8.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 155/11


RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 2009

sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 155/02

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 149, paragrafo 4, e l'articolo 150, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Lo sviluppo e il riconoscimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze dei cittadini rivestono una funzione chiave ai fini del loro sviluppo personale e professionale nonché della promozione della competitività, dell'occupazione e della coesione sociale nella Comunità. A questo proposito essi dovrebbero agevolare la mobilità transnazionale dei lavoratori e dei discenti e contribuire a soddisfare le necessità dell'offerta e della domanda sul mercato del lavoro europeo. Occorre pertanto promuovere e migliorare a livello comunitario la partecipazione all'apprendimento permanente senza frontiere per tutti, nonché il trasferimento, il riconoscimento e l'accumulo dei risultati dell'apprendimento individuale ottenuti in contesti formali, non formali e informali.

(2)

Il Consiglio europeo di Lisbona del 2000 ha concluso che una maggiore trasparenza delle qualifiche dovrebbe costituire uno dei principali elementi necessari ad adeguare alle esigenze della società della conoscenza i sistemi di istruzione e di formazione nella Comunità. Inoltre il Consiglio europeo di Barcellona del 2002 ha posto l'accento sull'importanza di migliorare la trasparenza e i metodi di riconoscimento nel settore dell'istruzione e della formazione professionale.

(3)

I sistemi di istruzione e formazione professionale, uno dei principali settori dell'apprendimento permanente, sono direttamente legati sia all'istruzione generale e superiore sia alla politica in materia di occupazione e alla politica sociale di ciascuno Stato membro. Attraverso il loro impatto transettoriale, essi promuovono non solo la competitività dell'economia europea e la soddisfazione delle esigenze del mercato del lavoro, ma anche la coesione sociale, l'uguaglianza e la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini.

(4)

La risoluzione del Consiglio del 19 dicembre 2002 sulla promozione di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale (4) («il processo di Copenaghen») e la relazione intermedia comune 2004 del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del programma di lavoro Istruzione e formazione 2010 (5), ribadiscono l'importanza di un sistema di trasferimento di crediti per l'istruzione e la formazione professionale, mentre la relazione congiunta 2008 del Consiglio e della Commissione (6) sottolinea la necessità di compiere sforzi maggiori per migliorare la qualità e l'attrattività dell'istruzione e della formazione professionale.

(5)

Le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 15 novembre 2004 sulle priorità future di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale (VET) hanno dato la priorità allo sviluppo e all'applicazione di un sistema europeo di trasferimento di crediti per l'istruzione e la formazione professionale al fine di consentire ai discenti di far valere i risultati conseguiti nei loro percorsi di apprendimento quando si trasferiscono da un sistema di formazione professionale a un altro.

(6)

Scopo della presente raccomandazione è la creazione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale («ECVET») inteso ad agevolare il trasferimento, il riconoscimento e l'accumulo dei risultati comprovati dell'apprendimento delle persone interessate ad acquisire una qualifica. Ciò consentirà di migliorare la comprensione generale dei risultati dell'apprendimento dei cittadini nonché la loro trasparenza, mobilità transnazionale e portabilità tra gli Stati membri e, se del caso, all'interno degli stessi, in uno spazio di apprendimento permanente senza frontiere, come pure la mobilità e la portabilità delle qualifiche a livello nazionale fra diversi settori dell'economia e all'interno del mercato del lavoro; inoltre, contribuirà a sviluppare e potenziare la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione.

(7)

È opportuno che il sistema ECVET si basi sui principi e sulle specifiche tecniche di cui all'allegato II. Inoltre esso dovrebbe fondarsi sui principi comuni in materia di assicurazione della qualità definiti nelle conclusioni del Consiglio del 28 maggio 2004 sulla garanzia della qualità in materia di istruzione e formazione professionale e nella raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per garantire la qualità dell'insegnamento e della formazione professionale (7).

