28.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 196/22


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2009

concernente la non iscrizione del metam nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/562/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I di tale direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data di notifica della medesima, in attesa che le sostanze in questione siano progressivamente esaminate nell’ambito di un programma di lavoro.

(2)

I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 1490/2002 (3), fissano le modalità per l’attuazione della terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il metam.

(3)

Gli effetti del metam sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 1490/2002 per diversi impieghi proposti dal notificante. Inoltre, tali regolamenti designano gli Stati membri relatori tenuti a presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1490/2002. Per il metam lo Stato membro relatore era il Belgio e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 10 settembre 2007.

(4)

Il rapporto di valutazione è stato esaminato con un processo inter pares dagli Stati membri e dall’EFSA nell’ambito del gruppo di lavoro «valutazione» e presentato alla Commissione il 26 novembre 2008 sotto forma di conclusioni dell’EFSA sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi degli antiparassitari riguardante la sostanza attiva metam. Tale rapporto è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ed approvato il 26 febbraio 2009 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per il metam.

(5)

Dalla valutazione di questa sostanza attiva sono emersi alcuni motivi di preoccupazione, che non permettono di dimostrare che l’esposizione dei consumatori sia accettabile. Tali motivi di preoccupazione riguardavano, in particolare, il fatto che gli studi sui residui risultano inadeguati e mancano dati su un’impurità rilevante dal punto di vista tossicologico N,N’-dimetiltiourea (DMTU). Inoltre, dato il tasso elevato di applicazione, l’impurità DMTU viene rilasciata nell’ambiente in notevole quantità e la mancanza di dati relativi al suo comportamento nell’ambiente suscita preoccupazione. Di conseguenza, sulla scorta delle informazioni rese disponibili entro i termini stabiliti non è stato possibile concludere che il metam soddisfa i criteri per l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(6)

La Commissione ha invitato il notificante a presentare le sue osservazioni sui risultati del riesame inter pares e a comunicare se intendesse o meno continuare a proporre la sostanza. Il notificante ha presentato le proprie osservazioni che sono state oggetto di un esame approfondito. Tuttavia, nonostante gli argomenti fatti valere dal notificante, le preoccupazioni emerse permangono e le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite e vagliate durante le riunioni degli esperti dell’EFSA non hanno dimostrato che, nelle condizioni di uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti metam possano soddisfare in linea di massima le prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.

(7)

Il metam non dovrebbe pertanto essere iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(8)

È opportuno adottare misure volte a garantire che le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti metam siano revocate entro un termine stabilito, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.

(9)

Alla luce delle informazioni di cui il Consiglio dispone, in mancanza di una valida soluzione alternativa per taluni usi limitati in alcuni Stati membri, appare necessario l’ulteriore impiego della sostanza attiva al fine di consentire lo sviluppo di soluzioni alternative. Nelle circostanze attuali è pertanto giustificato, nel rispetto di condizioni rigorose intese a minimizzare i rischi, prescrivere un periodo più lungo per la revoca delle autorizzazioni esistenti in relazione ad impieghi limitati ritenuti essenziali, per i quali non sembrano attualmente esistere alternative valide in materia di lotta contro gli organismi nocivi.

(10)

Il periodo di moratoria eventualmente concesso da uno Stato membro per l’eliminazione, lo smaltimento, la commercializzazione e l’utilizzo delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti metam non dovrebbe superare i dodici mesi per consentire l’impiego delle giacenze esistenti nel corso di un’ulteriore stagione colturale, così da garantire che i prodotti fitosanitari contenenti metam rimangano disponibili agli agricoltori per diciotto mesi dall’adozione della presente decisione.

(11)

La presente decisione non pregiudica la presentazione di una richiesta d’iscrizione del metam nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, di tale direttiva, le cui modalità di applicazione sono state stabilite nel regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva (4) ma non comprese nell’allegato I.

(12)

In mancanza di parere favorevole da parte del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, la Commissione non ha potuto adottare le disposizioni proposte secondo la procedura di cui all’articolo 19 della direttiva 91/414/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il metam non è iscritto come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri garantiscono che:

1)

le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti metam siano ritirate entro il 13 gennaio 2010;

2)

non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti metam a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione.

