26.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 165/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 maggio 2009

recante pubblicazione in forma consolidata del testo della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR) del 14 novembre 1975 come modificata a decorrere da tale data

(2009/477/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 3, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR) del 14 novembre 1975 (1) è stata approvata a nome della Comunità europea con il regolamento (CEE) n. 2112/78 del Consiglio (2) ed è entrata in vigore nella Comunità il 20 giugno 1983 (3).

(2)

Il sistema TIR consente il trasporto di merci nell'ambito di un regime di transito internazionale con un intervento minimo da parte delle amministrazioni doganali durante il tragitto e fornisce, attraverso la sua catena di garanzia internazionale, un accesso relativamente semplice alle garanzie richieste.

(3)

Dal 1975 sono state apportate, in diverse fasi, varie modifiche alla convenzione TIR, adottate secondo la procedura di cui agli articoli 59 e 60 della stessa convenzione. Tali modifiche introdotte in diverse fasi erano intese a rendere il regime TIR più sicuro e ad adeguarlo all'evoluzione del contesto dei trasporti e delle dogane.

(4)

Le modifiche apportate nella prima fase sono entrate in vigore nel febbraio 1999 e hanno introdotto l'allegato 9 della convenzione. Tale allegato fissa le condizioni e i requisiti minimi per l'accesso al regime TIR. Esso concede l'accesso al regime TIR soltanto agli operatori del trasporto autorizzati e alle associazioni garanti nazionali abilitate. Queste disposizioni forniscono alle amministrazioni nazionali uno strumento per controllare e monitorare in modo completo i principali utenti del regime TIR.

(5)

Allo stesso tempo è stata istituita la commissione esecutiva TIR. Questo organo, che comprende esperti TIR, è incaricato di sovrintendere all'applicazione della convenzione e, se necessario, di agevolare la risoluzione delle controversie fra le Parti contraenti, le associazioni, le compagnie assicurative e le organizzazioni internazionali interessate dal regime TIR.

(6)

Le modifiche apportate nella seconda fase sono entrate in vigore nel maggio 2002 e hanno rafforzato il regime TIR definendo in modo più preciso funzioni e competenze dell'organizzazione internazionale responsabile del funzionamento e dell'organizzazione del sistema TIR. Sono state definite le relazioni tra tale organizzazione, le associazioni che ne sono membri e il comitato amministrativo della convenzione TIR.

(7)

Inoltre, le modifiche apportate nella seconda fase hanno altresì introdotto nuove disposizioni sulla costruzione di alcuni tipi di veicoli stradali. Queste modifiche sono state chieste dal settore dei trasporti e consentono di utilizzare veicoli o container con teloni scorrevoli per i trasporti TIR.

(8)

Al fine di controllare più efficacemente il sistema TIR e salvaguardare il funzionamento del regime TIR, sono state introdotte disposizioni relative ad un sistema elettronico (il sistema SafeTIR) che informa l'organizzazione internazionale responsabile dell'organizzazione e del funzionamento della catena di garanzia viene informata dei carnet TIR presentati agli uffici doganali di destinazione. Il sistema SafeTIR è stato introdotto come allegato 10 della convenzione TIR ed è entrato in vigore nell'agosto 2006.

(9)

Ogniqualvolta si è rivelato necessario, sono state apportate altre modifiche alla convenzione TIR. È stato modificato il formato del carnet TIR, in modo da semplificarne l'utilizzazione e assicurare che esso comprenda tutti i dati necessari per il trasporto TIR. A certe condizioni è possibile allegare al carnet TIR le distinte di carico anche quando vi sarebbe spazio sufficiente sul manifesto per inserire i dati relativi a tutte le merci trasportate. È stata anche introdotta una procedura per i casi in cui una parte del trasporto TIR non può essere effettuata su strada o non rientra nel sistema TIR.

(10)

Ai fini della trasparenza tali modifiche della convenzione, che sono vincolanti per le istituzioni della Comunità e gli Stati membri, dovrebbero essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale per informazione e si dovrebbe disporre la pubblicazione delle future modifiche.

(11)

Poiché le modifiche da apportare sono numerose, per ragioni di chiarezza occorre che tutte le modifiche adottate secondo la procedura di cui agli articoli 59 e 60 della convenzione fino alla fine del 2008 siano pubblicate in forma consolidata e figurino in un allegato della presente decisione,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR) del 14 novembre 1975 come modificato a decorrere da tale data sino alla fine del 2008 è pubblicato per informazione in forma consolidata nell'allegato della presente decisione.

Le future modifiche della convenzione sono pubblicate dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea indicandone la data di entrata in vigore.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 28 maggio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

V. TOŠOVSKÝ


(1)  GU L 252 del 14.9.1978, pag. 2.

(2)  GU L 252 del 14.9.1978, pag. 1.

(3)  GU L 31 del 2.2.1983, pag. 13.


ALLEGATO

CONVENZIONE RELATIVA AL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI ACCOMPAGNATE DA CARNET TIR (CONVENZIONE TIR DEL 1975)

Nota: Soltanto il testo della convenzione e dei suoi allegati, conservato dal Segretariato generale delle Nazioni Unite in qualità di depositario della convenzione TIR, costituisce il testo ufficiale della convenzione TIR e dei suoi allegati. La presente pubblicazione ha mera finalità informativa.

LE PARTI CONTRAENTI,

DESIDEROSE di facilitare i trasporti internazionali di merci con veicoli stradali,

CONSIDERANDO che il miglioramento delle condizioni di trasporto costituisce un fattore essenziale per lo sviluppo della reciproca collaborazione,

DICHIARANDOSI favorevoli ad una semplificazione ed armonizzazione delle formalità amministrative nell'ambito dei trasporti internazionali, in particolare alle frontiere,

HANNO CONVENUTO quanto segue:

CAPITOLO I

GENERALITÀ

a)   Definizioni

Articolo 1

Secondo la presente convenzione, sono considerati:

a)

«trasporto TIR», il trasporto di merci da un ufficio doganale di partenza ad un ufficio doganale di destinazione, effettuato nel cosiddetto «regime TIR», disciplinato nella presente convenzione;

b)

«operazione TIR», la parte di un trasporto TIR effettuata in una Parte contraente, da un ufficio doganale di partenza o di entrata (di passaggio) ad un ufficio doganale di destinazione o di uscita (di passaggio);

c)

«inizio di un'operazione TIR», la presentazione, ai fini del controllo, del veicolo stradale, dell'autotreno o del contenitore, con il relativo carico e il relativo carnet TIR, all'ufficio doganale di partenza o di entrata (di passaggio) e l'accettazione del carnet TIR da parte di detto ufficio doganale;

d)

«termine di un'operazione TIR», la presentazione, ai fini del controllo, del veicolo stradale, dell'autotreno o del contenitore, con il relativo carico e il relativo carnet TIR, all'ufficio doganale di destinazione o di uscita (di passaggio);

e)

«appuramento di un'operazione TIR», l'attestazione da parte delle autorità doganali che un'operazione TIR si è conclusa secondo le regole in una Parte contraente. Ciò viene stabilito dalle autorità doganali sulla base di un raffronto tra i dati o le informazioni disponibili presso l'ufficio doganale di destinazione o di uscita (di passaggio) e quelli di cui dispone l'ufficio doganale di partenza o di entrata (di passaggio);

f)

«dazi e tasse all'importazione o all'esportazione», i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse, tributi e aggravi diversi riscossi all'importazione o all'esportazione, oppure in correlazione con l'importazione o l'esportazione di merci, esclusi i tributi e gli aggravi il cui importo è limitato al costo approssimativo dei servizi resi;

g)

«veicolo stradale», non solo un autoveicolo stradale, ma anche qualsiasi rimorchio o semirimorchio concepito per potergli essere agganciato;

h)

«autotreno», i veicoli agganciati l'uno all'altro, inseriti nel traffico stradale come un'unità;

j)

«contenitore», un dispositivo per il trasporto (cassa mobile, cisterna amovibile o altro dispositivo analogo):

i)

rappresentante un corpo cavo, interamente o parzialmente chiuso, destinato a contenere merci;

ii)

di natura durevole e quindi sufficientemente resistente da poter essere adoperato più volte;

iii)

specialmente concepito per agevolare il trasporto di merci, senza rottura di carico, con uno o più modi di trasporto;

iv)

concepito in modo da essere facilmente movimentato, in particolare all'atto del trasbordo da un modo di trasporto ad un altro;

v)

concepito in modo da poter essere facilmente riempito e vuotato; e

vi)

d'un volume interno di almeno un metro cubo;

le «carrozzerie amovibili» sono assimilate ai contenitori;

k)

«ufficio doganale di partenza», ogni ufficio doganale di una Parte contraente presso il quale inizia, per l'intero carico o per una parte di esso, il trasporto TIR;

l)

«ufficio doganale di destinazione», ogni ufficio doganale di una Parte contraente presso il quale si conclude, per l'intero carico o per una parte di esso, il trasporto TIR;

m)

«ufficio doganale di passaggio», ogni ufficio doganale di una Parte contraente attraverso il quale un veicolo stradale, un autotreno o un contenitore entra nella Parte contraente o ne esce durante un trasporto TIR;

n)

«persone», tanto le persone fisiche quanto le persone giuridiche;

o)

«titolare» di un carnet TIR, la persona alla quale è stato rilasciato un carnet TIR conformemente alle pertinenti disposizioni della convenzione e a nome della quale è stata presentata una dichiarazione doganale sotto forma di un carnet TIR indicante la volontà di vincolare le merci al regime TIR presso l'ufficio doganale di partenza. Il titolare è responsabile della presentazione del veicolo stradale, dell'autotreno o del contenitore, con il relativo carico e il relativo carnet TIR, all'ufficio doganale di partenza, all'ufficio doganale di passaggio e all'ufficio doganale di destinazione, nonché del debito rispetto delle altre pertinenti disposizioni della convenzione;

p)

«merci ponderose o voluminose», tutte le merci ponderose o voluminose che a causa del loro peso, delle loro dimensioni o della loro natura non sono di solito trasportate né in un veicolo stradale chiuso, né in un contenitore chiuso;

q)

«associazione garante», un'associazione riconosciuta dalle autorità doganali di una Parte contraente come garante delle persone che usufruiscono del regime TIR.

b)   Campo d'applicazione

Articolo 2

La presente convenzione concerne il trasporto di merci, senza rottura di carico, attraverso una o più frontiere, eseguito da un ufficio doganale di partenza d'una Parte contraente ad un ufficio doganale di destinazione di un'altra Parte contraente, o della medesima Parte contraente, in veicoli stradali, autotreni o contenitori, a condizione che una parte del tragitto tra l'inizio e la conclusione del trasporto TIR sia effettuata su strada.

Articolo 3

Per beneficiare delle disposizioni della presente convenzione:

a)

i trasporti devono essere effettuati:

i)

con veicoli stradali, autotreni o contenitori precedentemente ammessi secondo le condizioni menzionate nel capo III, sezione a), o

ii)

con altri veicoli stradali, autotreni o contenitori, secondo le condizioni menzionate nel capo III, sezione c), o

iii)

con veicoli stradali o veicoli speciali quali autobus, gru, autospazzatrici, betoniere ecc., esportati e quindi assimilati essi stessi a merci che si spostano con mezzi propri, da un ufficio doganale di partenza ad un ufficio doganale di destinazione, secondo le condizioni menzionate nel capo III, sezione c). Qualora questi veicoli trasportino altre merci, si applicano le condizioni di cui ai precedenti punti i) o ii), come più opportuno;

b)

i trasporti devono essere garantiti da associazioni abilitate conformemente all'articolo 6 ed essere accompagnati da un carnet TIR conforme al modello riprodotto nell'allegato 1 della presente convenzione.

c)   Principi

Articolo 4

Presso gli uffici doganali di passaggio, le merci trasportate nel regime TIR non soggiacciono all'obbligo di pagare o di depositare i dazi e le tasse all'importazione o all'esportazione.

Articolo 5

1.   Le merci trasportate nel regime TIR in veicoli stradali, autotreni o contenitori sigillati non sono, in linea di massima, sottoposte alla visita presso gli uffici doganali di passaggio.

2.   Per impedire abusi le autorità doganali possono, tuttavia, in casi straordinari ed in particolare allorché vi sia il sospetto di irregolarità, procedere alla visita delle merci presso detti uffici.

CAPITOLO II

RILASCIO DEI CARNET TIR

RESPONSABILITÀ DELLE ASSOCIAZIONI GARANTI

Articolo 6

1.   Ogni Parte contraente può autorizzare delle associazioni a rilasciare carnet TIR, sia direttamente, sia per il tramite di associazioni corrispondenti, nonché ad assumerne la garanzia, purché vengano rispettate le condizioni ed i requisiti minimi stabiliti nell'allegato 9, parte I. Tale autorizzazione è revocata qualora vengano meno le condizioni ed i requisiti minimi di cui all'allegato 9, parte I.

2.   Un'associazione è abilitata in un determinato paese soltanto se la garanzia da essa prestata copre anche gli obblighi risultanti in tale paese in relazione ad operazioni accompagnate da carnet TIR rilasciati da associazioni estere affiliate alla medesima organizzazione internazionale cui è affiliata l'associazione garante.

2 bis.   Un'organizzazione internazionale, del tipo di cui al paragrafo 2, è autorizzata dal comitato amministrativo ad assumere la responsabilità dell'efficace organizzazione e funzionamento di un sistema di garanzia internazionale, a condizione che essa accetti tale responsabilità.

3.   Un'associazione rilascia carnet TIR solo a persone cui non è stato rifiutato l'accesso al regime TIR da parte delle competenti autorità delle Parti contraenti sul cui territorio dette persone sono stabilite o domiciliate.

4.   L'autorizzazione all'accesso al regime TIR è concessa solo alle persone che soddisfano le condizioni ed i requisiti minimi stabiliti nell'allegato 9, parte II, della presente convenzione. Facendo salvo l'articolo 38, l'autorizzazione è revocata qualora non sia più garantito il rispetto di questi criteri.

5.   L'autorizzazione all'accesso al regime TIR è concessa secondo la procedura stabilita nell'allegato 9, parte II, della presente convenzione.

Articolo 7

I moduli dei carnet TIR, inviati alle associazioni garanti da associazioni corrispondenti estere o da organizzazioni internazionali, sono esenti da dazi e tasse all'importazione e all'esportazione e non sono assoggettati né a divieti, né a restrizioni d'importazione e d'esportazione.

Articolo 8

1.   L'associazione garante s'impegna a pagare i dazi e le tasse all'importazione o all'esportazione, più eventuali interessi di mora, dovuti in virtù di leggi e regolamenti doganali del paese in cui è stata accertata un'irregolarità in correlazione con un'operazione TIR. L'associazione garante risponde solidalmente, insieme con le persone debitrici dei succitati importi, del pagamento di dette somme.

2.   Allorché le leggi e i regolamenti di una Parte contraente non prevedono il pagamento di dazi e tasse all'importazione o all'esportazione nei casi previsti al paragrafo 1 che precede, l'associazione garante s'impegna a pagare, nelle medesime condizioni, una somma pari all'importo dei dazi e delle tasse d'entrata o d'uscita, più gli eventuali interessi di mora.

3.   Ogni Parte contraente fissa l'importo massimo, per ogni carnet TIR, delle somme che possono essere richieste all'associazione garante in virtù delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 che precedono.

4.   La responsabilità dell'associazione garante verso le autorità del paese nel quale è sito l'ufficio doganale di partenza sorge nel momento in cui il carnet TIR è accettato dall'ufficio doganale. Rispetto agli altri paesi, attraverso i quali le merci sono successivamente trasportate nel regime TIR, la responsabilità sorge quando le merci entrano nel paese, oppure, in caso di sospensione del trasporto TIR conformemente all'articolo 26, paragrafi 1 e 2, quando il carnet TIR è accettato dall'ufficio doganale presso il quale riprende il trasporto TIR.

5.   L'associazione garante risponde non solo delle merci menzionate nel carnet TIR, ma anche delle merci che, pur non essendo menzionate nel carnet TIR, si trovassero nella parte sigillata di un veicolo stradale o in un contenitore sigillato; essa non risponde invece di altre merci.

6.   Per la determinazione dei dazi e delle tasse di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo fanno stato, fino a prova contraria, le indicazioni contenute nel carnet TIR.

7.   Allorché le somme di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono esigibili, prima di reclamarle all'associazione garante le autorità competenti procedono, nella misura del possibile, a chiederne il pagamento alla(e) persona(e) direttamente tenuta(e) a pagarle.

Articolo 9

1.   L'associazione garante fissa la durata di validità del carnet TIR, specificando l'ultimo giorno di validità dopo il quale il carnet non può più essere presentato per l'accettazione all'ufficio doganale di partenza.

2.   Se il carnet TIR è stato accettato dall'ufficio doganale di partenza al più tardi l'ultimo giorno della sua validità, conformemente al paragrafo 1 che precede, esso rimane valido sino al termine dell'operazione TIR presso l'ufficio doganale di destinazione.

Articolo 10

1.   L'appuramento di un'operazione TIR deve essere effettuato senza indugio.

2.   Se le autorità doganali di un paese hanno appurato un'operazione TIR, esse non possono più esigere dall'associazione garante il pagamento delle somme di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, a meno che l'attestazione di termine dell'operazione TIR sia stata ottenuta abusivamente o fraudolentemente o l'operazione non sia stata effettivamente terminata.

Articolo 11

1.   In caso di non appuramento di un'operazione TIR, le autorità competenti possono esigere dall'associazione garante il pagamento delle somme di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, soltanto se entro un anno dalla data di accettazione del carnet TIR da parte di tali autorità esse notificano per iscritto all'associazione garante il non appuramento. Detta disposizione è applicabile anche qualora l'attestazione di termine dell'operazione TIR sia stata ottenuta abusivamente o fraudolentemente, ma in tal caso il termine per la notifica è di due anni.

2.   La richiesta di pagamento delle somme di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, è inviata all'associazione garante al più presto dopo tre mesi, al più tardi dopo due anni, a contare dal giorno in cui l'associazione è stata informata che l'operazione TIR non è stata appurata oppure che l'attestazione di termine dell'operazione TIR è stata ottenuta abusivamente o fraudolentemente. Tuttavia, nei casi deferiti ad un tribunale durante il succitato termine di due anni, la richiesta di pagamento è notificata entro il termine di un anno, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è passata in giudicato.

3.   L'associazione garante dispone di un termine di tre mesi, a partire dalla data della richiesta di pagamento, per versare gli importi richiesti. Gli importi versati sono restituiti all'associazione garante allorché, entro due anni dalla data della richiesta di pagamento, si comprova a soddisfazione delle autorità doganali che in relazione all'operazione di trasporto in questione non è stata commessa alcuna irregolarità.

CAPITOLO III

TRASPORTO DI MERCI ACCOMPAGNATE DA CARNET TIR

a)   Approvazione di veicoli e contenitori

Articolo 12

Per beneficiare delle disposizioni delle sezioni a) e b) del presente capo, ogni veicolo stradale deve soddisfare, per quanto riguarda la sua costruzione ed il suo equipaggiamento, le condizioni fissate nell'allegato 2 della presente convenzione e deve essere stato approvato secondo la procedura stabilita nell'allegato 3 della convenzione stessa. Il certificato di approvazione è conforme al modello riprodotto nell'allegato 4.

