3.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 323/20


REGOLAMENTO (CE) N. 1196/2008 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2008

recante fissazione dei coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Scotch whisky per il periodo 2008/2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 162, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1670/2006 della Commissione, del 10 novembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di talune bevande alcoliche (2), in particolare l’articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1670/2006, i quantitativi per i quali è concessa la restituzione sono i quantitativi di cereali sottoposti a controllo, distillati e moltiplicati per un coefficiente fissato annualmente per ogni Stato membro interessato. Tale coefficiente esprime il rapporto esistente tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi totali commercializzati della bevanda alcolica in questione, sulla base della tendenza registrata nell’andamento di tali quantitativi durante il numero di anni corrispondente al periodo medio d’invecchiamento di detta bevanda alcolica.

(2)

In base alle informazioni fornite dal Regno Unito relativamente al periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007, per lo Scotch whisky il periodo medio di invecchiamento nel 2007 era di otto anni.

(3)

Occorre pertanto fissare i coefficienti per il periodo dal 1o ottobre 2008 al 30 settembre 2009.

(4)

L’articolo 10 del protocollo n. 3 dell’accordo sullo Spazio economico europeo esclude la concessione di restituzioni per le esportazioni nel Liechtenstein, in Islanda e in Norvegia. La Comunità ha inoltre concluso accordi con alcuni paesi terzi che comportano la soppressione delle restituzioni all’esportazione. Di conseguenza, in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1670/2006, occorre tenere conto di questi elementi nel calcolo del coefficiente per il periodo 2008/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1o ottobre 2008 al 30 settembre 2009 i coefficienti di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1670/2006, applicabili ai cereali utilizzati nel Regno Unito per la fabbricazione dello Scotch whisky, sono fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 312 dell’11.11.2006, pag. 33.


ALLEGATO

Coefficienti applicabili nel Regno Unito

Periodo di applicazione

Coefficiente applicabile

all’orzo trasformato in malto utilizzato nella fabbricazione di whisky di malto («malt whisky»)

ai cereali utilizzati nella fabbricazione di whisky di cereali («grain whisky»)

Dal 1o ottobre 2008 al 30 settembre 2009

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0,234