che esso può o non deve essere divulgato.

3. Il terzo è consultato per iscritto (anche tramite posta elettronica) e dispone di un termine ragionevole per rispondere, tenendo conto dei termini di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1049/2001. Nei casi di cui al paragrafo 1 il terzo è invitato ad esprimere il suo parere per iscritto.

4. Qualora il documento non rientri tra quelli di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), e il segretariato generale, sulla scorta del parere negativo del terzo, non ritenga applicabile l'articolo 4, paragrafo 1 o 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001, la questione è demandata al Consiglio.

Se il Consiglio prevede di divulgare il documento, il terzo è immediatamente informato, per iscritto, dell'intenzione del Consiglio di divulgare il documento dopo un periodo di almeno dieci giorni lavorativi. Nel contempo si richiama l'attenzione del terzo sull'articolo 279 del TFUE.

Articolo 3

Domande di consultazione da parte di altre istituzioni o degli Stati membri

Le domande di consultazione del Consiglio da parte di un'altra istituzione o di uno Stato membro circa una domanda relativa a un documento del Consiglio sono indirizzate per posta elettronica all'indirizzo access@consilium.europa.eu o per fax al n. +32(0)2 281 63 61.

Il segretariato generale esprime prontamente il proprio parere a nome del Consiglio, tenendo conto di qualsiasi limite di tempo necessario per una decisione da parte dell'istituzione o dello Stato membro interessato, al più tardi entro cinque giorni lavorativi.

Articolo 4

Documenti provenienti dagli Stati membri

Le domande presentate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1049/2001 sono trasmesse in forma scritta al segretariato generale.

Articolo 5

Domande deferite dagli Stati membri

Una domanda che sia deferita al Consiglio da uno Stato membro è trattata in conformità degli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 e delle pertinenti disposizioni del presente allegato. In caso di rifiuto di accesso totale o parziale, si informa il richiedente che qualsiasi domanda di conferma deve essere indirizzata direttamente al Consiglio.

Articolo 6

Indirizzo per le domande

Le domande di accesso a un documento sono indirizzate per iscritto al segretario generale del Consiglio, rue de la Loi 175, B-1048 Bruxelles, per posta elettronica all'indirizzo access@consilium.europa.eu o per telefax al n. +32(0)2 281 63 61.

Articolo 7

Esame delle domande iniziali

Fatto salvo l'articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001, le richieste di accesso ai documenti del Consiglio sono esaminate dal segretariato generale.

Articolo 8

Trattamento delle domande di conferma

Fatto salvo l'articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001, il Consiglio decide in merito alle domande di conferma.

Articolo 9

Oneri

Gli oneri per la produzione e l'invio di copie di documenti del Consiglio sono fissati dal segretario generale.

Articolo 10

Registro pubblico dei documenti del Consiglio

1. Il segretariato generale ha la responsabilità di rendere accessibile al pubblico il registro dei documenti del Consiglio.

2. Oltre ai riferimenti ai documenti, si indicano nel registro i documenti elaborati dopo il 1o luglio 2000 che sono già stati resi pubblici. Fatti salvi il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati [1], e l'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1049/2001, il contenuto di tali documenti è reso disponibile su Internet.

Articolo 11

Documenti direttamente accessibili al pubblico

1. Il presente articolo si applica a tutti i documenti del Consiglio, purché non classificati, e non pregiudica la possibilità di presentare una domanda scritta a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1049/2001.

2. Ai fini del presente articolo si intende per:

— "diffusione" : la distribuzione della versione finale di un documento ai membri del Consiglio, ai loro rappresentanti o ai loro delegati;

— "documenti legislativi" : i documenti relativi all'esame e all'adozione di un atto legislativo.