(8)

Il sistema ECVET è applicabile per tutti i risultati dell'apprendimento conseguibili in linea di principio attraverso vari percorsi di istruzione e di apprendimento a tutti i livelli del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente («EQF») e successivamente trasferiti e riconosciuti. La presente raccomandazione contribuisce pertanto al conseguimento dei più ampi obiettivi della promozione dell'apprendimento permanente e dell'accrescimento dell'occupabilità, dell'apertura alla mobilità e dell'inclusione sociale dei lavoratori e dei discenti. Essa facilita in particolare lo sviluppo di percorsi flessibili e individualizzati e il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento conseguiti attraverso l'apprendimento non formale e informale.

(9)

L'esistenza di principi di assicurazione della qualità trasparenti, lo scambio di informazioni e lo sviluppo di partenariati tra le istituzioni competenti per le qualifiche, i soggetti erogatori di istruzione e formazione professionale e le altre parti in causa dovrebbero contribuire alla creazione di un clima di fiducia reciproca e dovrebbero agevolare l'applicazione della presente raccomandazione.

(10)

La presente raccomandazione dovrebbe migliorare la compatibilità, la comparabilità e la complementarità tra i sistemi di crediti utilizzati nell'istruzione e nella formazione professionale e il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti («ECTS») utilizzato nel settore dell'istruzione superiore, contribuendo pertanto a una maggiore permeabilità tra i livelli di istruzione e formazione, conformemente alla normativa e alle prassi nazionali.

(11)

La convalida dei risultati comprovati dell'apprendimento non formale e informale dovrebbe essere promossa conformemente alle conclusioni del Consiglio del 28 maggio 2004 sui principi comuni europei per l'individuazione e la convalida dell'apprendimento non formale e informale.

(12)

La presente raccomandazione integra la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (8), la quale raccomanda agli Stati membri di promuovere stretti collegamenti tra l'EQF e gli esistenti o futuri sistemi europei di trasferimento e cumulo di crediti nell'istruzione superiore e nell'istruzione e formazione professionale. Mentre l'EQF ha come principale obiettivo l'aumento della trasparenza, della comparabilità e della trasferibilità delle qualifiche acquisite, il sistema ECVET è inteso ad agevolare il trasferimento, il riconoscimento e l'accumulazione dei risultati dell'apprendimento conseguiti da una persona in vista dell'acquisizione di una qualifica.

(13)

La presente raccomandazione tiene conto della decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa a un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) (9) e della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla mobilità transnazionale nella Comunità a fini di istruzione e formazione professionale: Carta europea di qualità per la mobilità (10).

(14)

La presente raccomandazione dovrebbe agevolare l'impegno delle competenti autorità locali e regionali nell'attività di collegamento, laddove opportuno, dei quadri e dei sistemi nazionali o di altro tipo in materia di qualifiche con il sistema ECVET.

(15)

La presente raccomandazione non dovrebbe pregiudicare la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (11), che attribuisce diritti e doveri sia alla pertinente autorità nazionale sia al lavoratore migrante. L'utilizzo del sistema ECVET non dovrebbe influenzare l'accesso al mercato del lavoro allorché le qualifiche professionali siano state riconosciute conformemente alla direttiva 2005/36/CE. Inoltre, il sistema ECVET non comporta per i cittadini alcun diritto di ottenere il riconoscimento automatico dei risultati dell'apprendimento o dei punti.

(16)

L'introduzione e l'attuazione del sistema ECVET sono volontarie ai sensi degli articoli 149 e 150 del trattato e possono quindi aver luogo solo in conformità delle leggi e regolamentazioni nazionali esistenti.

