7.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 149/38


REGOLAMENTO (CE) N. 507/2008 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2008

recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre (1), in particolare l'articolo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro (2), in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 245/2001 della Commissione, del 5 febbraio 2001, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre (3), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (4). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1673/2000 istituisce, tra l'altro, misure relative al mercato interno nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre, tra cui aiuti a favore dei primi trasformatori riconosciuti di paglie di lino e di canapa o degli agricoltori che fanno trasformare le paglie per proprio conto. È necessario adottare le modalità d'applicazione relative a tali misure.

(3)

Occorre definire da un lato le condizioni per il riconoscimento dei primi trasformatori e dall'altro gli obblighi che incombono agli agricoltori che fanno trasformare le paglie per proprio conto. Occorre altresì precisare gli elementi essenziali del contratto di compravendita delle paglie, dell'impegno di trasformazione e del contratto di trasformazione per conto terzi previsti all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1673/2000.

(4)

Taluni primi trasformatori di paglie di lino producono principalmente fibre lunghe di lino e, a titolo secondario, fibre corte di lino con un tasso elevato di impurità e di canapuli e capecchi. In mancanza di attrezzature adeguate per la pulizia di tali prodotti secondari, essi conferiscono ad altri operatori l'incarico di procedere alla pulizia delle fibre corte. In considerazione di quanto precede, la pulizia per conto terzi va considerata come un'operazione del primo trasformatore riconosciuto per le fibre corte di lino. È quindi indicato fissare le condizioni cui devono conformarsi gli operatori considerati, segnatamente ai fini dei controlli.

(5)

Per garantire l'ammissibilità all'aiuto dei prodotti considerati, è necessario introdurre, per la campagna considerata, una domanda unica di cui alla parte II, titolo II, capitolo I, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (5).

(6)

Al fine di consentire una corretta gestione amministrativa, pur tenendo conto delle condizioni specifiche dei mercati del lino e della canapa, è opportuno definire il periodo nel quale le paglie di lino e di canapa destinate alla produzione di fibre possono essere trasformate e, ove del caso, commercializzate.

(7)

Qualora lo Stato membro decida di concedere l'aiuto per fibre corte di lino o per fibre di canapa aventi un tasso di impurità e di canapuli e capecchi superiore al 7,5 %, è opportuno precisare le modalità di calcolo applicabili per convertire il quantitativo prodotto in un quantitativo equivalente sulla base di una percentuale di impurità e di canapuli e capecchi del 7,5 %.

(8)

Al fine di agevolare il corretto funzionamento del meccanismo di stabilizzazione, occorre prevedere che i quantitativi di fibre per i quali può essere erogato l'aiuto alla trasformazione per una determinata campagna di commercializzazione siano limitati al valore che si ottiene moltiplicando il numero di ettari oggetto di un contratto o di un impegno di trasformazione per un quantitativo unitario per ettaro. Tale quantitativo unitario deve essere determinato dallo Stato membro in funzione dei quantitativi nazionali garantiti stabiliti e degli ettari coltivati.

(9)

In considerazione delle variazioni dei livelli dei quantitativi nazionali garantiti che possono risultare dalla flessibilità introdotta dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1673/2000, è opportuno definire le modalità di fissazione dei suddetti quantitativi nazionali garantiti per ogni campagna di commercializzazione, tenendo conto degli adeguamenti che potrebbero rendersi necessari per consentire un'adeguata distribuzione di tali quantitativi tra i beneficiari dell'aiuto alla trasformazione.

(10)

La concessione dell'aiuto alla trasformazione è subordinata alla conclusione di uno dei contratti o dell'impegno di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1673/2000. D'altro canto, i trasferimenti tra quantitativi nazionali garantiti nonché i quantitativi unitari per ettaro devono essere fissati in tempo utile dallo Stato membro sulla base delle superfici oggetto di un contratto o di un impegno. È opportuno prevedere che, all'inizio delle operazioni di trasformazione, gli operatori trasmettano alle autorità competenti dello Stato membro le informazioni pertinenti relative a tali contratti o impegni. Per conferire una certa flessibilità agli scambi in questione, occorre limitare le possibilità di cessione dei contratti tra primi trasformatori riconosciuti.

(11)

Ai fini di una corretta gestione del regime di aiuto, è necessario indicare le informazioni che gli operatori devono trasmettere alle autorità competenti dello Stato membro nonché le comunicazioni che gli Stati membri devono effettuare alla Commissione.

(12)

Per gestire un regime basato su un aiuto concesso in funzione dei quantitativi di fibre prodotti nell'arco di 22 mesi, è opportuno prevedere che, all'inizio delle operazioni di trasformazione per una determinata campagna, venga presentata una domanda di aiuto per le fibre che saranno ottenute e i cui quantitativi saranno in seguito indicati su base periodica.

(13)

A motivo dei possibili adeguamenti dei quantitativi nazionali garantiti e dei quantitativi unitari per ettaro, i quantitativi totali di fibre ammissibili all'aiuto vengono resi noti solo al termine delle operazioni di trasformazione. È quindi necessario prevedere la possibilità di versare anticipi dell'aiuto ai primi trasformatori riconosciuti in funzione dei quantitativi di fibre ottenuti periodicamente. Al fine di garantire il pagamento degli importi dovuti in caso di irregolarità accertate, è opportuno subordinare i suddetti anticipi alla costituzione di una cauzione. Tali cauzioni devono rispondere a talune disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985 recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (6).

(14)

L'aiuto complementare previsto all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1673/2000 è concesso solo per le superfici la cui produzione di paglie ha formato oggetto di un aiuto alla trasformazione in fibre lunghe di lino. È quindi indicato stabilire una resa minima di fibre lunghe per ciascun ettaro oggetto di un contratto o di impegno, al fine di definire le condizioni che soddisfano tale requisito.

(15)

Per garantire la regolarità delle operazioni è indispensabile disporre di un sistema di controlli amministrativi e di controlli in loco. È opportuno precisare gli elementi essenziali che devono formare oggetto di verifica e stabilire il numero minimo di controlli in loco da effettuare per ciascuna campagna di commercializzazione.

