14.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 181/57


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2009

che modifica la decisione 2000/57/CE sul sistema di allarme rapido e di reazione per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili, previsto dalla decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2009) 5515]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/547/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 5,

sentito il garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2000/57/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999, sul sistema di allarme rapido e di reazione per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili, previsto dalla decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) definisce i casi di malattie trasmissibili che vanno segnalati dalle autorità sanitarie pubbliche competenti di ciascuno Stato membro al sistema di allarme rapido e di reazione (SARR) della rete comunitaria e stabilisce le procedure generali per lo scambio di informazioni in tali casi, per la consultazione e per il coordinamento delle misure fra gli Stati membri in collaborazione con la Commissione.

(2)

Secondo la decisione 2000/57/CE le autorità sanitarie pubbliche competenti di ciascuno Stato membro si impegnano a raccogliere e scambiare tutte le informazioni necessarie relative ai casi di malattie trasmissibili, ad esempio attraverso il sistema nazionale di sorveglianza, l’elemento di sorveglianza epidemiologica della rete comunitaria o qualsiasi altro sistema comunitario di raccolta.

(3)

La prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili sono definiti nella decisione n. 2119/98/CE come un complesso di misure, comprese le investigazioni epidemiologiche, adottate dalle competenti autorità sanitarie degli Stati membri per prevenire e arrestare la diffusione delle malattie trasmissibili. Tali misure si applicano alle attività di ricerca di contatti e vengono immediatamente trasmesse a tutti gli altri Stati membri e alla Commissione insieme a qualunque informazione pertinente relativa ad un caso di malattia trasmissibile in possesso delle autorità sanitarie nazionali competenti. In linea di massima uno Stato membro che voglia adottare delle misure deve inoltre informare in anticipo la rete comunitaria in merito alla natura e alla portata di tali misure nonché consultarsi e coordinare tali azioni con gli altri Stati membri in collaborazione con la Commissione.

(4)

La decisione 2000/57/CE deve chiaramente rispecchiare le disposizioni della decisione n. 2119/98/CE per quanto riguarda le misure progettate o adottate per prevenire e arrestare la diffusione delle malattie trasmissibili.

(5)

Con l’entrata in vigore del regolamento sanitario internazionale (2005) la comunità internazionale si impegna inoltre a fornire una risposta sanitaria pubblica alla diffusione internazionale delle malattie in modi commisurati con e limitati ai rischi per la salute pubblica, evitando interferenze inutili con il traffico e gli scambi internazionali.

(6)

Se si verifica un caso di malattia trasmissibile con possibile dimensione comunitaria che necessita di misure di ricerca di contatti, gli Stati membri collaborano fra di loro e con la Commissione attraverso il SARR allo scopo di identificare i soggetti che hanno contratto l’infezione e quelli potenzialmente in pericolo. Una tale collaborazione può comportare lo scambio fra gli Stati membri coinvolti nella procedura di ricerca dei contatti di dati personali sensibili relativi ai casi umani confermati o sospetti.

(7)

In linea di massima, il trattamento dei dati personali relativi alla salute è vietato dalle disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (3), e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (4). L’articolo 11 della decisione n. 2119/98/CE afferma inoltre, fra le altre cose, che le disposizioni della decisione stessa lasciano impregiudicata la direttiva 95/46/CE.

(8)

Per ragioni legate alla salute pubblica, il trattamento di tali dati rientra nelle deroghe espresse nell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 95/46/CE e nell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 45/2001, se ed in quanto è necessario alla prevenzione o alla diagnostica medica, alla somministrazione di cure o alla gestione di centri di cura e quando il trattamento dei medesimi dati viene effettuato da un professionista in campo sanitario soggetto al segreto professionale sancito dalla legislazione nazionale, comprese le norme stabilite dagli organi nazionali competenti, o da un’altra persona egualmente soggetta a un obbligo di segreto equivalente. L’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento sanitario internazionale (2005), entrato in vigore il 15 giugno 2007, prevede inoltre per gli Stati membri dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) la possibilità di richiedere determinati dati relativi ai viaggiatori in arrivo o in partenza per ragioni di salute pubblica, compresa la ricerca di contatti.

(9)

Il trattamento dei dati personali finalizzato alla ricerca di contatti è inoltre da considerarsi lecito quando è necessario per la salvaguardia dell’interesse vitale della persona, a norma dell’articolo 7, lettera d), della direttiva 95/46/CE e dell’articolo 5, lettera e), del regolamento (CE) n. 45/2001, nonché per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, a norma dell’articolo 7, lettera e), e dell’articolo 5, lettera a) degli atti comunitari citati.

(10)

La Commissione, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e gli Stati membri devono mettere in atto adeguate misure di salvaguardia relative al trattamento dei dati personali finalizzato alla ricerca di contatti, in particolare per quanto riguarda l’utilizzo delle deroghe alle disposizioni della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001, assicurando che i dati personali vengano trattati nel SARR in conformità con, rispettivamente, il regolamento (CE) n. 45/2001 e la direttiva 95/46/CE.