3. Il segretariato generale rende accessibili al pubblico, non appena diffusi, i seguenti documenti:

a) documenti di cui né il Consiglio né uno Stato membro è l'autore, che sono stati resi accessibili al pubblico dall'autore o con l'accordo di questi;

b) ordini del giorno provvisori di sessioni delle varie formazioni del Consiglio;

c) testi adottati dal Consiglio e destinati alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

4. Purché non siano chiaramente coperti da una delle eccezioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001, il segretariato generale può inoltre rendere accessibili al pubblico, non appena diffusi, i seguenti documenti:

a) ordini del giorno provvisori di comitati e gruppi di lavoro;

b) altri documenti, quali note informative, relazioni, relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori e relazioni sullo stato delle discussioni, in seno al Consiglio o in seno a uno dei suoi organi preparatori, che non riflettono posizioni individuali delle delegazioni, esclusi i pareri e i contributi del servizio giuridico.

5. Oltre ai documenti menzionati ai paragrafi 3 e 4, il segretariato generale rende accessibili al pubblico, non appena diffusi, i seguenti documenti legislativi ed altri documenti:

a) note di trasmissione e copie di lettere riguardanti atti legislativi e atti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento interno trasmessi al Consiglio da altre istituzioni od organi dell'Unione europea o, fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1049/2001, da uno Stato membro;

b) documenti sottoposti al Consiglio citati in corrispondenza dei punti figuranti nel suo ordine del giorno compresi nella parte "deliberazioni legislative" o contrassegnati dai termini "deliberazione pubblica" o "dibattito pubblico" a norma dell'articolo 8 del regolamento interno;

c) note sottoposte al Coreper e/o al Consiglio per approvazione (note relative a punti "I/A" e punti "A") riguardanti progetti di atti legislativi e atti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento interno nonché i progetti di atti legislativi e di atti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, di detto regolamento, cui esse fanno riferimento;

d) atti adottati dal Consiglio nel corso di una procedura legislativa ordinaria o speciale e progetti comuni approvati dal comitato di conciliazione nel quadro della procedura legislativa ordinaria.

6. Dopo l'adozione di uno degli atti di cui al paragrafo 5, lettera d), o l'adozione definitiva dell'atto di cui trattasi, il segretariato generale rende accessibili al pubblico i documenti riguardanti tale atto che sono stati elaborati prima di uno di tali atti e che non sono coperti da una delle eccezioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, e paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001, quali note informative, relazioni, relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori e relazioni sullo stato delle discussioni in seno al Consiglio o in seno a uno dei suoi organi preparatori (risultati dei lavori), esclusi i pareri e i contributi del servizio giuridico.

A richiesta di uno Stato membro, i documenti che rientrano nel primo comma e che riflettono la posizione individuale della delegazione di tale Stato membro in sede di Consiglio non sono resi accessibili al pubblico.

ALLEGATO III

Modalità di applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione dei voti nel Consiglio

Articolo 1

Per l’applicazione dell’articolo 16, paragrafo 5, del TUE e dell’articolo 3, paragrafi 3 e 4, del protocollo sulle disposizioni transitorie la popolazione totale di ogni Stato membro, per il periodo dal 1o dicembre 2009 al 31 dicembre 2010, è la seguente:

Stato membro | Popolazione (x 1000) |

Germania | 82002,4 |

Francia | 64350,8 |

Regno Unito | 61576,1 |

Italia | 60045,1 |

Spagna | 45828,2 |

Polonia | 38135,9 |

Romania | 21498,6 |

Paesi Bassi | 16485,8 |

Grecia | 11260,4 |

Belgio | 10750,0 |

Portogallo | 10627,3 |

Repubblica ceca | 10467,5 |

Ungheria | 10031,0 |

Svezia | 9256,3 |

Austria | 8355,3 |

Bulgaria | 7606,6 |

Danimarca | 5511,5 |

Slovacchia | 5412,3 |

Finlandia | 5326,3 |

Irlanda | 4450,0 |

Lituania | 3349,9 |

Lettonia | 2261,3 |

Slovenia | 2032,4 |

Estonia | 1340,4 |

Cipro | 796,9 |

Lussemburgo | 493,5 |

Malta | 413,6 |

Totale | 499665,1 |

Soglia (62 %) | 309792,4 |

Articolo 2

1. Anteriormente al 1o settembre di ogni anno gli Stati membri comunicano all'Ufficio statistico dell'Unione europea i dati relativi alla loro popolazione totale al 1o gennaio dell'anno in corso.

