22.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 102/7


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2009

relativa alla definizione dei criteri per la classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti a norma dell’allegato III della direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive

[notificata con il numero C(2009) 2856]

(2009/337/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE (1), in particolare l’articolo 22, paragrafo 1, lettera g),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire una valutazione comune dei criteri istituiti nell’allegato III della direttiva 2006/21/CE è necessario definire una metodologia e, ove possibile, fissare dei valori limite, tenendo conto dei diversi tipi di strutture di deposito dei rifiuti e del loro comportamento nel breve e nel lungo termine e in tutta la fase operativa.

(2)

Da un punto di vista tecnico è opportuno prevedere deroghe alla valutazione dei criteri riguardanti la presenza di sostanze pericolose o di rifiuti pericolosi per le strutture che contengono unicamente rifiuti inerti o terra non inquinata.

(3)

Il potenziale pericolo che una struttura di deposito dei rifiuti comporta può variare notevolmente nella fase operativa e nella fase di chiusura. È pertanto opportuno riesaminare la classificazione della struttura secondo il caso e comunque almeno al termine della fase operativa.

(4)

Per valutare le possibili perdite di vite umane e i pericoli potenziali per la salute umana conseguenti alla perdita dell’integrità strutturale o ad un funzionamento improprio di una struttura, al momento di valutare la rilevanza della perdita o del pericolo potenziale occorre tener conto della presenza effettiva e permanente di persone nelle aree potenzialmente interessate.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Una struttura di deposito dei rifiuti è classificata nella categoria A ai sensi dell’allegato III, primo trattino, della direttiva 2006/21/CE se le conseguenze previste, a breve o a lungo termine, di un crollo dovuto a perdita dell’integrità strutturale o ad un funzionamento improprio della struttura potrebbero comportare:

a)

una perdita potenziale non trascurabile di vite umane;

b)

un grave pericolo per la salute umana;

c)

un grave pericolo per l’ambiente.

2.   Ai fini della classificazione di cui al paragrafo 1, nella valutazione del potenziale pericolo della struttura si considera l’intero ciclo di vita della struttura medesima, compresa la fase successiva alla chiusura.

Articolo 2

1.   Ai fini della presente decisione, per «integrità strutturale» di una struttura di deposito dei rifiuti s’intende la capacità di contenere i rifiuti entro i confini della struttura secondo le modalità previste dal progetto.

2.   La perdita dell’integrità strutturale riguarda tutte le possibili modalità di crollo che interessano le strutture che compongono la struttura di deposito interessata.

3.   La valutazione delle conseguenze della perdita dell’integrità strutturale comprende l’impatto immediato di qualsiasi materiale trasportato fuori dalla struttura a seguito del crollo e gli effetti a breve e lungo termine che ne derivano.

Articolo 3

1.   Ai fini della presente decisione, per «funzionamento improprio» di una struttura di deposito dei rifiuti s’intende qualsiasi operazione che possa essere all’origine di un incidente rilevante, compreso il funzionamento inadeguato delle misure di tutela ambientale e una progettazione difettosa o inadeguata.

2.   La valutazione dell’emissione di contaminanti dovuta al funzionamento improprio della struttura comprende sia gli effetti di emissioni di breve durata sia il rilascio sul lungo termine. La valutazione si riferisce al periodo in cui la struttura è operativa e al periodo di lungo termine successivo alla chiusura. La valutazione comprende l’individuazione dei potenziali pericoli che le strutture contenenti rifiuti reattivi presentano, a prescindere dal fatto che i rifiuti siano stati classificati come pericolosi o non pericolosi a norma della direttiva 91/689/CEE del Consiglio (3).

Articolo 4

1.   Gli Stati membri valutano le conseguenze di un crollo dovuto a perdita dell’integrità strutturale o a funzionamento improprio di una struttura di deposito dei rifiuti ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4.

2.   Le possibili perdite di vite umane o danni alla salute sono considerati trascurabili o non gravi se non ci si attende che persone diverse dai lavoratori che operano nella struttura che potrebbe essere interessata siano presenti in via permanente o per periodi prolungati nella zona potenzialmente interessata. Le lesioni che causano disabilità o stati prolungati di infermità sono considerate come pericoli gravi per la salute umana.