Articolo 13

1.   Per beneficiare delle disposizioni delle sezioni a) e b) del presente capo, i contenitori devono essere costruiti conformemente alle condizioni fissate nell'allegato 7, parte I, ed essere approvati secondo la procedura stabilita nella parte II di detto allegato.

2.   Sono reputati conformi alle disposizioni del paragrafo 1 che precede e devono essere ammessi al trasporto nel regime TIR senza nuova approvazione i contenitori ammessi al trasporto di merci sotto sigillo doganale in applicazione della convenzione doganale concernente le casse mobili, del 1956, dei successivi accordi stipulati in tale ambito sotto l'egida delle Nazioni Unite, della convenzione doganale concernente i contenitori, del 1972, o di qualsiasi altro trattato internazionale che sostituisca o modifichi detta convenzione.

Articolo 14

1.   Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di rifiutare il riconoscimento della validità dell'approvazione dei veicoli stradali o dei contenitori che non soddisfano le condizioni previste negli articoli 12 e 13 che precedono. Le Parti contraenti evitano tuttavia di ritardare il trasporto quando i difetti accertati sono di poco conto e non comportano rischi di frode.

2.   Prima di essere riutilizzato per il trasporto di merci sotto sigillo doganale, il veicolo stradale o il contenitore che non soddisfa più le condizioni che ne avevano giustificato l'approvazione è ripristinato nel suo stato iniziale, oppure ottiene una nuova approvazione.

b)   Procedura per il trasporto accompagnato da carnet tir

Articolo 15

1.   Per l'importazione temporanea di veicoli stradali, autotreni o contenitori utilizzati per il trasporto di merci nel regime TIR non sono richiesti documenti doganali particolari. Per i veicoli stradali, gli autotreni o i contenitori non è richiesta alcuna garanzia.

2.   Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non impediscono ad una Parte contraente di esigere che presso l'ufficio doganale di destinazione siano effettuate le formalità prescritte dai suoi regolamenti nazionali, al fine di assicurarsi che il veicolo stradale, l'autotreno o il contenitore sia riesportato al termine dell'operazione TIR.

Articolo 16

I veicoli stradali o gli autotreni impiegati per effettuare un'operazione di trasporto TIR sono provvisti sulla parte anteriore di una targa rettangolare recante l'iscrizione «TIR» ed avente le caratteristiche menzionate nell'allegato 5 della presente convenzione, ed una targa identica è posta sulla parte posteriore del veicolo stradale o dell'autotreno. Dette targhe sono apposte in modo da essere ben visibili; esse sono amovibili o sono poste o concepite in modo da potere essere rovesciate, coperte, piegate o da indicare in ogni caso che non è in corso un'operazione di trasporto TIR.

Articolo 17

1.   Per ogni veicolo stradale o contenitore è approntato un carnet TIR. È tuttavia possibile rilasciare un unico carnet TIR per un autotreno o per più contenitori caricati su un solo veicolo stradale o su un autotreno. In tal caso, il manifesto delle merci del carnet TIR elenca separatamente il contenuto di ciascun veicolo facente parte di un autotreno o di ciascun contenitore.

2.   Il carnet TIR è valido per un solo viaggio. Esso contiene almeno il numero di volet staccabili necessario per il trasporto TIR in questione.

Articolo 18

Un trasporto TIR può coinvolgere diversi uffici doganali di partenza e di destinazione, ma, in ogni caso, non più di quattro in totale. Il carnet TIR può essere presentato agli uffici doganali di destinazione solo se è stato accettato da tutti gli uffici doganali di partenza.

Articolo 19

Le merci ed il veicolo stradale, l'autotreno o il contenitore sono presentati all'ufficio doganale di partenza insieme al carnet TIR. Le autorità doganali del paese di partenza prendono i necessari provvedimenti per verificare l'esattezza del manifesto delle merci e per apporre i sigilli doganali, oppure per controllare i sigilli doganali apposti, sotto la responsabilità di dette autorità doganali, da persone debitamente autorizzate.

Articolo 20

Per il percorso sul territorio del loro paese, le autorità doganali possono fissare un termine temporale ed esigere che il veicolo stradale, l'autotreno o il contenitore segua un itinerario prestabilito.

Articolo 21

Ad ogni ufficio doganale di passaggio e agli uffici doganali di destinazione, il veicolo stradale, l'autotreno o il contenitore sono presentati, con il carico e il rispettivo carnet TIR, alle autorità doganali per il controllo.

Articolo 22

1.   Sempreché siano intatti, le autorità doganali degli uffici doganali di passaggio di ogni Parte contraente accettano, di regola, i sigilli doganali delle altre Parti contraenti, salvo i casi in cui esse procedano ad una visita delle merci in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2. Ove necessario ai fini del controllo, dette autorità possono tuttavia aggiungere i propri sigilli doganali.

2.   I sigilli doganali così accettati da una Parte contraente beneficiano, sul territorio di detta Parte, della stessa tutela giuridica prevista per i sigilli doganali nazionali.

Articolo 23

Le autorità doganali non:

fanno scortare sul loro territorio, a spese dei vettori, i veicoli stradali, gli autotreni o i contenitori,

procedono, in corso di viaggio, alla visita del carico dei veicoli stradali, degli autotreni o dei contenitori

tranne in casi eccezionali.

Articolo 24

Se le autorità doganali procedono, in corso di viaggio o presso un ufficio doganale di passaggio, alla visita del carico di un veicolo stradale, di un autotreno o di un contenitore, esse menzionano i nuovi sigilli apposti, nonché il genere dei controlli eseguiti, nei volet del carnet TIR impiegati nel loro paese, nelle rispettive souche (matrici) e nei rimanenti volet del carnet TIR.

Articolo 25

Se, in casi diversi da quelli menzionati agli articoli 24 e 35, un sigillo doganale è deteriorato in corso di viaggio o se delle merci sono state distrutte o danneggiate senza lesione dei sigilli doganali, il carnet TIR è utilizzato conformemente alla procedura prevista nell'allegato 1 della presente convenzione, salva restando l'eventuale applicazione delle disposizioni legislative nazionali, redigendo inoltre il processo verbale di accertamento inserito nel carnet TIR.

Articolo 26

1.   Se un trasporto accompagnato da un carnet TIR attraversa, su una parte del percorso, il territorio di uno Stato che non è Parte contraente della presente convenzione, il trasporto TIR è sospeso durante detto tragitto. In tal caso, le autorità doganali della Parte contraente sul cui territorio il trasporto prosegue accettano il carnet TIR per la ripresa del trasporto TIR, sempreché i sigilli doganali e/o i segni di riconoscimento siano rimasti intatti. Nel caso in cui i sigilli doganali non siano rimasti intatti, le autorità doganali possono accettare il carnet TIR per la ripresa del trasporto TIR in base a quanto disposto dall'articolo 25.

2.   Ciò vale anche per la parte del tragitto in cui il titolare non utilizza il carnet TIR, pur trovandosi sul territorio di una Parte contraente, in quanto può usufruire di procedure doganali di transito più semplici o qualora non sia richiesto un regime doganale di transito.

3.   In tali casi, gli uffici doganali presso cui il trasporto TIR è sospeso o riprende sono reputati uffici di passaggio, rispettivamente in uscita e in entrata.

Articolo 27

Con riserva delle disposizioni della presente convenzione, in particolare dell'articolo 18, l'ufficio doganale di destinazione inizialmente designato può essere sostituito con un altro ufficio doganale di destinazione.

Articolo 28

1.   Le autorità doganali attestano senza indugio il termine di un'operazione TIR. Ciò può essere fatto con o senza riserve. Nel caso in cui si esprimano riserve, queste sono basate su fatti inerenti alla stessa operazione TIR, che sono chiaramente annotati nel carnet TIR.

2.   Nel caso in cui le merci siano vincolate ad un altro regime doganale o ad un altro sistema di controllo doganale, qualunque irregolarità che possa essere commessa nel quadro di quest'altro regime doganale o di quest'altro sistema di controllo doganale non è attribuita al titolare del carnet TIR nella sua qualità di titolare, né a chiunque altro agisca a suo nome.

c)   Disposizioni concernenti il trasporto di merci ponderose o voluminose

Articolo 29

1.   Le disposizioni della presente sezione sono applicabili unicamente al trasporto di merci ponderose o voluminose, come definito all'articolo 1, lettera p), della presente convenzione.

2.   Allorché le disposizioni della presente sezione sono applicabili, a discrezione delle autorità dell'ufficio doganale di partenza il trasporto delle merci ponderose o voluminose può essere effettuato con veicoli o contenitori non sigillati.

3.   Le disposizioni della presente sezione si applicano soltanto se le autorità dell'ufficio doganale di partenza reputano che, sulla scorta della descrizione presentata, sia senz'altro possibile identificare le merci ponderose o voluminose, nonché gli eventuali accessori trasportati contemporaneamente ad esse, o che sia possibile apporre alle merci sigilli doganali e/o segni di riconoscimento, in modo da impedire che siano sostituite o sottratte senza lasciare tracce visibili.

Articolo 30

Fatte salve le deroghe previste dalle disposizioni speciali della presente sezione, tutte le disposizioni della presente convenzione sono applicabili al trasporto di merci ponderose o voluminose nel regime TIR.

Articolo 31

L'associazione garante risponde non solo delle merci indicate nel carnet TIR, ma anche delle merci che, pur non essendo annotate nel carnet, si trovassero sulla superficie di carico o tra le merci menzionate nel carnet TIR.

Articolo 32

Il carnet TIR utilizzato reca sulla copertina e su tutti i volet l'indicazione «merci ponderose o voluminose», scritta in grassetto in lingua inglese o francese.

Articolo 33

Le autorità dell'ufficio doganale di partenza possono esigere che al carnet TIR siano allegati liste dei colli, fotografie, piani ecc. necessari per identificare le merci trasportate. In tal caso esse appongono un visto su tali documenti e appuntano un esemplare di ognuno di essi sul verso della copertina del carnet TIR; tutti i manifesti delle merci menzionano parimenti detti documenti.

Articolo 34

Le autorità degli uffici doganali di passaggio di ciascuna Parte contraente accettano i sigilli doganali e/o i segni di riconoscimento apposti dalle autorità competenti delle altre Parti contraenti. Esse potranno tuttavia aggiungere altri sigilli doganali e/o segni di riconoscimento, annotando nei volet del carnet TIR utilizzati nel loro paese, nelle relative souche e nei rimanenti volet del carnet TIR, i nuovi sigilli doganali e/o i nuovi segni di riconoscimento apposti.

Articolo 35

Se in occasione di una visita del carico, eseguita in corso di viaggio o presso un ufficio doganale di passaggio, le autorità doganali sono costrette a rompere i sigilli doganali e/o a rimuovere i segni di riconoscimento, esse annotano nei volet del carnet TIR utilizzati nel loro paese, nelle relative souche e nei rimanenti volet del carnet TIR, i nuovi sigilli doganali e/o i nuovi segni di riconoscimento apposti.

CAPITOLO IV

IRREGOLARITÀ

Articolo 36

Qualsiasi infrazione alle disposizioni della presente convenzione espone il contravventore alle sanzioni previste dalla legislazione nazionale del paese in cui è stata commessa l'infrazione.

Articolo 37

Qualora non sia possibile stabilire dove un'irregolarità è stata commessa, la stessa sarà reputata commessa nel territorio della Parte contraente in cui è stata accertata.

Articolo 38

1.   Ciascuna Parte contraente ha il diritto di escludere, temporaneamente o definitivamente, dalle agevolazioni della presente convenzione chiunque abbia commesso una grave infrazione alle leggi o ai regolamenti doganali applicabili ai trasporti internazionali di merci.

2.   Detta esclusione è notificata entro una settimana alle autorità competenti della Parte contraente sul cui territorio il contravventore risiede o è domiciliato, nonché alla(e) associazione(i) garante(i) del paese o del territorio doganale in cui l'infrazione è stata commessa ed alla commissione esecutiva TIR.

Articolo 39

Se per il resto le operazioni TIR risultano regolari:

1.

le Parti contraenti trascurano le divergenze di poco conto inerenti all'adempimento degli obblighi relativi al termine o all'itinerario;

2.

parimenti, le divergenze tra le indicazioni nel manifesto delle merci del carnet TIR e il contenuto effettivo del veicolo stradale, dell'autotreno o del contenitore non sono considerate infrazioni alla presente convenzione a carico del titolare del carnet TIR, qualora venga addotta la prova, a soddisfazione delle autorità competenti, che tali divergenze non sono dovute a errori commessi con cognizione di causa o per negligenza all'atto del caricamento o della spedizione delle merci o della stesura del suddetto manifesto.

Articolo 40

Le amministrazioni doganali dei Paesi di partenza e di destinazione non imputano al titolare del carnet TIR le divergenze eventualmente accertate nei loro Paesi, allorché le stesse concernono regimi doganali precedenti o successivi ad un trasporto TIR, e ai quali il titolare del carnet TIR non ha partecipato.

Articolo 41

Allorché è accertato, a soddisfazione delle autorità doganali, che le merci indicate nel manifesto di un carnet TIR sono andate distrutte o sono irrimediabilmente perse a causa di un incidente o per forza maggiore, oppure che esse mancano per ragioni connesse alla loro natura, è accordata l'esenzione dal pagamento dei dazi e delle tasse normalmente esigibili.

Articolo 42

Dietro presentazione di domanda motivata di una Parte contraente, le autorità competenti delle Parti contraenti interessate da un trasporto TIR accettano di comunicare alla stessa tutte le informazioni disponibili necessarie per l'applicazione degli articoli 39, 40 e 41 che precedono.

Articolo 42 bis

Le autorità competenti, in stretta collaborazione con le associazioni, adottano tutte le misure necessarie per assicurare il corretto uso dei carnet TIR. A tal fine, esse possono adottare adeguate misure di controllo nazionali ed internazionali. Le misure di controllo nazionali adottate in questo contesto dalle autorità competenti sono comunicate immediatamente alla commissione esecutiva TIR che ne valuterà la conformità alle disposizioni della convenzione. Le misure di controllo internazionale sono adottate dal comitato amministrativo.

Articolo 42 ter

Le autorità competenti delle Parti contraenti forniscono, se del caso, alle associazioni autorizzate le informazioni ad esse necessarie per onorare l'impegno sottoscritto in conformità all'allegato 9, parte I, paragrafo 1, lettera f), punto iii).

Nell'allegato 10 figurano le informazioni da fornire nei casi particolari.

CAPITOLO V

NOTE ESPLICATIVE

Articolo 43

Le note esplicative degli allegato 6 e dell'allegato 7, parte III, contengono l'interpretazione di talune disposizioni della presente convenzione e dei suoi allegati. Esse descrivono parimenti alcune pratiche raccomandate.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 44

Ciascuna Parte contraente accorda alle associazioni garanti interessate delle facilitazioni per:

a)

il trasferimento della valuta necessaria per il pagamento delle somme richieste dalle autorità delle Parti contraenti in base alle disposizioni dell'articolo 8 della presente convenzione; e

b)

il trasferimento della valuta necessaria per il pagamento dei moduli di carnet TIR inviati alle associazioni garanti dalle associazioni estere corrispondenti o dalle organizzazioni internazionali.

Articolo 45

Ciascuna Parte contraente fa pubblicare l'elenco degli uffici doganali di partenza, di passaggio e di destinazione da essa abilitati a compiere le operazioni TIR. Le Parti contraenti i cui territori sono limitrofi designano, di comune accordo, gli uffici doganali di confine corrispondenti e le ore di apertura degli stessi.

Articolo 46

1.   L'intervento del personale delle dogane per le operazioni doganali indicate nella presente convenzione non dà luogo al pagamento di oneri, tranne nei casi in cui esso avvenga fuori dei giorni, delle omre e dei luoghi normalmente previsti per tali operazioni.

2.   Per quanto possibile, le Parti contraenti agevolano presso gli uffici doganali le operazioni doganali relative alle merci facilmente deperibili.

Articolo 47

1.   Le disposizioni della presente convenzione non impediscono l'applicazione di restrizioni e controlli previsti da ordinamenti nazionali e fondati su considerazioni di pubblica moralità, pubblica sicurezza, igiene o salute pubblica, oppure su considerazioni d'ordine veterinario o fitopatologico, né impediscono la riscossione di somme esigibili in virtù di tali ordinamenti.

2.   Le disposizioni della presente convenzione non impediscono l'applicazione di altre prescrizioni nazionali o internazionali disciplinanti i trasporti.

Articolo 48

Nessuna delle disposizioni della presente convenzione pregiudica il diritto delle Parti contraenti che formano un'unione doganale o economica di adottare norme particolari relative alle operazioni di trasporto che partono dai loro territori, vi terminano o vi transitano, a condizione che tali norme non riducano le facilitazioni previste dalla presente convenzione.

Articolo 49

La presente convenzione non impedisce l'applicazione di facilitazioni più ampie che le Parti contraenti accordano o intendono accordare, sia mediante disposizioni unilaterali, sia in virtù di accordi bilaterali o multilaterali, a condizione che tali facilitazioni non ostacolino l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione, in particolare lo svolgimento delle operazioni TIR.

Articolo 50

Le Parti contraenti si comunicano reciprocamente, su richiesta, le informazioni necessarie all'applicazione delle disposizioni della presente convenzione, in particolare quelle concernenti l'approvazione dei veicoli stradali o dei contenitori, nonché le caratteristiche tecniche della loro costruzione.

Articolo 51

Gli allegati alla presente convenzione costituiscono parte integrante della convenzione.

CAPITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 52

Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione

1.   Tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o membri di una delle sue istituzioni specializzate o dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica o aderenti allo statuto della Corte internazionale di giustizia, e qualsiasi altro Stato invitato dall'assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, possono diventare Parti contraenti della presente convenzione:

a)

firmandola, senza riserva di ratifica, d'accettazione o d'approvazione;

b)

depositando uno strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione, dopo averla firmata con riserva di ratifica, d'accettazione o d'approvazione; o

c)

depositando uno strumento d'adesione.

2.   La presente convenzione è aperta dal 1o gennaio 1976 al 1o dicembre 1976, incluso, presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, per la firma da parte degli Stati menzionati nel paragrafo 1 del presente articolo. Dopo tale data, essa sarà aperta alla loro adesione.

3.   Anche le unioni doganali o economiche possono diventare, conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, Parti contraenti della presente convenzione, contemporaneamente a tutti i loro Stati membri o in qualsiasi momento dopo che tutti i loro Stati membri sono diventati Parti contraenti di detta convenzione. Tuttavia, tali unioni non hanno diritto di voto.

4.   Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 53

Entrata in vigore

1.   La presente convenzione entra in vigore sei mesi dopo la data alla quale cinque degli Stati menzionati all'articolo 52, paragrafo 1, l'hanno firmata senza riserva di ratifica, d'accettazione o d'approvazione oppure hanno depositato il loro strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione.

