13.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/28


REGOLAMENTO (CE) N. 1244/2008 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1614/2000 recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell’ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione della Cambogia per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l’articolo 247,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2), in particolare l’articolo 76,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (3), la Comunità ha concesso questo tipo di preferenze alla Cambogia. Il regolamento (CE) n. 980/2005, che scade il 31 dicembre 2008, sarà sostituito a decorrere dal 1o gennaio 2009 dal regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (4), che conferma la concessione delle suddette preferenze tariffarie alla Cambogia da parte della Comunità.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 definisce la nozione di «prodotti originari» applicabile nell’ambito del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate. Esso prevede inoltre una deroga a tale definizione a favore dei paesi beneficiari del sistema delle preferenze generalizzate (SPG) meno sviluppati che ne facciano debita richiesta alla Comunità.

(3)

La Cambogia ha beneficiato di tale deroga per alcuni prodotti tessili in virtù del regolamento (CE) n. 1614/2000 della Commissione (5), che è stato prorogato a varie riprese e che scadrà il 31 dicembre 2008.

(4)

Con lettere del 31 luglio e del 15 ottobre 2008 la Cambogia ha presentato una richiesta di proroga della deroga, conformemente all’articolo 76 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(5)

In occasione dell’ultima proroga della validità del regolamento (CE) n. 1614/2000, decisa con il regolamento (CE) n. 1807/2006 della Commissione (6), si auspicava che nuove norme sull’origine, nell’ambito del sistema delle preferenze generalizzate, più semplici e più favorevoli allo sviluppo, sarebbero state in vigore prima della scadenza della deroga. Tuttavia non sono ancora state adottate nuove norme sull’origine nell’ambito del sistema delle preferenze generalizzate e non si prevede che queste nuove norme entrino in vigore prima della fine del 2009.

(6)

La richiesta dimostra che l’applicazione delle norme sull’origine relative alle lavorazioni o trasformazioni sufficienti e al cumulo regionale comprometterebbe la possibilità dell’industria dell’abbigliamento della Cambogia di proseguire le esportazioni nella Comunità e rappresenterebbe un deterrente per gli investimenti. Ne conseguirebbero ulteriori chiusure di imprese con un aumento della disoccupazione in tale paese. Appare inoltre che l’applicazione, anche solo per un breve periodo, delle norme sull’origine nell’ambito del sistema delle preferenze generalizzate attualmente in vigore sarebbe suscettibile di avere le conseguenze sopra descritte.

(7)

È opportuno che il periodo di proroga della deroga copra il tempo necessario per adottare ed applicare nuove norme sull’origine nell’ambito dell’SPG. Poiché la conclusione di contratti a lungo termine che beneficiano della deroga è di grande importanza per la stabilità e la crescita dell’industria cambogiana, occorre prorogare la deroga per un periodo sufficiente a permettere agli operatori economici di portare a compimento i contratti a lungo termine.

(8)

È opportuno che, con l’applicazione delle nuove norme sull’origine che saranno adottate, i prodotti cambogiani attualmente ammissibili al trattamento tariffario preferenziale esclusivamente grazie all’applicazione della deroga, in futuro possano beneficiare di tale trattamento nell’ambito dell’applicazione delle nuove norme sull’origine. In quel momento la deroga diventerà superflua. Per chiarezza nei confronti degli operatori sarà pertanto necessario abrogare il regolamento (CE) n. 1614/2000 con effetto dalla data di entrata in vigore delle nuove norme sull’origine.

(9)

Occorre prorogare la deroga fino alla data di entrata in applicazione delle nuove norme sull’origine che saranno stabilite nell’ambito del regolamento (CEE) n. 2454/93, ma in ogni caso è necessario che la sua applicazione sia limitata al 31 dicembre 2010.

(10)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1614/2000.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1614/2000 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

La deroga prevista dall’articolo 1 riguarda i prodotti importati e trasportati direttamente dalla Cambogia nella Comunità, limitatamente ai quantitativi annui elencati in allegato per ciascun prodotto, nel periodo che va dal 15 luglio 2000 fino alla data di applicazione di una modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 in ordine alla definizione della nozione di prodotti originari utilizzata a fini del sistema delle preferenze generalizzate; in ogni caso la deroga cessa di applicarsi il 31 dicembre 2010.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2008.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(2)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

(3)  GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.

(4)  GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.

(5)  GU L 185 del 25.7.2000, pag. 46.

(6)  GU L 343 dell’8.12.2006, pag. 71.