11.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 294/20


DECISIONE QUADRO 2009/829/GAI DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2009

sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, paragrafo 1, lettere a) e c), e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione europea si è prefissa l’obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(2)

Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo riunitosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, con particolare riferimento al punto 36, il principio del reciproco riconoscimento dovrebbe applicarsi alle ordinanze preliminari. Il programma di misure intese ad attuare il principio del reciproco riconoscimento in materia penale prende in considerazione il reciproco riconoscimento delle misure cautelari alla misura n. 10.

(3)

Le misure di cui alla presente decisione quadro dovrebbero mirare a rafforzare la protezione dei cittadini in generale, consentendo a una persona residente in uno Stato membro ma sottoposta a procedimento penale in un secondo Stato membro di essere sorvegliata dalle autorità dello Stato in cui risiede in attesa del processo. Pertanto la presente decisione quadro si prefigge l’obiettivo della sorveglianza dei movimenti di un imputato alla luce del preminente obiettivo della protezione dei cittadini in generale nonché del rischio rappresentato per essi dal regime esistente, che prevede due sole alternative: detenzione cautelare o circolazione non sottoposta a controllo. Le misure rinforzeranno pertanto il diritto dei cittadini rispettosi della legge di vivere in sicurezza.

(4)

Le misure previste nella presente decisione quadro dovrebbero mirare inoltre a rafforzare il diritto alla libertà e la presunzione di innocenza nell’Unione europea nel suo complesso e assicurare la cooperazione tra gli Stati membri allorché una persona sia soggetta a obblighi o a misure cautelari durante un procedimento giudiziario. Di conseguenza, l’obiettivo della presente decisione quadro è la promozione, ove opportuno, del ricorso a misure non detentive come alternativa alla detenzione cautelare, anche quando, a norma della legislazione dello Stato membro interessato, la detenzione cautelare non potrebbe essere disposta ab initio.

(5)

Per quanto concerne la detenzione di persone sottoposte a procedimento penale, esiste il rischio di una disparità di trattamento tra coloro che risiedono e coloro che non risiedono nello Stato del processo: la persona non residente nello Stato del processo corre il rischio di essere posta in custodia cautelare in attesa di processo, laddove un residente non lo sarebbe. In uno spazio comune europeo di giustizia senza frontiere interne è necessario adottare idonee misure affinché una persona sottoposta a procedimento penale non residente nello Stato del processo non riceva un trattamento diverso da quello riservato alla persona sottoposta a procedimento penale ivi residente.

(6)

Il certificato, che dovrebbe essere trasmesso all’autorità competente dello Stato di esecuzione contestualmente alla decisione sulle misure cautelari, dovrebbe indicare il recapito dell’interessato nello Stato di esecuzione, nonché ogni altra informazione pertinente che possa agevolare la sorveglianza delle misure cautelari nello Stato di esecuzione.

(7)

L’autorità competente dello Stato di esecuzione dovrebbe informare l’autorità competente dello Stato di emissione dell’eventuale durata massima in cui è possibile la sorveglianza delle misure cautelari nello Stato di esecuzione. Negli Stati membri in cui le misure cautelari devono essere periodicamente prorogate, tale durata massima va intesa come l’intero periodo di tempo dopo il quale non è più legalmente possibile prorogare le misure cautelari.

(8)

La richiesta dell’autorità competente dello Stato di esecuzione finalizzata alla conferma della necessità di prorogare la sorveglianza delle misure cautelari dovrebbe lasciare impregiudicata la normativa dello Stato di emissione che si applica alla decisione di proroga, riesame o revoca della decisione sulle misure cautelari. Tale richiesta di conferma non dovrebbe obbligare l’autorità competente dello Stato di emissione ad adottare una nuova decisione per la proroga della sorveglianza delle misure cautelari.

(9)

L’autorità competente dello Stato di emissione dovrebbe avere la competenza per tutte le ulteriori decisioni connesse con una decisione sulle misure cautelari, compreso un ordine di detenzione cautelare. La detenzione cautelare potrebbe in particolare essere disposta a seguito di una violazione delle misure cautelari o dell’inosservanza di una citazione a comparire a un’udienza o al processo nel corso del procedimento penale.

(10)

Per evitare inutili spese e i problemi legati al trasferimento di una persona sottoposta a procedimento penale ai fini di un’udienza o di un processo, è opportuno che agli Stati membri sia consentito l’utilizzo di teleconferenze e videoconferenze.

(11)

Si potrebbe ricorrere, se del caso, al monitoraggio elettronico per sorvegliare le misure cautelari, conformemente alla legislazione e alle procedure nazionali.

(12)

La presente decisione quadro dovrebbe permettere che le misure cautelari imposte all’interessato siano sorvegliate nello Stato di esecuzione, garantendo al contempo il regolare corso della giustizia e, in particolare, la comparizione dell’interessato in giudizio. A tal fine. La persona che non rientri volontariamente nello Stato di emissione può essere consegnata allo Stato di emissione a norma della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2) («decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo»).

(13)

Sebbene la presente decisione quadro riguardi tutti i reati e non sia limitata a quelli di una data tipologia o gravità, le misure cautelari dovrebbero di norma applicarsi ai reati meno gravi. Tutte le disposizioni della decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo, ad eccezione dell’articolo 2, paragrafo 1, dovrebbero quindi applicarsi quando l’autorità competente dello Stato di esecuzione debba decidere in merito alla consegna dell’interessato. Pertanto, in tale caso dovrebbe applicarsi anche l’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo.

(14)

La presente decisione quadro non disciplina le spese di trasferimento dell’interessato fra lo Stato di esecuzione e quello di emissione sostenute in relazione alla sorveglianza delle misure cautelari o ai fini di un’udienza. La possibilità, in particolare per lo Stato di emissione, di sostenere la totalità di tali spese o parte di esse è materia disciplinata dal diritto nazionale.

(15)

Poiché l’obiettivo della presente decisione quadro, vale a dire il reciproco riconoscimento di misure cautelari nel corso di un procedimento penale, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e dall’articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea. La presente decisione quadro si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(16)

La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti, in particolare, dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Nessuna disposizione della presente decisione quadro dovrebbe essere interpretata nel senso di vietare il rifiuto del riconoscimento di una decisione sulle misure cautelari qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che essa sia stata disposta al fine di punire una persona a motivo del sesso, della razza, della religione, dell’origine etnica, della nazionalità, della lingua, delle opinioni politiche o dell’orientamento sessuale oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.

