14.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 304/75


REGOLAMENTO (CE) N. 1102/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2008

relativo al divieto di esportazione e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1, e, in relazione all’articolo 1 del presente regolamento, l’articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Le emissioni di mercurio rappresentano una minaccia tale per il pianeta da giustificare un’azione a livello locale, regionale, nazionale e internazionale.

(2)

Conformemente alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo «Strategia comunitaria sul mercurio», alle conclusioni del Consiglio del 24 giugno 2005 e alla risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2006 (3) sulla suddetta strategia, è necessario ridurre il rischio di esposizione al mercurio per gli esseri umani e per l’ambiente.

(3)

Le misure adottate a livello comunitario si inquadrano nell’azione internazionale mirante a ridurre il rischio di esposizione al mercurio, in particolare nel quadro del programma sul mercurio del programma delle Nazioni Unite per l’ambiente.

(4)

I problemi ambientali e sociali sono determinati dalla chiusura delle miniere di mercurio nella Comunità. Si dovrebbe continuare a sostenere progetti e altre iniziative mediante il meccanismo di finanziamento disponibile affinché le regioni interessate trovino soluzioni valide per l’ambiente, l’occupazione e le attività economiche locali.

(5)

L’esportazione dalla Comunità di mercurio metallico, di cinabro, di cloruro di mercurio (I), di ossido di mercurio (II) e delle miscele di mercurio metallico con altre sostanze, incluse le leghe di mercurio, con un tenore di mercurio pari almeno al 95 % peso per peso dovrebbe essere vietata al fine di ridurre considerevolmente l’offerta mondiale di mercurio.

(6)

Il divieto di esportazione genererà eccedenze considerevoli di mercurio nella Comunità, di cui occorrerà impedire la reimmissione sul mercato. È pertanto opportuno garantire lo stoccaggio in sicurezza di detto mercurio nella Comunità.

(7)

Per consentire lo stoccaggio sicuro del mercurio metallico considerato rifiuto è opportuno prevedere una deroga all’articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (4), per alcuni tipi di discariche, e per dichiarare i criteri di cui al punto 2.4 dell’allegato della decisione 2003/33/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l’ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell’articolo 16 e dell’allegato II della direttiva 1999/31/CE (5), non applicabili allo stoccaggio temporaneo per più di un anno del mercurio metallico, in condizioni che permettano il recupero, in impianti in superficie destinati e attrezzati allo scopo.

(8)

A tutti gli impianti di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto si dovrebbero applicare le altre disposizioni della direttiva 1999/31/CE. Ciò include l’obbligo di cui all’articolo 8, lettera a), punto iv) della suddetta direttiva, che impone al richiedente un’autorizzazione di adottare idonei provvedimenti, sotto forma di garanzia finanziaria o altra equivalente, volti ad assicurare che le prescrizioni derivanti dall’autorizzazione rilasciata (comprese quelle relative alla gestione successiva alla chiusura) siano adempiute e che le procedure di chiusura siano seguite. A tali impianti di stoccaggio si applica inoltre la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (6).

(9)

Allo stoccaggio temporaneo del mercurio metallico per più di un anno in impianti in superficie destinati e attrezzati allo scopo dovrebbe essere applicata la direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (7).

(10)

Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicato il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alla spedizione di rifiuti (8). Tuttavia, per consentire l’adeguato smaltimento del mercurio metallico nella Comunità, le autorità competenti del paese di destinazione e di spedizione sono incoraggiate a evitare di sollevare obiezioni alle spedizioni di mercurio metallico considerato rifiuto in base all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento. Va rilevato che, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, dello stesso, in caso di rifiuti pericolosi prodotti in uno Stato membro di spedizione in quantitativi globali annui talmente limitati per cui risulti antieconomico approntare nuovi impianti specializzati per lo smaltimento in detto Stato membro, l’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), non si applica.

(11)

Per assicurare lo stoccaggio sicuro per la salute umana e per l’ambiente, è opportuno che la valutazione di sicurezza per lo stoccaggio in depositi sotterranei prevista dalla decisione 2003/33/CE sia integrata da requisiti specifici e che sia inoltre applicabile allo stoccaggio in depositi non sotterranei. Non dovrebbe essere consentita un’operazione di smaltimento definitivo sino all’adozione delle prescrizioni particolari e dei criteri di ammissibilità. Le condizioni di stoccaggio in una miniera di sale o nelle formazioni di roccia dura profonde e sotterranee, adatte allo smaltimento del mercurio metallico, dovrebbero in particolare rispettare i principi della protezione delle acque sotterranee dal mercurio, della prevenzione delle emissioni di vapori di mercurio, dell’impermeabilità delle zone circostanti ai gas e ai liquidi e — in caso di stoccaggio permanente — il principio di uno stabile incapsulamento dei rifiuti alla fine del processo di trasformazione mineraria. Questi criteri dovrebbero essere introdotti negli allegati della direttiva 1999/31/CE, quando saranno modificati in applicazione del presente regolamento.