(16)

È opportuno determinare le conseguenze di eventuali irregolarità constatate. Tali conseguenze devono essere sufficientemente dissuasive da prevenire qualsiasi uso illecito degli aiuti comunitari, pur nel rispetto del principio di proporzionalità.

(17)

Al fine di avvicinare sufficientemente il momento in cui vengono ottenute le fibre al fatto generatore del tasso di cambio per gli anticipi e per l'aiuto alla trasformazione, il fatto generatore deve intervenire l'ultimo giorno di ciascuno dei periodi previsti per la comunicazione dei quantitativi di fibre ottenuti.

(18)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le fibre naturali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campagna di commercializzazione

1.   Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dell’organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre istituita dal regolamento (CE) n. 1673/2000.

2.   La campagna di commercializzazione inizia il 1o luglio e termina il 30 giugno.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«trasformatore assimilato»: l'agricoltore che, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 1673/2000, ha stipulato un contratto di trasformazione per conto terzi con un primo trasformatore riconosciuto per ottenere fibre dalle paglie di sua proprietà;

b)

«fibre lunghe di lino»: le fibre di lino ottenute dalla separazione completa della fibra e delle parti legnose dello stelo, costituite, al termine della stigliatura, da fili di almeno 50 cm disposti parallelamente in fasci, in strati o in nastri;

c)

«fibre corte di lino»: le fibre di lino diverse da quelle di cui alla lettera b), ottenute dalla separazione almeno parziale della fibra e delle parti legnose dello stelo;

d)

«fibre di canapa»: le fibre di canapa ottenute dalla separazione almeno parziale della fibra e delle parti legnose dello stelo.

Articolo 3

Riconoscimento dei primi trasformatori

1.   Ai fini del riconoscimento, il primo trasformatore trasmette all'autorità competente una domanda contenente almeno le seguenti informazioni:

a)

la descrizione dell'azienda e della gamma completa dei prodotti ottenuti dalla trasformazione delle paglie di lino e di canapa;

b)

la descrizione degli impianti e delle attrezzature di trasformazione, con l'indicazione della localizzazione e delle specifiche tecniche riguardanti:

i)

il consumo energetico e i quantitativi massimi di paglie di lino e di canapa che possono essere trasformati per ora e per anno;

ii)

i quantitativi massimi di fibre lunghe di lino, di fibre corte di lino e di fibre di canapa che possono essere ottenuti per ora e per anno;

iii)

i quantitativi indicativi di paglie di lino e di canapa necessari per ottenere 100 kg di ciascuno dei prodotti di cui alla lettera a);

c)

la descrizione degli impianti di magazzinaggio, con l'indicazione della localizzazione e della capacità in tonnellate di paglie e di fibre di lino o di canapa.

2.   Con la domanda di riconoscimento il primo trasformatore si impegna, a decorrere dalla data di presentazione della domanda stessa:

a)

a tenere separatamente, per campagna di commercializzazione del raccolto delle paglie di cui trattasi e per Stato membro di raccolta, le scorte di paglie di lino, paglie di canapa, fibre lunghe di lino, fibre corte di lino e fibre di canapa relative:

i)

alla totalità dei contratti di compravendita e degli impegni di trasformazione;

ii)

a ciascuno dei contratti di trasformazione per conto terzi stipulato con trasformatori assimilati;

iii)

alla totalità degli altri fornitori e, ove del caso, alle partite di fibre ottenute da paglie della categoria b) ma non destinate a essere oggetto di una domanda di aiuto;

b)

a tenere giornalmente o per partita una contabilità di magazzino regolarmente correlata alla contabilità finanziaria e una documentazione in conformità del disposto del paragrafo 5, nonché i documenti giustificativi previsti dallo Stato membro ai fini dei controlli;

c)

a comunicare all'autorità competente qualsiasi modifica dei dati di cui al paragrafo 1;

d)

a sottoporsi a tutti i controlli previsti nel quadro dell'applicazione del regime di aiuto istituito dal regolamento (CE) n. 1673/2000.

3.   Previa verifica in loco della conformità delle informazioni di cui al paragrafo 1, l'autorità competente concede al primo trasformatore un riconoscimento per i tipi di fibre che possono essere prodotte nelle condizioni di ammissibilità all'aiuto, attribuendogli un numero di riconoscimento.

Il riconoscimento è concesso entro i due mesi successivi a quello di presentazione della domanda.

In caso di variazione di uno o più degli elementi di cui al paragrafo 1, l'autorità competente conferma o adegua il riconoscimento, ove del caso previo controllo in loco, nel mese successivo a quello in cui la variazione è notificata. Tuttavia l'adeguamento dei tipi di fibre per i quali è concesso il riconoscimento prende effetto solo a decorrere dalla campagna successiva.

4.   Nel quadro del riconoscimento di un primo trasformatore per fibre lunghe di lino e nel contempo per fibre corte di lino, lo Stato membro può autorizzare, alle condizioni di cui al presente paragrafo e se ritiene che sussistano adeguate condizioni di controllo, che venga affidata a terzi la pulizia delle fibre corte di lino al fine di rispettare il limite previsto all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1673/2000 per quanto riguarda il tasso di impurità e di canapuli e capecchi.

In tal caso, il primo trasformatore indica nella domanda di riconoscimento di cui al paragrafo 1 l'intenzione di avvalersi delle disposizioni del presente paragrafo.

L'autorizzazione può essere concessa per due operatori al massimo per ogni primo trasformatore riconosciuto e per ogni campagna di commercializzazione.

Anteriormente al 1o febbraio per ciascuna campagna di commercializzazione, il primo trasformatore riconosciuto presenta all'autorità competente un contratto di pulizia per conto terzi nel quale figurano almeno le seguenti informazioni:

a)

la data della stipulazione e l'indicazione della campagna di commercializzazione relativa al raccolto delle paglie da cui sono state ottenute le fibre;

b)

il numero di riconoscimento del primo trasformatore, nonché il nome, la ragione sociale, l'indirizzo e l'ubicazione degli impianti dell'operatore incaricato della pulizia delle fibre corte di lino;

c)

l'indicazione che tale operatore si impegna:

i)

a tenere separatamente, per ciascun contratto di pulizia per conto terzi, le scorte di fibre corte di lino pulite e non pulite;

ii)

a tenere una contabilità di magazzino giornaliera in cui figurino separatamente, per ciascun contratto di pulizia per conto terzi, i quantitativi in entrata di fibre corte di lino non pulite e i quantitativi di fibre corte di lino pulite ottenuti, nonché le rispettive scorte;

iii)

a conservare i documenti giustificativi previsti dallo Stato membro a fini di controllo e a sottoporsi a tutti i controlli previsti nel quadro dell'applicazione del presente regolamento.