2. Con effetto al 1o gennaio di ogni anno, il Consiglio adatta, conformemente ai dati di cui l'Ufficio statistico dell'Unione europea dispone al 30 settembre dell'anno precedente, le cifre di cui all'articolo 1. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO IV

di cui all'articolo 16

1. Nell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento interno qui di seguito elencate e per le decisioni per le quali, a norma dei trattati, uno o più membri del Consiglio o del Coreper non possono prendere parte alla votazione, non si tiene conto del voto di tale/i membro/i:

a) articolo 1, paragrafo 3, secondo comma (tenuta di una sessione in un luogo diverso da Bruxelles o Lussemburgo);

b) articolo 3, paragrafo 7 (iscrizione all'ordine del giorno di un punto diverso da quelli che figurano all'ordine del giorno provvisorio);

c) articolo 3, paragrafo 8 (mantenimento quale punto B dell'ordine del giorno di un punto A che altrimenti avrebbe dovuto essere ritirato dall'ordine del giorno);

d) articolo 5, paragrafo 2, per quanto concerne la presenza della sola Banca centrale europea (deliberazioni senza la presenza della Banca centrale europea);

e) articolo 9, paragrafo 2, primo comma, lettera b), secondo e terzo comma (pubblicità dei risultati delle votazioni, delle dichiarazioni di voto, delle dichiarazioni iscritte nel verbale del Consiglio e dei punti di tale verbale relativi ai casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1);

f) articolo 11, paragrafo 1, secondo comma (apertura della procedura di voto);

g) articolo 12, paragrafo 1 (ricorso alla procedura scritta);

h) articolo 14, paragrafo 1 (decisione di deliberare e di decidere, in via eccezionale, sulla base di documenti e di progetti che non sono redatti in tutte le lingue) [1];

i) articolo 17, paragrafo 2, lettera a) (non pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di una iniziativa presentata da uno Stato membro a norma dell'articolo 76 del TFUE);

j) articolo 17, paragrafo 2, lettera b) (non pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di talune direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri);

k) articolo 17, paragrafo 5 (pubblicazione o meno nella Gazzetta ufficiale delle decisioni prese da un organo istituito da un accordo internazionale).

2. Un membro del Consiglio o del Coreper non può avvalersi delle seguenti disposizioni del presente regolamento interno in relazione a decisioni per le quali, in base ai trattati, non può prendere parte alla votazione:

a) articolo 3, paragrafo 8 (possibilità per un membro del Consiglio di chiedere il ritiro di un punto A dall'ordine del giorno);

b) articolo 11, paragrafo 1, secondo comma (possibilità per un membro del Consiglio di chiedere l'apertura della procedura di voto);

c) articolo 11, paragrafo 3 (possibilità per un membro del Consiglio di ricevere una delega di voto);

d) articolo 14, paragrafo 2 (possibilità per ciascun membro del Consiglio di opporsi alla delibera, qualora il testo delle eventuali modifiche non sia redatto nella lingua che egli designa).

ALLEGATO V

Metodi di lavoro del Consiglio

Preparazione delle riunioni

1. La presidenza vigila affinché un gruppo di lavoro o un comitato trasmetta un fascicolo al Coreper solo quando vi siano ragionevoli prospettive di progresso o chiarimento delle posizioni a quel livello. Per contro, i fascicoli sono rinviati a un gruppo di lavoro o a un comitato solo se necessario e, comunque, solo se corredati del mandato di trattare problemi precisi e ben definiti.

2. La presidenza adotta le misure necessarie per far avanzare i lavori tra le riunioni. Essa potrà, ad esempio, con l'accordo del gruppo di lavoro o del comitato, avviare nel modo più efficace possibile le consultazioni necessarie su problemi specifici, al fine di riferire su eventuali soluzioni al gruppo o comitato interessato. Essa potrà altresì condurre consultazioni scritte, chiedendo alle delegazioni di rispondere per iscritto ad una proposta prima della successiva riunione del gruppo di lavoro o del comitato.

