31.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 355/92


Rettifica della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 170 del 30 giugno 2009 )

A pagina 19, articolo 53, paragrafo 2:

anziché:

«…, purché detti giocattoli siano conformi ai requisiti di cui all’allegato II, parte 3 della direttiva 88/378/CEE e …»,

leggi:

«…, purché detti giocattoli siano conformi ai requisiti di cui all’allegato II, parte II, sezione 3, della direttiva 88/378/CEE e …»;

a pagina 19, articolo 55, primo comma:

anziché:

«La direttiva 88/378/CEE, ad eccezione dell’articolo 2, paragrafo 1 e dell’allegato II, parte 3 è abrogata a decorrere dal 20 luglio 2011 L’articolo 2, paragrafo 1 e l’allegato II, parte 3 sono abrogati a decorrere dal 20 luglio 2013.»,

leggi:

«La direttiva 88/378/CEE, ad eccezione dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’allegato II, parte II, sezione 3, è abrogata a decorrere dal 20 luglio 2011. L’articolo 2, paragrafo 1, e l’allegato II, parte II, sezione 3, sono abrogati a decorrere dal 20 luglio 2013.»;

alle pagine 23 e 24, allegato II, parte III, punti 4 e 5:

anziché:

«4.

In deroga al punto 3, le sostanze o miscele classificate come CMR delle categorie di cui alla Sezione 3 dell’Appendice B possono essere utilizzate nei giocattoli, nei loro componenti o in parti degli stessi distinte a livello microstrutturale, purché sia rispettata una o più delle seguenti condizioni:

a)

tali sostanze e miscele sono contenute in una concentrazione singola pari o inferiore alle pertinenti concentrazioni stabilite negli atti giuridici comunitari menzionati nella sezione 2 dell’Appendice B per la classificazione delle miscele contenenti tali sostanze;

b)

tali sostanze e miscele non sono in alcun modo accessibili ai bambini, anche mediante inalazione, quanto il giocattolo è utilizzato come indicato all’articolo 10, paragrafo 2, primo comma; o

c)

è stata adottata una decisione ex articolo 46, paragrafo 3 per autorizzare la sostanza o miscela e il suo utilizzo, e la sostanza o miscela e il suo uso consentito sono stati elencati nell’Appendice A.

Tale decisione può essere adottata se si rispettano le seguenti condizioni:

i)

l’uso della sostanza o miscela è stato valutato dal comitato scientifico competente ed è risultato sicuro, in particolare riguardo all’esposizione;

ii)

non sono disponibili sostanze o miscele alternative idonee, come attestato dall’analisi delle alternative; e

iii)

la sostanza o miscela non è vietata per impieghi in articoli di consumo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006

La Commissione incarica il comitato scientifico competente di eseguire una nuova valutazione di tali sostanze o miscele non appena emergano preoccupazioni in merito alla sicurezza e al più tardi ogni cinque anni dalla data dell’adozione di una decisione a norma dell’articolo 46, paragrafo 3.

5.

In deroga al punto 3 le sostanze o miscele classificate come CMR delle categorie di cui alla Sezione 4 dell’Appendice B possono essere utilizzate nei giocattoli, in loro componenti o in parti degli stessi distinte a livello microstrutturale, purché sia rispettata una delle seguenti condizioni:

a)

tali sostanze e miscele siano contenute in una concentrazione singola pari o inferiore alle pertinenti concentrazioni stabilite negli atti giuridici comunitari menzionati nella sezione 2 dell’Appendice B per la classificazione delle miscele contenenti tali sostanze;

b)

tali sostanze e miscele non siano in alcun modo accessibili ai bambini, anche mediante inalazione, quanto il giocattolo è utilizzato come indicato all’articolo 10, paragrafo 2, primo comma; o

c)

sia stata adottata una decisione ex articolo 46, paragrafo 3 per autorizzare la sostanza o miscela e il suo utilizzo, e la sostanza o miscela e il suo uso consentito sono stati elencati nell’Appendice A.