L'impegno di cui alla lettera c), dell'operatore incaricato della pulizia, è considerato come un impegno contratto dal primo trasformatore nell'ambito del suo riconoscimento.

5.   Nella contabilità di magazzino dei primi trasformatori riconosciuti sono registrati, per ogni giorno o partita e per ciascuna categoria di paglie e ciascun tipo di fibre per i quali sono tenute scorte separate, i seguenti dati:

a)

i quantitativi entrati nell'azienda per ciascun contratto o impegno di cui all'articolo 5 e, ove del caso, per ciascuno degli altri fornitori;

b)

i quantitativi di paglie trasformati e i quantitativi di fibre ottenuti;

c)

una stima delle perdite e dei quantitativi distrutti, con relativa motivazione;

d)

i quantitativi usciti dall'azienda, suddivisi per destinatario;

e)

lo stato delle scorte per impianto di magazzinaggio.

Per tutte le partite di paglie e di fibre che entrano o che lasciano l'azienda, ma che non corrispondono a uno dei contratti o all'impegno di cui all'articolo 5, il primo trasformatore riconosciuto deve essere in possesso di un attestato di consegna o di presa in consegna del fornitore o del destinatario o di un documento equivalente accettato dallo Stato membro. Il primo trasformatore riconosciuto registra nome, ragione sociale e indirizzo di ciascun fornitore e destinatario.

6.   Una partita è un quantitativo determinato di paglia di lino o di canapa, numerato all'atto dell'ingresso negli impianti di trasformazione o di magazzinaggio di cui al paragrafo 1.

Una partita può interessare un unico contratto di compravendita delle paglie, impegno di trasformazione, o contratto di trasformazione per conto terzi di cui all'articolo 5.

Articolo 4

Obblighi del trasformatore assimilato

Il trasformatore assimilato deve:

a)

aver stipulato, con un primo trasformatore riconosciuto, un contratto per la trasformazione di fibre lunghe di lino, fibre corte di lino e/o fibre di canapa;

b)

tenere un registro in cui figurino, a partire dall'inizio della campagna considerata e per ogni giorno:

i)

per ciascun contratto di trasformazione per conto terzi, i quantitativi ottenuti di paglie di lino o di canapa destinati alla produzione di fibre e quelli consegnati;

ii)

i quantitativi ottenuti di fibre lunghe di lino, fibre corte di lino e/o fibre di canapa;

iii)

i quantitativi di fibre lunghe di lino, fibre corte di lino e/o fibre di canapa venduti o ceduti, con l'indicazione del nome e dell'indirizzo del destinatario;

c)

conservare i documenti giustificativi previsti dallo Stato membro ai fini dei controlli; e

d)

impegnarsi ad accettare tutti i controlli previsti nel quadro dell'applicazione del presente regime di aiuto.

Articolo 5

Contratti

1.   Il contratto di compravendita delle paglie, l'impegno di trasformazione e il contratto di trasformazione per conto terzi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1673/2000 recano almeno i seguenti elementi:

a)

la data della stipulazione e l'indicazione della campagna di commercializzazione relativa al raccolto;

b)

il numero di riconoscimento del primo trasformatore, il numero di identificazione dell’agricoltore nel sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (7), nonché il loro nome e indirizzo;

c)

l'identificazione della o delle parcelle agricole di cui trattasi, conformemente al sistema di identificazione delle parcelle agricole previsto nel sistema integrato di gestione e di controllo;

d)

le superfici corrispondenti al lino destinato alla produzione di fibre e quelle corrispondenti alla canapa destinata alla produzione di fibre.

2.   Anteriormente al 1o gennaio della campagna considerata, il contratto di compravendita delle paglie o il contratto di trasformazione per conto terzi può essere ceduto a un primo trasformatore riconosciuto diverso da quello che lo ha originariamente stipulato, previo accordo scritto dell'agricoltore, del primo trasformatore riconosciuto cedente e del primo trasformatore riconosciuto cessionario.

Dopo il 1o gennaio della campagna considerata, la cessione dei contratti di cui al primo comma può essere effettuata solo in circostanze eccezionali debitamente motivate e previa autorizzazione dello Stato membro.

Articolo 6

Informazioni da trasmettere a cura degli operatori

1.   I primi trasformatori riconosciuti e i trasformatori assimilati presentano all'autorità competente, entro il temine fissato dallo Stato membro e non oltre il 20 settembre successivo all'inizio della campagna di commercializzazione considerata:

a)

l'elenco relativo a detta campagna, per il lino e la canapa separatamente, dei contratti di compravendita, degli impegni di trasformazione e dei contratti di trasformazione per conto terzi di cui all'articolo 5, specificando per ciascuno di essi il numero di identificazione dell'agricoltore nel sistema integrato di gestione e di controllo e le parcelle in causa;

b)

una dichiarazione delle superfici totali coltivate a lino e delle superfici totali coltivate a canapa per le quali esistono contratti di compravendita, impegni di trasformazione e contratti di trasformazione per conto terzi.

Tuttavia, al posto dell'elenco di cui al primo comma, lettera a), lo Stato membro può richiedere copia dei singoli documenti.

Nel caso di contratti o impegni di trasformazione concernenti superfici situate in uno Stato membro diverso da quello in cui il primo trasformatore è riconosciuto, l'interessato comunica le informazioni di cui al primo comma per le superfici considerate anche allo Stato membro in cui ha avuto luogo la raccolta.