(17)

La presente decisione quadro non dovrebbe ostare a che ciascuno Stato membro applichi le proprie norme costituzionali relative al diritto al giusto processo, alla libertà di associazione, alla libertà di stampa, alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione e alla libertà di religione.

(18)

Le disposizioni della presente decisione quadro dovrebbero applicarsi conformemente al diritto dei cittadini dell’Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, ai sensi dall’articolo 18 del trattato che istituisce la Comunità europea.

(19)

I dati personali trattati nel contesto dell’attuazione della presente decisione quadro dovrebbero essere protetti in conformità della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (3) e in conformità dei principi sanciti dalla convenzione del Consiglio d’Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, che tutti gli Stati membri hanno ratificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione quadro stabilisce le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce una decisione sulle misure cautelari emessa in un altro Stato membro in alternativa alla detenzione cautelare, sorveglia le misure cautelari imposte ad una persona fisica e consegna la persona in questione allo Stato di emissione in caso di inosservanza di tali misure.

Articolo 2

Obiettivi

1.   La decisione quadro si prefigge i seguenti obiettivi:

a)

assicurare il regolare corso della giustizia e, in particolare, la comparizione dell’interessato in giudizio;

b)

promuovere durante il procedimento penale, ove opportuno, il ricorso a misure non detentive per le persone che non sono residenti nello Stato membro in cui ha luogo il procedimento;

c)

migliorare la protezione delle vittime e dei cittadini in generale.

2.   La presente decisione quadro non conferisce alcun diritto di ricorso, durante il procedimento penale, a misure non detentive alternative alla custodia cautelare. Questa materia è disciplinata dalla legislazione e dalle procedure dello Stato in cui ha luogo il procedimento.

Articolo 3

Tutela dell’ordine pubblico e salvaguardia della sicurezza interna

La presente decisione quadro lascia impregiudicato l’esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri ai fini della protezione delle vittime e dei cittadini in generale e della salvaguardia della sicurezza interna conformemente all’articolo 33 del trattato sull’Unione europea.

Articolo 4

Definizioni

Ai fini della presente decisione quadro, si intende per:

a)

«decisione sulle misure cautelari» una decisione esecutiva emessa durante il procedimento penale da un’autorità competente dello Stato di emissione conformemente alla legislazione e alle procedure nazionali e che impone ad una persona fisica, come alternativa alla detenzione cautelare, una o più misure cautelari;

b)

«misure cautelari» gli obblighi e le istruzioni imposti a una persona fisica conformemente al diritto interno e alle procedure dello Stato di emissione;

c)

«Stato di emissione» lo Stato membro in cui è stata emessa una decisione sulle misure cautelari;

d)

«Stato di esecuzione» lo Stato membro in cui le misure cautelari sono sorvegliate.

Articolo 5

Diritti fondamentali

La presente decisione quadro non pregiudica l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea.

Articolo 6

Designazione delle autorità competenti

1.   Ciascuno Stato membro informa il segretariato generale del Consiglio in merito all’autorità giudiziaria o alle autorità giudiziarie che ai sensi della legislazione interna sono competenti ad agire conformemente alla presente decisione quadro allorché detto Stato membro è lo Stato di emissione o lo Stato di esecuzione.

2.   In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri possono designare autorità non giudiziarie quali autorità competenti per l’adozione delle decisioni a norma della presente decisione quadro, purché tali autorità siano competenti per l’adozione di decisioni di tipo analogo ai sensi della legislazione e delle procedure nazionali.

3.   Le decisioni ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), sono emesse da un’autorità giudiziaria competente.

4.   Il segretariato generale del Consiglio mette a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione le informazioni ricevute.

Articolo 7

Ricorso a un’autorità centrale

1.   Ciascuno Stato membro può designare un’autorità centrale o, laddove previsto dal proprio ordinamento giuridico, più di un’autorità centrale per assistere le autorità competenti.

2.   Se l’organizzazione del proprio sistema giudiziario interno lo rende necessario, uno Stato membro può affidare alla propria autorità centrale o alle proprie autorità centrali la trasmissione e la ricezione amministrativa delle decisioni sulle misure cautelari e dei certificati ai sensi dell’articolo 10, nonché di tutta la relativa corrispondenza ufficiale. Tutte le comunicazioni, le consultazioni, gli scambi di informazioni, le richieste e le notifiche tra autorità competenti possono quindi essere trattate, ove opportuno, con l’assistenza dell’autorità centrale o delle autorità centrali dello Stato membro interessato.

3.   Gli Stati membri che intendano avvalersi delle facoltà descritte nel presente articolo comunicano al segretariato generale del Consiglio le informazioni relative all’autorità centrale o alle autorità centrali designate. Dette indicazioni sono vincolanti per tutte le autorità dello Stato membro di emissione.

Articolo 8

Tipi di misure cautelari

1.   La presente decisione quadro si applica alle seguenti misure cautelari:

a)

obbligo della persona di comunicare ogni cambiamento di residenza all’autorità competente dello Stato di esecuzione, in particolare al fine di ricevere la citazione a comparire a un’audizione o in giudizio nel corso del procedimento penale;

b)

divieto di frequentare determinati luoghi, posti o zone definite nello Stato di emissione o di esecuzione;

c)

obbligo di rimanere in un luogo determinato, eventualmente in ore stabilite;

d)

restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello Stato di esecuzione;

e)

obbligo di presentarsi nelle ore stabilite presso una determinata autorità;

f)

obbligo di evitare contatti con determinate persone in relazione con il o i presunti reati.

2.   In sede di attuazione della presente decisione quadro o in una fase successiva, ogni Stato membro comunica al segretariato generale del Consiglio le misure cautelari, oltre a quelle di cui al paragrafo 1, che è disposto a sorvegliare. Le misure possono comprendere in particolare:

a)

divieto di esercitare determinate attività connesse con il o i presunti reati, in particolare una determinata professione o attività professionali in un determinato settore;

b)

divieto di guida di veicoli;

c)

obbligo di depositare una data somma di denaro o di fornire un altro tipo di garanzia, pagabile in rate stabilite oppure in un’unica soluzione;

d)

obbligo di sottoporsi a trattamento terapeutico o di disintossicazione;

e)

obbligo di evitare contatti con determinati oggetti in relazione con il o i presunti reati.

3.   Il segretariato generale del Consiglio mette a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione le informazioni ricevute ai sensi del presente articolo.

