16.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/80


REGOLAMENTO (CE) N. 1254/2008 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 3, l’articolo 21, paragrafo 2, l’articolo 22, paragrafo 2, e l’articolo 38, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 834/2007 stabilisce all’articolo 20 i requisiti di base per la produzione di lievito biologico. È opportuno inserire le modalità di applicazione di tali requisiti nel regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione (2).

(2)

Data la necessità di prevedere disposizioni per la produzione di lievito biologico è opportuno ampliare il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 889/2008 ai lieviti utilizzati nell’alimentazione umana e animale.

(3)

Per aiutare i produttori biologici a reperire mangimi adeguati per gli animali che allevano e per agevolare la conversione delle superfici coltivate secondo il metodo biologico in modo da poter rispondere alla crescente domanda di prodotti biologici da parte dei consumatori, è opportuno ammettere che nella razione alimentare degli animali allevati secondo il metodo biologico si utilizzi fino al 100 % di alimenti in fase di conversione.

(4)

In conformità dell’allegato VI, parte B, del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio (3), potevano essere utilizzati nella trasformazione di prodotti biologici solo gli enzimi normalmente impiegati quali ausiliari di fabbricazione, mentre gli enzimi usati come additivi alimentari dovevano figurare nell’elenco degli additivi alimentari autorizzati figurante nella parte A, sezione A.1, del medesimo allegato. È necessario reintrodurre tale disposizione nelle nuove modalità di applicazione.

(5)

Poiché ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 3, del trattato il lievito non è considerato un prodotto agricolo, per permettere che il lievito biologico sia etichettato come biologico è necessario modificare la disposizione relativa agli ingredienti da considerare. Tuttavia, l’obbligo di considerare il lievito e i prodotti a base di lievito come ingredienti agricoli si applicherà a partire dal 31 dicembre 2013. Questo periodo serve a permettere all’industria di adeguarsi.

(6)

La colorazione decorativa delle uova sode rappresenta una pratica tradizionale in alcune regioni dell’Unione europea in un determinato periodo dell’anno. Poiché possono essere colorate e commercializzate anche le uova biologiche, alcuni Stati membri hanno chiesto di autorizzare l’uso di determinati coloranti. A tal fine un gruppo di esperti indipendenti ha perciò esaminato determinati coloranti e diverse altre sostanze di disinfezione e conservazione delle uova sode (4) ed è arrivato alla conclusione che può essere autorizzata, in via temporanea, una serie di coloranti naturali insieme a forme sintetiche di ossidi e idrossidi di ferro. Dato che si tratta di una produzione locale e stagionale, è tuttavia appropriato dare alle autorità competenti la facoltà di concedere le relative autorizzazioni.

(7)

Come raccomandato dal gruppo di esperti sul lievito biologico (5), appare opportuno autorizzare, a norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 834/2007, una serie di prodotti e sostanze necessari alla produzione, alla preparazioni e alla formulazione del lievito biologico. A norma dell’articolo 20 del citato regolamento, per la produzione di lievito biologico possono essere utilizzati solo substrati prodotti biologicamente e gli alimenti o mangimi biologici non possono contenere lievito biologico insieme a lievito non biologico. Nelle sue conclusioni del 10 luglio 2008, il gruppo di esperti ha tuttavia raccomandato di ammettere temporaneamente, fino a quando non sarà disponibile estratto di lievito biologico a sufficienza, l’uso del 5 % di estratto di lievito non biologico quale substrato supplementare per la produzione di lievito biologico come fonte di azoto, fosforo, vitamine e minerali. In applicazione delle norme di flessibilità di cui all’articolo 22, paragrafo 2, lettera e), del citato regolamento, è opportuno autorizzare l’uso di estratto di lievito non biologico nella misura del 5 % ai fini della produzione di lievito biologico.

(8)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 889/2008.

