9.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/4


REGOLAMENTO (CE) N. 1219/2008 DELLA COMMISSIONE

dell’8 dicembre 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 318/2007 che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma e l'articolo 10, paragrafo 4, primo comma,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1, quarto trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione (3) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena da applicare ai volatili dopo l'importazione.

(2)

L'allegato V al citato regolamento presenta un elenco degli impianti e delle stazioni di quarantena riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri per l'importazione di determinati volatili diversi dal pollame.

(3)

L'Italia ha effettuato una revisione degli impianti e delle stazioni di quarantena riconosciuti e ha inviato alla Commissione un elenco aggiornato. L'elenco degli impianti e delle stazioni riconosciute di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 318/2007 deve pertanto essere modificato di conseguenza.

(4)

Il regolamento (CE) n. 318/2007 deve essere emendato di conseguenza.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato V del regolamento (CE) n. 318/2007, la seguente voce viene eliminata da quelle corrispondenti all'Italia:

«IT

Italia

233BG601»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(2)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(3)  GU L 84 del 24.3.2007, pag. 7.