3. Se del caso, le delegazioni espongono per iscritto, prima dello svolgimento di una riunione, le posizioni che probabilmente assumeranno in tale riunione. Qualora ciò comporti proposte di modifica di un testo, esse suggeriscono una precisa formulazione del testo. Ove possibile, i contributi scritti sono presentati congiuntamente dalle delegazioni che condividono la medesima posizione.

4. Il Coreper evita di rifare il lavoro già svolto nel quadro della preparazione dei suoi lavori. Ciò vale segnatamente per i punti I, le informazioni relative all'organizzazione e all'ordine dei punti trattati e le informazioni riguardanti l'ordine del giorno e l'organizzazione delle future riunioni del Consiglio. Ove possibile, le delegazioni sollevano i punti Varie in sede di preparazione dei lavori del Coreper anziché in sede di Coreper stesso.

5. La presidenza trasmette alle delegazioni, il più presto possibile in sede di preparazione dei lavori del Coreper, tutte le informazioni necessarie per consentire un'accurata preparazione del medesimo, incluse le informazioni sugli obiettivi che la presidenza conta di raggiungere al termine dell'esame di ciascun punto dell'ordine del giorno. Inversamente, la presidenza incoraggia, se del caso, le delegazioni a informare le altre delegazioni nel corso della preparazione dei lavori del Coreper sulle posizioni che esse assumeranno in sede di Coreper. In tale contesto la presidenza mette a punto l'ordine del giorno del Coreper. Se le circostanze lo richiedono, la presidenza può convocare con maggiore frequenza i gruppi di preparazione dei lavori del Coreper.

Svolgimento delle riunioni

6. Nessun punto è iscritto all'ordine del giorno del Consiglio a soli fini di presentazione da parte della Commissione o di membri del Consiglio, a meno che non sia previsto un dibattito su nuove importanti iniziative.

7. La presidenza si astiene dall'iscrivere all'ordine del giorno del Coreper punti meramente informativi. Le informazioni in questione, quali l'esito delle riunioni svoltesi in un'altra sede o con uno Stato terzo o un'altra istituzione, le questioni procedurali od organizzative e altre sono di preferenza trasmesse alle delegazioni nel quadro della preparazione dei lavori del Coreper, se possibile ogni volta per iscritto, e non sono ripresentate in sede di Coreper.

8. All'inizio di una riunione la presidenza fornisce le eventuali ulteriori informazioni necessarie in merito al suo svolgimento, indicando in particolare il lasso di tempo che prevede di dedicare ad ogni punto. Essa si astiene dal procedere a lunghe introduzioni nonché dal ripetere informazioni già note alle delegazioni.

9. All'inizio di una discussione su un punto sostanziale la presidenza, a seconda del tipo di dibattito richiesto, indica alle delegazioni la durata massima consentita per i relativi interventi. Nella maggior parte dei casi gli interventi non dovrebbero superare i due minuti.

10. In linea di massima sono preclusi giri di tavolo completi; dovrebbero svolgersi soltanto in circostanze eccezionali, per questioni specifiche; in tal caso la presidenza stabilisce il tempo degli interventi.

11. La presidenza inquadra per quanto possibile il dibattito, in particolare chiedendo alle delegazioni di esprimersi in merito ai testi di compromesso o a proposte specifiche.

12. Nel corso e al termine delle riunioni la presidenza si astiene dal procedere a lunghe sintesi delle discussioni intercorse, limitandosi a brevi conclusioni sui risultati raggiunti quanto al merito e/o a una conclusione di procedura.

13. Le delegazioni evitano di tornare su punti già sollevati da precedenti oratori. I loro interventi sono sintetici, sostanziali e pertinenti.

14. Si incoraggiano le delegazioni schierate su posizioni simili a consultarsi per raggiungere una posizione comune su un punto specifico, da far presentare ad un unico portavoce.

15. Nel discutere un testo, le delegazioni presentano per iscritto proposte redazionali concrete anziché limitarsi ad esprimere il proprio disaccordo su una particolare proposta.