(17)

Poiché gli obiettivi della presente raccomandazione, ossia sostenere e completare le attività degli Stati membri, facilitare la cooperazione tra gli stessi, incrementare la trasparenza e promuovere la mobilità e l'apprendimento permanente, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa della dimensione o degli effetti, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente raccomandazione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, nella misura in cui non sostituisce né definisce le qualifiche, i sistemi di qualifiche o i sistemi di crediti nazionali, non prescrive specifici risultati dell'apprendimento o competenze personali, né auspica o richiede la frammentazione o l'armonizzazione dei sistemi delle qualifiche,

RACCOMANDANO AGLI STATI MEMBRI DI:

1.

promuovere il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale («ECVET») illustrato negli allegati I e II, a tutti i livelli dell'EQF in riferimento alle qualifiche dell'istruzione e della formazione professionale, al fine di favorire la mobilità transnazionale e il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento nel settore dell'istruzione e della formazione professionale e dell'apprendimento permanente senza frontiere;

2.

creare le condizioni necessarie e adottare misure, se del caso, in modo che dal 2012, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali ed alla luce di sperimentazioni e prove, il sistema ECVET possa essere gradualmente applicato alle qualifiche dell'istruzione e della formazione professionale a tutti i livelli dell'EQF e utilizzato allo scopo di trasferire, riconoscere e accumulare i risultati dell'apprendimento conseguiti da una persona in contesti formali e, se del caso, non formali e informali;

3.

promuovere lo sviluppo di reti e partenariati nazionali ed europei, cui partecipino autorità e istituzioni responsabili in materia di qualifiche e diplomi, i soggetti erogatori di istruzione e formazione professionale, le parti sociali e le altre parti in causa, finalizzate a sperimentare, applicare e promuovere il sistema ECVET;

4.

garantire alle singole persone e alle parti in causa nel settore dell'istruzione e della formazione professionale l'accesso alle informazioni e alle istruzioni per l'uso del sistema ECVET, facilitando nel contempo lo scambio di informazioni tra gli Stati membri; assicurare inoltre che l'applicazione di tale sistema alle qualifiche sia adeguatamente pubblicizzata dalle autorità competenti e che gli associati documenti «Europass» rilasciati dalle competenti autorità contengano esplicite informazioni nel merito;

5.

applicare, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali, i principi comuni di assicurazione della qualità nell'istruzione e nella formazione professionale definiti nelle conclusioni del Consiglio del 28 maggio 2004 sulla garanzia della qualità in materia di istruzione e formazione professionale in sede di utilizzo del sistema ECVET, in particolare con riferimento alla valutazione, alla convalida e al riconoscimento dei risultati dell'apprendimento;

6.

assicurarsi dell'esistenza ai livelli appropriati di meccanismi operativi di monitoraggio e di coordinamento, conformemente alla legislazione, alle strutture e alle prescrizioni di ciascuno Stato membro, al fine di garantire la qualità, la trasparenza e la coerenza delle iniziative adottate per applicare il sistema ECVET.

APPOGGIANO L'INTENZIONE DELLA COMMISSIONE DI:

1.

sostenere gli Stati membri nell'espletamento dei compiti di cui ai punti da 1 a 6 e nell'utilizzo dei principi e delle specifiche tecniche del sistema ECVET quali definiti nell'allegato II, in particolare facilitando la sperimentazione, la collaborazione, l'apprendimento reciproco, la promozione e l'avvio di azioni di consultazione e informazione, garantendo nel contempo l'accesso al materiale di orientamento per tutti i cittadini interessati;

2.

sviluppare, in collaborazione con gli Stati membri, esperti e utenti nazionali ed europei, un manuale e strumenti d'uso nonché adeguare i documenti Europass pertinenti; sviluppare know-how per il miglioramento della compatibilità e complementarità tra il sistema ECVET e l'ECTS utilizzato nel settore dell'istruzione superiore, in collaborazione con esperti in materia di istruzione e formazione professionale nonché di istruzione superiore e con utenti a livello nazionale ed europeo; e fornire regolarmente informazioni sugli sviluppi del sistema ECVET;

3.