2.   Dopo che cinque degli Stati menzionati all'articolo 52, paragrafo 1, l'hanno firmata senza riserva di ratifica, d'accettazione, o d'approvazione, o hanno depositato il loro strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, la presente convenzione entra in vigore, per le nuove Parti contraenti, sei mesi dopo la data del deposito del rispettivo strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione.

3.   Ogni strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione depositato dopo l'entrata in vigore di un emendamento alla presente convenzione è considerato come applicantesi al testo modificato della presente convenzione.

4.   Ogni strumento di tal genere, depositato dopo l'accettazione di un emendamento, ma prima della sua entrata in vigore, è considerato come applicantesi al testo modificato della presente convenzione alla data dell'entrata in vigore dell'emendamento.

Articolo 54

Denuncia

1.   Ciascuna Parte contraente può denunciare la presente convenzione mediante notifica indirizzata al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2.   La denuncia ha effetto quindici mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del segretario generale.

3.   La validità dei carnet TIR accettati dall'ufficio doganale di partenza prima della data alla quale ha effetto la denuncia non è inficiata dalla denuncia e la garanzia delle associazioni garanti conserva la sua validità secondo le disposizioni della presente convenzione.

Articolo 55

Estinzione

Se, dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, il numero degli Stati che sono Parti contraenti risulta inferiore a cinque per un qualsiasi periodo di dodici mesi consecutivi, la presente convenzione perde efficacia a contare dalla scadenza di detto periodo di dodici mesi.

Articolo 56

Abrogazione della convenzione TIR del 1959

1.   All'atto della sua entrata in vigore, la presente convenzione abroga e sostituisce, nei rapporti fra le Parti contraenti della presente convenzione, la convenzione TIR del 1959.

2.   I certificati di approvazione rilasciati per i veicoli stradali e i contenitori secondo le condizioni della convenzione TIR del 1959 sono accettati dalle Parti contraenti della presente convenzione, per il trasporto di merci sotto sigillo doganale, nell'ambito del loro periodo di validità o di un eventuale rinnovo, sempreché tali veicoli e contenitori continuino a soddisfare le condizioni che ne avevano inizialmente giustificato l'approvazione.

Articolo 57

Risoluzione delle controversie

1.   Ogni controversia tra due o più Parti contraenti riguardante l'interpretazione o l'applicazione della presente convenzione è regolata, per quanto possibile, mediante negoziazioni tra le parti della controversia o in altro modo.

2.   Ogni controversia tra due o più Parti contraenti riguardante l'interpretazione o l'applicazione della presente convenzione, che non può essere regolata nel modo previsto al paragrafo 1 del presente articolo, è sottoposta, a richiesta di una di esse, ad un tribunale arbitrale così composto: ciascuna delle Parti contendenti nomina un arbitro; gli arbitri designati nominano a loro volta un altro arbitro che funge da presidente. Se, tre mesi dopo aver ricevuto la richiesta, una delle Parti non ha ancora designato un arbitro o se gli arbitri non hanno scelto un presidente, ciascuna delle Parti può allora chiedere al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di procedere alla nomina di un arbitro o del presidente del tribunale arbitrale.

3.   La decisione del tribunale arbitrale costituito conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 ha forza vincolante per le Parti alla controversia.

4.   Il tribunale arbitrale adotta il proprio regolamento interno.

5.   Le decisioni del tribunale arbitrale sono prese alla maggioranza.

6.   Qualsiasi controversia che potrebbe sorgere tra le parti della controversia riguardo all'interpretazione ed all'esecuzione della sentenza arbitrale può essere portata da una delle Parti davanti al tribunale arbitrale che ha reso la sentenza, per il giudizio da parte di quest'ultimo.

Articolo 58

Riserve

1.   All'atto della firma o della ratifica della presente convenzione o in occasione dell'adesione, ogni Stato può dichiarare che non si considera vincolato dai paragrafi da 2 a 6 dell'articolo 57 della presente convenzione. Le altre Parti contraenti non sono vincolate da tali paragrafi rispetto alla Parte che ha espresso una siffatta riserva.

2.   La Parte contraente che ha espresso una riserva conformemente al paragrafo 1 del presente articolo può ritirarla in qualsiasi momento mediante notifica al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

3.   Fatta eccezione per le riserve previste al paragrafo 1 del presente articolo, nessuna riserva è ammessa alla presente convenzione.

Articolo 58 bis

Comitato amministrativo

Viene istituito un comitato amministrativo composto da tutte le Parti contraenti. La sua composizione, le sue funzioni e il suo regolamento interno sono fissati nell'allegato 8.

Articolo 58 ter

Commissione esecutiva TIR

Il comitato amministrativo istituisce una commissione esecutiva TIR come organo sussidiario che, per suo conto, adempierà ai compiti affidatigli dalla convenzione e dal comitato. La sua composizione, le sue funzioni e il suo regolamento interno sono fissati nell'allegato 8.

Articolo 59

Procedura di emendamento della presente convenzione

1.   La presente convenzione, compresi gli allegati, può essere modificata su proposta di una Parte contraente, mediante la procedura prevista in questo articolo.

2.   Ogni proposta di emendamento della convenzione è esaminata dal comitato amministrativo composto da tutte le Parti contraenti, secondo quanto prescritto dal regolamento interno oggetto dell'allegato 8. Ogni emendamento di detto genere, esaminato o elaborato durante la riunione del comitato amministrativo e adottato dal comitato alla maggioranza dei due terzi dei suoi membri presenti e votanti, è comunicato dal segretario generale dell'Organizzazione delle Nazione Unite alle Parti contraenti, per l'accettazione.

3.   Con riserva delle disposizioni dell'articolo 60, ogni emendamento proposto, comunicato in applicazione delle disposizioni del paragrafo precedente, entra in vigore per tutte le Parti contraenti tre mesi dopo la scadenza di un periodo di dodici mesi a partire dalla data alla quale è stato comunicato, sempreché durante tale periodo nessuna obiezione all'emendamento proposto sia stata notificata al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite da uno Stato che è Parte contraente.

4.   Se un'obiezione all'emendamento proposto è stata notificata in conformità alle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, l'emendamento è reputato non accettato e non ha alcun effetto.

Articolo 60

Procedura speciale d'emendamento degli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10

1.   Ogni proposta di emendamento degli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, esaminata in base alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 59, entra in vigore ad una data che sarà fissata dal comitato amministrativo all'atto della sua adozione, a meno che entro una data anteriore, fissata anch'essa dal comitato amministrativo nello stesso momento, un quinto degli Stati che sono Parti contraenti o cinque Stati che sono Parti contraenti, qualora detto numero sia inferiore, non abbiano notificato al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite le loro obiezioni all'emendamento. Le date menzionate nel presente paragrafo sono fissate dal comitato amministrativo alla maggioranza di due terzi dei suoi membri presenti e votanti.

2.   All'atto della sua entrata in vigore, un emendamento adottato mediante la procedura prevista al paragrafo 1 che precede sostituisce, per tutte le Parti contraenti, qualsiasi disposizione anteriore cui esso si riferisce.

Articolo 61

Domande, comunicazioni e obiezioni

Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notifica a tutte le Parti contraenti ed a tutti gli Stati di cui all'articolo 52, paragrafo 1, della presente convenzione ogni domanda, comunicazione o obiezione presentata in virtù degli articoli 59 e 60 che precedono, nonché la data dell'entrata in vigore di eventuali emendamenti.

Articolo 62

Conferenza di revisione

1.   Uno Stato che è Parte contraente può, mediante notifica indirizzata al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, chiedere la convocazione di una conferenza al fine di sottoporre la presente convenzione a revisione.

2.   Una conferenza di revisione, alla quale sono invitati tutte le Parti contraenti e tutti gli Stati di cui all'articolo 52, paragrafo 1, è convocata dal segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite se entro un termine di sei mesi, a decorrere dalla data di notifica da parte del segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, almeno un quarto degli Stati che sono Parti contraenti gli hanno comunicato che acconsentono alla domanda.

3.   Una conferenza di revisione, alla quale sono invitati tutte le Parti contraenti e tutti gli Stati di cui all'articolo 52, paragrafo 1, è parimenti convocata dal segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite non appena gli è notificata una richiesta in tal senso da parte del comitato amministrativo. La presentazione di una tale richiesta è decisa con la maggioranza dei membri del comitato amministrativo presenti e votanti.

4.   Se una conferenza è convocata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 o del paragrafo 3 del presente articolo, il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ne informa tutte le Parti contraenti e le invita a sottoporre, entro un termine di tre mesi, le proposte che esse desiderano siano esaminate durante la conferenza. Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmette a tutte le Parti contraenti, almeno tre mesi prima della data d'apertura della conferenza, l'ordine del giorno provvisorio della conferenza ed i testi di tali proposte.

Articolo 63

Notifiche

Oltre alle notifiche e alle comunicazioni previste agli articoli 61 e 62, il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notifica a tutti gli Stati indicati all'articolo 52:

a)

le firme, le ratifiche, le accettazioni, le approvazioni e le adesioni ai sensi dell'articolo 52;

b)

le date di entrata in vigore della presente convenzione, conformemente all'articolo 53;

c)

le denunce ai sensi dell'articolo 54;

d)

l'estinzione della presente convenzione, ai sensi dell'articolo 55;

e)

le riserve formulate ai sensi dell'articolo 58.

Articolo 64

Testo autentico

Dopo il 31 dicembre 1976, l'originale della presente convenzione è depositato presso il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne trasmette copie autenticate a ciascuna delle Parti contraenti e a ciascuno degli Stati menzionati all'articolo 52, paragrafo 1, che non sono Parti contraenti.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.

FATTO a Ginevra, il quattordici novembre millenovecentosettantacinque, in un solo esemplare, in inglese, francese e russo, testi che fanno ugualmente fede.

 

ALLEGATO 1

MODELLO DI CARNET TIR

Versione 1

1.   Il carnet TIR è stampato in francese, salvo la pagina 1 di copertina le cui voci sono stampate anche in inglese; le «Norme relative all'impiego del carnet TIR», riportate in francese alla pagina 2 della copertina, sono stampate anche in inglese alla pagina 3 della copertina stessa. Ove opportuno, il «Processo verbale di accertamento» può anche comparire, a tergo, in una lingua diversa dal francese.

2.   I carnet utilizzati per le operazioni TIR nell'ambito di un sistema di garanzia regionale possono essere stampati in una delle lingue ufficiali dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, salvo la pagina 1 di copertina, le cui voci sono stampate anche in inglese o francese. Le «Norme relative all'impiego del carnet TIR» sono riportate alla pagina 2 della copertina, nella lingua ufficiale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite utilizzata, e sono contemporaneamente stampate in inglese o in francese a pagina 3 della copertina stessa.

Versione 2

3.   Per il trasporto di tabacchi ed alcol, per i quali all'associazione garante può essere richiesta una garanzia superiore, secondo quanto sancito nella nota esplicativa 0.8.3 dell'allegato 6, le autorità doganali richiedono che sulla copertina e su ciascun volet dei carnet TIR siano chiaramente riportate le indicazioni «TOBACCO/ALCOHOL» e «TABAC/ALCOOL». Inoltre, questi carnet devono contenere informazioni, redatte almeno in inglese e francese su un foglio a parte inserito nel carnet dopo la pagina 2 della copertina, sulla categoria dei tabacchi e degli alcoli soggetti a garanzia.

Modello di carnet TIR:

VERSIONE 1

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Modello di carnet TIR:

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ALLEGATO 2

REGOLAMENTO RELATIVO AI REQUISITI TECNICI APPLICABILI AI VEICOLI STRADALI CHE POSSONO ESSERE AMMESSI AL TRASPORTO INTERNAZIONALE SOTTO SIGILLO DOGANALE

Articolo 1

Principi fondamentali

Possono essere approvati per il trasporto internazionale di merci sotto sigillo doganale soltanto i veicoli il cui compartimento di carico è costruito e attrezzato in modo che:

a)

nessuna merce possa essere rimossa dalla parte sigillata del veicolo od esservi introdotta senza lasciare tracce visibili di scasso o senza rottura del sigillo doganale;

b)

il sigillo doganale possa esservi apposto in modo semplice ed efficace;

c)

non comportino alcuno spazio nascosto che consenta l'occultamento di merci;

d)

tutti gli spazi che possono contenere merci siano facilmente accessibili per le visite doganali.

Articolo 2

Struttura del compartimento di carico

1.   Per soddisfare le prescrizioni dell'articolo 1 del presente regolamento:

a)

gli elementi costitutivi del compartimento di carico (pareti, pianale, porte, tetto, montanti, telai, traverse ecc.) sono montati mediante dispositivi che non possono essere rimossi e rimontati dall'esterno senza lasciare tracce visibili o secondo metodi che permettono di costituire un insieme che non possa essere modificato senza lasciare tracce visibili. Se le pareti, il pianale, le porte ed il tetto sono costituiti da elementi diversi, questi elementi rispondono alle stesse prescrizioni e sono sufficientemente resistenti;

b)

le porte e tutti gli altri sistemi di chiusura (compresi rubinetti, passi d'uomo, flange ecc.) sono muniti di un dispositivo che consente di apporvi un sigillo doganale. Tale dispositivo non deve poter essere rimosso e rimontato dall'esterno senza lasciare tracce visibili e la porta o la chiusura non deve potere essere aperta senza rompere il sigillo doganale. Quest'ultimo è protetto in modo adeguato. Sono ammessi i tetti apribili;

c)

le aperture di ventilazione e di scolo sono munite di un dispositivo che impedisce l'accesso all'interno del compartimento di carico. Tale dispositivo non deve poter essere rimosso e rimontato dall'esterno senza lasciare tracce visibili.

2.   Nonostante le disposizioni dell'articolo 1, lettera c), del presente regolamento, sono ammessi gli elementi costitutivi del compartimento di carico che, per motivi pratici, devono comportare spazi vuoti (ad esempio fra i divisori di una parete doppia). Affinché tali spazi non possano essere utilizzati per l'occultamento di merci:

i)

se il rivestimento interno del compartimento ricopre tutta l'altezza della parete, dal pianale al tetto o, in altri casi, se lo spazio esistente tra questo rivestimento e la parete esterna è completamente chiuso, detto rivestimento è applicato in modo da non poter essere rimosso e reinserito senza lasciare tracce visibili, e

ii)

se il rivestimento non ricopre tutta l'altezza della parete e gli spazi che lo separano dalla parete esterna non sono interamente chiusi, e in tutti gli altri casi in cui si creano spazi durante la costruzione, il numero di detti spazi è ridotto al minimo ed essi sono facilmente accessibili per le visite doganali.

3.   Sono consentite le prese di luce a condizione che siano costituite da materiali sufficientemente resistenti e che non possano essere rimosse e reinstallate dall'esterno senza lasciare tracce visibili. Il vetro può essere ammesso, ma, qualora non si tratti di vetro di sicurezza, le prese di luce sono munite di una rete metallica fissa che non può essere rimossa dall'esterno. Le maglie della rete hanno una dimensione non superiore a 10 mm.

4.   Sono consentite le aperture praticate sul pianale a scopi tecnici, quali l'ingrassaggio, la manutenzione, il riempimento del serbatoio della sabbia, solo a condizione che siano munite di un coperchio che deve poter essere fissato in modo che non sia possibile accedere dall'esterno al compartimento di carico.

Articolo 3

Veicoli telonati

1.   I veicoli telonati soddisfano le condizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente regolamento, laddove queste siano applicabili. Inoltre, tali veicoli sono conformi alle disposizioni del presente articolo.

2.   Il telone è in tela forte o in tessuto ricoperto di materia plastica o gommato, non estensibile e sufficientemente resistente. È in buono stato e confezionato in modo che, una volta apposto il dispositivo di chiusura, non si possa accedere al compartimento di carico senza lasciare tracce visibili.

3.   Se il telone è composto da più pezzi, i bordi di questi ultimi sono ripiegati uno nell'altro e cuciti insieme mediante due cuciture distanti almeno 15 mm. Queste cuciture sono eseguite come indicato nel disegno n. 1 allegato al presente regolamento. Tuttavia, quando, per alcune parti del telone (quali i lembi posteriori e gli angoli rinforzati), detta cucitura non sia realizzabile, è sufficiente ripiegare il bordo della parte superiore e cucirlo conformemente ai disegni n. 2 o 2 a), allegati al presente regolamento. Una di tali cuciture è visibile soltanto dall'interno ed il colore del filo utilizzato è nettamente diverso dal colore del telone e dal colore del filo impiegato per l'altra cucitura. Tutte le cuciture sono eseguite a macchina.

4.   Se il telone è in tessuto ricoperto di materia plastica ed è composto da più pezzi, questi pezzi possono in alternativa essere saldati insieme, come indicato nel disegno n. 3 allegato al presente regolamento. Il bordo di ciascun pezzo ricopre il bordo dell'altro per almeno 15 mm di larghezza. I pezzi sono saldati su tutta la larghezza dei lembi sovrapposti. Il bordo esterno di unione del telone è ricoperto di un nastro di materia plastica, largo almeno 7 mm, fissato con lo stesso procedimento di saldatura. Su questo nastro e su una larghezza di almeno 3 mm per ciascun lato dello stesso è impresso un rilievo uniforme e molto marcato. La saldatura è eseguita in modo che i pezzi non possano essere separati e successivamente riuniti senza lasciare tracce visibili.

5.   Le riparazioni sono effettuate secondo il metodo illustrato nel disegno n. 4 allegato al presente regolamento; i bordi sono ripiegati uno nell'altro e cuciti insieme mediante due cuciture, visibili e distanti almeno 15 mm; il filo visibile dall'interno è di colore diverso da quello del filo visibile dall'esterno, nonché da quello del telone; tutte le cuciture sono eseguite a macchina. Se la riparazione di un telone danneggiato vicino ai bordi è effettuata sostituendo la parte danneggiata con un altro pezzo, la cucitura può anche essere eseguita conformemente alle prescrizioni del paragrafo 3 del presente articolo e al disegno n. 1 allegato al presente regolamento. Le riparazioni dei teloni in tessuto ricoperto di materia plastica possono anche essere eseguite secondo il metodo descritto nel paragrafo 4 del presente articolo, ma in tal caso il nastro di plastica è apposto su ambo i lati del telone ed il nuovo pezzo è applicato nella parte interna.

6.   Il telone è fissato al veicolo in modo da soddisfare rigorosamente le condizioni dell'articolo 1, lettere a) e b), del presente regolamento. Possono essere usati i seguenti metodi:

a)

Il telone può essere fissato a mezzo di:

i)

anelli metallici applicati al veicolo,

ii)

occhielli inseriti nel bordo del telone, e

iii)

un cavo di chiusura che passi negli anelli sopra il telone e che resti visibile dall'esterno per tutta la lunghezza.

Il telone ricopre gli elementi solidi del veicolo per almeno 250 mm, misurati a partire dal centro degli anelli di fissaggio, salvo nel caso in cui il sistema di costruzione del veicolo impedisca di per sé di accedere al compartimento di carico.

b)

Qualora il bordo del telone debba essere assicurato in modo permanente al veicolo, esso è fissato senza interruzione mediante dispositivi solidi.

c)

Se il telone viene fissato mediante un sistema di chiusura, quest'ultimo, quando è serrato, unisce rigidamente il telone all'esterno del compartimento di carico (si veda, a titolo esemplificativo, il disegno n. 6 allegato al presente regolamento).

