31.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 355/92 |
Rettifica della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 170 del 30 giugno 2009 )
A pagina 19, articolo 53, paragrafo 2:
anziché:
«…, purché detti giocattoli siano conformi ai requisiti di cui all’allegato II, parte 3 della direttiva 88/378/CEE e …»,
leggi:
«…, purché detti giocattoli siano conformi ai requisiti di cui all’allegato II, parte II, sezione 3, della direttiva 88/378/CEE e …»;
a pagina 19, articolo 55, primo comma:
anziché:
«La direttiva 88/378/CEE, ad eccezione dell’articolo 2, paragrafo 1 e dell’allegato II, parte 3 è abrogata a decorrere dal 20 luglio 2011 L’articolo 2, paragrafo 1 e l’allegato II, parte 3 sono abrogati a decorrere dal 20 luglio 2013.»,
leggi:
«La direttiva 88/378/CEE, ad eccezione dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’allegato II, parte II, sezione 3, è abrogata a decorrere dal 20 luglio 2011. L’articolo 2, paragrafo 1, e l’allegato II, parte II, sezione 3, sono abrogati a decorrere dal 20 luglio 2013.»;
alle pagine 23 e 24, allegato II, parte III, punti 4 e 5:
anziché:
«4. |
In deroga al punto 3, le sostanze o miscele classificate come CMR delle categorie di cui alla Sezione 3 dell’Appendice B possono essere utilizzate nei giocattoli, nei loro componenti o in parti degli stessi distinte a livello microstrutturale, purché sia rispettata una o più delle seguenti condizioni:
La Commissione incarica il comitato scientifico competente di eseguire una nuova valutazione di tali sostanze o miscele non appena emergano preoccupazioni in merito alla sicurezza e al più tardi ogni cinque anni dalla data dell’adozione di una decisione a norma dell’articolo 46, paragrafo 3. |
5. |
In deroga al punto 3 le sostanze o miscele classificate come CMR delle categorie di cui alla Sezione 4 dell’Appendice B possono essere utilizzate nei giocattoli, in loro componenti o in parti degli stessi distinte a livello microstrutturale, purché sia rispettata una delle seguenti condizioni:
La Commissione incarica il comitato scientifico competente di eseguire una nuova valutazione di tali sostanze o miscele non appena emergano preoccupazioni in merito alla sicurezza e comunque ogni cinque anni dalla data dell’adozione di una decisione a norma dell’articolo 46, paragrafo 3.», |
leggi:
«4. |
In deroga al punto 3, le sostanze o miscele classificate come CMR delle categorie di cui all’appendice B, sezione 3, possono essere utilizzate nei giocattoli, in loro componenti o in parti degli stessi distinte a livello microstrutturale, purché sia rispettata almeno una delle seguenti condizioni:
La Commissione incarica il comitato scientifico competente di eseguire una nuova valutazione di tali sostanze o miscele non appena emergano preoccupazioni in merito alla sicurezza e al più tardi ogni cinque anni dalla data dell’adozione di una decisione a norma dell’articolo 46, paragrafo 3. |
5. |
In deroga al punto 3, le sostanze o miscele classificate come CMR delle categorie di cui all’appendice B, sezione 4, possono essere utilizzate nei giocattoli, in loro componenti o in parti degli stessi distinte a livello microstrutturale, purché sia rispettata almeno una delle seguenti condizioni:
La Commissione incarica il comitato scientifico competente di eseguire una nuova valutazione di tali sostanze o miscele non appena emergano preoccupazioni in merito alla sicurezza e al più tardi ogni cinque anni dalla data dell’adozione di una decisione a norma dell’articolo 46, paragrafo 3.» |