Articolo 9

Criteri relativi allo Stato membro al quale può essere trasmessa la decisione sulle misure cautelari

1.   La decisione sulle misure cautelari può essere trasmessa all’autorità competente dello Stato membro in cui l’interessato risiede legalmente e abitualmente nei casi in cui l’interessato, informato delle misure in questione, acconsenta a ritornare in detto Stato.

2.   L’autorità competente dello Stato di emissione può, su richiesta dell’interessato, trasmettere la decisione sulle misure cautelari all’autorità competente di uno Stato membro diverso da quello in cui l’interessato risiede legalmente e abitualmente, previo consenso di quest’ultima autorità.

3.   Nell’attuare la presente decisione quadro, gli Stati membri stabiliscono a quali condizioni le rispettive autorità competenti possono acconsentire alla trasmissione di una decisione sulle misure cautelari nei casi di cui al paragrafo 2.

4.   Ciascuno Stato membro rilascia una dichiarazione al segretariato generale del Consiglio in merito a quanto stabilito ai sensi del paragrafo 3. Gli Stati membri possono modificare tale dichiarazione in qualsiasi momento. Il segretariato generale mette a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione le informazioni ricevute.

Articolo 10

Procedura per la trasmissione della decisione sulle misure cautelari corredata del certificato

1.   Quando trasmette una decisione sulle misure cautelari a un altro Stato membro in applicazione dell’articolo 9, paragrafo 1 o 2, l’autorità competente dello Stato di emissione si assicura che sia corredata di un certificato, il cui modulo figura nell’allegato I.

2.   La decisione sulle misure cautelari o una sua copia autenticata, corredata del certificato, è trasmessa dall’autorità competente dello Stato di emissione direttamente all’autorità competente dello Stato di esecuzione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta in condizioni che consentano allo Stato di esecuzione di accertarne l’autenticità. L’originale della decisione sulle misure cautelari, o una sua copia autenticata, e l’originale del certificato sono trasmessi allo Stato di esecuzione se quest’ultimo lo richiede. Tutte le comunicazioni ufficiali sono altresì effettuate direttamente tra le suddette autorità competenti.

3.   Il certificato è firmato dall’autorità competente dello Stato di emissione, la quale certifica che le informazioni in esso contenute sono esatte.

4.   Il certificato di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprende, oltre alle misure di cui all’articolo 8, paragrafo 1, esclusivamente le misure comunicate dallo Stato di esecuzione in conformità dell’articolo 8, paragrafo 2.

5.   L’autorità competente dello Stato di emissione precisa:

a)

se del caso, il periodo di applicazione della decisione sulle misure cautelari e se è possibile una proroga della decisione;

nonché

b)

a titolo indicativo, il tempo approssimativo verosimilmente necessario per la sorveglianza delle misure cautelari sulla base di tutte le circostanze note al momento della trasmissione della decisione sulle misure cautelari.

6.   L’autorità competente dello Stato di emissione trasmette la decisione sulle misure cautelari corredata del certificato a un solo Stato di esecuzione per volta.

7.   Se l’autorità competente dello Stato di esecuzione non è nota all’autorità competente dello Stato di emissione, quest’ultima compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite i punti di contatto della rete giudiziaria europea istituita dall’azione comune 98/428/GAI del Consiglio, del 29 giugno 1998, sull’istituzione di una rete giudiziaria europea (4), al fine di ottenere l’informazione dallo Stato di esecuzione.

8.   L’autorità dello Stato di esecuzione che riceva una decisione sulle misure cautelari corredata di un certificato e non sia competente a riconoscerla la trasmette d’ufficio, insieme al certificato, all’autorità competente.

Articolo 11

Competenza per la sorveglianza delle misure cautelari

1.   Fino a che l’autorità competente dello Stato di esecuzione non ha riconosciuto la decisione sulle misure cautelari che le è stata trasmessa e non ha informato l’autorità competente dello Stato di emissione in merito a tale riconoscimento, l’autorità competente dello Stato di emissione mantiene la competenza sulla sorveglianza delle misure cautelari disposte.

2.   La competenza per la sorveglianza delle misure cautelari trasferita all’autorità competente dello Stato di esecuzione ritorna all’autorità competente dello Stato di emissione

a)

se l’interessato ha stabilito la sua residenza legale e abituale in uno Stato diverso dallo Stato di esecuzione;

b)

non appena l’autorità competente dello Stato di emissione abbia notificato all’autorità competente dello Stato di esecuzione il ritiro del certificato di cui all’articolo 10, paragrafo 1, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3;

c)

se l’autorità competente dello Stato di emissione ha modificato le misure cautelari e l’autorità competente dello Stato di esecuzione, in applicazione dell’articolo 18, paragrafo 4, lettera b), si è rifiutata di sorvegliare le misure cautelari modificate in quanto non rientrano nei tipi di misure cautelari previsti all’articolo 8, paragrafo 1, e/o tra quelle notificate dallo Stato di esecuzione interessato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2;

d)

quando il periodo di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), è scaduto;

e)

se l’autorità competente dello Stato di esecuzione ha deciso di porre fine alla sorveglianza delle misure cautelari e ne ha informato l’autorità competente dello Stato di emissione, in applicazione dell’articolo 23.

3.   Nei casi di cui al paragrafo 2 le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione si consultano al fine di evitare per quanto possibile ogni interruzione della sorveglianza delle misure cautelari.

Articolo 12

Decisione nello Stato di esecuzione

1.   L’autorità competente dello Stato di esecuzione riconosce il più presto possibile, e comunque entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della decisione sulle misure cautelari e del certificato, la decisione sulle misure cautelari trasmessa conformemente all’articolo 9 e secondo la procedura stabilita all’articolo 10 e adotta senza indugio tutti i provvedimenti necessari ai fini della sorveglianza delle misure cautelari, a meno che non decida di invocare uno dei motivi di non riconoscimento di cui all’articolo 15.

2.   In caso di impugnazione della decisione di cui al paragrafo 1, il termine per il riconoscimento della decisione sulle misure cautelari è prorogato di altri venti giorni lavorativi.

3.   Se, in circostanze eccezionali, non può rispettare i termini di cui ai paragrafi 1 e 2, l’autorità competente dello Stato di esecuzione informa immediatamente l’autorità competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo di sua scelta, indicando i motivi del ritardo e il tempo ritenuto necessario per prendere la decisione definitiva.

