13.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 218/1


REGOLAMENTO (CE) N. 762/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 9 luglio 2008

relativo alla trasmissione di statistiche sull’acquacoltura da parte degli Stati membri e che abroga il regolamento (CE) n. 788/96 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 788/96 del Consiglio, del 22 aprile 1996, relativo alla trasmissione di statistiche sui prodotti dell’acquacoltura da parte degli Stati membri (2), impone a questi ultimi di trasmettere dati annuali sul volume della produzione.

(2)

Il crescente contributo dell’acquacoltura alla produzione ittica complessiva della Comunità rende necessario disporre di un più ampio ventaglio di dati onde consentire lo sviluppo e una gestione razionale del settore nel quadro della politica comune della pesca.

(3)

Data la crescente importanza che gli incubatoi e i vivai rivestono per l’acquacoltura, sono necessari dati dettagliati per sorvegliare e gestire adeguatamente tale settore nel quadro della politica comune della pesca (PCP).

(4)

Al fine di esaminare e valutare il mercato dei prodotti dell’acquacoltura è indispensabile disporre di informazioni sia sul volume sia sul valore della produzione.

(5)

Allo scopo di assicurare che l’acquacoltura sia un settore non inquinante per l’ambiente è necessario disporre di informazioni sulla struttura del settore e sulle tecnologie utilizzate.

(6)

Il regolamento (CE) n. 788/96 dovrebbe essere abrogato.

(7)

Al fine di agevolare la transizione dal regime applicabile in forza del regolamento (CE) n. 788/96, il presente regolamento dovrebbe consentire che sia garantito agli Stati membri un periodo di transizione di un massimo di tre anni qualora l’applicazione del regolamento ai loro sistemi statistici nazionali dovesse richiedere importanti adeguamenti e fosse suscettibile di causare problemi pratici di rilievo.

(8)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire la definizione di un quadro giuridico comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sul settore dell’acquacoltura, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(9)

Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (3), definisce un quadro normativo di riferimento per le statistiche nel settore della pesca. In particolare, esso esige il rispetto dei principi di imparzialità, affidabilità, pertinenza, rapporto costi/benefici, segreto statistico e trasparenza.

(10)

La raccolta e la trasmissione dei dati statistici sono strumenti fondamentali per la buona gestione della politica comune della pesca.

(11)

Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).

(12)

In particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di decidere modifiche tecniche degli allegati del presente regolamento. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(13)

La Commissione dovrebbe essere assistita dal comitato permanente di statistica agraria istituito in forza della decisione 72/279/CEE del Consiglio (5),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obblighi degli Stati membri

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione statistiche su tutte le attività connesse all’acquacoltura esercitate sul proprio territorio, nelle acque dolci e nelle acque salmastre.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a)

«statistiche comunitarie»: come definite all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 322/97;

b)

«acquacoltura»: come definita all’articolo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (6);

c)

«acquacoltura basata su catture»: la pratica di prelevare esemplari dall’ambiente naturale e il loro successivo impiego nell’acquacoltura;

d)

«produzione»: la produzione dell’acquacoltura all’atto della prima immissione in commercio, inclusa la produzione degli incubatoi e dei vivai proposta per la vendita.

2.   Tutte le altre definizioni ai fini del presente regolamento sono enunciate nell’allegato I.

Articolo 3

Compilazione di statistiche

1.   Lo Stato membro fa uso di indagini o di altri metodi statistici convalidati che coprono almeno il 90 % della produzione totale in volume o in numero per quanto riguarda la produzione degli incubatoi e dei vivai, fatto salvo il paragrafo 4. La restante parte della produzione totale può essere stimata. Per una stima di più del 10 % della produzione totale, può essere presentata una richiesta di deroga alle condizioni di cui all’articolo 8.

2.   Il ricorso a fonti diverse dalle indagini è subordinato alla presentazione di una valutazione ex post della qualità statistica di quelle fonti.

3.   Uno Stato membro la cui produzione annua totale è inferiore a 1 000 tonnellate può trasmettere dati sintetici di stima della produzione totale.

4.   Gli Stati membri identificano la produzione per specie. Tuttavia, la produzione di quelle specie che, individualmente, non superano le 500 tonnellate e non rappresentano in peso più del 5 % della produzione in volume di uno Stato membro può essere stimata e aggregata. La produzione in numero degli incubatoi e dei vivai relativa a quelle specie può essere stimata.

