25.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 310/34


DIRETTIVA 2009/133/CE DEL CONSIGLIO

del 19 ottobre 2009

relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE tra Stati membri

(versione codificata)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 94,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE tra Stati membri (3), ha subito diverse e sostanziali modificazioni (4). È opportuno, per ragioni di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla codificazione di detta direttiva.

(2)

Le fusioni, le scissioni, le scissioni parziali, i conferimenti d’attivo e gli scambi d’azioni che interessano società di Stati membri diversi possono essere necessari per porre in essere nella Comunità condizioni analoghe a quelle di un mercato interno e per garantire in tal modo il buon funzionamento di tale mercato interno. Tali operazioni non dovrebbero essere intralciate da restrizioni, svantaggi e distorsioni particolari derivanti, in particolare, dalle disposizioni fiscali degli Stati membri. È opportuno quindi prevedere per queste operazioni regole fiscali neutre nei riguardi della concorrenza, per consentire alle imprese di adeguarsi alle esigenze del mercato interno, di migliorare la loro produttività e di rafforzare la loro posizione competitiva sul piano internazionale.

(3)

Disposizioni di ordine fiscale penalizzano attualmente tali operazioni rispetto a quelle che interessano società di uno stesso Stato membro. È indispensabile eliminare tale penalizzazione.

(4)

Non è possibile conseguire tale scopo mediante un’estensione a livello comunitario dei regimi interni in vigore negli Stati membri, dato che le differenze esistenti fra questi regimi possono provocare distorsioni. Soltanto un regime fiscale comune può costituire una soluzione soddisfacente in proposito.

(5)

Il regime fiscale comune dovrebbe evitare un’imposizione all’atto di una fusione, di una scissione, di una scissione parziale, di un conferimento d’attivo o di uno scambio di azioni, pur tutelando gli interessi finanziari dello Stato membro cui appartiene la società conferente o acquisita.

(6)

Per quanto riguarda le fusioni, le scissioni e i conferimenti d’attivo, queste operazioni hanno di regola come risultato la trasformazione della società conferente in una stabile organizzazione della società beneficiaria del conferimento o l’integrazione dell’attivo in una stabile organizzazione di quest’ultima società.

(7)

Il sistema del riporto dell’imposizione delle plusvalenze inerenti ai beni conferiti, fino alla loro effettiva realizzazione, applicato ai beni inerenti a detto stabilimento permanente, consente di evitare un’imposizione delle plusvalenze corrispondenti, pur garantendo la loro successiva imposizione da parte dello Stato membro della società conferente, all’atto della loro realizzazione.

(8)

Sebbene le società elencate all’allegato I, parte A, siano società soggette a imposta nei rispettivi Stati membri di residenza, alcune di esse possono essere considerate trasparenti sotto il profilo fiscale da altri Stati membri. Per rendere effettiva la presente direttiva, gli Stati membri che considerano le società soggette a imposta non residenti trasparenti sotto il profilo fiscale dovrebbero applicare loro i vantaggi della presente direttiva. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di non applicare le disposizioni pertinenti della presente direttiva quando tassano un azionista diretto o indiretto di tali società.

(9)

È opportuno altresì definire il regime fiscale da applicare ad alcuni accantonamenti, riserve o perdite della società conferente e disciplinare i problemi fiscali che si pongono allorché una delle due società detiene una partecipazione nel capitale dell’altra.

(10)

L’attribuzione ai soci della società conferente di titoli della società beneficiaria o acquirente non dovrebbe di per se stessa dar luogo a una qualsiasi imposizione dei soci medesimi.

(11)

La decisione della SE o della SCE di riorganizzare la sua attività mediante un trasferimento della sede sociale non dovrebbe essere ostacolata da norme fiscali discriminatorie né da restrizioni, svantaggi o distorsioni derivanti da disposizioni fiscali nazionali incompatibili con il diritto comunitario. Il trasferimento, o una circostanza connessa con tale trasferimento, può dar luogo a un certo tipo di imposizione nello Stato membro dal quale la sede è trasferita. Nei casi in cui l’attivo della SE o della SCE rimane effettivamente collegato con una stabile organizzazione che faccia parte della SE o della SCE e sia situata nello Stato membro dal quale è stata trasferita la sede sociale, questa stabile organizzazione dovrebbe godere di vantaggi simili a quelli di cui agli articoli 4, 5 e 6. Inoltre, l’imposizione dei soci in occasione del trasferimento della sede sociale dovrebbe essere esclusa.

