29.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 133/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2009

relativa alla firma a nome della Comunità europea della convenzione sugli accordi di scelta del foro

(2009/397/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 61, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La Comunità europea si adopera per creare uno spazio giudiziario comune basato sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie.

(2)

La convenzione sugli accordi di scelta del foro, conclusa il 30 giugno 2005 nell’ambito della conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato (di seguito «la convenzione»), apporta un valido contributo alla promozione dell’autonomia delle parti nelle operazioni commerciali internazionali e a una maggiore prevedibilità delle soluzioni giudiziarie di tali operazioni.

(3)

La convenzione incide sulle norme di diritto comunitario derivato riguardanti sia la competenza giurisdizionale basata sulla scelta delle parti sia il riconoscimento e l’esecuzione delle conseguenti decisioni, ed in particolare sul regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1).

(4)

La Comunità ha competenza esclusiva per tutte le materie disciplinate dalla convenzione.

(5)

L’articolo 30 della convenzione legittima la Comunità a firmare, accettare e approvare la convenzione o aderirvi.

(6)

Il Regno Unito e l’Irlanda partecipano all’adozione e all’applicazione della presente decisione.

(7)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione.

(8)

È opportuno firmare la convenzione e approvare la dichiarazione allegata,

DECIDE:

Articolo 1

La firma della convenzione sugli accordi di scelta del foro (di seguito «la convenzione»), conclusa all’Aia il 30 giugno 2005, è approvata a nome della Comunità europea, con riserva di un’eventuale conclusione in una data successiva.

Il testo della convenzione figura all’allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare la convenzione a nome della Comunità e a procedere alla dichiarazione che figura all’allegato II della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 26 febbraio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

I. LANGER


(1)  GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.


TRADUZIONE

ALLEGATO I

CONVENZIONE SUGLI ACCORDI DI SCELTA DEL FORO

Gli Stati contraenti della presente convenzione,

desiderosi di promuovere gli scambi e gli investimenti internazionali attraverso una migliore cooperazione giudiziaria,

persuasi che tale cooperazione possa essere rafforzata grazie a norme uniformi concernenti la competenza giurisdizionale e il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale,

persuasi che tale cooperazione rafforzata richieda, in particolare, un quadro normativo internazionale che garantisca la certezza e l’efficacia degli accordi di scelta del foro esclusivi conclusi tra le parti di operazioni commerciali e che disciplini il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni pronunciate nei procedimenti fondati su tali accordi,

hanno deciso di stipulare la presente convenzione e hanno convenuto le disposizioni seguenti:

CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Campo di applicazione

1.   La presente convenzione si applica nelle fattispecie internazionali agli accordi di scelta del foro esclusivi conclusi in materia civile o commerciale.

2.   Ai fini del capo II, una fattispecie è internazionale, salvo che le parti risiedano nello stesso Stato contraente e il loro rapporto e tutti gli altri elementi pertinenti della controversia, a prescindere dalla sede del giudice prescelto, siano connessi solamente con quello Stato.

3.   Ai fini del capo III, una fattispecie è internazionale quando è chiesto il riconoscimento o l’esecuzione di una decisione straniera.

Articolo 2

Esclusioni dal campo di applicazione

1.   La presente convenzione non si applica agli accordi di scelta del foro esclusivi:

a)

di cui sia parte una persona fisica che agisce principalmente per fini personali, familiari o domestici (un consumatore);

b)

relativi ai contratti di lavoro, compresi gli accordi collettivi.

2.   La presente convenzione non si applica alle seguenti materie:

a)

stato e capacità delle persone fisiche;

b)

obbligazioni alimentari;

c)

altre materie del diritto di famiglia, compresi i regimi patrimoniali della famiglia e gli altri diritti o obblighi derivanti dal matrimonio o da relazioni similari;

d)

testamenti e successioni;

e)

fallimenti, concordati e materie affini;

f)

trasporto passeggeri e merci;

g)

inquinamento marittimo, limitazione della responsabilità per domande risarcitorie marittime, avaria comune e rimorchio e salvataggio d’emergenza;

h)

antitrust (concorrenza);

