27.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 81/24


DECISIONE QUADRO 2009/299/GAI DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2009

che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista l’iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e della Repubblica federale di Germania (1),

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il diritto dell’imputato a comparire personalmente al processo rientra nel diritto a un equo processo previsto dall’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, secondo l’interpretazione della Corte europea dei diritti dell’uomo. La Corte ha affermato inoltre che il diritto dell’imputato a comparire personalmente al processo non è assoluto e che a determinate condizioni l’imputato può, di sua spontanea volontà, esplicitamente o tacitamente ma in modo inequivocabile, rinunciarvi.

(2)

Le varie decisioni quadro che applicano il principio del reciproco riconoscimento alle decisioni giudiziarie definitive non affrontano in modo uniforme la questione delle decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente. Questa diversità potrebbe complicare il lavoro degli operatori del settore e ostacolare la cooperazione giudiziaria.

(3)

Le soluzioni offerte da tali decisioni quadro non sono soddisfacenti laddove l’interessato non abbia potuto essere informato dell’esistenza di un procedimento a suo carico. Le decisioni quadro 2005/214/GAI, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (2), 2006/783/GAI, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca (3), 2008/909/GAI, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (4), e 2008/947/GAI, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive (5), permettono all’autorità di esecuzione di rifiutare l’esecuzione di dette sentenze. La decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (6), consente all’autorità di esecuzione di esigere che l’autorità di emissione fornisca assicurazioni considerate sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato d’arresto europeo la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro di emissione e di essere presenti al giudizio. Spetta all’autorità di esecuzione decidere se le assicurazioni fornite siano sufficienti ed è pertanto difficile sapere con esattezza quando l’esecuzione possa essere rifiutata.

(4)

È quindi necessario prevedere motivi chiari e comuni per il non riconoscimento delle decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente. La presente decisione quadro mira a precisare la definizione di tali motivi comuni consentendo all’autorità di esecuzione di eseguire la decisione nonostante l’interessato non sia presente al giudizio, pur rispettando pienamente il diritto alla difesa dell’interessato. La presente decisione quadro non intende disciplinare le forme e i metodi, ivi compresi i requisiti processuali, utilizzati per raggiungere i risultati specificati nella stessa, i quali interessano il diritto interno degli Stati membri.

(5)

Tali cambiamenti richiedono la modifica delle decisioni quadro esistenti che danno attuazione al principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie definitive. Le nuove disposizioni dovrebbero altresì fungere da base per i futuri strumenti in materia.

(6)

Le disposizioni della presente decisione quadro che modificano altre decisioni quadro fissano le condizioni in base alle quali il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione pronunciata al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente non dovrebbero essere rifiutati. Si tratta di condizioni alternative: quando una di esse è soddisfatta, l’autorità di emissione, completando la sezione pertinente del mandato d’arresto europeo ovvero il pertinente certificato ai sensi delle altre decisioni quadro, garantisce che i requisiti sono o saranno soddisfatti, il che dovrebbe essere sufficiente al fine dell’esecuzione della decisione in base al principio del reciproco riconoscimento.

(7)

Il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione pronunciata al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente non dovrebbero essere rifiutati se l’interessato è stato citato personalmente e quindi informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o se è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si sia stabilito inequivocabilmente che l’interessato era al corrente del processo fissato. In tale contesto resta inteso che l’interessato dovrebbe aver ricevuto tali informazioni «a tempo debito», vale a dire in tempo per consentirgli di partecipare al processo e di esercitare efficacemente il suo diritto alla difesa.

(8)

Il diritto dell’imputato a un processo equo è garantito dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, come interpretata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Tale diritto include il diritto dell’interessato a comparire personalmente al processo. Al fine di esercitare tale diritto, l’interessato deve essere al corrente del processo fissato. Ai sensi della presente decisione quadro la consapevolezza del processo dovrebbe essere assicurata da ciascuno Stato membro in conformità del rispettivo diritto interno, fermo restando il rispetto dei requisiti posti da tale Convenzione. Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, nell’esaminare se il modo in cui sono state fornite le informazioni sia sufficiente per assicurare all’interessato la consapevolezza del processo, si potrebbe, se del caso, prestare particolare attenzione anche alla diligenza posta dall’interessato al fine di ricevere le informazioni a lui destinate.

(9)

Per ragioni pratiche, la data fissata di un processo può essere inizialmente indicata con una serie di date possibili a breve scadenza l’una dall’altra.

