23.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 346/89


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

dell'11 settembre 2008

sulla raccolta dei dati riguardanti l'euro e sull'operatività del Sistema informativo in valuta 2

(ECB/2008/8)

(2008/950/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 106, paragrafi 1 e 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «statuto del SEBC»), e in particolare, gli articoli 5 e 16,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 106, paragrafo 1 del trattato e l'articolo 16 dello statuto del SEBC dispongono che la Banca centrale europea (BCE) abbia il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote in euro all'interno della Comunità.

(2)

L'articolo 106, paragrafo 2, del trattato dispone che gli Stati membri possano coniare monete metalliche con l'approvazione della BCE per quanto riguarda il volume del conio. Pertanto, la BCE adotta decisioni annuali che approvano il volume di conio di monete da parte degli Stati membri che hanno adottato l'euro (di seguito «Stati membri partecipanti»).

(3)

L'articolo 5 dello statuto del SEBC dispone che al fine di assolvere i compiti del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (SEBC) la BCE, assistita dalle banche centrali nazionali, raccoglie le necessarie informazioni statistiche che comprendono informazioni statistiche riguardanti l'emissione delle banconote e monete in euro. Inoltre, la BCE necessita di raccogliere informazioni ai fini di cui all'articolo 237, lettera d), del trattato, che affida alla BCE il compito di monitorare l'adempimento degli obblighi attribuiti dal trattato e dallo statuto alle banche centrali nazionali del SEBC. Tali obblighi includono il rispetto del divieto stabilito dall'articolo 101 del trattato e applicato dal regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che precisa le definizioni necessarie all'applicazione dei divieti enunciati all'articolo 104 e all'articolo 104 B, paragrafo 1, del trattato (1). In particolare, l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio dispone che «la detenzione da parte delle […] banche centrali nazionali di monete emesse dal settore pubblico e accreditate al suo conto non si riferisce ad una concessione di credito nel significato dell'articolo 104 del trattato se l'ammontare di tali attività rimane inferiore al 10 % delle monete in circolazione».

(4)

Fatte salve le competenze degli Stati membri sul conio delle monete in euro, e considerando il ruolo essenziale delle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti (di seguito «BCN») nella distribuzione delle monete in euro, per svolgere i compiti sopra descritti, la BCE e le BCN hanno necessità di raccogliere dati sulle banconote e monete in euro. Tale raccolta di dati facilita le decisioni da prendere nell'ambito dell'emissione delle banconote e monete in euro, fornendo ad esempio alla BCE, alle BCN, alla Commissione della Comunità europea e alle autorità nazionali emittenti moneta, le informazioni che permettono loro, conformemente alle rispettive competenze, di: i) pianificare la produzione di banconote e monete in euro; ii) coordinare l'emissione di banconote e monete in euro; e iii) coordinare i trasferimenti di banconote in euro tra le BCN, e di monete in euro tra gli Stati membri partecipanti. Tale raccolta di dati dovrebbe anche permettere alla BCE di monitorare la conformità con le proprie decisioni nell'ambito dell'emissione delle banconote e monete in euro.

(5)

Il 16 dicembre 2004, il Consiglio direttivo ha adottato il quadro di riferimento per il ricircolo delle banconote (BRF), nella cui sezione 2.7 si prevede per gli enti creditizi e per le altre categorie professionali che operano con il contante di soddisfare gli obblighi di segnalazione alle BCN. Nello stesso contesto fu anche deciso che le BCN applicassero il BRF con gli strumenti legislativi e contratti di cui dispongono, entro la fine del 2006, limite temporale che fu poi esteso da decisioni del Consiglio direttivo successive. Al più tardi entro la data di attuazione del BRF, tuttavia, le BCN dovrebbero ricevere dagli enti creditizi e dalle altre categorie professionali che operano con il contante nelle proprie giurisdizioni, i dati segnalati ai sensi del BRF, e dovrebbero essere in grado di segnalarli alla BCE.

(6)

Per raggiungere gli obiettivi sopra menzionati, i dati sulle banconote e monete in euro dovrebbero includere informazioni su: i) l'emissione di banconote e monete in euro; ii) la quantità e la qualità delle banconote e monete in euro in circolazione; iii) le scorte di banconote e monete in euro detenute da entità coinvolte nella loro emissione; iv) le attività operative relative alle banconote e monete in euro delle entità coinvolte nella loro emissione, inclusi gli enti creditizi che operano uno schema cosidetto di «notes-held-to-order» per conto di una BCN e di enti creditizi che effettuano un vasto programma di archivio e custodia per conto della BCE e di una o più BCN; v) le attività operative relative alle banconote di enti creditizi e di altre categorie professionali che operano con il contante che ricircolano le banconte in euro ai sensi del BRF; e vi) l'infrastruttura per la gestione del contante.

(7)

Per migliorare la raccolta dei dati e per consentire la divulgazione delle informazioni su cui si basano, il 22 novembre 2007 il Consiglio direttivo si è accordato per attuare il Sistema informativo in valuta 2 (Currency Information System 2, di seguito il «CIS 2») che sostituisce il Sistema informativo in valuta che era stato istituito con l'intoduzione delle banconote e monete in euro e che ha fornito sia alla BCE che alle BCN dati significativi sulla valuta dal 2002, ai sensi di un separato atto legale della BCE sulla raccolta dei dati relativi al Sistema informativo in valuta.

(8)

È necessario assicurare una regolare e tempestiva disponibilità di dati coerenti per un'efficiente e lineare operazione del CIS 2. Gli obblighi di segnalazione delle BCN e della BCE necessitano quindi di essere descritti nel presente indirizzo, prevedendo un breve periodo di segnalazione parallela ai sensi degli accordi esistenti e del CIS 2.

(9)

L'Indirizzo BCE/2006/9, del 14 luglio 2006, in merito a taluni preparativi per la sostituzione del contante in euro ed in merito alla consegna anticipata e alla consegna anticipata di seconda istanza di banconote e monete in euro al di fuori dell'area dell'euro (2) ha stabilito un quadro giuridico che permette ad una BCN che farà parte in futuro dell'Eurosistema di prendere in prestito, fornire o produrre banconote e monete, in euro ai fini della consegna anticipata e della consegna anticipata di seconda istanza, prima della sostituzione del contante in euro nel proprio Stato membro. L'indirizzo BCE/2006/9 stabilisce di applicare specifici obblighi di segnalazione a tali BCN che faranno parte in futuro dell'Eurosistema, obblighi che è necessario specificare in dettaglio nel contesto del CIS 2.

(10)

Sia gli utenti CIS 2 della BCE che quelli delle BCN dovrebbero avere l'accesso all'applicazione web CIS 2 e al modulo di segnalazione per permettere l'efficiente ed effettivo utilizzo dei dati CIS 2 e raggiungere un alto livello di trasparenza. Un limitato accesso ai dati CIS 2 dovrebbe essere garantito a terzi autorizzati per migliorare il flusso di informazioni tra la BCE e la Commissione europea e tra le BCN e le autorità nazionali emittenti moneta.

(11)

Dato che il CIS 2 è un sistema flessibile per il trattamento di nuovi dati, è necessario stabilire una procedura semplificata per applicare in modo efficiente modifiche tecniche agli allegati al presente indirizzo. Inoltre, a causa della loro natura tecnica, dovrebbe essere possibile modificare le specificazioni del meccanismo di trasmissione dal CIS 2 utilizzando la stessa procedura semplificata. Pertanto, al Comitato esecutivo dovrebbe essere delegato il potere di effettuare alcune modifiche al presente indirizzo e ai suoi allegati ed esso dovrebbe informare il Consiglio direttivo di tali modifiche.

(12)

In seguito alla decisione positiva presa dal Consiglio dell'Unione europea sull'abrogazione della deroga per la Slovacchia l'8 luglio 2008, e conformemente all'articolo 3.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il governatore della Národná banka Slovenska è stato invitato ad osservare le delibere rilevanti del Consiglio direttivo sul presente indirizzo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Definizioni

1.   Ai fini del presente indirizzo:

a)

per «quadro di riferimento per il ricircolo delle banconote» (BRF) si intende il quadro di riferimento per il ricircolo delle banconote disciplinato nel documento intitolato «Ricircolo delle banconote in euro: quadro di riferimento per l'identificazione dei falsi e la selezione dei biglietti non più idonei alla circolazione da parte delle banche e di tutte le categorie professionali che operano con il contante» adottato dal Consiglio direttivo il 16 dicembre 2004 e pubblicato sul sito web della BCE il 6 gennaio 2005, come modificato nel corso del tempo, così come i documenti relativi alle scadenze per la sua attuazione a livello nazionale;

b)

per «ente creditizio» si intende un ente creditizio come definito nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (3);

c)

per «Sistema informativo in valuta 2» o «CIS 2» si intende il sistema che comprende: i) il database centrale installato alla BCE per immagazzinare tutte le informazioni rilevanti sulle banconote in euro, monete in euro, infrastrutture per la gestione del contante e il BRF raccolte ai sensi del presente indirizzo; ii) l'applicazione on line che permette una configurazione flessibile del sistema e fornisce informazioni sulla consegna dei dati e lo stato di convalida, revisioni e vari tipi di dati di riferimento e parametri del sistema; iii) il modulo di segnalazione per visionare e analizzare i dati raccolti; e iv) il meccanismo di trasmissione CIS 2;

d)

per «consegna anticipata di prima istanza» si intende la consegna fisica delle banconote e monete in euro da parte di una BCN che farà parte in futuro dell'Eurosistema ad una controparte autorizzata nel territorio di un futuro Stato membro partecipante durante il periodo di consegna anticipata di prima istanza/di seconda istanza;

e)

per «consegna anticipata di seconda istanza» si intende la consegna di banconote e monete in euro in anticipo da una controparte autorizzata a terzi professionisti nel territorio di un futuro Stato membro partecipante durante il periodo di consegna anticipata di prima istanza/di seconda istanza. La consegna anticipata di seconda istanza ai fini del presente indirizzo include la fornitura al pubblico di una serie iniziale di monete in euro;