2.   Per il primo periodo di sei mesi della campagna di commercializzazione e successivamente per ogni periodo di quattro mesi, i primi trasformatori riconosciuti e i trasformatori assimilati comunicano all'autorità competente, entro la fine del mese successivo e per ciascuna delle categorie per le quali vengono tenute scorte separate:

a)

i quantitativi di fibre prodotti per i quali è richiesto l'aiuto;

b)

i quantitativi prodotti relativi alle altre fibre;

c)

il quantitativo totale di paglie entrate nell'azienda;

d)

lo stato delle scorte;

e)

ove del caso, un elenco, elaborato in conformità del paragrafo 1, lettera a), dei contratti di compravendita delle paglie e dei contratti di trasformazione per conto terzi che hanno formato oggetto di cessione secondo le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, con l'indicazione del nome del cessionario e del cedente.

Per ciascuno dei periodi considerati, il trasformatore assimilato presenta, insieme alla dichiarazione di cui al primo comma, i documenti giustificativi atti a comprovare l'immissione sul mercato delle fibre per le quali è richiesto l'aiuto. Tali documenti giustificativi, stabiliti dallo Stato membro, comprendono almeno le copie delle fatture di vendita delle fibre di lino e di canapa, nonché un certificato del primo trasformatore riconosciuto che ha trasformato le paglie, in cui sono indicati i quantitativi e i tipi di fibre da lui ottenuti.

Nel caso in cui le entrate, le uscite e le trasformazioni relative a una determinata campagna di commercializzazione siano definitivamente concluse, il primo trasformatore riconosciuto e il trasformatore assimilato possono sospendere le dichiarazioni di cui al presente paragrafo, dopo averne informato lo Stato membro.

3.   Anteriormente al 1o maggio successivo alla campagna di commercializzazione considerata, i primi trasformatori riconosciuti indicano all'autorità competente i principali utilizzi cui sono destinati le fibre e gli altri prodotti ottenuti.

Articolo 7

Diritto all'aiuto

1.   L'aiuto alla trasformazione di paglie di lino e di canapa di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1673/2000 è concesso unicamente per le fibre di lino o di canapa:

a)

ottenute da paglie oggetto di un contratto di compravendita, di un impegno di trasformazione o di un contratto di trasformazione per conto terzi conformemente all'articolo 5, coltivate su parcelle investite a lino o canapa destinati alla produzione di fibre, per le quali è stata presentata la domanda unica di cui alla parte II, titolo II, capitolo I, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, per la campagna di commercializzazione considerata;

b)

ottenute anteriormente al 1o maggio successivo al termine della campagna di commercializzazione di cui trattasi da un primo trasformatore riconosciuto, nonché, nel caso di un trasformatore assimilato, immesse sul mercato anteriormente a tale data.

2.   Qualora lo Stato membro decida di concedere l'aiuto per fibre corte di lino o per fibre di canapa aventi un tasso di impurità e di canapuli e capecchi superiore al 7,5 %, in conformità delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1673/2000, il quantitativo «Q» per il quale è concesso l'aiuto viene calcolato sulla base della seguente formula

Q = P* [(100 – x) / (100 – 7,5)]

dove «P» corrisponde al quantitativo di fibre ammissibili ottenuto con una percentuale di impurità e di canapuli e capecchi inferiore alla percentuale «x» autorizzata.

Articolo 8

Quantitativi nazionali garantiti

1.   La ripartizione di 5 000 tonnellate di fibre corte di lino e fibre di canapa in quantitativi nazionali garantiti, prevista all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1673/2000, è effettuata anteriormente al 16 novembre per la campagna di commercializzazione in corso, sulla base delle seguenti informazioni comunicate dagli Stati membri interessati alla Commissione anteriormente al 16 ottobre:

a)

le superfici oggetto di un contratto di compravendita, di un impegno di trasformazione o di un contratto di trasformazione per conto terzi presentati in conformità dell'articolo 6 del presente regolamento;

b)

una stima delle rese di paglie e di fibre di lino e di canapa.

2.   Al fine di stabilire i quantitativi nazionali per i quali può essere concesso un aiuto alla trasformazione per una determinata campagna di commercializzazione, gli Stati membri determinano, anteriormente al 1o gennaio della campagna in questione, i trasferimenti di quantitativi nazionali garantiti effettuati conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1673/2000.

Tuttavia, ai fini dell'applicazione del paragrafo 4 del presente articolo, lo Stato membro può adeguare, anteriormente al 1o agosto successivo alla data limite prevista all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del presente regolamento, i quantitativi trasferiti.

3.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1673/2000, il quantitativo di fibre lunghe di lino, fibre corte di lino e fibre di canapa per il quale può essere concesso l'aiuto alla trasformazione ai primi trasformatori riconosciuti o ai trasformatori assimilati per una determinata campagna di commercializzazione è limitato al numero di ettari delle parcelle che formano oggetto di un contratto di compravendita o di un impegno di trasformazione o, secondo i casi, di un contratto di trasformazione per conto terzi, moltiplicato per una quantità unitaria da determinare.

Lo Stato membro determina, anteriormente al 1o gennaio della campagna in corso la quantità unitaria di cui al primo comma per la totalità del suo territorio e per ciascuno dei tre tipi di fibre in questione.

4.   Qualora i quantitativi di fibre ammissibili all'aiuto per taluni primi trasformatori riconosciuti o trasformatori assimilati siano inferiori ai limiti ad essi applicabili in virtù del paragrafo 3, lo Stato membro, dopo aver ricevuto tutte le dichiarazioni previste all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), per la campagna di commercializzazione considerata, può aumentare i quantitativi unitari di cui al paragrafo 3 del presente articolo in modo da ridistribuire i quantitati disponibili agli altri primi trasformatori riconosciuti o trasformatori assimilati i cui quantitativi ammissibili all'aiuto superano i rispettivi limiti.

Articolo 9

Domanda di aiuto

1.   Per beneficiare dell'aiuto alla trasformazione delle paglie, il primo trasformatore riconosciuto presenta all'autorità competente una domanda di aiuto per le fibre lunghe di lino, le fibre corte di lino e le fibre di canapa che saranno ottenute anteriormente alla data limite di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), da paglie raccolte nella campagna considerata. La domanda viene presentata al più tardi alla data prevista all'articolo 6, paragrafo 1.

Qualora le fibre ottenute provengano in parte da paglie prodotte in uno Stato membro diverso da quello in cui è riconosciuto il primo trasformatore, la domanda di aiuto viene presentata all'autorità competente dello Stato membro in cui ha avuto luogo la raccolta e una copia di tale domanda viene trasmessa allo Stato membro in cui il primo trasformatore è riconosciuto.