(10)

Il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione pronunciata al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente non dovrebbero essere rifiutati qualora l’interessato, essendo al corrente del processo fissato, sia stato patrocinato in giudizio da un difensore a cui aveva conferito il relativo mandato, assicurando un’assistenza legale concreta ed efficace. In tale contesto, non dovrebbe interessare se il difensore sia stato scelto, nominato e retribuito dall’interessato ovvero se sia stato nominato e retribuito dallo Stato, fermo restando che l’interessato deve aver scelto deliberatamente di essere rappresentato da un difensore invece di comparire personalmente al processo. La nomina del difensore e le questioni connesse rientrano nel diritto interno.

(11)

Le soluzioni comuni per i motivi di non riconoscimento nelle pertinenti decisioni quadro in vigore dovrebbero tener conto della diversità delle situazioni relative al diritto dell’interessato a un nuovo processo o a un ricorso in appello. Tale nuovo processo o ricorso in appello è volto a garantire i diritti della difesa ed è caratterizzato dai seguenti elementi: l’interessato ha il diritto di essere presente, il merito della causa, comprese le nuove prove, è riesaminato e il procedimento può condurre alla riforma della decisione originaria.

(12)

Il diritto a un nuovo processo o a un ricorso in appello dovrebbe essere garantito quando la decisione è già stata notificata nonché, nel caso del mandato d’arresto europeo, quando non è ancora stata notificata, ma lo sarà immediatamente dopo la consegna. L’ultimo caso si riferisce ad una situazione in cui le autorità non sono riuscite a contattare l’interessato, in particolare perché questi ha tentato di sottrarsi alla giustizia.

(13)

Qualora il mandato d’arresto europeo sia emesso ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva o di una misura privativa della libertà e l’interessato non sia stato precedentemente informato ufficialmente dell’esistenza di un procedimento penale a suo carico né gli sia stata notificata la sentenza, questi dovrebbe, su richiesta presentata nello Stato membro di esecuzione, ricevere copia della sentenza a soli fini informativi. L’autorità giudiziaria di emissione e l’autorità giudiziaria di esecuzione dovrebbero, se del caso, consultarsi reciprocamente sulla necessità e sulle possibilità esistenti di fornire all’interessato una traduzione della sentenza, o delle sue parti essenziali, in una lingua da questo compresa. Tale trasmissione della sentenza non dovrebbe ritardare la procedura di consegna né la decisione di eseguire il mandato d’arresto europeo.

(14)

La presente decisione quadro si limita a precisare la definizione dei motivi di non riconoscimento negli strumenti che danno attuazione al principio del reciproco riconoscimento. Pertanto, disposizioni quali quelle relative al diritto a un nuovo processo hanno un ambito di applicazione limitato alla definizione di detti motivi di non riconoscimento. Esse non mirano ad armonizzare le legislazioni nazionali. La presente decisione quadro lascia impregiudicati i futuri strumenti dell’Unione europea volti a ravvicinare le legislazioni in materia penale degli Stati membri.

(15)

I motivi di non riconoscimento sono opzionali. Tuttavia, la discrezionalità degli Stati membri nel recepire tali motivi nella legislazione nazionale è determinata in particolare dal diritto ad un processo equo, tenendo conto dell’obiettivo generale della presente decisione quadro di rafforzare i diritti processuali delle persone e di facilitare la cooperazione giudiziaria in materia penale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

Articolo 1

Obiettivi e ambito di applicazione

1.   La presente decisione quadro ha lo scopo di rafforzare i diritti processuali delle persone sottoposte a procedimento penale, di facilitare la cooperazione giudiziaria in materia penale e, in particolare, di migliorare il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie tra gli Stati membri.

2.   L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall’articolo 6 del trattato, incluso il diritto di difesa delle persone sottoposte a procedimento penale, non è modificato per effetto della presente decisione quadro e qualsiasi obbligo che incombe alle autorità giudiziarie al riguardo rimane impregiudicato.

3.   La presente decisione quadro stabilisce norme comuni per il riconoscimento e/o l’esecuzione in uno Stato membro (lo Stato membro di esecuzione) di decisioni giudiziarie emesse da un altro Stato membro (lo Stato membro di emissione) in seguito a un procedimento al quale l’interessato non era presente a norma dell’articolo 5, punto 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera g), della decisione quadro 2005/214/GAI, dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera e), della decisione quadro 2006/783/GAI, dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909/GAI e dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera h), della decisione quadro 2008/947/GAI.