i)

responsabilità per danni nucleari;

j)

domande di risarcimento per lesioni personali presentate da persone fisiche o in loro nome;

k)

domande di risarcimento del danno extracontrattuale alle cose;

l)

diritti reali immobiliari e contratti d’affitto di immobili;

m)

validità, nullità o scioglimento delle persone giuridiche e validità delle decisioni dei loro organi;

n)

validità dei diritti di proprietà intellettuale diversi dal diritto d’autore e dai diritti connessi;

o)

violazione dei diritti di proprietà intellettuale diversi dal diritto d’autore e dai diritti connessi, salvo che il procedimento sia, o avrebbe potuto essere, promosso per inadempimento di un contratto concernente tali diritti;

p)

validità delle trascrizioni ed iscrizioni nei pubblici registri.

3.   In deroga al paragrafo 2, rientrano nel campo di applicazione della presente convenzione i procedimenti in cui le materie escluse ai sensi del suddetto paragrafo costituiscono oggetto di mere questioni preliminari e non l’oggetto del procedimento. In particolare, il solo fatto che sia sollevata un’eccezione riguardante una materia esclusa ai sensi del paragrafo 2 non comporta l’esclusione del procedimento dal campo di applicazione della convenzione, purché tale materia non costituisca l’oggetto del procedimento.

4.   La presente convenzione non si applica all’arbitrato e ai procedimenti ad esso correlati.

5.   Il solo fatto che uno Stato, un governo, un’agenzia governativa o qualsiasi persona che agisce per conto di uno Stato, sia parte di un procedimento non esclude quest’ultimo dal campo di applicazione della convenzione.

6.   La presente convenzione non pregiudica i privilegi e le immunità di cui godono gli Stati e le organizzazioni internazionali e i loro beni.

Articolo 3

Accordi di scelta del foro esclusivi

Ai fini della presente convenzione:

a)

per «accordo di scelta del foro esclusivo» si intende un accordo avente i requisiti di cui alla lettera c), concluso tra due o più parti per designare, ai fini della competenza a conoscere delle controversie presenti o future nate da un determinato rapporto giuridico, i giudici di uno Stato contraente o uno o più giudici specifici di uno Stato contraente, escludendo la competenza di qualunque altro giudice;

b)

salvo espressa disposizione contraria delle parti, l’accordo di scelta del foro che designa i giudici di uno Stato contraente o uno o più giudici specifici di uno Stato contraente si considera esclusivo;

c)

l’accordo di scelta del foro esclusivo deve essere concluso o documentato:

i)

per iscritto; o

ii)

con qualunque altro mezzo di comunicazione che consenta di accedere alle informazioni e farvi successivamente riferimento;

d)

l’accordo di scelta del foro esclusivo inserito in un contratto si considera indipendente dalle altre clausole contrattuali. La validità dell’accordo non può essere contestata per il solo motivo che il contratto è invalido.

Articolo 4

Altre definizioni

1.   Ai sensi della presente convenzione, per «decisione» si intende qualsiasi decisione giudiziaria nel merito a prescindere dalla denominazione usata, quale ad esempio sentenza o ordinanza, nonché la determinazione delle spese giudiziali da parte del giudice (incluso il cancelliere), purché si riferisca a una decisione nel merito che possa essere riconosciuta o eseguita ai sensi della presente convenzione. I provvedimenti cautelari non sono considerati decisioni.

2.   Ai fini della presente convenzione, un soggetto diverso da una persona fisica si considera residente nello Stato:

a)

della sua sede statutaria;

b)

secondo la cui legge è stato costituito;

a)

della sua amministrazione centrale; oppure

d)

del suo centro d’attività principale.

CAPO II

COMPETENZA GIURISDIZIONALE

Articolo 5

Competenza giurisdizionale del giudice prescelto

1.   Il giudice o i giudici di uno Stato contraente designati in un accordo di scelta del foro esclusivo sono competenti a conoscere delle controversie cui si applica l’accordo, salvo che questo sia nullo secondo la legge di tale Stato.

2.   Il giudice competente ai sensi del paragrafo 1 non può declinare la propria competenza per il motivo che la controversia dovrebbe essere decisa da un giudice di un altro Stato.