(12)

La presente direttiva non riguarda le perdite di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro riconosciute nello Stato membro di residenza di una SE o di una SCE. In particolare, qualora la sede sociale di una SE o di una SCE sia trasferita in un altro Stato membro, tale trasferimento non impedisce al precedente Stato membro di residenza di reintegrare a tempo debito le perdite della stabile organizzazione.

(13)

È opportuno prevedere la facoltà per gli Stati membri di rifiutare il beneficio dell’applicazione della presente direttiva allorché l’operazione di fusione, di scissione, di scissione parziale, di conferimento d’attivo, di scambio di azioni o di trasferimento della sede sociale della SE o della SCE ha come obiettivo l’elusione o l’evasione fiscale o ha come conseguenza che una società, a prescindere dalla partecipazione della medesima all’operazione, non soddisfa più le condizioni richieste per la rappresentanza dei lavoratori negli organi delle società.

(14)

Uno degli scopi della presente direttiva è eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato interno, quali la duplice imposizione. Nella misura in cui tale obiettivo non è pienamente raggiunto con le disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie al raggiungimento di tale scopo.

(15)

La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all’allegato II, parte B,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ogni Stato membro applica la presente direttiva:

a)

alle operazioni di fusioni, scissioni, scissioni parziali, conferimenti d’attivo e scambi di azioni riguardanti società di due o più Stati membri;

b)

ai trasferimenti di sede sociale da uno Stato membro all’altro operati da una società europea (Societas Europaea o SE) di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE) (5), o da una società cooperativa europea (SCE) di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) (6).

Articolo 2

Ai fini dell’applicazione della presente direttiva, si intende per:

a)

«fusione», l’operazione mediante la quale:

i)

una o più società trasferiscono, a causa e all’atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità del loro patrimonio, attivamente e passivamente, ad altra società preesistente, mediante l’assegnazione ai loro soci di titoli rappresentativi del capitale sociale dell’altra società ed eventualmente di un saldo in contanti non eccedente il 10 % del valore nominale o, in mancanza di valore nominale, della parità contabile di tali titoli;

ii)

due o più società trasferiscono, a causa e all’atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità del loro patrimonio, attivamente e passivamente, ad una società da esse costituita, mediante l’assegnazione ai propri soci di titoli rappresentativi del capitale sociale della nuova società ed eventualmente di un saldo in contanti non eccedente il 10 % del valore nominale o, in mancanza di valore nominale, della parità contabile di tali titoli;

iii)

una società trasferisce, a causa e all’atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità del proprio patrimonio, attivamente e passivamente, alla società che detiene la totalità dei titoli rappresentativi del suo capitale sociale;

b)

«scissione», l’operazione mediante la quale una società trasferisce, a causa e all’atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità del proprio patrimonio, attivamente e passivamente, a due o più società preesistenti o nuove, mediante l’assegnazione ai propri soci, secondo un criterio proporzionale, di titoli rappresentativi del capitale sociale delle società beneficiarie del conferimento ed eventualmente di un saldo in contanti che non superi il 10 % del valore nominale o, in mancanza del valore nominale, della parità contabile di tali titoli;

c)

«scissione parziale», l’operazione mediante la quale una società trasferisce, senza essere sciolta, mantenendo almeno un ramo di attività, uno o più rami di attività a una o più società preesistenti o nuove, mediante l’assegnazione ai propri soci, secondo un criterio proporzionale, di titoli rappresentativi del capitale sociale delle società beneficiarie del conferimento ed eventualmente di un saldo in contanti che non superi il 10 % del valore nominale o, in mancanza del valore nominale, della parità contabile di tali titoli;

d)

«conferimento d’attivo», l’operazione mediante la quale una società conferisce, senza essere sciolta, la totalità o uno o più rami della sua attività a un’altra società, mediante consegna di titoli rappresentativi del capitale sociale della società beneficiaria del conferimento;

e)

«scambio di azioni», l’operazione mediante la quale una società acquisisce nel capitale sociale di un’altra società una partecipazione il cui effetto sia quello di conferire la maggioranza dei diritti di voto di questa società o, se dispone già di tale maggioranza, acquisisce un’ulteriore partecipazione, in cambio dell’assegnazione ai soci di quest’ultima, in contropartita dei loro titoli, di titoli rappresentativi del capitale sociale della prima società ed eventualmente di un saldo in contanti che non superi il 10 % del valore nominale o, in mancanza del valore nominale, della parità contabile dei titoli assegnati in cambio;

f)

«società conferente», la società che trasferisce il suo patrimonio, attivamente e passivamente, o che conferisce la totalità o uno o più rami della sua attività;

g)