Articolo 4

Dati

I dati riguardano l’anno civile di riferimento e coprono gli aspetti seguenti:

a)

la produzione annuale (volume e valore unitario) dell’acquacoltura;

b)

le immissioni annuali (volume e valore unitario) nell’acquacoltura basata su catture;

c)

la produzione annuale di incubatoi e vivai;

d)

la struttura del settore dell’acquacoltura.

Articolo 5

Trasmissione di dati

1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati di cui agli allegati II, III e IV entro dodici mesi dalla fine dell’anno civile di riferimento. Il primo anno civile di riferimento è il 2008.

2.   I dati sulla struttura del settore dell’acquacoltura di cui all’allegato V sono trasmessi alla Commissione (Eurostat), iniziando con i dati per il 2008 e successivamente ogni tre anni, entro dodici mesi dalla fine dell’anno civile di riferimento.

Articolo 6

Valutazione della qualità

1.   Ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione (Eurostat) una relazione annuale sulla qualità dei dati trasmessi.

2.   All’atto della trasmissione di dati ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione una relazione metodologica dettagliata. In questa relazione ciascuno Stato membro descrive dette modalità di rilevazione dei dati e di compilazione delle statistiche. La relazione contiene informazioni particolareggiate in merito alle tecniche di campionamento, ai metodi di stima e alle fonti utilizzate diverse dalle indagini, nonché una valutazione della qualità delle stime che ne risultano. Un formato per la relazione metodologica è proposto nell’allegato VI.

3.   La Commissione valuta le relazioni e presenta le sue conclusioni al competente gruppo di lavoro del comitato permanente di statistica agraria istituito dalla decisione 72/279/CEE.

Articolo 7

Periodo transitorio

1.   Per l’applicazione del presente regolamento possono essere concessi agli Stati membri, secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 10, paragrafo 2, periodi transitori corrispondenti ad un intero anno di calendario, per una durata massima di tre anni a decorrere dal 1o gennaio 2009, se l’applicazione del presente regolamento ai loro sistemi statistici nazionali richiede adeguamenti significativi ed è suscettibile di causare notevoli problemi pratici.

2.   A tale fine gli Stati membri presentano alla Commissione una richiesta debitamente motivata entro il 31 dicembre 2008.

Articolo 8

Deroghe

1.   Qualora l’inclusione nelle statistiche di una particolare branca di attività dell’acquacoltura provocasse alle autorità nazionali difficoltà sproporzionate rispetto all’importanza della branca, può essere concessa una deroga, secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 10, paragrafo 2.

Tale deroga consente ad uno Stato membro di escludere i dati relativi a tale ramo di attività dai dati nazionali trasmessi o di far ricorso a metodi di stima utilizzati per fornire dati per più del 10 % della produzione totale.

2.   Gli Stati membri corroborano ogni loro richiesta di deroga, da presentare obbligatoriamente anteriormente al termine previsto per la prima trasmissione di dati, mediante l’invio alla Commissione di una relazione sui problemi incontrati in sede di applicazione del presente regolamento.

3.   Nel caso in cui una modifica della situazione della rilevazione dei dati provochi difficoltà impreviste alle autorità nazionali, una richiesta debitamente giustificata di deroga può essere trasmessa dagli Stati membri dopo il termine fissato per la prima trasmissione dei dati.

Articolo 9

Disposizioni tecniche

1.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, e relative a modifiche tecniche degli allegati sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 3.

2.   Il formato in cui devono essere trasmesse le statistiche è deciso secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 10, paragrafo 2.

Articolo 10

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente di statistica agraria.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Articolo 11

Relazione di valutazione

Entro 31 dicembre 2011 e successivamente ogni tre anni, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sulle statistiche compilate sulla base del presente regolamento e, in particolare, sulla loro pertinenza e qualità.

Questa relazione contiene inoltre un’analisi costi/benefici del sistema predisposto per la rilevazione e la compilazione dei dati statistici e indica le prassi ottimali idonee a ridurre il carico di lavoro per gli Stati membri e ad aumentare l’utilità e la qualità dei dati.

Articolo 12

Abrogazione

1.   Fatto salvo il paragrafo 3, il regolamento (CE) n. 788/96 è abrogato.

2.   I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

3.   In deroga all’articolo 13, secondo comma, del presente regolamento, lo Stato membro cui è stato concesso un periodo transitorio a norma dell’articolo 7 del presente regolamento continua ad applicare le disposizioni del regolamento (CE) n. 788/96 per la durata del periodo transitorio accordatogli.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 9 luglio 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J.-P. JOUYET


(1)  Parere del Parlamento europeo del 31 gennaio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 giugno 2008.

(2)  GU L 108 dell’1.5.1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(3)  GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(5)  GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1.

