30.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 198/9


DIRETTIVA 2009/59/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2009

relativa ai retrovisori dei trattori agricoli o forestali a ruote

(versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 74/346/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai retrovisori dei trattori agricoli o forestali a ruote (3), è stata modificata in modo sostanziale a più riprese (4). A fini di razionalità e chiarezza, è opportuno procedere alla codificazione di tale direttiva.

(2)

La direttiva 74/346/CEE è una delle direttive particolari del sistema di omologazione CE di cui alla direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote, sostituita dalla direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli (5), e fissa le prescrizioni tecniche inerenti alla progettazione e alla fabbricazione dei trattori agricoli e forestali con riferimento al dispositivo di sterzo. Tali prescrizioni tecniche riguardano il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, con lo scopo di garantire l’applicazione, per ciascun tipo di trattore, della procedura di omologazione CE di cui alla direttiva 2003/37/CE. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 2003/37/CE relative ai trattori agricoli o forestali, ai loro rimorchi e alle loro macchine intercambiabili trainate, nonché ai sistemi, alle componenti e alle entità tecniche di tali veicoli, si applicano alla presente direttiva.

(3)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all’allegato II, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1.   Per «trattore (agricolo o forestale)» s’intende qualsiasi veicolo a motore, a ruote o a cingoli, munito di almeno due assi, la cui funzione risiede essenzialmente nella potenza di trazione e che è specialmente concepito per tirare, spingere, portare o azionare determinati strumenti, macchine o rimorchi destinati a essere impiegati nell’attività agricola o forestale. Esso può essere equipaggiato per il trasporto di un carico e di accompagnatori.

2.   La presente direttiva si applica soltanto ai trattori definiti al paragrafo 1, montati su pneumatici e aventi una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 40 km/h.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri non possono rifiutare l’omologazione CE, né il rilascio del documento di cui all’articolo 2, lettera u), della direttiva 2003/37/CE, né l’omologazione nazionale per un tipo di trattore per motivi concernenti i retrovisori se questi sono conformi alle prescrizioni di cui all’allegato I.

2.   Gli Stati membri non possono rilasciare il documento di cui all’articolo 2, lettera u), della direttiva 2003/73/CE per un tipo di trattore se questo non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva.

Gli Stati membri possono rifiutare l’omologazione nazionale di un tipo di trattore se questo non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri non possono rifiutare l’immatricolazione né vietare la vendita, la prima immissione in circolazione o l’uso dei trattori per motivi concernenti i retrovisori se questi sono conformi alle prescrizioni di cui all’allegato I.

Articolo 4

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni dell’allegato I sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 20, paragrafo 3, della direttiva 2003/37/CE.

Articolo 5

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

La direttiva 74/346/CEE, modificata dalle direttive di cui all’allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all’allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza dell’allegato III.

Articolo 7

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

E. ERLANDSSON


(1)  GU C 256 del 27.10.2007, pag. 31.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 25 settembre 2007 (GU C 219 E del 28.8.2008, pag. 67) e decisione del Consiglio del 22 giugno 2009.

(3)  GU L 191 del 15.7.1974, pag. 1.

(4)  Cfr. allegato II, parte A.

(5)  GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1.


ALLEGATO I

1.   DEFINIZIONI

1.1.

Per «retrovisore» si intende un dispositivo destinato ad assicurare, entro un campo di visibilità geometricamente definito al punto 2.5, una buona visibilità posteriore non impedita, entro limiti ragionevoli, da parti costitutive del trattore o dagli occupanti del trattore stesso. Gli specchi e i retrovisori supplementari destinati alla sorveglianza degli attrezzi utilizzati nei campi non devono necessariamente essere omologati, ma devono essere montati conformemente alle prescrizioni di cui ai punti da 2.3.3 a 2.3.5.

1.2.

Per «retrovisore interno» si intende il dispositivo definito al punto 1.1 collocato all’interno dell’abitacolo.

1.3.

Per «retrovisore esterno» si intende il dispositivo definito al punto 1.1, montato su un elemento della superficie esterna del trattore.

1.4.

Per «categoria di retrovisori» si intende l’insieme dei dispositivi che possiedono una o più caratteristiche o funzioni in comune. I retrovisori interni sono classificati nella categoria I. I retrovisori esterni sono classificati nella categoria II.

2.   NORME DI MONTAGGIO

2.1.   Osservazioni generali

2.1.1.

Su un trattore possono essere montati solamente retrovisori delle categorie I e II provvisti del marchio di omologazione CE previsto nella direttiva 2003/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli muniti di tali dispositivi, che modifica la direttiva 70/156/CEE e abroga la direttiva 71/127/CEE (1).

2.1.2.

Ogni retrovisore deve essere fissato in modo da rimanere in posizione stabile nelle condizioni normali di guida.

2.2.   Numero

Tutti i trattori devono essere dotati di almeno un retrovisore esterno che dovrà essere montato sul lato sinistro del trattore negli Stati membri in cui la circolazione è a destra e sul lato destro negli Stati membri in cui la circolazione è a sinistra.

