20.10.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 274/32 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 16 ottobre 2009
relativa all’armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche paneuropee nella Comunità
[notificata con il numero C(2009) 7801]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2009/766/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità (decisione sullo spettro radio) (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Le bande di frequenza 890-915 e 935-960 MHz erano state riservate e dovevano essere occupate dal servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile, fornito in ciascuno Stato membro in base a una specifica comune definita dalla direttiva 87/372/CEE Consiglio, del 25 giugno 1987, sulle bande di frequenza da assegnare per l’introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre nella Comunità (2), integrata dalla raccomandazione del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa all’introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre nella Comunità (3) e dalla risoluzione del Consiglio, del 14 dicembre 1990, sulla fase finale dell’attuazione dell’introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiofonia mobile terrestre nella Comunità (GSM) (4). |
(2) |
La direttiva 2009/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) modifica la direttiva 87/372/CEE e apre le bande di frequenza 880-915 MHz e 925-960 Mhz (la banda 900 MHz) al sistema universale di telecomunicazioni mobili (UMTS) e ad altri sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche che possono coesistere con il sistema GSM (Global System for Mobile communications), conformemente alle misure tecniche di attuazione adottate a norma della decisione n. 676/2002/CE (di seguito, la «decisione spettro radio»). Occorre pertanto adottare misure tecniche per consentire la coesistenza del sistema GSM e di altri sistemi nella banda 900 MHz. |
(3) |
Le bande di frequenza 1 710-1 785 MHz e 1 805-1 880 MHz (la banda 1 800 MHz) sono state messe a disposizione per il funzionamento dei sistemi GSM e sono attualmente utilizzate da tali sistemi in tutta Europa. Occorre aprire la banda 1 800 MHz, alle stesse condizioni della banda 900 MHz, ad altri sistemi terrestri di comunicazione in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche che possano coesistere con i sistemi GSM. |
(4) |
È opportuno che l’uso attuale del sistema GSM nella banda 1 800 MHz sia protetto nell’intera Comunità fintanto che esisterà una domanda ragionevole di questo servizio, conformemente all’approccio adottato dalla direttiva 87/372/CEE per proteggere l’uso del sistema GSM nella banda 900 MHz. |
(5) |
A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione spettro radio, in data 5 luglio 2006 la Commissione ha affidato alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (di seguito «CEPT») il mandato di elaborare condizioni tecniche meno restrittive per le bande di frequenze oggetto della WAPECS (Wireless Access Policy for Electronic Communications Services), che comprendono le bande 900 MHz e 1 800 MHz. |
(6) |
La neutralità tecnologica e la neutralità dei servizi sono obiettivi politici enunciati e descritti dagli Stati membri nel parere espresso il 23 novembre 2005 dal gruppo «Politica dello spettro radio» sulla WAPECS, per conseguire un uso più flessibile dello spettro. Secondo il parere del gruppo «Politica dello spettro radio» sulla WAPECS, tali obiettivi politici non devono essere imposti bruscamente, ma progressivamente, in modo da evitare di perturbare il mercato. La Commissione ha esposto il proprio punto di vista su un uso più flessibile dello spettro radio nella comunicazione su una «Maggiore flessibilità per un accesso rapido allo spettro radio riservato alle comunicazioni elettroniche senza fili» (6) nella quale si sottolinea, tra l’altro, la necessità di una soluzione coerente e proporzionata per le bande del servizio mobile di seconda e terza generazione nel contesto dell’introduzione di un uso flessibile dello spettro radio per i servizi di comunicazioni elettroniche. |
(7) |
Conformemente all’approccio adottato nei confronti dell’apertura della banda 900 MHz dalla direttiva 87/372/CEE, è opportuno che anche la banda 1 800 MHz utilizzata attualmente per i sistemi GSM sia designata per i sistemi GSM e altri sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche che possono coesistere con il sistema GSM, stante l’obbligo degli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per assicurare la continuità del funzionamento dei sistemi GSM e proteggerli da interferenze dannose. |
(8) |