7.   Il telone è sostenuto da una sovrastruttura adeguata (montanti, pareti, centine o assi ecc.).

8.   La distanza fra gli anelli e fra gli occhielli non è superiore a 200 mm. Tuttavia, la distanza fra gli anelli e tra gli occhielli posti da una parte e dall'altra di un montante può superare il valore dato, senza eccedere i 300 mm, qualora la struttura del veicolo e del telone sia tale da impedire qualsiasi accesso al compartimento di carico. Gli occhielli sono rinforzati.

9.   Per le legature di chiusura sono utilizzati:

a)

cavi di acciaio del diametro minimo di 3 mm; o

b)

corde di canapa o di sisal del diametro minimo di 8 mm, con un rivestimento in materia plastica trasparente non estensibile; o

c)

cavi costituiti da gruppi di fibre ottiche contenute in alloggiamento d'acciaio a spirale con un rivestimento in materia plastica trasparente non estensibile; o

d)

cavi composti da una parte centrale in materiale tessile circondata da almeno quattro trefoli costituiti esclusivamente da fili di acciaio e che ricoprono interamente la parte centrale, a condizione che i cavi (escludendo l'eventuale rivestimento plastico trasparente) abbiano un diametro minimo di 3 mm.

I cavi conformi al paragrafo 9, lettere a) o d), del presente articolo possono avere un rivestimento in materia plastica trasparente non estensibile.

Nei casi in cui il telone debba essere fissato al telaio in un sistema di costruzione conforme alle disposizioni del paragrafo 6, lettera a), del presente articolo, per la legatura può essere usata una cinghia (un esempio di questo sistema di costruzione è illustrato nel disegno n. 7 accluso al presente allegato). La cinghia deve soddisfare i requisiti sanciti nel paragrafo 11, lettera a), punto iii), relativamente al materiale, alle dimensioni ed alla forma.

10.   Ogni cavo o corda è in un unico pezzo e ciascuna estremità è munita di un puntale di metallo duro. Ogni puntale metallico permette il passaggio della legatura del sigillo doganale. Il dispositivo di attacco di ogni puntale metallico dei cavi e delle corde in conformità al paragrafo 9, lettere a), b) e d), del presente articolo è provvisto di un rivetto forato che attraversa il cavo o la corda e permette il passaggio della legatura del sigillo doganale. Il cavo o la corda è visibile da ambedue le parti del rivetto forato, in modo che sia possibile accertare che tale cavo o corda è un unico pezzo (si veda il disegno n. 5 allegato al presente regolamento).

11.   Presso le aperture destinate al carico o allo scarico praticate nel telone, i due bordi del telone sono sovrapposti. Possono essere usati i seguenti metodi:

a)

I due lembi del telone sono sovrapposti in misura adeguata. Inoltre, essi sono assicurati da:

i)

un lembo cucito o saldato conformemente ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo,

ii)

anelli e occhielli che soddisfino le condizioni del paragrafo 8 del presente articolo, purché gli anelli siano in metallo, e

iii)

una cinghia in materiale idoneo, costituita da un solo pezzo e non estensibile, larga almeno 20 mm e spessa almeno 3 mm, che passi attraverso gli anelli e tenga uniti i due bordi del telone ed il lembo; tale cinghia è fissata all'interno del telone e munita di:

un occhiello per ricevere il cavo o la corda di cui al paragrafo 9 del presente articolo, o,

un occhiello che possa essere applicato all'anello metallico citato nel paragrafo 6 del presente articolo ed essere fissato mediante il cavo o la corda di cui al paragrafo 9 del presente articolo.

Qualora esista un dispositivo speciale (deflettore ecc.) che impedisca l'accesso al compartimento di carico senza lasciare tracce visibili, il lembo non è richiesto. Il lembo non è altresì necessario per i veicoli con telone scorrevole.

b)

Uno speciale sistema di chiusura che unisca in modo serrato i bordi del telone quando il compartimento di carico è chiuso e sigillato. Il sistema è dotato di un'apertura attraverso la quale può passare l'anello metallico citato nel paragrafo 6 del presente articolo che è poi fissato dal cavo o dalla corda di cui al paragrafo 9 di questo articolo. A titolo di esempio, si veda il disegno n. 8 accluso al presente allegato.

Articolo 4

Veicoli con telone scorrevole

1.

Ove del caso, le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 del presente regolamento si applicano ai veicoli con telone scorrevole. Inoltre, tali veicoli sono conformi alle disposizioni del presente articolo.

2.

I teloni scorrevoli, il pianale, le porte e gli altri elementi che costituiscono il compartimento di carico sono conformi a quanto prescritto all'articolo 3, paragrafi 6, 8, 9 e 11 del presente regolamento o ai seguenti punti da i) a vi).

i)

I teloni scorrevoli, il pianale, le porte e gli altri elementi che costituiscono il compartimento di carico sono assemblati in modo da non poter essere aperti o chiusi senza lasciare tracce visibili.

ii)

Il telone ricopre gli elementi solidi della parte superiore del veicolo di almeno 1/4 della distanza effettiva fra le cinghie di tensione. Il telone ricopre gli elementi solidi della parte inferiore del veicolo di almeno 50 mm. L'apertura orizzontale fra il telone e gli elementi solidi del compartimento di carico non può superare i 10 mm perpendicolarmente all'asse longitudinale del veicolo, dopo che il compartimento di carico è stato chiuso e sigillato ai fini doganali.

iii)

La guida del telone scorrevole e le altre parti mobili sono assemblate in modo che le porte chiuse e dotate di sigillo doganale e le altre parti mobili non possano essere aperte o chiuse dall'esterno senza lasciare tracce visibili. La guida del telone scorrevole e le altre parti mobili sono assemblate in modo che sia impossibile accedere al compartimento di carico senza lasciare tracce visibili. Questo sistema è descritto nel disegno n. 9 allegato al presente regolamento.

iv)

La distanza orizzontale fra gli anelli usati per fini doganali, posti sugli elementi solidi del veicolo, non supera i 200 mm. Tuttavia, la distanza fra gli anelli posti da una parte e dall'altra di un montante può superare il valore dato, senza eccedere i 300 mm, qualora la struttura del veicolo e dei teloni sia tale da impedire qualsiasi accesso al compartimento di carico. In ogni caso, le condizioni fissate al punto ii) di cui sopra sono rispettate.

v)

La distanza tra le cinghie di tensione non è superiore a 600 mm.

vi)

I mezzi di fissaggio utilizzati per fissare i teloni agli elementi solidi del veicolo sono conformi a quanto prescritto all'articolo 3, paragrafo 9, del presente regolamento.

Disegno n. 1

TELONE COMPOSTO DI PIÙ PEZZI CUCITI INSIEME

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Disegno n. 2

TELONE COMPOSTO DI PIÙ PEZZI CUCITI INSIEME

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Disegno n. 2 a)

TELONE COMPOSTO DI PIÙ PEZZI CUCITI INSIEME

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Disegno n. 3

TELONE COMPOSTO DI PIÙ PEZZI SALDATI INSIEME

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Disegno n. 4

RIPARAZIONE DEL TELONE

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Disegno n. 5

ESEMPIO DI PUNTALE

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Disegno n. 6

ESEMPIO DI SISTEMA DI CHIUSURA

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Disegno n. 7

ESEMPIO DI TELONE FISSATO AD UN TELAIO DI FORMA PARTICOLARE

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Disegno n. 8

SISTEMA DI CHIUSURA PRESSO LE APERTURE PER IL CARICO E LO SCARICO

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Disegno n. 9

ESEMPIO DI COSTRUZIONE DI UN VEICOLO CON TELONE SCORREVOLE

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ALLEGATO 3

PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEI VEICOLI STRADALI CHE RISPONDONO AI REQUISITI TECNICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO DI CUI ALL'ALLEGATO 2

GENERALITÀ

1.   I veicoli stradali possono essere approvati secondo una delle seguenti procedure:

a)

singolarmente; o

b)

per tipo di progetto (serie di veicoli stradali).

2.   L'approvazione dà luogo al rilascio di un certificato di approvazione conforme al modello dell'allegato 4. Detto certificato è stampato nella lingua del paese in cui viene rilasciato e in francese o inglese. Qualora l'autorità che rilascia il certificato di approvazione lo ritenga utile, tale certificato è corredato di fotografie e disegni autenticati da questa autorità. Il numero di tali documenti è indicato da detta autorità nel riquadro n. 6 del certificato stesso.

3.   Il certificato di approvazione è conservato a bordo del veicolo stradale.

4.   Ai fini di una verifica e dell'eventuale rinnovo dell'approvazione, i veicoli stradali sono presentati ogni due anni alle autorità competenti del paese di immatricolazione del veicolo oppure, in caso di veicoli non immatricolati, del paese in cui è domiciliato il proprietario o l'utilizzatore.

5.   Se un veicolo stradale non soddisfa più i requisiti tecnici prescritti per la sua approvazione, prima di poter essere nuovamente utilizzato per il trasporto di merci accompagnate da carnet TIR esso è riportato allo stato in cui aveva ottenuto l'approvazione, onde soddisfare nuovamente tali requisiti tecnici.

6.   In caso di modifica delle caratteristiche essenziali di un veicolo stradale, tale veicolo non è più coperto dall'approvazione concessa e dovrà ottenere una nuova approvazione dall'autorità competente prima di poter essere utilizzato per il trasporto di merci accompagnate da carnet TIR.

7.   Le autorità competenti del paese di immatricolazione del veicolo, oppure, in caso di veicoli che non richiedono immatricolazione, le autorità competenti del paese in cui è stabilito il proprietario o l'utilizzatore del veicolo, possono, all'occorrenza, revocare o rinnovare il certificato di approvazione o rilasciarne uno nuovo, nelle circostanze elencate nell'articolo 14 della presente convenzione ed ai paragrafi 4, 5 e 6 del presente allegato.

PROCEDURA DI APPROVAZIONE SINGOLA

8.   L'approvazione singola viene richiesta all'autorità competente dal proprietario, dall'esercente o dal rappresentante di uno di essi. L'autorità competente effettua il controllo del veicolo stradale presentato in applicazione delle norme generali previste ai precedenti paragrafi da 1 a 7, si assicura che esso soddisfi i requisiti tecnici di cui all'allegato 2 e rilascia, dopo l'approvazione, un certificato conforme al modello dell'allegato 4.

PROCEDURA DI APPROVAZIONE PER TIPO DI PROGETTO (SERIE DI VEICOLI STRADALI)

9.   Quando i veicoli stradali sono fabbricati in serie secondo il medesimo tipo di progetto, il costruttore può chiedere l'approvazione per tipo di progetto all'autorità competente del paese di fabbricazione.

10.   Nella domanda, il costruttore indica i numeri o le lettere di identificazione che egli assegna al tipo di veicolo stradale di cui chiede l'approvazione.

11.   Tale domanda è corredata da schemi e da una specifica dettagliata del progetto del tipo di veicolo stradale da approvare.

12.   Il costruttore si impegna per iscritto:

a)

a presentare all'autorità competente i veicoli del tipo in questione che essa desideri esaminare;

b)

a consentire all'autorità competente di esaminare altre unità in ogni momento durante la produzione della serie del tipo considerato;

c)

ad informare l'autorità competente di ogni modifica del progetto o delle specifiche, indipendentemente dalla sua importanza, prima di effettuarla;

d)

ad indicare in un punto visibile dei veicoli stradali i numeri o le lettere di identificazione del tipo di progetto ed il numero d'ordine di ogni veicolo nella serie del tipo considerato (numero di fabbricazione);

e)

a tenere un registro dei veicoli fabbricati secondo il progetto approvato.

13.   All'occorrenza, l'autorità competente indica le modifiche da apportare al tipo di progetto proposto per poter concedere l'approvazione.

14.   Non è concessa alcuna approvazione per tipo di progetto prima che l'autorità competente abbia constatato, esaminando uno o più veicoli fabbricati secondo tale tipo di progetto, che i veicoli di detto tipo soddisfano i requisiti tecnici prescritti dall'allegato 2.

15.   L'autorità competente notifica per iscritto al costruttore la decisione di approvazione del tipo di progetto. Tale decisione è datata e numerata e indica esattamente l'autorità che l'ha emanata.

16.   Per ogni veicolo fabbricato in conformità al tipo di progetto approvato, l'autorità competente adotta le misure necessarie per rilasciare un certificato di approvazione da essa debitamente vidimato.

17.   Prima di utilizzare il veicolo per il trasporto di merci accompagnate da carnet TIR, il titolare del certificato di approvazione completa, ove necessario, il certificato di approvazione mediante:

indicazione del numero di immatricolazione assegnato al veicolo (riquadro n. 1); o

trattandosi di un veicolo non soggetto ad immatricolazione, indicazione del proprio nome e del recapito dell'azienda (riquadro n. 8).

18.   Quando un veicolo approvato per tipo di progetto viene esportato verso un altro paese che sia Parte contraente della presente convenzione, non è richiesta in tale paese nessuna nuova procedura di approvazione a seguito dell'importazione.

PROCEDURA DI ANNOTAZIONE DEL CERTIFICATO DI APPROVAZIONE

19.   Se un veicolo approvato, che trasporta merci accompagnate da carnet TIR, presenta difetti di notevole importanza, le autorità competenti delle Parti contraenti possono rifiutare al veicolo l'autorizzazione a proseguire il viaggio accompagnato da carnet TIR, oppure consentirgli di continuare il viaggio con il carnet TIR sul proprio territorio adottando opportune misure di sicurezza. Il veicolo approvato deve essere riparato quanto prima e, comunque, prima di ogni nuova utilizzazione per il trasporto accompagnato da carnet TIR.

20.   In ognuno dei due casi di cui sopra, le autorità doganali apportano una menzione adeguata nel riquadro n. 10 del certificato di approvazione del veicolo. Quando le condizioni del veicolo giustificano nuovamente l'approvazione, esso è presentato alle autorità competenti di una Parte contraente che convalidano di nuovo il certificato, aggiungendo nel riquadro n. 11 una menzione che annulli le annotazioni precedenti. Nessun veicolo il cui certificato rechi una menzione nel riquadro n. 10 a norma delle disposizioni suddette può essere nuovamente utilizzato per il trasporto di merci accompagnate da carnet TIR fino a quando non è riparato e le annotazioni di cui al riquadro n. 10 non sono state annullate come sopra indicato.

21.   Ogni menzione riportata sul certificato è datata e autenticata dalle autorità competenti.

22.   Quando le autorità doganali ritengono che un veicolo presenti difetti di scarsa importanza che non creano alcun rischio di contrabbando, può essere autorizzato il proseguimento dell'uso di tale veicolo per il trasporto di merci accompagnate da carnet TIR. Il titolare del certificato di approvazione è informato di tali difetti e fa riparare il veicolo entro termini ragionevoli.

ALLEGATO 4

MODELLO DI CERTIFICATO DI APPROVAZIONE PER VEICOLI STRADALI

Modello di certificato di approvazione per veicoli stradali

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Modello di certificato di approvazione per veicoli stradali (seguito)

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Modello di certificato di approvazione per veicoli stradali (seguito)

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ALLEGATO 5

TARGHE TIR

1.   Le targhe hanno le dimensioni di 250 mm per 400 mm.

2.   La parola TIR, riportata in caratteri latini maiuscoli, ha un'altezza di 200 mm ed i tratti delle lettere, dello spessore di almeno 20 mm, sono di colore bianco su fondo azzurro.

ALLEGATO 6

NOTE ESPLICATIVE

Introduzione alle note esplicative

i)

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 43 della presente convenzione, le note esplicative forniscono l'interpretazione di alcune disposizioni della medesima e dei suoi allegati. Tali note riportano anche talune pratiche raccomandate.

ii)

Le note esplicative non modificano le disposizioni della presente convenzione o dei suoi allegati, ma ne specificano unicamente il contenuto, il significato e la portata.

iii)

In particolare, in riferimento alle disposizioni dell'articolo 12 e dell'allegato 2 della presente convenzione, relative alle condizioni tecniche per l'approvazione dei veicoli stradali per il trasporto sotto sigillo doganale, le note esplicative precisano, se necessario, le tecniche di costruzione che devono essere accettate dalle Parti contraenti in quanto conformi a tali disposizioni. Tali note precisano, inoltre, all'occorrenza, quali tecniche di costruzione non soddisfano tali disposizioni.

iv)

Le note esplicative consentono di applicare le disposizioni della presente convenzione e dei suoi allegati, tenendo conto dei progressi tecnici e delle esigenze di carattere economico.

TESTO PRINCIPALE DELLA CONVENZIONE

Articolo 1

0.1. b)   L'articolo 1, lettera b), implica che laddove vi siano vari uffici doganali di partenza o di destinazione ubicati in uno o più paesi, è possibile che sia effettuata più di un'operazione TIR in una Parte contraente. In tali circostanze, la tratta nazionale di un trasporto TIR effettuato tra due uffici doganali successivi, indipendentemente dal fatto che siano uffici di partenza, destinazione o passaggio, può essere considerata un'operazione TIR.

0.1. f)   Per eccezioni (tributi e aggravi) di cui all'articolo 1, lettera f), si intendono tutte le somme, diverse dai dazi e dalle tasse sulle importazioni o esportazioni, riscosse dalle Parti contraenti sull'importazione o esportazione oppure in correlazione ad esse. Queste somme sono limitate al costo approssimativo dei servizi resi e non costituiscono un mezzo indiretto di tutela dei prodotti nazionali o una tassa sulle importazioni o esportazioni a fini fiscali. Tali tributi e aggravi includono, fra l'altro, versamenti relativi a:

certificati di origine, se richiesti per il transito,

analisi svolte dai laboratori doganali ai fini dei controlli,

ispezioni doganali ed altre operazioni di sdoganamento effettuate al di fuori del normale orario lavorativo o lontano dagli uffici doganali,

ispezioni per motivi sanitari, veterinari o fitopatologici.

0.1. j)   Con il termine «carrozzeria amovibile» si intende un compartimento di carico privo di mezzo di locomozione e concepito in particolare per essere trasportato sopra un veicolo stradale, il cui telaio, insieme all'intelaiatura inferiore della carrozzeria, è appositamente adattato allo scopo. Il termine include anche una carrozzeria convertibile costituita da un compartimento di carico specifico per trasporti stradali e ferroviari combinati.

0.1. j) i)   Il termine «parzialmente chiuso», applicato al dispositivo di cui all'articolo 1, lettera j), punto i), si riferisce ad un dispositivo generalmente composto da un pavimento e da una sovrastruttura delimitanti uno spazio di carico equivalente a quello di un contenitore chiuso. La sovrastruttura è generalmente costituita da componenti di metallo che formano lo scheletro di un contenitore. I contenitori di questo tipo possono anche includere una o più pareti laterali o frontali. In alcuni casi vi è solo un tetto collegato al pavimento tramite montanti. Questo tipo di contenitori è usato in particolare per il trasporto di merci voluminose (es. autovetture).

