11.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 294/7


DIRETTIVA 2009/137/CE DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2009

che modifica la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura per quanto riguarda lo sfruttamento degli errori massimi tollerati di cui agli allegati specifici relativi agli strumenti da MI-001 a MI-005

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2004/22/CE armonizza i requisiti per l'immissione in commercio e/o la messa in servizio degli strumenti di misura con funzioni di misura definiti negli allegati specifici relativi agli strumenti da MI-001 a MI-010. Gli strumenti di misura devono essere conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato I e all'allegato specifico relativo allo strumento.

(2)

Gli allegati specifici relativi agli strumenti della direttiva 2004/22/CE, contengono prescrizioni particolari associate alle peculiarità dei vari tipi di strumenti di misura, tra cui disposizioni specifiche sugli errori tollerati per assicurare l'accuratezza e la prestazione dello strumento di misura e garantire che l'errore di misurazione, in condizioni di funzionamento nominali e in assenza di disturbi, non superi il valore definito dell'errore massimo tollerato.

(3)

Poiché sono state elaborate nuove specifiche tecniche per i contatori del gas e i dispositivi di conversione del volume, il requisito specifico di cui al punto 2.1 dell'allegato MI-002 potrebbe provocare ostacoli al progresso e all'innovazione tecnica e creare barriere alla libera circolazione dei contatori del gas. Va quindi sostituito da una prescrizione più generale relativa alle prestazioni.

(4)

Al punto 7.3 dell'allegato I la direttiva 2004/22/CE prevede una protezione generale per gli errori debitamente influenzati di uno strumento di misura di un servizio fornito da imprese di pubblica utilità in punti della portata della corrente al di fuori dell'intervallo controllato. Tuttavia, l'esperienza dimostra che per garantire che lo strumento di misura non sfrutti il valore dell'errore massimo tollerato e favorisca sistematicamente una delle parti della transazione, è necessaria anche una protezione dagli errori indebitamente influenzati entro l'intervallo controllato di tali strumenti.

(5)

In conformità con il punto 34 del progetto interistituzionale «Legiferare meglio» (2), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.

(6)

La direttiva 2004/22/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

(7)

Le disposizioni di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per gli strumenti di misura istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2004/22/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati specifici relativi agli strumenti da MI-001 a MI-005 della direttiva 2004/22/CE sono modificati in conformità dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1o dicembre 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Gli Stati membri applicano le norme suddette a decorrere dal 1o giugno 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2009.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 135 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.


ALLEGATO

La direttiva 2004/22/CE è così modificata:

1)

nella parte «Errore massimo tollerato» dei requisiti specifici nell'allegato MI-001 è aggiunto il seguente punto 6 bis:

«6 bis.

Il contatore non deve sfruttare l'errore massimo tollerato o favorire sistematicamente una delle parti.»;

2)

l'allegato MI-002 è così modificato:

a)

nella parte I, punto 2.1, il paragrafo sotto la tabella è sostituito dal seguente:

«Il contatore non deve sfruttare gli errori massimi tollerati o favorire sistematicamente una parte.»;

b)

nella parte II, punto 8, il seguente paragrafo è aggiunto dopo la nota:

«Il dispositivo di conversione del volume non deve sfruttare gli errori massimi tollerati o favorire sistematicamente una parte.»;

3)

nell'allegato MI-003, al punto 3 dei requisiti specifici è aggiunto il seguente paragrafo:

«Il contatore non deve sfruttare gli errori massimi tollerati o favorire sistematicamente una parte.»;

4)

nell'allegato MI-004, al punto 3 dei requisiti specifici è aggiunto il seguente paragrafo:

«Il contatore termico completo non deve sfruttare gli errori massimi tollerati o favorire sistematicamente una parte.»;

5)

nell'allegato MI-005, al punto 2 dei requisiti specifici è aggiunto il seguente punto 2.8:

«2.8.

Il sistema di misura non deve sfruttare i valori massimi tollerati o favorire sistematicamente una parte.»