2.   Per beneficiare dell'aiuto alla trasformazione delle paglie, il trasformatore assimilato presenta all'autorità competente una domanda di aiuto per le fibre lunghe di lino, le fibre corte di lino e le fibre di canapa che saranno prodotte e immesse sul mercato anteriormente alla data limite di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), da paglie della campagna considerata. La domanda viene presentata al più tardi alla data prevista all'articolo 6, paragrafo 1.

3.   La domanda di aiuto reca almeno le seguenti informazioni:

a)

nome, indirizzo e firma del richiedente, nonché, secondo i casi, numero di riconoscimento del primo trasformatore o numero d'identificazione nel sistema integrato di gestione e di controllo del trasformatore assimilato;

b)

l'indicazione che i quantitativi di fibre lunghe di lino, fibre corte di lino e fibre di canapa per i quali è richiesto l'aiuto formeranno oggetto delle dichiarazioni previste all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a).

Ai fini della concessione dell'aiuto, le dichiarazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), formano parte integrante della domanda di aiuto.

Articolo 10

Anticipo sull'aiuto

1.   Se la dichiarazione delle fibre prodotte prevista all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), è accompagnata da una domanda d'anticipo, quest'ultimo è versato al primo trasformatore riconosciuto entro la fine del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione, a condizione che sia stata presentata una domanda di aiuto in conformità dell'articolo 9. Fatto salvo il limite previsto all'articolo 8, paragrafo 3, l'anticipo è pari all'80 % dell'aiuto corrispondente ai quantitativi di fibre dichiarati.

2.   L'anticipo è versato a condizione che non siano state constatate irregolarità imputabili al richiedente per la campagna in questione nell'ambito dei controlli previsti all'articolo 13 e che sia stata costituita una cauzione.

Tranne nel caso delle cauzioni relative alla pulizia delle fibre corte di lino affidata ad altri operatori, per ogni primo trasformatore riconosciuto e per ogni tipo di fibra, la cauzione è pari al 35 % dell'importo dell'aiuto corrispondente ai quantitativi di fibre risultanti dalla moltiplicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 3, primo comma.

Tuttavia lo Stato membro può prevedere che l'importo della cauzione si basi su stime della produzione. In tal caso:

a)

la cauzione non può essere svincolata né in tutto né in parte prima della concessione dell'aiuto;

b)

fatto salvo il disposto del quinto comma, rispetto all'importo totale degli anticipi pagati, l'importo della cauzione non può essere inferiore:

al 110 % fino al 30 aprile della campagna di commercializzazione in questione,

al 75 % tra il 1o maggio della campagna di commercializzazione in questione e il 31 agosto seguente,

al 50 % tra il 1o settembre successivo alla campagna di commercializzazione in questione e la data di pagamento del saldo dell'aiuto.

Per la pulizia delle fibre corte di lino affidata ad altri operatori, la relativa cauzione è pari al 110 %:

dell'importo dell'aiuto corrispondente ai quantitativi di fibre risultanti dalla moltiplicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 3, primo comma, oppure,

qualora lo Stato membro applichi il terzo comma del presente paragrafo, dell'importo totale degli anticipi pagati relativi alla campagna di commercializzazione in questione.

La cauzione viene svincolata tra il primo e il decimo giorno successivo a quello della concessione dell'aiuto, in funzione dei quantitativi per i quali lo Stato membro ha concesso l'aiuto alla trasformazione.

3.   L'articolo 3, nonché i titoli II, III e VI del regolamento (CEE) n. 2220/85, si applicano alle cauzioni contemplate dal presente articolo.

Articolo 11

Aiuto complementare

L'aiuto complementare di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1673/2000 è concesso al primo trasformatore riconosciuto di fibre lunghe di lino per le superfici situate nelle zone di cui all'allegato del suddetto regolamento che formano oggetto di contratti di compravendita e di impegni presentati conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 del presente regolamento.

Tuttavia la superficie ammissibile all'aiuto complementare è limitata a un massimo corrispondente alla quantità di fibre lunghe di lino per la quale è stato concesso l'aiuto alla trasformazione per la campagna considerata, divisa per una resa di 680 chilogrammi di fibre lunghe di lino per ettaro.

Articolo 12

Pagamento degli aiuti

1.   L'aiuto alla trasformazione e, ove del caso, l'aiuto complementare sono concessi dopo che sono stati effettuati tutti i controlli previsti e sono stati stabiliti i quantitativi definitivi di fibre ammissibili per la campagna considerati.

2.   L'aiuto alla trasformazione e, ove del caso, l'aiuto complementare sono versati anteriormente al 15 ottobre successivo alla data limite di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), dallo Stato membro sul cui territorio sono state raccolte le paglie di lino o di canapa.

Articolo 13

Controlli

1.   I controlli sono effettuati in modo da garantire il rispetto delle condizioni per la concessione dell'aiuto. Essi comprendono in particolare:

a)

la verifica del rispetto delle condizioni di riconoscimento dei primi trasformatori e degli obblighi dei trasformatori assimilati;

b)

il confronto delle informazioni relative alle parcelle agricole riportate nei contratti di compravendita, negli impegni di trasformazione e nei contratti di trasformazione per conto terzi con i dati determinati nell’ambito del regolamento (CE) n. 1782/2003;

c)

la verifica dei documenti giustificativi riguardanti i quantitativi per i quali è richiesto l'aiuto da parte dei primi trasformatori riconosciuti e dei trasformatori assimilati.

I controlli effettuati dalle autorità competenti di uno Stato membro presso i primi trasformatori riconosciuti vertono sulle operazioni di trasformazione di tutte le paglie di lino o di canapa prodotte nella Comunità e destinate alla produzione di fibre.

2.   Le verifiche in loco ai fini dei controlli di cui al paragrafo 1 sono stabilite dall'autorità competente, segnatamente sulla base di un'analisi dei rischi, in modo da sottoporre a controllo, per ciascuna campagna di commercializzazione, almeno il 75 % dei primi trasformatori riconosciuti e il 10 % dei trasformatori assimilati. Tuttavia il numero dei controlli in loco in uno Stato membro non può in alcun caso essere inferiore al valore ottenuto dividendo per 750 la superficie totale in ettari coltivata a lino e a canapa in detto Stato membro.