«società beneficiaria», la società che riceve il patrimonio, attivamente e passivamente, o la totalità o uno o più rami di attività della società conferente;

h)

«società acquistata», la società in cui un’altra società acquista una partecipazione mediante scambio di titoli;

i)

«società acquirente», la società che acquista una partecipazione mediante scambio di titoli;

j)

«ramo d’attività», il complesso degli elementi attivi e passivi di un settore di una società che costituiscono, dal punto di vista organizzativo, un’azienda indipendente, cioè un complesso capace di funzionare con i propri mezzi;

k)

«trasferimento della sede sociale», un’operazione mediante la quale una SE o una SCE trasferisce la sua sede sociale da uno Stato membro a un altro Stato membro senza essere sciolta e senza creare una nuova persona giuridica.

Articolo 3

Ai fini dell’applicazione della presente direttiva il termine «società di uno Stato membro» designa qualsiasi società:

a)

che abbia una delle forme enumerate all’allegato I, parte A;

b)

che, secondo la legislazione fiscale di uno Stato membro, sia considerata come avente il domicilio fiscale in tale Stato membro e, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione conclusa con un paese terzo, non sia considerata come avente tale domicilio fuori della Comunità; e

c)

che sia assoggettata, senza possibilità di opzione e senza esserne esentata, a una delle imposte elencate all’allegato I, parte B, o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte sopraindicate.

CAPO II

REGOLE APPLICABILI ALLE FUSIONI, SCISSIONI, SCISSIONI PARZIALI, AL CONFERIMENTO D’ATTIVO E ALLO SCAMBIO DI AZIONI

Articolo 4

1.   La fusione, la scissione o la scissione parziale non comporta alcuna imposizione delle plusvalenze risultanti dalla differenza tra il valore reale degli elementi d’attivo e di passivo conferiti e il loro valore fiscale.

2.   Ai fini del presente articolo, si intende per:

a)

«valore fiscale», il valore che sarebbe stato preso in considerazione per il calcolo degli utili o delle perdite ai fini della determinazione della base imponibile di un’imposta sul reddito, sugli utili o sulle plusvalenze della società conferente, se questi elementi d’attivo o di passivo fossero stati venduti al momento della fusione, della scissione o della scissione parziale, ma indipendentemente da tali operazioni;

b)

«elementi d’attivo e di passivo conferiti», gli elementi d’attivo e di passivo della società conferente che, a seguito della fusione, della scissione o della scissione parziale, sono effettivamente connessi a una stabile organizzazione della società beneficiaria nello Stato membro della società conferente e che concorrono alla formazione dei risultati presi in considerazione ai fini della determinazione della base imponibile delle imposte.

3.   Quando si applica il paragrafo 1 e uno Stato membro considera una società conferente non residente come trasparente sotto il profilo fiscale, in base a una sua valutazione delle caratteristiche giuridiche di tale società derivanti dalla legge in forza della quale è stata costituita, per cui tassa i soci sulla loro quota degli utili della società conferente nel momento in cui questi sorgono, detto Stato membro evita di tassare gli eventuali redditi, utili o plusvalenze calcolati con riferimento alla differenza tra i valori reali degli elementi d’attivo e di passivo conferiti e i loro valori per scopi fiscali.

4.   I paragrafi 1 e 3 si applicano a condizione che la società beneficiaria calcoli i nuovi ammortamenti, utili o perdite inerenti agli elementi d’attivo e di passivo conferiti secondo le regole che sarebbero state applicate alla/alle società conferente/i se la fusione, la scissione o la scissione parziale non fosse avvenuta.

5.   Qualora le leggi dello Stato membro della società conferente autorizzino la società beneficiaria a calcolare i nuovi ammortamenti e le plusvalenze o perdite inerenti agli elementi d’attivo e di passivo conferiti su una base diversa da quella di cui al paragrafo 4, il paragrafo 1 non si applica agli elementi d’attivo e di passivo per i quali si è scelto questo metodo.

Articolo 5

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli accantonamenti o riserve regolarmente costituiti in franchigia parziale o totale di imposta dalla società conferente, salvo quelli provenienti da stabilimenti permanenti all’estero, siano ripresi, alle stesse condizioni di franchigia di imposta, dalle stabili organizzazioni della società beneficiaria situate nello Stato della società conferente; la società beneficiaria si sostituisce allora ai diritti e alle obbligazioni della società conferente.

Articolo 6

Se gli Stati membri applicano, per le operazioni di cui all’articolo 1, lettera a), effettuate tra società dello Stato della società conferente, disposizioni che consentono la presa a carico, da parte della società beneficiaria, delle perdite della società conferente non ancora ammortizzate dal punto di vista fiscale, essi estendono il beneficio di tali disposizioni alla presa a carico, da parte delle stabili organizzazioni della società beneficiaria situate sul loro territorio, delle perdite della società conferente non ancora ammortizzate dal punto di vista fiscale.

