24.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 20/1


REGOLAMENTO (CE) N. 55/2008 DEL CONSIGLIO

del 21 gennaio 2008

recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova nonché modifica del regolamento (CE) n. 980/2005 e della decisione 2005/924/CE della Commissione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Le relazioni tra l’Unione europea (UE) e la Repubblica moldova (in prosieguo «Moldova») si basano sull’accordo di partenariato e di cooperazione (1) entrato in vigore il 1o luglio 1998. Uno dei suoi obiettivi principali è promuovere il commercio, gli investimenti e relazioni economiche armoniose tra le parti ai fini di uno sviluppo economico sostenibile.

(2)

Nel programma d’azione per la politica europea di prossimità (programma d’azione PEP) per la Moldova, concordato nel 2005, l’UE si è impegnata a prendere in considerazione la possibilità di concedere alla Moldova ulteriori preferenze commerciali autonome (PCA), a condizione che questa migliori sostanzialmente il proprio sistema di controllo e certificazione dell’origine delle merci. Nel 2006 la Moldova ha riformato la propria legislazione doganale e nel 2007 ha raggiunto un livello soddisfacente di attuazione della nuova legislazione.

(3)

Fino all’adesione della Romania all’Unione europea, il 1o gennaio 2007, la Moldova godeva di un sistema di libero scambio con tale paese. Mentre a livello generale l’effetto dell’ampliamento del 2007 è stato trascurabile per la Moldova, l’impatto è stato negativo per taluni suoi importanti prodotti di esportazione.

(4)

In virtù della decisione 2005/924/CE della Commissione (2), la Moldova beneficia già del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+) di cui al regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio del 27 giugno 2005 relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (3) (SPG).

(5)

Il livello generale di importazione dalla Moldova raggiunge solo lo 0,03 % di tutte le importazioni comunitarie. Con un’ulteriore apertura del mercato si intende sostenere lo sviluppo dell’economia della Moldova attraverso migliori risultati in termini di esportazione, senza creare effetti negativi per la Comunità.

(6)

Per tale motivo è opportuno estendere le preferenze commerciali autonome alla Moldova abolendo tutti i massimali tariffari residui per i prodotti industriali e migliorando l’accesso ai mercati comunitari per i prodotti agricoli.

(7)

Conformemente al programma d’azione PEP, il risultato cui tendono le relazioni tra l’UE e la Moldova dipende dall’impegno della Moldova nei confronti di valori comuni nonché dalla sua capacità di attuare le priorità concordate, compresa la disponibilità ad impegnarsi in riforme economiche efficaci. Inoltre, per beneficiare delle ulteriori preferenze tariffarie nell’ambito del regime SPG+, la Moldova ha soddisfatto le condizioni di ratifica ed efficace attuazione delle principali convenzioni internazionali sui diritti umani e sui diritti del lavoro, sulla tutela ambientale e sul buon governo. Per garantire che la Moldova mantenga i progressi compiuti, la concessione di ulteriori preferenze commerciali autonome sarà soggetta alla prosecuzione dell’attuazione e al rispetto delle priorità e delle condizioni di cui al programma d’azione PEP e all’SPG+.

(8)

Inoltre il diritto a beneficiare di preferenze commerciali autonome è soggetto al rispetto da parte della Moldova delle norme pertinenti relative all’origine dei prodotti e delle procedure connesse nonché alla partecipazione ad una vera collaborazione amministrativa con la Comunità al fine di prevenire rischi di frode.

(9)

Tra i motivi per la sospensione temporanea delle preferenze dovrebbero figurare violazioni serie e sistematiche delle condizioni di concessione delle preferenze, frode o mancata collaborazione amministrativa per la verifica dell’origine delle merci ed insufficiente impegno della Moldova nell’attuazione delle priorità stabilite dal programma d’azione PEP e dalle convenzioni e dai protocolli elencati nell’allegato II.

(10)

È necessario provvedere alla reintroduzione dei dazi della tariffa doganale comune per tutti i prodotti che provocano o rischiano di provocare gravi difficoltà a produttori comunitari di prodotti simili o in diretta competizione, in seguito ad indagine effettuata dalla Commissione.

(11)

Per definire il concetto di prodotti originari, certificati di origine e procedure di cooperazione amministrativa si applicheranno le relative disposizioni del titolo IV, capitolo 2, sezione 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (4).

