6.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/48


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 2009

recante concessione della deroga chiesta dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per l’Inghilterra, la Scozia e il Galles in applicazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

[notificata con il numero C(2009) 3853]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2009/431/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (1), in particolare l’allegato III, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Se il quantitativo di effluente per ettaro che uno Stato membro intende applicare ogni anno non corrisponde a quello indicato dall’allegato III, paragrafo 2, secondo comma, prima frase e lettera a), della direttiva 91/676/CEE, detto quantitativo deve essere stabilito in maniera tale da non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1 della medesima direttiva e deve essere giustificato in base a criteri oggettivi quali, nella fattispecie, lunghe stagioni vegetative e colture con elevato assorbimento di azoto.

(2)

Il 14 gennaio 2009 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha presentato alla Commissione una domanda di deroga ai sensi dell’allegato III, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 91/676/CEE con riguardo all’Inghilterra, alla Scozia e al Galles.

(3)

La deroga richiesta riguarda l’intenzione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di consentire, in Inghilterra, Scozia e Galles, l’applicazione (per ettaro all’anno) di 250 kg di azoto da effluente di allevamento nelle aziende agricole a superficie prativa. La deroga interessa potenzialmente 1 950 aziende agricole in Inghilterra, Scozia e Galles, ossia l’1,3 % delle aziende agricole, l’1,5 % della superficie agricola utilizzata (SAU) e il 21 % del bestiame da latte.

(4)

Gli strumenti legislativi di attuazione della direttiva 91/676/CEE, in particolare i regolamenti relativi alla designazione delle zone vulnerabili e all’istituzione di programmi d’azione in Inghilterra (regolamento 2349 del 2008), Scozia (regolamento 298 del 2008) e Galles (regolamento 3143 del 2008), sono stati adottati e sono applicabili parallelamente alla presente decisione.

(5)

Le zone vulnerabili designate a cui si applicano i programmi d’azione coprono il 68 % della superficie totale dell’Inghilterra, il 14 % della superficie totale della Scozia e il 4 % della superficie totale del Galles.

(6)

I dati trasmessi in merito alla qualità delle acque indicano che in Inghilterra l’83 % delle acque sotterranee presenta una concentrazione media di nitrati inferiore a 50 mg/l e il 58 % una concentrazione media inferiore a 25 mg/l. In Scozia e nel Galles, oltre il 90 % delle acque sotterranee presenta una concentrazione media di nitrati inferiore a 50 mg/l e oltre il 70 % una concentrazione media inferiore a 25 mg/l. Per quanto riguarda le acque superficiali, in Inghilterra la concentrazione media di nitrati è inferiore a 25 mg/l in oltre il 50 % dei siti di monitoraggio e supera i 50 mg/l solo nel 9 % di essi. In Scozia e nel Galles, oltre il 90 % dei siti di monitoraggio registra una concentrazione media di nitrati inferiore a 25 mg/l e nessun sito presenta una concentrazione superiore a 50 mg/l.

(7)

I bovini da latte e da carne e gli ovini costituiscono i tipi più diffusi di bestiame erbivoro in Inghilterra, in Scozia e nel Galles e il patrimonio zootecnico ha registrato una tendenza al calo nel periodo 1995-2007 (13 % di riduzione per i bovini e 22 % di riduzione per gli ovini). Circa il 48 % della produzione totale di effluenti agricoli è trattato come letame solido proveniente da sistemi di allevamento su paglia mentre il 52 % degli effluenti è trattato come liquame.

(8)

Negli ultimi vent’anni l’uso di fertilizzanti chimici è diminuito, del 42 % per l’azoto e del 49 % per il fosforo. A partire dal 1999, l’uso di azoto chimico sui pascoli dei bovini da latte è calato del 37 % e nel 2007 ammontava a 128 kg N/ha. I bilanci di azoto e di fosforo a livello nazionale forniti dall’OCSE mostrano che tra il 1985 e il 2002 il bilancio di azoto è passato da 46 a 22 kg N/ha e quello di fosforo da 15 a 12 kg P/ha.

(9)

I prati occupano il 69 % della superficie agricola in Inghilterra, in Scozia e nel Galles; di essi, il 46 % è estensivo e il 54 % è gestito. Il 31 % della superficie agricola totale è costituito da seminativi.

(10)

Dai documenti giustificativi trasmessi nel quadro della notifica risulta che il quantitativo annuale di 250 kg di azoto da effluente di bestiame erbivoro per ettaro proposto per le aziende agricole prative è giustificato in base a criteri oggettivi quali un forte grado di precipitazioni nette, la presenza di lunghe stagioni vegetative e l’elevata produttività delle superfici prative ad alto assorbimento di azoto.

(11)

La Commissione, dopo aver valutato la richiesta, ritiene che il quantitativo di effluente proposto (250 kg/ha) non pregiudichi il conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 91/676/CEE, sempreché siano rigorosamente rispettate alcune condizioni.

(12)

È opportuno che la presente decisione si applichi parallelamente ai programmi d’azione per l’Inghilterra, la Scozia e il Galles adottati per il periodo 2009-2012.