promuovere, partecipandovi con gli Stati membri, una rete ECVET europea comprendente le parti in causa nel settore dell'istruzione e della formazione professionale e le istituzioni nazionali competenti al fine di diffondere e sostenere il sistema ECVET negli Stati membri e costituire una piattaforma sostenibile per lo scambio di informazioni ed esperienze tra Stati membri; istituire, nell'ambito di tale rete, un gruppo di utenti del sistema ECVET al fine di contribuire all'aggiornamento del manuale d'uso e al miglioramento della qualità e della coerenza globale del processo di cooperazione per l'applicazione del sistema ECVET;

4.

seguire e verificare le iniziative adottate, compresi i risultati delle sperimentazioni e delle prove e, previa valutazione delle iniziative condotte in collaborazione con gli Stati membri, riferire al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 18 giugno 2014, in merito alle esperienze acquisite e alle implicazioni per il futuro, includendo, se necessario, un riesame e un adeguamento della presente raccomandazione che comprendano l'aggiornamento degli allegati e del materiale di orientamento, in cooperazione con gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addi 18 giugno 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

Štefan FÜLE


(1)  GU C 100 del 30.4.2009, pag. 140.

(2)  GU C 325 del 19.12.2008, pag. 48.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 maggio 2009.

(4)  GU C 13 del 18.1.2003, pag. 2.

(5)  GU C 104 del 30.4.2004, pag. 1.

(6)  GU C 86 del 5.4.2008, pag. 1.

(7)  Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(8)  GU C 111 del 6.5.2008, pag.1.

(9)  GU L 390 del 31.12.2004, pag. 6.

(10)  GU L 394 del 30.12.2006, pag. 5.

(11)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.


ALLEGATO I

DEFINIZIONI

Ai fini della presente raccomandazione si intendono per:

a)

«qualifica»: il risultato formale di un processo di valutazione e convalida ottenuto allorché un'istituzione competente stabilisce che una persona ha conseguito risultati dell'apprendimento a un determinato livello;

b)

«risultati dell'apprendimento»: l'indicazione in termini di conoscenze, abilità e competenze di ciò che un beneficiario di una formazione sa, comprende ed è in grado di fare una volta che ha completato un processo di apprendimento;

c)

«unità di risultati dell'apprendimento» (unità): un elemento della qualifica costituito da una serie coerente di conoscenze, abilità e competenze suscettibili di essere valutate e convalidate;

d)

«credito per i risultati dell'apprendimento» (credito): una serie di risultati dell'apprendimento conseguiti da una persona che sono stati valutati e che possono essere accumulati in vista di una qualifica o trasferiti ad altri programmi di apprendimento o altre qualifiche;

e)

«istituzione competente»: l'istituzione responsabile della concezione e dell'attribuzione di qualifiche o del riconoscimento di unità o altre funzioni connesse al sistema ECVET, quali l'attribuzione di punti ECVET alle qualifiche e alle unità, la valutazione, la convalida e il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento, nel rispetto delle norme e delle prassi dei paesi partecipanti;

f)

«valutazione dei risultati dell'apprendimento»: i metodi e i processi utilizzati per definire la misura in cui una persona ha effettivamente conseguito una particolare conoscenza, abilità o competenza;

g)

«convalida dei risultati dell'apprendimento»: il processo di conferma che determinati risultati dell'apprendimento valutati, conseguiti da una persona, corrispondono ai risultati specifici che possono essere richiesti per un'unità o una qualifica;

h)

«riconoscimento dei risultati dell'apprendimento»: il processo in cui sono attestati i risultati dell'apprendimento ufficialmente conseguiti attraverso l'attribuzione di unità o qualifiche;

i)

«punti ECVET»: una rappresentazione numerica del peso complessivo dei risultati dell'apprendimento in una qualifica e del peso relativo delle unità in relazione alla qualifica.


ALLEGATO II

ECVET — PRINCIPI E SPECIFICHE TECNICHE

ECVET è un quadro tecnico per il trasferimento, il riconoscimento e, se del caso, l'accumulazione dei risultati dell'apprendimento ai fini del raggiungimento di una qualifica. Gli strumenti e la metodologia di ECVET comprendono la descrizione delle qualifiche in termini di unità di risultati dell'apprendimento con i relativi punti, un processo di trasferimento e di accumulazione, nonché documenti integrativi quali accordi in materia di apprendimento, le trascrizioni degli archivi ed i manuali d'uso ECVET.