Articolo 2

Modifiche della decisione quadro 2002/584/GAI

La decisione quadro 2002/584/GAI è modificata come segue:

1)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 4 bis

Decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente

1.   L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può altresì rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà se l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, salvo che il mandato d’arresto europeo indichi che l’interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto interno dello Stato membro emittente:

a)

a tempo debito:

i)

è stato citato personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato;

e

ii)

è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

o

b)

essendo al corrente della data fissata, aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall’interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;

o

c)

dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l’interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria:

i)

ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione;

o

ii)

non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito;

o

d)

non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma:

i)

riceverà personalmente e senza indugio la notifica dopo la consegna e sarà espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l’interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria;

e

ii)

sarà informato del termine entro cui deve richiedere un nuovo processo o presentare ricorso in appello, come stabilito nel mandato d’arresto europeo pertinente.

2.   Qualora il mandato d’arresto europeo sia emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera d), e l’interessato non sia stato precedentemente informato ufficialmente dell’esistenza di un procedimento penale a suo carico, questi può, una volta informato del contenuto del mandato d’arresto europeo, chiedere che gli sia trasmessa copia della sentenza prima della consegna. Non appena ricevuta informazione della richiesta, l’autorità emittente fornisce all’interessato copia della sentenza per il tramite dell’autorità di esecuzione. La richiesta dell’interessato non ritarda la procedura di consegna né la decisione di eseguire il mandato d’arresto europeo. La sentenza è trasmessa all’interessato a soli fini informativi; la trasmissione non costituisce notificazione ufficiale della sentenza né fa decorrere i termini applicabili per la richiesta di un nuovo processo o per la presentazione di un ricorso in appello.

3.   Qualora la persona sia consegnata alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera d), e abbia chiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello, la detenzione della persona in attesa di tale processo o appello è riesaminata, fino alla conclusione del procedimento, conformemente al diritto dello Stato membro di emissione, a intervalli regolari o su richiesta dell’interessato. Il riesame verte in particolare sulla possibilità di sospensione o interruzione della detenzione. Il nuovo processo o l’appello hanno inizio in tempo utile dalla consegna.»;

2)

all’articolo 5, il paragrafo 1 è soppresso;

3)

nell’allegato («MANDATO D’ARRESTO EUROPEO»), la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

Pregasi indicare se l’interessato è comparso personalmente al processo terminato con la decisione:

1.

Sì, l’interessato è comparso personalmente al processo terminato con la decisione.

2.

No, l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione.

3.

Qualora sia stata contrassegnata la casella 2, si prega di confermare l’esistenza di uno dei seguenti elementi:

3.1a.

l’interessato è stato citato personalmente il … (giorno/mese/anno) ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione ed è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

OPPURE

3.1b.

l’interessato non è stato citato personalmente ma è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato, ed è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

OPPURE

3.2.

essendo al corrente della data fissata, l’interessato aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall’interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;

OPPURE

3.3.

l’interessato ha ricevuto la notifica della decisione il … (giorno/mese/anno) ed è stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l’interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria, e:

l’interessato ha dichiarato espressamente di non opporsi a tale decisione;

OPPURE

l’interessato non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito;

OPPURE

3.4.

l’interessato non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma

l’interessato riceverà personalmente la notifica di tale decisione senza indugio dopo la consegna, e

al momento della notifica della decisione, l’interessato sarà espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l’interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e che può condurre alla riforma della decisione originaria, e

l’interessato sarà informato del termine entro cui deve richiedere un nuovo processo o presentare un ricorso in appello, che sarà di … giorni.

4.

Qualora siano state contrassegnate le caselle 3.1b, 3.2 o 3.3, si prega di specificare come sia stata soddisfatta la pertinente condizione:

…»

Articolo 3

Modifiche della decisione quadro 2005/214/GAI

La decisione quadro 2005/214/GAI è modificata come segue:

1)

l’articolo 7, paragrafo 2, è modificato come segue:

a)

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

in base al certificato di cui all’articolo 4, l’interessato, in caso di procedura scritta, non è stato informato, in conformità della legislazione dello Stato di emissione, personalmente o tramite un rappresentante competente ai sensi della legislazione nazionale, del suo diritto di opporsi al procedimento e dei relativi termini di ricorso;»

b)

sono aggiunte le seguenti lettere:

«i)

in base al certificato di cui all’articolo 4, l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, a meno che il certificato attesti che l’interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto nazionale dello Stato della decisione:

i)

a tempo debito:

è stato citato personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato,

e

è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

o

ii)

essendo al corrente della data fissata, aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall’interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;

o

iii)

dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l’interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria:

ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione,

o

non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito;

j)

in base al certificato di cui all’articolo 4, l’interessato non è comparso personalmente, a meno che il certificato non indichi che egli, espressamente informato del procedimento e della possibilità di comparire personalmente al processo, ha espressamente rinunciato al diritto ad un’udienza e ha espressamente comunicato di non opporsi al procedimento.»;

2)

all’articolo 7, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere c), g), i) e j), prima di decidere di non riconoscere e non dare esecuzione a una decisione, in tutto o in parte, l’autorità competente dello Stato di esecuzione consulta con i mezzi appropriati l’autorità competente dello Stato della decisione e, se del caso, le chiede di fornire senza indugio le informazioni necessarie.»;

3)

nell’allegato («Certificato»), lettera h), il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Pregasi indicare se l’interessato è comparso personalmente al processo terminato con la decisione:

1.