3.   I paragrafi precedenti non pregiudicano le norme:

a)

sulla competenza per materia o per valore;

b)

sulla ripartizione interna delle competenze tra i giudici di uno Stato contraente. Tuttavia, qualora il giudice prescelto disponga del potere discrezionale di rinviare una causa, deve essere tenuta in debita considerazione la scelta delle parti.

Articolo 6

Obblighi del giudice non prescelto

Il giudice di uno Stato contraente diverso dal giudice prescelto sospende il procedimento o dichiara la domanda inammissibile qualora al procedimento si applichi un accordo di scelta del foro esclusivo, a meno che:

a)

l’accordo sia nullo secondo la legge dello Stato del giudice prescelto;

b)

una parte fosse priva della capacità di concludere l’accordo in base alla legge dello Stato del giudice adito;

c)

l’attuazione dell’accordo comporti una palese ingiustizia o sia manifestamente contraria all’ordine pubblico dello Stato del giudice adito;

d)

per motivi eccezionali indipendenti dalla volontà delle parti, l’accordo non possa ragionevolmente essere eseguito; oppure

e)

il giudice prescelto abbia deciso di non conoscere della causa.

Articolo 7

Provvedimenti cautelari

I provvedimenti cautelari non sono disciplinati dalla presente convenzione. Questa non impone né preclude la concessione, il diniego o la revoca di provvedimenti cautelari da parte di un giudice di uno Stato contraente e non osta alla facoltà di una parte di richiedere misure di questo tipo né alla facoltà del giudice di concederle, negarle o revocarle.

CAPO III

RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE

Articolo 8

Riconoscimento ed esecuzione

1.   Le decisioni rese da un giudice di uno Stato contraente designato in un accordo di scelta del foro esclusivo sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati contraenti a norma del presente capo. Il riconoscimento e l’esecuzione possono essere negati solo per i motivi contemplati dalla presente convenzione.

2.   Fatto salvo il riesame necessario per applicare le disposizioni del presente capo, la decisione del giudice di origine non può essere riesaminata nel merito. Il giudice richiesto è vincolato dagli accertamenti di fatto su cui il giudice di origine ha basato la propria competenza, salvo che la decisione sia stata resa in contumacia.

3.   La decisione è riconosciuta solo se produce effetti nello Stato di origine ed è eseguita solo se ha efficacia esecutiva nello Stato di origine.

4.   Il riconoscimento e l’esecuzione possono essere differiti o negati se la decisione è stata impugnata nello Stato di origine o se il termine per l’impugnazione ordinaria non è ancora scaduto. Il diniego non impedisce successive domande di riconoscimento o di esecuzione della decisione.

5.   Il presente articolo si applica anche a una decisione resa da un giudice di uno Stato contraente cui il giudice prescelto in quello Stato abbia rinviato la causa, come previsto dall’articolo 5, paragrafo 3. Tuttavia, se il giudice prescelto disponeva del potere discrezionale di rinviare la causa ad altro giudice, il riconoscimento e l’esecuzione della decisione possono essere negati nei confronti della parte che si è tempestivamente opposta al rinvio nello Stato di origine.

Articolo 9

Diniego del riconoscimento o dell’esecuzione

Il riconoscimento e l’esecuzione possono essere negati se:

a)

l’accordo era nullo secondo la legge dello Stato del giudice prescelto, a meno che questo abbia accertato la validità dell’accordo;

b)

una parte era priva della capacità di concludere l’accordo in base alla legge dello Stato richiesto;

c)

l’atto introduttivo del procedimento o un atto equivalente contenente gli elementi essenziali della domanda:

i)

non è stato notificato al convenuto in tempo utile e in modo tale da permettergli di presentare le proprie difese, salvo che il convenuto sia comparso e abbia presentato le sue difese senza contestare la notificazione dinanzi al giudice di origine, purché la legge dello Stato di origine permetta di contestare la notificazione; oppure

ii)