(12)

A fini di razionalizzazione e di semplificazione, è opportuno autorizzare la Commissione ad apportare, previa consultazione del comitato del codice doganale e fatte salve le procedure specifiche di cui al presente regolamento, tutte le modifiche e tutti gli adeguamenti tecnici necessari per l’applicazione dello stesso.

(13)

Le misure necessarie all’attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5).

(14)

L’introduzione delle misure proposte per i prodotti originari della Moldova renderà superflua l’inclusione di tale paese nel sistema di preferenze tariffarie generalizzate della Comunità. Di conseguenza è opportuno togliere la Moldova dall’elenco dei beneficiari del regolamento (CE) n. 980/2005 e dall’elenco dei paesi beneficiari ammissibili al GSP+ della decisione 2005/924/CE.

(15)

I regimi di importazione adottati dal presente regolamento dovrebbero essere rinnovati alle condizioni stabilite dal Consiglio e in funzione dell’esperienza acquisita a seguito della loro concessione. È pertanto opportuno limitarne la durata al 31 dicembre 2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Regimi preferenziali

1.   I prodotti originari della Moldova diversi da quelli indicati nelle tabelle 1 e 2 dell’allegato I sono ammessi all’importazione verso la Comunità senza restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente e in esenzione da dazi doganali ed oneri aventi effetto equivalente.

2.   I prodotti originari della Moldova e compresi nell’allegato I sono ammessi all’importazione verso la Comunità nel rispetto delle disposizioni specifiche di cui all’articolo 3.

Articolo 2

Condizioni di ammissione ai regimi preferenziali

1.   L’ammissione al beneficio di uno dei regimi preferenziali di cui all’articolo 1 è subordinata alle seguenti condizioni:

a)

rispetto delle norme relative all’origine dei prodotti e delle procedure connesse, di cui al titolo IV, capitolo 2, sezione 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93;

b)

conformità ai metodi di cooperazione amministrativa di cui agli articoli 121 e 122 del regolamento (CEE) n. 2454/93;

c)

impegno della Moldova a favore di una cooperazione amministrativa efficace con la Comunità ai fini della prevenzione di qualsiasi rischio di frode;

d)

impegno, da parte della Moldova, a non applicare nuovi dazi o oneri di effetto equivalente né nuove restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente alle importazioni originarie della Comunità, nonché a non aumentare i dazi o gli oneri esistenti e a non introdurre altre restrizioni a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento;

e)

prosecuzione dell’impegno della Moldova nell’attuazione delle priorità del programma d’azione PEP per la Moldova del 2005, in particolare per quanto riguarda le riforme economiche efficaci; nonché

f)

impegno, da parte della Moldova, a mantenere la ratifica e ad attuare in modo efficace le convenzioni e i protocolli elencati nell’allegato II, accettazione di monitoraggio e revisione regolari dei risultati di attuazione, nel rispetto delle disposizioni di attuazione delle convenzioni ratificate.

2.   La Commissione verifica lo stato di ratifica e l’applicazione efficace delle convenzioni di cui al paragrafo 1, lettera f).

3.   Qualora non venissero rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1 la Commissione, in virtù dell’articolo 10, ha la facoltà di adottare i provvedimenti volti a sospendere i regimi preferenziali di cui all’articolo 1.

Articolo 3

Contingenti tariffari e prezzi massimi per taluni prodotti agricoli

1.   I prodotti elencati nella tabella 1 dell’allegato I sono ammessi all’importazione verso la Comunità in esenzione da dazi doganali entro i limiti dei contingenti tariffari comunitari stabiliti in detta tabella.

2.   I prodotti elencati nella tabella 2 dell’allegato I sono ammessi all’importazione verso la Comunità in esenzione dell’aliquota ad valorem del dazio all’importazione.

3.   Ferme restando le altre disposizioni del presente regolamento, in particolare l’articolo 10, qualora le importazioni di prodotti agricoli provochino serie perturbazioni dei mercati comunitari e dei loro meccanismi di regolazione, la Commissione può adottare i provvedimenti appropriati nel rispetto della procedura prevista dalla legislazione comunitaria applicabile ai prodotti in questione.

Articolo 4

Applicazione dei contingenti tariffari per i prodotti lattiero-caseari

Le norme dettagliate per l’applicazione dei contingenti tariffari per i prodotti delle voci da 0401 a 0406 vengono stabilite dalla Commissione nel rispetto della procedura di cui all’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (6).