(6)  GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.


ALLEGATO I

Definizioni da utilizzare per la trasmissione di dati sull’acquacoltura

1.

«Acque dolci»: le acque che presentano costantemente una salinità trascurabile.

2.

«Acque salate»: le acque il cui tasso di salinità è considerevole. Può trattarsi di acque il cui tasso di salinità è costantemente elevato (ad esempio, acque marine), oppure è rilevante ma non a un livello costantemente elevato (ad esempio acque salmastre): la salinità può essere soggetta a variazioni periodiche per effetto dell’influsso delle acque dolci o marine.

3.

«Specie»: le specie di organismi acquatici identificate utilizzando il codice alfabetico internazionale alfa-3 definito dalla FAO (elenco ASFIS delle specie ai fini delle statistiche della pesca).

4.

«Grandi zone della FAO»: le aree geografiche identificate utilizzando il codice numerico internazionale a due cifre definito dalla FAO (manuale del CWP — gruppo di lavoro per il coordinamento delle statistiche della pesca — sulle norme statistiche della pesca. Sezione H: zone di pesca a fini statistici). Ai fini del presente regolamento le grandi zone della FAO sono le seguenti:

Codice

Zona

01

Acque interne (Africa)

05

Acque interne (Europa)

27

Atlantico nordorientale

34

Atlantico centrorientale

37

Mediterraneo e Mar Nero

...

Altre zone (da specificare)

5.

«Bacini»: specchi d’acqua, solitamente di piccole dimensioni, con acque poco profonde o ferme o con scarso ricambio idrico, più frequentemente di origine artificiale, ma anche naturali, quali stagni, gore o laghetti.

6.

«Incubatoi e vivai»: strutture destinate alla riproduzione artificiale, all’incubazione e all’allevamento durante le prime fasi di vita di animali acquatici. A fini statistici, gli incubatoi sono limitati alla produzione di uova fecondate. Si considera che le prime fasi di vita degli animali acquatici avvengano in vivaio.

7.

«Acque recintate»: acque delimitate da reti e da altre barriere che consentono l’interscambio non controllato delle acque, contraddistinte dal fatto di occupare l’intera colonna d’acqua tra il substrato e la superficie; le acque recintate comprendono normalmente volumi di acqua relativamente elevati.

8.

«Gabbie»: strutture chiuse, con o senza copertura, costituite da reti o qualsiasi altro materiale poroso che consenta il naturale interscambio delle acque. Tali strutture, siano esse galleggianti, sommerse o ancorate al substrato, consentono sempre l’interscambio delle acque dal basso.

9.

«Vasche e raceway»: unità artificiali costruite sotto o sopra il livello del terreno, caratterizzate da un elevato interscambio idrico o ad alto ricambio idrico costituenti un ambiente altamente controllato, ma senza ricircolo dell’acqua.

10.

«Sistemi a ricircolo»: sistemi in cui l’acqua è riutilizzata dopo una qualche forma di trattamento (ad esempio, filtraggio).

11.

«Trasferimento in ambiente controllato»: la deliberata immissione per ulteriori pratiche di acquacoltura.

12.

«Immissione nell’ambiente naturale»: la deliberata immissione per il ripopolamento di fiumi, laghi e altri corpi idrici a fini diversi da quelli dell’acquacoltura. L’ittiofauna così rilasciata può essere quindi oggetto di cattura mediante operazioni di pesca.

13.

«Volume»:

a)

nel caso dei pesci, dei crostacei, dei molluschi e degli altri animali acquatici, il peso vivo equivalente del prodotto; per i molluschi il peso vivo deve includere il peso delle conchiglie;

b)

nel caso delle piante acquatiche, il peso umido del prodotto.

14.

«Valore unitario»: il valore totale della produzione (esclusa l’imposta sul valore aggiunto fatturata), espresso in valuta nazionale, diviso per il volume totale della produzione.


ALLEGATO II

Produzione dell’acquacoltura esclusi incubatoi e vivai (1)

Paese:

 

 

 

 

 

Anno:

Specie prodotte

Grandi zone FAO

Acque dolci

Acque salate

Totale

 

Codice alfa-3

Nome comune

Nome scientifico

Volume

(in tonnellate)

Valore unitario

(in valuta nazionale)

Volume

(in tonnellate)

Valore unitario

(in valuta nazionale)

Volume

(in tonnellate)

Valore unitario

(in valuta nazionale)

PESCI

Bacini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasche e raceway

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acque recintate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabbie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemi a ricircolo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri metodi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CROSTACEI

Bacini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasche e raceway

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acque recintate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri metodi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOLLUSCHI

Sul fondo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In sospensione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri metodi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGHE

Tutti i metodi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uova di pesce (destinate al consumo) (2)

Tutti i metodi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRI ORGANISMI ACQUATICI

Tutti i metodi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Escluse le specie per acquari e le specie ornamentali.