(11)

Nel comunicare dati personali attraverso il SARR allo scopo di prevenire e arrestare la diffusione delle malattie trasmissibili, le autorità sanitarie pubbliche competenti degli Stati membri e la Commissione devono in particolare garantire che i dati personali siano adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità e che non vengano trattati per altri scopi, che siano accurati, aggiornati quando necessario e conservati non oltre il tempo necessario al raggiungimento dello scopo citato; devono inoltre garantire che la persona fisica oggetto della ricerca di contatti sia debitamente informata sulla natura del trattamento, sui dati trattati, sui diritti di accesso ai dati e di rettifica degli stessi, a meno che ciò non sia impossibile o comporti uno sforzo sproporzionato, e che vengano applicati livelli appropriati di riservatezza e sicurezza all’interno del SARR allo scopo di proteggere tali dati.

(12)

Nella sua relazione del 2007 (5) sul funzionamento del SARR, la Commissione ha ribadito la necessità di introdurre una funzione di messaggistica selettiva nel SARR allo scopo di garantire un canale di comunicazione esclusivo fra gli Stati membri interessati da particolari casi, legati fra le altre cose alle attività di ricerca contatti. L’utilizzo di tale funzione selettiva fornisce garanzie adeguate ogni qualvolta vengono comunicati dati personali attraverso il SARR e deve assicurare che, per l’attuazione della presente decisione, vengano fatti circolare attraverso il SARR solo dati adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 45/2001 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 95/46/CE. Per questi motivi l’utilizzo della funzione di messaggistica selettiva deve essere limitato alle notifiche relative alla comunicazione di dati personali pertinenti, così da essere compatibile con gli obblighi degli Stati membri previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della decisione n. 2119/98/CE.

(13)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 7 della decisione n. 2119/98/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2000/57/CE è modificata come segue:

1)

nell’articolo 1, paragrafo 2, la dicitura «informazioni necessarie relative ai casi» è sostituita da «informazioni necessarie relative ai casi e alle misure progettate o adottate in risposta a tali casi o alle indicazioni di tali casi»;

2)

è inserito il seguente articolo 2 bis:

«Articolo 2 bis

1.   Il presente articolo si applica alle misure attuate allo scopo di rintracciare persone che sono state esposte ad una fonte di agenti infettivi e che corrono potenzialmente il rischio di sviluppare, o che hanno sviluppato, una malattia trasmissibile di rilevanza comunitaria secondo i criteri definiti nell’allegato I (di seguito “ricerca di contatti”).

2.   Nel comunicare dati personali pertinenti ai fini della ricerca di contatti attraverso il sistema di allarme rapido e di reazione, purché tali dati siano necessari e disponibili, le autorità sanitarie pubbliche competenti di ciascuno Stato membro devono utilizzare la funzione di messaggistica selettiva che assicura garanzie adeguate per la protezione dei dati. Questo canale di comunicazione è circoscritto agli Stati membri coinvolti nella ricerca di contatti.

3.   Nel far circolare tali informazioni tramite la funzione di messaggistica selettiva le autorità sanitarie pubbliche competenti dello Stato membro in questione fanno riferimento al caso o alle misure precedentemente comunicati alla rete comunitaria.

4.   Per le finalità del paragrafo 2 viene fornito nell’allegato III un elenco indicativo dei dati personali.

5.   Nel comunicare e far circolare dati personali tramite la funzione di messaggistica selettiva le autorità sanitarie pubbliche competenti degli Stati membri e la Commissione si attengono alle disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

3)

nell’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Ogni anno, entro il 31 marzo, le autorità competenti degli Stati membri presentano alla Commissione un rapporto analitico sui casi intervenuti, sulle misure progettate o adottate in relazione a tali casi e sulle procedure applicate nell’ambito del sistema di allarme rapido e di reazione. Inoltre le autorità competenti degli Stati membri possono presentare rapporti specifici sui casi di particolare rilevanza.»;

4)

il testo dell’allegato della presente decisione è aggiunto come allegato III.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1.

(2)  GU L 21 del 26.1.2000, pag. 32.

(3)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(4)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(5)  Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul funzionamento durante il 2004 e il 2005 del sistema di allarme rapido e di reazione (SARR) della rete comunitaria di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili (decisione 2000/57/CE) del 20 marzo 2007 [COM(2007) 121 definitivo].

(6)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(7)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.»;


ALLEGATO

Il seguente allegato III è aggiunto alla decisione 2000/57/CE:

«ALLEGATO III

Elenco indicativo dei dati personali finalizzati alla ricerca di contatti

1.

DATI PERSONALI

Cognome e nome/i

Nazionalità, data di nascita, sesso

Tipo di documento di identità, numero e autorità che l’ha rilasciato

Domicilio attuale (strada e numero civico, città, paese, codice postale)

Numeri di telefono (cellulare, domicilio privato, lavoro)

E-mail: (privato, lavoro).

2.

SPECIFICHE RELATIVE AL VIAGGIO

Dati sul trasporto (ad esempio numero di volo, data del volo, nome della nave, numero di targa)

Numero/i del posto

Numero/i di cabina.

3.

CONTATTI

Nomi delle persone visitate/luoghi di soggiorno

Date e indirizzi dei luoghi di soggiorno (strada e numero civico, città, paese, codice postale)

Numeri di telefono (cellulare, domicilio privato, lavoro)

E-mail: (privato, lavoro).

4.

DATI DEGLI ACCOMPAGNATORI

Cognome e nome/i

Nazionalità

Dati personali di cui al punto 1, trattini 3-6.

5.

CHI CONTATTARE IN CASO DI EMERGENZA

Nome della persona da contattare

Indirizzo (strada e numero civico, città, paese, codice postale)

Numeri di telefono (cellulare, domicilio privato, lavoro)

E-mail: (privato, lavoro).»