è stato notificato al convenuto nello Stato richiesto in modo incompatibile con i principi fondamentali di quello Stato in materia di notificazione degli atti;

d)

la decisione è stata ottenuta con frode nella procedura;

e)

il riconoscimento e l’esecuzione sono manifestamente incompatibili con l’ordine pubblico dello Stato richiesto, compreso il caso in cui il procedimento specifico che ha condotto alla decisione risulti incompatibile con i principi fondamentali dell’equo procedimento di quello Stato;

f)

la decisione è in contrasto con una decisione resa nello Stato richiesto in una controversia tra le stesse parti; oppure

g)

la decisione è in contrasto con una decisione precedente resa in un altro Stato in una controversia tra le stesse parti avente lo stesso oggetto e lo stesso titolo, purché la decisione precedente soddisfi i requisiti di riconoscimento prescritti dallo Stato richiesto.

Articolo 10

Questioni preliminari

1.   Le decisioni su questioni preliminari aventi ad oggetto materie escluse a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, o dell’articolo 21 non sono riconosciute o eseguite in conformità della presente convenzione.

2.   Il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione possono essere negati se e nella misura in cui questa si basa su una decisione relativa a una questione preliminare concernente una materia esclusa a norma dell’articolo 2, paragrafo 2.

3.   Tuttavia, qualora la decisione sulla questione preliminare riguardi la validità di un diritto di proprietà intellettuale diverso dal diritto d’autore o da un diritto connesso, il riconoscimento e l’esecuzione della decisione possono essere negati o differiti ai sensi del paragrafo precedente soltanto se:

a)

la decisione sulla questione preliminare è in contrasto con una decisione o un provvedimento di un’autorità competente resi in quella materia nello Stato ai sensi della cui legge è sorto il diritto di proprietà intellettuale; oppure se

b)

in quello Stato è pendente un procedimento sulla validità del diritto di proprietà intellettuale.

4.   Il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione possono essere negati se e nella misura in cui la decisione si basa su una decisione relativa a una questione preliminare riguardante una materia esclusa ai sensi di una dichiarazione formulata dallo Stato richiesto in virtù dell’articolo 21.

Articolo 11

Risarcimento del danno

1.   Il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione possono essere negati se e nella misura in cui la decisone riconosce un risarcimento, anche di carattere esemplare o punitivo, che non indennizza una parte per una perdita o un danno effettivamente subiti.

2.   Il giudice richiesto tiene in considerazione se e in quale misura il risarcimento concesso dal giudice di origine serve a coprire i costi e le spese del procedimento.

Articolo 12

Transazioni giudiziarie

Le transazioni giudiziarie approvate dal giudice di uno Stato contraente designato in un accordo di scelta del foro esclusivo o concluse dinanzi a tale giudice nel corso di un procedimento, che hanno la stessa efficacia esecutiva di una decisione nello Stato di origine, sono eseguite ai sensi della presente convenzione allo stesso modo di una decisione.

Articolo 13

Documenti da presentare

1.   La parte che richiede il riconoscimento o l’esecuzione deve presentare:

a)

una copia integrale e autentica della decisione;

b)

l’accordo di scelta del foro esclusivo, una sua copia autentica o altra prova della sua esistenza;

c)

se la decisione è stata resa in contumacia, l’originale o una copia autentica di un documento attestante che l’atto introduttivo del procedimento o un atto equivalente è stato notificato alla parte contumace;

d)

qualunque documento idoneo a provare l’efficacia o, se del caso, l’esecutorietà della decisione nello Stato di origine;

e)

nel caso previsto dall’articolo 12, un certificato di un giudice dello Stato di origine attestante che la transazione giudiziaria ha, in tutto o in parte, la stessa efficacia esecutiva di una decisione nello Stato di origine.

2.   Il giudice richiesto, se il contenuto della decisione non gli permette di verificare il rispetto dei requisiti del presente capo, può richiedere ogni documento necessario.

3.   La domanda di riconoscimento o di esecuzione può essere accompagnata da un documento, rilasciato da un giudice (o un cancelliere) dello Stato di origine, nella forma raccomandata e pubblicata dalla conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato.