Le verifiche in loco riguardano anche tutti gli operatori che hanno stipulato con i primi trasformatori riconosciuti contratti di pulizia di fibre corte di lino per conto terzi.

3.   I controlli in loco comprendono in particolare l'esame:

a)

degli impianti, delle scorte e delle fibre ottenute;

b)

della contabilità di magazzino e della contabilità finanziaria;

c)

dei consumi d'energia dei vari mezzi di produzione e dei documenti relativi alla manodopera impiegata;

d)

di qualsiasi documento commerciale utile ai fini del controllo.

Ove sussistano dubbi sull'ammissibilità delle fibre e segnatamente sul tenore di impurità delle fibre corte di lino o delle fibre di canapa, si preleva un campione rappresentativo dalle partite poste in causa e si procede all'esatta determinazione delle caratteristiche considerate. Ove del caso, lo Stato membro valuta, in funzione della situazione, i quantitativi non ammissibili in causa sulla totalità dei quantitativi per i quali è richiesto l'aiuto.

Nel caso previsto all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1673/2000, lo Stato membro che effettua il controllo ne trasmette senza indugio i risultati allo Stato membro cui compete il pagamento dell'aiuto.

Articolo 14

Sanzioni

1.   Se il controllo rivela il mancato rispetto degli impegni assunti nella domanda di riconoscimento, quest'ultimo viene immediatamente revocato. In deroga all'articolo 3, paragrafo 3, al primo trasformatore cui viene revocato il riconoscimento non può essere concesso un nuovo riconoscimento prima della seconda campagna successiva a quella in cui è stato effettuato il controllo o in cui è stato constatato il mancato rispetto degli impegni suddetti.

2.   In caso di falsa dichiarazione fatta deliberatamente o per negligenza grave, o qualora il primo trasformatore abbia stipulato contratti di compravendita di paglie o assunto impegni di trasformazione per un numero di ettari che, in condizioni normali, fornirebbe una produzione significativamente più elevata di quella che può essere sottoposta a trasformazione in base alle specifiche tecniche indicate nel suo impegno, il primo trasformatore riconosciuto o il trasformatore assimilato sono esclusi dal beneficio del regime di aiuto alla trasformazione e, ove del caso, dal regime di aiuto complementare di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1673/2000 per la campagna considerata e quella successiva.

3.   Ove, per uno dei periodi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, si constati che i quantitativi di fibre lunghe di lino, fibre corte di lino o fibre di canapa per i quali è richiesto l'aiuto superano i quantitativi conformi ai requisiti di ammissibilità effettivamente ottenuti, l'aiuto che può essere concesso per ciascun tipo di fibre è calcolato, fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 3, sulla base dei quantitativi effettivamente ammissibili per la campagna considerata, ridotti di due volte l'eccedenza constatata.

4.   Salvo forza maggiore, qualsiasi ritardo nella presentazione della domanda di aiuto di cui all'articolo 9 o nella trasmissione o dichiarazione delle informazioni previste all'articolo 6, dà luogo a una riduzione dell'1 % per giorno lavorativo degli importi di aiuto oggetto della suddetta domanda, cui l'interessato avrebbe diritto in caso di presentazione, trasmissione o dichiarazione entro i termini prescritti. Se il ritardo supera 25 giorni, la domanda di aiuto e le informazioni previste all'articolo 6, paragrafo 1, sono irricevibili.

5.   Ove del caso, l'aiuto complementare di cui all'articolo 11 è ridotto di una percentuale pari a quella applicabile al totale dell'aiuto alla trasformazione concesso per la campagna considerata.

Articolo 15

Comunicazioni

1.   Nel corso del secondo mese successivo al termine di ciascuno dei periodi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

i quantitativi totali di fibre lunghe di lino, fibre corte di lino e fibre di canapa, ove del caso adeguati in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, che hanno formato oggetto di una domanda di aiuto nel periodo considerato;

b)

i quantitativi mensili venduti e i prezzi corrispondenti che possono essere constatati sui principali mercati a livello di produzione per le qualità di fibre di origine comunitaria maggiormente rappresentative del mercato;

c)

per ciascuna campagna di commercializzazione, un riepilogo dei quantitativi di fibre lunghe di lino, fibre corte di lino e fibre di canapa ottenuti da paglie di origine comunitaria in giacenza al termine del periodo considerato.

2.   Entro il 31 gennaio gli Stati membri comunicano alla Commissione, per la campagna in corso, le seguenti informazioni:

a)

i trasferimenti dei quantitativi nazionali garantiti effettuati in conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1673/2000, nonché i quantitativi nazionali garantiti risultanti da detti trasferimenti;

b)

un riepilogo delle superfici coltivate a lino e a canapa destinate alla produzione di fibre che hanno formato oggetto dei contratti o dell'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1673/2000;

c)

i quantitativi unitari fissati in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3 del presente regolamento;

d)

la produzione stimata di paglie e di fibre di lino e di canapa;

e)

il numero di imprese di trasformazione riconosciute nonché le capacità di trasformazione totali corrispondenti ai vari tipi di fibre per la campagna in corso;

f)

ove del caso, il numero di operatori incaricati della pulizia per conto terzi di fibre corte di lino.

3.   Entro il 15 dicembre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione, per la penultima campagna di commercializzazione, le seguenti informazioni:

a)

un riepilogo dei quantitativi totali di fibre lunghe di lino, fibre corte di lino e fibre di canapa che hanno formato oggetto di una domanda d'aiuto, per i quali rispettivamente:

i)

è stato concesso il diritto all'aiuto alla trasformazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1673/2000;

ii)

non è stato riconosciuto il diritto all'aiuto alla trasformazione, con l'indicazione dei quantitativi esclusi dal beneficio dell'aiuto a causa del superamento dei quantitativi nazionali garantiti risultanti dalle disposizioni dell'articolo 8 del presente regolamento;

iii)

è stata incamerata la garanzia di cui all'articolo 10 del presente regolamento;

b)

i quantitativi totali di fibre corte di lino o fibre di canapa non ammissibili a causa del superamento della percentuale massima d'impurità prevista all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1673/2000, ottenuti dai primi trasformatori riconosciuti e dai trasformatori assimilati;

c)

un riepilogo del numero di ettari situati rispettivamente nelle zone I e II indicate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1673/2000 per i quali è stato concesso l'aiuto complementare di cui all'articolo 4 di detto regolamento;

d)

ove del caso, i quantitativi nazionali garantiti e gli importi unitari risultanti dagli adeguamenti previsti all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, e dall'articolo 8, paragrafo 4 del presente regolamento;

e)

il numero di sanzioni decise e in corso di esame in conformità dell'articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3 del presente regolamento;

f)

ove del caso, una relazione sul funzionamento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4 del presente regolamento, nonché sui controlli e sui quantitativi in questione.

