29.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 319/44


REGOLAMENTO (CE) N. 1180/2008 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2008

che istituisce un sistema di comunicazione di informazioni per alcune forniture di carni bovine e suine destinate al territorio della Federazione russa

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 170 e l'articolo 192, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2584/2000 della Commissione, del 24 novembre 2000, che istituisce un sistema di comunicazione di informazioni per alcune forniture, su strada, di carni bovine e suine destinate al territorio della Federazione russa (2), è stato modificato in modo sostanziale (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

L'articolo 2 del protocollo 2 relativo all'assistenza amministrativa reciproca per la corretta applicazione della legislazione doganale, allegato all'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra (4), prevede che le parti si prestino assistenza reciproca per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione. Per mettere in atto questa assistenza amministrativa, la Commissione, rappresentata dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (di seguito OLAF), e le autorità russe hanno convenuto di predisporre un sistema di comunicazione sui movimenti di merci tra la Comunità e la Federazione russa.

(3)

Nel quadro di questa assistenza amministrativa e per quanto riguarda segnatamente i trasporti di prodotti dei settori delle carni bovine e suine destinati alla Federazione russa, è opportuno stabilire, da un lato, le informazioni che gli operatori devono trasmettere alle autorità competenti degli Stati membri e, dall'altro, il sistema di comunicazione di tali informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, l'OLAF e le autorità russe.

(4)

Queste informazioni e il sistema di comunicazione predisposto dovrebbero consentire di seguire le esportazioni dei prodotti suddetti verso la Federazione russa e di scoprire gli eventuali casi in cui la restituzione non è dovuta e deve quindi essere recuperata.

(5)

L'applicazione delle disposizioni del presente regolamento verrà valutata al termine di un periodo significativo. Su questa base si potrà eventualmente decidere di estenderle alle esportazioni di altri prodotti, nonché di prendere provvedimenti finanziari in caso di rispetto o di mancato rispetto degli obblighi previsti.

(6)

L'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime di restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (5), precisa che la Commissione può disporre, in casi specifici, che la prova dell'importazione si consideri costituita se è fornita con un documento particolare o con altro mezzo. Per le esportazioni previste dal presente regolamento, le informazioni provenienti dalle autorità russe dovranno pertanto essere considerate come un nuovo mezzo di prova che si aggiunge a quelli già esistenti.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle forniture di prodotti dei settori delle carni bovine e suine dei codici NC 0201, 0202 e 0203, a destinazione del territorio della Federazione russa («Russia»), per le quali le dichiarazioni di esportazione sono accompagnate da una domanda di restituzione all'esportazione.

Il presente regolamento non si applica alle forniture di cui al primo comma inferiori a 3 000 chilogrammi.

Articolo 2

Gli esportatori che intendono beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, comunicano all'organismo centrale designato dallo Stato membro esportatore, per ciascuna dichiarazione di esportazione ed entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di scarico dei prodotti in Russia, le informazioni seguenti:

a)

il numero della dichiarazione di esportazione, l'ufficio doganale di esportazione e la data di espletamento delle formalità doganali di esportazione;

b)

la designazione dei prodotti con l'indicazione dei codici di prodotti a otto cifre della nomenclatura combinata;

c)

la quantità netta in chilogrammi;

d)

il numero del carnet TIR o il numero di riferimento del documento di transito interno russo DKD, o il numero della dichiarazione d'immissione in consumo in Russia TD1/IM40;

e)

il numero del container, ove del caso;

f)

il numero d'identificazione e/o il nome del mezzo di trasporto all'entrata della fornitura in Russia;

g)

il numero di licenza del deposito sottoposto a controllo doganale in cui è stato consegnato il prodotto in Russia;

h)

la data di consegna del prodotto presso il deposito sottoposto a controllo doganale in Russia.

Articolo 3

1.   L'organismo centrale dello Stato membro interessato menzionato all'articolo 2 trasmette le informazioni ricevute all'OLAF mediante posta elettronica, entro due giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

2.   L'OLAF trasmette alle autorità russe, non appena le riceve, le informazioni di cui all'articolo 2 e il numero d'identificazione per ciascuna operazione d'esportazione.

3.   L'OLAF comunica all'organismo centrale dello Stato membro interessato, secondo il caso, la risposta delle autorità doganali russe entro i due giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento o la mancanza di risposta delle autorità suindicate entro i due giorni lavorativi successivi alla fine del periodo di tre settimane fissato per la risposta delle autorità russe nel quadro dell'accordo amministrativo concluso con queste ultime.

Articolo 4

1.   Le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 non costituiscono condizioni complementari a quelle stabilite per la concessione delle restituzioni all'esportazione nei settori interessati.

2.   Quando è positiva, la risposta delle autorità russe di cui all'articolo 3, paragrafo 3, è considerata come prova dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999.

Articolo 5

Il regolamento (CE) n. 2584/2000 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2008.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 298 del 25.11.2000, pag. 16.

(3)  Cfr. allegato I.

(4)  GU L 327 del 28.11.1997, pag. 48.

(5)  GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.


ALLEGATO I

Regolamento abrogato e relativa modificazione

Regolamento (CE) n. 2584/2000 della Commissione

(GU L 298 del 25.11.2000, pag. 16)

Regolamento (CE) n. 44/2003

(GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 58)


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 2584/2000

Presente regolamento

Articoli da 1 a 4

Articoli da 1 a 4

Articolo 5

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 6

Articolo 5, paragrafo 2

Allegato I

Allegato II