4.   I documenti di cui al presente articolo redatti in una lingua diversa da quella ufficiale dello Stato richiesto devono essere corredati di una traduzione autentica in una lingua ufficiale, salvo quanto altrimenti disposto dalla legge di tale Stato.

Articolo 14

Procedura

Le procedure di riconoscimento, exequatur o registrazione ai fini dell’esecuzione, e l’esecuzione delle decisioni sono disciplinate dalla legge dello Stato richiesto, salvo quanto altrimenti disposto dalla presente convenzione. Il giudice richiesto deve agire rapidamente.

Articolo 15

Separabilità

Sono ammessi il riconoscimento e l’esecuzione di una parte separabile di una decisione se è richiesto il riconoscimento o l’esecuzione di quella parte o se solo parte della decisione può essere riconosciuta o eseguita ai sensi della presente convenzione.

CAPO IV

CLAUSOLE GENERALI

Articolo 16

Disposizioni transitorie

1.   La presente convenzione si applica agli accordi di scelta del foro esclusivi conclusi dopo la sua entrata in vigore nei confronti dello Stato del giudice prescelto.

2.   Sono esclusi dalla presente convenzione i procedimenti instaurati prima della sua entrata in vigore per lo Stato del giudice adito.

Articolo 17

Contratti di assicurazione e di riassicurazione

1.   I procedimenti inerenti un contratto di assicurazione o di riassicurazione non sono esclusi dal campo di applicazione della presente convenzione per il fatto che il contratto riguarda una materia cui non si applica la presente convenzione.

2.   Il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione concernente gli obblighi derivanti da un contratto di assicurazione o di riassicurazione non possono essere limitati o negati per il fatto che il contratto prevede l’obbligo di tenere indenne l’assicurato o il riassicurato in relazione a:

a)

una materia cui non si applica la presente convenzione; o in relazione a

b)

una decisione di risarcimento cui potrebbe applicarsi l’articolo 11.

Articolo 18

Esenzione dalla legalizzazione

Tutti i documenti trasmessi o rilasciati ai sensi della presente convenzione sono esenti da legalizzazione o da qualsiasi formalità equivalente, compresa l’apostille.

Articolo 19

Dichiarazioni dirette a limitare la competenza giurisdizionale

Uno Stato può dichiarare che i propri giudici possono rifiutare di conoscere delle controversie cui si applica un accordo di scelta del foro esclusivo se tra questo Stato e le parti o tra lo Stato e la controversia non sussiste alcuna connessione ad eccezione della sede del giudice prescelto.

Articolo 20

Dichiarazioni dirette a limitare il riconoscimento e l’esecuzione

Uno Stato può dichiarare che i propri giudici possono rifiutare di riconoscere o eseguire una decisione resa da un giudice di un altro Stato contraente se le parti erano residenti nello Stato richiesto e il loro rapporto e tutti gli altri elementi pertinenti della controversia, diversi dalla sede del giudice prescelto, erano connessi solamente con lo Stato richiesto.

Articolo 21

Dichiarazioni relative a materie specifiche

1.   Uno Stato che abbia un forte interesse a non applicare la presente convenzione a una materia specifica può dichiarare che non applicherà la convenzione a tale materia. Se formula una dichiarazione di questo tipo, lo Stato interessato deve garantire che la portata della dichiarazione non è più ampia del necessario e che la materia specifica esclusa è definita in modo chiaro e preciso.

2.   In relazione alla suddetta materia la convenzione non si applica:

a)

nello Stato contraente che ha formulato la dichiarazione;

b)

negli altri Stati contraenti, qualora un accordo di scelta del foro esclusivo designi i giudici, o uno o più giudici specifici, dello Stato che ha formulato la dichiarazione.

Articolo 22

Dichiarazioni reciproche sugli accordi di scelta del foro non esclusivi

1.   Uno Stato contraente può dichiarare che i propri giudici riconosceranno ed eseguiranno le decisioni rese dai giudici di altri Stati contraenti designati in un accordo di scelta del foro che è stato concluso tra due o più parti nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 3, lettera c), e designa, ai fini della competenza a conoscere delle controversie presenti o future nate da un determinato rapporto giuridico, il giudice o i giudici di uno o più Stati contraenti (accordo di scelta del foro non esclusivo).