Articolo 7

1.   Quando la società beneficiaria detiene una partecipazione nel capitale della società conferente, le plusvalenze ottenute dalla società beneficiaria in occasione dell’annullamento della sua partecipazione non danno luogo ad alcuna imposizione.

2.   Gli Stati membri hanno la facoltà di derogare al paragrafo 1 qualora la partecipazione detenuta dalla società beneficiaria nel capitale della società conferente sia inferiore al 15 %.

A decorrere dal 1o gennaio 2009, la percentuale di partecipazione minima è del 10 %.

Articolo 8

1.   L’assegnazione, in occasione di una fusione, di una scissione o di uno scambio di azioni, di titoli rappresentativi del capitale sociale della società beneficiaria o acquirente a un socio della società conferente o acquistata, in cambio di titoli rappresentativi del capitale sociale di quest’ultima società, non deve di per se stessa comportare alcuna imposizione sul reddito, gli utili o le plusvalenze di detto socio.

2.   Nel caso delle scissioni parziali, l’assegnazione a un socio della società conferente di titoli rappresentativi del capitale sociale della società beneficiaria non deve di per se stessa comportare alcuna imposizione sul reddito, gli utili o le plusvalenze di detto socio.

3.   Qualora uno Stato membro consideri un socio trasparente sotto il profilo fiscale, in base a una sua valutazione delle caratteristiche giuridiche di tale socio derivanti dalla legge in forza della quale la società è stata costituita, e, pertanto, tassi le persone che hanno una partecipazione nel socio sulla loro quota degli utili del socio nel momento in cui questi sorgono, detto Stato membro evita di tassare queste persone sul reddito, gli utili o le plusvalenze derivanti dall’assegnazione al socio di titoli rappresentativi del capitale sociale della società ricevente o della società acquirente.

4.   I paragrafi 1 e 3 si applicano a condizione che il socio non assegni ai titoli ricevuti in cambio un valore fiscale superiore a quello che i titoli scambiati avevano immediatamente prima della fusione, della scissione o dello scambio di azioni.

5.   I paragrafi 2 e 3 si applicano a condizione che il socio non assegni alla somma dei titoli ricevuti e di quelli detenuti nella società conferente un valore fiscale superiore al valore che i titoli detenuti nella società conferente avevano immediatamente prima della scissione parziale.

6.   L’applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 non impedisce agli Stati membri di tassare il profitto risultante dalla successiva cessione dei titoli ricevuti allo stesso modo del profitto risultante dalla cessione dei titoli esistenti prima dell’acquisto.

7.   Ai fini del presente articolo, per «valore fiscale» si intende il valore che verrebbe utilizzato come base per il calcolo eventuale di un profitto o di una perdita da considerare ai fini della determinazione della base imponibile di un’imposta sul reddito, gli utili o le plusvalenze del socio della società.

8.   Qualora un socio sia autorizzato, ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui risiede, a optare per un trattamento fiscale diverso da quello definito ai paragrafi 4 e 5, i paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai titoli rappresentativi per i quali egli ha esercitato questo diritto di opzione.

9.   I paragrafi 1, 2 e 3 non ostano a che, per la tassazione del socio, uno Stato membro prenda in considerazione il saldo in contanti eventualmente versatogli in occasione della fusione, della scissione, della scissione parziale o dello scambio di azioni.

Articolo 9

Gli articoli 4, 5 e 6 si applicano ai conferimenti d’attivo.

CAPO III

CASO PARTICOLARE DEL CONFERIMENTO DI UNA STABILE ORGANIZZAZIONE

Articolo 10

1.   Qualora, fra i beni conferiti all’atto di una fusione, di una scissione, di una scissione parziale o di un conferimento d’attivo, figuri una stabile organizzazione della società conferente, situata in uno Stato membro diverso da quello di tale società, lo Stato membro della società conferente rinuncia a ogni diritto all’imposizione di detta stabile organizzazione.

Lo Stato membro della società conferente può tuttavia reintegrare nell’utile imponibile di tale società le perdite anteriori della stabile organizzazione che sono state eventualmente dedotte dall’utile imponibile della società in detto Stato membro e che non sono state compensate.

Lo Stato membro in cui si trova la stabile organizzazione e lo Stato membro della società beneficiaria applicano a tale conferimento le norme della presente direttiva come se lo Stato membro in cui è situata la stabile organizzazione fosse lo Stato membro della società conferente.