Articolo 2

0.2-1.   L'articolo 2 prevede che un'operazione di trasporto accompagnata da un carnet TIR possa iniziare e terminare nello stesso paese, a condizione che una parte del tragitto si svolga su territorio estero. In questi casi, non esiste nulla che impedisca alle autorità doganali del paese di partenza di richiedere, oltre al carnet TIR, un documento nazionale volto ad assicurare la reimportazione esente da dazi delle merci. Si raccomanda, tuttavia, alle autorità doganali di rinunciare ad un tale documento, accettando in sua vece un visto adeguato sul carnet TIR.

0.2-2.   Le disposizioni del presente articolo consentono di trasportare le merci accompagnate da un carnet TIR anche qualora solo una parte del tragitto si svolga su strada. Esse non specificano quale parte del percorso debba essere su strada ed è sufficiente che ciò avvenga in un momento qualunque fra l'inizio e la conclusione del trasporto TIR. Tuttavia, potrebbe accadere che, contrariamente alle intenzioni dello speditore alla partenza, per ragioni impreviste di natura commerciale o accidentale, nessuna parte del tragitto possa essere svolta su strada. In questi casi eccezionali le Parti contraenti accettano comunque il carnet TIR e resta valida la responsabilità delle associazioni garanti.

0.5.   Articolo 5

Il presente articolo non esclude il diritto di svolgere controlli per sondaggio sulle merci, ma sottolinea che il numero di questi controlli dovrebbe essere molto limitato. Il regime internazionale del carnet TIR offre infatti una tutela maggiore rispetto ai regimi nazionali. Innanzi tutto, i dati nel carnet TIR relativi alle merci devono corrispondere a quelli riportati sui documenti doganali che possono essere richiesti nel paese di partenza. Inoltre, i Paesi di transito e di destinazione sono tutelati dai controlli svolti alla partenza e certificati dalle autorità doganali di detto ufficio di partenza (vedi nota all'articolo 19 più avanti).

Articolo 6

0.6.2.   Paragrafo 2

In base alle disposizioni del presente paragrafo, le autorità doganali di un paese possono autorizzare più associazioni, ciascuna delle quali può incorrere negli obblighi derivanti dalle operazioni accompagnate dai carnet TIR rilasciati da essa o dalle associazioni sue corrispondenti.

0.6.2 bis-1.   Paragrafo 2 bis Le relazioni tra un'organizzazione internazionale e le associazioni che ne sono membri sono definite mediante accordi scritti relativi al funzionamento del sistema di garanzia internazionale.

0.6.2 bis-2.   Paragrafo 2 bis L'autorizzazione rilasciata in conformità all'articolo 6, paragrafo 2 bis, è oggetto di un accordo scritto tra l'UNECE e l'organizzazione internazionale. Con l'accordo si stipula l'impegno dell'organizzazione internazionale ad adempiere alle disposizioni pertinenti della convenzione, a rispettare le competenze delle Parti contraenti della convenzione e a conformarsi alle decisioni del comitato amministrativo e alle richieste della commissione esecutiva TIR. Con la firma dell'accordo l'organizzazione internazionale conferma la propria accettazione delle responsabilità derivanti dall'autorizzazione. L'accordo si applica inoltre alle responsabilità dell'organizzazione internazionale di cui all'allegato 8, articolo 10, lettera b), nel caso in cui la stampa e la distribuzione centralizzate dei carnet TIR siano effettuate dalla suddetta organizzazione internazionale. L'accordo è adottato dal comitato amministrativo.

Articolo 8

0.8.2.   Paragrafo 2

Le disposizioni del presente paragrafo sono applicabili laddove, in caso di irregolarità del tipo descritto dall'articolo 8, paragrafo 1, le leggi ed i regolamenti di una Parte contraente prevedano il versamento di somme diverse dai dazi e dalle tasse di importazione o esportazione, quali sanzioni amministrative o sanzioni pecuniarie di altro genere. La somma da pagare non supera tuttavia l'importo dei dazi e delle tasse d'entrata o d'uscita che avrebbero dovuto essere versati se le merci fossero state importate o esportate secondo le relative disposizioni doganali, più eventuali interessi di mora.

0.8.3.   Paragrafo 3

Si raccomanda alle autorità doganali di limitare ad una somma pari a 50 000 USD per ogni carnet TIR l'importo massimo che può essere richiesto alle associazioni garanti. In caso di trasporti di alcol o tabacchi, di cui si parlerà di seguito, ed eccedenti i livelli di soglia forniti più avanti, si raccomanda alle autorità doganali di elevare l'importo massimo esigibile dalle associazioni garanti fino ad una somma pari a 200 000 USD:

1)

alcol etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico minimo pari a 80 % vol (codice SA 22.07.10);

2)

alcol etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande spiritose; preparazioni alcoliche composte dei tipi usati per la fabbricazione di bevande (codice SA 22.08);

3)

sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco (codice SA 24.02.10);

4)

sigarette contenenti tabacco (codice SA 24.02.20);

5)

tabacco da fumo, contenente o meno succedanei del tabacco in qualunque proporzione (codice SA 24.03.10).

Si raccomanda di limitare l'importo massimo esigibile dalle associazioni garanti ad una somma pari a 50 000 USD, qualora le categorie di alcol e tabacchi sopra riportate non superino le seguenti quantità:

1)

300 litri

2)

500 litri

3)

40 000 pezzi

4)

70 000 pezzi

5)

100 chilogrammi.

Le quantità esatte (litri, pezzi, chilogrammi) delle suddette categorie di alcol e tabacchi devono essere riportate nel manifesto delle merci del carnet TIR.

0.8.5.   Paragrafo 5

Qualora venga richiesta la garanzia per merci non elencate nel carnet TIR, l'amministrazione interessata indica i fatti sui quali si è basata per raggiungere la conclusione che le merci erano contenute nella sezione sigillata del veicolo stradale o del contenitore sigillato.

0.8.6.   Paragrafo 6

1.

Qualora il carnet TIR non contenga dati sufficientemente precisi per consentire la determinazione dei diritti sulle merci, le Parti interessate possono provare la loro natura esatta.

2.

Qualora non venga fornita alcuna prova, dazi e tasse sono imposti non forfettariamente a prescindere dalla natura delle merci, bensì all'aliquota massima applicabile al tipo di merce indicata dai dati riportati sul carnet TIR.

0.8.7.   Paragrafo 7

Per chiedere il pagamento alla(e) persona(e) direttamente debitrice(i), le autorità competenti adottano misure che prevedono almeno una notifica del non appuramento di un'operazione TIR e/o la trasmissione della richiesta di pagamento al titolare del carnet TIR.

0.10.   Articolo 10

L'attestazione di termine dell'operazione TIR è considerata ottenuta abusivamente o fraudolentemente quando l'operazione TIR è stata svolta usando compartimenti di carico o contenitori modificati per scopi fraudolenti, o quando siano state scoperte azioni illecite quali l'uso di documenti falsi o imprecisi, la sostituzione delle merci, la manomissione dei sigilli doganali ecc., oppure quando l'attestazione è stata ottenuta con altri mezzi illeciti.

Articolo 11

0.11-1.   Paragrafo 1

Oltre alla notifica indirizzata all'associazione garante, è opportuno che le autorità doganali notifichino quanto prima al titolare del carnet TIR che un'operazione TIR non è stata appurata. Ciò potrebbe essere fatto contestualmente alla notifica all'associazione garante.

0.11-2.   Paragrafo 2

Nel decidere se rilasciare o meno le merci o il veicolo, le autorità doganali non devono, avendo a disposizione altri mezzi giuridici per tutelare gli interessi di cui sono responsabili, essere influenzate dal fatto che l'associazione garante è responsabile del pagamento dei dazi, delle tasse e degli interessi di mora dovuti dal titolare del carnet.

0.11-3.   Paragrafo 3

Se ad un'associazione garante viene chiesto, nel rispetto della procedura fissata nell'articolo 11, di versare gli importi di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, ed essa non ottempera entro il termine di tre mesi prescritto dalla convenzione, le autorità competenti possono richiedere il pagamento delle somme in questione sulla base dei regolamenti nazionali, poiché in questi casi l'elemento fondamentale è la mancata esecuzione di un contratto di garanzia sottoscritto dall'associazione garante in virtù della legislazione nazionale.

0.15.   Articolo 15

Possono sorgere alcune difficoltà qualora non siano richiesti documenti doganali per l'importazione temporanea di veicoli non soggetti ad immatricolazione, come in alcuni paesi i rimorchi o i semirimorchi. In questo caso, possono essere osservate le disposizioni dell'articolo 15, purché si assicuri alle autorità doganali un'adeguata tutela registrando i dati di detti veicoli (marca e numeri) sui volet 1 e 2 del carnet TIR usato dai paesi interessati e sulle corrispondenti souche.

Articolo 17

0.17-1.   Paragrafo 1

La disposizione secondo cui il manifesto delle merci del carnet TIR deve indicare separatamente il contenuto di ciascun veicolo di un autotreno o di ciascun contenitore è volta semplicemente a semplificare il controllo doganale del contenuto di ogni veicolo o contenitore. Essa non va, quindi, interpretata tanto rigidamente da considerare violazioni delle disposizioni della convenzione eventuali variazioni fra il contenuto effettivo del veicolo o del contenitore e quello indicato sul manifesto.

Se, a soddisfazione delle autorità competenti, il vettore prova che, nonostante la variazione, tutte le merci indicate sul manifesto corrispondono al totale delle merci caricate sull'autotreno o in tutti i contenitori accompagnati dal carnet TIR, detta variazione non è, di regola, considerata una violazione dei requisiti doganali.

0.17-2.   Paragrafo 2

Nel caso di traslochi, si può applicare la procedura stabilita nel paragrafo 10, lettera c), delle norme per l'uso del carnet TIR, semplificando ragionevolmente l'elenco degli oggetti trasportati.

Articolo 18

0.18-1.   Il buon funzionamento del regime TIR esige che le autorità doganali di un paese rifiutino che un ufficio d'uscita di tale paese sia designato come ufficio di destinazione per un trasporto che prosegue verso il paese vicino anch'esso Parte contraente della presente convenzione, tranne che motivi particolari giustifichino la domanda.

1.

Le merci sono caricate in modo che la spedizione destinata ad essere scaricata al primo punto di scarico possa essere prelevata dal veicolo o dal contenitore senza dover necessariamente scaricare anche l'altra(e) consegna(e) che deve, invece, essere scaricata nei luoghi di scarico successivi.

2.

Trattandosi di un trasporto comprendente lo scarico presso più uffici, è necessario, non appena sia stato effettuato uno scarico parziale, apporre un'adeguata annotazione nella casella 12 di tutti i rimanenti manifesti del carnet TIR, specificando al tempo stesso nei tagliandi rimanenti e nelle souche corrispondenti che sono stati applicati nuovi sigilli.

0.19.   Articolo 19

La condizione che l'ufficio doganale di partenza controlli l'esattezza del manifesto delle merci implica la necessità di verificare almeno che i dati riportati nel manifesto delle merci corrispondano a quelli sui documenti di esportazione e su quelli di spedizione o commerciali di altro tipo relativi alle merci; l'ufficio doganale di partenza può anche dover ispezionare le merci. Inoltre, prima di apporre i sigilli, l'ufficio doganale di partenza deve verificare le condizioni del veicolo stradale o del contenitore e, in caso di veicoli o contenitori telonati, le condizioni dei teloni e dei loro mezzi di fissaggio, in quanto questi dispositivi non sono compresi nel certificato di approvazione.

0.20.   Articolo 20

Allorché fissano dei termini per il trasporto di merci sul loro territorio, le autorità doganali devono parimenti tenere conto, tra l'altro, dei regolamenti particolari che i trasportatori sono tenuti ad osservare, in particolare dei regolamenti concernenti le ore di lavoro e i periodi di riposo obbligatorio dei conducenti di veicoli stradali. Si raccomanda a tali autorità di esercitare il loro diritto di prescrivere un itinerario preciso solo qualora lo ritengano essenziale.

Articolo 21

0.21-1.   Le disposizioni del presente articolo non limitano il diritto delle autorità doganali di esaminare tutte le parti di un veicolo in aggiunta al compartimento di carico chiuso con sigillo doganale.

0.21-2.   L’ufficio doganale di entrata può rinviare il trasportatore all’ufficio doganale di uscita del paese adiacente qualora rilevi che detto ufficio abbia omesso il visto di uscita o non lo abbia apposto correttamente. In questi casi, l’ufficio doganale di entrata inserisce una nota sul carnet TIR destinata all’ufficio doganale di uscita interessato.

0.21-3.   Se durante l’ispezione le autorità doganali prelevano campioni delle merci, esse devono apporre sul manifesto delle merci del carnet TIR una nota contenente tutte le informazioni sulle merci prelevate.

0.28.   Articolo 28

L’uso del carnet TIR deve essere limitato alla funzione per cui è stato concepito, ossia l’operazione di transito. Il carnet TIR, ad esempio, non deve essere usato a scorta del deposito delle merci soggette a controllo doganale a destinazione.

0.29.   Articolo 29

Non sono richiesti certificati di approvazione per i veicoli stradali o i contenitori che trasportano merci ponderose o voluminose. Tuttavia, è responsabilità dell’ufficio doganale di partenza assicurarsi che siano rispettate le altre condizioni stabilite nel presente articolo per questo tipo di trasporti. Gli uffici doganali delle altre Parti contraenti accettano la decisione dell’ufficio doganale di partenza, salvo che la ritengano nettamente in contrasto con le disposizioni dell’articolo 29.

0.39.   Articolo 39

L’espressione «errori commessi per negligenza» va intesa come indicante le azioni che, sebbene non commesse deliberatamente e con cognizione di causa, sono dovute alla mancata adozione delle misure ragionevoli e necessarie per assicurare la precisione delle informazioni nel singolo caso.

0.45.   Articolo 45

Si raccomanda alle Parti contraenti di abilitare il maggior numero possibile di uffici doganali, sia interni che di confine, allo svolgimento delle operazioni TIR.

ALLEGATO 1

1.10. c)   Norme relative all'impiego del carnet TIR

Distinte di carico allegate al manifesto delle merci

La norma n. 10, lettera c), delle norme relative all’impiego del carnet TIR consente di allegare al carnet stesso le distinte di carico anche qualora vi fosse spazio sufficiente sul manifesto per inserire tutte le merci trasportate. Tuttavia, ciò è permesso solo se le distinte di carico contengono tutte le informazioni richieste nel manifesto delle merci, riportate in forma leggibile e riconoscibile, e se tutte le altre disposizioni della norma n. 10, lettera c), sono rispettate.

ALLEGATO 2

Articolo 2

2.2.1. a)   Paragrafo 1, lettera a) — Montaggio degli elementi costitutivi

a)

Se si usano dispositivi di congiungimento (rivetti, viti, bulloni, dadi ecc.), un numero sufficiente di tali dispositivi deve essere inserito dall’esterno, attraversare gli elementi costitutivi assemblati, sporgere all’interno ed essere qui saldamente assicurato (es.: rivettato, saldato, fissato con anelli o bullonato e forgiato con stampo o saldato sul dado). Tuttavia, i rivetti tradizionali (il cui posizionamento richiede la manipolazione da entrambe le parti dell’assemblaggio degli elementi costitutivi) possono essere inseriti anche dall’interno.

Prescindendo da quanto sopra riportato, i pianali del compartimento di carico possono essere assicurati attraverso viti autofilettanti, rivetti autoperforanti o rivetti inseriti tramite una carica esplosiva o perni inseriti pneumaticamente, se posizionati dall’interno e passanti ad angolo retto attraverso il pianale e le traverse metalliche sottostanti, a condizione, eccetto il caso delle viti autofilettanti, che alcune delle loro estremità siano rasenti al livello della parte esterna della traversa o vi siano saldate.

b)

L’autorità competente stabilisce il numero ed il tipo dei dispositivi di congiungimento che devono rispettare le condizioni di cui alla lettera a) della presente nota; essa adempie a questo compito assicurandosi che gli elementi costitutivi assemblati in questo modo non possano essere rimossi e rimontati senza lasciare tracce visibili. La scelta ed il posizionamento degli altri dispositivi di congiungimento non sono soggetti a restrizioni.

c)

I dispositivi di congiungimento che possono essere rimossi e rimontati da una parte senza lasciare tracce visibili, ossia senza richiedere manipolazione da entrambe le parti dell’elemento costitutivo da assemblare, non sono consentiti ai sensi della lettera a) della presente nota. Esempi di questo tipo di dispositivi sono i rivetti a espansione, i rivetti ciechi e simili.

d)

I metodi di montaggio sopra descritti si applicano ai veicoli speciali, ad esempio quelli isotermici, frigoriferi e alle autocisterne, purché essi non siano incompatibili con i requisiti tecnici ai quali tali veicoli devono adempiere relativamente al loro uso. Laddove, a causa di motivi tecnici, non sia possibile assicurare le parti nel modo descritto alla lettera a) della presente nota, gli elementi costitutivi possono essere congiunti tramite i dispositivi citati alla lettera c) della presente nota, sempreché i dispositivi usati nella parte interna della parete non siano accessibili dall’esterno.

2.2.1. b)   Paragrafo 1, lettera b) — Porte ed altri sistemi di chiusura

a)

Il dispositivo sul quale può essere apposto il sigillo doganale deve:

i)

essere assicurato tramite saldatura, o da almeno due dispositivi di congiungimento conformi a quanto stabilito alla lettera a) della nota esplicativa 2.2.1 a); o

ii)

essere concepita in modo che, dopo che il compartimento di carico è stato chiuso e sigillato, il dispositivo non possa essere rimosso senza lasciare tracce visibili.

Esso deve inoltre:

iii)

contenere fori del diametro di almeno 11 mm o fessure aventi lunghezza minima di 11 mm e larghezza minima di 3 mm, e

iv)

garantire la stessa sicurezza a prescindere dal tipo di sigillo usato.

b)

Cerniere, cerniere a bandella, cardini ed altri attacchi per le porte e simili devono essere assicurati in conformità alle condizioni stabilite alla lettera a), punti i) e ii), della presente nota. Inoltre, i vari componenti di questi dispositivi (es. cerniere, perni o anelli girevoli), posto che siano necessari per garantire la sicurezza doganale del compartimento di carico, sono inseriti in modo che non possano essere rimossi o smontati senza lasciare tracce visibili quando il compartimento di carico è chiuso e sigillato (1).