2.3.   Posizione

2.3.1.

Il retrovisore esterno deve essere montato in modo da permettere al conducente seduto nella normale posizione di guida di controllare la parte di strada definita al punto 2.5.

2.3.2.

Il retrovisore esterno deve essere visibile attraverso l’area del parabrezza pulita dai tergicristalli oppure attraverso i vetri laterali quando il trattore ne è provvisto.

2.3.3.

La sporgenza del retrovisore, rispetto alla sagoma esterna del trattore isolato o del complesso trattore-rimorchio, non deve essere molto superiore a quella necessaria per rispettare il campo di visibilità prescritto al punto 2.5.

2.3.4.

Un retrovisore esterno il cui bordo inferiore è situato a meno di 2 m dal suolo mentre il trattore è sotto carico non deve sporgere di oltre 0,20 m rispetto alla larghezza fuori tutto, dalla parte del retrovisore, del trattore isolato o del complesso trattore-rimorchio, non munito di retrovisore.

2.3.5.

Alle condizioni che figurano ai punti 2.3.3 e 2.3.4 le larghezze massime autorizzate per i trattori possono essere oltrepassate dai retrovisori.

2.4.   Regolazione

2.4.1.

Il retrovisore interno deve essere regolabile dal conducente nella sua posizione di guida.

2.4.2.

Il retrovisore esterno deve essere regolabile dal conducente senza abbandonare il posto di guida. Il blocco in posizione può tuttavia essere effettuato dall’esterno.

2.4.3.

Non sono sottoposti alle prescrizioni del punto 2.4.2 i retrovisori esterni che, dopo essere stati spostati con un urto, tornano automaticamente nella posizione iniziale oppure possono essere rimessi in posizione senza appositi strumenti.

2.5.   Campo di visibilità

2.5.1.   Stati membri in cui la circolazione è a destra

Il campo di visibilità del retrovisore esterno di sinistra deve essere tale che il conducente possa vedere verso la parte retrostante almeno una parte della strada piana sino all’orizzonte situata a sinistra del piano parallelo al piano verticale longitudinale medio tangente all’estremità sinistra della larghezza fuori tutto del trattore isolato o del complesso trattore-rimorchio.

2.5.2.   Stati membri in cui la circolazione è a sinistra

Il campo di visibilità del retrovisore esterno di destra deve essere tale che il conducente possa vedere verso la parte retrostante almeno una parte della strada piana sino all’orizzonte situata a destra del piano parallelo al piano verticale longitudinale medio tangente all’estremità destra della larghezza fuori tutto del trattore isolato o del complesso trattore-rimorchio.


(1)  GU L 25 del 29.1.2004, pag. 1.


ALLEGATO II

PARTE A

Direttiva abrogata, con l’elenco delle sue modificazioni successive

(di cui all’articolo 6)

Direttiva 74/346/CEE del Consiglio

(GU L 191 del 15.7.1974, pag. 1)

 

Direttiva 82/890/CEE del Consiglio

(GU L 378 del 31.12.1982, pag. 45)

unicamente per quanto riguarda i riferimenti fatti dall’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 74/346/CEE

Direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24)

unicamente per quanto riguarda i riferimenti fatti dall’articolo 1, primo trattino, della direttiva 74/346/CEE

Direttiva 98/40/CE della Commissione

(GU L 171 del 17.6.1998, pag. 28)

 

PARTE B

Termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione

(di cui all’articolo 6)

Direttiva

Termine di attuazione

Data di applicazione

74/346/CEE

2 gennaio 1976

82/890/CEE

22 giugno 1984

97/54/CE

22 settembre 1998

23 settembre 1998

98/40/CE

30 aprile 1999 (1)


(1)  A norma dell’articolo 2 della direttiva 98/40/CE:

«1.   A decorrere dal 1o maggio 1999, gli Stati membri non possono:

rifiutare, per un tipo di trattore, l’omologazione CE o il rilascio del documento di cui all’articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE o l’omologazione di portata nazionale,

vietare la prima messa in circolazione dei trattori, se tali trattori sono conformi alle prescrizioni della direttiva 74/346/CEE, modificata dalla presente direttiva.

2.   A decorrere dal 1o ottobre 1999, gli Stati membri:

non possono rilasciare il documento di cui all’articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore, se detto trattore non è conforme alle prescrizioni della direttiva 74/346/CEE, modificata dalla presente direttiva,

possono rifiutare l’omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore se esso non è conforme alle prescrizioni della direttiva 74/346/CEE, modificata dalla presente direttiva.»


ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Direttiva 74/346/CEE

Direttiva 98/40/CE

Presente direttiva

Articolo 1

 

Articolo 1

 

Articolo 2

Articolo 2

Articoli 3 e 4

 

Articoli 3 e 4

Articolo 5, paragrafo 1

 

Articolo 5, paragrafo 2

 

Articolo 5

 

Articolo 6

 

Articolo 7

Articolo 6

 

Articolo 8

Allegato

 

Allegato I

 

Allegato II

 

Allegato III