(2)  Le uova di pesce destinate al consumo di cui alla presente voce si riferiscono unicamente alle uova estratte e destinate al consumo all’atto della prima immissione in commercio.


ALLEGATO III

Immissioni nell’acquacoltura basata su catture  (1)

Paese:

 

 

 

Anno:

Specie

Unità (specificare) (2)

Valore dell’unità (valuta nazionale)

Codice alfa-3

Nome comune

Nome scientifico

PESCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CROSTACEI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOLLUSCHI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Escluse le specie per acquari e le specie ornamentali.

(2)  Peso o numero; nel caso sia indicato il numero, va indicato anche un fattore di conversione in peso vivo.


ALLEGATO IV

Produzione degli incubatoi e dei vivai  (1)

Paese:

 

 

 

 

 

 

 

Anno:

Specie

Fase del ciclo di vita

Usi previsti

Codice alfa-3

Nome comune

Nome scientifico

Uova

(milioni)

Avannotti

(milioni)

Per il trasferimento in ambiente controllato

(per ingrasso) (2) (in milioni)

Per l’immissione nell’ambiente naturale (2)

(in milioni)

Uova

Avannotti

Uova

Avannotti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Escluse le specie per acquari e le specie ornamentali.

(2)  Su base volontaria.


ALLEGATO V

Dati sulla struttura del settore dell'acquacoltura  (1)  (4)

Paese:

 

 

 

Anno:

 

Grandi zone FAO

Acque dolci

Acque salate

Totale

Dimensioni degli impianti (3)

Dimensioni degli impianti (3)

Dimensioni degli impianti (3)

migliaia di m3

ettari

migliaia di m3

ettari

migliaia di m3

ettari

PESCI

Bacini

 

 

 

 

 

 

 

Vasche e raceway

 

 

 

 

 

 

 

Acque recintate

 

 

 

 

 

 

 

Gabbie

 

 

 

 

 

 

 

Sistemi a ricircolo

 

 

 

 

 

 

 

Altri metodi

 

 

 

 

 

 

 

CROSTACEI

Bacini

 

 

 

 

 

 

 

Vasche e raceway

 

 

 

 

 

 

 

Acque recintate

 

 

 

 

 

 

 

Altri metodi

 

 

 

 

 

 

 

MOLLUSCHI

Sul fondo

 

 

 

 

 

 

 

In sospensione (2)

 

 

 

 

 

 

 

Altri metodi (2)

 

 

 

 

 

 

 

ALGHE

Tutti i metodi

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Escluse le specie per acquari e le specie ornamentali.

(2)  Se molluschi e crostacei sono allevati su corde, è possibile utilizzare l'unità di lunghezza.

(3)  Dovrebbe essere presa in considerazione la capacità potenziale.

(4)  Le caselle in neretto indicano i casi in cui l'informazione richiesta non si applica.


ALLEGATO VI

Formato per le relazioni metodologiche dei sistemi nazionali per le statistiche sull’acquacoltura

1.

Organizzazione del sistema nazionale per le statistiche sull’acquacoltura

Autorità preposte alla rilevazione e al trattamento dei dati e rispettive responsabilità.

Legislazione nazionale sulla rilevazione dei dati sull’acquacoltura.

Unità responsabile per la trasmissione dei dati alla Commissione.

2.

Metodi di rilevazione e trattamento dei dati e di compilazione delle statistiche sull’acquacoltura

Indicare la fonte di ciascun tipo di dati.

Descrivere i metodi utilizzati per la rilevazione dei dati (ad esempio, questionari a mezzo posta, interviste personali, censimenti o campionamenti, frequenza delle indagini, metodi di stima) per ciascuna branca dell’acquacoltura.

Descrivere le modalità di trattamento dei dati e di compilazione delle statistiche e specificare la durata di tale processo.

3.

Aspetti di qualità conformemente al «codice del sistema delle statistiche europee»

Se per alcuni elementi dei dati sono utilizzate tecniche di stima, descrivere i metodi utilizzati e stimare il livello di uso e attendibilità di tali metodi.

Indicare eventuali carenze dei sistemi nazionali precisando come possono essere eliminate e, se del caso, il tempo necessario per l’introduzione di azioni di correzione.