16.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/12


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 5 marzo 2009

relativa all’approvazione di modifiche della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-orientale volte a istituire procedure di composizione delle controversie, estendere l’ambito di applicazione della Convenzione e riesaminarne gli obiettivi

(2009/550/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-orientale (la Convenzione) è stata firmata a Londra il 18 novembre 1980 ed è entrata in vigore il 17 marzo 1982.

(2)

La Comunità ha aderito alla Convenzione il 13 luglio 1981 (2).

(3)

A norma dell’articolo 19, paragrafo 2, della Convenzione, l’adozione di un emendamento alla convenzione richiede una maggioranza di tre quarti di tutte le parti contraenti. A norma dell’articolo 19, paragrafo 3, della Convenzione, le modifiche prendono effetto trascorsi 120 giorni dalla data in cui il depositario comunica di aver ricevuto la notifica scritta di approvazione della modifica da tre quarti delle parti contraenti.

(4)

In occasione della 23a riunione annuale della Commissione per la pesca nell’Atlantico nord-orientale (NEAFC), svoltasi nel novembre 2004, le parti contraenti della Convenzione hanno adottato una modifica della medesima che conferisce alla NEAFC la facoltà di adottare raccomandazioni per la definizione di procedure di composizione delle controversie derivanti dalla Convenzione.

(5)

L’11 agosto 2006, con voto per corrispondenza, le parti contraenti della Convenzione hanno adottato una modifica della medesima che ne ha esteso l’ambito di applicazione alle specie sedentarie e ne ha ampliato gli obiettivi. La Convenzione è stata inoltre modificata in modo da far riferimento agli sviluppi intervenuti nell’ambito di altre istanze internazionali di gestione della pesca che comportano ripercussioni sulla pesca nella zona della Convenzione NEAFC; sono state altresì aggiunte alcune nuove definizioni.

(6)

Le specie sedentarie sono oggetto dell’attività di pesca o sono comunque interessate da tale attività; è quindi opportuno che esse siano inserite nell’ambito di applicazione della Convenzione.

(7)

La Convenzione stabilisce che la NEAFC eserciti le sue funzioni nell’interesse della conservazione e dell’uso ottimale delle risorse della pesca. Oltre ai suddetti obiettivi è opportuno sottolineare l’importanza della gestione a lungo termine e l’esigenza di garantire che dallo sfruttamento delle risorse della pesca scaturiscano benefici duraturi sul piano socio-economico e ambientale. È quindi opportuno inserire tali elementi tra gli obiettivi della Convenzione.

(8)

La Convenzione dispone che la NEAFC eserciti le sue funzioni tenendo conto delle migliori informazioni scientifiche disponibili. Inoltre, nel conseguire gli obiettivi della Convenzione è importante tenere conto dell’approccio precauzionale, dell’approccio ecosistemico e della necessità di preservare la diversità biologica marina. È quindi opportuno che la NEAFC tenga conto anche dei summenzionati elementi nell’esercizio delle sue funzioni.

(9)

L’instaurazione di una procedura di composizione delle controversie nell’ambito della Convenzione dovrebbe consentire di risolvere rapidamente le controversie, cosa che sarebbe nell’interesse della Comunità.

(10)

Tale procedura consentirebbe inoltre di rafforzare e modernizzare le organizzazioni regionali di gestione della pesca, e segnatamente la NEAFC, garantendo in questo modo la sostenibilità a lungo termine delle attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale.

(11)

Tenuto conto delle possibilità di pesca assegnate alla Comunità in applicazione della Convenzione, è nell’interesse della Comunità approvare le modifiche proposte,

DECIDE:

Articolo 1

Le modifiche della Convenzione sono approvate a nome della Comunità europea.

Il testo delle modifiche della Convenzione è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a notificare al governo depositario l’approvazione della Comunità in conformità all’articolo 19, paragrafo 3, della Convenzione (3).