f)

per «BCN che farà parte in futuro dell'Eurosistema» si intende la banca centrale nazionale di un futuro Stato membro partecipante;

g)

per «terze parti autorizzate» si intende la Commissione europea, le tesorerie nazionali, le zecche e le agenzie pubbliche o private nominate dalle tesorerie nazionali degli Stati membri partecipanti;

h)

per «meccanismo di trasmissione CIS 2» si intende l'applicazione del SEBC di integrazione dati via XML (EXDI). L'applicazione EXDI è utilizzata per trasmettere messaggi sui dati tra BCN, BCN che faranno parte in futuro dell'Eurosistema e la BCE in maniera confidenziale, indipendentemente dalle infrastrutture tecniche (ad esempio reti informatiche e applicazioni software) che la supportano;

i)

per «messaggio dati» si intende un file contenente dati mensili o semestrali di una BCN o di una BCN che farà parte in futuro dell'Eurosistema per un periodo di segnalazione o, in caso di revisioni, per uno o più periodi di segnalazione in un formato dati compatibile con il meccanismo di trasmissione CIS 2;

j)

per «futuro Stato membro partecipante» si intende uno Stato membro non partecipante che ha soddisfatto le condizioni previste per l'adozione dell'euro e in relazione al quale è stata presa una decisione sull'abrogazione della deroga (ai sensi dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato);

k)

per «giorno lavorativo» si intende un qualunque giorno in cui sia la BCE che la BCN segnalante sono aperte;

l)

per «dato contabile» si intende il valore non modificato delle banconote in euro in circolazione corretto dell'importo dei crediti non remunerati nei confronti degli enti creditizi che effettuano un vasto programma di archivio e custodia alla fine del periodo di segnalazione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, lettere a) e b), dell'indirizzo BCE/2006/16, del 10 novembre 2006, relativo al quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile e finanziaria nelle Sistema europeo di banche centrali (4);

m)

per «dati-evento» si intende un evento registrato nel CIS 2 da cui scaturisce la spedizione della notifica dal CIS 2 a una o più BCN e alla BCE. Dati-evento si verificano quando: i) una BCN ha spedito un messaggio sui dati mensili o semestrali al CIS 2 da cui scaturisce una risposta a quella BCN e alla BCE; ii) i messaggi sui dati di tutte le BCN sono stati convalidati con successo per un nuovo periodo di segnalazione scaturendo da ciò un messaggio di conferma dal CIS 2 alle BCN e alla BCE; oppure iii) in seguito alla spedizione di un messaggio di conferma, un messaggio sui dati revisionati per una BCN è convalidato con successo dal CIS 2, dando luogo a una notifica di revisione alle BCN e alla BCE.

2.   I termini tecnici utilizzati negli allegati al pesente indirizzo sono definiti nel glossario allegato.

Articolo 2

Raccolta dei dati relativi alle banconote in euro

1.   Le BCN segnalano alla BCE i dati CIS 2 relativi alle banconote in euro, ossia, le voci dei dati specificati nelle sezioni da 1 a 4 della tabella nella parte 1 dell'allegato I con cadenza mensile, osservando le regole di registrazione specificate nella parte 3 dell'allegato I.

2.   Le BCN trasmettono i dati individuati come dati di «categoria 1» e «da evento» nell'allegato V relativo alle banconote in euro entro il sesto giorno lavorativo del mese seguente il periodo di segnalazione.

3.   Le BCN trasmettono i dati individuati come dati di «categoria 2» nell'allegato V relativo alle banconote in euro entro il decimo giorno lavorativo del mese seguente il periodo di segnalazione.

4.   La prima trasmissione dei dati relativa alle banconote in euro si verifica in ottobre 2008.

5.   Le BCN utilizzano il meccanismo di trasmissione CIS 2 per trasmettere alla BCE i dati relativi alle banconote in euro ai sensi del presente indirizzo.

Articolo 3

Raccolta dei dati relativi alle monete in euro

1.   Le BCN raccolgono i dati CIS 2 relativi alle monete in euro, ossia le voci dei dati specificati nelle sezioni da 1 a 5 della tabella nella parte 1 dell'allegato II, dalle terze parti autorizzate coinvolte nel conio di monete in euro nei loro Stati membri.

2.   Le BCN segnalano alla BCE i dati CIS 2 relativi alle monete in euro, ossia le voci dei dati specificati nelle sezioni da 1 a 6 della tabella nella parte 1 dell'allegato II con cadenza mensile, osservando le regole di registrazione specificate nella parte 3 dell'allegato II.

3.   I requisiti dell'articolo 2, paragrafi da 2 a 5, si applicano, mutatis mutandis, alla trasmissione dei dati relativi alle monete in euro di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

Raccolta di dati relativi alla infrastruttura per la gestione del contante e al BRF

1.   Le BCN forniscono alla BCE i dati relativi all'infrastruttura per la gestione del contante, come specificato nell'allegato III, su base semestrale.

2.   Inizialmente alla data di cui al paragrafo 7 e poi con cadenza semestrale, le BCN forniscono alla BCE i dati relativi al BRF, come specificato nell'allegato III. I dati forniti alla BCE si basano sui dati che le BCN sono state capaci di ottenere dagli enti creditizi e da altre categorie professionali che operano con il contante ai sensi della sezione 2.7 del BRF e del documento intitolato «Raccolta dei dati degli enti creditizi e di altre categorie professionali che operano con il contante ai sensi del quadro di riferimento per il ricircolo delle banconote» (5).

3.   Le BCN utilizzano il meccanismo di trasmissione dati CIS 2 per trasmettere i dati relativi alla infrastruttura del contante e al BRF di cui ai paragrafi 1 e 2.

4.   Ogni anno, al più tardi entro il sesto giorno lavorativo di ottobre, le BCN trasmettono i dati di cui ai paragrafi 1 e 2 per il periodo di segnalazione che va da gennaio fino a giugno di quell'anno.

5.   Ogni anno, al più tardi entro il sesto giorno lavorativo di aprile, le BCN trasmettono i dati di cui ai paragrafi 1 e 2 per il periodo di segnalazione che va da luglio a dicembre dell'anno precedente.

6.   La prima trasmissione di dati relativa all'infrastruttura per la gestione del contante, ossia i dati specificati nelle sezioni da 1.1 a 1.4, 2.1 e da 2.3 a 2.6 della tabella dell'allegato III, ha luogo in ottobre 2008.

7.   La prima trasmissione di dati relativa al BRF, ossia le voci dei dati specificati nelle sezioni 2.2, da 2.7 a 2.10 e 3 della tabella dell'allegato III, ha luogo come segue:

a)

nell'ottobre 2008 per la Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, la Deutsche Bundesbank, la Banque centrale du Luxembourg, De Nederlandsche Bank, la Oesterreichische Nationalbank e la Suomen Pankki;

b)

nell'ottobre 2009 per la Banka Slovenije;

c)

nell'ottobre 2010 per la Banque de France, la Central Bank of Cyprus e la Bank Centrali ta' Malta/Central Bank of Malta; e

d)

nell'ottobre 2011 per la Bank of Greece, il Banco de España, la Banca d'Italia, la Central Bank and Financial Services Authority of Ireland e il Banco de Portugal.

Articolo 5

Raccolta di dati da parte delle BCN che faranno parte in futuro dell'Eurosistema con riferimento al loro passaggio all'euro

1.   Una BCN include negli accordi contrattuali che conclude con una BCN che farà parte in futuro dell'Eurosistema ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'indirizzo BCE/2006/9, disposizioni specifiche secondo cui, oltre agli obblighi di segnalazione previsti in quell'indirizzo, la BCN che farà parte in futuro dell'Eurosistema segnali alla BCE su base mensile i dati specificati nelle sezioni 4 e 5 della tabella dell'allegato I e nelle sezioni 4 e 7 della tabella dell'allegato II, osservando mutatis mutandis le regole di registrazione specificate nella parte 3 dell'allegato I e nella parte 3 dell'allegato II, in relazione a qualsiasi banconota e/o moneta in euro che essa prenda in prestito e che le è stata consegnata da una BCN. Laddove una BCN che farà parte in futuro dell'Eurosistema non abbia concluso tali accordi contrattuali con una BCN, la BCE conclude tali accordi contrattuali con la BCN che farà parte in futuro dell'Eurosistema, includendo gli obblighi di segnalazione di cui al presente articolo.

2.   La prima trasmissione dei dati relativi alle banconote e/o monete in euro come riferito nel paragrafo 1 ha luogo entro il sesto giorno lavorativo del mese seguente il mese in cui la BCN che farà parte in futuro dell'Eurosistema riceve per prima, o produce, tali banconote o monete in euro.

3.   I requisiti dell'articolo 2, paragrafi 2 e 5, si applicano mutatis mutandis alla trasmissione dei dati relativi alle banconote e monete in euro di cui al paragrafo 1.

Articolo 6

Gestione dei dati di riferimento e parametri del sistema

1.   La BCE inserisce nel CIS 2 i dati di riferimento e i parametri del sistema riferiti nell'allegato IV e li gestisce.

2.   La BCE adotta misure appropriate per assicurare che questi dati e parametri del sistema siano completi e corretti.

3.   Le BCN trasmettono alla BCE in maniera tempestiva i parametri del sistema specificati nelle sezioni 2.1 e 2.2 della tabella dell'allegato IV: i) al momento dell'entrata in vigore del presente indirizzo; e ii) in occasione di qualsiasi successivo cambiamento dei parametri del sistema.

Articolo 7

Completezza e correttezza della trasmissione dei dati

1.   Le BCN prendono misure appropriate per assicurare la completezza e la correttezza dei dati richiesti ai sensi del presente indirizzo prima di trasmetterli alla BCE. Come minimo, fanno i controlli di completezza previsti nell'allegato V e i controlli di correttezza previsti nell'allegato VI.

