24.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 308/24


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2009

agevolare l’utilizzo del dividendo digitale nell’Unione europea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/848/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 211,

considerando quanto segue:

(1)

Nelle sue conclusioni del 12 giugno 2008 il Consiglio ha invitato la Commissione a definire una base coerente per l’uso coordinato dello spettro reso disponibile grazie al passaggio dalla radiodiffusione analogica alla radiodiffusione digitale (il cosiddetto dividendo digitale), su base non esclusiva e non vincolante. Vi dovrebbero essere inclusi in particolare gli aspetti tecnici, l’analisi dei costi e l’impatto socioeconomico delle varie opzioni, nonché le condizioni normative per l’accesso alle frequenze.

(2)

Anche il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 24 settembre 2008«Trarre il massimo beneficio dal dividendo digitale in Europa: un approccio comune all’uso dello spettro liberato dal passaggio al digitale» (1), ha sottolineato i possibili vantaggi di un approccio coordinato all’uso dello spettro nell’Unione europea per realizzare economie di scala, sviluppare servizi senza fili interoperabili ed evitare la frammentazione che condurrebbe a un uso non ottimale di questa risorsa limitata. Il Parlamento ha perciò invitato gli Stati membri a collaborare attivamente per superare gli ostacoli nazionali alla (ri)distribuzione efficiente del dividendo digitale.

(3)

In precedenza, nelle conclusioni del 1o dicembre 2005, il Consiglio aveva già invitato gli Stati membri a portare a termine il passaggio al digitale per quanto possibile entro il 2012.

(4)

In base al quadro normativo per le comunicazioni elettroniche gli Stati membri hanno il compito di incoraggiare l’uso efficiente dello spettro radio e garantirne la gestione efficace. In connessione con il principio di una migliore regolamentazione questo presuppone la necessità di allocare lo spettro radio in modo da ottenere i maggiori benefici possibili per la collettività in termini culturali, economici e sociali. Alla luce dei diversi contesti nazionali e delle diverse situazioni preesistenti è necessario, tuttavia, che questo principio sia applicato gradualmente e con sufficiente flessibilità.

(5)

I potenziali vantaggi sociali ed economici dei servizi futuri che sfrutteranno le frequenze del dividendo digitale non si potranno realizzare appieno fin tanto che non saranno liberate le porzioni dello spettro radio che erano o sono ancora utilizzate per l’emittenza radiotelevisiva in forma analogica. Inoltre, la tecnologia della televisione digitale terrestre è sempre più accessibile per utenti e consumatori a prezzi convenienti. Molti Stati membri hanno già «spento» le tecnologie di radiotrasmissione analogica e molti altri hanno deciso che entro il 2012 tutte le trasmissioni radiotelevisive useranno la tecnologia digitale.

(6)

È quindi essenziale attuare una politica europea coerente per la transizione alla tecnologia digitale e lo spegnimento delle trasmissioni analogiche, in modo da poter portare a termine quanto prima questo passaggio in linea con i piani già presentati da alcuni Stati membri. Se per farlo sono concessi aiuti statali, è necessario che siano rispettate le regole in materia di aiuti di Stato.

(7)

L’attuale crisi economica ha evidenziato l’urgenza di mettere una porzione sufficiente dello spettro radio a disposizione dello sviluppo di un’infrastruttura ad alta velocità senza fili, destinata a fornire servizi a banda larga, per realizzare incrementi di produttività e risparmi di costi in tutti i settori dell’economia. Questo è in linea con gli obiettivi del Piano di ripresa economica approvato dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2008, che si prefigge di raggiungere la copertura al 100 % della banda larga tra il 2010 il 2013. Come sottolineato nel documento sui punti chiave del Consiglio «Competitività» del 2 marzo 2009, quest’obiettivo può essere raggiunto soltanto usando le tecnologie senza fili, ad esempio nelle zone rurali dove l’infrastruttura cablata pone problemi pratici non indifferenti. Lo spegnimento tempestivo della radiotrasmissione analogica è quindi essenziale per garantire che i nuovi servizi resi possibili dall’uso dello spettro radio liberato dal dividendo digitale contribuiscano efficacemente agli sforzi di ripresa economica in atto nell’UE.

(8)

Nell’ambito della Conferenza regionale delle radiocomunicazioni dell’UIT del giugno 2006 (RRC-06) e della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni dell’UIT (WRC-07) del novembre 2007 sono già stati conclusi accordi internazionali con i quali si è deciso che a partire dal 2015, o anche prima di tale data attraverso, se necessario, un coordinamento tecnico con altri paesi, una parte delle frequenze del dividendo digitale (la sottobanda 790-862 MHz), sia allocata soprattutto ai servizi mobili accanto ai servizi fissi e di radiotrasmissione. Inoltre alcuni Stati membri hanno già annunciato che stanno programmando o valutando concretamente l’idea di aprire la sottobanda 790-862 MHz per servizi diversi dalla radiotrasmissione terrestre ad alta potenza.

