9.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 97/64


REGOLAMENTO (CE) N. 298/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 marzo 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 37, 95 e l’articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).

(2)

La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l’adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l’atto con nuovi elementi non essenziali.

(3)

Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (5) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.

(4)

La Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire se un tipo di alimento o mangime rientri nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003, di fissare una soglia inferiore per etichettare la presenza accidentale e tecnicamente inevitabile di materiale che contenga organismi geneticamente modificati o sia costituito o derivato da tali organismi nonché per la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente modificato che è stato oggetto di una valutazione del rischio favorevole negli alimenti e mangimi e di adottare misure relative a taluni requisiti in materia di etichettatura e di informazione che incombono agli operatori e ai fornitori di alimenti per collettività. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 1829/2003, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1829/2003,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

Il regolamento (CE) n. 1829/2003 è modificato come segue:

1)

all’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Se del caso, le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo e determinando se un tipo di alimento rientri nell’ambito di applicazione della presente sezione sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 35, paragrafo 3.»;

2)

all’articolo 12, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo e fissando soglie inferiori appropriate, in particolare per quanto riguarda gli alimenti che contengono o sono costituiti da OGM, o tenendo conto dei progressi scientifici e tecnologici, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 35, paragrafo 3.»;

3)

l’articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Misure di attuazione

1.   La Commissione può adottare le seguenti misure:

misure necessarie affinché gli operatori dimostrino alle autorità competenti quanto indicato all’articolo 12, paragrafo 3,

misure necessarie affinché gli operatori soddisfino i requisiti in materia di etichettatura di cui all’articolo 13,

disposizioni specifiche relative alle informazioni che i fornitori di alimenti per collettività devono comunicare al consumatore finale. Per tener conto della situazione specifica dei fornitori di alimenti per collettività tali disposizioni possono prevedere un adeguamento dei requisiti stabiliti all’articolo 13, paragrafo 1, lettera e).

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 35, paragrafo 3.

2.   Inoltre, possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 35, paragrafo 2, disposizioni dettagliate volte a facilitare l’applicazione uniforme dell’articolo 13.»;

4)

all’articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Se del caso, le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo e determinando se un tipo di mangime rientri nell’ambito di applicazione della presente sezione sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 35, paragrafo 3.»;

5)

all’articolo 24, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo e fissando soglie inferiori appropriate, in particolare per quanto riguarda gli alimenti che contengono o sono costituiti da OGM, o tenendo conto dei progressi scientifici e tecnologici sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 35, paragrafo 3.»;

6)

l’articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Articolo 26

Misure di attuazione

1.   La Commissione può adottare le seguenti misure:

misure necessarie affinché gli operatori dimostrino alle autorità competenti quanto indicato all’articolo 24, paragrafo 3,

misure necessarie affinché gli operatori soddisfino i requisiti in materia di etichettatura di cui all’articolo 25.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 35, paragrafo 3.

2.   Inoltre, possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 35, paragrafo 2, disposizioni dettagliate volte a facilitare l’applicazione uniforme dell’articolo 25.»;

7)

all’articolo 32, il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Disposizioni dettagliate per l’attuazione del presente articolo e dell’allegato possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 35, paragrafo 2.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento e che adeguano l’allegato sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 35, paragrafo 3.»;

8)

all’articolo 35, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

9)

all’articolo 47, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo e abbassando le soglie di cui al paragrafo 1, in particolare per gli OGM venduti direttamente al consumatore finale, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 35, paragrafo 3.»

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ


(1)  GU C 161 del 13.7.2007, pag. 45.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 29 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 marzo 2008.

(3)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1981/2006 della Commissione (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 99).

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(5)  GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.