18.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 15/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 31/2008 DEL CONSIGLIO
del 15 novembre 2007
relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, e paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) |
La Comunità e la Repubblica del Madagascar hanno negoziato e siglato un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce ai pescatori della Comunità possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità della Repubblica del Madagascar. |
(2) |
È nell’interesse della Comunità approvare il suddetto accordo. |
(3) |
Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvato, a nome della Comunità, l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar.
Il testo dell’accordo è accluso al presente regolamento (1).
Articolo 2
Le possibilità di pesca fissate nel protocollo dell’accordo sono ripartite tra gli Stati membri nel modo seguente:
Categoria di pesca |
Tipo di peschereccio |
Stato membro |
Licenze o contingente |
Pesca del tonno |
Tonniere congelatrici con reti a circuizione |
Spagna |
23 |
Francia |
19 |
||
Italia |
1 |
||
Pesca del tonno |
Pescherecci con palangari di superficie di stazza superiore a 100 GT |
Spagna |
25 |
Francia |
13 |
||
Portogallo |
7 |
||
Regno Unito |
5 |
||
Pesca del tonno |
Pescherecci con palangari di superficie di stazza inferiore o pari a 100 GT |
Francia |
26 |
Pesca demersale |
Pesca sperimentale con lenza o con palangaro di profondità |
Francia |
5 |
Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate nel protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da altri Stati membri.
Articolo 3
Gli Stati membri le cui navi esercitano attività di pesca nell’ambito del presente accordo notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca malgascia, secondo le modalità previste nel regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare (2).
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 15 novembre 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
M. L. RODRIGUES
(1) Per il testo dell'accordo cfr. GU L 331 del 17.12.2007, pag. 7.
(2) GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.