4.   Quando il certificato di cui all’articolo 10 è incompleto o non corrisponde manifestamente alla decisione sulle misure cautelari, l’autorità competente può rinviare la decisione sul riconoscimento della decisione sulle misure cautelari entro un termine ragionevole fissato per il completamento o la correzione del certificato.

Articolo 13

Adattamento delle misure cautelari

1.   Se le misure cautelari per loro natura sono incompatibili con la legislazione dello Stato di esecuzione, l’autorità competente di quest’ultimo può adattarle ai tipi di misure cautelari che si applicano nella propria legislazione a reati equivalenti. La misura cautelare adattata corrisponde, il più possibile, alla misura cautelare disposta nello Stato di emissione.

2.   La misura cautelare adattata non è più severa della misura cautelare originariamente disposta.

3.   In seguito alla ricezione delle informazioni di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera b) o f), l’autorità competente dello Stato di emissione può decidere di revocare il certificato purché la sorveglianza nello Stato di esecuzione non sia ancora iniziata. In ogni caso tale decisione è presa e comunicata quanto prima e al più tardi entro dieci giorni dalla relativa notifica.

Articolo 14

Doppia incriminabilità

1.   I seguenti reati, se punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a tre anni e quali definiti dalla legge di detto Stato, danno luogo, ai sensi della presente decisione quadro e senza verifica della doppia incriminabilità del fatto, al riconoscimento della decisione sulle misure cautelari:

partecipazione a un’organizzazione criminale,

terrorismo,

tratta di esseri umani,

sfruttamento sessuale di bambini e pornografia infantile,

traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,

traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,

corruzione,

frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (5),

riciclaggio di proventi di reato,

falsificazione e contraffazione di monete, compreso l’euro,

criminalità informatica,

criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,

favoreggiamento dell’ingresso e del soggiorno illegali,

omicidio volontario, lesioni personali gravi,

traffico illecito di organi e tessuti umani,

rapimento, sequestro e cattura di ostaggi,

razzismo e xenofobia,

furto organizzato o rapina a mano armata,

traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d’antiquariato e le opere d’arte,

truffa,

racket ed estorsione,

contraffazione e pirateria di prodotti,

falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,

falsificazione di mezzi di pagamento,

traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita,

traffico illecito di materie nucleari o radioattive,

traffico di veicoli rubati,

violenza sessuale,

incendio,

reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,

dirottamento aereo o di nave,

sabotaggio.

2.   Il Consiglio può decidere in qualsiasi momento, deliberando all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo alle condizioni stabilite dall’articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea, di aggiungere altre fattispecie di reato all’elenco di cui al paragrafo 1. Il Consiglio esamina, alla luce della relazione sottopostagli ai sensi dell’articolo 27 della presente decisione quadro, se sia opportuno estendere o modificare tale elenco.

3.   Per quanto riguarda i reati diversi da quelli elencati nel paragrafo 1, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento della decisione sulle misure cautelari alla condizione che essa si riferisca a fatti che costituiscono reato anche ai sensi della legge dello Stato di esecuzione, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualificazione del reato stesso.

4.   All’atto dell’adozione della presente decisione quadro ciascuno Stato membro può dichiarare, mediante una dichiarazione notificata al segretariato generale del Consiglio, che, per motivi di ordine costituzionale, non applicherà il paragrafo 1 per taluni o per tutti i reati di cui al paragrafo 1. Tali dichiarazioni possono essere ritirate in qualsiasi momento. Tali dichiarazioni o ritiri di dichiarazioni sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 15

Motivi di non riconoscimento

1.   L’autorità competente dello Stato di esecuzione può rifiutare il riconoscimento della decisione sulle misure cautelari se:

a)

il certificato di cui all’articolo 10 è incompleto o non corrisponde manifestamente alla decisione sulle misure cautelari e non è stato completato o corretto entro un termine ragionevole fissato dall’autorità competente dello Stato di esecuzione;

b)

i criteri di cui all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, o all’articolo 10, paragrafo 4, non sono soddisfatti;

c)

il riconoscimento della decisione sulle misure cautelari è in contrasto con il principio del ne bis in idem;

d)

la decisione sulle misure cautelari si riferisce, nei casi di cui all’articolo 14, paragrafo 3, e, qualora lo Stato di esecuzione abbia fatto una dichiarazione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, nei casi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, a un fatto che non costituirebbe reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione; tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di moneta, l’esecuzione della decisione non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o imposte, di dogana o di moneta della legislazione dello Stato di emissione;

e)

l’azione penale si è prescritta ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione e si riferisce a un fatto che rientra nella competenza dello Stato di esecuzione in conformità della sua legislazione interna;

f)

la legislazione dello Stato di esecuzione prevede un’immunità che rende impossibile sorvegliare le misure cautelari;

g)

l’interessato, in base alla legislazione dello Stato di esecuzione, non può considerarsi, per motivi di età, penalmente responsabile dei fatti su cui si basa la decisione sulle misure cautelari;

h)

in caso di inosservanza delle misure cautelari, dovrebbe rifiutare di consegnare l’interessato in conformità della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (6) («decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo»).

2.   Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), l’autorità competente dello Stato di esecuzione, prima di decidere di non riconoscere la decisione sulle misure cautelari, consulta, con ogni mezzo appropriato, l’autorità competente dello Stato di emissione e, all’occorrenza, le chiede di fornire senza indugio tutte le ulteriori informazioni necessarie.

3.   L’autorità competente dello Stato di esecuzione, se ritiene che il riconoscimento di una decisione sulle misure cautelari possa essere rifiutato ai sensi del paragrafo 1, lettera h), ma intende comunque riconoscere tale decisione e sorvegliare le misure cautelari ivi previste, ne informa l’autorità competente dello Stato di emissione illustrando i motivi del possibile rifiuto. L’autorità competente dello Stato di emissione può in tal caso decidere di revocare il certificato a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, seconda frase. Se l’autorità competente dello Stato di emissione non revoca il certificato, l’autorità competente dello Stato di esecuzione può riconoscere la decisione sulle misure cautelari e sorvegliare le misure ivi previste, fermo restando che l’interessato potrebbe non essere consegnato in base al mandato d’arresto europeo.

Articolo 16

Legislazione applicabile alla sorveglianza

La sorveglianza delle misure cautelari è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione.