2.   Quando il riconoscimento o l’esecuzione di una decisione pronunciata in uno Stato contraente che ha formulato una dichiarazione di questo tipo è richiesto in un altro Stato contraente che ha formulato una tale dichiarazione, la decisione è riconosciuta ed eseguita ai sensi della presente convenzione se:

a)

il giudice di origine è stato designato in un accordo di scelta del foro non esclusivo;

b)

non vi è nessuna decisione resa da altro giudice dinanzi al quale possa essere promosso un procedimento in base all’accordo di scelta del foro non esclusivo, né è pendente dinanzi a tale giudice un procedimento tra le stesse parti avente lo stesso oggetto e lo stesso titolo; e

c)

il giudice di origine è stato il primo giudice adito.

Articolo 23

Interpretazione uniforme

Nell’interpretare la presente convenzione si tiene conto del suo carattere internazionale e della necessità di promuovere la sua applicazione uniforme.

Articolo 24

Esame del funzionamento pratico della convenzione

Il segretario generale della conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato prende periodicamente le disposizioni necessarie per:

a)

esaminare il funzionamento pratico della presente convenzione, comprese le eventuali dichiarazioni; e

b)

valutare l’opportunità di apportare modifiche alla presente convenzione.

Articolo 25

Ordinamenti giuridici non unificati

1.   Qualora in uno Stato contraente vigano, in unità territoriali diverse, due o più ordinamenti giuridici per questioni disciplinate dalle presente convenzione:

a)

ogni riferimento alla legge o alla procedura di uno Stato va inteso, se del caso, come riferimento alla legge o alla procedura in vigore nell’unità territoriale pertinente;

b)

ogni riferimento alla residenza in uno Stato va inteso, se del caso, come riferimento alla residenza nell’unità territoriale pertinente;

c)

ogni riferimento al giudice o ai giudici di uno Stato va inteso, se del caso, come riferimento al giudice o ai giudici dell’unità territoriale pertinente;

d)

ogni riferimento alla connessione con uno Stato va inteso, se del caso, come riferimento alla connessione con l’unità territoriale pertinente.

2.   In deroga al paragrafo precedente, uno Stato contraente costituito da due o più unità territoriali diverse nelle quali vigono ordinamenti giuridici diversi non è tenuto ad applicare la presente convenzione alle fattispecie che riguardano esclusivamente le unità territoriali diverse.

3.   Il giudice di un’unità territoriale di uno Stato contraente costituito da due o più unità territoriali diverse nelle quali vigono ordinamenti giuridici diversi non è tenuto a riconoscere o eseguire una decisione resa in un altro Stato contraente per il solo motivo che la decisione è stata riconosciuta o eseguita in un’altra unità territoriale del medesimo Stato contraente ai sensi della presente convenzione.

4.   Il presente articolo non si applica alle organizzazioni regionali di integrazione economica.

Articolo 26

Rapporto con altri strumenti internazionali

1.   La presente convenzione deve essere interpretata, per quanto possibile, in modo compatibile con gli altri trattati in vigore per gli Stati contraenti, conclusi prima o dopo la presente convenzione.

2.   La presente convenzione non pregiudica l’applicazione, da parte di uno Stato contraente, di un trattato concluso prima o dopo la presente convenzione, qualora nessuna delle parti risieda in uno Stato contraente che non è parte del trattato.

3.   La presente convenzione non pregiudica l’applicazione, da parte di uno Stato contraente, di un trattato concluso prima dell’entrata in vigore della presente convenzione in quello Stato contraente, qualora l’applicazione della presente convenzione sia incompatibile con gli obblighi di tale Stato nei confronti di uno Stato non contraente. Il presente paragrafo si applica anche ai trattati che rivedono o sostituiscono un trattato concluso prima dell’entrata in vigore della presente convenzione in tale Stato contraente, salvo che la revisione o la sostituzione crei nuove incompatibilità con la presente convenzione.