4.   Qualora decida di erogare l'aiuto per fibre corte di lino o fibre di canapa con un tenore di impurità e di canapuli e capecchi superiore al 7,5 %, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), secondo comma, del regolamento (CE) n. 1673/2000, lo Stato membro ne informa la Commissione entro il 31 gennaio della campagna in corso, precisando gli sbocchi tradizionali previsti.

In tal caso, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, lo Stato membro comunica la ripartizione dei quantitativi reali, senza adeguamento, di fibre corte di lino e di fibre di canapa con un tenore di impurità e di canapuli e capecchi superiore al 7,5 % che hanno formato oggetto di una domanda d'aiuto.

Articolo 16

Fatto generatore

Per ciascuno dei periodi di cui all’articolo 6, paragrafo 2, il fatto generatore del tasso di cambio dell’euro per la conversione dell’anticipo e dell’aiuto alla trasformazione per il quantitativo considerato è quello previsto all’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1913/2006.

Articolo 17

Canapa importata

1.   Il certificato previsto all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1673/2000 è redatto su formulari conformi al modello che figura all'allegato I del presente regolamento. Il certificato è rilasciato soltanto se viene data la prova, ritenuta soddisfacente dallo Stato membro d'importazione, che sono state rispettate tutte le condizioni previste.

Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri interessati stabiliscono le condizioni da rispettare per la domanda di certificato, nonché per il rilascio e l'uso del certificato stesso. Tuttavia, le caselle 1, 2, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24 e 25 del formulario di certificato devono essere compilate obbligatoriamente.

I certificati possono essere rilasciati e utilizzati mediante sistemi informatizzati, secondo le modalità stabilite dalle autorità competenti. Il contenuto di tali certificati deve essere identico a quello dei certificati su carta di cui al primo e al secondo comma. Negli Stati membri in cui non sono disponibili tali sistemi informatizzati, l’importatore può utilizzare solo certificati su carta.

Ciascuno Stato membro interessato istituisce il sistema di controllo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1673/2000.

2.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1673/2000, gli Stati membri interessati istituiscono il loro sistema di riconoscimento degli importatori di semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina. Tale sistema di riconoscimento comporta, in particolare, la definizione delle condizioni di riconoscimento, un regime di controllo e le sanzioni da applicare in caso d'irregolarità.

In caso di importazione di semi di canapa di cui al primo comma, il certificato di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere rilasciato soltanto se l'importatore riconosciuto si impegna a far presentare alle autorità competenti, entro i termini e alle condizioni previste dallo Stato membro interessato, documenti che attestino che i semi di canapa oggetto del certificato hanno subito, entro un termine inferiore a 12 mesi a partire dalla data di rilascio del certificato, una delle seguenti operazioni:

a)

riduzione in condizioni che escludano l'utilizzo a fini di semina;

b)

miscela destinata all'alimentazione degli animali con semi diversi da quelli di canapa, fino a una percentuale massima del 15 % di semi di canapa rispetto al totale dei semi e, in via eccezionale per taluni casi, fino a una percentuale massima del 25 % su richiesta motivata dell'importatore riconosciuto;

c)

riesportazione verso un paese terzo.

Tuttavia, qualora una parte dei semi di canapa oggetto del certificato non abbia subito una delle operazioni di cui al secondo comma entro il termine previsto di 12 mesi, lo Stato membro può, su richiesta e giustificazione dell'importatore riconosciuto, prorogare tale termine di uno o due semestri.

Le attestazioni di cui al secondo comma sono effettuate dagli operatori che hanno eseguito le operazioni in questione e contengono almeno:

a)

il nome, l'indirizzo completo, lo Stato membro e la firma dell'operatore;

b)

la descrizione dell'operazione conforme alle condizioni di cui al secondo comma, nonché la data in cui è stata effettuata;

c)

la quantità in chilogrammi di semi di canapa oggetto dell'operazione.

3.   In base a un'analisi dei rischi, ciascuno degli Stati membri interessati esegue controlli volti ad accertare l'esattezza delle attestazioni relative alle operazioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, realizzate sul suo territorio.

Se del caso, lo Stato membro d'importazione trasmette allo Stato membro interessato una copia delle attestazioni relative alle operazioni realizzate sul territorio di quest'ultimo e fornite dagli importatori riconosciuti. Se nel corso dei controlli di cui al primo comma vengono individuate irregolarità, lo Stato membro interessato ne informa l'autorità competente dello Stato membro importatore.

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni adottate in applicazione dei paragrafi 1 e 2.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione le sanzioni o le misure adottate in seguito alle irregolarità constatate durante la precedente campagna di commercializzazione.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, che li comunica agli altri Stati membri, i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti per il rilascio dei certificati e per i controlli previsti al presente articolo.

Articolo 18

Il regolamento (CE) n. 245/2001 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.

Articolo 19

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2008.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 193 del 29.7.2000, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 953/2006 (GU L 175 del 29.6.2006, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 1673/2000 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a decorrere dal 1o luglio 2008.

(2)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

(3)  GU L 35 del 6.2.2001, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

(4)  Cfr. allegato II.

(5)  GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 319/2008 (GU L 95 dell'8.4.2008, pag. 63).

(6)  GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006.