Sì, l’interessato è comparso personalmente al processo terminato con la decisione.

2.

No, l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione.

3.

Qualora sia stata contrassegnata la casella 2, si prega di confermare l’esistenza di uno dei seguenti elementi:

3.1a.

l’interessato è stato citato personalmente il … (giorno/mese/anno) ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione ed è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

OPPURE

3.1b.

l’interessato non è stato citato personalmente ma è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato, ed è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

OPPURE

3.2.

essendo al corrente della data fissata, l’interessato aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall’interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;

OPPURE

3.3.

l’interessato ha ricevuto la notifica della decisione il … (giorno/mese/anno) ed è stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l’interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria, e:

l’interessato ha dichiarato espressamente di non opporsi a tale decisione;

OPPURE

l’interessato non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito;

OPPURE

3.4.

l’interessato, espressamente informato del procedimento e della possibilità di comparire personalmente al processo, ha espressamente rinunciato al diritto ad un’udienza e ha espressamente comunicato di non opporsi al procedimento.

4.

Qualora siano state contrassegnate le caselle 3.1b, 3.2, 3.3 o 3.4, si prega di specificare come sia stata soddisfatta la pertinente condizione:

…»

Articolo 4

Modifiche della decisione quadro 2006/783/GAI

La decisione quadro 2006/783/GAI è modificata come segue:

1)

all’articolo 8, paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

in base al certificato di cui all’articolo 4, paragrafo 2, l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione di confisca, a meno che il certificato attesti che l’interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto nazionale dello Stato di emissione:

i)

a tempo debito:

è stato citato personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione di confisca, o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato,

e

è stato informato del fatto che tale decisione di confisca poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

o

ii)

essendo al corrente della data fissata, aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall’interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;

o

iii)

dopo aver ricevuto la notifica della decisione di confisca ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l’interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria:

ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione di confisca,

o

non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito.»;

2)

nell’allegato («CERTIFICATO»), la lettera j) è sostituita dalla seguente:

«j)

Procedimento terminato con la decisione di confisca:

Pregasi indicare se l’interessato è comparso personalmente al processo terminato con la decisione di confisca:

1.

Sì, l’interessato è comparso personalmente al processo terminato con la decisione di confisca.

2.

No, l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione di confisca.

3.

Qualora sia stata contrassegnata la casella 2, si prega di confermare l’esistenza di uno dei seguenti elementi:

3.1a.

l’interessato è stato citato personalmente il … (giorno/mese/anno) ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione di confisca ed è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

OPPURE

3.1b.

l’interessato non è stato citato personalmente ma è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione di confisca, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato, ed è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

OPPURE

3.2.

essendo al corrente della data fissata, l’interessato aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall’interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;

OPPURE

3.3.

l’interessato ha ricevuto la notifica della decisione di confisca il … (giorno/mese/anno) ed è stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l’interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria, e:

l’interessato ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione;

OPPURE

l’interessato non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito.

4.

Qualora siano state contrassegnate le caselle 3.1b, 3.2 o 3.3, si prega di specificare come sia stata soddisfatta la pertinente condizione:

…»

Articolo 5

Modifiche della decisione quadro 2008/909/GAI

La decisione quadro 2008/909/GAI è modificata come segue:

1)

all’articolo 9, paragrafo 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i)

in base al certificato di cui all’articolo 4, l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, a meno che il certificato attesti che l’interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto nazionale dello Stato di emissione:

i)

a tempo debito:

è stato citato personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato,

e

è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

o

ii)

essendo al corrente della data fissata, aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall’interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;

o

iii)

dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l’interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria:

ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione,

o

non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito.»;

2)

nell’allegato I («CERTIFICATO»), lettera i), il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Pregasi indicare se l’interessato è comparso personalmente al processo terminato con la decisione:

1.

Sì, l’interessato è comparso personalmente al processo terminato con la decisione.

2.

No, l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione.

3.