Ogni altro sistema attivato nelle bande 900 MHz e 1 800 MHz deve essere tecnicamente compatibile sia con le reti adiacenti gestite da altri titolari di diritti in queste bande, sia con l’uso delle bande di frequenze adiacenti alle bande 900 e 1 800 MHz. |
(9) |
Per le misure di armonizzazione in applicazione della decisione sullo spettro radio, la compatibilità tecnica è dimostrata da studi di compatibilità realizzati dalla CEPT nell’ambito di un mandato affidatole dalla Commissione. Tali studi dovrebbero contribuire alla definizione di condizioni tecniche in grado di assicurare la coesistenza di un numero crescente di sistemi terrestri in grado di fornire servizi paneuropei di comunicazioni elettroniche. È opportuno redigere un elenco dei sistemi tecnicamente compatibili, che la Commissione, assistita dal comitato per lo spettro radio, dovrà modificare ogniqualvolta sia necessario in base ai principi della WAPECS, in modo che l’elenco dei sistemi aventi un accesso armonizzato alle bande 900 MHz e 1 800 MHz possa continuare ad allungarsi nel corso del tempo. |
(10) |
Sulla base di indagini tecniche, in particolare le relazioni 82 e 96 del comitato per le comunicazioni elettroniche della CEPT e in risposta al mandato del 5 luglio 2006 di cui alla relazione 19 della CEPT, la CEPT è giunta alla conclusione che le reti UMTS/900/1 800 possono essere introdotte nelle zone urbane, suburbane e rurali in coesistenza con le reti GSM/900/1 800 utilizzando valori appropriati per spaziare le portanti. |
(11) |
Vista la domanda del mercato a favore dell’introduzione dell’UMTS in queste bande, è opportuno che le conclusioni della CEPT siano applicate nella Comunità e attuate negli Stati membri senza indugio. Inoltre, è opportuno che gli Stati membri si accertino che l’UMTS offra una protezione adeguata ai sistemi esistenti nelle bande di frequenze adiacenti. |
(12) |
Per disporre di una maggiore flessibilità, conservando al tempo stesso la necessaria copertura paneuropea da parte dei servizi di comunicazioni elettroniche nelle bande di frequenze armonizzate, è inoltre opportuno dare agli Stati membri la facoltà di introdurre, nelle bande 900 e 1 800 MHz, altri sistemi a fianco del sistema GSM e altri sistemi terrestri determinati in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche, a condizione che ne assicurino la coesistenza. |
(13) |
La gestione tecnica dello spettro radio implica l’armonizzazione e l’attribuzione delle radio-frequenze. Tale armonizzazione dovrebbe rispecchiare i principi di politica generale stabiliti a livello comunitario. Tuttavia, le procedure di assegnazione e di concessione delle autorizzazioni (col relativo calendario), e la decisione sul ricorso a procedure di selezione di offerte concorrenti per l’assegnazione delle radiofrequenze esulano dalla gestione tecnica dello spettro radio. |
(14) |
Le differenze tra le situazioni esistenti a livello nazionale possono dare luogo a distorsioni della concorrenza. Il quadro regolamentare esistente offre agli Stati membri gli strumenti necessari per affrontare tali problemi in modo obiettivo, proporzionato e non discriminatorio, in conformità del diritto comunitario, in particolare della direttiva 87/372/CEE, della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (7) e della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (8). |
(15) |
L’uso dello spettro radio è soggetto alle disposizioni del diritto comunitario in materia di tutela della salute pubblica, in particolare alla direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (9) e alla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz (10). Per le apparecchiature radio la tutela della salute è assicurata dalla loro conformità alle prescrizioni essenziali della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (11). |
(16) |
Per garantire un uso efficace delle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz anche a lungo termine, è opportuno che le amministrazioni pubbliche continuino a sostenere gli studi destinati a migliorare l’efficienza e a promuovere un utilizzo innovativo delle bande. Ai fini di un riesame della presente decisione per tenere conto di altre tecnologie, è possibile che tali studi, così come gli studi intrapresi dalla CEPT sulla base di mandati futuri, dimostrino che sistemi diversi dal GSM e dall’UTMS sono in grado di fornire servizi terrestri paneuropei di comunicazioni elettroniche e di assicurare la compatibilità tecnica con il GSM e l’UMTS per mezzo di misure adeguate. |
(17) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per lo spettro radio, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La presente decisione mira a armonizzare le condizioni tecniche di disponibilità e di efficacia d’uso della banda 900 MHz, a norma della direttiva 87/372/CEE, e della banda 1 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche.