ECVET è inteso a facilitare il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento conformemente alla legislazione nazionale, nel quadro della mobilità, in vista del conseguimento di una qualifica. Occorre rilevare che ECVET non comporta per i cittadini alcun diritto di ottenere il riconoscimento automatico dei risultati dell'apprendimento o dei punti. La sua applicazione per una determinata qualifica è conforme alla legislazione, alle norme ed alle regolamentazioni applicabili negli Stati membri e si basa sui seguenti principi e sulle seguenti specifiche tecniche.

1.   Unità di risultati dell'apprendimento

Un'unità è un elemento della qualifica costituito da un complesso coerente di conoscenze, abilità e competenze che possono essere valutate e convalidate con una serie di punti ECVET associati. Una qualifica comprende in linea di principio diverse unità ed è formata dal complesso delle unità. Una persona può pertanto acquisire una qualifica accumulando le unità necessarie ottenute in paesi e contesti diversi (formali e, se del caso, non formali e informali), nel rispetto della legislazione nazionale relativa all'accumulazione delle unità ed al riconoscimento dei risultati dell'apprendimento.

Le unità che costituiscono una qualifica dovrebbero essere:

descritte in termini leggibili e comprensibili con riferimento alle conoscenze, abilità e competenze in esse contenute;

costruite e organizzate in modo coerente con riguardo alla qualifica generale;

articolate in modo tale da consentire la distinta valutazione e convalida dei risultati dell'apprendimento contenuti nell'unità.

Un'unità può riguardare un'unica qualifica o essere comune a diverse qualifiche. I risultati dell'apprendimento attesi che definiscono un'unità possono essere conseguiti indipendentemente dal luogo o dalle modalità di ottenimento. Un'unità pertanto non va confusa con un elemento di un programma di apprendimento formale o di una formazione.

Le norme e le procedure finalizzate alla definizione delle caratteristiche delle unità di risultati dell'apprendimento e alla combinazione e all'accumulazione di unità per una determinata qualifica sono definite dalle istituzioni competenti e dai partner coinvolti nel processo di formazione conformemente alle norme nazionali o regionali.

Le specifiche per un'unità dovrebbero includere:

il titolo generale dell'unità;

il titolo generale della qualifica (o delle qualifiche) cui l'unità si riferisce, laddove applicabile;

il riferimento della qualifica secondo il livello dell'EQF e, se del caso, il livello del quadro nazionale delle qualifiche («NQF») con i punti dei crediti ECVET associati alla qualifica;

i risultati dell'apprendimento contenuti nell'unità;

le procedure e i criteri di valutazione di tali risultati dell'apprendimento;

i punti ECVET associati all'unità;

se del caso, la validità in termini di tempo dell'unità.

2.   Trasferimento e accumulazione dei risultati dell'apprendimento, partnership ECVET

Nel sistema ECVET, le unità dei risultati dell'apprendimento conseguite in un contesto sono valutate e, se la valutazione è positiva, sono successivamente trasferite verso un altro contesto. In questo secondo ambito esse sono convalidate e riconosciute dall'istituzione competente come parte dei requisiti richiesti per la qualifica che la persona desidera ottenere. Le unità di risultati dell'apprendimento possono pertanto essere accumulate in vista dell'acquisizione di tale qualifica, conformemente alle norme nazionali o regionali. Le procedure e gli orientamenti concernenti la valutazione, la convalida, l'accumulazione e il riconoscimento delle unità dei risultati dell'apprendimento sono delineate dalle pertinenti istituzioni competenti e dai partner coinvolti nel processo di formazione.