Qualora sia stata contrassegnata la casella 2, si prega di confermare l’esistenza di uno dei seguenti elementi:

3.1a.

l’interessato è stato citato personalmente il … (giorno/mese/anno) ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione ed è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

OPPURE

3.1b.

l’interessato non è stato citato personalmente ma è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato, ed è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

OPPURE

3.2.

essendo al corrente della data fissata, l’interessato aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall’interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;

OPPURE

3.3.

l’interessato ha ricevuto la notifica della decisione il … (giorno/mese/anno) ed è stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l’interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria, e:

l’interessato ha dichiarato espressamente di non opporsi a tale decisione;

OPPURE

l’interessato non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito.

4.

Qualora siano state contrassegnate le caselle 3.1b, 3.2 o 3.3, si prega di specificare come sia stata soddisfatta la pertinente condizione:

…»

Articolo 6

Modifiche della decisione quadro 2008/947/GAI

La decisione quadro 2008/947/GAI è modificata come segue:

1)

all’articolo 11, paragrafo 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h)

in base al certificato di cui all’articolo 6, l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, a meno che il certificato attesti che l’interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto nazionale dello Stato di emissione:

i)

a tempo debito:

è stato citato personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato,

e

è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

o

ii)

essendo al corrente della data fissata, aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall’interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;

o

iii)

dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l’interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria:

ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione,

o

non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito.»;

2)

nell’allegato I («CERTIFICATO»), la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h)

Pregasi indicare se l’interessato è comparso personalmente al processo terminato con la decisione:

1.

Sì, l’interessato è comparso personalmente al processo terminato con la decisione.

2.

No, l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione.

3.

Qualora sia stata contrassegnata la casella 2, si prega di confermare l’esistenza di uno dei seguenti elementi:

3.1a.

l’interessato è stato citato personalmente il … (giorno/mese/anno) ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione ed è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

OPPURE

3.1b.

l’interessato non è stato citato personalmente ma è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato, ed è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

OPPURE

3.2.

essendo al corrente della data fissata, l’interessato aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall’interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;

OPPURE

3.3.

l’interessato ha ricevuto la notifica della decisione il … (giorno/mese/anno) ed è stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l’interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria, e:

l’interessato ha dichiarato espressamente di non opporsi a tale decisione;

OPPURE

l’interessato non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito.

4.

Qualora siano state contrassegnate le caselle 3.1b, 3.2 o 3.3, si prega di specificare come sia stata soddisfatta la pertinente condizione:

…»

Articolo 7

Applicazione territoriale

La presente decisione quadro si applica a Gibilterra.

Articolo 8

Attuazione e disposizioni transitorie

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il 28 marzo 2011.

2.   La presente decisione quadro si applica a decorrere dalla data indicata nel paragrafo 1 al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo.

3.   Se all’atto dell’adozione della presente decisione quadro uno Stato membro dichiara di avere seri motivi di supporre che non sarà in grado di ottemperare alle disposizioni in essa previste alla data di cui al paragrafo 1, la presente decisione quadro si applica, al più tardi, a decorrere dal 1o gennaio 2014 al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo che emanano dalle autorità competenti di tale Stato membro. Qualsiasi altro Stato membro può esigere che lo Stato membro che ha fatto siffatta dichiarazione applichi le disposizioni pertinenti delle decisioni quadro di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 nella loro versione iniziale al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo che emanano da tale altro Stato membro.

4.   Fino alle date menzionate nei paragrafi 1 e 3, le disposizioni pertinenti delle decisioni quadro di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 continuano ad applicarsi nella loro versione iniziale.

5.   La dichiarazione fatta a norma del paragrafo 3 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa può essere ritirata in qualsiasi momento.

6.   Gli Stati membri trasmettono al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni di attuazione nel diritto nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro.

Articolo 9

Riesame

1.   Entro il 28 marzo 2014, la Commissione redige una relazione sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 6.

2.   Sulla base della relazione di cui al paragrafo 1, il Consiglio esamina:

a)

in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro; e

b)

l’applicazione della presente decisione quadro.

3.   La relazione di cui al paragrafo 1 è corredata, se necessario, di proposte legislative.

Articolo 10

Entrata in vigore

La presente decisione quadro entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 26 febbraio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

I. LANGER


(1)  GU C 52 del 26.2.2008, pag. 1.

(2)  Decisione quadro del 24 febbraio 2005 (GU L 76 del 22.3.2005, pag. 16).

(3)  Decisione quadro del 6 ottobre 2006 (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 59).

(4)  Decisione quadro del 27 novembre 2008 (GU L 327 del 5.12.2008, pag. 27).

(5)  Decisione quadro del 27 novembre 2008 (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 102).

(6)  Decisione quadro del 13 giugno 2002 (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).