2.   Ciascuna BCN utilizza i dati CIS 2 per calcolare l'ammontare nazionale netto di banconote in euro emesse. Ciascuna BCN mette a confronto tali ammontare con i propri dati contabili prima di trasmettere i dati CIS 2 alla BCE.

3.   La BCE assicura che i controlli sulla completezza e sulla correttezza specificati nell'allegato V e VI siano effettuati da parte del CIS 2 prima che i dati siano immagazzinati nella banca dati centrale del CIS 2.

4.   La BCE verifica la corrispondenza, effettuata dalle BCN, dei dati nazionali sull'emissione netta di banconote in euro, come riferito nel paragrafo 2 e segnalato nel CIS 2, con i rispettivi dati contabili e si consulta con le BCN in questione in caso di eventuali discrepanze.

5.   Se una BCN individua una incongruenza nei propri dati CIS 2 dopo che tali dati sono stati trasmessi alla BCE, tale BCN trasmette i dati corretti alla BCE attraverso il meccanismo di trasmissione CIS 2 senza eccessivo ritardo.

Articolo 8

Accesso al CIS 2

1.   Al ricevimento di una richiesta scritta e in base alla conclusione del separato accordo contrattuale descritto nel paragrafo 2, la BCE permette l'accesso al CIS 2 a: i) fino a quattro singoli utenti per ogni BCN, ogni BCN che farà parte in futuro dell'Eurosistema e per la Commissione europea nella suo ruolo di terza parte autorizzata; e ii) un singolo utente per ogni altra terza parte autorizzata. L'accesso concesso a qualsiasi utente terza parte autorizzata è limitato ai dati relativi alle monete in euro ed è concesso nel primo trimestre del 2009. La BCE valuta le richieste scritte per l'accesso al CIS 2 ad ulteriori singoli utenti, purché vi sia disponibilità e capacità.

2.   La responsabilità per la gestione tecnica di singoli utenti è disciplinata da accordi contrattuali distinti: i) tra la BCE e una BCN per i propri utenti e gli utenti di terze parti autorizzate nella giurisdizione del proprio Stato membro; ii) tra la BCE e una BCN che farà parte in futuro dell'Eurosistema per i sigoli utenti di quest'ultima; e iii) tra la BCE e la Commissione europea per i singoli utenti di quest'ultima. La BCE può anche includere in questi accordi contrattuali riferimenti alle procedure per la gestione degli utenti, misure di sicurezza e condizioni di autorizzazione applicabili al CIS 2.

Articolo 9

Notifiche automatiche di dati-evento

La BCE assicura che il CIS 2 trasmetta alle BCN che lo richiedono, notifiche automatiche di dati-evento attraverso il meccanismo di trasmissione CIS 2.

Articolo 10

Trasmissione dei dati CIS 2 alle BCN

1.   Le BCN che desiderano ricevere e immagazzinare tutti i dati CIS 2 delle BCN e delle BCN che faranno parte in futuro dell'Eurosistema nelle proprie applicazioni locali al di fuori del CIS 2 trasmettono alla BCE una richiesta scritta per la regolare trasmissione automatica di tali dati dal CIS 2.

2.   La BCE assicura che il CIS 2 trasmetta i dati alle BCN che richiedono il servizio di cui al paragrafo 1 attaverso il meccanismo di trasmissione CIS 2.

Articolo 11

Ruolo del Comitato esecutivo

1.   Il comitato esecutivo è responsabile della gestione giornaliera del CIS 2.

2.   Conformemente all'articolo 17.3 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Comitato esecutivo è delegato dei poteri di:

a)

fare aggiustamenti tecnici agli allegati al presente indirizzo e alle specificazioni del meccanismo di trasmissione CIS 2, dopo aver preso in considerazione i punti di vista del Comitato per le banconote e del Comitato per tecnologie informatiche; e di

b)

modificare le date per la prima trasmissione dei dati ai sensi del presente indirizzo, in caso di una decisione del Consiglio direttivo di estendere il periodo transitorio applicabile a una BCN per dare attuazione al BRF, e dopo aver preso in considerazione i punti di vista del Comitato per le banconote.

3.   Il Comitato esecutivo notifica al Consiglio direttivo eventuali cambiamenti effettuati ai sensi del paragrafo 2 senza eccessivo ritardo e si attiene a qualsiasi decisione adottata dal Consiglio direttivo sulla materia.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente indirizzo entra in vigore il 1o ottobre 2008.

Articolo 13

Destinatari

Il presente indirizzo si applica a tutte le banche centrali dell'Eurosistema.

Fatto a Francoforte sul Meno, l'11 settembre 2008.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 332 del 31.12.1993, pag. 1.

(2)  GU L 207 del 28.7.2006, pag. 39.

(3)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

(4)  GU L 348 dell'11.12.2006, pag. 1.

(5)  Come pubblicato nel sito web della BCE nel gennaio 2006.


ALLEGATO I

Voci dei dati relativi alle banconote in euro

PARTE 1

Schema di segnalazione per le banconote in euro

Voci dei dati

 

 

Numero e nome della voce dei dati

Numero totale di banconote

Disaggregazione per serie/variante

Disaggregazione per taglio

Disaggregazione per banche ECI (1)

Disaggregazione per «da BCN»

Disaggregazione per «a BCN»

Disaggregazione per «dal tipo di scorta» (2)

Disaggregazione per «al tipo di scorta» (3)

Disaggregazione per qualità (4)

Disaggregazione per «assegnato all'anno di produzione» (5)

Disaggregazione per pianificazione (6)

Fonte dei dati

1.   

Voci dei dati cumulativi

1.1

Banconote create

 

 

 

 

BCN

1.2

Banconote distrutte on-line

 

 

 

1.3

Banconote distrutte off-line

 

 

 

2.   

Voci dei dati relativi alle scorte di banconote

A)   

Scorte detenute dall'Eurosistema

2.1

Scorta stategica dell'Eurosistema di banconote nuove

 

 

 

 

BCN

2.2

Scorta stategica dell'Eurosistema di banconote idonee

 

 

 

2.3

Scorte logistiche di banconote nuove detenute da BCN

 

 

 

2.4

Scorte logistiche di banconote idonee detenute da BCN

 

 (7)

 

2.5

Scorte di banconote non idonee (da distruggere) detenute da BCN

 

 

 

2.6

Scorte di banconote non processate detenute da BCN

 

 (7)

 

B)   

Scorte detenute da banche NHTO

2.7

Scorte logistiche di banconote nuove detenute da banche NHTO

 

 

 

 

Banche NHTO

2.8

Scorte logistiche di banconote idonee detenute da banche NHTO

 

 (7)

 

2.9

Scorte di banconote non idonee detenute da banche NHTO

 

 

 

2.10

Scorte di banconote non processate detenute da banche NHTO

 

 (7)

 

C)   

Scorte detenute da banche ECI

2.11

Scorte logistiche di banconote nuove detenute da banche ECI

 

 

 

 

 

Banche ECI

2.12

Scorte logistiche di banconote idonee detenute da banche ECI

 

 (7)

 

 

2.13

Scorte di banconote non idonee detenute da banche ECI

 

 

 

 

2.14

Scorte di banconote non processate detenute da banche ECI

 

 (7)

 

 

2.15

Scorte logistiche di banconote in transito verso o da banche ECI

 

 (7)

 

 

D)   

Voci sul controllo incrociato di dati

2.16

Scorta strategica dell'Eurosistema accantonata per il trasferimento

 

 

 

 

BCN fornitrice

2.17

Scorte logistiche accantonate per il trasferimento

 

 (7)

 

2.18

Scorta strategica dell'Eurosistema in attesa di essere ricevuta

 

 

 

BCN ricevente

2.19

Scorte logistiche in attesa di essere ricevute

 

 (7)

 

3.   

Voci dei dati relativi alle attività operative

A)   

Attività operative delle BCN

3.1

Banconote emesse da BCN

 

 (7)

 

 

BCN

3.2

Banconote trasferite da BCN a banche NHTO

 

 (7)

 

3.3

Banconote trasferite da BCN a banche ECI

 

 (7)

 

 

 

3.4

Banconote restituite alla BCN

 

 (7)

 

 

3.5

Banconote trasferite da banche NHTO a BCN

 

 (7)

 

3.6

Banconote trasferite da banche ECI a BCN

 

 (7)

 

 

 

3.7

Banconote processate da BCN

 

 

 

 

3.8

Banconote classificate come non idonee da BCN

 

 

 

B)   

Attività operative di banche NHTO

3.9

Banconote messe in circolazione da banche NHTO

 

 (7)

 

 

Banche NHTO

3.10

Banconote restituite a banche NHTO

 

 (7)

 

3.11

Banconote processate da banche NHTO

 

 

 

3.12

Banconote classificate come non idonee da banche NHTO

 

 

 

C)   

Attività operative di banche ECI

3.13

Banconote messe in circolazione da banche ECI

 

 (7)

 

 

 

Banche ECI

3.14

Banconote restituite a banche ECI

 

 (7)

 

 

3.15

Banconote processate da banche ECI

 

 

 

 

3.16

Banconote classificate come non idonee da banche ECI

 

 

 

 

BCN, banche ECI

4.   

Voci dei dati relativi ai movimenti di banconote

4.1

Consegna della stamperia della nuova produzione alla BCN responsabile

 

 

 

 

 

 

 

 

BCN responsabile

4.2

Trasferimento di banconote

 

 (7)

 

 

BCN ricevente

 

 

 

 

 

BCN responsabile/fornitrice

4.3

Restituzione di banconote

 

 (7)

 

 

BCN responsabile/fornitrice

 

 

 

 

BCN ricevente

5.   

