16.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 11/84 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 12 gennaio 2009
che modifica la decisione 2007/716/CE per quanto riguarda alcuni stabilimenti dei settori della carne e del latte in Bulgaria
[notificata con il numero C(2008) 8988]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2009/31/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 42,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2007/716/CE (2) della Commissione stabilisce misure transitorie relative ai requisiti strutturali per taluni stabilimenti dei settori della carne e del latte della Bulgaria previsti dai regolamenti (CE) n. 852/2004 (3) e (CE) n. 853/2004 (4) del Parlamento europeo e del Consiglio. Finché questi stabilimenti saranno in fase di transizione, i prodotti da essi provenienti potranno unicamente essere posti in vendita sul mercato nazionale o utilizzati per un’ulteriore trasformazione in stabilimenti bulgari in transizione. |
(2) |
La decisione 2007/716/CE è stata modificata dalle decisioni 2008/290/CE (5), 2008/330/CE (6), 2008/552/CE (7), 2008/678/CE (8) e 2008/828/CE (9) della Commissione. |
(3) |
In base a una dichiarazione ufficiale dell’autorità bulgara competente, alcuni stabilimenti dei settori della carne e del latte hanno cessato le loro attività o hanno completato il processo di ammodernamento e sono ora pienamente conformi alla normativa comunitaria. Tali stabilimenti vanno quindi radiati dall’elenco degli stabilimenti in fase di transizione. |
(4) |
L’allegato della decisione 2007/716/CE va quindi modificato di conseguenza. |
(5) |
I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione 2007/716/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 289 del 7.11.2007, pag. 14.
(3) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.
(4) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.
(5) GU L 96 del 9.4.2008, pag. 35.
(6) GU L 114 del 26.4.2008, pag. 94.
(7) GU L 178 del 5.7.2008, pag. 43.
(8) GU L 221 del 19.8.2008, pag. 32.
(9) GU L 294 dell’1.11.2008, pag. 11.
ALLEGATO
L’allegato della decisione 2007/716/CE è così modificato:
1) |
sono soppressi i seguenti stabilimenti di trasformazione della carne:
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2) |
sono soppressi i seguenti stabilimenti di trasformazione del latte:
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