Il presente paragrafo si applica anche qualora la stabile organizzazione si trovi nello Stato membro in cui è residente la società beneficiaria.

2.   In deroga al paragrafo 1, qualora lo Stato membro della società conferente applichi un regime di imposizione degli utili a livello mondiale, tale Stato membro ha il diritto di tassare tutti gli utili o le plusvalenze della stabile organizzazione risultanti da operazioni di fusione, scissione, scissione parziale o conferimento d’attivo, a condizione di concedere una detrazione dalla tassa che, se non fosse stato per le disposizioni della presente direttiva, sarebbe stata applicata a detti utili o plusvalenze nello Stato membro in cui è situata la stabile organizzazione, così come avrebbe fatto, anche in termini di importo, se detta tassa fosse stata realmente applicata e pagata.

CAPO IV

CASO PARTICOLARE DELLE ENTITÀ TRASPARENTI

Articolo 11

1.   Qualora uno Stato membro consideri una società conferente o acquistata non residente come trasparente sotto il profilo fiscale, in base a una sua valutazione delle caratteristiche giuridiche di tale società derivanti dalla legge in forza della quale è stata costituita, esso ha il diritto di non applicare le disposizioni della presente direttiva per la tassazione dell’azionista diretto o indiretto di detta società per quanto riguarda il reddito, gli utili o le plusvalenze di detta società.

2.   Uno Stato membro che esercita il diritto di cui al paragrafo 1 concede una detrazione dalla tassa che, se non fosse stato per le disposizioni della presente direttiva, sarebbe stata applicata al reddito, agli utili o alle plusvalenze della società trasparente sotto il profilo fiscale, così come detto Stato membro avrebbe fatto, anche in termini di importo, se detta tassa fosse stata realmente applicata e pagata.

3.   Qualora uno Stato membro consideri una società beneficiaria o acquirente non residente come trasparente sotto il profilo fiscale in base a una sua valutazione delle caratteristiche giuridiche di tale società derivanti dalla legge in forza della quale è stata costituita, esso ha il diritto di non applicare l’articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3.

4.   Qualora uno Stato membro consideri una società beneficiaria non residente come trasparente sotto il profilo fiscale in base a una sua valutazione delle caratteristiche giuridiche di tale società derivanti dalla legge in forza della quale è stata costituita, detto Stato membro può applicare agli azionisti diretti o indiretti lo stesso regime fiscale che applicherebbe se la società beneficiaria fosse residente nello Stato membro in questione.

CAPO V

NORME APPLICABILI AL TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE DI UNA SE O UNA SCE

Articolo 12

1.   Qualora:

a)

una SE o una SCE trasferisca la propria sede sociale da uno Stato membro a un altro; oppure

b)

in concomitanza con il trasferimento della sua sede sociale da uno Stato membro a un altro, una SE o una SCE, residente nel primo Stato membro, estingua la propria residenza fiscale in tale Stato membro ed elegga la sua residenza fiscale in un altro Stato membro,

il trasferimento della sede sociale o l’estinzione della residenza fiscale non dà luogo all’imposizione delle plusvalenze, calcolate a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, nello Stato membro dal quale è stata trasferita la sede sociale, risultanti dagli elementi d’attivo e di passivo della SE o della SCE i quali, di conseguenza, rimangono effettivamente collegati con una stabile organizzazione della SE o della SCE nello Stato membro dal quale è stata trasferita la sede sociale e contribuiscono agli utili o alle perdite presi in considerazione per scopi fiscali.

2.   Il paragrafo 1 si applica solo a condizione che la SE o la SCE calcoli i nuovi ammortamenti e le plusvalenze o le perdite inerenti agli elementi d’attivo e di passivo che rimangono effettivamente collegati con la stabile organizzazione in questione come se il trasferimento della sede sociale non fosse mai avvenuto, o come se la SE o la SCE non avesse quindi estinto la sua residenza fiscale.

3.   Qualora le leggi dello Stato membro dal quale è stata trasferita la sede sociale autorizzino la SE o la SCE a calcolare i nuovi ammortamenti e le plusvalenze o le perdite inerenti agli elementi d’attivo e di passivo che rimangono in detto Stato membro su una base diversa da quella di cui al paragrafo 2, il paragrafo 1 non si applica agli elementi d’attivo e di passivo per i quali si è scelto questo metodo.

