19.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 73/22 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 marzo 2009
che modifica la decisione 2008/185/CE per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria applicabili agli scambi di suini tra Stati membri o loro regioni indenni dalla malattia di Aujeszky
[notificata con il numero C(2009) 1687]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2009/248/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 64/432/CEE fissa criteri per dichiarare uno Stato membro o una sua regione indenni da determinate malattie contagiose, compresa la malattia di Aujeszky. La suddetta direttiva prescrive inoltre di stabilire secondo la procedura in essa illustrata le garanzie supplementari generiche o specifiche eventualmente richieste per gli scambi intracomunitari in relazione ai suddetti Stati membri o regioni. |
(2) |
L’allegato I alla decisione 2008/185/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia (2) reca un elenco degli Stati membri o loro regioni indenni dalla malattia di Aujeszky e nei quali la vaccinazione è vietata. |
(3) |
La decisione 2008/185/CE stabilisce inoltre le garanzie supplementari riguardanti la suddetta malattia per gli spostamenti di suini tra Stati membri. Tali garanzie supplementari sono connesse alla situazione dello Stato membro o regione in questione riguardo alla malattia. |
(4) |
L’esperienza ottenuta nell’attuazione delle suddette garanzie ha dimostrato la necessità di chiarire che, per gli spostamenti di suini tra Stati membri o loro regioni indenni dalla malattia di Aujeszky, nei quali la vaccinazione è vietata, elencati dell’allegato I alla decisione 2008/185/CE, non vanno fornite garanzie supplementari. |
(5) |
La decisione 2008/185/CE va quindi modificata di conseguenza. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2008/185/CE è modificata come segue:
1) |
all’articolo 1 la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente: «I suini destinati all’allevamento o alla produzione, spediti verso Stati membri o loro regioni indenni dalla malattia di Aujeszky ed elencati nell’allegato I, devono provenire da Stati membri o loro regioni elencati da tale allegato o rispettare le seguenti condizioni supplementari:»; |
2) |
all’articolo 2 la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente: «I suini destinati alla macellazione, spediti verso Stati membri o loro regioni indenni dalla malattia di Aujeszky ed elencati nell’allegato I, devono provenire da Stati membri o loro regioni elencati da tale allegato o rispettare le seguenti condizioni supplementari:». |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.
(2) GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19.