Fatto a Bruxelles, addì 5 marzo 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

M. ŘÍMAN


(1)  Parere del 19 febbraio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 227 del 12.8.1981, pag. 21.

(3)  La data d’entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


ALLEGATO

La Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-orientale è modificata come segue.

1.

Nel preambolo è inserito il secondo paragrafo seguente:

«PRENDENDO ATTO delle pertinenti disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, dell’accordo ai fini dell’applicazione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (1995), dell’accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare (1993), e tenendo conto del Codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della 28a sessione della conferenza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura dell’ottobre 1995,».

2.

Nel preambolo, il terzo paragrafo è sostituito dal seguente:

«DESIDERANDO promuovere la conservazione a lungo termine e l’uso ottimale delle risorse della pesca dell’Atlantico nord-orientale, a tutela degli ecosistemi marini che le ospitano, e incoraggiare di conseguenza la cooperazione e la consultazione internazionale riguardo a tali risorse,».

3.

L’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Ai fini della presente Convenzione si applicano le seguenti definizioni:

1)   “zona della Convenzione”: le zone

a)dell’Oceano Atlantico e Artico, e dei loro mari dipendenti, situate a nord del 36° di latitudine nord e tra il 42° di longitudine ovest e il 51° di longitudine est, escluse:

le parti del Mar Baltico e dei Belt situate a sud e ad est delle linee che collegano Capo Hasenore a Punta Gniben, Korshage a Spodsbjerg e Capo Gilbjerg a Kullen, nonché

le parti del Mar Mediterraneo e dei suoi mari dipendenti fino al punto di intersezione del parallelo di 36° di latitudine e del meridiano di 5°36′ di longitudine ovest;

b)dell’Oceano Atlantico situate a nord del 59° di latitudine nord e tra il 44° e il 42° di longitudine ovest;

2)   “risorse della pesca”: pesci, molluschi e crostacei, comprese le specie sedentarie, ad eccezione delle specie altamente migratorie elencate nell’allegato I della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, e degli stock anadromi, che rientrano nell’ambito di applicazione di altri accordi internazionali;

3)   “risorse biologiche marine”: tutte le componenti vive degli ecosistemi marini;

4)   “diversità biologica marina”: la variabilità degli organismi biologici marini e dei complessi ecologici di cui fanno parte; essa comprende la diversità all’interno di ogni specie, tra le specie e degli ecosistemi.»

4.

L’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

L’obiettivo della presente Convenzione è garantire la conservazione a lungo termine e l’uso ottimale delle risorse della pesca nella zona della Convenzione, producendo benefici duraturi sul piano socio-economico e ambientale.»

5.

L’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1.   La Commissione esercita le sue funzioni al fine di conseguire gli obiettivi fissati all’articolo 2.

2.   Nel formulare raccomandazioni in conformità agli articoli 5 o 6 della presente Convenzione, la Commissione:

a)

si adopera affinché tali raccomandazioni siano fondate sui migliori dati scientifici disponibili;

b)

applica l’approccio precauzionale;

c)

tiene in debito conto l’impatto esercitato dalla pesca su altre specie e sugli ecosistemi marini e, se necessario, adotta misure di conservazione e di gestione intese a ridurre al minimo gli effetti negativi sulle risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini; e

d)

tiene in debito conto la necessità di preservare la diversità biologica marina.

3.   La Commissione costituisce una sede per le consultazioni e lo scambio di informazioni sullo stato delle risorse della pesca nella zona della Convenzione e sulle politiche di gestione, anche per quando riguarda l’esame degli effetti globali di tali politiche sulle risorse della pesca e, se del caso, su altre risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini.»

6.

Agli articoli 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 18 e 20 i termini «giurisdizione di pesca» sono sostituiti dal seguente:

«giurisdizione».

7.

È inserito l’articolo seguente:

«Articolo 18 bis

La Commissione formula raccomandazioni per la definizione di procedure di composizione delle controversie derivanti dalla presente Convenzione.»