3.   Il pericolo potenziale per l’ambiente non è considerato grave se:

a)

l’intensità della sorgente potenziale di contaminazione diminuisce notevolmente entro un breve lasso di tempo;

b)

il crollo non provoca danni ambientali permanenti o prolungati nel tempo;

c)

l’ambiente danneggiato può essere ripristinato con attività di bonifica e ripristino minime.

4.   Al momento di definire le potenziali perdite di vite umane o i danni potenziali per la salute o per l’ambiente, l’individuazione specifica dell’entità degli impatti potenziali è considerata nell’ambito della catena sorgente-via di trasmissione-recettore.

Se non esiste una via di trasmissione tra la sorgente e il recettore, la struttura interessata non è classificata come struttura di categoria A sulla base del crollo dovuto a perdita dell’integrità strutturale o a funzionamento improprio.

Articolo 5

1.   In caso di perdita dell’integrità strutturale di dighe di contenimento degli sterili, si ritiene che vi sia un pericolo per la vita umana se il livello dell’acqua o del fango è pari ad almeno 0,7 m sopra il livello del suolo o se la velocità dell’acqua o del fango supera 0,5 m/s.

2.   La valutazione della possibilità che vi siano perdite di vite umane e danni alla salute umana comprende almeno i seguenti elementi:

a)

dimensione e caratteristiche della struttura, in particolare il progetto;

b)

quantità e qualità, comprese le caratteristiche fisico-chimiche, dei rifiuti depositati nella struttura;

c)

topografia del sito della struttura, comprese le caratteristiche di smorzamento;

d)

tempo di percorrenza di una potenziale onda di piena verso aree in cui sono presenti persone;

e)

velocità di propagazione dell’onda di piena;

f)

livello previsto di acqua o di fango;

g)

tasso di innalzamento dei livelli di acqua o di fango;

h)

eventuali fattori specifici del sito che possono influenzare la possibilità che vi siano perdite di vite umane o pericoli per la salute.

Articolo 6

1.   In caso di frana dei cumuli di rifiuti, si ritiene che qualsiasi massa di rifiuti in movimento possa rappresentare un pericolo per la vita umana se ci sono persone nel raggio della massa in movimento.

2.   La valutazione della possibilità che vi siano perdite di vite umane e danni alla salute umana comprende almeno i seguenti elementi:

a)

dimensione e caratteristiche della struttura, in particolare il progetto;

b)

quantità e qualità, comprese le caratteristiche fisico-chimiche, dei rifiuti depositati nella struttura;

c)

angolo di pendio del cumulo;

d)

possibilità che si accumulino acque sotterranee interne nel cumulo;

e)

stabilità sotterranea;

f)

topografia;

g)

prossimità a corsi d’acqua, costruzioni, edifici;

h)

opere minerarie;

i)

altri fattori specifici al sito che possono accentuare notevolmente il rischio connesso alla struttura.

Articolo 7

1.   La soglia di cui all’allegato III, secondo trattino, della direttiva 2006/21/CE, è espressa come rapporto del peso a secco di:

a)

tutti i rifiuti classificati come pericolosi a norma della direttiva 91/689/CEE e che dovrebbero essere presenti nella struttura al termine del periodo di funzionamento previsto; e

b)

dei rifiuti che dovrebbero essere presenti nella struttura al termine del periodo di funzionamento previsto.

2.   Se il rapporto di cui al paragrafo 1 supera il 50 % la struttura è classificata come struttura di categoria A.

3.   Se il rapporto di cui al paragrafo 1 si colloca tra il 5 % e il 50 % la struttura è classificata come struttura di categoria A.

Tuttavia, la struttura può non essere classificata come categoria A se tale decisione è giustificata in base ad una valutazione del rischio specifico del sito, incentrata in particolare sugli effetti di tutti i rifiuti pericolosi e svolta nell’ambito della classificazione basata sulle conseguenze del danno dovuto alla perdita di integrità o al funzionamento improprio, dalla quale risulti che la struttura non dovrebbe rientrare nella categoria A in base al contenuto di rifiuti pericolosi.

4.   Se il rapporto di cui al paragrafo 1 è inferiore al 5 %, la struttura non è classificata come struttura di categoria A in base al contenuto di rifiuti pericolosi.