Tuttavia, qualora tale dispositivo non sia accessibile dall’esterno, è sufficiente che la porta o la chiusura, una volta chiusa e sigillata, non possa essere staccata dalla cerniera o dal dispositivo similare senza lasciare tracce visibili. Quando la porta, o il sistema di chiusura, comprende più di due cardini, soltanto i due cardini che sono più vicini alle estremità della porta devono essere fissati conformemente alle prescrizioni della precedente lettera a), punti i) e ii).

c)

Eccezionalmente, nel caso di veicoli con compartimento di carico coibentato, il dispositivo di chiusura doganale mediante sigilli, le cerniere ed eventuali accessori, la cui rimozione consentirebbe l’accesso all’interno del compartimento di carico o agli spazi in cui potrebbero essere occultate le merci, possono essere fissati alla porta del compartimento di carico stesso, mediante i seguenti sistemi:

i)

bulloni o viti di arresto inseriti dall’esterno ma non rispondenti in altro modo ai requisiti della lettera a) della nota esplicativa 2.2.1, lettera a), che precede, a condizione che:

le punte dei bulloni o delle viti di arresto siano fissate ad una piastra filettata o ad un dispositivo similare posto dietro il pannello o i pannelli esterni della struttura della porta, e

le teste di un numero appropriato di bulloni o viti di arresto siano saldate al dispositivo di chiusura doganale mediante sigilli, alle cerniere ecc., in modo che le teste siano completamente deformate e

che non sia possibile rimuovere i bulloni o le viti senza lasciare tracce visibili (2);

ii)

Un dispositivo di fissaggio inserito dall’interno della costruzione della porta coibentata, a condizione che:

il perno di fissaggio ed il collare di sicurezza del dispositivo siano montati mediante attrezzi pneumatici o idraulici e fissati dietro una piastra o dispositivo simile posti fra il pannello esterno della struttura della porta e l'isolante; e

la testa del perno di fissaggio non sia accessibile dall’interno del compartimento di carico; e

un numero sufficiente di collari di sicurezza e perni di fissaggio siano saldati insieme e i dispositivi non possano essere rimossi senza lasciare tracce visibili (3).

Il termine «compartimento di carico coibentato» s'intende come comprensivo dei compartimenti di carico frigoriferi ed isotermici.

d)

I veicoli dotati di un alto numero di chiusure quali valvole, rubinetti di arresto, passi d'uomo, flange e simili, devono essere concepiti in modo da ridurre al minimo il numero dei sigilli doganali. A tal fine, le chiusure adiacenti devono essere collegate fra di loro tramite un dispositivo comune che richieda un solo sigillo doganale, o essere provviste di un coperchio che serva allo stesso scopo.

e)

I veicoli con tetto apribile devono essere costruiti in modo da limitare al minimo il numero dei sigilli doganali.

f)

Nei casi in cui siano necessari più sigilli doganali per assicurare le chiusure, il numero di tali sigilli è indicato al punto n. 5 del certificato di approvazione (allegato 4 della convenzione TIR, 1975). Ove opportuno, al certificato di approvazione è allegato un disegno o una fotografia del veicolo che mostri esattamente la collocazione dei sigilli doganali.

2.2.1. c)   Paragrafo 1, lettera c)-1 Aperture di ventilazione

a)

In linea di principio, la loro dimensione massima non deve superare i 400 mm.

b)

Le aperture che consentono l’accesso diretto al compartimento di carico devono essere ostruite

i)

mediante reticella metallica o schermatura di metallo perforata (dimensione massima dei fori: 3 mm in entrambi i casi) e protette da una griglia di metallo saldata (dimensione massima delle maglie: 10 mm); o

ii)

mediante un’unica schermatura di metallo perforata sufficientemente resistente (dimensione massima dei fori: 3 mm; spessore della schermatura: almeno 1 mm).

c)

Le aperture che non consentono l’accesso diretto al compartimento di carico (es. a causa di sistemi a gomito o a deflettore) devono essere provviste dei dispositivi di cui alla lettera b), nei quali, tuttavia, la dimensione dei fori o delle maglie può arrivare fino a 10 mm (per la reticella o la schermatura metalliche) e a 20 mm (per la griglia metallica).

d)

Qualora vi siano delle aperture nei teloni, in linea di massima sono prescritti i dispositivi di cui alla lettera b) della presente nota. Tuttavia, sono ammessi i sistemi di bloccaggio costituiti da una schermatura metallica perforata fissata all'esterno e da una rete metallica o di altro materiale apposta all'interno.

e)

Possono essere consentiti dispositivi identici non metallici, a condizione che i fori siano delle dimensioni richieste e che il materiale usato sia sufficientemente resistente per evitare che i fori siano notevolmente allargati senza lasciare tracce visibili. Inoltre, deve essere impossibile sostituire il dispositivo di ventilazione agendo da un solo lato del telone.

f)

L’apertura di ventilazione può essere dotata di un dispositivo di protezione, che è assicurato al telone in modo da consentire la visita doganale dell’apertura. Tale dispositivo di protezione è fissato al telone ad una distanza non inferiore a 5 cm dalla schermatura dell’apertura di ventilazione.

2.2.1. c)-2   Aperture di scolo

a)

In linea di massima, la loro dimensione massima non deve superare i 35 mm.

b)

Le aperture che consentono l’accesso diretto al compartimento di carico devono essere dotate dei dispositivi descritti nella nota esplicativa 2.2.1 c)-1, lettera b), per le aperture di ventilazione;

c)

Se le aperture di scolo non consentono l’accesso diretto al compartimento di carico, i dispositivi di cui alla lettera b) della presente nota non sono prescritti, a condizione che le aperture siano fornite di un sistema di deflettori affidabile, facilmente accessibile dall’interno del compartimento di carico.

2.2.3.   Paragrafo 3 — Vetro di sicurezza

È considerato vetro di sicurezza il vetro che non presenti rischi di essere distrutto a seguito di uno qualcuno dei fattori che comunemente si verificano nelle normali condizioni di impiego di un veicolo. Il vetro reca un marchio che lo contraddistingue come vetro di sicurezza.

Articolo 3

2.3.3.   Paragrafo 3 — Teloni composti da più pezzi

a)

I vari pezzi che compongono un telone possono essere di diversi materiali, conformemente alle disposizioni dell'allegato 2, articolo 3, paragrafo 2;

b)

Nel confezionamento del telone è consentita qualsiasi disposizione dei pezzi che garantisca un’adeguata sicurezza, a condizione che i pezzi siano uniti in conformità ai requisiti dell'allegato 2, articolo 3.2.3.6 a)

Paragrafo 6, lettera a)

2.3.6. a)-1   Paragrafo 6, lettera a) Veicolo con anelli scorrevoli

Ai fini del presente paragrafo, sono consentiti gli anelli metallici di fissaggio scorrevoli su aste metalliche fissate ai veicoli (4), a condizione che:

a)

le barre siano apposte sul veicolo ad intervalli massimi di 60 cm ed in modo che non possano essere rimosse e reinserite senza lasciare tracce visibili;

b)

gli anelli siano composti da un doppio occhiello o dotati di una barra centrale costituita da un pezzo senza saldature; e

c)

il telone sia fissato al veicolo in stretta conformità alle condizioni stabilite nell'allegato 2, articolo 1, lettera a), della presente convenzione.

2.3.6. a)-2   Veicoli con anelli a tornello

Ai fini del presente paragrafo, sono consentiti gli anelli metallici a tornello, ciascuno dei quali ruota su una staffa metallica fissata al veicolo (5), a condizione che:

a)

ogni staffa sia fissata al veicolo in modo che non possa essere rimossa e riposizionata senza lasciare tracce visibili; e

b)

la molla posta sotto a ciascuna staffa sia completamente racchiusa in un coperchio metallico a forma di campana.

2.3.6. b)   Paragrafo 6, lettera b) Teloni fissati in modo permanente

Laddove uno o più bordi del telone siano fissati in modo permanente alla carrozzeria del veicolo, il telone è trattenuto da uno o più nastri metallici o di altro materiale idoneo agganciati alla carrozzeria del veicolo mediante dispositivi di congiungimento conformi ai requisiti di cui all'allegato 6, nota esplicativa 2.2.1a), lettera a).

2.3.8.   Paragrafo 8 — Distanza tra anelli e occhielli

La distanza compresa fra 200 mm e 300 mm è accettabile da una parte all'altra dei montanti qualora gli anelli siano inseriti in rientranze nei pannelli laterali e gli occhielli siano ovali e sufficientemente piccoli da poter appena essere infilati sugli anelli.

Paragrafo 11, lettera a)

2.3.11. a)-1   Lembi di tensione del telone

In molti veicoli il telone è provvisto all'esterno di un lembo orizzontale forato da occhielli per tutta la lunghezza laterale del veicolo. Questi lembi, denominati lembi di tensione, sono usati per tendere il telone mediante corde di tensione o dispositivi analoghi. Detti lembi sono stati utilizzati per occultare fenditure orizzontali operate nel telone per consentire l'accesso improprio alle merci trasportate nel veicolo. Si raccomanda quindi di non consentire l'uso di questo tipo di lembi. Al loro posto possono essere impiegati i seguenti dispositivi:

a)

lembi di tensione di tipo analogo fissati all'interno del telone; o

b)

piccoli lembi singoli, ciascuno forato da un occhiello, fissati alla superficie esterna del telone e posti ad una distanza tale da consentire un'adeguata tensione del telone.

In alcuni casi è possibile evitare l'uso dei lembi di tensione sui teloni.

2.3.11. a)-2   Cinghie del telone

Per la composizione delle cinghie sono considerati idonei i seguenti materiali:

a)

cuoio;

b)

materiali tessili non estensibili, inclusi i tessuti plastificati o gommati, a condizione che tali materiali non possano essere saldati o ricostituiti, dopo una rottura, senza lasciare tracce visibili. Inoltre la materia plastica che ricopre le cinghie è trasparente e la sua superficie liscia.

2.3.11. a)-3   Il dispositivo illustrato nel disegno n. 3 (6) soddisfa le condizioni di cui all'allegato 2, articolo 3, paragrafo 11, lettera a), ultima parte. Esso è inoltre conforme ai requisiti di cui all'allegato 2, articolo 3, paragrafo 6, lettere a) e b).

ALLEGATO 3

3.0.17.   Paragrafo 17 — Procedura di approvazione

1.

L'allegato 3 prevede che le autorità competenti di una Parte contraente possano rilasciare un certificato di approvazione per i veicoli prodotti nel loro territorio e che non è necessaria alcuna ulteriore procedura di approvazione per tali veicoli nel paese in cui essi sono immatricolati o, a seconda dei casi, in cui è domiciliato il proprietario.

2.

Queste disposizioni non intendono limitare il diritto delle autorità competenti della Parte contraente in cui il veicolo è immatricolato o in cui è domiciliato il proprietario a richiedere la presentazione di tale certificato di approvazione, al momento dell'importazione o successivamente ai fini legati all'immatricolazione o al controllo del veicolo stesso o a formalità analoghe.

3.0.20.   Paragrafo 20 — Procedura di annotazione del certificato di approvazione

Per annullare un'annotazione dei difetti, a seguito della riparazione del veicolo, è sufficiente indicare nell'apposito riquadro n. 11 la dicitura «difetti eliminati» («Defects rectified»), seguita dal nome, dalla firma e dal timbro dell'autorità competente interessata.), seguita dal nome, dalla firma e dal timbro dell'autorità competente interessata.

ALLEGATO 8

Articolo 10

8.10. (b)   L'accordo di cui alla nota esplicativa dell'articolo 6, paragrafo 2 bis si applica anche alle responsabilità dell'organizzazione internazionale di cui alla lettera b) del presente articolo, nel caso in cui la stampa e la distribuzione centralizzate dei carnet TIR siano effettuate dalla suddetta organizzazione internazionale.

Articolo 13

8.13.1-1.   Paragrafo 1 — Disposizioni finanziarie

Dopo un periodo iniziale di due anni, le Parti contraenti della convenzione prevedono che il funzionamento della commissione esecutiva TIR e del segretariato TIR sia finanziato mediante il bilancio ordinario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ciò non preclude un prolungamento dell'accordo di finanziamento iniziale qualora i fondi delle Nazioni Unite o di fonti alternative non fossero immediatamente disponibili.

8.13.1-2.   Paragrafo 1 — Funzionamento della commissione esecutiva TIR

Le attività dei membri della commissione esecutiva TIR saranno finanziate dai rispettivi governi.

8.13.1-3.   Paragrafo 1 — Importo

L'importo di cui al paragrafo 1 è basato (a) sul bilancio e sul piano dei costi della commissione esecutiva TIR e del segretariato TIR quali approvati dal comitato amministrativo e (b) sul numero previsto di carnet TIR da distribuire quale stabilito dall'organizzazione internazionale.

8.13.2.   Paragrafo 2

Previa consultazione con l'organizzazione internazionale di cui all'articolo 6, la procedura di cui al paragrafo 2 è oggetto dell'accordo tra l'UNECE, che agisce su mandato e a nome delle Parti contraenti, e l'organizzazione internazionale di cui all'articolo 6. L'accordo è approvato dal comitato amministrativo.

ALLEGATO 9

Parte I

9.I.1. a)   Paragrafo 1, lettera a) — Associazione istituita

Le disposizioni dell'allegato 9, parte I, paragrafo 1, lettera a), riguardano le organizzazioni coinvolte negli scambi internazionali di merci, incluse le camere di commercio.

Parte II

9.II.3.   Paragrafo 3 — Comitato d'autorizzazione

Si raccomanda di istituire comitati di autorizzazione nazionali che includano rappresentanti delle autorità competenti, delle associazioni nazionali e delle altre organizzazioni interessate.

Disegno n. 1

ESEMPIO DI CERNIERA E DI DISPOSITIVO DI SIGILLATURA DOGANALE PER LE PORTE DEI VEICOLI MUNITI DI COMPARTIMENTI DI CARICO COIBENTATI

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Disegno n. 1a

ESEMPIO DI CERNIERA CHE NON RICHIEDE ALCUNA PROTEZIONE SPECIALE DEL PERNO

La cerniera illustrata qui di seguito è conforme ai requisiti della nota esplicativa 2.2.1 b), lettera b), seconda frase. Il disegno della cinghia e la placca della cerniera rendono inutile qualsiasi forma di protezione speciale del perno, in quanto i sostegni della cinghia si estendono dietro le estremità della piastra stessa. Questi sostegni impediscono quindi di aprire la porta con sigillo doganale dalla parte della cerniera senza lasciare tracce evidenti, anche se il perno non protetto è stato rimosso.

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Disegno n. 2

VEICOLI TELONATI CON ANELLI SCORREVOLI

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Disegno n. 2a

ESEMPIO DI ANELLO A TORNELLO (ANELLO A «D»)

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Disegno n. 3

ESEMPIO DI UN DISPOSITIVO PER IL FISSAGGIO DEI TELONI

Il dispositivo illustrato qui di seguito è conforme ai requisiti dell'allegato 2, articolo 3, paragrafo 11, lettera a), parte finale. Esso rispetta inoltre le condizioni dell'allegato 2, articolo 3, paragrafo 6, lettere a) e b).

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Disegno n. 4

DISPOSITIVO PER IL FISSAGGIO DEI TELONI

Il dispositivo qui riprodotto soddisfa i requisiti di cui all'allegato 2, articolo 3, paragrafo 6, lettere a) e b).

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Disegno n. 5

ESEMPIO DI DISPOSITIVO DI FISSAGGIO INSERITO DALL'INTERNO DI UNA PORTA COIBENTATA

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(1)  Si veda il disegno n. 1a accluso al presente allegato.

(2)  Si veda il disegno n. 1 accluso al presente allegato.

(3)  Si veda il disegno n. 5 accluso al presente allegato.

(4)  Si veda il disegno n. 2 accluso al presente allegato.

(5)  Si veda il disegno n. 2a accluso al presente allegato.

(6)  Si veda il disegno n. 3 accluso al presente allegato.

ALLEGATO 7

ALLEGATO RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DEI CONTENITORI

PARTE I

REGOLAMENTO RELATIVO AI REQUISITI TECNICI APPLICABILI AI CONTENITORI CHE POSSONO ESSERE AMMESSI AL TRASPORTO INTERNAZIONALE SOTTO SIGILLO DOGANALE

Articolo 1

Principi fondamentali

Possono essere approvati per il trasporto internazionale di merci sotto sigillo doganale soltanto i contenitori costruiti e attrezzati in modo che:

a)

nessuna merce possa essere rimossa dalla parte sigillata del contenitore o esservi introdotta senza lasciare tracce visibili di scasso o senza rottura del sigillo doganale;

b)

il sigillo doganale possa esservi apposto in modo semplice ed efficace;

c)

non comportino alcuno spazio nascosto che consenta l'occultamento di merci;

d)

tutti gli spazi che possono contenere merci siano facilmente accessibili per le visite doganali.

Articolo 2

Struttura dei contenitori

1.   Per soddisfare le prescrizioni dell'articolo 1 del presente regolamento:

a)

gli elementi del contenitore (pareti, pianale, porte, tetto, montanti, telai, traverse ecc.) sono assemblati mediante dispositivi che non possano essere rimossi e rimontati dall'esterno senza lasciare tracce visibili o secondo metodi che permettano di costituire un insieme che non possa essere modificato senza lasciare tracce visibili. Se le pareti, il pianale, le porte ed il tetto sono costituiti da elementi diversi, questi elementi rispondono alle stesse prescrizioni e sono sufficientemente resistenti;

b)

le porte e tutti gli altri sistemi di chiusura (compresi rubinetti, passi d'uomo, flange ecc.) sono muniti di un dispositivo che consenta di apporvi un sigillo doganale. Tale dispositivo non deve poter essere rimosso e rimontato dall'esterno senza lasciare tracce visibili e la porta o la chiusura non devono potere essere aperte senza rompere il sigillo doganale. Quest'ultimo è protetto in modo adeguato. Sono ammessi i tetti apribili;

c)

le aperture di ventilazione e di scolo sono munite di un dispositivo che impedisca l'accesso all'interno del contenitore. Tale dispositivo non deve poter essere rimosso e rimontato dall'esterno senza lasciare tracce visibili.

2.   Nonostante le disposizioni dell'articolo 1, lettera c), del presente regolamento, sono ammessi gli elementi costitutivi del contenitore che, per motivi pratici, devono comportare spazi vuoti (ad esempio fra i divisori di una parete doppia). Affinché tali spazi non possano essere utilizzati per l'occultamento di merci:

i)

se il rivestimento interno del contenitore ricopre tutta l'altezza della parete, dal pianale al tetto o, in altri casi, se lo spazio esistente tra questo rivestimento e la parete esterna è completamente chiuso, detto rivestimento è applicato in modo da non poter essere rimosso e reinserito senza lasciare tracce visibili, e

ii)

se il rivestimento non ricopre tutta l'altezza della parete e gli spazi che lo separano dalla parete esterna non sono interamente chiusi, e in tutti gli altri casi in cui si creano spazi durante la costruzione del contenitore, il numero di detti spazi è ridotto al minimo ed essi sono facilmente accessibili per le visite doganali.

3.   Nelle carrozzerie amovibili, come definite nell'allegato 6, nota esplicativa 0.1 j), della convenzione, sono consentite le prese di luce a condizione che esse siano costituite da materiali sufficientemente resistenti e non possano essere rimosse e rimontate dall'esterno senza lasciare tracce visibili. Il vetro può essere ammesso, ma, qualora non si tratti di vetro di sicurezza, le prese di luce sono munite di una rete metallica fissa che non può essere rimossa dall'esterno; le maglie della rete hanno una dimensione non superiore a 10 mm. Le prese di luce non sono consentite sui contenitori di cui all'articolo 1, lettera j), della convenzione, ad eccezione delle carrozzerie amovibili di cui all'allegato 6, nota esplicativa 0.1 j), della convenzione.

