21.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 275/28


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2009

recante approvazione di alcuni programmi nazionali per il controllo della salmonella nei tacchini

[notificata con il numero C(2009) 7735]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/771/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’obiettivo del regolamento (CE) n. 2160/2003 è quello di garantire che siano adottate misure adeguate ed efficaci di individuazione e di controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici in tutte le fasi pertinenti di produzione, lavorazione e distribuzione, in particolare a livello della produzione primaria, in modo da ridurne la prevalenza e il pericolo per la salute pubblica.

(2)

Tale regolamento prevede la fissazione di obiettivi comunitari di riduzione della prevalenza, in alcune popolazioni animali, delle zoonosi e degli agenti zoonotici elencati nel suo allegato I.

(3)

Un obiettivo comunitario di riduzione della prevalenza di Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium nei tacchini a livello della produzione primaria è stato stabilito dal regolamento (CE) n. 584/2008 della Commissione, del 20 giugno 2008, che attua il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’obiettivo comunitario di riduzione della prevalenza di Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium nei tacchini (2).

(4)

Al fine di conseguire l’obiettivo comunitario, gli Stati membri devono elaborare programmi nazionali di controllo della salmonella nei tacchini e presentarli alla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 2160/2003.

(5)

Alcuni Stati membri hanno presentato questi programmi, che sono risultati conformi alla normativa comunitaria veterinaria pertinente, in particolare al regolamento (CE) n. 2160/2003.

(6)

I suddetti programmi nazionali devono pertanto essere approvati.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I programmi nazionali di lotta contro la salmonella nei tacchini, presentati dagli Stati membri elencati nell’allegato della presente decisione, sono approvati.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.

(2)  GU L 162 del 21.6.2008, pag. 3.


ALLEGATO

Belgio

Bulgaria

Repubblica ceca

Danimarca

Germania

Irlanda

Grecia

Spagna

Francia

Italia

Cipro

Lituania

Ungheria

Malta

Paesi Bassi

Austria

Polonia

Portogallo

Romania

Slovenia

Slovacchia

Finlandia

Svezia

Regno Unito