Articolo 8

1.   Gli Stati membri valutano se il criterio istituito nell’allegato III, terzo trattino, della direttiva 2006/21/CE è rispettato conformemente a quanto stabilito nei paragrafi 2, 3 e 4.

2.   Per i bacini di decantazione degli sterili previsti si applica la seguente metodologia:

a)

si procede ad un inventario delle sostanze e dei preparati utilizzati nella lavorazione e successivamente scaricati nel bacino di decantazione con i fanghi;

b)

per ciascuna sostanza e preparato si stimano i quantitativi annui utilizzati nel processo per ogni anno di funzionamento previsto della struttura;

c)

per ciascuna sostanza e preparato si determina se si tratta di una sostanza o di un preparato pericoloso ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (4) e della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

d)

per ciascun anno di funzionamento previsto, si calcola l’incremento annuo di acqua stoccata (ΔQi) all’interno del bacino di decantazione degli sterili in condizioni stazionarie secondo la formula indicata nell’allegato I;

e)

per ciascuna sostanza o preparato pericoloso individuato ai sensi della lettera c), la concentrazione massima annua (C max) in fase acquosa è calcolata secondo la formula indicata nell’allegato II.

Se, sulla base delle concentrazioni massime annue stimate (C max), si ritiene che la fase acquosa sia «pericolosa» ai sensi delle direttive 1999/45/CE o 67/548/CEE, la struttura è classificata come struttura di categoria A.

3.   Per la classificazione dei bacini di decantazione degli sterili in funzione si applica il metodo indicato al paragrafo 2 oppure l’analisi chimica diretta dell’acqua e dei solidi contenuti nella struttura. Se la fase acquosa e i suoi contenuti devono essere considerati preparati pericolosi ai sensi della direttiva 1999/45/CE o della direttiva 67/548/CEE, la struttura è classificata come struttura di categoria A.

4.   Per le strutture in cui i metalli sono estratti da cumuli di minerali tramite percolazione di soluzioni di lisciviazione, gli Stati membri fanno uno screening delle sostanze pericolose alla chiusura della struttura, basandosi su un inventario delle sostanze chimiche di lisciviazione usate e sulle concentrazioni residue di tali sostanze nelle acque di drenaggio al termine del lavaggio. Se il percolato deve essere considerato un preparato pericoloso ai sensi della direttiva 1999/45/CE o della direttiva 67/548/CEE, la struttura è classificata come struttura di categoria A.

Articolo 9

Gli articoli 7 e 8 della presente decisione non si applicano alle strutture di deposito dei rifiuti che contengono unicamente rifiuti inerti o terra non inquinata.

Articolo 10

L’autorità competente procede al riesame della classificazione di cui alla direttiva 2006/21/CE se l’autorizzazione o le condizioni operative hanno subito modifiche sostanziali.

Il riesame è effettuato al massimo al termine del periodo di funzionamento della struttura.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2009.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 15.

(2)  GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.

(3)  GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20.

(4)  GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

(5)  GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.


ALLEGATO I

Formula per il calcolo dell’incremento medio annuo (ΔQ) dell’acqua stoccata in un bacino di decantazione di cui all’articolo 8, paragrafo 2

ΔQi

=

(ΔΜi/D) * P, dove:

ΔQi

=

incremento annuo dell’acqua stoccata nel bacino di decantazione (m3/anno) nell’anno «i»

ΔΜi

=

massa annua di sterili scaricati nel bacino (tonnellate di peso a secco/anno) nell’anno «i»

D

=

densità media apparente a secco degli sterili depositati (tonnellate/m3)

P

=

porosità media degli sterili sedimentati (m3/m3) definita come il rapporto tra il volume dei vuoti e il volume totale degli sterili sedimentati

Se non sono disponibili dati esatti, si utilizzano valori predefiniti pari a 1,4 tonnellate/m3 per la densità apparente a secco e a 0,5 m3/m3 per la porosità.


ALLEGATO II

Stima della concentrazione massima nella fase acquosa (C max) di cui all’articolo 8, paragrafo 2

C max = il valore più alto del seguente rapporto: Si/ΔQi, dove:

Si = massa annua di csiascuna sostanza e preparato di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera c), scaricata nel bacino di decantazione nell’anno «i».