Voci dei dati per le BCN che faranno parte in futuro dell'Eurosistema

5.1

Scorte ante corso legale

 

 

 

 

BCN che farà parte in futuro dell'Eurosistema

5.2

Consegna anticipata di prima istanza

 

 

 

5.3

Consegna anticipata di seconda istanza

 

 

 

Controparte autorizzata in consegna anticipata di prima istanza

PARTE 2

Specificazione dei dati sulle voci relative alle banconote in euro

Per tutti i dati, le BCN e le BCN che faranno parte in futuro dell'Eurosistema segnalano i dati in termini di cifre intere, non considerando se sono positivi o negativi.

1.   

Voci dei dati cumulativi

I dati cumulativi sono dati aggregati su tutti i periodi di segnalazione a partire dalla prima consegna da parte di una stamperia prima dell'introduzione di una nuova serie, variante o denominazione fino alla fine del periodo di segnalazione

1.1

Banconote create

Banconote che sono state: i) prodotte secondo un separato atto legale della BCE sulla produzione di banconote; ii) consegnate alle LS della BCN o alla ESS e detenute dalla BCN; e iii) registrate nel sistema di gestione del contante della BCN (8). Le banconote trasferite a, o detenute da banche NHTO (NHTO banks) e da banche ECI (ECI banks), incluse le banconote distrutte (voci dei dati 1.2 e 1.3) rimangono parte delle banconote create della BCN

1.2

Banconote distrutte on line

Banconote create che sono state distrutte da una macchina per lo smistamento di banconote con un distruttore di documenti integrato dopo lo smistamento per l'autenticità e l'idoneità, sia da parte delle BCN che per loro conto

1.3

Banconote distrutte off line

Banconote create che sono state distrutte dopo lo smistamento per l'autenticità e l'idoneità con mezzi diversi da una macchina che smista banconote con un distruttore di documenti integrato, sia da parte delle BCN che per loro conto, ad esempio banconote mutilate o banconote che sono state rifiutate da macchine che smistano le banconote per qualsiasi ragione. Tali dati escludono qualsiasi banconota distrutta on line (voce dei dati 1.2)

2.   

Voci dei dati relativi a scorte di banconote

Tali dati sulle scorte si riferiscono alla fine del periodo di segnalazione

A)   

Scorte detenute dall'Eurosistema

2.1

Scorta strategica dell'Eurosistema di banconote nuove

Banconote nuove che fanno parte della ESS e sono detenute dalla BCN per conto della BCE

2.2

Scorta strategica dell'Eurosistema di banconote idonee

Banconote idonee che fanno parte della ESS e sono detenute dalla BCN per conto della BCE

2.3

Scorte logistiche di banconote nuove detenute da BCN

Banconote nuove che appartengono alle LS della BCN e sono detenute dalla BCN (presso la propria sede principale e/o presso filiali). Tale dato non include le nuove banconote che formano parte della ESS

2.4

Scorte logistiche di banconote idonee detenute da BCN

Banconote idonee che appartengono alle LS della BCN e sono detenute dalla BCN (presso la propria sede principale e/o presso filiali). Tale dato non include le banconote idonee che formano parte della ESS

2.5

Scorte di banconote non idonee (da distruggere) detenute da BCN

Banconote non idonee che la BCN detiene e che non sono ancora state distrutte

2.6

Scorte di banconote non processate detenute da BCN

Banconote che la BCN detiene, e che non sono ancora state autenticate e classificate per idoneità da una BCN con delle macchine di smistamento di banconote o manualmente. Le banconote che sono state autenticate e classificate per idoneità da banche NHTO, da banche ECI o da qualsiasi altro ente creditizio o categoria professionale che opera con il contante e successivamente restituite alla BCN, fanno parte di tale dato finché la BCN non ha processato tali banconote

B)   

Scorte detenute da banche NHTO

Tali dati si riferiscono ad uno schema NHTO che una BCN può istituire nella propria giurisdizione. I dati che derivano da singole banche NHTO sono segnalati dalle BCN aggregati per tutte le banche NHTO. Queste scorte non appartengono alle banconote in circolazione

2.7

Scorte logistiche di banconote nuove detenute da banche NHTO

Banconote nuove trasferite dalla BCN e detenute da banche NHTO

2.8

Scorte logistiche di banconote idonee detenute da banche NHTO

Banconote idonee trasferite dalla BCN o ritirate dalla circolazione e ritenute idonee da banche NHTO in conformità al BRF, che sono detenute da banche NHTO

2.9

Scorte di banconote non idonee detenute da banche NHTO

Banconote ritenute non idonee da banche NHTO in conformità al BRF, che sono detenute da banche NHTO

2.10

Scorte di banconote non processate detenute da banche NHTO

Banconote che banche NHTO detengono, e che non sono state autenticate e classificate come idonee da banche NHTO

C)   

Scorte detenute da banche ECI

Tali dati si riferiscono ad un programma ECI. Queste scorte non appartengono alle banconote in circolazione

2.11

Scorte logistiche di banconote nuove detenute da banche ECI

Banconote nuove trasferite dalla BCN che una banca ECI detiene

2.12

Scorte logistiche di banconote idonee detenute da banche ECI

Banconote idonee trasferite dalla BCN o ritirate dalla circolazione e ritenute idonee da una banca ECI ai sensi del BRF, che sono detenute da banche ECI

2.13

Scorte di banconote non idonee detenute da banche ECI

Banconote ritenute non idonee da una banca ECI in conformità al BRF, e che sono detenute da banche ECI

2.14

Scorte di banconote non processate detenute da banche ECI

Banconote che una banca ECI detiene e che non sono state autenticate e classificate come idonee dalla banca ECI

2.15

Scorte logistiche di banconote in transito verso o da banche ECI

Banconote fornite da una BCN ad una banca ECI (o ad una società che gestisce il contante in transito (CIT) che agisce per conto di una banca ECI) che alla fine del periodo di segnalazione sono ancora in transito verso i locali della banca ECI, e qualsiasi banconota che una BCN deve ricevere da una banca ECI (o da una società CIT che agisce per conto di una banca ECI) che alla fine del periodo di segnalazione è ancora in transito, ossia che ha lasciato i luoghi della banca ECI ma non ha ancora raggiunto la BCN

D)   

Voci sul controllo incrociato di dati

2.16

Scorta strategica dell'Eurosistema accantonata per il trasferimento

Banconote nuove ed idonee della ESS detenute dalle BCN che sono riservate per i trasferimenti ai sensi di separati atti legali della BCE sulla produzione di banconote e sulla gestione delle scorte di banconote. La BCN può trasferire le banconote alle LS o alla ESS di una o più BCN, o alle proprie LS. Finchè le banconote non sono trasferite fisicamente, esse formano parte della nuova o idonea ESS detenuta dalla BCN (voce dei dati 2.1 o voce dei dati 2.2)

2.17

Scorte logistiche accantonate per il trasferimento

Banconote nuove ed idonee della LS della BCN che sono riservate per i trasferimenti ai sensi di separati atti legali della BCE sulla produzione di banconote e sulla gestione di scorte di banconote. La BCE può trasferire le banconote alle LS o alla ESS di una o più BCN, o alla ESS detenuta dalla BCN. Finchè le banconote non sono trasferite fisicamente, esse formano parte delle LS nuove o idonee (voce dei dati 2.3 o voce dei dati 2.4)

2.18

Scorta strategica dell'Eurosistema in attesa di essere ricevuta

Banconote nuove ed idonee che devono essere trasferite alla ESS detenuta dalla BCN (come BCN ricevente) da una o molte BCN, da una stamperia o dalle LS della BCN ai sensi di separati atti legali della BCE sulla produzione di banconote e sulla gestione di scorte di banconote

2.19

Scorte logistiche in attesa di essere ricevute

Banconote nuove ed idonee che devono essere trasferite alle LS della BCN (come BCN ricevente) da una o molte BCN, da una stamperia o dalla ESS detenuta dalla BCN ai sensi di separati atti legali della BCE sulla produzione di banconote e sulla gestione di scorte di banconote

3.   

Voci dei dati relativi alle attività operative

Tali dati di flusso coprono l'intero periodo di segnalazione

A)   

Attività operative delle BCN

3.1

Banconote emesse da BCN

Banconote nuove e idonee ritirate da terzi presso sportelli della BCN a prescindere se le banconote ritirate sono state addebitate nel conto di un cliente o meno. Tale voce esclude i trasferimenti alle banche NHTO (voce dei dati 3.2) e alle banche ECI (voce dei dati 3.3)

3.2

Banconote trasferite da BCN a banche NHTO

Banconote nuove e idonee che la BCN ha trasferito a banche NHTO

3.3

Banconote trasferite da BCN a banche ECI

Banconote nuove e idonee che la BCN ha trasferito a banche ECI

3.4

Banconote restituite alla BCN

Banconote ritirate dalla circolazione alla BCN, a prescindere se le banconote restituite sono state accreditate nel conto di un cliente o meno. Tale voce esclude le banconote che le banche NHTO (voce dei dati 3.5), o le banche ECI (voce dei dati 3.6) hanno trasferito alla BCN

3.5

Banconote trasferite da banche NHTO a BCN

Banconote che le banche NHTO hanno trasferito alla BCN

3.6

Banconote trasferite da banche ECI a BCN

Banconote che le banche ECI hanno trasferito alla BCN

3.7

Banconote processate da BCN

Banconote autenticate e idonee classificate dalla BCN con macchine per lo smistamento di banconote o manualmente.