(9)

È opportuno che le modifiche di cui sopra si applichino a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (CE) n. 889/2008.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 889/2008 è modificato come segue:

1)

all’articolo 1, paragrafo 2, la lettera d) è soppressa;

2)

all’articolo 21, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   È autorizzata l’incorporazione di alimenti in conversione nella razione alimentare fino ad un massimo del 30 %, in media, della formula alimentare. Se gli alimenti in conversione provengono da un’unità dell’azienda stessa, la suddetta percentuale può arrivare al 100 %.»;

3)

l’articolo 27 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, lettera b), è aggiunta la frase seguente:

«tuttavia gli enzimi da utilizzare come additivi alimentari devono figurare nell’elenco dell’allegato VIII, sezione A;»

b)

al paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera c):

«c)

il lievito e i prodotti a base di lievito sono considerati ingredienti di origine agricola a partire dal 31 dicembre 2013.»;

c)

è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.   Per la colorazione decorativa tradizionale del guscio delle uova sode prodotte e destinate ad essere commercializzate in un determinato periodo dell’anno, le autorità competenti possono autorizzare, per tale periodo, l’uso di coloranti naturali e materiali di rivestimento naturali. Fino al 31 dicembre 2013 l’autorizzazione può comprendere forme sintetiche di ossidi e idrossidi di ferro. Le autorizzazioni sono comunicate alla Commissione e agli Stati membri.»;

4)

è inserito il seguente articolo 27 bis:

«Articolo 27 bis

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, per la produzione, la preparazione e la formulazione del lievito possono essere utilizzate le seguenti sostanze:

a)

le sostanze elencate nell’allegato VIII, sezione C, del presente regolamento;

b)

i prodotti e le sostanze di cui all’articolo 27, paragrafo 1, lettere b) e e) del presente regolamento.»;

5)

nel titolo II, capo 6, è inserita la seguente sezione:

«Sezione 3 bis

Norme di produzione eccezionali relative all’uso di sostanze e prodotti specifici nella trasformazione a norma dell’articolo 22, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 834/2007

Articolo 46 bis

Aggiunta di estratto di lievito non biologico

Se ricorrono i presupposti di cui all’articolo 22, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 834/2007, per la produzione di lievito biologico è ammessa l’aggiunta, al substrato, di estratto o di autolisato di lievito non biologico nella misura massima del 5 % (calcolato in sostanza secca), se gli operatori non siano in grado di procurarsi estratto o autolisato di lievito di produzione biologica.

La disponibilità di estratto o autolisato di lievito biologico è riesaminata entro il 31 dicembre 2013 al fine di revocare la presente disposizione.»;

6)

l’allegato VIII è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(2)  GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1.

(3)  GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Il regolamento (CEE) n. 2092/91 è abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 834/2007 a decorrere dal 1o gennaio 2009.

(4)  Raccomandazioni del gruppo di esperti indipendenti sulla «Domanda relativa a agenti coloranti del guscio d’uovo da utilizzare per la colorazione delle uova di Pasqua biologiche», www.organic-farming.europa.eu

(5)  Raccomandazioni del gruppo di esperti indipendenti relative alle «Disposizioni per il lievito biologico», www.organic-farming.europa.eu


ALLEGATO

L’allegato VIII del regolamento (CE) n. 889/2008 è modificato come segue:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

2)

è aggiunta la seguente sezione C:

«SEZIONE C —   AUSILIARI DI FABBRICAZIONE PER LA PRODUZIONE DI LIEVITO E PRODOTTI A BASE DI LIEVITO

Denominazione

Lievito primario

Preparazioni/formulazioni di lievito

Condizioni specifiche

Cloruro di calcio

X

 

 

Biossido di carbonio

X

X

 

Acido citrico

X

 

Per regolare il pH nella produzione di lievito

Acido lattico

X

 

Per regolare il pH nella produzione di lievito

Azoto

X

X

 

Ossigeno

X

X

 

Fecola di patate

X

X

Per la filtrazione

Carbonato di sodio

X

X

Per regolare il pH

Oli vegetali

X

X

Lubrificante, distaccante o antischiumogeno»