Il trasferimento di crediti basato sul sistema ECVET e applicato ai risultati dell'apprendimento conseguiti in contesti formali dovrebbe essere facilitato dall'istituzione di partnership e reti fra istituzioni competenti, ciascuna delle quali avrebbe facoltà, nel proprio contesto, di rilasciare qualifiche o unità o di attribuire crediti per i risultati dell'apprendimento conseguiti in vista del loro trasferimento e della loro convalida.

L'istituzione di partenariati mira a:

creare un quadro generale di collaborazione e di messa in rete tra i partner sulla base di protocolli d'intesa al fine di promuovere l'instaurarsi di un clima di fiducia reciproca;

agevolare la definizione da parte dei partner di disposizioni specifiche in merito al trasferimento dei crediti.

Il protocollo d'intesa dovrebbe confermare che i partner:

si riconoscono reciprocamente lo status di istituzione competente;

ritengono soddisfacenti ai fini del trasferimento dei crediti i criteri e le procedure adottati dai partner in materia di assicurazione della qualità, valutazione, convalida e riconoscimento;

approvano le condizioni per il funzionamento della partnership, quali obiettivi, durata e accordi per il riesame del protocollo d'intesa;

concordano sulla comparabilità delle qualifiche interessate ai fini del trasferimento dei crediti, utilizzando i livelli di riferimento stabiliti dal quadro europeo delle qualifiche;

individuano altre parti e istituzioni competenti che potrebbero partecipare al processo in questione e ne precisano le funzioni.

Ai fini dell'applicazione del sistema ECVET ai risultati dell'apprendimento conseguiti in un contesto non formale e informale o al di fuori del quadro di un protocollo d'intesa, l'istituzione competente autorizzata a rilasciare qualifiche o unità o ad attribuire crediti deve fissare le procedure e i meccanismi idonei all'individuazione, alla convalida e al riconoscimento di tali risultati attraverso l'attribuzione delle relative unità e degli associati punti ECVET.

3.   Accordo di apprendimento e libretto personale

Ai fini del trasferimento di crediti con la partecipazione di due partner e di uno specifico discente in mobilità, le due istituzioni competenti coinvolte nel processo di formazione e convalida e il beneficiario della formazione stipulano, nel quadro di un protocollo d'intesa, un accordo di apprendimento. In tale accordo:

dovrebbe essere operata una distinzione tra istituzione competente di provenienza e ospitante (1);

sono specificate le particolari condizioni per un periodo di mobilità quali l'identità del soggetto beneficiario della formazione, la durata del periodo di mobilità, i risultati dell'apprendimento attesi e gli associati punti ECVET.

L'accordo di apprendimento deve stabilire che, nel caso in cui il soggetto beneficiario della formazione abbia conseguito i risultati previsti e questi siano stati positivamente valutati dall'istituzione ospitante, l'istituzione di provenienza dovrebbe convalidarli e riconoscerli quali parte dei requisiti per una qualifica, conformemente alle procedure e alle disposizioni fissate dall'istituzione competente.

I trasferimenti tra partner possono riguardare i risultati dell'apprendimento conseguiti in contesti formali e, se del caso, non formali e informali. Pertanto il trasferimento di crediti per i risultati dell'apprendimento conseguiti prevede tre stadi:

l'istituzione ospitante valuta i risultati dell'apprendimento conseguiti e attribuisce al soggetto beneficiario della formazione i pertinenti crediti; i risultati dell'apprendimento conseguiti e i corrispondenti punti ECVET sono registrati nel suo «libretto personale» (2);

l'istituzione di provenienza convalida i crediti come un'idonea attestazione dei risultati conseguiti dal soggetto in questione;

l'istituzione di provenienza riconosce quindi i risultati dell'apprendimento conseguiti. Tale riconoscimento determina l'attribuzione delle unità e dei corrispondenti punti ECVET secondo le norme del sistema nazionale.

La convalida e il riconoscimento da parte dell'istituzione competente di provenienza dipende dalla valutazione positiva dei risultati dell'apprendimento effettuata dall'istituzione ospitante, conformemente alle procedure e ai criteri di assicurazione della qualità convenuti.