Articolo 3

Contenitori pieghevoli o smontabili

I contenitori pieghevoli o smontabili sono soggetti alle disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente regolamento; inoltre, essi sono muniti di un sistema di chiavistelli che blocchi le varie parti quando il contenitore è montato. Se tale sistema di chiavistelli si trova all'esterno del contenitore montato, esso deve poter essere sigillato dalla dogana.

Articolo 4

Contenitori telonati

1.   I contenitori telonati soddisfano le condizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente regolamento, laddove queste siano applicabili. Inoltre, tali contenitori sono conformi alle disposizioni del presente articolo.

2.   Il telone è in tela forte o in tessuto ricoperto di materia plastica o gommato, non estensibile e sufficientemente resistente. Si presenta in buono stato ed è confezionato in modo che, una volta apposto il dispositivo di chiusura, non si possa accedere al carico senza lasciare tracce visibili.

3.   Se il telone è composto da più pezzi, i bordi di questi ultimi sono ripiegati uno nell'altro e cuciti insieme mediante due cuciture distanti almeno 15 mm. Queste cuciture sono eseguite come indicato nel disegno n. 1 allegato al presente regolamento. Tuttavia, quando, per alcune parti del telone (quali i lembi posteriori e gli angoli rinforzati), detta cucitura non sia realizzabile, è sufficiente ripiegare il bordo della parte superiore e cucirlo conformemente al disegno n. 2 allegato al presente regolamento. Una di tali cuciture è visibile soltanto dall'interno ed il colore del filo utilizzato è nettamente diverso dal colore del telone e dal colore del filo impiegato per l'altra cucitura. Tutte le cuciture sono eseguite a macchina.

4.   Se il telone è in tessuto ricoperto di materia plastica ed è composto da più pezzi, questi pezzi possono in alternativa essere saldati insieme, come indicato nel disegno n. 3 allegato al presente regolamento. Il bordo di ciascun pezzo ricopre il bordo dell'altro per almeno 15 mm di larghezza. I pezzi sono saldati su tutta la larghezza dei pezzi sovrapposti. Il bordo esterno di unione del telone è ricoperto di un nastro di materia plastica, largo almeno 7 mm, fissato con lo stesso procedimento di saldatura. Su questo nastro e su una larghezza di almeno 3 mm per ciascun lato dello stesso è impresso un rilievo uniforme e molto marcato. La saldatura è eseguita in modo che i pezzi non possano essere separati e successivamente rimessi insieme senza lasciare tracce visibili.

5.   Le riparazioni sono effettuate secondo il metodo illustrato nel disegno n. 4 allegato al presente regolamento; i bordi sono ripiegati uno nell'altro e cuciti insieme mediante due cuciture, visibili e distanti almeno 15 mm; il filo visibile dall'interno è di colore diverso da quello del filo visibile dall'esterno, nonché da quello del telone; tutte le cuciture sono eseguite a macchina. Se la riparazione di un telone danneggiato vicino ai bordi è effettuata sostituendo la parte danneggiata con un altro pezzo, la cucitura può anche essere eseguita conformemente alle prescrizioni del paragrafo 3 del presente articolo e al disegno n. 1 allegato al presente regolamento. Le riparazioni dei teloni in tessuto ricoperto di materia plastica possono anche essere eseguite secondo il metodo descritto nel paragrafo 4 del presente articolo, ma in tal caso il nastro di plastica è apposto su ambo i lati del telone ed il nuovo pezzo è applicato nella parte interna.

6.   Il telone è fissato al contenitore in modo da soddisfare rigorosamente le condizioni dell'articolo 1, lettere a) e b), del presente regolamento. Possono essere usati i metodi descritti di seguito.

a)

Il telone può essere fissato a mezzo di:

i)

anelli metallici fissati al contenitore,

ii)

occhielli inseriti nel bordo del telone, e

iii)

un cavo di chiusura che passi negli anelli sopra il telone e che resti visibile dall'esterno per tutta la lunghezza.

Il telone ricopre gli elementi solidi del contenitore per almeno 250 mm, misurati a partire dal centro degli anelli di fissaggio, salvo nel caso in cui il sistema di costruzione del contenitore impedisca di per sé l'accesso alle merci.

b)

Qualora il bordo di un telone debba essere fissato in modo permanente al contenitore, le due superfici sono congiunte senza interruzioni per mezzo di dispositivi solidi.

c)

Qualora si usi un sistema di chiusura, nella posizione di chiusura tale sistema fissa saldamente il telone all'esterno del contenitore (come esempio si veda il disegno n. 6 allegato al presente regolamento).

7.   Il telone è sostenuto da una sovrastruttura adeguata (montanti, pareti, centine o assi ecc.).

8.   La distanza fra gli anelli e fra gli occhielli non è superiore a 200 mm. Tuttavia, la distanza fra gli anelli e tra gli occhielli posti da una parte e dall'altra di un montante potrà superare il valore dato, senza eccedere i 300 mm, qualora la struttura del contenitore e del telone sia tale da impedire qualsiasi accesso all'interno del contenitore stesso. Gli occhielli sono rinforzati.

9.   Per le legature di chiusura sono utilizzati:

a)

cavo di acciaio del diametro minimo di 3 mm; o

b)

corde di canapa o di sisal del diametro minimo di 8 mm, con un rivestimento in materia plastica trasparente non estensibile; o

c)

cavi costituiti da gruppi di fibre ottiche contenute in alloggiamento d'acciaio a spirale con un rivestimento in materia plastica trasparente non estensibile; o

d)

cavi composti da una parte centrale in materiale tessile circondata da almeno quattro trefoli costituiti esclusivamente da fili di acciaio e che ricoprono interamente la parte centrale, a condizione che i cavi (escludendo l'eventuale rivestimento plastico trasparente) abbiano un diametro minimo di 3 mm.

I cavi conformi al paragrafo 9, lettera a) o d), del presente articolo possono avere un rivestimento in materia plastica trasparente non estensibile.

Nei casi in cui il telone debba essere ancorato al telaio in un sistema di costruzione per gli altri aspetti conforme alle disposizioni del paragrafo 6, lettera a), del presente articolo, per il fissaggio può essere usata una cinghia (un esempio di tale sistema di costruzione è fornito nel disegno n. 7 accluso al presente allegato). La cinghia deve soddisfare i requisiti sanciti nel paragrafo 11, lettera a), punto iii), relativamente al materiale, alle dimensioni ed alla forma.

10.   Ogni tipo di cavo o corda è in un unico pezzo e ciascuna estremità è munita di un puntale di metallo duro. Ogni puntale metallico permette il passaggio della legatura del sigillo doganale. Il dispositivo di attacco di ogni puntale metallico dei cavi e delle corde conformi al paragrafo 9, lettere a), b) e d), del presente articolo è provvisto di un rivetto forato che attraversa il cavo o la corda e permette il passaggio della legatura del sigillo doganale. Il cavo o la corda è visibile da ambedue le parti del rivetto forato, in modo che sia possibile accertare che tale cavo o corda è un unico pezzo (vedi disegno n. 5 allegato al presente regolamento).

11.   Presso le aperture destinate al carico o allo scarico praticate nel telone, i due bordi del telone sono sovrapposti. Possono essere usati i metodi descritti di seguito.

a)

I due lembi del telone sono sovrapposti in misura adeguata. Inoltre, essi sono assicurati da:

i)

un lembo cucito o saldato conformemente ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo,

ii)

anelli e occhielli che soddisfano le condizioni del paragrafo 8 del presente articolo, purché gli anelli siano in metallo, e

iii)

una cinghia in materiale idoneo, costituita da un solo pezzo e non estensibile, larga almeno 20 mm e spessa almeno 3 mm, che passi attraverso gli anelli e tenga uniti i due bordi del telone ed il lembo; tale cinghia è fissata all'interno del telone e munita di:

un occhiello per ricevere il cavo o la corda di cui al paragrafo 9 del presente articolo; o

un occhiello che possa essere applicato all'anello metallico citato nel paragrafo 6 del presente articolo ed essere fissato mediante il cavo o la corda di cui al paragrafo 9 del presente articolo.

Qualora esista un dispositivo speciale (deflettore, ecc.) che impedisca l'accesso al contenitore senza lasciare tracce visibili, il lembo non è richiesto. Il lembo non è altresì necessario per i contenitori con telone scorrevole.

b)

Uno speciale sistema di chiusura che unisca in modo serrato i bordi del telone quando il contenitore è chiuso e sigillato. Il sistema è dotato di un'apertura attraverso la quale può passare l'anello metallico citato nel paragrafo 6 del presente articolo che è poi fissato dal cavo o dalla corda di cui al paragrafo 9 del presente articolo. A titolo di esempio, si veda il disegno n. 8 accluso al presente allegato.

12.   I marchi di identificazione che devono figurare sul contenitore nonché la targa di approvazione prevista nella parte II del presente allegato non sono in alcun caso ricoperti dal telone.

Articolo 5

Contenitori con teloni scorrevoli

1.

Ove del caso, le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente regolamento si applicano ai contenitori con teloni scorrevoli. Inoltre, tali contenitori sono conformi alle disposizioni del presente articolo.

2.

I teloni scorrevoli, il pianale, le porte e gli altri elementi che costituiscono il contenitore sono conformi a quanto prescritto all'articolo 4, paragrafi 6, 8, 9 e 11 del presente regolamento o ai punti da i) a vi) qui in appresso.

i)

I teloni scorrevoli, il pianale, le porte e gli altri elementi che costituiscono il contenitore sono assemblati in modo da non poter essere aperti o chiusi senza lasciare tracce visibili.

ii)

Il telone ricopre gli elementi solidi della parte superiore del contenitore di almeno 1/4 della distanza effettiva fra le cinghie di tensione. Il telone ricopre gli elementi solidi della parte inferiore del contenitore di almeno 50 mm. L'apertura orizzontale fra il telone e gli elementi solidi del contenitore non può superare i 10 mm perpendicolarmente all'asse longitudinale del contenitore, dopo che questo è stato chiuso e sigillato ai fini doganali.

iii)

La guida del telone scorrevole e le altre parti mobili sono assemblate in modo che le porte chiuse e dotate di sigillo doganale e le altre parti mobili non possano essere aperte o chiuse dall'esterno senza lasciare tracce visibili. La guida del telone scorrevole e le altre parti mobili sono assemblate in modo che sia impossibile accedere al contenitore senza lasciare tracce visibili. Questo sistema è descritto nel disegno n. 9 allegato al presente regolamento.

iv)

La distanza orizzontale fra gli anelli usati per fini doganali, posti sugli elementi solidi del contenitore, non supera i 200 mm. Tuttavia, la distanza fra gli anelli posti da una parte e dall'altra di un montante può superare il valore dato, senza eccedere i 300 mm, qualora la struttura del contenitore e dei teloni sia tale da impedire qualsiasi accesso al contenitore. In ogni caso, le condizioni fissate al punto ii) di cui sopra sono rispettate.

v)

La distanza tra le cinghie di tensione non è superiore a 600 mm.

vi)

I mezzi di fissaggio utilizzati per fissare i teloni agli elementi solidi del contenitore sono conformi a quanto prescritto all'articolo 4, paragrafo 9, del presente regolamento.

Disegno n. 1

TELONI COMPOSTI DI PIÙ PEZZI

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Disegno n. 2

TELONE COMPOSTO DI PIÙ PEZZI

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Disegno n. 3

TELONE COMPOSTO DI PIÙ PEZZI

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Disegno n. 4

RIPARAZIONE DEL TELONE

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Disegno n. 5

MODELLO DI PUNTALE

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Disegno n. 6

ESEMPIO DI SISTEMA DI CHIUSURA DEL TELONE

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Disegno n. 7

ESEMPIO DI TELONE FISSATO AD UN TELAIO DI FORMA PARTICOLARE

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Disegno n. 8

SISTEMA DI CHIUSURA PRESSO LE APERTURE PER IL CARICO E LO SCARICO

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Disegno n. 9

ESEMPIO DI COSTRUZIONE DI UN VEICOLO CON TELONE SCORREVOLE

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PARTE II

PROCEDURE DI APPROVAZIONE DEI CONTENITORI RISPONDENTI AI REQUISITI TECNICI PREVISTI NELLA PARTE I

Disposizioni generali

1.   I contenitori possono essere approvati per il trasporto di merci sotto sigillo doganale:

a)

nella fase di fabbricazione, per tipo di progetto (procedura di approvazione nella fase di fabbricazione); o

b)

in una fase successiva alla fabbricazione, singolarmente o per un numero determinato di contenitori dello stesso tipo (procedura di approvazione in una fase successiva alla fabbricazione).

Disposizioni comuni ad entrambe le procedure di approvazione

2.   L'autorità competente che procede all'approvazione rilascia al richiedente, dopo l'approvazione stessa, un certificato di approvazione valido, a seconda dei casi, per una serie illimitata di contenitori del tipo approvato o per un numero determinato di contenitori.

3.   Il beneficiario dell'approvazione appone una targa di approvazione sul contenitore o sui contenitori approvati, prima di utilizzarli per il trasporto di merci sotto sigillo doganale.

4.   La targa di approvazione è fissata in modo stabile in un punto chiaramente visibile ed accanto ad altre eventuali targhe rilasciate a fini ufficiali.

5.   La targa di approvazione, conforme al modello n. I che figura nell'appendice 1 della presente parte, è costituita da una targa metallica di almeno 20 cm per 10 cm. Sulla superficie sono stampate ad impronta o a rilievo, o in altro modo tale da essere leggibili in permanenza, le seguenti indicazioni espresse almeno in francese o in inglese:

a)

la dicitura «approvato per il trasporto sotto sigillo doganale» («Agréé pour le transport sous scellement douanier» o «Approved for transport under Customs seal»);

b)

il nome del paese in cui il contenitore è stato approvato, per esteso o mediante la sigla utilizzata per indicare il paese di immatricolazione degli autoveicoli nel traffico stradale internazionale, il numero del certificato di approvazione (cifre, lettere ecc.), nonché l'anno di approvazione (ad esempio «NL/26/73» che indica: Paesi Bassi, certificato di approvazione n. 26, rilasciato nel 1973);

c)

il numero d'ordine del contenitore, assegnato dal costruttore (n. di fabbricazione);

d)

se il contenitore è stato approvato per tipo di progetto, i numeri o le lettere di identificazione del tipo di contenitore.

6.   Se un contenitore non soddisfa più i requisiti tecnici prescritti per la sua approvazione, prima di poter essere utilizzato per il trasporto di merci sotto sigillo doganale, esso è riportato allo stato in cui aveva ottenuto l'approvazione, onde soddisfare nuovamente tali requisiti tecnici.

7.   In caso di modifica delle caratteristiche essenziali di un contenitore, tale contenitore non è più coperto dall'approvazione concessa e deve essere nuovamente approvato dall'autorità competente prima di poter essere utilizzato per il trasporto di merci sotto sigillo doganale.

Disposizioni particolari relative all'approvazione per tipo di progetto nella fase di fabbricazione

8.   Quando i contenitori sono fabbricati in serie secondo il medesimo tipo di progetto, il costruttore può chiedere l'approvazione per tipo di progetto all'autorità competente del paese di fabbricazione.

9.   Nella domanda, il costruttore indica i numeri o le lettere di identificazione che egli assegna al tipo di contenitore di cui chiede l'approvazione.

10.   Tale domanda è corredata di schemi e di una specifica del progetto del tipo di contenitore da approvare.

11.   Il costruttore si impegna per iscritto a:

a)

presentare all'autorità competente quei contenitori del tipo in causa che essa desideri esaminare;

b)

consentire all'autorità competente di esaminare altre unità in ogni momento durante la produzione della serie del tipo considerato;

c)

informare l'autorità competente di ogni modifica del progetto o delle specifiche, indipendentemente dalla sua importanza, prima di effettuarla;

d)

riportare sui contenitori in un punto visibile, oltre alle indicazioni previste sulla targa di approvazione, i numeri o le lettere di identificazione del tipo di progetto, nonché il numero d'ordine di ogni contenitore nella serie del tipo considerato (numero di fabbricazione);

e)

tenere un registro dei contenitori fabbricati secondo il tipo approvato.

12.   L'autorità competente indica le eventuali modifiche che devono essere apportate al tipo di progetto previsto per poter concedere l'approvazione.

13.   Non è concessa alcuna approvazione per tipo di progetto prima che l'autorità competente abbia constatato, esaminando uno o più contenitori fabbricati secondo tale tipo di progetto, che i contenitori di detto tipo soddisfano i requisiti tecnici prescritti nella parte I.

14.   All'atto dell'approvazione di un tipo di contenitore, al richiedente è rilasciato un unico certificato di approvazione conforme al modello n. II riportato nell'appendice 2 della presente parte, valido per tutti i contenitori costruiti conformemente alle specifiche del tipo approvato. Tale certificato autorizza il costruttore ad apporre su ogni contenitore della serie di tale tipo la targa di approvazione del modello prescritto nel paragrafo 5 della presente parte.

Disposizioni specifiche per l'approvazione in una fase successiva alla fabbricazione

15.   Se l'approvazione non è stata richiesta nella fase della fabbricazione, il proprietario, l'esercente o il rappresentante di uno di essi possono chiedere l'approvazione all'autorità competente alla quale sono in grado di presentare il contenitore o i contenitori che desiderano far approvare.

16.   Ogni domanda di approvazione presentata nel caso previsto al paragrafo 15 della presente parte indica il numero d'ordine (numero di fabbricazione) iscritto dal costruttore su ogni contenitore.

17.   Dopo aver constatato che il contenitore o i contenitori rispondono ai requisiti tecnici menzionati nella parte I, esaminando quanti contenitori ritiene necessario, l'autorità competente rilascia un certificato di approvazione conforme al modello n. III riportato nell'appendice 3 della presente parte, valido solamente per il numero di contenitori approvati. Tale certificato, in cui sono indicati il numero o i numeri d'ordine assegnati dal costruttore al contenitore o ai contenitori cui esso si riferisce, autorizza il richiedente ad apporre su ogni contenitore approvato la targa prevista al paragrafo 5 della presente parte.

Appendice 1

Modello n. I

Targa di approvazione

(versione inglese)

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Modello n. I

Targa di approvazione

(versione francese)

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Appendice 2

Modello n. II

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AVVERTENZE IMPORTANTI

(Allegato 7, parte II, paragrafi 6 e 7, della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR, 1975)

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Appendice 3

Modello n. III

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AVVERTENZE IMPORTANTI

(Allegato 7, parte II, paragrafi 6 e 7, della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR, 1975)

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PARTE III

NOTE ESPLICATIVE

Le note esplicative relative all’allegato 2, riportate nell’allegato 6 della presente convenzione, si applicano mutatis mutandis ai contenitori approvati per il trasporto sotto sigillo doganale conformemente alla presente convenzione.

7.I.4.6a) Parte I, articolo 4, paragrafo 6, lettera a)

Un esempio di sistema di fissaggio del telone attorno agli elementi angolari dei contenitori, accettabile dal punto di vista doganale, è fornito nel disegno accluso all'allegato 7, parte III.