Tali dati rappresentano le scorte di banconote non processate (voce dei dati 2.6) del precedente periodo di segnalazione + banconote ritirate dalla circolazione (voce dei dati 3.4) + banconote trasferite da banche NHTO a BCN (voce dei dati 3.5) + banconote trasferite da banche ECI a BCN (voce dei dati 3.6) + banconote non processate ricevute da altre BCN (sottoinsieme della voce dei dati 4.3) – banconote non processate trasferite ad altre BCN (sottoinsieme della voce dei dati 4.2) – scorte di banconote non processate del periodo di segnalazione corrente (voce dei dati 2.6)

3.8

Banconote classificate come non idonee da BCN

Banconote processate dalla BCN e classificate come non idonee in conformità ad un separato atto legale della BCE sullo smaltimento delle banconote da parte delle BCN

B)   

Attività operative di banche NHTO

3.9

Banconote messe in circolazione da banche NHTO

Banconote messe in circolazione da banche NHTO, cioè l'ammontare ritirato dalle banche NHTO

3.10

Banconote restituite alle banche NHTO

Banconote ritirate dalla circolazione presso le banche NHTO, cioè il totale dei depositi presso le banche NHTO

3.11

Banconote processate da banche NHTO

Banconote autenticate e idonee classificate dalle banche NHTO con macchine per lo smistamento di banconote o manualmente in conformità al BRF.

Tali dati rappresentano le scorte di banconote non processate (voce dei dati 2.10) del precedente periodo di segnalazione + banconote restituite a banche NHTO (voce dei dati 3.10) – banconote non processate trasferite da banche NHTO alla BCN – scorte di banconote non processate (voce dei dati 2.10) del periodo di segnalazione corrente

3.12

Banconote classificate come non idonee da banche NHTO

Banconote processate da banche NHTO e classificate come non idonee in conformità al BRF

C)   

Attività operative di banche ECI

3.13

Banconote messe in circolazione da banche ECI

Banconote messe in circolazione da una banca ECI, cioè l'ammontare ritirato dalla banca ECI

3.14

Banconote restituite a banche ECI

Banconote ritirate dalla circolazione presso una banca ECI, cioè il totale dei depositi presso la banca ECI

3.15

Banconote processate da banche ECI

Banconote autenticate e idonee classificate da una banca ECI con macchine per lo smistamento di banconote o manualmente in conformità al BRF.

Tali dati rappresentano le scorte di banconote non processate (voce dei dati 2.14) del precedente periodo di segnalazione + banconote restituite alle banche ECI (voce dei dati 3.14) – scorte di banconote non processate (voce dei dati 2.14) del periodo di segnalazione corrente

3.16

Banconote classificate come non idonee da banche ECI

Banconote processate da una banca ECI e classificate come non idonee in conformità al BRF

4.   

Voci dei dati relativi ai movimenti di banconote

Tali dati di flusso coprono l'intero periodo di segnalazione

4.1

Consegna della stamperia della nuova produzione alla BCN responsabile

Banconote nuove che sono state prodotte ai sensi di un separato atto legale della BCE sulla produzione di banconote e che sono state consegnate da una stamperia alla BCN (come BCN responsabile della produzione), o via BCN (come BCN responsabile della produzione) ad un'altra BCN

4.2

Trasferimento di banconote

Banconote trasferite dalla BCN a qualsiasi altra BCN o trasferite internamente dalle proprie LS alla ESS detenuta dalla BCN, o viceversa

4.3

Restituzione di banconote

Banconote ricevute dalla BCN da qualsiasi altra BCN o trasferite internamente dalle proprie LS alla ESS detenuta dalla BCN, o viceversa

5.   

Voci dei dati per le BCN che faranno parte in futuro dell'Eurosistema

Tali dati si riferiscono alla fine del periodo di segnalazione

5.1

Scorte ante corso legale

Banconote in euro detenute da BCN che faranno parte in futuro dell'Eurosistema per il passaggio all'euro

5.2

Consegna anticipata di prima istanza

Banconote in euro in consegna anticipata di prima istanza da parte della BCN che farà parte in futuro dell'Eurosistema alle controparti autorizzate che soddisfano i requisiti per ricevere le banconote in euro ai fini della consegna anticipata di prima istanza prima del passaggio all'euro ai sensi dell'indirizzo BCE/2006/9

5.3

Consegna anticipata di seconda istanza

Banconote in euro in consegna anticipata di seconda istanza da controparti autorizzate a terze parti professionali ai sensi dell'indirizzo BCE/2006/9 e detenute da quelle terze parti professionali presso i propri locali prima del passaggio all'euro

PARTE 3

Regole di registrazione CIS 2 per i movimenti delle banconote in euro

1.   Introduzione

La parte seguente stabilisce le regole comuni di registrazione per la consegna delle banconote dalla stamperia, per i trasferimenti tra le BCN e per i trasferimenti tra i differenti tipi di scorte all'interno della stessa BCN al fine di assicurare la coerenza dei dati nel CIS 2. Le BCN che faranno parte in futuro dell'Eurosistema applicano le stesse regole mutatis mutandis.

2.   Tipologie di operazioni

Ci sono quattro tipologie di operazioni per i movimenti delle banconote:

Tipologia di operazione 1 (consegna diretta): consegna diretta di banconote nuove da una stamperia alla BCN responsabile che è allo stesso tempo la BCN ricevente.

Tipologia di operazione 2 (consegna indiretta senza deposito provvisorio): consegna indiretta di banconote nuove da una stamperia attraverso la BCN resposabile ad un'altra BCN. Le banconote sono consegnate alla BCN ricevente dalla BCN responsabile, senza che quest'ultima le depositi provvisoriamente.

Tipologia di operazione 3 (consegna indiretta con deposito provvisorio): consegna indiretta di banconote nuove da una stamperia attraverso la BCN responsabile ad un'altra BCN. Le banconote sono accantonate per almeno un giorno presso la BCN responsabile prima di essere trasportate da quest'ultima alla BCN ricevente.

Tipologia di operazione 4 (trasferimento): trasferimento di scorte (nuove, idonee, non processate o non idonee) di banconote tra: i) due BCN differenti (BCN fornitrice e ricevente), con o senza uno scambio di tipi di scorte (LS/ESS); o ii) differenti tipi di scorte in una BCN.

3.   Riconciliazione dei dati relativi ai movimenti delle banconote

Le due BCN coinvolte in un movimento di banconote chiarificano bilateralmente le quantità e le disaggregazioni dei dati da segnalare, se necessario.

Per sincronizzare le registrazioni delle BCN fornitrici e riceventi, ciascun movimento di banconote è registrato dalla BCN fornitrice e ricevente solo a completamento del movimento di banconote, cioè quando la BCN ricevente ha confermato la restituzione delle banconote e le ha registrate nel proprio sistema locale di gestione del contante. Se le banconote arrivano in ritardo la sera dell'ultimo giorno lavorativo del mese e non possono essere registrate nel sistema locale di gestione del contante della BCN ricevente, le BCN fornitrici e riceventi devono concordare bilateralmente se registrare il movimento di banconote nel mese corrente o in quello seguente.

4.   Accantonamento delle banconote per i movimenti di banconote

Per le finalità del CIS 2, l'orizzonte temporale nel contesto dell'accantonamento corrisponde al numero di mesi da considerare quando si determinano le scorte di banconote che sono accantonate perché riservate al trasferimento o accantonate in attesa di restituzione. Per le consegne attese dalla stamperia, come stipulato in un separato atto legale della BCE sulla produzione delle banconote, le «scorte accantonate in attesa di essere ricevute» sono registrate anche quando le banconote non sono ancora state prodotte e possono ancora essere soggette a eventi imprevisti che possono ritardare o incidere sulla consegna. La durata dell'orizzonte temporale è definita in un separato atto legale della BCE sulla gestione delle scorte di banconote.

5.   Regole di registrazione

Nelle tabelle qui di seguito, un «+» indica che è registrato un incremento e un «–» indica che è registrata una diminuzione nel CIS 2.

5.1.   Regole di registrazione per la tipologia di operazione 1

Numero e nome della voce dei dati

Consegna alla ESS

Consegna alle LS

Ai sensi di un separato atto legale della BCE sulla produzione di banconote

Dopo la consegna dalle stamperie

Ai sensi di un separato atto legale della BCE sulla produzione di banconote

Dopo la consegna delle stamperie

1.1

Banconote create

 

+

 

+

2.1

ESS di banconote nuove

 

+

 

 

2.3

LS di banconote nuove detenute da BCN

 

 

 

+

2.18

ESS accantonata in attesa di essere ricevuta

+ (9)

 

 

2.19

LS accantonate in attesa di essere ricevute

 

 

+ (9)

4.1

Consegna della stamperia della nuova produzione alla BCN responsabile

 

+

con «al tipo di scorta» = ESS

 

+

con «al tipo di scorta» = LS

5.2.   Regole di registrazione per la tipologia di operazione 2

Numero e nome della voce dei dati

Consegna alla ESS

Consegna alle LS

BCN responsabile

BCN ricevente

BCN responsabile

BCN ricevente

Dopo la consegna dalle stamperie/BCN responsabile alla BCN ricevente

Ai sensi di un separato atto legale della BCE sulla produzione di banconote

Su restituzione dalla BCN responsabile

Dopo la consegna dalle stamperie/BCN responsabile alla BCN ricevente

Ai sensi di un separato atto legale della BCE sulla produzione di banconote

Su restituzione dalla BCN responsabile

1.1

Banconote create

 

 

+

 

 

+

2.1

ESS di banconote nuove

 

 

+

 

 

 

2.3

LS di banconote nuove detenute da BCN

 

 

 

 

 

+

2.18

ESS accantonata in attesa di essere ricevuta

 

+ (10)

 

 

 

2.19

LS accantonate in attesa di essere ricevute

 

 

 

 

+ (10)

4.1

Consegna della stamperia della nuova produzione alla BCN responsabile

+

con «al tipo di scorta» = ESS

 

 

+

con «al tipo di scorta» = LS

 

 

4.2

Trasferimento di banconote

+

con:

«alla BCN» = BCN ricevente,

«dal tipo di scorta» = produzione,

«al tipo di scorta» = ESS,

qualità = nuova,

in pianificazione = programmata

 

 

+

con:

«alla BCN» = BCN ricevente,

«dal tipo di scorta» = produzione,

«al tipo di scorta» = LS,

qualità = nuova,

in pianificazione = programmata

 

 

4.3

Restituzione di banconote

 

 

+

con:

«dalla BCN» = BCN responsabile,

«al tipo di scorta» = ESS,

qualità = nuova

 

 

+

con:

«dalla BCN» = BCN responsabile,

«al tipo di scorta» = LS,

qualità = nuova

In primo luogo, per il mese durante il quale ha luogo la consegna dalle stamperie alla BCN ricevente, l'adempimento dell'obbligo di consegna delle stamperie alla BCN responsabile è registrato fornendo i dati sotto la voce dei dati 4.1 («consegna delle stamperie della nuova produzione alla BCN responsabile»). In secondo luogo, il trasferimento delle banconote nuove dalla BCN responsabile alla BCN ricevente è registrato fornendo i dati sotto la voce dei dati 4.2 («trasferimento di banconote»).