4.   Punti ECVET

I punti ECVET forniscono informazioni supplementari sulle qualifiche e sulle unità in forma numerica. Essi hanno valore solo in funzione dei risultati dell'apprendimento per la qualifica specifica cui si riferiscono e riflettono il conseguimento e l'accumulazione di unità. Ai fini di un approccio comune per l'uso dei punti ECVET si prevede l'attribuzione convenzionale di 60 punti ai risultati dell'apprendimento che ci si attende siano conseguiti in un anno di istruzione e formazione professionale formale a tempo pieno.

Nel sistema ECVET i punti sono normalmente attribuiti in due fasi: dapprima alla qualifica nel suo insieme e poi alle sue unità. Per una determinata qualifica si prende come riferimento un contesto di apprendimento formale e per convenzione si attribuisce il numero totale di punti per tale qualifica. A partire da questo totale sono quindi attribuiti a ciascuna unità punti ECVET in funzione del loro peso relativo nell'ambito della qualifica.

Per le qualifiche che non dispongono di un percorso di apprendimento formale di riferimento, punti ECVET possono essere attribuiti attraverso stime sulla base di confronti con altre qualifiche che presentano un contesto formale di riferimento. Per determinare la comparabilità delle qualifiche, l'istituzione competente dovrebbe far riferimento all'equivalente livello EQF o eventualmente NQF o alle analogie tra i risultati dell'apprendimento in un settore professionale strettamente correlato.

Il peso relativo di un'unità di risultati dell'apprendimento, con riguardo alle qualifiche, dovrebbe essere determinato sulla base dei seguenti criteri o di una loro combinazione:

l'importanza relativa dei risultati dell'apprendimento che costituiscono l'unità ai fini della partecipazione al mercato del lavoro, di progressi verso altri livelli di qualifica o dell'integrazione sociale;

la complessità, l'ampiezza e il volume dei risultati dell'apprendimento nell'unità;

lo sforzo necessario per acquisire le conoscenze, abilità e competenze necessarie per l'unità.

Il peso relativo di una qualsiasi unità comune a molteplici qualifiche, espressa in punti ECVET, può variare da una qualifica all'altra.

L'attribuzione di punti ECVET rientra normalmente nella concezione delle qualifiche e delle unità. Essa spetta all'istituzione competente responsabile della definizione e della realizzazione della qualifica o appositamente incaricata di espletare tale compito. Nei paesi in cui esiste già un sistema nazionale di punti, le pertinenti istituzioni competenti stipulano accordi per la conversione dei punti nazionali in punti ECVET.

L'acquisizione di una qualifica o di un'unità determina l'attribuzione degli associati punti ECVET, indipendentemente dal tempo effettivo necessario per conseguirli.

Normalmente il trasferimento di un'unità comporta il trasferimento dei corrispondenti punti ECVET, in maniera tale che essi sono inclusi quando i risultati dell'apprendimento trasferiti sono riconosciuti, conformemente alle norme nazionali o regionali. Spetta all'istituzione competente riconsiderare, se necessario, i punti ECVET di cui tener conto, a condizione che le norme e le metodologie all'uopo stabilite siano trasparenti e ispirate a principi di assicurazione della qualità.

Qualsiasi qualifica acquisita attraverso un apprendimento non formale o informale per il quale può essere individuato un percorso di apprendimento formale di riferimento e le corrispondenti unità producono gli stessi punti ECVET del riferimento, dato che vengono conseguiti i medesimi risultati dell'apprendimento.


(1)  L'istituzione di provenienza è l'organismo che convalida e riconosce i risultati dell'apprendimento conseguiti dal soggetto beneficiario della formazione. L'istituzione ospitante è quella che eroga la formazione per i risultati di apprendimento considerati e valuta i risultati conseguiti.

(2)  Un libretto personale è un documento che elenca i risultati dell'apprendimento valutati, nonché le unità e i punti ECVET attribuiti al soggetto beneficiario della formazione.