Articolo 2
Ai fini della presente decisione si intende per:
a) |
«sistema GSM», una rete di comunicazioni elettroniche conforme alle norme GSM pubblicate dall’ETSI, in particolare alle norme EN 301 502 e EN 301 511; |
b) |
«banda 900 MHz», le bande di frequenze 880-915 MHz e 925-960 MHz; |
c) |
«banda 1 800 MHz», le bande di frequenze 1 710-1 785 MHz e 1 805-1 880 MHz. |
Articolo 3
I sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche, che possono coesistere con i sistemi GSM nella banda 900 MHz ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 87/372/CEE sono elencati in allegato. Sono soggetti alle condizioni e alle scadenze di attuazione ivi definite.
Articolo 4
1. La banda 1 800 MHz è designata e messa a disposizione dei sistemi GSM entro il 9 novembre 2009.
2. La banda 1 800 MHz è designata e messa a disposizione degli altri sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche elencati nell’allegato, alle condizioni e secondo le scadenze di attuazione ivi definite.
Articolo 5
1. Gli Stati membri possono designare e mettere le bande 900 MHz e 1 800 MHz a disposizione di altri sistemi terrestri non elencati nell’allegato, a condizione che si accertino che:
a) |
tali sistemi possano coesistere con i sistemi GSM; |
b) |
tali sistemi possano coesistere con altri sistemi elencati nell’allegato, sia nel loro territorio che in quello degli Stati membri confinanti. |
2. Gli Stati membri si accertano che gli altri sistemi di cui all’articolo 3, all’articolo 4, paragrafo 2, e al paragrafo 1 del presente articolo offrano una protezione adeguata ai sistemi nelle bande adiacenti.
Articolo 6
Gli Stati membri riesaminano costantemente l’uso delle bande 900 MHz e 1 800 MHz per assicurarne un uso efficiente e, in particolare, comunicano alla Commissione l’eventuale necessità di rivedere l’allegato.
Articolo 7
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2009.
Per la Commissione
Viviane REDING
Membro della Commissione
(1) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.
(2) GU L 196 del 17.7.1987, pag. 85.
(3) GU L 196 del 17.7.1987, pag. 81.
(4) GU C 329 del 31.12.1990, pag. 25.
(5) Cfr. pag. 25 della presente Gazzetta ufficiale.
(6) COM(2007) 50.
(7) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.
(8) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.
(9) GU L 159 del 30.4.2004, pag. 1.
(10) GU L 199 del 30.7.1999, pag. 59.
(11) GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.
ALLEGATO
ELENCO DEI SISTEMI TERRESTRI DI CUI ALL’ARTICOLO 3 E ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2
I parametri tecnici che seguono si applicano come una delle condizioni indispensabili per assicurare la coesistenza, in mancanza di accordi bilaterali o multilaterali, tra reti vicine, ferma restando la possibilità di adottare parametri tecnici meno vincolanti eventualmente concordati tra gli operatori di tali reti.
Sistemi |
Parametri tecnici |
Scadenze di attuazione |
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UMTS conformi alle norme UMTS pubblicate dall’ETSI, in particolare EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 e EN 301 908-11. |
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9 maggio 2010 |