(12)

Le condizioni di stoccaggio in superficie dovrebbero in particolare rispettare i principi della reversibilità dello stoccaggio, della protezione del mercurio dall’acqua meteorica, dell’impermeabilità rispetto ai suoli e della prevenzione delle emissioni di vapori di mercurio. Questi criteri dovrebbero essere introdotti negli allegati della direttiva 1999/31/CE, quando saranno modificati in applicazione del presente regolamento. Lo stoccaggio in superficie di mercurio metallico dovrebbe essere considerato una soluzione temporanea.

(13)

L’industria dei cloro-alcali dovrebbe trasmettere alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri interessati tutti i dati pertinenti sulla disattivazione delle cellule di mercurio nei propri impianti, in modo da agevolare l’applicazione del presente regolamento. Anche i settori industriali che ottengono mercurio dalla purificazione del gas naturale o come sottoprodotto di operazioni di estrazione e di fusione di metalli non ferrosi dovrebbero fornire i relativi dati alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri interessati. La Commissione dovrebbe rendere pubblicamente disponibili tali informazioni.

(14)

Gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni sulle autorizzazioni rilasciate per gli impianti di stoccaggio, nonché sull’applicazione del presente regolamento e sui relativi effetti sul mercato, per consentirne a tempo debito una valutazione. Gli importatori, gli esportatori e i gestori dovrebbero fornire informazioni sui movimenti e sull’uso del mercurio metallico, di cinabro, di cloruro di mercurio (I), di ossido di mercurio (II) e delle miscele di mercurio metallico con altre sostanze, incluse le leghe di mercurio, con un tenore di mercurio pari almeno al 95 % peso per peso.

(15)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire le sanzioni applicabili in caso di violazioni delle disposizioni del presente regolamento a carico delle persone fisiche e giuridiche. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(16)

È opportuno organizzare uno scambio di informazioni con le parti interessate per valutare l’opportunità di misure aggiuntive in materia di esportazione, di importazione e di stoccaggio di mercurio e composti del mercurio e di prodotti contenenti mercurio, fatte salve le regole di concorrenza fissate dal trattato, in particolare l’articolo 81.

(17)

La Commissione e gli Stati membri dovrebbero promuovere l’assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo e con economie in transizione, in particolare l’assistenza necessaria per facilitare il passaggio a tecnologie alternative senza mercurio e giungere così gradualmente all’eliminazione definitiva degli impieghi e dei rilasci di mercurio e composti del mercurio.

(18)

Sono in corso ricerche in merito allo smaltimento sicuro del mercurio, comprese le varie tecniche di stabilizzazione o altri modi di immobilizzazione del mercurio. La Commissione dovrebbe seguire l’evoluzione di tali ricerche a titolo prioritario e presentare una relazione al più presto. Queste informazioni sono importanti in quanto forniranno una base solida in vista del riesame del presente regolamento ai fini del conseguimento del suo obiettivo.

(19)

La Commissione dovrebbe tener conto di dette informazioni al momento in cui dovrà presentare una relazione di valutazione intese a stabilire se occorra introdurre modifiche al presente regolamento.

(20)

La Commissione dovrebbe anche seguire gli sviluppi internazionali per quanto riguarda l’offerta e la domanda di mercurio, in particolare i negoziati multilaterali, e riferire in proposito, in modo da consentire di valutare la coerenza della strategia generale.

(21)

Le misure necessarie per l’applicazione del presente regolamento relativamente allo stoccaggio temporaneo del mercurio metallico in taluni impianti di cui al riguardo dovrebbero essere adottate a norma della direttiva 1999/31/CE, tenuto conto del nesso diretto del presente regolamento con la direttiva stessa.

(22)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire la riduzione dell’esposizione al mercurio tramite il divieto di esportazione e l’obbligo di stoccaggio, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, e può dunque a causa dell’impatto sulla circolazione delle merci e sul funzionamento del mercato interno, nonché della natura transfrontaliera dell’inquinamento da mercurio, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Dal 15 marzo 2011 è vietata l’esportazione dalla Comunità di mercurio metallico (Hg, numero CAS RN 7439-97-6), cinabro, mercurio (I), cloruro mercuroso (Hg2Cl2, numero CAS RN 10112-91-1), mercurio (II), ossido mercurico (HgO, numero CAS RN 21908-53-2) e miscele di mercurio metallico con altre sostanze, ivi incluse le leghe di mercurio, con una concentrazione di mercurio pari ad almeno il 95 % in peso.