Articolo 3

1.   In deroga all’articolo 2, uno Stato membro indicato nella colonna A dell’allegato I può mantenere le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti metam per gli usi elencati nella colonna B del medesimo allegato sino al 31 dicembre 2014, purché soddisfi le seguenti condizioni:

a)

garantisca che non si producano effetti nocivi sulla salute umana e animale né impatti inaccettabili sull’ambiente;

b)

garantisca che l’etichettatura di siffatti prodotti fitosanitari rimanenti sul mercato sia riformulata in conformità delle condizioni di limitazione d’impiego;

c)

imponga tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi al fine di garantire la protezione della salute umana e animale e la tutela dell’ambiente;

d)

garantisca che si stanno realmente ricercando prodotti o metodi alternativi per tali usi, in particolare mediante piani d’azione.

2.   Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui al paragrafo 1 informano la Commissione, entro il 31 dicembre di ogni anno, delle misure adottate ai sensi del paragrafo 1, in particolare, ai sensi delle lettere da a) a d), e forniscono annualmente le stime dei quantitativi di metam impiegato per usi essenziali a norma del presente articolo.

Articolo 4

Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri, a norma dell’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, è il più breve possibile.

Per le autorizzazioni ritirate conformemente all’articolo 2, detto periodo scade al più tardi il 13 gennaio 2011.

Per le autorizzazioni ritirate a norma dell’articolo 3, esso scade al più tardi il 31 dicembre 2014.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

E. ERLANDSSON


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

(3)  GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

(4)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.


ALLEGATO

Elenco delle autorizzazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2

Colonna A

Colonna B

Stati membri

Uso

Disinfezione del suolo e controllo delle piante infestanti prima dell’impianto/della semina, limitato agli utilizzatori professionali muniti di adeguata attrezzatura di protezione a determinate condizioni autorizzate di cui all’articolo 3 e fatte salve le seguenti restrizioni per Stato membro:

Belgio

Terriccio da rinvaso (tutte le colture).

Patate (tubero-seme di patate, patate da consumo e patate da fecola), barbabietole da zucchero e da foraggio, cipolle, ortofrutticoli, erbe fresche, frutteti (reimpianto), piante ornamentali.

Bulgaria

Uso sotto serra (pomodori, cetrioli, lattuga, carote, peperoni, melanzane e tabacco).

Cipro

Vivai, ortaggi, patate, piante ornamentali, frutta decidua, agrumi e uve.

Francia

Ortofrutticoli e soprattutto lattughella, carote, pomodori, fragole, asparagi, piante, alberi e arbusti ornamentali.

Grecia

Terriccio da rinvaso e terricciato (per tutte le colture). Uso in interni ed esterni per il trattamento di terreno (ortaggi e piante ornamentali), vivai del tabacco.

Ungheria

Uso in pieno campo: patate, carote, sedani rapa, prezzemolo a grossa radice, piante ornamentali, frutti a bacca, mele, pere, tabacco, uva da vino, frutta a nocciolo, vivai per piante da frutto e vite.

Uso sotto serra: peperoni verdi, pomodori, cetrioli, carote, sedani rapa, prezzemolo a grossa radice, tabacco, frutti a bacca, piante ornamentali.

Italia

Riso, lattuga e simili, pomodori, peperoni e melanzane, cucurbitacee, carote, ortaggi a tubero e a stelo, patate, tabacco, ripristino di vigneti e frutteti, fiori.

Irlanda

Uso sotto serra: pomodori, garofani, cetrioli, piante ornamentali, crisantemi e lattuga.

Uso in pieno campo: patate, bulbi, vivai di piante rustiche, frutti di piante arbustive, zolla erbosa, fragole e vivaistica forestale.

Malta

Pomodori, melanzane, peperoni, meloni, angurie, zucche, cetrioli e fragole.

Paesi Bassi

Patate (tubero-seme di patate, patate da consumo e patate da fecola), barbabietole da zucchero e da foraggio, cipolle, ortaggi, fragole, frutteti (reimpianto), piante ornamentali (coltivazione di bulbi compresa), cicero dolce in tutte le colture.

Polonia

Uso in pieno campo: fragole, cavoli cappuccio, carote, lattuga, cipolle, aglio.

Serre: pomodori, cetrioli, peperoni, melanzane.

Portogallo

Patate, cipolle, carote, meloni, fragole, cetrioli, peperoni, pomodori, agrumi, piante ornamentali, fumigazione del terreno delle serre, fumigazione del terreno nei vivai.

Romania

Ortaggi e piante ornamentali.

Spagna

Vivai, semenzai, ortaggi, tabacco, fiori, fragole, tubero-seme di patate, vigneti.

Regno Unito

Terreno sotto serra, terreno di vivaio, terreno esterno, e terriccio da rinvaso prima dell’impianto di ortofrutticoli, patate, erbe fresche, fiori, bulbi, piante ornamentali e perenni.