15.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 120/20


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 2009

che sospende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1683/2004 del Consiglio sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese

(2009/383/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 14, paragrafo 4,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

(1)

A seguito di un’inchiesta di riesame condotta a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base («inchiesta di riesame»), il Consiglio ha istituito, mediante il regolamento (CE) n. 1683/2004 (2), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese, attualmente classificato ai codici NC ex 2931 00 95 (codice TARIC 2931009582) ed ex 3808 93 27 (codice TARIC 3808932719) («il prodotto in esame») — dazio esteso alle importazioni di glifosato spedito dalla Malaysia (indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario di questo paese o meno) (codici TARIC 2931009581 e 3808932711), fatta eccezione per quello prodotto dalla Crop Protection (M) Sdn. Bhd., Lot 746, Jalan Haji Sirat 4 ½ Miles, off Jalan Kapar, 42100 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia (codice addizionale TARIC A 309) ed esteso alle importazioni di glifosato spedito da Taiwan (indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario di questo paese o meno) (codici TARIC 2931009581 e 3808932711), fatta eccezione per quello prodotto dalla Sinon Corporation, No. 23, Sec. 1, Mei Chuan W. Rd, Taichung, Taiwan (codice addizionale TARIC A 310). L’aliquota del dazio antidumping è del 29,9 %.

(2)

AUDACE, associazione di distributori e utilizzatori del prodotto in esame, ha presentato informazioni relative a una modifica delle condizioni di mercato intervenuta successivamente al periodo dell’inchiesta di riesame in previsione della scadenza delle misure (periodo compreso tra il 1o gennaio 2002 e il 31 dicembre 2002), sostenendo che tale variazione avrebbe giustificato la sospensione delle misure attualmente in vigore, secondo quanto disposto dall’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base. La Commissione ha pertanto esaminato se tale sospensione fosse giustificata.

B.   MOTIVAZIONI

(3)

L’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base dispone che, nell’interesse della Comunità, le misure antidumping possano essere sospese qualora si sia riscontrata una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione, a condizione che l’industria comunitaria abbia avuto la possibilità di presentare osservazioni e che queste siano state prese in considerazione. Inoltre, a norma dell’articolo 14, paragrafo 4, le misure antidumping in questione possono essere ripristinate in qualsiasi momento se i motivi che ne giustificavano la sospensione non sono più validi.

(4)

Per quanto concerne l’industria comunitaria, si rileva che fino al primo semestre del 2008 la situazione è migliorata. Grazie al forte aumento dei prezzi sul mercato comunitario, all’incremento del volume e del valore delle vendite e ai costi di produzione relativamente stabili, si è registrato un consistente aumento dei profitti espressi in percentuale sul fatturato. Questo andamento positivo è confermato da dati più recenti relativi al principale produttore comunitario, che rappresenta gran parte della produzione e delle vendite dell’industria comunitaria. Le informazioni di mercato attualmente disponibili non lasciano prevedere una sostanziale modifica di questa situazione in conseguenza di un’eventuale sospensione delle misure.

(5)

L’industria comunitaria ha confermato che il livello dei suoi prezzi sul mercato dell’UE resta in linea di massima immutato, nonostante il forte calo dei prezzi delle esportazioni dalla Repubblica popolare cinese registrato da luglio 2008.

(6)

Il progressivo aumento della capacità di produzione e della produzione medesima nella Repubblica popolare cinese potrebbe determinare, nel medio-lungo periodo, pressioni al ribasso sui prezzi comunitari del glifosato. Dalle informazioni attuali risulta tuttavia che queste pressioni dovrebbero essere, in larga misura, neutralizzate dal fatto che la domanda mondiale è in crescita.

(7)

Non sono stati riscontrati elementi che indichino che la sospensione non sarebbe nell’interesse comunitario.

(8)

In conclusione, dato il mutamento temporaneo delle condizioni di mercato e tenuto conto in particolare del livello attuale dei prezzi sul mercato comunitario e degli attuali elevati livelli di profitto dell’industria comunitaria nonostante che negli ultimi mesi si sia registrato un calo dei prezzi delle esportazioni dalla Cina, il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione delle misure viene ritenuto improbabile. Si propone pertanto di sospendere le misure in vigore per un periodo di nove mesi, secondo quanto disposto dall’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   CONSULTAZIONE DELL’INDUSTRIA COMUNITARIA

(9)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base, la Commissione ha comunicato all’industria comunitaria l’intenzione di sospendere le misure antidumping vigenti. L’industria comunitaria ha avuto la possibilità di presentare osservazioni e queste sono state prese in considerazione.

D.   CONCLUSIONI

(10)

La Commissione ritiene pertanto che siano state rispettate tutte le condizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base per la sospensione del dazio antidumping istituito sul prodotto in esame. È pertanto opportuno sospendere il dazio antidumping istituito con il regolamento (CE) n. 1683/2004 per un periodo di nove mesi.

(11)

Qualora in seguito dovessero mutare le circostanze che hanno determinato la sospensione, la Commissione può ripristinare le misure antidumping revocando, con decorrenza immediata, la sospensione dei dazi antidumping,

DECIDE:

Articolo 1

È sospeso per un periodo di nove mesi il dazio antidumping definitivo, istituito mediante il regolamento (CE) n. 1683/2004, sulle importazioni di glifosato di cui ai codici NC ex 2931 00 95 (codice TARIC 2931009582) ed ex 3808 93 27 (codice TARIC 3808932719) originario della Repubblica popolare cinese — dazio esteso alle importazioni di glifosato spedito dalla Malaysia (indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario di questo paese o meno) (codici TARIC 2931009581 e 3808932711), fatta eccezione per quello prodotto dalla Crop protection (M) Sdn. Bhd., Lot 746, Jalan Haji Sirat 4 ½ Miles, off Jalan Kapar, 42100 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia (codice addizionale TARIC A 309) ed esteso alle importazioni di glifosato spedito da Taiwan (indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario di questo paese o meno) (codici TARIC 2931009581 e 3808932711), fatta eccezione per quello prodotto dalla Sinon Corporation, No. 23, Sec. 1, Mei Chuan W. Rd, Taichung, Taiwan (codice addizionale TARIC A 310).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2009.

Per la Commissione

Catherine ASHTON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2)  GU L 303 del 30.9.2004, pag. 1.