Articolo 13

1.   Qualora:

a)

una SE o una SCE trasferisca la propria sede sociale da uno Stato membro a un altro; oppure

b)

in concomitanza con il trasferimento della sua sede sociale da uno Stato membro a un altro, una SE o una SCE, residente nel primo Stato membro, estingua la propria residenza fiscale in tale Stato membro ed elegga la sua residenza fiscale in un altro Stato membro,

gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli accantonamenti o riserve regolarmente costituiti in franchigia parziale o totale di imposta dalla SE o dalla SCE prima del trasferimento della sede sociale, salvo quelli provenienti da stabili organizzazioni all’estero, siano ripresi, alle stesse condizioni di franchigia di imposta, da una stabile organizzazione della SE o della SCE situata nel territorio dello Stato membro dal quale è stata trasferita la sede sociale.

2.   Se una società che trasferisce la sua sede sociale entro l’ambito del territorio di uno Stato membro ha facoltà di riportare in esercizi successivi o anteriori le perdite che non erano state esaurite per scopi fiscali, detto Stato membro autorizza la stabile organizzazione, situata nel suo territorio, della SE o della SCE che trasferisce la sede sociale a rilevare le perdite della SE o della SCE che non sono ammortizzate dal punto di vista fiscale, a condizione che sia ammesso in analoghe circostanze il riporto delle perdite in esercizi successivi o anteriori da parte di una società che abbia mantenuto la sua sede sociale o la propria residenza fiscale nello Stato membro in questione.

Articolo 14

1.   Il trasferimento della sede sociale di una SE o di una SCE non dà luogo di per sé all’imposizione del reddito, degli utili o delle plusvalenze dei soci.

2.   L’applicazione del paragrafo 1 non impedisce agli Stati membri di tassare gli utili derivanti dal successivo conferimento dei titoli rappresentativi del capitale sociale della SE o della SCE che trasferisce la sua sede sociale.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

1.   Uno Stato membro può rifiutare di applicare in tutto o in parte le disposizioni degli articoli da 4 a 14 o di revocarne il beneficio, qualora risulti che una delle operazioni di cui all’articolo 1:

a)

ha come obiettivo principale o come uno degli obiettivi principali l’elusione o l’evasione fiscale; il fatto che l’operazione non sia effettuata per valide ragioni economiche, quali la ristrutturazione o la razionalizzazione delle attività delle società partecipanti all’operazione, può costituire la presunzione che quest’ultima abbia come obiettivo principale o come uno degli obiettivi principali l’elusione o l’evasione fiscali;

b)

ha come conseguenza che una società, a prescindere dalla partecipazione della medesima all’operazione, non soddisfa più le condizioni richieste per la rappresentanza dei lavoratori negli organi della società secondo le modalità applicabili prima di detta operazione.

2.   Il paragrafo 1, lettera b), è applicabile ove e fintantoché non si applichino alle società che formano oggetto della presente direttiva regolamentazioni comunitarie che contengano disposizioni equivalenti in materia di rappresentanza dei lavoratori negli organi della società.

Articolo 16

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 17

La direttiva 90/434/CEE, modificata dagli atti di cui all’allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all’allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato III.

Articolo 18

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 19

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

E. ERLANDSSON


(1)  Parere del 13 gennaio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 100 del 30.4.2009, pag. 153.

(3)  GU L 225 del 20.8.1990, pag. 1.

(4)  Cfr. allegato II, parte A.

(5)  GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1.

(6)  GU L 207 del 18.8.2003, pag. 1.


ALLEGATO I

PARTE A

ELENCO DELLE SOCIETÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 3, LETTERA a)

a)

Le società (SE) costituite a norma del regolamento (CE) n. 2157/2001 e della direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (1) e le società cooperative (SCE) costituite a norma del regolamento (CE) n. 1435/2003, e della direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (2);

b)

le società di diritto belga denominate «société anonyme»/«naamloze vennootschap», «société en commandite par actions»/«commanditaire vennootschap op aandelen», «société privée à responsabilité limitée»/«besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité limitée»/«coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité illimitée»/«coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid», «société en nom collectif»/«vennootschap onder firma», «société en commandite simple»/«gewone commanditaire vennootschap», le imprese pubbliche che hanno adottato una delle forme giuridiche sopra elencate e altre società costituite in conformità della legislazione belga e soggette all’imposta belga sulle società;

c)

le società di diritto bulgaro denominate: «събирателното дружество», «командитното дружество», «дружеството с ограничена отговорност», «акционерното дружество», «командитното дружество с акции», «кооперации», «кооперативни съюзи» e «държавни предприятия» costituite in conformità della legislazione bulgara e dedite ad attività commerciali;

d)

le società di diritto ceco denominate «akciová společnost» e «společnost s ručením omezeným»;

e)