4.   La presente convenzione non pregiudica l’applicazione, da parte di uno Stato contraente, di un trattato concluso prima o dopo la presente convenzione per ottenere il riconoscimento o l’esecuzione di una decisione resa da un giudice di uno Stato contraente che è parte di quel trattato. Tuttavia la decisione non può essere riconosciuta o eseguita in misura minore rispetto a quanto disposto dalla presente convenzione.

5.   La presente convenzione non pregiudica l’applicazione, da parte di uno Stato contraente, di un trattato che disciplina la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in una materia specifica, anche se è stato concluso dopo la presente convenzione e se tutti gli Stati interessati sono parti della presente convenzione.

Questo paragrafo si applica solo se lo Stato contraente ha formulato una dichiarazione relativa al trattato ai sensi di questo paragrafo. In caso di dichiarazione, gli altri Stati contraenti non sono tenuti ad applicare la presente convenzione a quella materia particolare nella misura in cui sussistano incompatibilità, qualora un accordo di scelta del foro esclusivo designi i giudici, o uno o più giudici specifici, dello Stato contraente che ha formulato la dichiarazione.

6.   La presente convenzione non pregiudica l’applicazione delle norme di un’organizzazione regionale di integrazione economica che è parte della presente convenzione, adottate prima o dopo la presente convenzione:

a)

qualora nessuna delle parti risieda in uno Stato contraente che non è uno Stato membro dell’organizzazione regionale di integrazione economica;

b)

per quanto concerne il riconoscimento o l’esecuzione di decisioni tra Stati membri dell’organizzazione regionale di integrazione economica.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27

Firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione

1.   La presente convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

2.   La presente convenzione è soggetta alla ratifica, accettazione o approvazione degli Stati firmatari.

3.   La presente convenzione è aperta all’adesione di tutti gli Stati.

4.   Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso il ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi, depositario della convenzione.

Articolo 28

Dichiarazione concernente gli ordinamenti giuridici non unificati

1.   Al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, gli Stati che siano costituiti da due o più unità territoriali nelle quali, per le materie oggetto della presente convenzione, vigono ordinamenti giuridici diversi possono dichiarare che la presente convenzione si estende a tutte le rispettive unità territoriali o soltanto ad una o a più di esse e possono in ogni momento modificare tale dichiarazione presentandone una nuova.

2.   La dichiarazione è notificata al depositario e indica espressamente le unità territoriali alle quali si applica la presente convenzione.

3.   In mancanza di dichiarazione a norma di questo articolo, la convenzione si applica all’intero territorio dello Stato.

4.   Il presente articolo non si applica alle organizzazioni regionali di integrazione economica.

Articolo 29

Organizzazioni regionali di integrazione economica

1.   Un’organizzazione regionale di integrazione economica costituita esclusivamente da Stati sovrani e avente competenza per alcune o tutte le materie disciplinate dalla presente convenzione può anch’essa firmare, accettare e approvare la presente convenzione o aderirvi. In tal caso l’organizzazione regionale di integrazione economica ha gli stessi diritti e obblighi di uno Stato contraente nella misura in cui è competente per le materie disciplinate dalla presente convenzione.

2.   Al momento della firma, accettazione, approvazione o adesione, l’organizzazione regionale di integrazione economica notifica per iscritto al depositario le materie disciplinate dalla presente convenzione per le quali i suoi Stati membri le hanno delegato la competenza. L’organizzazione notifica senza indugio per iscritto al depositario qualunque modifica intervenuta nella delega di competenza precisata nella notifica più recente fatta in virtù del presente paragrafo.

3.   Ai fini dell'entrata in vigore della presente convenzione, gli strumenti depositati da un’organizzazione regionale di integrazione economica sono presi in considerazione solo se l’organizzazione interessata dichiara, in conformità dell’articolo 30, che i suoi Stati membri non saranno parti della presente convenzione.

4.   Ogni riferimento nella presente convenzione a uno «Stato contraente» o «Stato» si applica anche, se del caso, a un’organizzazione regionale di integrazione economica che è parte della convenzione.

