20.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 274/45


AZIONE COMUNE 2009/769/PESC DEL CONSIGLIO

del 19 ottobre 2009

che modifica l’azione comune 2007/405/PESC relativa alla missione di polizia dell’Unione europea nell’ambito della riforma del settore della sicurezza (SSR) e della sua interfaccia con la giustizia nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL RD Congo)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 giugno 2007 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2007/405/PESC, relativa alla missione di polizia dell’Unione europea nell’ambito della riforma del settore della sicurezza (SSR) e della sua interfaccia con la giustizia nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL RD Congo) (1).

(2)

Il 23 giugno 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/485/PESC (2), che modifica e proroga l’azione comune 2007/405/PESC fino al 30 giugno 2009.

(3)

Il 15 giugno 2009 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2009/466/PESC (3), che modifica e proroga l’azione comune 2007/405/PESC fino al 30 giugno 2010. In base all’azione comune 2009/466/PESC il Consiglio stabilisce un nuovo importo di riferimento finanziario al fine di coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1o novembre 2009 al 30 giugno 2010.

(4)

Occorre un nuovo, maggiore sforzo per combattere il persistere dalle violenze sessuali e dell’impunità nella Repubblica democratica del Congo, specialmente nella regione orientale. A tal fine, occorre provvedere affinché la missione possa schierare personale specializzato per rafforzare la lotta alle violenze sessuali e all’impunità.

(5)

Il mandato della missione è attuato in un contesto di sicurezza che potrebbe deteriorarsi e pregiudicare gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune (PESC) quali definiti all’articolo 11 del trattato.

(6)

L’azione comune 2007/405/PESC dovrebbe essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L’azione comune 2007/405/PESC è così modificata:

1.

l’articolo 2, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   La missione sosterrà la SSR nel settore della polizia e la sua interfaccia con la giustizia. Grazie a un’azione di controllo, guida e consulenza, particolarmente attenta alla dimensione strategica, EUPOL RD Congo:

contribuisce alla riforma e alla ristrutturazione della polizia nazionale congolese (PNC) fornendo un sostegno alla creazione di una forza di polizia vitale, professionale e multietnica/integrata tenendo conto dell’importanza della polizia di prossimità in tutto il paese, con il pieno coinvolgimento delle autorità congolesi;

contribuisce a migliorare l’interazione tra polizia e sistema giudiziario penale in senso lato;

contribuisce alla coerenza di tutti gli sforzi profusi nella SSR in modo complessivo, anche sostenendo la lotta contro le violenze sessuali e l’impunità;

agisce in stretta collaborazione con EUSEC RD Congo e con i progetti della Commissione, e in coordinamento con gli altri sforzi intrapresi a livello internazionale nel settore della riforma della polizia e della giustizia penale;

contribuisce al processo di pace nella parte orientale della RDC negli aspetti relativi alla polizia, alle questioni di genere, ai diritti umani e ai bambini nei conflitti armati, favorendo in particolare la sinergia tra questo e il processo di riforma della PNC.»;

2.

l’articolo 2, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   La missione ha una cellula di progetto per l’identificazione e l’attuazione dei progetti. La missione fornisce consulenza agli Stati membri e agli Stati terzi e, sotto la loro responsabilità, coordina e agevola l’attuazione dei progetti nei settori d’interesse per la missione, sostenendone gli obiettivi»;

3.

l’articolo 3, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   La missione è presente su base stabile a Goma e Bukavu, nella parte orientale della RDC, per prestare assistenza e offrire competenza ai fini del processo di stabilizzazione in tale regione. A Goma e Bukavu è schierato ulteriore personale specializzato nell’area delle indagini penali, compresa la lotta alle violenze sessuali, la cui competenza copre tuttavia l’intero territorio dell’RDC e la cui sede può variare secondo l’evolvere della situazione locale e delle condizioni di sicurezza. Opera sotto la diretta autorità del vice capomissione incaricato delle operazioni.»;

4.

all’articolo 3, paragrafo 3, è aggiunta la lettera seguente:

«g)

esperti assegnati alle indagini penali, compresa la lotta contro le violenze sessuali»;

5.

all’articolo 9, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1o novembre 2009 al 30 giugno 2010 è di 5 150 000 EUR.».

Articolo 2

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell’adozione.

Articolo 3

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

E. ERLANDSSON


(1)  GU L 151 del 13.6.2007, pag. 46.

(2)  GU L 164 del 25.6.2008, pag. 44.

(3)  GU L 151 del 16.6.2009, pag. 40.