19.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 340/38


REGOLAMENTO (CE) N. 1293/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2008

concernente l’autorizzazione di un nuovo impiego del Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 e Levucell SC10 ME) come additivo per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

Una domanda di autorizzazione del preparato di cui all’allegato è stata presentata a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti di cui all’articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

(3)

La domanda riguarda l’autorizzazione di un nuovo impiego, come additivo nei mangimi per agnelli, del preparato Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20, Levucell SC10 ME) da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

L’impiego del Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 è stato autorizzato a tempo indeterminato per vacche da latte e bovini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1200/2005 della Commissione (2) nonché fino al 22 marzo 2017 per capre e pecore da latte dal regolamento (CE) n. 226/2007 della Commissione (3).

(5)

Sono stati presentati nuovi dati a sostegno di una richiesta di autorizzazione per gli agnelli. Nel suo parere del 16 luglio 2008 (4) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») ha concluso che il Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20/Levucell SC10 ME) non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente. Essa ha inoltre concluso che il Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20/Levucell SC10 ME) non pone alcun ulteriore rischio che potrebbe escluderne l’autorizzazione in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. In base a tale parere l’impiego di detto preparato è sicuro per gli agnelli. Il parere afferma inoltre che il preparato può sortire un effetto benefico sul peso finale e sull’aumento giornaliero medio. L’Autorità ritiene che non sia necessario prescrivere uno specifico monitoraggio per il periodo successivo alla commercializzazione. L’Autorità ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo nel mangime presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito in forza del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

La valutazione del preparato dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite nell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza, può essere autorizzato l’impiego del preparato specificato nell’allegato del presente regolamento.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  GU L 195 del 27.7.2005, pag. 6.

(3)  GU L 64 del 2.3.2007, pag. 26.

(4)  Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e sui prodotti o sostanze utilizzati nei mangimi emesso su richiesta della Commissione europea in merito alla sicurezza e all’efficacia del Levucell SC20/Levucell SC10ME, un preparato a base di Saccharomyces cerevisiae, come additivo nei mangimi per agnelli da ingrasso. The EFSA Journal (2008) 772, 1-11.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

(Denominazione commerciale)

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie animale o categorie di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale

«4b1711

LALLEMAND SAS

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20, Levucell SC10 ME)

 

Composizione dell’additivo:

 

Forma solida:

preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 di cellule secche attive con una concentrazione minima garantita di 2 × 1010 CFU/g.

 

Confettato:

preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 di cellule secche attive con una concentrazione minima garantita di 1 × 1010 CFU/g.

 

Caratterizzazione della sostanza attiva:

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077: 80 % di cellule secche attive e 14 % di cellule inattive.

 

Metodo di analisi (1):

metodo della piastra a contatto e identificazione molecolare (PCR).

Agnelli

3,0 × 109

7,3 × 109

1.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Nel mangime complementare non supera 50 °C con Levucell SC20 e 80 °C con Levucell SC10ME.

3.

Confettato solo per inclusione in mangimi in forma di pellet.

4.

Dose raccomandata: 7,3 × 109 CFU/kg di alimento per animali completo.

5.

Nel caso di prodotto manipolato o miscelato in atmosfera confinata, si raccomanda l’impiego di occhiali e maschere di protezione qualora i miscelatori non siano dotati di impianto di aspirazione.

8.1.2019


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives»