13.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/35


REGOLAMENTO (CE) N. 1247/2008 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2008

recante deroga ai regolamenti (CE) n. 2402/96, (CE) n. 2058/96, (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 955/2005, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1918/2006, (CE) n. 1964/2006, (CE) n. 1002/2007, (CE) n. 27/2008 e (CE) n. 1067/2008 per quanto riguarda le date di presentazione delle domande e di rilascio dei titoli di importazione per il 2009 nell’ambito di contingenti tariffari di patate dolci, fecola di manioca, manioca, cereali, riso e olio di oliva e recante deroga ai regolamenti (CE) n. 382/2008, (CE) n. 1518/2003, (CE) n. 596/2004 e (CE) n. 633/2004 per quanto riguarda le date di rilascio dei titoli di esportazione per il 2009 nei settori delle carni bovine, delle carni suine, delle uova e del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 96/317/CE del Consiglio, del 13 maggio 1996, relativa all’attuazione dei risultati delle consultazioni con la Thailandia a norma dell’articolo XXIII del GATT (1),

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (2), in particolare l’articolo 1, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (3), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, l’articolo 148 e l’articolo 161, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2402/96 della Commissione, del 17 dicembre 1996, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari annui di patate dolci e di fecola di manioca (4) prevede disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli di importazione di patate dolci nell’ambito dei contingenti 09.4013 e 09.4014 da un lato, e di fecola di manioca nell’ambito dei contingenti 09.4064 e 09.4065 dall’altro.

(2)

Il regolamento (CE) n. 27/2008 della Commissione, del 15 gennaio 2008, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari annui applicabili ai prodotti appartenenti ai codici NC 0714 10 91, 0714 10 98, 0714 90 11 e 0714 90 19 originari di taluni paesi terzi, esclusa la Thailandia (5) prevede disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli di importazione, per i prodotti che esso contempla, nell’ambito dei contingenti 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 e 09.4021.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione, del 30 ottobre 2008, relativo all’apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (6), il regolamento (CE) n. 2305/2003 della Commissione, del 29 dicembre 2003, recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per l’importazione di orzo proveniente dai paesi terzi (7) e il regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l’importazione di granturco proveniente dai paesi terzi (8) prevedono disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli di importazione per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta nell’ambito dei contingenti 09.4123, 09.4124 e 09.4125, per l’orzo nell’ambito del contingente 09.4126 e per il granturco nell’ambito del contingente 09.4131.

(4)

Il regolamento (CE) n. 2058/96 della Commissione, del 28 ottobre 1996, concernente l’apertura e la gestione di un contingente tariffario di rotture di riso del codice NC 1006 40 00, per la produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 (9), il regolamento (CE) n. 1964/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante modalità di apertura e di gestione di un contingente di importazione di riso originario del Bangladesh, a norma del regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (10), il regolamento (CE) n. 1002/2007 della Commissione, del 29 agosto 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2184/96 del Consiglio relativo alle importazioni nella Comunità di riso di origine e provenienza egiziana (11) e il regolamento (CE) n. 955/2005 della Commissione, del 23 giugno 2005, recante apertura di un contingente all’importazione nella Comunità di riso originario dell’Egitto (12) prevedono disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli di importazione per le rotture di riso nell’ambito del contingente 09.4079, per il riso originario del Bangladesh nell’ambito del contingente 09.4517, per il riso di origine e provenienza egiziana nell’ambito del contingente 09.4094 e per il riso originario dell’Egitto nell’ambito del contingente 09.4097.

(5)

Il regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d’oliva originario della Tunisia (13) prevede disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli di importazione di olio d’oliva nell’ambito del contingente 09.4032.

(6)

Tenuto conto dei giorni festivi del 2009 è opportuno derogare, per determinati periodi, ai regolamenti (CE) n. 2402/96, (CE) n. 2058/96, (CE) n. 2375/2002, (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 955/2005, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1918/2006, (CE) n. 1964/2006, (CE) n. 1002/2007 e (CE) n. 27/2008 per quanto riguarda le date di presentazione delle domande di titoli di importazione e di rilascio dei titoli stessi onde garantire il rispetto dei volumi contingentali di cui trattasi.