Articolo 17

Prosecuzione della sorveglianza delle misure cautelari

Qualora il periodo di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), giunga a scadenza e le misure di sorveglianza siano ancora necessarie, l’autorità competente dello Stato di emissione può chiedere all’autorità competente dello Stato di esecuzione di prorogare la sorveglianza delle misure cautelari, in funzione delle circostanze del caso specifico e delle prevedibili conseguenze per l’interessato in caso di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, lettera d). L’autorità competente dello Stato di emissione indica il periodo per il quale sarà probabilmente necessaria tale proroga.

L’autorità competente dello Stato di esecuzione decide in merito a detta richiesta in conformità della sua normativa nazionale, indicando eventualmente la durata massima della proroga. In tali casi può applicarsi l’articolo 18, paragrafo 3.

Articolo 18

Competenza per tutte le ulteriori decisioni e legislazione applicabile

1.   Fatto salvo l’articolo 3, l’autorità competente dello Stato di emissione ha la competenza per tutte le ulteriori decisioni connesse con la decisione sulle misure cautelari. Tali ulteriori decisioni comprendono in particolare:

a)

la proroga, il riesame e la revoca della decisione sulle misure cautelari;

b)

la modifica delle misure cautelari;

c)

l’emissione di un mandato d’arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza.

2.   La legislazione dello Stato di emissione si applica alle decisioni di cui al paragrafo 1.

3.   Quando richiesto dalla legislazione nazionale, un’autorità competente dello Stato di esecuzione può decidere di avvalersi della procedura di riconoscimento stabilita nella presente decisione quadro al fine di applicare nell’ordinamento giuridico nazionale le decisioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b). Tale riconoscimento non comporta un nuovo esame dei motivi di non riconoscimento.

4.   Se l’autorità competente dello Stato di emissione ha modificato le misure cautelari in conformità del paragrafo 1, lettera b), l’autorità competente dello Stato di esecuzione può:

a)

adattare le misure modificate in applicazione dell’articolo 13 se la natura delle misure cautelari modificate è incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione;

oppure

b)

rifiutarsi di sorvegliare le misure cautelari modificate se queste non rientrano nei tipi di misure cautelari previsti all’articolo 8, paragrafo 1, e/o tra quelle notificate dallo Stato di esecuzione interessato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2.

5.   La competenza giurisdizionale dell’autorità competente dello Stato di emissione, ai sensi del paragrafo 1, lascia impregiudicato il procedimento che può essere avviato nello Stato di esecuzione nei confronti dell’interessato per reati, da esso commessi, diversi da quelli su cui è fondata la decisione sulle misure cautelari.

Articolo 19

Obblighi delle autorità interessate

1.   In qualunque momento durante la sorveglianza delle misure cautelari l’autorità competente dello Stato di esecuzione può invitare l’autorità competente dello Stato di emissione a fornire informazioni sulla necessità di proseguire la sorveglianza delle misure nelle circostanze del caso specifico. L’autorità competente dello Stato di emissione risponde senza indugio a tale invito, all’occorrenza prendendo un’ulteriore decisione ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1.

2.   Prima della scadenza del termine di cui all’articolo 10, paragrafo 5, l’autorità competente dello Stato di emissione precisa, d’ufficio o su richiesta dell’autorità competente dello Stato di esecuzione, l’eventuale periodo supplementare per il quale reputa ancora necessaria la sorveglianza delle misure.

3.   L’autorità competente dello Stato di esecuzione informa senza indugio l’autorità competente dello Stato di emissione di qualsiasi inosservanza di una misura cautelare e di qualsiasi altro elemento tale da comportare l’adozione di un’ulteriore decisione ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1. La comunicazione dell’informazione è effettuata utilizzando il modulo di cui all’allegato II.

4.   Ai fini dell’audizione dell’interessato è possibile avvalersi, per quanto compatibili, della procedura e delle condizioni indicate negli strumenti di diritto internazionale e dell’Unione europea che prevedono la possibilità di ricorrere alla teleconferenza o alla videoconferenza per le audizioni di una persona, in particolare qualora la legislazione dello Stato di emissione preveda che un’audizione giudiziaria si svolga prima che sia adottata una decisione di cui all’articolo 18, paragrafo 1.

5.   L’autorità competente dello Stato di emissione informa senza indugio l’autorità competente dello Stato di esecuzione di qualsiasi decisione ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, e del fatto che una decisione sulle misure cautelari è stata impugnata.

6.   Se il certificato relativo alla decisione sulle misure cautelari è stato revocato, l’autorità competente dello Stato di esecuzione mette fine alle misure disposte non appena ne sia stata debitamente informata dall’autorità competente dello Stato di emissione.

Articolo 20

Informazioni trasmesse dallo Stato di esecuzione

1.   L’autorità dello Stato di esecuzione che abbia ricevuto una decisione sulle misure cautelari per il cui riconoscimento non ha competenza, corredata di un certificato, comunica all’autorità competente dello Stato di emissione l’autorità a cui ha inoltrato la decisione in questione, corredata del certificato, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 8.

2.   L’autorità competente dello Stato di esecuzione informa senza indugio l’autorità competente dello Stato di emissione, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta:

a)

di ogni cambiamento di residenza dell’interessato;

b)

della durata massima possibile per la sorveglianza delle misure cautelari nello Stato di esecuzione, se la legislazione di tale Stato prevede una durata massima;

c)

dell’impossibilità pratica di sorvegliare le misure cautelari in quanto l’interessato, dopo la trasmissione della decisione sulle misure cautelari e del certificato allo Stato di esecuzione, non può essere rintracciato nel territorio dello Stato di esecuzione, nel qual caso quest’ultimo non è tenuto a sorvegliare le misure cautelari;

d)

del fatto che è stata impugnata una decisione di riconoscere una decisione sulle misure cautelari;

e)

della decisione definitiva di riconoscere la decisione sulle misure cautelari e di adottare tutti i provvedimenti necessari alla sorveglianza delle misure cautelari;

f)

dell’eventuale decisione di adattare le misure cautelari ai sensi dell’articolo 13;

g)

dell’eventuale decisione di non riconoscere la decisione sulle misure cautelari e di rifiutare la sorveglianza delle misure cautelari a norma dell’articolo 15, corredata di una motivazione.

Articolo 21

Consegna dell’interessato

1.   Se l’autorità competente dello Stato di emissione ha emesso un mandato di arresto o qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza, l’interessato è consegnato conformemente alla decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo.

2.   In tale contesto, l’autorità competente dello Stato di esecuzione non può invocare l’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo per rifiutare di consegnare l’interessato.

