16.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 13/1


REGOLAMENTO (CE) N. 26/2008 DELLA COMMISSIONE

del 15 gennaio 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 gennaio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

142,5

MA

51,6

TN

129,8

TR

106,9

ZZ

107,7

0707 00 05

JO

187,5

MA

61,3

TR

104,9

ZZ

117,9

0709 90 70

MA

95,0

TR

128,6

ZZ

111,8

0709 90 80

EG

158,5

ZZ

158,5

0805 10 20

EG

52,6

IL

49,6

MA

65,6

TN

53,8

TR

83,3

ZA

52,9

ZZ

59,6

0805 20 10

MA

109,7

TR

101,8

ZZ

105,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

59,7

IL

106,1

JM

110,1

PK

42,8

TR

80,2

ZZ

79,8

0805 50 10

EG

86,2

IL

139,9

TR

120,5

ZA

54,7

ZZ

100,3

0808 10 80

CA

96,2

CN

80,7

MK

37,5

TR

118,1

US

111,8

ZA

59,7

ZZ

84,0

0808 20 50

CN

79,0

US

109,2

ZZ

94,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».