Articolo 30

Adesione di un’organizzazione regionale di integrazione economica senza i suoi Stati membri

1.   Al momento della firma, accettazione, approvazione o adesione, un’organizzazione regionale di integrazione economica può dichiarare di essere competente per tutte le materie disciplinate dalla presente convenzione e che i propri Stati membri non saranno parti della presente convenzione ma ne saranno vincolati in forza della firma, accettazione, approvazione o adesione dell’organizzazione.

2.   Qualora un’organizzazione regionale di integrazione economica effettui una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1, ogni riferimento nella presente convenzione a uno «Stato contraente» o «Stato» si applica altresì, se del caso, agli Stati membri dell’organizzazione.

Articolo 31

Entrata in vigore

1.   La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del quarto mese successivo al deposito del secondo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione di cui all’articolo 27.

2.   Successivamente la presente convenzione entra in vigore:

a)

per ciascuno Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che la ratifica, accetta, approva o vi aderisce più tardi, il primo giorno del quarto mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;

b)

per le unità territoriali alle quali la presente convenzione è stata estesa in conformità dell’articolo 28, paragrafo 1, il primo giorno del quarto mese successivo alla notifica della dichiarazione di cui al predetto articolo.

Articolo 32

Dichiarazioni

1.   Le dichiarazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22 e 26 possono essere formulate all’atto della firma, accettazione, approvazione o adesione oppure in qualunque momento successivo e possono essere modificate o revocate in qualsiasi momento.

2.   Le dichiarazioni, modifiche e revoche devono essere notificate al depositario.

3.   Le dichiarazioni fatte al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione divengono efficaci al momento dell’entrata in vigore della presente convenzione nei confronti dello Stato in questione.

4.   Le dichiarazioni formulate in un momento successivo e ogni modifica o revoca di una dichiarazione hanno efficacia il primo giorno del quarto mese successivo alla data di ricevimento della notifica da parte del depositario.

5.   Le dichiarazioni ai sensi degli articoli 19, 20, 21 e 26 non si applicano agli accordi di scelta del foro esclusivi conclusi prima che tali dichiarazioni divengano efficaci.

Articolo 33

Denuncia

1.   La presente convenzione può essere denunciata mediante notifica scritta al depositario. La denuncia può limitarsi ad alcune unità territoriali di un ordinamento giuridico non unificato cui si applica la presente convenzione.

2.   La denuncia ha efficacia il primo giorno del tredicesimo mese successivo alla data di ricevimento della notifica da parte del depositario. Quando nella notifica è indicato un periodo più lungo affinché la denuncia produca i suoi effetti, quest’ultima ha efficacia alla scadenza del predetto periodo a decorrere dalla data di ricevimento della notifica da parte del depositario.

Articolo 34

Notifiche da parte del depositario

Il depositario notifica ai membri della conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato, nonché agli altri Stati e alle organizzazioni regionali di integrazione economica che hanno firmato, ratificato, accettato, approvato o aderito conformemente agli articoli 27, 29 e 30 le seguenti informazioni:

a)

le firme, ratifiche, accettazioni, approvazioni e adesioni previste agli articoli 27, 29 e 30;

b)

la data di entrata in vigore della presente convenzione in conformità dell’articolo 31;

c)

le notifiche, dichiarazioni, modifiche e revoche delle dichiarazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29 e 30;

d)

le denunce ai sensi dell’articolo 33.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto all’Aia, il 30 giugno 2005, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del governo del Regno dei Paesi Bassi e di cui verrà inviata una copia autentica, per via diplomatica, a ciascuno degli Stati membri della conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato alla data della sua ventesima sessione e a ciascuno Stato che ha partecipato a tale sessione.


ALLEGATO II

Dichiarazione della Comunità europea ai sensi dell’articolo 30 della convenzione sugli accordi di scelta del foro

La Comunità europea dichiara, ai sensi dell’articolo 30 della convenzione sugli accordi di scelta del foro, di essere competente per tutte le materie disciplinate dalla presente convenzione. I suoi Stati membri non firmeranno, ratificheranno, accetteranno o approveranno la convenzione, ma ne saranno vincolati in forza della sua conclusione da parte della Comunità europea.

Ai fini della presente dichiarazione, il termine «Comunità europea» non include la Danimarca, in virtù degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità.