9.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 95/42 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell’8 aprile 2009
recante fissazione di un nuovo termine per la presentazione dei fascicoli relativi a determinati principi attivi da esaminare nell’ambito del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2009) 2564]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2009/321/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (2), fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE. |
(2) |
Per determinate combinazioni di principi attivi/tipi di prodotto inclusi nell’elenco in questione tutti i partecipanti si sono ritirati dal programma di revisione oppure lo Stato membro relatore designato per la valutazione non ha ricevuto il fascicolo entro il termine indicato all’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1451/2007. |
(3) |
La Commissione ne ha quindi informato gli Stati membri, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1451/2007. Tali informazioni sono anche state pubblicate in formato elettronico il 18 gennaio 2008. |
(4) |
Nei tre mesi successivi alla pubblicazione elettronica delle suddette informazioni vi sono state delle manifestazioni di interesse ad assumere il ruolo di partecipante per alcuni dei principi attivi e dei tipi di prodotto in questione, a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1451/2007. |
(5) |
Occorre pertanto fissare un nuovo termine per la presentazione dei fascicoli relativi a detti principi attivi e tipi di prodotti, in conformità dell’articolo 12, paragrafo 3, secondo comma, di detto regolamento. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Per i principi attivi e i tipi di prodotti indicati nell’allegato il nuovo termine per la presentazione dei fascicoli è il 31 maggio 2010.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l’8 aprile 2009.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.
(2) GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3.
ALLEGATO
Principi attivi e tipi di prodotti per i quali il nuovo termine per la presentazione dei fascicoli è il 31 maggio 2010
Nome |
Numero CE |
Numero CAS |
Tipo di prodotto |
SMR |
Margosa, estratto |
283-644-7 |
84696-25-3 |
19 |
DE |
Prodotto di reazione di adipato di dimetile, glutarato di dimetile, succinato di dimetile con perossido di idrogeno/Perestane |
432-790-1 |
— |
4 |
HU |