5.3.   Regole di registrazione per la tipologia di operazione 3 con il tipo di scorta ESS

Numero e nome della voce dei dati

BCN responsabile

BCN ricevente

BCN responsabile

BCN ricevente

Dopo la consegna dalle stamperie alla BCN responsabile

Ai sensi di un separato atto legale della BCE sulla produzione di banconote

Dopo il trasferimento alla BCN ricevente

Su restituzione dalla BCN responsabile

1.1

Banconote create

+

 

+

2.1

ESS di banconote nuove

+

 

+

2.16

ESS accantonata per trasferimento

+ (11)

 

 

2.18

ESS accantonata in attesa di essere ricevuta

 

+ (11)

 

4.1

Consegna della stamperia della nuova produzione alla BCN responsabile

+

con «al tipo di scorta» = ESS

 

 

 

4.2

Trasferimento di banconote

 

 

+

con:

«alla BCN» = BCN ricevente,

«dal tipo di scorta» = produzione,

«al tipo di scorta» = ESS,

qualità = nuova,

in pianificazione = programmata

 

4.3

Restituzione di banconote

 

 

 

+

con:

«dalla BCN» = BCN responsabile,

«al tipo di scorta» = ESS,

qualità = nuova

Le differenze tra le tipologie di operazione 3 e 2 in termini di registrazione nel CIS 2 sono: i) che le banconote ricevute dalle stamperie sono registrate dalla BCN responsabile come «banconote create» e aggiunte alla ESS o alle LS della BCN responsabile per la durata del deposito temporaneo; e ii) che dopo la consegna dalle stamperie esse sono accantonate per il trasferimento per la durata del deposito temporaneo e nell'arco temporale dell'accantonamento.

5.4.   Regole di registrazione per la tipologia di operazione 3 con il tipo di scorta LS

Numero e nome della voce dei dati

BCN responsabile

BCN ricevente

BCN responsabile

BCN ricevente

Dopo la consegna dalla stamperia alla BCN responsabile

Ai sensi di un separato atto legale della BCE sulla produzione di banconote

Dopo il trasferimento alla BCN ricevente

Su restituzione dalla BCN responsabile

1.1

Banconote create

+

 

+

2.3

LS di banconote nuove detenute da BCN

+

 

+

2.17

LS accantonate per trasferimento

+ (12)

 

 

2.19

LS accantonate in attesa di essere ricevute

 

+ (12)

 

4.1

Consegna delle stamperie della nuova produzione alla BCN responsabile

+

con «al tipo di scorta» = LS

 

 

 

4.2

Trasferimento di banconote

 

 

+

con:

«alla BCN» = BCN ricevente,

«dal tipo di scorta» = produzione,

«al tipo di scorta» = LS,

qualità = nuova,

in pianificazione = programmata

 

4.3

Restituzione di banconote

 

 

 

+

con:

«dalla BCN» = BCN responsabile,

«al tipo di scorta» = LS,

qualità = nuova

Le differenze tra le tipologie di operazione 3 e 2 in termini di registrazione nel CIS 2 sono: i) che le banconote ricevute dalle stamperie sono registrate dalla BCN responsabile come «banconote create» e aggiunte alla ESS o alle LS della BCN responsabile per la durata del deposito temporaneo; e ii) che dopo la consegna dalle stamperie esse sono accantonate per il trasferimento per la durata del deposito temporaneo e nell'arco temporale dell'accantonamento.

5.5.   Regole di registrazione per la tipologia di operazione 4 (banconote nuove e idonee)

Numero e nome della voce dei dati

BCN fornitrice

BCN ricevente

BCN fornitrice

BCN ricevente

Seguente la decisione del trasferimento

Dopo il trasferimento alla BCN ricevente

Su restituzione dalla BCN responsabile

1.1

Banconote create

 

 

+

2.1

ESS di banconote nuove

 

 

+

2.2

ESS di banconote idonee

 

 

o: –

o: +

2.3

LS di banconote nuove detenute da BCN

 

 

o: –

o: +

2.4

LS di banconote idonee detenute da BCN

 

 

o: –

o: +

2.16

ESS accantonata per trasferimento

+ (13)

 

 

2.17

LS accantonate per trasferimento

o: + (13)

 

o: –

 

2.18

ESS accantonata in attesa di essere ricevute

 

+ (13)

 

2.19

LS accantonate in attesa di essere ricevute

 

o: + (13)

 

o: –

4.2

Trasferimento di banconote

 

 

+

con: «alla BCN» = BCN ricevente

 

4.3

Restituzione di banconote

 

 

 

+

con: «dalla BCN» = BCN fornitrice

Le voci dei dati 4.2 («trasferimento di banconote») e 4.3 («restituzione di banconote») vanno completate con informazioni su: i) il tipo di scorta (ESS/LS); ii) la disaggregazione per qualità (nuova/idonea); e iii) la disaggregazione per tipo di pianificazione (programmata/ad hoc).

5.6.   Regole di registrazione per la tipologia di operazione 4 (banconote non processate e non idonee)

Numero e nome della voce dei dati

BCN fornitrice

BCN ricevente

Dopo il trasferimento alla BCN ricevente

Su restituzione dalla BCN responsabile

1.1

Banconote create

+

2.5

Scorte di banconote non idonee (da distruggersi) detenute da BCN

+

2.6

Scorte di banconote non processate detenute da BCN

o: –

o: +

4.2

Trasferimento di banconote

+

con:

«alla BCN» = BCN ricevente,

«dal tipo di scorta» = LS,

«al tipo di scorta» = LS,

pianificazione = ad hoc

 

4.3

Restituzione di banconote

 

+

con:

«dalla BCN» = BCN fornitrice,

«al tipo di scorta» = LS

Le voci dei dati 4.2 («trasferimento di banconote») e 4.3 («ricevimento di banconote») vanno completate con informazioni che indicano se le banconote trasferite non sono state processate o non sono state idonee.

Non è riportato alcun accantonamento di scorte di banconote non processate o non idonee.


(1)  I dati sono disaggregati per ciascuna banca ECI.

(2)  L'informazione si riferisce al tipo di scorta utilizzato per le banconote trasferite dalla BCN fornitrice, ossia produzione (consegna dalle stamperie), scorta strategica dell'Eurosistema (Eurosystem Stategic Stock, ESS) o scorte logistiche (logistical stocks, LS).

(3)  L'informazione si riferisce al tipo di scorta utilizzato per le banconote trasferite presso la BCN ricevente, ossia ESS o LS.

(4)  L'informazione indica se le banconote trasferite erano nuove, idonee, non processate, o non idonee. Se sono trasferite banconote con più di un tipo di qualità, mentre le altre disaggregazioni sono identiche, è segnalata un'informazione separata per ciascun tipo di qualità.

(5)  L'informazione fornita è sull'anno in cui la produzione è stata assegnata in un separato atto legale della BCE sulla produzione di banconote. Se le banconote consegnate si riferiscono a separati e differenti atti legali della BCE sulla produzione di banconote, ciascuno dei quali si riferisce a un differente anno, mentre le altre disaggregazioni sono identiche, le consegne sono segnalate separatamente.

(6)  L'informazione fornita indica se il trasferimento era programmato secondo un separato atto legale della BCE sulla produzione di banconote, o se è un trasferimento ad hoc.

(7)  Le entità indicate come fonte dei dati possono determinare la disaggregazione per serie e per variante per insiemi misti o pacchetti misti contenenti banconote di serie differenti e/o varianti secondo metodi statistici.

(8)  Qualsiasi banconota che è stata creata e successivamente indicata come banconota campione è tolta da tale voce dei dati.

(9)  Nell'arco temporale definito per l'accantonamento.

(10)  Nell'arco temporale definito per l'accantonamento.

(11)  Nell'arco temporale definito per l'accantonamento.

(12)  Nell'arco temporale definito per l'accantonamento.

(13)  Nell'arco temporale definito per l'accantonamento.


ALLEGATO II

Voci relativi alle monete in euro

PARTE 1

Schema di segnalazione per le monete in euro

Voci dei dati

 

 

Numero e nome della voce dei dati

Numero totale di monete

Totale valore nominale di monete

Disaggregazione per serie

Disaggregazione per tagli

Disaggregazione per entità (1)

Disaggregazione per «da Stato membro»

Disaggregazione per «a Stato membro»

Fonte dei dati

1.

Voci dei dati di circolazione

 

 

1.1

Emissione nazionale netta di monete per la circolazione

 

 

 

 

 

Entità emittenti monete (2)

1.2

Emissione nazionale netta di monete da collezione (numero)

 

 

1.3

Emissione nazionale netta di monete da collezione (valore)

 

 

 

2.

Voci dei dati relativi a scorte di monete

 

2.1

Scorte di monete

 

 

 

 

 

 

Entità emittenti monete (2)

3.

Voci dei dati relativi ad attività operative

 

3.1

Monete emesse al pubblico

 

 

 

 

 

 

Entità emittenti monete (2)

3.2

Monete restituite dal pubblico

 

 

 

 

 

 

3.3

Monete processate

 

 

 

 

 

 

3.4

Monete classificate come non idonee

 

 

 

 

 

 

4.