(7)

A norma dell’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 382/2008 della Commissione, del 21 aprile 2008, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (14), dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1518/2003 della Commissione, del 28 agosto 2003, recante modalità d’applicazione del regime dei titoli d’esportazione nel settore delle carni suine (15), dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 596/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d’applicazione del regime dei titoli d’esportazione nel settore delle uova (16) e dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 633/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d’applicazione del regime dei titoli d’esportazione nel settore delle carni di pollame (17), i titoli di esportazione sono rilasciati il mercoledì successivo alla settimana di presentazione della domanda, sempreché nel frattempo la Commissione non abbia preso nessuna misura particolare.

(8)

Tenuto conto dei giorni festivi del 2009 e delle conseguenze che ciò comporta per le date di pubblicazione della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il periodo che intercorre tra la presentazione delle domande e il giorno del rilascio dei titoli risulta troppo breve per una corretta gestione del mercato. Occorre quindi prolungare tale periodo.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Patate dolci

1.   In deroga all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2402/96, per il 2009 le domande di titoli di importazione di patate dolci nell’ambito dei contingenti 09.4013 e 09.4014 non possono essere presentate né prima di martedì 6 gennaio 2009 né dopo martedì 15 dicembre 2009.

2.   In deroga all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2402/96, i titoli di importazione di patate dolci richiesti alla data indicata nell’allegato I del presente regolamento nell’ambito dei contingenti 09.4013 e 09.4014 sono rilasciati alla data indicata nel suddetto allegato I, fatte salve le eventuali misure adottate in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (18).

Articolo 2

Fecola di manioca

1.   In deroga all’articolo 9, primo comma, del regolamento (CE) n. 2402/96, per il 2009 le domande di titoli di importazione di fecola di manioca nell’ambito dei contingenti 09.4064 e 09.4065 non possono essere presentate né prima di martedì 6 gennaio 2009 né dopo martedì 15 dicembre 2009.

2.   In deroga all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2402/96, i titoli di importazione di fecola di manioca richiesti alla data indicata nell’allegato II del presente regolamento nell’ambito dei contingenti 09.4064 e 09.4065 sono rilasciati alla data indicata nel suddetto allegato II, fatte salve le eventuali misure adottate in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Articolo 3

Manioca

1.   In deroga all’articolo 8, primo comma, del regolamento (CE) n. 27/2008, per il 2009 le domande di titoli di importazione di manioca nell’ambito dei contingenti 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 e 09.4021 non possono essere presentate né prima di lunedì 5 gennaio 2009 né dopo mercoledì 16 dicembre 2009 alle 13 (ora di Bruxelles).

2.   In deroga all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 27/2008, i titoli di importazione di manioca richiesti alle date indicate nell’allegato III del presente regolamento nell’ambito dei contingenti 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 e 09.4021 sono rilasciati alle date indicate nel suddetto allegato III, fatte salve le eventuali misure adottate in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Articolo 4

Cereali

1.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1067/2008, per il 2009 il primo periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta nell’ambito dei contingenti 09.4123, 09.4124 e 09.4125 decorre dal 1o gennaio 2009. Le domande sono presentate entro le 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 11 dicembre 2009.

2.   In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2305/2003, per il 2009 il primo periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione di orzo nell’ambito del contingente 09.4126 decorre dal 1o gennaio 2009. Le domande sono presentate entro le 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 11 dicembre 2009.

3.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 969/2006, per il 2009 il primo periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione di granturco nell’ambito del contingente 09.4131 decorre dal 1o gennaio 2009. Le domande sono presentate entro le 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 11 dicembre 2009.

Articolo 5

Riso

1.   In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 2058/96, per il 2009 il primo periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione di rotture di riso nell’ambito del contingente 09.4079 decorre dal 1o gennaio 2009. Le domande sono presentate entro le 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 11 dicembre 2009.