(9)

Tenendo conto di tali sviluppi è urgente sviluppare un approccio coordinato all’uso del dividendo digitale nell’Unione europea per evitare che si venga a creare una situazione di frammentazione tra gli Stati membri. In caso contrario il mercato unico dei servizi e delle attrezzature ne risulterebbe ostacolato, andrebbero perdute le connesse economie di scala e il dividendo digitale non sarebbe in grado di contribuire efficacemente alla ripresa economica dell’UE. Inoltre per raggiungere quest’obiettivo la Commissione potrebbe assistere gli Stati membri nelle trattative con i paesi terzi, su base bilaterale o multilaterale.

(10)

Nel suo parere del 18 settembre 2009 sul dividendo digitale, il gruppo per la politica dello spettro radio ha raccomandato che la Commissione europea adotti entro il 31 ottobre 2009 provvedimenti per ridurre al minimo l’incertezza a livello UE quanto alla capacità degli Stati membri di liberare la sottobanda 790-862 MHz in modo da promuovere la crescita, la competitività e l’innovazione nella fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche. Il medesimo gruppo ha incoraggiato anche gli Stati membri che stanno mettendo la sottobanda 790-862 MHz a disposizione di nuovi o più efficaci servizi e reti di comunicazioni elettroniche ad applicare, in particolare, i principi della neutralità del servizio e della tecnologia, secondo condizioni atte a garantire l’assenza di ripercussioni negative sui servizi emittenti.

(11)

Dagli studi compiuti sugli aspetti socioeconomici di un approccio coordinato al dividendo digitale è emerso che si potrebbero trarre vantaggi socioeconomici significativi da un’attribuzione coordinata a livello UE di una parte del dividendo digitale a nuovi usi, come i servizi a banda larga nelle zone rurali e, più in generale, in termini di riduzione del divario della banda larga connesso alla mancata disponibilità di tali servizi.

(12)

Per questi motivi la Commissione intende adottare nei prossimi mesi una decisione per fissare requisiti tecnici armonizzati per l’uso futuro della sottobanda 790-862 MHz per le reti di comunicazioni elettroniche di potenza medio-bassa. È opportuno che questa misura tecnica di attuazione sia adottata con l’assistenza del comitato per lo spettro radio, ai sensi dell’articolo 4 della decisione sullo spettro radio (2). Uno Stato membro sarebbe tenuto ad applicare le condizioni tecniche armonizzate solo se e in quanto decida di aprire la banda di frequenze per servizi diversi dalla radiodiffusione.

(13)

Per preparare questa armonizzazione tecnica la Commissione ha affidato alla Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (la CEPT) il compito di definire condizioni tecniche applicabili alla sottobanda 790-862 MHz, ottimizzate per le reti di comunicazioni senza fili, fisse o mobili, ma non limitate a queste reti. La CEPT ha quindi presentato alla Commissione una serie di relazioni contenenti le condizioni tecniche meno restrittive, e i relativi orientamenti, da applicare alle stazioni di base e alle stazioni terminali che operano nella sottobanda 790-862 MHz per gestire il rischio di interferenze dannose.

(14)

Poiché l’ulteriore utilizzo della sottobanda 790-862 MHz per la radiodiffusione ad alta potenza in uno Stato membro potrebbe ostacolare gravemente l’allocazione di parte delle frequenze del dividendo digitale a nuovi usi possibili in Stati membri confinanti, visto che i segnali ad alta potenza viaggiano su lunghe distanze e possono causare interferenze dannose, gli Stati membri, pur senza essere obbligati a ritirare le emittenti ad alta potenza o ad aprire questa sottobanda ai servizi di comunicazioni elettroniche, dovrebbero tuttavia agevolare in futuro la riorganizzazione della stessa sottobanda per permetterne, a lungo termine, l’uso ottimale da parte dei servizi di comunicazioni elettroniche di potenza medio-bassa.

(15)

È quindi essenziale che gli Stati membri non introducano misure nazionali che possano compromettere l’applicazione di atti comunitari alle stesse frequenze, in particolare qualsiasi misura tecnica di armonizzazione applicabile a nuovi servizi di comunicazioni elettroniche da attivare nella sottobanda 790-862 MHz,

RACCOMANDA:

1.

Che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie a garantire che tutti i servizi di radiodiffusione televisiva terrestre usino la tecnologia di trasmissione digitale e cessino di usare la tecnologia analogica sul loro territorio entro il 1o gennaio 2012.

2.

Che gli Stati membri sostengano le iniziative regolamentari atte a stabilire condizioni armonizzate di uso della sottobanda 790-862 MHz nella Comunità per servizi di comunicazioni elettroniche diversi dai servizi di radiodiffusione, e ad essi complementari, e si astengano dall’adozione di ogni provvedimento che possa ostacolare o impedire lo sviluppo di detti servizi di comunicazione nella medesima sottobanda.

3.

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2009.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione


(1)  2008/2099 (INI).

(2)  Decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1).