7.II.5d) Parte II — paragrafo 5, lettera d)

Se due contenitori telonati, approvati per il trasporto sotto sigillo doganale, sono stati uniti in modo da formare un contenitore unico, coperto da un singolo telone e conforme alle condizioni per il trasporto sotto sigillo doganale, per tale combinazione non è richiesto alcun certificato di approvazione separato, né alcuna targa di approvazione distinta.

DISPOSITIVO PER IL FISSAGGIO DEL TELONE ATTORNO AI MONTANTI D'ANGOLO DEL CONTENITORE

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ALLEGATO 8

COMPOSIZIONE, FUNZIONI E REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO AMMINISTRATIVO E DELLA COMMISSIONE ESECUTIVA TIR

COMPOSIZIONE, FUNZIONI E REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO AMMINISTRATIVO

Articolo 1

i)

Le Parti contraenti sono membri del comitato amministrativo.

ii)

Il comitato può decidere che le amministrazioni competenti di Stati di cui all'articolo 52, paragrafo 1, della presente convenzione che non siano Parti contraenti, o i rappresentanti di organizzazioni internazionali possono partecipare come osservatori alle sessioni del comitato in cui sono trattate questioni che li interessano.

Articolo 1 bis

1.   Il comitato prende in esame ogni proposta di emendamento alla convenzione, secondo quanto sancito nell'articolo 59, paragrafi 1 e 2.

2.   Il comitato vigila sull'applicazione della convenzione ed esamina tutte le misure adottate dalle Parti contraenti, dalle associazioni e dalle organizzazioni internazionali a titolo della convenzione, nonché la conformità di tali misure alla convenzione stessa.

3.   Attraverso la commissione esecutiva TIR, il comitato supervisiona e sostiene l'applicazione della convenzione a livello nazionale ed internazionale.

Articolo 2

Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del comitato i servizi di segreteria.

Articolo 3

Ogni anno, in occasione della prima sessione, il comitato elegge il presidente e il vicepresidente.

Articolo 4

Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite convoca il comitato tutti gli anni, sotto gli auspici della Commissione economica per l'Europa, nonché su richiesta delle competenti amministrazioni di almeno cinque Stati che sono parti contraenti.

Articolo 5

Le proposte sono messe ai voti. Ogni Stato che è Parte contraente e che è rappresentato alla sessione ha diritto ad esprimere un voto. Le proposte diverse dagli emendamenti alla presente convenzione sono adottate dal comitato alla maggioranza dei voti espressi dai membri presenti e votanti. Gli emendamenti alla presente convenzione nonché le decisioni di cui agli articoli 59 e 60 della presente convenzione sono adottati alla maggioranza di due terzi dei voti espressi dai membri presenti e votanti.

Articolo 6

Per prendere le decisioni è necessario un quorum di almeno un terzo degli Stati che sono Parti contraenti.

Articolo 7

Prima della chiusura della sessione, il comitato adotta la sua relazione.

Articolo 8

Se il presente allegato non prevede disposizioni pertinenti, è applicabile il regolamento interno della Commissione economica per l'Europa, salvo che il comitato decida diversamente.

COMPOSIZIONE, FUNZIONI E REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE ESECUTIVA TIR

Articolo 9

1.   La commissione esecutiva TIR istituita dal comitato amministrativo in conformità all'articolo 58 ter, è composta da nove membri, ciascuno proveniente da una diversa Parte contraente della convenzione. Il segretario TIR partecipa alle sessioni della commissione.

2.   I membri della commissione esecutiva TIR sono eletti dal comitato amministrativo con la maggioranza dei presenti e votanti. Ciascun membro della commissione esecutiva TIR resta in carica per due anni e può essere rieletto. Il mandato della commissione esecutiva TIR è stabilito dal comitato amministrativo.

Articolo 10

La commissione esecutiva TIR ha il compito di:

a)

supervisionare l'applicazione della convenzione, incluso il funzionamento del sistema di garanzia, ed adempiere alle funzioni affidatele dal comitato amministrativo;

b)

supervisionare la stampa centralizzata e la distribuzione alle associazioni dei carnet TIR, operazioni che possono essere effettuate da un'organizzazione internazionale autorizzata, come previsto all'articolo 6;

c)

coordinare e promuovere lo scambio di informazioni riservate ed altre informazioni fra le autorità competenti delle Parti contraenti;

d)

coordinare e promuovere lo scambio di informazioni fra le autorità competenti delle Parti contraenti, le associazioni e le organizzazioni internazionali;

e)

agevolare la risoluzione delle controversie fra le Parti contraenti, le associazioni, le compagnie assicurative e le organizzazioni internazionali, facendo salvo l'articolo 57 sulla risoluzione delle controversie;

f)

sostenere la formazione del personale delle autorità doganali e delle altre parti interessate dal regime TIR;

g)

tenere un registro centrale per la divulgazione alle Parti contraenti delle informazioni che sono fornite dalle organizzazioni internazionali, di cui all'articolo 6, su tutte le norme e le procedure prescritte per il rilascio dei carnet TIR da parte delle associazioni, in relazione alle condizioni ed ai requisiti minimi sanciti nell'allegato 9;

h)

vigilare sul prezzo dei carnet TIR.

Articolo 11

1.   Il segretario TIR convoca una sessione della commissione su richiesta del comitato amministrativo o di almeno tre membri della commissione.

2.   La commissione s'impegna a prendere le decisioni tramite consenso. Qualora detto consenso non venga raggiunto, le decisioni sono messe ai voti ed approvate a maggioranza dei presenti e votanti. È necessario un quorum di cinque membri per poter prendere le decisioni. Il segretario TIR non ha diritto al voto.

3.   La commissione elegge un presidente e adotta eventuali altre disposizioni relative al regolamento interno.

4.   La commissione relaziona il comitato amministrativo, almeno una volta l'anno o dietro richiesta del comitato stesso, in merito alle proprie attività, inclusa la presentazione dei conti verificati. In seno al comitato amministrativo la commissione è rappresentata dal suo presidente.

5.   La commissione esamina le informazioni e le richieste che le pervengono dal comitato amministrativo, dalle Parti contraenti, dal segretario TIR, dalle associazioni nazionali e dalle organizzazioni internazionali citate nell'articolo 6 della convenzione. Dette organizzazioni internazionali hanno il diritto di partecipare alle sessioni della commissione esecutiva TIR in qualità di osservatori, salvo diversa decisione del presidente. Ove necessario, eventuali altre organizzazioni possono partecipare alle sessioni della commissione come osservatori su invito del presidente.

Articolo 12

Il segretario TIR è membro del segretariato della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite ed esegue le decisioni della commissione esecutiva TIR nell'ambito del mandato della commissione stessa. Il segretario TIR è assistito da un segretariato TIR le cui dimensioni sono determinate dal comitato amministrativo.

Articolo 13

1.   Il funzionamento della commissione esecutiva TIR e del segretariato TIR è finanziato, fino a quando non sono reperite altre fonti di finanziamento, mediante un importo per carnet TIR distribuito dall'organizzazione internazionale di cui all'articolo 6. Tale importo è approvato dal comitato amministrativo.

2.   La procedura per l'attuazione del finanziamento del funzionamento della commissione esecutiva TIR e del segretariato TIR è approvata dal comitato amministrativo.

ALLEGATO 9

ACCESSO AL REGIME TIR

PARTE I

AUTORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI AL RILASCIO DEI CARNET TIR

Condizioni e requisiti minimi

1.

Le condizioni ed i requisiti minimi che le associazioni devono rispettare per essere autorizzate dalle Parti contraenti a rilasciare i carnet TIR e ad agire come garanti secondo quanto disposto nell'articolo 6 della convenzione sono i seguenti:

a)

provata esistenza per almeno un anno come associazione istituita rappresentante gli interessi del settore dei trasporti;

b)

prova di solida situazione finanziaria e di capacità organizzative che consentono di adempiere agli obblighi previsti dalla convenzione;

c)

provata conoscenza da parte del personale della corretta applicazione della convenzione;

d)

assenza di gravi o reiterati reati contro la legislazione doganale o fiscale;

e)

istituzione di un accordo scritto o di altro strumento legale fra l'associazione e le competenti autorità della Parte contraente in cui essa è stabilita. Una copia autenticata dell'accordo scritto e di altro strumento legale, ove necessario insieme ad una traduzione giurata in inglese, francese o russo, è depositata presso la commissione esecutiva TIR. Eventuali modifiche dell'accordo scritto o di altro documento legale sono immediatamente notificate alla commissione esecutiva TIR;

f)

assunzione da parte dell'associazione, nel quadro dell'accordo scritto o di altro strumento legale di cui alla lettera e), di un impegno a:

i)

conformarsi agli obblighi fissati nell'articolo 8 della convenzione;

ii)

accettare l'importo massimo per carnet TIR determinato dalla Parte contraente che può essere richiesto all'associazione in base a quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 3, della convenzione;

iii)

verificare continuamente e, in particolare, prima della richiesta di autorizzazione all'accesso di persone al regime TIR, l'adempimento delle condizioni e dei requisiti minimi da parte di dette persone, così come stabilito nella parte II del presente allegato;

iv)

prestare la propria garanzia per tutte le obbligazioni a suo carico nel paese in cui è stabilita relative alle operazioni accompagnate da carnet TIR rilasciati da essa stessa o da associazioni estere affiliate alla medesima organizzazione internazionale cui essa stessa è affiliata;

v)

coprire le proprie obbligazioni, a soddisfazione delle competenti autorità delle Parti contraenti in cui essa è stabilita, presso una compagnia assicurativa, un gruppo di assicurazioni o un istituto finanziario. Il contratto o i contratti di assicurazione o garanzia finanziaria riguardano tutte le obbligazioni a suo carico concernenti le operazioni accompagnate da carnet TIR rilasciati da essa stessa e da associazioni estere affiliate alla medesima organizzazione internazionale cui essa stessa è affiliata.

Il preavviso per la risoluzione del contratto(i) di assicurazione o garanzia finanziaria non è inferiore a quello per la risoluzione dell'accordo scritto o di altro strumento legale di cui alla lettera e). Una copia autenticata del(i) contratto(i) di assicurazione o garanzia finanziaria, nonché delle eventuali modifiche apportatevi, è depositata presso la commissione esecutiva TIR, inclusa una traduzione giurata, ove necessario, in inglese, francese o russo;

vi)

consentire alle autorità competenti di controllare tutti i registri e la contabilità relativi all'amministrazione del regime TIR;

vii)

accettare una procedura per l'efficiente soluzione delle controversie derivanti dall'uso improprio o fraudolento dei carnet TIR;

viii)

concordare che l'eventuale non conformità grave o reiterata alle condizioni e ai requisiti minimi in oggetto comporti la revoca dell'autorizzazione al rilascio dei carnet TIR;

ix)

conformarsi strettamente alle decisioni delle autorità competenti della Parte contraente in cui essa è stabilita riguardo all'esclusione di persone nel rispetto dell'articolo 38 della convenzione e della parte II del presente allegato;

x)

acconsentire all'attuazione fedele di tutte le decisioni adottate dal comitato amministrativo e dalla commissione esecutiva TIR, nella misura in cui dette decisioni sono state accettate dalle competenti autorità delle Parti contraenti in cui l'associazione è stabilita.

2.

Le Parti contraenti in cui l'associazione è stabilita revocano l'autorizzazione al rilascio dei carnet TIR in caso di non conformità grave o reiterata alle presenti condizioni e requisiti minimi.

3.

L'autorizzazione di un'associazione nei termini sopra stabiliti non pregiudica le responsabilità e gli obblighi dell'associazione previsti dalla convenzione.

4.

Le condizioni ed i requisiti minimi stabiliti sopra non pregiudicano le condizioni ed i requisiti ulteriori che le Parti contraenti possano voler prescrivere.

PARTE II

AUTORIZZAZIONE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE ALL'UTILIZZO DEI CARNET TIR

Condizioni e requisiti minimi

1.

Le condizioni ed i requisiti minimi che devono essere rispettati da coloro che intendono avere accesso al regime TIR sono i seguenti:

a)

provata esperienza o, almeno, capacità di effettuare trasporti internazionali su base regolare (titolare di una licenza per lo svolgimento di trasporti internazionali ecc.);

b)

solida situazione finanziaria;

c)

provata conoscenza dell'applicazione della convenzione TIR;

d)

assenza di gravi o reiterati reati contro la legislazione doganale o fiscale;

e)

un impegno scritto nei confronti dell'associazione, nel quale la persona si vincola a:

i)

adempiere alle formalità doganali richieste ai sensi della convenzione presso gli uffici doganali di partenza, di passaggio e di destinazione;

ii)

versare le somme dovute, di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, della convenzione, qualora ciò le venga richiesto dalle autorità competenti, conformemente all'articolo 8, paragrafo 7, della convenzione;

iii)

entro i limiti consentiti dalla legislazione nazionale, consentire alle associazioni di controllare le informazioni sulle condizioni ed i requisiti minimi di cui sopra.

2.

Condizioni e requisiti ulteriori e più restrittivi per l'accesso al regime TIR possono essere introdotti dalle autorità competenti delle Parti contraenti e dalle associazioni stesse, a meno che le autorità competenti non decidano diversamente.

Procedura

3.

Le Parti contraenti decidono, nel rispetto della legislazione nazionale, le procedure da seguire per l'accesso al regime TIR, sulla base delle condizioni e dei requisiti minimi fissati nei paragrafi 1 e 2.

4.

Le autorità competenti trasmettono alla commissione esecutiva TIR, entro una settimana dalla data di autorizzazione o revoca di autorizzazione all'uso dei carnet TIR, i dati riguardanti ciascuna persona, conformemente al modello di autorizzazione allegato (MAF).

5.

L'associazione trasmette a cadenza annuale un elenco aggiornato al 31 dicembre di tutte le persone autorizzate e quelle la cui autorizzazione è stata revocata. Tale elenco è trasmesso alle autorità competenti una settimana dopo il 31 dicembre. Le autorità competenti inoltrano una copia dell'elenco alla commissione esecutiva TIR.

6.

L'autorizzazione all'accesso al regime TIR non costituisce di per sé un diritto ad ottenere i carnet TIR dalle associazioni.

7.

L'autorizzazione di una persona all'uso dei carnet TIR in base alle condizioni ed ai requisiti minimi di cui sopra lascia impregiudicati le responsabilità e gli obblighi della persona stessa previsti dalla convenzione.

FACSIMILE DI MODULO DI AUTORIZZAZIONE (MAF)

Paese: …

Nome dell'associazione: …

Autorità competente: …

Riservato alle associazioni nazionali e/o autorità competenti

Numero identificativo

Nome della persona(e)/impresa

Indirizzo professionale

Persona cui rivolgersi e recapito telefonico, fax e e-mail

Numero di registrazione dell'impresa o numero di licenza ecc (1)

Precedente revoca dell'autorizzazione (2)

Data di autorizzazione (2)

Data di revoca dell'autorizzazione (2)

Timbro/Firma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le seguenti informazioni minime sono da fornirsi alle autorità competenti per ciascuna persona per la quale l'associazione abilitata trasmette una richiesta di autorizzazione:

numero di identificazione individuale ed unico (ID) assegnato alla persona da parte dell'associazione garante (in collaborazione con l'organizzazione internazionale cui è affiliata) in base ad un formato armonizzato. Il formato del numero di identificazione è determinato dal comitato amministrativo;

nome(i) e indirizzo(i) della persona(e) o impresa (in caso di un'associazione di imprese, anche i nomi dei dirigenti responsabili);

persona cui rivolgersi (persona fisica autorizzata a fornire informazioni sulle operazioni TIR alle autorità doganali ed alle associazioni) con l'indicazione completa dei numeri di telefono e di fax e dell'indirizzo e-mail;

numero di registrazione nel registro delle imprese, numero della licenza di trasporto internazionale o altro (se disponibile);

(se pertinente) precedente revoca dell'autorizzazione, incluse le date, la durata e la natura della revoca dell'autorizzazione.


(1)  se disponibile.

(2)  se pertinente.

ALLEGATO 10

INFORMAZIONI CHE DEVONO ESSERE FORNITE DALLE PARTI CONTRAENTI ALLE ASSOCIAZIONI AUTORIZZATE (A NORMA DELL'ARTICOLO 43 TER) E AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE (A NORMA DELL'ARTICOLO 6, PAR. 2 BIS)

In virtù dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato 9, parte I, paragrafo 1, lettera f), punto iii), della presente convenzione, le associazioni autorizzate sono tenute ad assumere l'impegno di verificare continuamente che le persone autorizzate ad avere accesso al regime TIR soddisfino alle condizioni e ai requisiti minimi di cui all'allegato 9, parte II, della convenzione.

Per conto delle associazioni che ne sono membri e nel quadro delle responsabilità da essa assunte quale organizzazione internazionale autorizzata a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 bis, un'organizzazione internazionale istituisce un sistema di controllo per i carnet TIR basato sulla raccolta di dati, trasmessi dalle autorità doganali e accessibili alle associazioni e alle amministrazioni doganali, relativi al termine delle operazioni TIR presso gli uffici di destinazione. Per consentire alle associazioni di assolvere efficacemente il loro impegno, le Parti contraenti trasmettono le informazioni al sistema di controllo secondo la procedura seguente:

1.   le autorità doganali trasmettono a un'organizzazione internazionale o alle associazioni garanti nazionali, se possibile tramite gli uffici centrali o regionali, con il mezzo di comunicazione più rapido disponibile (fax, posta elettronica ecc.) e possibilmente su base giornaliera, in formato standard, almeno le seguenti indicazioni relativamente a tutti i carnet TIR presentati presso gli uffici doganali di destinazione, quali definiti nell'articolo 1, lettera l), della convenzione:

(a)

numero di riferimento del carnet TIR;

(b)

data e numero di registrazione nel registro doganale;

(c)

nome o numero dell'ufficio doganale di destinazione;

(d)

data e numero di riferimento indicati nell'attestazione di termine dell'operazione TIR (caselle 24-28 del volet n. 2) presso l'ufficio doganale di destinazione (se diversi da b));

(e)

termine parziale o definitivo;

(f)

termine dell'operazione TIR attestato con o senza riserva presso l'ufficio doganale di destinazione fatti salvi gli articoli 8 e 11 della convenzione;

(g)

altre informazioni o documenti (facoltativi);

(h)

numero della pagina.

2.   Le associazioni nazionali o un'organizzazione internazionale possono inviare alle autorità doganali l'allegato modulo di riconciliazione (MRF, Model Reconciliation Form) nei seguenti casi:

(a)

qualora vi siano discrepanze tra i dati trasmessi e quelli figuranti sulle souche del carnet TIR utilizzato; o

(b)

qualora non sia stato trasmesso alcun dato, mentre il carnet TIR utilizzato è stato rinviato all'associazione nazionale.

Le autorità doganali fanno seguito alle richieste di riconciliazione rinviando se possibile quanto prima il modulo di riconciliazione debitamente compilato.

3.   Le autorità doganali e le associazioni garanti nazionali concludono un accordo, in linea con la legislazione nazionale, relativo allo scambio dei dati di cui sopra.

4.   Un'organizzazione internazionale concede alle autorità doganali l'accesso alla base dati relativa ai carnet TIR terminati e alla base dati relativa ai carnet TIR invalidati.

Appendice

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