16. Salvo diversa indicazione della presidenza, le delegazioni si astengono dal prendere la parola in caso di accordo su una particolare proposta: il silenzio è interpretato come accordo di massima.

ALLEGATO VI

Disposizioni relative alla forma degli atti

A. Forma dei regolamenti

1. I regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nonché i regolamenti del Consiglio, contengono:

a) il titolo "regolamento", un numero d'ordine, la data dell'adozione e l'indicazione del loro oggetto; Quando si tratta di un regolamento di esecuzione adottato dal Consiglio conformemente all'articolo 291, paragrafo 2, del TFUE, il regolamento reca il titolo "regolamento di esecuzione";

b) rispettivamente la formula "Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea" o la formula "Il Consiglio dell'Unione europea";

c) l'indicazione delle disposizioni sulla base delle quali il regolamento è adottato, precedute dalla parola "visto";

d) la menzione delle proposte presentate e dei pareri espressi;

e) la motivazione del regolamento, preceduta dalla formula "considerando quanto segue:"; i considerando sono numerati;

f) rispettivamente la formula "hanno adottato il presente regolamento" o la formula "ha adottato il presente regolamento", seguita dal dispositivo del regolamento.

2. I regolamenti sono suddivisi in articoli, eventualmente raggruppati in capi e sezioni.

3. L'ultimo articolo di un regolamento stabilisce la data dell'entrata in vigore, qualora questa sia anteriore o posteriore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

4. L'ultimo articolo di un regolamento è seguito:

a) i) dalla formula: "Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri";

o

ii) dalla formula: "Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base ai trattati", nei casi in cui un atto non sia applicabile a tutti e in tutti gli Stati membri [1];

b) dalla formula: "Fatto a …, addì …"; la data è quella in cui il regolamento è stato adottato;

e

c) se trattasi:

i) di un regolamento adottato congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, dalla formula:

"Per il Parlamento europeo

Il presidente"

"Per il Consiglio

Il presidente"

seguita dai nomi del presidente del Parlamento europeo e del presidente del Consiglio in carica al momento dell'adozione del regolamento;

ii) di un regolamento del Consiglio, dalla formula:

"Per il Consiglio

Il presidente"

seguita dal nome del presidente del Consiglio in carica al momento dell'adozione del regolamento.

B. Forma delle direttive, delle decisioni, delle raccomandazioni e dei pareri

1. Le direttive e le decisioni adottate congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nonché le direttive e le decisioni del Consiglio recano il titolo "direttiva" o "decisione".

Quando si tratta di una direttiva o di una decisione di esecuzione adottata dal Consiglio conformemente all'articolo 291, paragrafo 2, del TFUE, questa reca il titolo "direttiva di esecuzione" o "decisione di esecuzione";

2. Le raccomandazioni ed i pareri formulati dal Consiglio recano il titolo "raccomandazione" o "parere".

3. Le disposizioni previste al punto A per i regolamenti si applicano, con gli opportuni adattamenti e fatte salve le pertinenti disposizioni dei trattati, alle direttive e alle decisioni.

C. Forma delle decisioni di cui all'articolo 25 del TUE

Tali decisioni recano il titolo "decisione del Consiglio", un numero d'ordine (anno/numero/PESC), la data di adozione e l'indicazione dell'oggetto.

[1] Questo paragrafo riprende l'articolo 237 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "TFUE").

[2] Questo paragrafo riprende la lettera b) dell'articolo unico del protocollo sulle sedi delle istituzioni e di determinati organi, organismi e servizi dell'Unione europea.

[3] Questo paragrafo riprende l'articolo 1 della decisione del Consiglio europeo del 1 dicembre 2009 sull'esercizio della presidenza del Consiglio (GU L 315 del 2.12.2009, pag. 50).

[4] Queste due frasi riprendono, adattandolo, l'articolo 16, paragrafo 6, primo comma, del trattato sull'Unione europea (di seguito "TUE") e l'articolo 236, lettera a), del TFUE

[5] Queste due frasi riprendono l'articolo 16, paragrafo 6, secondo comma, del TUE.