(7)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 245/2001 della Commissione

(GU L 35 del 6.2.2001, pag. 18)

 

Regolamento (CE) n. 1093/2001 della Commissione

(GU L 150 del 6.6.2001, pag. 17)

 

Regolamento (CE) n. 52/2002 della Commissione

(GU L 10 del 12.1.2002, pag. 10)

 

Regolamento (CE) n. 651/2002 della Commissione

(GU L 101 del 17.4.2002, pag. 3)

limitatamente all’articolo 1, paragrafo 2

Regolamento (CE) n. 1401/2003 della Commissione

(GU L 199 del 7.8.2003, pag. 3)

 

Regolamento (CE) n. 873/2005 della Commissione

(GU L 146 del 10.6.2005, pag. 3)

 

Regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione

(GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52)

limitatamente all’articolo 24


ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 245/2001

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, alinea

Articolo 2, alinea

Articolo 2, primo trattino

Articolo 2, lettera a)

Articolo 2, secondo trattino, alinea

Articolo 2, secondo trattino, lettera a)

Articolo 2, lettera b)

Articolo 2, secondo trattino, lettera b)

Articolo 2, lettera c)

Articolo 2, secondo trattino, lettera c)

Articolo 2, lettera d)

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, alinea

Articolo 3, paragrafo 1, alinea

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera b), primo trattino

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto i)

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera b), secondo trattino

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii)

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera b), terzo trattino

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto iii)

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera c)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 2, alinea

Articolo 3, paragrafo 2, alinea

Articolo 3, paragrafo 2, primo trattino

Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 2, primo trattino, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto, i)

Articolo 3, paragrafo 2, primo trattino, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto ii)

Articolo 3, paragrafo 2, primo trattino, lettera c)

Articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto iii)

Articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino

Articolo 3, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 2, terzo trattino

Articolo 3, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 3, paragrafo 2, quarto trattino

Articolo 3, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 3, paragrafi da 3 a 6

Articolo 3, paragrafi da 3 a 6

Articolo 4, alinea

Articolo 4, alinea

Articolo 4, lettera b), primo trattino

Articolo 4, lettera b), punto i)

Articolo 4, lettera b), secondo trattino

Articolo 4, lettera b), punto ii)

Articolo 4, lettera b), terzo trattino

Articolo 4, lettera b), punto iii)

Articolo 4, lettere c) e d)

Articolo 4, lettere c) e d)

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, alinea

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, alinea

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, primo trattino

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 6, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 6, paragrafi 2 e 3

Articolo 6, paragrafi 2 e 3

Articolo 7, paragrafo 1, alinea

Articolo 7, paragrafo 1, alinea

Articolo 7, paragrafo 1, primo trattino

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 1, alinea

Articolo 8, paragrafo 1, alinea

Articolo 8, paragrafo 1, primo trattino

Articolo 8, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 8, paragrafo 1, secondo trattino

Articolo 8, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 8, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 8, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 9, paragrafi 1 e 2

Articolo 9, paragrafi 1 e 2

Articolo 9, paragrafo 3, primo comma, alinea

Articolo 9, paragrafo 3, primo comma, alinea

Articolo 9, paragrafo 3, primo comma, primo trattino

Articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettera a)

Articolo 9, paragrafo 3, primo comma, secondo trattino

Articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettera b)

Articolo 9, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 9, paragrafo 3, secondo comma

Articoli 10, 11 e 12

Articoli 10, 11 e 12

Articolo 13, paragrafo 1, primo comma, alinea

Articolo 13, paragrafo 1, primo comma, alinea

Articolo 13, paragrafo 1, primo comma, primo trattino

Articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettera a)

Articolo 13, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino

Articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettera b)

Articolo 13, paragrafo 1, primo comma, terzo trattino

Articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettera c)

Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 3, primo comma, alinea

Articolo 13, paragrafo 3, primo comma, alinea

Articolo 13, paragrafo 3, primo comma, primo trattino

Articolo 13, paragrafo 3, primo comma, lettera a)

Articolo 13, paragrafo 3, primo comma, secondo trattino

Articolo 13, paragrafo 3, primo comma, lettera b)

Articolo 13, paragrafo 3, primo comma, terzo trattino

Articolo 13, paragrafo 3, primo comma, lettera c)

Articolo 13, paragrafo 3, primo comma, quarto trattino

Articolo 13, paragrafo 3, primo comma, lettera d)

Articolo 13, paragrafo 3, secondo e terzo comma

Articolo 13, paragrafo 3, secondo e terzo comma

Articolo 14

Articolo 14

Articolo 15, paragrafi 1 e 2

Articolo 15, paragrafi 1 e 2

Articolo 15, paragrafo 3, alinea

Articolo 15, paragrafo 3, alinea

Articolo 15, paragrafo 3, lettera a) 1)

Articolo 15, paragrafo 3, lettera a), punto i)

Articolo 15, paragrafo 3, lettera a) 2)

Articolo 15, paragrafo 3, lettera a), punto ii)

Articolo 15, paragrafo 3, lettera a) 3)

Articolo 15, paragrafo 3, lettera a), punto iii)

Articolo 15, paragrafo 3, lettere da b) a f)

Articolo 15, paragrafo 3, lettere da b) a f)

Articolo 15, paragrafo 4

Articolo 15, paragrafo 4

Articolo 16

Articolo 16

Articolo 17

__

Articolo 17bis, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 17bis, paragrafo 2, primo comma

Articolo 17, paragrafo 2, primo comma

Articolo 17bis, paragrafo 2, secondo comma, alinea

Articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, alinea

Articolo 17bis, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino

Articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, lettera a)

Articolo 17bis, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino

Articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, lettera b)

Articolo 17bis, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino

Articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, lettera c)

Articolo 17bis, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 17, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 17bis, paragrafo 2, quarto comma, alinea

Articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, alinea

Articolo 17bis, paragrafo 2, quarto comma, primo trattino

Articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, lettera a)

Articolo 17bis, paragrafo 2, quarto comma, secondo trattino

Articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, lettera b)

Articolo 17bis, paragrafo 2, quarto comma, terzo trattino

Articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, lettera c)

Articolo 17bis, paragrafi 3 e 4

Articolo 17, paragrafi 3 e 4

Articolo 18

Articolo 18

Articolo 19, primo comma

Articolo 19

Articolo 19, secondo e terzo comma

Allegato

Allegato I

Allegati II e III