le società di diritto danese denominate «aktieselskab» e «anpartsselskab». Altre società soggette a imposizione ai sensi della legge sull’imposizione delle società, nella misura in cui il loro reddito imponibile è calcolato e tassato conformemente alle disposizioni fiscali generali applicabili alle «aktieselskaber»;

f)

le società di diritto tedesco denominate «Aktiengesellschaft», «Kommanditgesellschaft auf Aktien», «Gesellschaft mit beschränkter Haftung», «Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit», «Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft», «Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts» e altre società costituite in conformità della legislazione tedesca e soggette all’imposta tedesca sulle società;

g)

le società di diritto estone denominate «täisühing», «usaldusühing», «osaühing», «aktsiaselts» e «tulundusühistu»;

h)

le società registrate o costituite a norma del diritto irlandese, gli enti registrati sotto il regime dell’«Industrial and Provident Societies Act», le «building societies» registrate sotto il regime dei «Building Societies Acts» e le «trustee savings banks» ai sensi del «Trustee Savings Banks Act» del 1989;

i)

le società di diritto greco denominate «ανώνυμη εταιρεία» e «εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)»;

j)

le società di diritto spagnolo denominate «sociedad anónima», «sociedad comanditaria por acciones», «sociedad de responsabilidad limitada» e gli enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto privato;

k)

le società di diritto francese denominate «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée», «sociétés par actions simplifiées», «sociétés d’assurances mutuelles», «caisses d’épargne et de prévoyance», «sociétés civiles» che sono soggette automaticamente all’imposta sulle società, le «coopératives», le «unions de coopératives» e gli istituti e le imprese pubblici di carattere industriale e commerciale e altre società costituite in conformità della legislazione francese e soggette all’imposta francese sulle società;

l)

le società di diritto italiano denominate «società per azioni», «società in accomandita per azioni», «società a responsabilità limitata», «società cooperative», «società di mutua assicurazione», nonché gli enti pubblici e privati che esercitano attività unicamente o parzialmente commerciali;

m)

nel diritto cipriota: «εταιρείες», ai sensi della legislazione sull’imposta sul reddito;

n)

le società di diritto lettone denominate «akciju sabiedrība» e «sabiedrība ar ierobežotu atbildību»;

o)

le società costituite in conformità della legislazione lituana;

p)

le società di diritto lussemburghese denominate «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée», «société coopérative», «société coopérative organisée comme une société anonyme», «association d’assurances mutuelles», «association d’épargne-pension», «entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l’État, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public» e altre società costituite in conformità della legislazione lussemburghese e soggette all’imposta lussemburghese sulle società;

q)

le società di diritto ungherese denominate «közkereseti társaság», «betéti társaság», «közös vállalat», «korlátolt felelősségű társaság», «részvénytársaság», «egyesülés», «közhasznú társaság» e «szövetkezet»;

r)

le società di diritto maltese denominate «Kumpaniji ta’ Responsabilità Limitata» e «Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f’azzjonijiet»;

s)

le società di diritto olandese denominate «naamloze vennootschap», «besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «open commanditaire vennootschap», «coöperatie», «onderlinge waarborgmaatschappij», «fonds voor gemene rekening», «vereniging op coöperatieve grondslag» e «vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt» e altre società costituite in conformità della legislazione olandese e soggette all’imposta olandese sulle società;

t)

le società di diritto austriaco denominate «Aktiengesellschaft», «Gesellschaft mit beschränkter Haftung» e «Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften»;

u)

le società di diritto polacco denominate «spółka akcyjna» e «spółka z ograniczoną odpowiedzialnością»;

v)

le società commerciali o le società civili di forma commerciale, nonché altre persone giuridiche che esercitano attività commerciali o industriali, costituite conformemente al diritto portoghese;

w)

le società di diritto rumeno denominate: «societăți pe acțiuni», «societăți în comandită pe acțiuni» e «societăți cu răspundere limitată»;

x)

le società di diritto sloveno denominate «delniška družba», «komanditna družba» e «družba z omejeno odgovornostjo»;

y)

le società di diritto slovacco denominate «akciová spoločnosť», «spoločnosť s ručením obmedzeným» e «komanditná spoločnosť»;

z)

le società di diritto finlandese denominate «osakeyhtiö»/«aktiebolag», «osuuskunta»/«andelslag», «säästöpankki»/«sparbank» e «vakuutusyhtiö»/«försäkringsbolag»;

a bis)

le società di diritto svedese denominate «aktiebolag», «bankaktiebolag», «försäkringsaktiebolag», «ekonomiska föreningar», «sparbanker» e «ömsesidiga försäkringsbolag»;

a ter)

le società costituite conformemente al diritto del Regno Unito.