[6] Questo paragrafo riprende l'articolo 3, prima frase, della decisione del Consiglio europeo del 1 dicembre 2009 sull'esercizio della presidenza del Consiglio.

[7] Questa frase riprende l'articolo 16, paragrafo 6, terzo comma, del trattato UE

[8] Cfr. la dichiarazione a) che segue:a)In riferimento all'articolo 2, paragrafo 5, secondo comma"Quando il Consiglio "Affari generali" è convocato per trattare questioni di politica commerciale comune, il suo presidente si fa sostituire dalla presidenza semestrale come previsto all'articolo 2, paragrafo 5, secondo comma.".

[9] Cfr. la dichiarazione b) che segue:b)In riferimento all'articolo 2, paragrafo 6"Il programma di diciotto mesi includerà una parte introduttiva generale che colloca il programma nel contesto degli orientamenti strategici a più lungo termine dell'Unione. Le tre presidenze incaricate di preparare il progetto di programma di diciotto mesi consulteranno le tre presidenze successive riguardo a tale parte, nel quadro delle "adeguate consultazioni" di cui al paragrafo 6 , terza frase. Il progetto di programma di diciotto mesi dovrebbe riguardare anche, tra l'altro, i punti pertinenti scaturiti dal dialogo sulle priorità politiche per l'anno in questione, svolto su iniziativa della Commissione.".

[10] Cfr. le dichiarazioni c) e d) che seguono:c)In riferimento all'articolo 3, paragrafi 1 e 2"Il presidente si adopera per garantire che, in linea di massima, l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna sessione del Consiglio dedicata all'attuazione delle disposizioni del titolo del TFUE relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nonché la documentazione relativa ai punti che vi figurano pervengano ai membri del Consiglio almeno ventuno giorni prima dell'inizio della sessione stessa."d)In riferimento agli articoli 1 e 3"Fatto salvo l'articolo 30, paragrafo 2, del TUE, conformemente al quale, nei casi che richiedono una decisione rapida, una riunione straordinaria del Consiglio può essere convocata entro un termine molto breve, il Consiglio è consapevole dell'esigenza che le questioni di politica estera e di sicurezza comune siano trattate in maniera rapida ed efficace. Le disposizioni di cui all'articolo 3 non impediscono il soddisfacimento di tale esigenza.".

[11] Questo comma riprende l'articolo 4, ultima frase, del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea.

[12] Questa frase riprende l'articolo 16, paragrafo 8, prima frase, del TUE.

[13] Questo paragrafo riprende l'articolo 239 del TFUE.

[14] Cfr. la dichiarazione e) che segue:e)in riferimento all'articolo 12, paragrafo 2, lettere a), b) e c)"Conformemente alla prassi costante del Consiglio, il termine da fissare sarà di norma di tre giorni lavorativi.".

[15] Cfr. la dichiarazione f) che segue:f)in riferimento all'articolo 12, paragrafo 2, lettera d)"Il Consiglio rammenta che la rete COREU deve essere utilizzata conformemente alle conclusioni del Consiglio del 12 giugno 1995 (doc. 7896/95), relative ai metodi di lavoro del Consiglio.".

[16] Cfr. la dichiarazione g) che segue:g)In riferimento all'articolo 16 e all'allegato IV"Il Consiglio conviene che le disposizioni di cui all'articolo 16 e all'allegato IV sono applicabili agli atti per l'adozione dei quali taluni membri del Consiglio, in applicazione dei trattati, non possono partecipare alla votazione. Tuttavia le presenti disposizioni non riguardano il caso in cui si applica l'articolo 7 del TUE.Per quanto riguarda il primo caso di applicazione delle disposizioni relative alla cooperazione rafforzata , il Consiglio esaminerà, sulla scorta dell'esperienza acquisita in altri settori, gli eventuali adeguamenti da apportare all'articolo 16 e all'allegato IV del regolamento interno.".