2.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1964/2006, per il 2009 il primo periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione di riso originario del Bangladesh nell’ambito del contingente 09.4517 decorre dal 1o gennaio 2009. Le domande sono presentate entro le 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 11 dicembre 2009.

3.   In deroga all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1002/2007, per il 2009 il primo periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione di riso di origine e provenienza egiziana nell’ambito del contingente 09.4094 decorre dal 1o gennaio 2009. Le domande sono presentate entro le 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 11 dicembre 2009.

4.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 955/2005, per il 2009 il primo periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione di riso originario dell’Egitto nell’ambito del contingente 09.4097 decorre dal 1o gennaio 2009. Le domande sono presentate entro le 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 11 dicembre 2009.

Articolo 6

Olio di oliva

In deroga all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1918/2006, i titoli di importazione di olio di oliva richiesti lunedì 6 o martedì 7 aprile 2009 nell’ambito del contingente 09.4032 sono rilasciati venerdì 17 aprile 2009, fatte salve le eventuali misure adottate in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Articolo 7

Titoli di esportazione con restituzione nei settori delle carni bovine e suine, delle uova e delle carni di pollame

In deroga all’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 382/2008, all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1518/2003, all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 596/2004 e all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 633/2004, i titoli di esportazione le cui domande sono presentate nei periodi indicati nell’allegato IV del presente regolamento sono rilasciati nelle date che figurano a fronte di tali periodi nello stesso allegato.

La deroga di cui al primo comma si applica a condizione che non sia stata presa, anteriormente alle suddette date di rilascio, nessuna delle misure particolari di cui all’articolo 12, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 382/2008, all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1518/2003, all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 596/2004 e all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 633/2004.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 122 del 22.5.1996, pag. 15.

(2)  GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(3)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(4)  GU L 327 del 18.12.1996, pag. 14.

(5)  GU L 13 del 16.1.2008, pag. 3.

(6)  GU L 290 del 31.10.2008, pag. 3.

(7)  GU L 342 del 30.12.2003, pag. 7.

(8)  GU L 176 del 30.6.2006, pag. 44.

(9)  GU L 276 del 29.10.1996, pag. 7.

(10)  GU L 408 del 30.12.2006, pag. 19.

(11)  GU L 226 del 30.8.2007, pag. 15.

(12)  GU L 164 del 24.6.2005, pag. 5.

(13)  GU L 365 del 21.12.2006, pag. 84.

(14)  GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10.

(15)  GU L 217 del 29.8.2003, pag. 35.

(16)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 33.

(17)  GU L 100 del 6.4.2004, pag. 8.

(18)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.


ALLEGATO I

Rilascio dei titoli di importazione di patate dolci nell'ambito dei contingenti 09.4013 e 09.4014 per determinati periodi del 2009

Data di presentazione delle domande

Data di rilascio dei titoli

martedì 7 aprile 2009

venerdì 17 aprile 2009


ALLEGATO II

Rilascio dei titoli di importazione di fecola di manioca nell'ambito dei contingenti 09.4064 e 09.4065 per determinati periodi del 2009

Data di presentazione delle domande

Data di rilascio dei titoli

martedì 7 aprile 2009

venerdì 17 aprile 2009


ALLEGATO III

Rilascio dei titoli di importazione di manioca nell'ambito dei contingenti 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 e 09.4021 per determinati periodi del 2009

Date di presentazione delle domande

Data di rilascio dei titoli

lunedì 6, martedì 7 e mercoledì 8 aprile 2009

venerdì 17 aprile 2009


ALLEGATO IV

Periodi di presentazione delle domande di titoli di esportazione nei settori delle carni bovine, delle carni suine, delle uova e delle carni di pollame

Date di rilascio

dal 6 al 10 aprile 2009

16 aprile 2009

dal 25 al 29 maggio 2009

4 giugno 2009

dal 13 al 17 luglio 2009

23 luglio 2009

dal 26 al 30 ottobre 2009

5 novembre 2009