Articolo 5

Gestione dei contingenti tariffari

I contingenti tariffari di cui all’articolo 3, paragrafo 1, elencati nell’allegato I, ad eccezione di quelli per i prodotti lattiero-caseari di cui all’articolo 4, vengono gestiti dalla Commissione a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 6

Accesso ai contingenti tariffari

Ciascuno Stato membro garantisce in permanenza agli importatori un accesso equo e continuo ai contingenti tariffari, fintantoché il saldo del volume contingentale corrispondente lo consente.

Articolo 7

Attribuzione di competenze

La Commissione adotta, con la procedura di cui all’articolo 8, paragrafo 2, le disposizioni necessarie per l’applicazione del presente regolamento diverse da quelle di cui all’articolo 4, in particolare:

a)

le modifiche e gli adeguamenti tecnici richiesti da modifiche dei codici della nomenclatura combinata e delle suddivisioni TARIC;

b)

gli adeguamenti necessari in seguito alla stipula di altri accordi tra la Comunità e la Moldova.

Articolo 8

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale di cui all’articolo 248 bis del regolamento (CE) n. 2913/92 (7), in prosieguo denominato «il Comitato».

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

Articolo 9

Collaborazione

Gli Stati membri e la Commissione collaborano assiduamente per garantire l’osservanza del presente regolamento, in particolare delle disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 1.

Articolo 10

Sospensione temporanea

1.   Qualora la Commissione ritenga che sussistano sufficienti prove di frodi, irregolarità o sistematica negligenza da parte della Moldova nel rispettare o garantire il rispetto delle norme relative all’origine dei prodotti e delle procedure connesse, nonché nel fornire la collaborazione amministrativa di cui all’articolo 2, paragrafo 1, oppure sussistano prove sufficienti del mancato rispetto di qualsiasi altra condizione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, tale istituzione ha la facoltà di adottare provvedimenti di sospensione totale o parziale dei regimi preferenziali di cui al presente regolamento per un periodo non superiore a sei mesi, a condizione di:

a)

averne informato il comitato;

b)

aver invitato gli Stati membri ad adottare i provvedimenti cautelari necessari per la salvaguardia degli interessi finanziari della Comunità e/o per l’osservanza da parte della Moldova dell’articolo 2, paragrafo 1;

c)

aver pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per indicare che esistono dubbi fondati in relazione all’applicazione dei regimi preferenziali e/o all’osservanza dell’articolo 2, paragrafo 1, da parte della Moldova, tali da rimettere in discussione il suo diritto di continuare a godere dei vantaggi concessi dal presente regolamento;

d)

aver informato la Moldova di eventuali decisioni adottate in forza di tale paragrafo, prima che prendano effetto.

2.   Uno Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro un termine di dieci giorni. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro trenta giorni.

3.   Al termine del periodo di sospensione, la Commissione può decidere di porre fine alla misura di sospensione provvisoria previa consultazione del comitato oppure di prorogare la misura di sospensione secondo la procedura di cui al paragrafo 1.

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le pertinenti informazioni che possono giustificare una sospensione delle preferenze o la sua proroga.

Articolo 11

Clausola di salvaguardia

1.   Qualora un prodotto originario della Moldova sia importato a condizioni tali da danneggiare o da minacciare di danneggiare gravemente un produttore comunitario di prodotti simili o direttamente concorrenti, per detto prodotto i normali dazi della tariffa doganale comune possono essere ripristinati in qualsiasi momento dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

2.   In seguito alla richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione adotta una decisione formale relativa all’avvio di un’inchiesta entro un termine ragionevole. Se decide di avviare un’inchiesta, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea annunciandone l’apertura. L’avviso contiene una sintesi delle informazioni ricevute e precisa che tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate alla Commissione. L’avviso fissa inoltre il termine che non può superare i quattro mesi dalla data di pubblicazione dello stesso, entro il quale le parti interessate possono rendere noto il proprio parere per iscritto.

3.   La Commissione raccoglie tutte le informazioni che considera necessarie e può verificare le informazioni ricevute con la Moldova o con qualsiasi altra fonte pertinente. Essa può essere assistita da funzionari dello Stato membro sul cui territorio potrebbero essere effettuate verifiche, sempreché tale Stato ne abbia fatto richiesta.

4.   Nel considerare l’eventuale esistenza di gravi difficoltà la Commissione tiene conto, tra l’altro, dei seguenti elementi relativi ai produttori comunitari nella misura in cui siano disponibili informazioni:

quota di mercato,

produzione,

scorte,

capacità di produzione,

utilizzazione degli impianti,

occupazione,

importazioni,

prezzi.