(13)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato «Nitrati» istituito dall’articolo 9 della direttiva 91/676/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Alle condizioni stabilite nella presente decisione, è concessa la deroga chiesta dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per consentire l’applicazione, in Inghilterra, Scozia e Galles, di un quantitativo di effluenti di allevamento superiore a quello previsto all’allegato III, paragrafo 2, secondo comma, prima frase e lettera a), della direttiva 91/676/CEE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

a)   «azienda agricola a superficie prativa»: un’azienda in cui l’80 % o più della superficie agricola disponibile per l’applicazione di effluente è costituita da prato;

b)   «bestiame erbivoro»: bovini (tranne i vitelli da carne bianca), ovini, cervidi, caprini ed equini;

c)   «superficie prativa»: una superficie a coltura prativa permanente o temporanea (intendendosi in quest’ultimo caso i prati avvicendati mantenuti per un periodo inferiore a quattro anni).

Articolo 3

Campo di applicazione

La presente decisione si applica su base individuale alle aziende agricole a superficie prativa alle condizioni stabilite agli articoli 4, 5 e 6.

Articolo 4

Autorizzazione e impegno annuali

1.   Gli agricoltori che intendono beneficiare della deroga presentano ogni anno una domanda alle autorità competenti.

2.   La domanda annuale di cui al paragrafo 1 è corredata di un impegno scritto a rispettare le condizioni stabilite agli articoli 5 e 6.

3.   Le autorità competenti provvedono affinché tutte le domande di deroga siano oggetto di un controllo amministrativo. Qualora dal controllo risulti che le condizioni di cui agli articoli 5 e 6 non sono rispettate, le autorità nazionali ne informano il richiedente. In tal caso, la domanda si considera respinta.

Articolo 5

Applicazione di effluente agricolo e di altri fertilizzanti

1.   Il quantitativo di effluente prodotto da bestiame erbivoro applicato ogni anno nelle aziende agricole a superficie prativa, compreso quello degli animali che pascolano su tali superfici, non deve superare un quantitativo corrispondente a 250 kg di azoto per ettaro all’anno, alle condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 7.

2.   L’apporto complessivo di azoto non deve superare il fabbisogno prevedibile di nutrienti della coltura considerata e deve tenere conto dell’azoto rilasciato dal suolo.

3.   Ogni azienda agricola redige un piano di fertilizzazione, specificando l’avvicendamento colturale sulla superficie agricola nonché le applicazioni previste di effluente e di fertilizzanti azotati e fosfatici. Il piano deve essere disponibile ogni anno presso l’azienda entro il 1o marzo.

Il piano di fertilizzazione deve contenere i seguenti dati:

a)

numero dei capi di bestiame, descrizione del sistema di stabulazione e di stoccaggio, compreso il volume disponibile per lo stoccaggio degli effluenti agricoli;

b)

calcolo dell’azoto e del fosforo da effluente (al netto delle perdite subite durante la stabulazione e lo stoccaggio) prodotti nell’azienda;

c)

rotazione delle colture e superficie destinata a ciascuna coltura, inclusa una mappa schematica dell’ubicazione dei singoli appezzamenti;

d)

fabbisogno prevedibile di azoto e fosforo delle colture;

e)

quantità e tipo di effluente consegnato a terzi o ricevuto da terzi;

f)

risultati di eventuali analisi del suolo, per verificarne la situazione sotto il profilo dell’azoto e del fosforo;

g)

applicazione di azoto e fosforo da effluente su ogni appezzamento;

h)

applicazione di azoto e fosforo mediante fertilizzanti chimici e di altro tipo su ogni appezzamento.

I piani sono aggiornati entro sette giorni dall’introduzione di eventuali modifiche delle pratiche agricole, al fine di garantire la corrispondenza tra i piani stessi e le pratiche agricole effettivamente adottate.

4.   Ogni azienda tiene un registro delle applicazioni di fertilizzanti, in cui vengono riportate anche informazioni sulla gestione degli apporti di azoto e fosforo. Tale registro deve essere presentato alle autorità competenti per ogni anno civile.

5.   L’azienda a superficie prativa che beneficia di una deroga accetta che la domanda di cui all’articolo 4, paragrafo 1, il piano di fertilizzazione ed il registro delle applicazioni di fertilizzanti possano essere oggetto di controlli.

6.   Un’analisi dei risultati relativi alla presenza di azoto e fosforo nel suolo è messa a disposizione di ciascuna azienda ammessa a beneficiare di una deroga. Per ogni area omogenea sotto il profilo pedologico e dell’avvicendamento colturale, almeno una volta ogni quattro anni occorre effettuare analisi e campionamenti. È necessaria almeno un’analisi ogni cinque ettari di terreno agricolo.

7.   È vietato applicare effluente agricolo nel periodo autunnale prima della semina dei prati.