Voci dei dati relativi ai movimenti di monete

 

4.1

Trasferimento di monete per la circolazione

 

 

 

 

 

Stato membro ricevente

Entità emittenti monete (2)

4.2

Restituzione di monete per la circolazione

 

 

 

 

 

Stato membro fornitore

 

5.

Voci dei dati per il calcolo dell'emissione nazionale lorda

 

5.1

Scorte di monete per la circolazione che sono state accreditate detenute da entità emittenti monete

 

 

 

 

 

Entità emittenti monete (2)

5.2

Numero di monete da collezione che sono state accreditate detenute da entità emittenti monete

 

 

5.3

Valore delle monete da collezione che sono state accreditate detenute da entità emittenti monete

 

 

 

6.

Voci dei dati aggiuntivi

 

6.1

Eccedenza di monete (3)

 

 

 

 

 

Entità emittenti monete (2)

6.2

Carenza di monete (3)

 

 

 

 

 

6.3

Valore delle scorte accreditate all'emittente(i) dalla BCN

 

 

 

BCN

7.

Voci dei dati dati per i futuri Stati membri partecipanti

 

7.1

Scorte ante corso legale

 

 

 

 

 

BCN che farà parte in futuro dell'Eurosistema e terze parti emittenti monete (4)

7.2

Consegna anticipata di prima istanza

 

 

 

 

 

BCN che farà parte in futuro dell'Eurosistema

7.3

Consegna anticipata di seconda istanza

 

 

 

 

 

Controparti autorizzate in consegna anticipata di prima istanza

PARTE 2

Specifiche sui dati relativi alle monete in euro

Per le voci 1.3, 5.3 e 6.3, i dati sono segnalati in termini di ammontare e con due valori decimali, a prescindere dal fatto se siano positivi o negativi. Per le voci rimanenti, i dati sono riportati intermini di cifre intere a prescindere dal fatto se essi siano positivi o negativi.

1.   

Voci relative alle monete in circolazione

Tali voci si riferiscono alla fine del periodo di segnalazione

1.1

Emissione nazionale netta di monete per la circolazione

Le BCN calcolano l'emissione nazionale netta delle monete per la circolazione utilizzando la seguenti formule tra loro equivalenti:

Formula 1 Emissione nazionale netta = totale cumulativo di monete emesse al pubblico (voce cumulativa 3.1) – totale cumulativo di monete restituite dal pubblico (voce cumulativa 3.2)

Formula 2 Emissione nazionale netta = monete create – consegne totali cumulative (voce cumulativa 4.1) + incassi totali cumulativi (voce cumulativa 4.2) – scorte create – monete distrutte

1.2

Emissione nazionale netta di monete da collezione (numero)

Numero totale di monete da collezione messe in circolazione, aggregate per tutti i tagli. Le BCN calcolano tale dato utilizzando mutatis mutandis le stesse formule della precedente voce 1.1, salvo il fatto che le consegne e le restituzioni cumulative totali non trovano applicazione

1.3

Emissione nazionale netta di monete da collezione (valore)

Totale del valore nominale delle monete da collezione messe in circolazione, aggregate su tutti i tagli. Le BCN calcolano tale dato utilizzando mutatis mutandis le stesse formule della precedente voce 1.1, salvo il fatto che le consegne e le restituzioni cumulative totali non trovano applicazione

2.   

Voci relative alle scorte di monete

Tali voci si riferiscono alla fine del periodo di segnalazione

2.1

Scorte di monete

Monete per la circolazione che sono detenute dalla BCN e dalle terze parti emittenti monete nei limiti in cui esse esistono nello Stato membro partecipante, a prescindere dal fatto che le monete siano: i) né create né accreditate all'emittente(i); ii) create ma non accreditate all'emittente(i); o iii) create e accreditate all'emittente(i).

Le scorte di moneta detenute dalle zecche comprendono solo le monete che hanno superato i controlli finali di qualità a prescindere dal loro stato di confezionamento e consegna.

Sono segnalate le scorte di moneta classificate come non idonee ma non ancora distrutte

3.   

Voci relative alle attività operative

Tali dati, in quanto dati sui flussi coprono l'intero periodo di segnalazione

3.1

Monete emesse al pubblico

Monete per la circolazione che sono state consegnate e addebitate (vendute) al pubblico dalla BCN e dalle terze parti emittenti monete

3.2

Monete restituite dal pubblico

Monete per la circolazione che sono state depositate dal pubblico presso la BCN e le terze parti emittenti monete

3.3

Monete processate

Monete per la circolazione controllate in autenticità e idoneità dalla BCN e dalle terze parti emittenti monete

3.4

Monete classificate come non idonee

Monete per la circolazione processate e classificate come non idonee dalla BCN e dalle terze parti emittenti monete

4.   

Voci relative ai movimenti di monete

Tali voci, in quanto dati sui flussi coprono l'intero periodo di segnalazione

4.1

Trasferimento di monete per la circolazione

Monete per la circolazione consegnate al valore nominale dalla BCN e dalle terze parti emittenti monete del (futuro) Stato membro partecipante ad entità emittenti monete di altri (futuri) Stati membri partecipanti

4.2

Incasso di monete per la circolazione

Monete per la circolazione ricevute al valore nominale dalla BCN e dalle terze parti emittenti monete di (futuri) Stati membri partecipanti dalle entità emittenti monete di altri (futuri) Stati membri partecipanti

5.   

Voci per il calcolo dell'emissione lorda nazionale

Tali voci, in quanto dati sulle scorte, si riferiscono alla fine del periodo di segnalazione. Negli Stati membri partecipanti dove la BCN è la sola entità emittente monete, la somma dei valori nominali delle scorte descritte nelle voci 5.1 e 5.3 è identica al valore nominale segnalato nella voce 6.3

5.1

Scorte di monete per la circolazione accreditate che sono detenute da entità emittenti monete

Monete per la circolazione accreditate all'emittente(i) e detenute dalle BCN e da terze parti emittenti monete

5.2

Numero di monete da collezione accreditate che sono detenute da entità emittenti monete

Numero totale delle monete da collezione accreditate all'emittente(i) e detenute dalle BCN e da terze parti emittenti monete

5.3

Valore delle monete da collezione accreditate che sono detenute da entità emittenti monete

Valore nominale totale delle monete da collezione accreditate all'emittente(i) e detenute dalla BCN e da terze parti emittenti monete

6.   

Voci aggiuntive

Tali dati, in quanto dati sulle scorte, si riferiscono alla fine del periodo di segnalazione

6.1

Eccedenza di monete

Monete per la circolazione in eccesso ad un determinato livello massimo di scorte di monete a livello nazionale. Tali scorte di monete sono disponibili, per la consegna su richiesta, ad altri (futuri) Stati membri partecipanti. La BCN, in cooperazione con l'emittente, se del caso, determina il livello massimo di scorte di monete

6.2

Carenza di monete

Carenza di monete per la circolazione al di sotto di un certo livello minimo di scorte di moneta a livello nazionale. Se del caso, la BCN, in cooperazione con l'emittente, determina il livello minimo di scorte di moneta

6.3

Valore delle scorte accreditate all'emittente(i) dalla BCN

Le scorte della BCN di monete per la circolazione e di monete da collezione che sono accreditate all'emittente(i) a prescindere dal loro stato di moneta a corso legale. Questo valore include le scorte accreditate all'emittente dello Stato membro della BCN e le scorte che sono state ricevute al valore nominale da altri Stati membri partecipanti (le monete ricevute sono accreditate all'emittente dello Stato membro fornitore, ma diventano parte delle scorte accreditate della BCN ricevente).

Le consegne e/o gli incassi al costo di produzione non hanno impatto su queste voci

7.   

Voci per i futuri Stati membri partecipanti

Tali dati si riferiscono alla fine del periodo di segnalazione

7.1

Scorte ante corso legale

Monete in euro per la circolazione detenute da una BCN che farà parte in futuro dell'Eurosistema e dalle terze parti emittenti monete del futuro Stato membro partecipante per il passaggio all'euro

7.2

Consegna anticipata di prima istanza

Monete in euro per la circolazione detenute da controparti autorizzate che soddisfano i requisiti per ricevere le monete in euro per la circolazione ai fini della consegna anticipata di prima istanza prima del passaggio all'euro ai sensi dell'indirizzo BCE/2006/9

7.3

Consegna anticipata di seconda istanza

Monete in euro per la circolazione in consegna anticipata di seconda istanza da controparti autorizzate a terze parti professionali ai sensi dell'indirizzo BCE/2006/9. Ai fini della segnalazione CIS 2 ciò include le monete in euro fornite in dotazioni iniziali al pubblico

PARTE 3

Regole di registrazione CIS 2 per i movimenti di monete in euro tra i (futuri) Stati membri partecipanti

1.   Introduzione

Tale parte dispone le regole comuni per la registrazione dei movimenti di monete tra gli Stati membri partecipanti, in particolare tra le BCN, per assicurare la coerenza dei dati sull'emissione nazionale netta e lorda delle monete all'interno del CIS 2. Poiché i trasferimenti di monete possono coinvolgere sia le BCN, ovvero le BCN che faranno parte in futuro dell'Eurosistema, sia le terze parti emittenti moneta, di qui in poi ci si riferisce ad esse, nel loro complesso, con il termine di «Stati membri».

Queste regole si applicano, mutatis mutandis, ai futuri Stati membri partecipanti.

2.   Movimenti di monete tra gli Stati membri fornitori e riceventi

Per i trasferimenti di moneta tra gli Stati membri è fatta una distinzione tra trasferimento a valore nominale e trasferimento a valore di produzione. In entrambi i casi i trasferimenti tra le entità emittenti monete dello Stato membro fornitore e dello Stato membro ricevente non portano ad un cambiamento dell'emissione nazionale netta.