5.   L’inchiesta è completata entro sei mesi dalla pubblicazione dell’avviso di cui al paragrafo 2. La Commissione, in circostanze eccezionali, può prorogare tale periodo secondo la procedura di cui all’articolo 8, paragrafo 2.

6.   La Commissione adotta una decisione entro tre mesi, secondo la procedura di cui all’articolo 8, paragrafo 2. La decisione entra in vigore entro un mese dalla pubblicazione.

7.   Qualora circostanze eccezionali che richiedono un’azione immediata rendano impossibile l’inchiesta, la Commissione, dopo averne informato il Comitato, può applicare le misure preventive strettamente necessarie.

Articolo 12

Misure di sorveglianza nel settore agricolo

I prodotti di cui ai capitoli 17, 18, 19 e 21 del sistema armonizzato originari della Moldova sono oggetto di uno speciale meccanismo di sorveglianza per evitare perturbazioni del mercato comunitario.

Qualora la Moldova non ottemperi alle norme di origine o non fornisca la cooperazione amministrativa di cui all’articolo 2, per i detti capitoli 17, 18, 19 e 21, ovvero qualora le importazioni di prodotti contemplati da tali capitoli che beneficiano di regimi preferenziali concessi ai sensi del presente regolamento superino in maniera considerevole i normali livelli di esportazione della Moldova, si adottano misure appropriate in conformità delle procedure di cui all’articolo 3, paragrafo 3, all’articolo 10 e all’articolo 11.

Articolo 13

Modifiche del regolamento (CE) n. 980/2005 e della decisione della Commissione 2005/924/CE

1.   Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 980/2005 è cancellata la voce «MD Moldova, Repubblica di».

2.   Nell’articolo unico della decisione n. 924/2005 è cancellata la voce «MD Repubblica moldova».

Articolo 14

Disposizioni transitorie

1.   I vantaggi delle preferenze tariffarie generalizzate istituite dal regolamento (CE) n. 980/2005 continuano ad essere concessi ai prodotti originari della Moldova che vengono immessi in libera pratica nella Comunità prima del primo giorno del terzo mese successivo all’entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che:

a)

le merci in questione siano coperte da un contratto di acquisto concluso prima della data di entrata in vigore del presente regolamento; nonché

b)

si forniscano alle autorità doganali prove sufficienti a dimostrare che le merci hanno lasciato il paese di origine entro la data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.   Le autorità doganali possono considerare soddisfatto il punto b) del paragrafo 1 se viene presentato loro uno dei seguenti documenti:

a)

in caso di trasporto via mare o per via navigabile, la polizza di carico da cui risulta che il carico è avvenuto prima della data di entrata in vigore del presente regolamento;

b)

in caso di trasporto per via ferroviaria, la lettera di vettura accettata dalle ferrovie del paese di spedizione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento;

c)

in caso di trasporto su strada, il carnet Trasporti internazionali su strada (TIR) rilasciato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento dall’ufficio doganale del paese d’origine o qualsiasi altro documento adeguato autenticato dalle autorità doganali competenti del paese d’origine prima di tale data;

d)

in caso di trasporto per via aerea, la polizza di carico aerea da cui risulti che la compagnia aerea ha ricevuto le merci prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 15

Applicazione della legislazione veterinaria della Comunità

Le prescrizioni del presente regolamento non pregiudicano eventuali restrizioni o norme di importazione incluse nella legislazione veterinaria della Comunità.

Articolo 16

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore fino al 31 dicembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 gennaio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

I. JARC


(1)  GU L 181 del 24.6.1998, pag. 3.

(2)  GU L 337 del 22.12.2005, pag. 50.

(3)  GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 606/2007 della Commissione (GU L 141 del 2.6.2007, pag. 4).

(4)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 della Commissione (GU L 62 dell’1.3.2007, pag. 6).

(5)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 1).

(6)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 1152/2007 (GU L 258 del 4.10.2007, pag. 3).

(7)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO I

PRODOTTI SOGGETTI A RESTRIZIONI QUANTITATIVE O A PREZZI MASSIMI IN APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 3

Fatte salve le regole d’interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall’applicazione dei codici NC. Quando figura «ex» davanti al codice NC, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.