Articolo 6

Pianificazione dei terreni

Una quota pari ad almeno l’80 % della superficie aziendale cui è applicabile l’effluente agricolo deve essere adibita alla praticoltura. Gli allevatori che beneficiano di una deroga individuale sono tenuti a rispettare le seguenti disposizioni:

a)

le superfici prative temporanee su suoli sabbiosi sono arate in primavera;

b)

indifferentemente dal tipo di suolo, l’aratura delle superfici prative è immediatamente seguita da una coltura con elevato fabbisogno di azoto;

c)

ai fini dell’avvicendamento colturale non si possono coltivare leguminose o altre colture che fissino l’azoto atmosferico. Questo divieto non vale tuttavia per il trifoglio presente nelle superfici prative in percentuale inferiore al 50 % e per le altre leguminose intercalate da aree erbose.

Articolo 7

Altre misure

L’applicazione della presente deroga non pregiudica l’attuazione delle misure necessarie per ottemperare ad altre disposizioni normative comunitarie relative alla protezione della salute pubblica e animale e dell’ambiente.

Articolo 8

Monitoraggio

1.   Le autorità competenti compilano, e aggiornano ogni anno, delle mappe in cui sono riportate la quota delle aziende agricole a superficie prativa, la distribuzione del bestiame e la quota della superficie agricola oggetto di una deroga individuale in ciascuna contea. Tali mappe sono trasmesse alla Commissione ogni anno, in allegato alla relazione di cui all’articolo 10.

2.   Il monitoraggio delle aziende agricole oggetto del programma di azione e della deroga è condotto a livello delle singole aziende e nell’ambito di distretti agricoli di monitoraggio. I distretti di monitoraggio di riferimento devono essere rappresentativi dei vari tipi di suolo, intensità di coltura e fertilizzazione.

3.   Le indagini e le analisi dei nutrienti di cui all’articolo 5 forniscono indicazioni sull’utilizzo locale del terreno, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole adottate nelle aziende che beneficiano di una deroga individuale. Tali dati possono essere impiegati per calcolare, sulla base di modelli, l’entità della lisciviazione dei nitrati e delle perdite di fosforo nei terreni prativi, a cui ogni anno sono applicati fino a 250 kg di azoto da effluente di bestiame erbivoro per ettaro.

4.   Attraverso il monitoraggio delle acque sotterranee a bassa profondità, dell’acqua contenuta nel suolo, delle acque di drenaggio e dei corsi d’acqua nelle aziende agricole comprese nei siti di monitoraggio dei distretti agricoli, si ricavano dati sulla concentrazione di nitrati e di fosforo nelle acque che lasciano la zona radicale del suolo e si immettono nelle acque sotterranee e superficiali.

5.   Il monitoraggio delle acque è intensificato nei distretti agricoli situati in prossimità dei corpi idrici più vulnerabili.

6.   Prima della scadenza del periodo di deroga verrà condotto uno studio volto ad acquisire informazioni scientifiche particolareggiate sui sistemi intensivi di praticoltura al fine di migliorare la gestione dei nutrienti agricoli. Tale studio verterà in particolare sulle perdite di nutrienti (incluse la lisciviazione dei nitrati, le perdite dovute a denitrificazione e le perdite di fosfati) nei sistemi intensivi di produzione lattiero-casearia in zone rappresentative.

Articolo 9

Controlli

1.   Le competenti autorità nazionali effettuano controlli amministrativi di tutte le aziende che beneficiano di una deroga individuale, per accertare il rispetto del limite annuale per ettaro di 250 kg di azoto da effluente di bestiame erbivoro e dei limiti massimi di applicazione di azoto, nonché delle restrizioni sull’utilizzo del terreno.

2.   Occorre predisporre un programma di ispezioni in loco basato sull’analisi dei rischi, sui risultati dei controlli effettuati negli anni precedenti e sull’esito di controlli casuali di carattere generale della normativa di attuazione della direttiva 91/676/CEE. Non meno del 3 % delle aziende agricole che godono di una deroga individuale devono essere soggette a ispezioni in loco, per accertare l’ottemperanza alle condizioni di cui agli articoli 5 e 6.

Articolo 10

Trasmissione di relazioni

1.   Ogni anno le autorità competenti trasmettono alla Commissione i risultati delle attività di monitoraggio, corredati di una relazione sintetica sull’evoluzione della qualità delle acque e sulla prassi di valutazione. La relazione fornisce informazioni sulle modalità di valutazione dell’adempimento alle condizioni cui è subordinata la deroga, attraverso controlli a livello delle aziende agricole, nonché delle aziende risultate non conformi in sede di controlli amministrativi e ispezioni in loco.

Tale relazione è trasmessa ogni anno alla Commissione entro giugno, a decorrere dal 2010.

2.   I risultati così ottenuti sono presi in considerazione dalla Commissione nel quadro di un’eventuale nuova richiesta di deroga.

Articolo 11

Validità

La presente decisione si applica nel contesto dei regolamenti relativi all’applicazione del programma d’azione in Inghilterra (regolamento 2349 del 2008), Scozia (regolamento 298 del 2008) e Galles (regolamento 3143 del 2008). La presente decisione è valida fino al 31 dicembre 2012.

Articolo 12

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2009.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.