2.   Il divieto non si applica alle esportazioni dei composti di cui al paragrafo 1 per scopi di ricerca e sviluppo, medici o di analisi.

3.   La miscela di mercurio metallico con altre sostanze finalizzata unicamente all’esportazione di mercurio metallico è vietata a decorrere dal 15 marzo 2011.

Articolo 2

A decorrere dal 15 marzo 2011, le seguenti sostanze sono considerate rifiuto e smaltite conformemente alla direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (9), secondo modalità sicure per la salute umana e per l’ambiente:

a)

il mercurio metallico non più utilizzato dall’industria dei cloro-alcali;

b)

il mercurio metallico proveniente dalla purificazione del gas naturale;

c)

il mercurio metallico derivante dalle operazioni di estrazione e di fusione di metalli non ferrosi; e

d)

il mercurio metallico estratto dal cinabro nella Comunità a decorrere dal 15 marzo 2011.

Articolo 3

1.   In deroga all’articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 1999/31/CE, il mercurio metallico considerato rifiuto può, in condizioni di adeguato contenimento:

a)

essere stoccato temporaneamente per più di un anno o essere stoccato permanentemente (operazioni di smaltimento D 15 o D 12 rispettivamente, secondo la definizione di cui all’allegato II A della direttiva 2006/12/CE) in miniere di sale adatte allo smaltimento del mercurio metallico o in formazioni di roccia dura profonde e sotterranee che offrano un livello di sicurezza e confinamento equivalente a quello delle miniere di sale; o

b)

essere stoccato temporaneamente (operazione di smaltimento D 15, secondo la definizione di cui all’allegato II A della direttiva 2006/12/CE) per più di un anno in impianti in superficie dedicati allo stoccaggio temporaneo del mercurio metallico e attrezzati allo scopo. In tal caso non si applicano i criteri enunciati al punto 2.4 dell’allegato della decisione 2003/33/CE.

Le altre disposizioni della direttiva 1999/31/CE e della decisione 2003/33/CE si applicano alle lettere a) e b).

2.   La direttiva 96/82/CE si applica a tutti i tipi di stoccaggio di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.

Articolo 4

1.   La valutazione di sicurezza da realizzarsi conformemente alla decisione 2003/33/CE per lo smaltimento del mercurio metallico a norma dell’articolo 3 del presente regolamento garantisce la copertura dei rischi particolari derivanti dalla natura e dalle proprietà a lungo termine del mercurio metallico e dalle condizioni del suo contenimento.

2.   L’autorizzazione di cui agli articoli 8 e 9 della direttiva 1999/31/CE per gli impianti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento, include requisiti relativi alle ispezioni visive periodiche dei contenitori e all’installazione di idonee apparecchiature di rilevamento dei vapori per individuare eventuali fughe.

3.   I requisiti per gli impianti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento, e i criteri di accettabilità per il mercurio metallico che modificano gli allegati I, II e III della direttiva 1999/31/CE sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 16 di detta direttiva. La Commissione presenta una proposta appropriata il più presto possibile e comunque entro il 1o gennaio 2010, tenendo conto dei risultati dello scambio di informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, e della relazione sull’evoluzione delle attività di ricerca sulle opzioni di smaltimento sicuro di cui all’articolo 8, paragrafo 2.

Qualsiasi operazione di smaltimento definitivo (operazione di smaltimento D 12 secondo la definizione di cui all’allegato II A della direttiva 2006/12/CE) relative al mercurio metallico sono permesse soltanto dopo la data in cui è stata adottata la modifica degli allegati I, II e III della direttiva 1999/31/CE.

Articolo 5

1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione copia delle autorizzazioni rilasciate per impianti destinati allo stoccaggio temporaneo o permanente di mercurio metallico (operazioni di smaltimento D 15 o D 12 rispettivamente, secondo la definizione di cui all’allegato II A della direttiva 2006/12/CE), corredata della corrispondente valutazione di sicurezza di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.

2.   Entro il 1o luglio 2012 gli Stati membri forniscono alla Commissione, informazioni riguardanti l’applicazione e gli effetti sul mercato del presente regolamento nei rispettivi territori. Gli Stati membri, su richiesta della Commissione, presentano le informazioni prima di tale data.

3.   Entro il 1o luglio 2012 gli importatori, gli esportatori e i gestori delle attività di cui all’articolo 2 inviano, per quanto pertinente, alla Commissione e alle autorità competenti i dati seguenti:

a)

volumi, prezzi, paese di origine e paese di destinazione, nonché previsto utilizzo del mercurio metallico in entrata nella Comunità;

b)

volumi, paese di origine e paese di destinazione del mercurio metallico considerato rifiuto oggetto di scambi transfrontalieri nella Comunità.