3.   In sede di attuazione della presente decisione quadro o in una fase successiva, ogni Stato membro può comunicare al segretariato generale del Consiglio che, nella decisione in merito alla consegna dell’interessato allo Stato di emissione, applicherà anche l’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo.

4.   Il segretariato generale del Consiglio mette a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo precedente.

Articolo 22

Consultazioni

1.   Salvo impossibilità, le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione si consultano:

a)

nella fase di elaborazione o, almeno, prima di trasmettere una decisione sulle misure cautelari unitamente al certificato di cui all’articolo 10;

b)

per agevolare l’efficienza e la fluidità della sorveglianza delle misure cautelari;

c)

qualora l’interessato abbia compiuto una grave violazione delle misure cautelari disposte.

2.   L’autorità competente dello Stato di emissione tiene debito conto di qualsiasi indicazione comunicata dall’autorità competente dello Stato di esecuzione in merito al rischio che l’interessato potrebbe costituire per le vittime e i cittadini in generale.

3.   In applicazione del paragrafo 1 le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione si scambiano ogni informazione utile, tra cui:

a)

le informazioni che consentono di accertare l’identità e il luogo di residenza dell’interessato;

b)

le informazioni pertinenti estratte dal casellario giudiziario in conformità degli strumenti legislativi applicabili.

Articolo 23

Comunicazioni senza risposta

1.   L’autorità competente dello Stato di esecuzione che abbia trasmesso all’autorità competente dello Stato di emissione varie comunicazioni ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, relative alla medesima persona senza che quest’ultima autorità abbia preso una decisione ulteriore ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, può invitare l’autorità competente dello Stato di emissione a prendere la decisione in questione, fissando un termine ragionevole a tal fine.

2.   Se l’autorità competente dello Stato di emissione non agisce entro il termine indicato dall’autorità competente dello Stato di esecuzione, quest’ultima può decidere di porre fine alla sorveglianza delle misure cautelari. In tal caso essa ne informa l’autorità competente dello Stato di emissione e la competenza per la sorveglianza delle misure cautelari ritorna all’autorità competente dello Stato di emissione in virtù dell’articolo 11, paragrafo 2.

3.   Se la normativa dello Stato di esecuzione impone una conferma periodica della necessità di prorogare la sorveglianza delle misure cautelari, l’autorità competente dello Stato di esecuzione può chiedere all’autorità competente dello Stato di emissione di fornire tale conferma, concedendole un termine ragionevole per rispondere. Qualora l’autorità competente dello Stato di emissione non risponda entro il termine, l’autorità competente dello Stato di esecuzione può inoltrarle una nuova richiesta, concedendole un termine ragionevole per rispondervi e segnalando che potrebbe decidere d’interrompere la sorveglianza delle misure cautelari in assenza di risposta entro il termine. L’autorità competente dello Stato di esecuzione, se non riceve risposta a tale nuova richiesta entro il termine fissato, può agire in conformità del paragrafo 2.

Articolo 24

Lingue

I certificati sono tradotti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione. Ciascuno Stato membro può, al momento dell’adozione della presente decisione quadro o successivamente, esprimere in una dichiarazione depositata presso il segretariato generale del Consiglio la volontà di accettare una traduzione in una o più altre lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea.

Articolo 25

Spese

Le spese risultanti dall’applicazione della presente decisione quadro sono a carico dello Stato di esecuzione, ad eccezione di quelle sorte esclusivamente nel territorio dello Stato di emissione.

Articolo 26

Relazioni con altri accordi e convenzioni

1.   Nella misura in cui altri accordi o convenzioni consentano di estendere o di ampliare gli obiettivi della presente decisione quadro e contribuiscano a semplificare o a facilitare ulteriormente il reciproco riconoscimento delle decisioni sulle misure cautelari, gli Stati membri possono:

a)

continuare ad applicare gli accordi o le convenzioni bilaterali o multilaterali in vigore al momento dell’entrata in vigore della presente decisione quadro;

b)

concludere accordi o convenzioni bilaterali o multilaterali successivamente all’entrata in vigore della presente decisione quadro.

2.   Gli accordi e le convenzioni di cui paragrafo 1 non possono in alcun caso pregiudicare le relazioni con gli Stati membri non firmatari.

3.   Gli Stati membri notificano alla Commissione e al Consiglio, entro il 1o marzo 2010, gli accordi e le convenzioni esistenti di cui al paragrafo 1, lettera a), che intendono continuare a applicare.

4.   Gli Stati membri notificano inoltre alla Commissione e al Consiglio entro tre mesi dalla firma ogni nuovo accordo o convenzione di cui al paragrafo 1, lettera b).

Articolo 27

Attuazione

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il 1o dicembre 2012.

2.   Entro la stessa data gli Stati membri trasmettono al Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro.

Articolo 28

Relazione

1.   Entro il 1o dicembre 2013 la Commissione elabora una relazione sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2.

2.   Sulla base di tale relazione il Consiglio valuta:

a)

in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro; nonché

b)

l’applicazione della presente decisione quadro.

3.   La relazione è corredata, se necessario, di proposte legislative.

Articolo 29

Entrata in vigore

La presente decisione quadro entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 ottobre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

T. BILLSTRÖM


(1)  Parere non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

(3)  GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60.

(4)  GU L 191 del 7.7.1998, pag. 4.

(5)  GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49.

(6)  GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.


ALLEGATO I

CERTIFICATO

di cui all’articolo 10 della decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare (1)

a)   Stato di emissione:

Stato di esecuzione:

b)   Autorità che ha emesso la decisione sulle misure cautelari:

Denominazione ufficiale:

Pregasi indicare se per ottenere eventuali informazioni supplementari riguardo alla decisione sulle misure cautelari occorre contattare:

l’autorità sopra indicata

l’autorità centrale; in questo caso, pregasi indicare la denominazione ufficiale:

un’altra autorità competente; in quest’ultimo caso, pregasi indicare la denominazione ufficiale:

Estremi dell’autorità di emissione/autorità centrale/altra autorità competente

Indirizzo:

Numero di telefono: (prefisso del paese) (prefisso della città):

Numero di fax (prefisso del paese) (prefisso della città):

Dati della o delle persone di contatto:

Cognome:

Nome(i):

Funzione (grado/titolo):

Numero di telefono: (prefisso del paese) (prefisso della città):

Numero di fax (prefisso del paese) (prefisso della città):

