8.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 321/41


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Mauritius in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

(2009/899/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto i), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo con la Repubblica di Mauritius in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («l'accordo»).

(2)

L’accordo è stato firmato, a nome della Comunità, il 28 maggio 2009 ed è stato applicato a titolo provvisorio a decorrere da tale data, con riserva della sua conclusione in una data successiva, conformemente alla decisione del Consiglio 2009/480/CE (2).

(3)

È opportuno approvare l'accordo.

(4)

L’accordo istituisce un comitato misto di gestione dell’accordo che dovrebbe adottare il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata per l’adozione della posizione della Comunità per quanto riguarda l'adozione di tale regolamento interno.

(5)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, detti Stati membri non partecipano all’adozione della presente decisione, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Mauritius in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (3).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 1, dell’accordo (4).

Articolo 3

La Comunità è rappresentata dalla Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, nel comitato misto di esperti istituito dall’articolo 6 dell’accordo.

Articolo 4

La Commissione, previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio, decide la posizione della Comunità in sede di comitato misto di esperti per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno del medesimo comitato, a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, dell’accordo.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.

Per il Consiglio

La presidente

B. ASK


(1)  Parere del 20 ottobre 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 169 del 30.6.2009, pag. 16.

(3)  Per il testo dell'accordo si veda GU L 169 del 30.6.2009, pag. 17.

(4)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dellUnione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.