Articolo 6

1.   Le società interessate del settore dei cloro-alcali inviano i seguenti dati relativi alla disattivazione del mercurio in un determinato anno alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri interessati:

a)

la migliore stima del quantitativo totale di mercurio ancora in uso nei cloro-alcali a cella;

b)

il quantitativo totale di mercurio contenuto nell’impianto di stoccaggio;

c)

il quantitativo di residui di mercurio inviato a singoli impianti di stoccaggio temporaneo o permanente, l’ubicazione e le coordinate di tali impianti.

2.   Le società interessate dei settori industriali che ottengono mercurio dalla purificazione del gas naturale o come sottoprodotto di operazioni minerarie dei metalli non ferrosi e di fonderia inviano alla Commissione europea e alle autorità competenti degli Stati membri interessati i seguenti dati relativi al mercurio ottenuto in un determinato anno:

a)

il quantitativo di mercurio ottenuto;

b)

il quantitativo di mercurio inviato a singoli impianti di stoccaggio temporaneo o permanente, nonché l’ubicazione e le coordinate di tali impianti.

3.   Le società interessate inviano i dati di cui ai paragrafi 1 e 2, se applicabili, per la prima volta entro il 4 dicembre 2009 e successivamente entro il 31 maggio di ogni anno.

4.   La Commissione rende le informazioni di cui al paragrafo 3 pubblicamente disponibili a norma del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (10).

Articolo 7

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 4 dicembre 2009 e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

Articolo 8

1.   La Commissione organizza uno scambio di informazioni tra gli Stati membri e i soggetti interessati entro il 1o gennaio 2010. Tale scambio di informazioni mira in particolare a valutare la necessità:

a)

di estendere il divieto di esportazione ad altri composti del mercurio, alle miscele con un contenuto di mercurio inferiore e ai prodotti contenenti mercurio, in particolare termometri, barometri e sfigmomanometri;

b)

di un divieto di importare mercurio metallico, composti di mercurio e prodotti contenenti mercurio;

c)

di estendere l’obbligo di stoccaggio al mercurio metallico proveniente da altre fonti;

d)

di fissare termini per lo stoccaggio temporaneo del mercurio metallico.

Tale scambio di informazioni considera anche la ricerca sulle opzioni di smaltimento sicuro.

La Commissione organizza ulteriori scambi di informazioni non appena sono disponibili nuove informazioni pertinenti.

2.   La Commissione segue l’evoluzione delle attività di ricerca sulle opzioni di smaltimento sicuro, inclusa la solidificazione del mercurio metallico. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1o gennaio 2010. Sulla base di detta relazione la Commissione presenta, se del caso, quanto prima e al più tardi il 15 marzo 2013, una proposta di revisione del presente regolamento.

3.   La Commissione valuta l’applicazione e gli effetti sul mercato del presente regolamento nella Comunità tenendo conto delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 e agli articoli 5 e 6.

4.   La Commissione, non appena possibile e non oltre il 15 marzo 2013, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, se del caso corredata da una proposta di revisione del presente regolamento; tale relazione rispecchia e valuta i risultati dello scambio di informazioni di cui al paragrafo 1 e della valutazione di cui al paragrafo 3, come pure della relazione di cui al paragrafo 2.

5.   Entro il 1o luglio 2010 la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi nelle attività e nei negoziati multilaterali sul mercurio, valutando in particolare la coerenza dei tempi e dell’ambito di applicazione delle misure stabilite dal presente regolamento con gli sviluppi della situazione internazionale.

Articolo 9

Fino al 15 marzo 2011 gli Stati membri possono mantenere misure nazionali che limitano l’esportazione di mercurio metallico, cinabro, mercurio (I), cloruro mercuroso, mercurio (II) ossido mercurico e miscele di mercurio metallico con altre sostanze, ivi incluse le leghe di mercurio, con una concentrazione di mercurio par ad almeno il 95 % in peso, adottate in conformità della legislazione comunitaria prima del 22 ottobre 2008.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 22 ottobre 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J.-P. JOUYET


(1)  GU C 168 del 20.7.2007, pag. 44.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 20 giugno 2007 (GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 209), posizione comune del Consiglio del 20 dicembre 2007 (GU C 52 E del 26.2.2008, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 21 maggio 2008 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 25 settembre 2008.

(3)  GU C 291 E del 30.11.2006, pag. 128.

(4)  GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.

(5)  GU L 11 del 16.1.2003, pag. 27.

(6)  GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56.

(7)  GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13.

(8)  GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.

(9)  GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.

(10)  GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13.