Tale decisione può essere adottata se si rispettano le seguenti condizioni:

i)

l’uso della sostanza o miscela è stato valutato dal comitato scientifico competente ed è risultato sicuro, in particolare riguardo all’esposizione, e

ii)

la sostanza o miscela non è vietata per impieghi in articoli di consumo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006.

La Commissione incarica il comitato scientifico competente di eseguire una nuova valutazione di tali sostanze o miscele non appena emergano preoccupazioni in merito alla sicurezza e comunque ogni cinque anni dalla data dell’adozione di una decisione a norma dell’articolo 46, paragrafo 3.»,

leggi:

«4.

In deroga al punto 3, le sostanze o miscele classificate come CMR delle categorie di cui all’appendice B, sezione 3, possono essere utilizzate nei giocattoli, in loro componenti o in parti degli stessi distinte a livello microstrutturale, purché sia rispettata almeno una delle seguenti condizioni:

a)

tali sostanze e miscele sono contenute in una concentrazione singola pari o inferiore alle pertinenti concentrazioni stabilite negli atti giuridici della Comunità menzionati nell’appendice B, sezione 2, per la classificazione delle miscele contenenti tali sostanze;

b)

tali sostanze e miscele non sono in alcun modo accessibili ai bambini, anche mediante inalazione, quando il giocattolo è utilizzato come indicato all’articolo 10, paragrafo 2, primo comma; o

c)

è stata adottata una decisione ex articolo 46, paragrafo 3, per autorizzare la sostanza o miscela e il suo utilizzo, e la sostanza o miscela e il suo uso consentito sono stati elencati nell’appendice A.

Tale decisione può essere adottata se si rispettano le seguenti condizioni:

i)

l’uso della sostanza o miscela è stato valutato dal comitato scientifico competente ed è risultato sicuro, in particolare riguardo all’esposizione;

ii)

non sono disponibili sostanze o miscele alternative idonee, come attestato dall’analisi delle alternative; e

iii)

la sostanza o miscela non è vietata per impieghi in articoli di consumo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006.

La Commissione incarica il comitato scientifico competente di eseguire una nuova valutazione di tali sostanze o miscele non appena emergano preoccupazioni in merito alla sicurezza e al più tardi ogni cinque anni dalla data dell’adozione di una decisione a norma dell’articolo 46, paragrafo 3.

5.

In deroga al punto 3, le sostanze o miscele classificate come CMR delle categorie di cui all’appendice B, sezione 4, possono essere utilizzate nei giocattoli, in loro componenti o in parti degli stessi distinte a livello microstrutturale, purché sia rispettata almeno una delle seguenti condizioni:

a)

tali sostanze e miscele sono contenute in una concentrazione singola pari o inferiore alle pertinenti concentrazioni stabilite negli atti giuridici della Comunità menzionati nell’appendice B, sezione 2, per la classificazione delle miscele contenenti tali sostanze;

b)

tali sostanze e miscele non sono in alcun modo accessibili ai bambini, anche mediante inalazione, quando il giocattolo è utilizzato come indicato all’articolo 10, paragrafo 2, primo comma; o

c)

è stata adottata una decisione ex articolo 46, paragrafo 3, per autorizzare la sostanza o miscela e il suo utilizzo, e la sostanza o miscela e il suo uso consentito sono stati elencati nell’appendice A.

Tale decisione può essere adottata se si rispettano le seguenti condizioni:

i)

l’uso della sostanza o miscela è stato valutato dal comitato scientifico competente ed è risultato sicuro, in particolare riguardo all’esposizione; e

ii)

la sostanza o miscela non è vietata per impieghi in articoli di consumo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006.

La Commissione incarica il comitato scientifico competente di eseguire una nuova valutazione di tali sostanze o miscele non appena emergano preoccupazioni in merito alla sicurezza e al più tardi ogni cinque anni dalla data dell’adozione di una decisione a norma dell’articolo 46, paragrafo 3.»