[17] GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

[18] Queste disposizioni lasciano impregiudicato il ruolo del comitato economico e finanziario quale risulta dall'articolo 134 del TFUE e dalle relative decisioni esistenti del Consiglio (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 109 e GU L 5 del 9.1.1999, pag. 71)

[19] Cfr. la dichiarazione h) che segue:h)In riferimento all'articolo 19, paragrafo 1"Il Coreper vigila sulla coerenza e sul rispetto dei principi di cui al paragrafo 1, in particolare per i fascicoli la cui materia è trattata in altre sedi.".

[20] Cfr. la dichiarazione i) che segue:i)In riferimento all'articolo 19, paragrafo 7"Se un membro del Consiglio considera che un progetto di decisione di procedura sottoposta per adozione al Coreper conformemente all'articolo 19, paragrafo 7, dia luogo a una questione di merito, il progetto di decisione verrà sottoposto al Consiglio.".

[21] Queste disposizioni lasciano impregiudicato il ruolo del comitato economico e finanziario quale risulta dall'articolo 134 del TFUE e dalle relative decisioni esistenti del Consiglio (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 109 e GU L 5 del 9.1.1999, pag. 71).

[22] Cfr. la dichiarazione j) che segue:j)In riferimento all'articolo 21"Le relazione dei gruppi di lavoro e gli altri documenti che fungono da base per le deliberazioni del Coreper dovrebbero essere inviati alle delegazioni entro termini che ne consentano l'esame.".

[23] Cfr. la dichiarazione k) che segue:k)In riferimento all'articolo 22"Il servizio giuridico del Consiglio è altresì incaricato di assistere gli Stati membri all'origine di una iniziativa ai sensi dell'articolo 76, lettera b), del TFUE , segnatamente al fine di verificare la qualità redazionale di dette iniziative, qualora una siffatta assistenza sia richiesta dallo Stato membro in questione.".Cfr. la dichiarazione l) che segue:l)In riferimento all'articolo 22"I membri del Consiglio formulano le loro osservazioni sulle proposte di codificazione ufficiale dei testi legislativi entro trenta giorni lavorativi successivi alla diffusione delle proposte stesse da parte del segretario generale.I membri del Consiglio assicurano che l'esame delle disposizioni di una proposta di rifusione di testi legislativi riprese dall'atto precedente senza modifiche sostanziali si svolga conformemente ai principi previsti per l'esame delle proposte di codificazione.".

[24] GU C 73 del 17.3.1999, pag. 1.

[25] Il paragrafo 1 e il paragrafo 2, primo comma, riprendono l'articolo 240, paragrafo 2, del TFUE.

[1] Questa formazione è istituita dall'articolo 16, paragrafo 6, secondo comma, del TUE.

[2] Questa formazione è istituita dall'articolo 16, paragrafo 6, terzo comma, del TUE.

[3] Compreso il bilancio.

[4] Compresa la protezione civile.

[5] Compreso il turismo.

[6] Compresi gli audiovisivi.

[7] Cfr. la dichiarazione m) che segue:m)In riferimento all'allegato I, secondo comma"La Presidenza strutturerà gli ordini del giorno del Consiglio in maniera tale da agevolare la partecipazione dei rappresentanti nazionali interessati raggruppando punti dell'ordine del giorno correlati fra loro, in particolare nel caso in cui una determinata formazione del Consiglio debba trattare gruppi di temi chiaramente delineabili.".

[1] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

[1] Cfr. la dichiarazione n) che segue:n)In riferimento all'allegato IV, paragrafo 1, lettera h)"Il Consiglio conferma che la regola attuale secondo cui i testi che servono come base alle sue deliberazioni sono redatti in tutte le lingue continuerà ad applicarsi.".

[1] Cfr. la dichiarazione o) che segue:o)In riferimento all'allegato VI, sezione A, paragrafo 4, lettera a), punto ii)"Il Consiglio rammenta che, nei casi in cui i trattati prevedono che un atto non sia applicabile a tutti o in tutti gli Stati membri, è necessario evidenziarne chiaramente l'applicazione territoriale nella motivazione e nel contenuto dell'atto stesso.".

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