Indirizzo di posta elettronica (se disponibile):

Lingue in cui è possibile comunicare:

c)   Pregasi indicare se per ottenere eventuali informazioni supplementari ai fini della sorveglianza delle misure cautelari occorre contattare:

l’autorità di cui alla lettera b)

un’altra autorità; in quest’ultimo caso, pregasi indicare la denominazione ufficiale:

Estremi dell’autorità, qualora non precisati alla lettera b)

Indirizzo:

Numero di telefono: (prefisso del paese) (prefisso della città):

Numero di fax (prefisso del paese) (prefisso della città):

Dati della o delle persone di contatto:

Cognome:

Nome(i):

Funzione (grado/titolo):

Numero di telefono: (prefisso del paese) (prefisso della città):

Numero di fax (prefisso del paese) (prefisso della città):

Indirizzo di posta elettronica (se disponibile):

Lingue in cui è possibile comunicare:

d)   Informazioni sulla persona fisica nei cui confronti è stata emessa la decisione sulle misure cautelari:

Cognome:

Nome(i):

Cognome da nubile, se del caso:

Pseudonimi, se del caso:

Sesso:

Cittadinanza:

Numero di documento di identità o numero di previdenza sociale (se disponibile):

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Indirizzi/residenze:

nello Stato di emissione:

nello Stato di esecuzione:

in altro luogo:

Lingua o lingue che la persona in questione comprende (se l’informazione è disponibile):

Pregasi fornire le seguenti informazioni, se disponibili:

Tipo e numero del documento o dei documenti di identità dell’interessato (carta di identità, passaporto):

Tipo e numero del permesso di soggiorno dell’interessato nello Stato di esecuzione:

e)   Indicazioni sullo Stato membro al quale si trasmette la decisione sulle misure cautelari, corredata del certificato:

La decisione sulle misure cautelari, corredata del certificato, è trasmessa allo Stato di esecuzione di cui alla lettera a) per il seguente motivo:

l’interessato ha la sua residenza legale e abituale nello Stato di esecuzione e, informato delle misure in questione, acconsente a ritornare in detto Stato

l’interessato ha chiesto di trasmettere la decisione sulle misure cautelari a uno Stato membro diverso da quello in cui risiede legalmente e abitualmente, per uno o più dei seguenti motivi:

f)   Indicazioni concernenti la decisione sulle misure cautelari:

La decisione è stata emessa il (indicare la data: GG-MM-AAAA):

La decisione è diventata esecutiva il (data: GG-MM-AAAA):

Se, al momento della trasmissione del certificato, è stata impugnata la decisione sulle misure cautelari, pregasi contrassegnare questa casella … 

Numero di riferimento della decisione (se disponibile):

L’interessato si trovava in stato di detenzione cautelare durante il seguente periodo (se del caso):

1.

La decisione riguarda complessivamente: … presunti reati.

Sintesi dei fatti e descrizione delle circostanze in cui il o i presunti reati sono stati commessi, inclusi la data e il luogo, e natura della partecipazione dell’interessato:

Natura e qualificazione giuridica del o dei presunti reati e disposizioni normative applicabili sulla cui base è stata emessa la decisione:

2.

Qualora il o i presunti reati di cui al punto 1 costituiscano una o più delle seguenti fattispecie di reato, quali definite dalla legge dello Stato di emissione, punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale della durata massima non inferiore a tre anni, pregasi confermarlo, contrassegnando le pertinenti fattispecie:

partecipazione a un’organizzazione criminale;

terrorismo;

tratta di esseri umani;

sfruttamento sessuale di bambini e pornografia infantile;

traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;

traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;

corruzione;

frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

riciclaggio di proventi di reato;

falsificazione e contraffazione di monete, compreso l’euro;

criminalità informatica;

criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;

favoreggiamento dell’ingresso e del soggiorno illegali;

omicidio volontario, lesioni personali gravi;

traffico illecito di organi e tessuti umani;

rapimento, sequestro e presa di ostaggi;

razzismo e xenofobia;

furto organizzato o rapina a mano armata;

traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d’antiquariato e le opere d’arte;

truffa;

racket ed estorsione;

contraffazione e pirateria di prodotti;

falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi;

falsificazione di mezzi di pagamento;

traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita;

traffico illecito di materie nucleari o radioattive;

traffico di veicoli rubati;

violenza sessuale;

incendio;

reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;

dirottamento aereo o di nave;

sabotaggio.

3.

Qualora il o i presunti reati di cui al punto 1 non siano contemplati al punto 2 o se la decisione e il certificato sono trasmessi a uno Stato membro che ha dichiarato che verificherà la doppia incriminabilità (articolo 14, paragrafo 4, della decisione quadro), pregasi fornire una descrizione completa dei presunti reati in questione:

g)   Indicazioni sulla durata e sul tipo di misure cautelari:

1.

Periodo di applicazione della decisione sulle misure cautelari ed eventuale possibilità di proroga della decisione:

2.

Tempo approssimativo verosimilmente necessario per la sorveglianza delle misure cautelari sulla base di tutte le circostanze note al momento della trasmissione della decisione sulle misure cautelari (informazioni indicative):

3.

Natura delle misure cautelari (è possibile contrassegnare più caselle):

obbligo dell’interessato di comunicare ogni cambiamento di residenza all’autorità competente dello Stato di esecuzione, in particolare al fine di ricevere la citazione a comparire a un’udienza o al processo nel corso del procedimento penale;

divieto di frequentare determinati luoghi, posti o zone definite nello Stato di emissione o di esecuzione;

obbligo di rimanere in un luogo determinato, eventualmente in ore stabilite;

restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello Stato di esecuzione;

obbligo di presentarsi nelle ore stabilite presso una determinata autorità;

obbligo di evitare contatti con determinate persone in relazione con il o i presunti reati.

altre misure che lo Stato di esecuzione è disposto a sorvegliare conformemente alla comunicazione di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della decisione quadro:

Se si è contrassegnata quest’ultima casella «altre misure», pregasi precisare la misura in questione contrassegnando le pertinenti fattispecie:

divieto di esercitare determinate attività connesse con il o i presunti reati, in particolare una determinata professione o attività professionali in un determinato settore;

divieto di guida di veicoli;

obbligo di depositare una data somma di denaro o di fornire un altro tipo di garanzia, pagabile in rate stabilite oppure in un’unica soluzione;

obbligo di sottoporsi a trattamento terapeutico o di disintossicazione;

obbligo di evitare contatti con determinati oggetti in relazione con il o i presunti reati;

altro (precisare):

4.