PARTE B

ELENCO DELLE IMPOSTE DI CUI ALL’ARTICOLO 3, LETTERA c)

impôt des sociétés/vennootschapsbelasting in Belgio,

корпоративен данък in Bulgaria,

daň z příjmů právnických osob nella Repubblica ceca,

selskabsskat in Danimarca,

Körperschaftssteuer in Germania,

tulumaks in Estonia,

corporation tax in Irlanda,

φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα in Grecia,

impuesto sobre sociedades in Spagna,

impôt sur les sociétés in Francia,

imposta sul reddito delle società in Italia,

φόρος εισοδήματος a Cipro,

uzņēmumu ienākuma nodoklis in Lettonia,

pelno mokestis in Lituania,

impôt sur le revenu des collectivités in Lussemburgo,

társasági adó in Ungheria,

taxxa fuq l-income a Malta,

vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi,

Körperschaftssteuer in Austria,

podatek dochodowy od osób prawnych in Polonia,

imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas in Portogallo,

impozit pe profit in Romania,

davek od dobička pravnih oseb in Slovenia,

daň z príjmov právnických osôb in Slovacchia,

yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund in Finlandia,

statlig inkomstskatt in Svezia,

corporation tax nel Regno Unito.


(1)  GU L 294 del 10.11.2001, pag. 22.

(2)  GU L 207 del 18.8.2003, pag. 25.


ALLEGATO II

PARTE A

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

(di cui all’articolo 17)

Direttiva 90/434/CEE del Consiglio

(GU L 225 del 20.8.1990, pag. 1)

 

Punto XI.B.I.2 dell’allegato I dell’atto di adesione del 1994

(GU C 241 del 29.8.1994, pag. 196)

 

Punto 9.7 dell’allegato II dell’atto di adesione del 2003

(GU L 236 del 23.9.2003, pag. 559)

 

Direttiva 2005/19/CE del Consiglio

(GU L 58 del 4.3.2005, pag. 19)

 

Direttiva 2006/98/CE del Consiglio

(GU L 363 del 20.12.2006, pag. 129)

limitatamente al punto 6 dell’allegato

PARTE B

Elenco dei termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione

(di cui all’articolo 17)

Direttiva

Termine di attuazione

Data di applicazione

90/434/CEE

1o gennaio 1992

1o gennaio 1993 (1)

2005/19/CE

1o gennaio 2006 (2)

1o gennaio 2007 (3)

2006/98/CE

1o gennaio 2007


(1)  Si applica soltanto alla Repubblica portoghese.

(2)  In conformità delle disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva.

(3)  In conformità delle disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva.


ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Direttiva 90/434/CEE

Presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, lettera a), primo trattino

Articolo 2, lettera a), punto i)

Articolo 2, lettera a), secondo trattino

Articolo2, lettera a), punto ii)

Articolo 2, lettera a), terzo trattino

Articolo 2, lettera a), punto iii)

Articolo 2, lettera b)

Articolo 2, lettera b)

Articolo 2, lettera b bis)

Articolo 2, lettera c)

Articolo 2, lettera c)

Articolo 2, lettera d)

Articolo 2, lettera d)

Articolo 2, lettera e)

Articolo 2, lettera e)

Articolo 2, lettera f)

Articolo 2, lettera f)

Articolo 2, lettera g)

Articolo 2, lettera g)

Articolo 2, lettera h)

Articolo 2, lettera h)

Articolo 2, lettera i)

Articolo 2, lettera i)

Articolo 2, lettera j)

Articolo 2, lettera j)

Articolo 2, lettera k)

Articolo 3, lettera a)

Articolo 3, lettera a)

Articolo 3, lettera b)

Articolo 3, lettera b)

Articolo 3, lettera c), primo comma, alinea e secondo comma

Articolo 3, lettera c)

Articolo 3, lettera c), primo comma, dal primo al ventisettesimo trattino

Allegato I, parte B

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 5

Articoli 5 e 6

Articoli 5 e 6

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2, primo comma

Articolo 7, paragrafo 2, primo comma

Articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, prima frase

Articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase

Articolo 7, paragrafo 2, secondo comma

Articoli 8, 9 e 10

Articoli 8, 9 e 10

Articolo 10 bis

Articolo 11

Articolo 10 ter

Articolo 12

Articolo 10 quater

Articolo 13

Articolo 10 quinquies

Articolo 14

Articolo 11

Articolo 15

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 13

Articolo 19

Allegato

Allegato I, parte A

Allegato II

Allegato III