1.   Prodotti soggetti a contingenti tariffari annui in esenzione da dazi doganali

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

2008 (1)

2009 (1)

2010 (1)

2011 (1)

2012 (1)

09.0504

Da 0201 a 0204

Carni di animali delle specie bovina, suina, ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

3 000 (2)

3 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

09.0505

ex 0207

Carni e frattaglie commestibili di volatili della voce 0105, fresche, refrigerate o congelate, diverse dai fegati grassi della sottovoce 0207 34

400 (2)

400 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

09.0506

ex 0210

Carni e frattaglie commestibili di animali delle specie suina e bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri commestibili di carni o frattaglie di animali delle specie suina e bovina

400 (2)

400 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

09.4210

Da 0401 a 0406

Prodotti lattiero-caseari

1 000 (2)

1 000 (2)

1 500 (2)

1 500 (2)

1 500 (2)

09.0507

0407 00

Uova di volatili in guscio

90 (3)

95 (3)

100 (3)

110 (3)

120 (3)

09.0508

ex 0408

Uova di volatili sgusciate e tuorli, diversi da quelli inadatti all’uso alimentare

200 (2)

200 (2)

300 (2)

300 (2)

300 (2)

09.0509

1001 90 91

Frumento tenero

25 000 (2)

30 000 (2)

35 000 (2)

40 000 (2)

50 000 (2)

09.0510

1003 00 90

Orzo

20 000 (2)

25 000 (2)

30 000 (2)

35 000 (2)

45 000 (2)

090511

1005 90

Granturco

15 000 (2)

20 000 (2)

25 000 (2)

30 000 (2)

40 000 (2)

09.0512

1601 00 91 e 1601 00 99

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti

500 (2)

500 (2)

600 (2)

600 (2)

600 (2)

ex 1602

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:

di galli e di galline

di animali della specie suina

di animali della specie bovina, non cotte

09.0513

1701 99 10

Zucchero bianco

15 000 (2)

18 000 (2)

22 000 (2)

26 000 (2)

34 000 (2)

09.0514

2204 21 e 2204 29

Vini di uve fresche, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol, diversi dai vini spumanti

60 000 (4)

70 000 (4)

80 000 (4)

100 000 (4)

120 000 (4)


2.   Prodotti che beneficiano dell’esenzione dall’aliquota ad valorem del dazio all’importazione

Codice NC

Designazione delle merci

0702

Pomodori, freschi o refrigerati

0703 20

Agli, freschi o refrigerati

0707

Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati

0709 90 70

Zucchine, fresche o refrigerate

0709 90 80

Carciofi

0806

Uve, fresche o secche

0808 10

Mele, fresche

0808 20

Pere e cotogne

0809 10

Albicocche

0809 20

Ciliege

0809 30

Pesche, comprese le pesche noci

0809 40

Prugne e prugnole


(1)  Dal 1o gennaio al 31 dicembre, eccetto per il 2008, dal primo giorno di applicazione del regolamento fino al 31 dicembre.

(2)  tonnellate (peso netto).

(3)  milioni di unità.

(4)  ettolitri.


ALLEGATO II

CONVENZIONI E PROTOCOLLI DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA F)

1.

Convenzione internazionale sui diritti civili e politici

2.

Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali

3.

Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale

4.

Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne

5.

Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti

6.

Convenzione sui diritti del fanciullo

7.

Convenzione per la prevenzione e la repressione del genocidio

8.

Convenzione concernente l’età minima per l’ammissione al lavoro (n. 138)

9.

Convenzione concernente il divieto delle peggiori forme di lavoro minorile e azioni immediate in vista della loro eliminazione (n. 182)

10.

Convenzione sull’abolizione del lavoro forzato (n. 105)

11.

Convenzione concernente il lavoro forzato (n. 29)

12.

Convenzione concernente l’uguaglianza di remunerazione tra la manodopera maschile e la manodopera femminile per un lavoro di valore uguale (n. 100)

13.

Convenzione concernente la discriminazione in materia di impiego e professioni (n. 111)

14.

Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (n. 87)

15.

Convenzione concernente l’applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva (n. 98)

16.

Convenzione internazionale sulla lotta e la repressione dell’apartheid

17.

Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

18.

Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento

19.

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

20.

Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione

21.

Convenzione sulla diversità biologica

22.

Protocollo di Cartagena sulla sicurezza biologica

23.

Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico

24.

Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti (1961)

25.

Convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope (1971)

26.

Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (1988)

27.

Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (Messico)