Pregasi fornire una descrizione particolareggiata delle misure cautelari di cui al punto 3:

h)   Altre circostanze pertinenti, inclusi motivi specifici per l’imposizione di misure cautelari (facoltativo):

Il testo della decisione è allegato al certificato.

Firma dell’autorità che emette il certificato e/o del suo rappresentante che attesta che le informazioni contenute nel certificato sono esatte:

Nome e cognome:

Funzione (grado/titolo):

Data:

Numero di riferimento del fascicolo (se disponibile):

Timbro ufficiale (se disponibile):


(1)  Il presente certificato deve essere redatto o tradotto nella lingua officiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di esecuzione o in qualsiasi altra lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione europea accettata da tale Stato.


ALLEGATO II

MODULO

di cui all’articolo 19 della decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare

SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONE DI UNA MISURA CAUTELARE E/O ALTRI ELEMENTI CONOSCITIVI TALI DA COMPORTARE L’ADOZIONE DI UN’ULTERIORE DECISIONE

a)   Informazioni sull’identità della persona sottoposta a sorveglianza:

 

Cognome:

 

Nome(i):

 

Cognome da nubile, se del caso:

 

Pseudonimi, se del caso:

 

Sesso:

 

Cittadinanza:

 

Numero di documento di identità o numero di previdenza sociale (se disponibile):

 

Data di nascita:

 

Luogo di nascita:

 

Indirizzo:

 

Lingua o lingue che l’interessato comprende (se l’informazione è disponibile):

b)   Informazioni relative alla decisione sulle misure cautelari:

 

Decisione emessa il:

 

Numero di riferimento del fascicolo (se disponibile):

 

Autorità che ha emesso la decisione:

 

Denominazione ufficiale:

 

Indirizzo:

 

Certificato rilasciato il:

 

Autorità che ha rilasciato il certificato:

 

Numero di riferimento del fascicolo (se disponibile):

c)   Informazioni sull’autorità competente per la sorveglianza delle misure cautelari:

 

Denominazione ufficiale dell’autorità:

 

Nome e cognome della persona di contatto:

 

Funzione (grado/titolo):

 

Indirizzo:

 

Numero di telefono: (prefisso del paese) (prefisso della città):

 

Numero di fax (prefisso del paese) (prefisso della città):

 

Indirizzo di posta elettronica:

 

Lingue in cui è possibile comunicare:

d)   Violazione di misure cautelari e/o altri elementi conoscitivi tali da comportare l’adozione di un’ulteriore decisione:

La persona di cui alla lettera a) ha violato le seguenti misure cautelari:

obbligo dell’interessato di comunicare ogni cambiamento di residenza all’autorità competente dello Stato di esecuzione, in particolare al fine di ricevere la citazione a comparire a un’udienza o al processo nel corso del procedimento penale;

divieto di frequentare determinati luoghi, posti o zone definite nello Stato di emissione o di esecuzione;

obbligo di rimanere in un luogo determinato, eventualmente in ore stabilite;

restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello Stato di esecuzione;

obbligo di presentarsi nelle ore stabilite presso una determinata autorità;

obbligo di evitare contatti con determinate persone in relazione con il o i presunti reati;

altro (precisare):

Descrizione della violazione o delle violazioni (luogo e data, circostanze specifiche):

Sussistono altri elementi conoscitivi tali da comportare l’adozione di un’ulteriore decisione

Descrizione degli elementi conoscitivi:

e)   Dati della persona da contattare per ottenere informazioni supplementari riguardo alla violazione:

 

Cognome:

 

Nome(i):

 

Indirizzo:

 

Numero di telefono: (prefisso del paese) (prefisso della città):

 

Numero di fax (prefisso del paese) (prefisso della città):

 

Indirizzo di posta elettronica:

 

Lingue in cui è possibile comunicare:

 

Firma dell’autorità che emette il modulo e/o del suo rappresentante che attesta che le informazioni contenute nel modulo sono esatte:

 

Nome e cognome:

 

Funzione (grado/titolo):

 

Data:

 

Timbro ufficiale (se disponibile):


DICHIARAZIONE DELLA GERMANIA

«Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, della decisione quadro del Consiglio sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure cautelari in alternativa all'arresto provvisorio, la Repubblica federale di Germania dichiara che non applicherà il paragrafo 1 del suddetto articolo 14 per tutti i reati di cui al paragrafo 1

La presente dichiarazione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


DICHIARAZIONE DELLA POLONIA

«Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, della decisione quadro del Consiglio sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure cautelari in alternativa all'arresto provvisorio, la Repubblica di Polonia dichiara che non applicherà il paragrafo 1 del suddetto articolo 14 per tutti i reati di cui al paragrafo 1

La presente dichiarazione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


DICHIARAZIONE DELL'UNGHERIA

«Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, della decisione quadro del Consiglio sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure cautelari in alternativa all'arresto provvisorio, la Repubblica di Ungheria dichiara che non applicherà il paragrafo 1 del suddetto articolo 14 per i reati di cui al paragrafo 1.»

La presente dichiarazione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Con riferimento ai «motivi di ordine costituzionale» di cui all'articolo 14, paragrafo 4, l'Ungheria ha fornito la spiegazione seguente:

«In seguito alla ratifica del trattato di Lisbona, l'Ungheria ha modificato la propria Costituzione per conformarsi agli obblighi del trattato stesso, tra i quali l'esigenza di non applicare il criterio della doppia incriminabilità in materia penale. Tale disposizione costituzionale entrerà in vigore contemporaneamente al trattato di Lisbona. Nondimeno, fino all'entrata in vigore del trattato, la doppia incriminabilità resta un elemento costituzionale importante e — in quanto principio costituzionale sancito dall'articolo 57 della Costituzione — non può né deve essere ignorato. L'articolo 14, paragrafo 1, della decisione quadro non si applicherà ad alcuno dei reati elencati (ovvero, secondo la formulazione dell'articolo in questione: non si applicherà “per tutti i reati”).»


DICHIARAZIONE DELLA LITUANIA

«Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, della decisione quadro del Consiglio sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure cautelari in alternativa all'arresto provvisorio, la Repubblica di Lituania dichiara che per motivi di ordine costituzionale non applicherà l'articolo 14, paragrafo 1, per tutti i reati di cui al paragrafo 1.»

La presente dichiarazione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.