Nelle tabelle seguenti di questa sezione un «+» indica che si registra un incremento e un «–» indica che si registra una diminuzione nel CIS 2.

2.1.   Regole di registrazione per i trasferimenti di monete per la circolazione al valore nominale

Numero e nome della voce

Stato membro fornitore

Stato membro ricevente

2.1

Scorte di monete

+

4.1

Trasferimento di monete per la circolazione

+

 

4.2

Incasso di monete per la circolazione

 

+

5.1

Scorte accreditate di monete per la circolazione detenute da entità emittenti monete

(–)

[cfr. nota c) di seguito]

+

[cfr. nota d) di seguito]

6.3

Valore delle scorte accreditate all'emittente(i) dalla BCN

(–)

[cfr. nota c) di seguito]

+

[cfr. nota d) di seguito]

a)

Le «monete emesse al pubblico» nello Stato membro fornitore (voce 3.1) e le «monete restituite dal pubblico» nello Stato membro ricevente (voce 3.2) rimangono invariate.

b)

I conti relativi a monete «create» nei sistemi per la gestione del contante dello Stato membro fornitore e dello Stato membro ricevente rimangono invariati (ove applicabile).

c)

Le «scorte accreditate di monete per la circolazione detenute da entità emittenti monete» (voce 5.1) nello Stato membro fornitore diminuiscono se le monete consegnate erano state precedentemente accreditate all'emittente nello Stato membro fornitore, ovvero rimangono invariate se le monete consegnate erano state precedentemente create ma non accreditate all'emittente.

d)

Le «scorte accreditate delle monete per la circolazione detenute da entità emittenti monete» (voce 5.1) nello Stato membro ricevente aumentano, perché le monete ricevute rappresentano monete accreditate (cioè accreditate all'emittente dello Stato membro fornitore).

e)

Le registrazioni di cui sopra incidono sull'emissione nazionale lorda come segue:

per lo Stato membro fornitore: restano invariate se le monete consegnate sono state precedentemente create e accreditate all'emittente, o aumenta se le monete consegnate sono state precedentemente create ma non accreditate all'emittente.

per lo Stato membro ricevente: resta invariata.

2.2.   Regole di registrazione per i movimenti delle monete per la circolazione al costo di produzione

Numero e nome della voce

Stato membro fornitore

Statomembro ricevente

2.1

Scorte di monete

+

a)

Non è fatta nessuna registrazione sotto «trasferimento e restituzione di monete per la circolazione».

b)

Movimenti al costo di produzione non incidono sull'emissione nazionale lorda nello Stato membro fornitore e in quello ricevente.

2.3.   Riconciliazione dei dati relativi ai movimenti di monete

Si applica, mutatis mutandis, la sezione 3 della parte 3 dell'allegato I sulla riconciliazione dei dati relativi ai movimenti delle banconote.


(1)  I dati sono disaggregati per le entità che coniano monete, cioè BCN, zecca, tesoreria, agenzia pubblica e/o privata nominata.

(2)  Le entità che coniano monete sono la BCN, la zecca, la tesoreria, le agenzie nominate pubbliche e/o private.

(3)  I dati sono forniti volontariamente.

(4)  Le terze parti che coniano monete sono zecche, tesoreria, agenzie nominate pubbliche e private.


ALLEGATO III

Dati sulla infrastruttura per la gestione del contante e sul BRF

Per tutte le voci i dati sono da segnalare come cifre intere positive.

1.   

Voci sulle BCN relativi all'infrastruttura per la gestione di contante

Tali voci si riferiscono alla fine del periodo di segnalazione

1.1

Numero delle filiali di BCN

Tutte le filiali di BCN che forniscono servizi di contante ad enti creditizi e ad altri clienti professionali

1.2

Capacità di immagazzinamento

Capacità totale di immagazzinamento sicuro di banconote della BCN, in milioni di banconote e calcolate sulla base del taglio da 20 EUR

1.3

Capacità di classificazione

Capacità totale di classificazione delle banconote (cioè il massimo totale teoricamente classificabile) delle macchine di smistamento per banconote della BCN operative, in migliaia di banconote per ora e calcolata sulla base del taglio da 20 EUR

1.4

Capacità di trasporto

Capacità totale di trasporto (cioè la capacità massima di carico) dei camion blindati della BCN in uso, in migliaia di banconote e calcolata sulla base del taglio da 20 EUR

2.   

Voci sulla infrastruttura generale di gestione del contante e sul BRF

Tali voci si riferiscono alla fine del periodo di segnalazione

2.1

Numero di filiali di enti creditizi

Tutte le filiali di enti creditizi situate nello Stato membro partecipante che forniscono servizi di contante al dettaglio o all'ingrosso

2.2

Numero di filiali remote di enti creditizi

Tutte le filiali di enti creditizi che si qualificano come «filiali remote» ai sensi del BRF (1)

2.3

Numero delle società CIT

Tutte le società che gestiscono il contante in transito (CIT) stabilite nello Stato membro partecipante che trasportano contante (2)  (3)

2.4

Numero di centri per il contante non di proprietà della BCN

Tutti i centri per il contante stabiliti nello Stato membro partecipante, di proprietà di enti creditizi, di società CIT e di altre categorie professionali che operano con il contante (2)  (3)

2.5

Numero di distributori automatici di contante (ATM) gestiti da enti creditizi

Tutti gli ATM funzionano sotto la responsabilità di enti creditizi stabiliti nello Stato membro partecipante, a prescindere da chi ricarichi tali ATM

2.6

Numero di altri ATM

Tutti gli ATM gestiti da entità diverse dagli enti creditizi situate nello Stato membro partecipante (ad esempio, «ATM al dettaglio» o «ATM di convenienza») (2)

2.7

Numero di macchine di ricircolo del contante operate da clienti (CRM) gestite da enti creditizi

Tutte le CRM operate da clienti nello Stato membro partecipante, gestite da enti creditizi (1)

2.8

Numero di macchine di incasso contante operate dai clienti e gestite da enti creditizi

Tutte le macchine di incasso contante operate dai clienti nello Stato membro partecipante gestite da enti creditizi (1)

2.9

Numero di macchine di trattamento banconote operate dal personale e gestite da enti creditizi

Tutte le macchine di trattamento banconote operate dal personale nello Stato membro partecipante, utilizzate dagli enti creditizi a fini di ricircolo (1)

2.10

Numero di macchine di smistamento banconote operate dal personale di back-office gestite da altre categorie professionali che operano con il contante

Tutte le macchine di smistamento banconote operate dal personale nello Stato membro partecipante usate a fini di ricircolo dalle altre categorie professionali che operano con il contante a cui si applica il BRF, che sono stabilite in tale Stato membro

3.   

Voci operative BRF (4)

Tali dati, in quanto dati sui flussi, coprono l'intero periodo di segnalazione e sono segnalati in termini di numero di pezzi con disaggregazione per taglio

3.1

Numero di banconote ricircolate ai clienti da enti creditizi

Banconote che enti creditizi hanno ricevuto dai clienti, trattate con macchine per lo smistamento in back-office di banconote in conformità al BRF e che sono distribuite ai clienti o sono ancora detenute per essere distribuite ai clienti

3.2

Numero di banconote ricircolate ai clienti da altre categorie professionali che operano con il contante

Banconote che altre categorie professionali che operano con il contante hanno ricevuto dagli enti creditizi, trattate con macchine per lo smistamento in back-office di banconote in conformità al BRF da altre categorie professionali che operano con il contante e che sono fornite da enti creditizi o che sono ancora detenute al fine di rifornire gli enti creditizi

3.3

Numero di banconote trattate con macchine per la classificazione in back-office di banconote gestite da enti creditizi

Banconote autenticate e controllate per idoneità su macchine di smistamento banconote operate dal personale di back-office gestite da enti creditizi stabiliti nello Stato membro partecipante

3.4

Numero di banconote elaborate su macchine per la classificazione in back-office di banconote gestite da altre categorie professionali che operano con il contante

Banconote autenticate e controllate per idoneità su macchine di smistamento banconote operate dal personale di back-office gestite da altre categorie professionali che operano con il contante situate nello Stato membro partecipante

3.5

Numero di banconote classificate come non idonee su macchine per la classificazione in back-office di banconote gestite da enti creditizi

Banconote classificate come non idonee su macchine di classificazione di banconote operate dal personale di back-office gestite da enti creditizi situati nello Stato membro partecipante

3.6

Numero di banconote classificate come non idonee su macchine per lo smistamento in back-office di banconote gestite da altre categorie professionali che operano con il contante

Banconote classificate come non idonee su macchine di smistamento banconote operate dal personale di back-office gestite da altre categorie professionali che operano con il contante stabilite nello Stato membro partecipante


(1)  Tutti gli enti creditizi a cui si applica il BRF, che sono situati nello Stato membro partecipante.

(2)  La segnalazione dipende dalla loro disponibilità nello Stato membro partecipante. Le BCN informano la BCE sulla portata della loro segnalazione.

(3)  Le BCN forniscono i dati che coprono, come minimo, gli enti creditizi e/o le società CIT a cui si applica il BRF. Le BCN informano la BCE sulla portata della loro segnalazione.

(4)  Sono escluse le banconote ricircolate a filiali di banche lontane.


ALLEGATO IV

Dati di riferimento CIS 2 e parametri del sistema mantenuto dalla BCE

La BCE registra i dati di riferimento e i parametri del sistema insieme ai loro periodi di validità. Tali informazioni sono visibili a tutti gli utenti BCN e delle BCN che faranno parte in futuro dell'Eurosistema. I dati di riferimento e i parametri del sistema relativi alle monete in euro sono inoltre visibili a tutti i terzi utenti autorizzati.

1.   

Dati di riferimento

1.1

Emissione di monete approvata

I volumi approvati, in termini di valore, delle monete in euro per la circolazione e delle monete in euro da collezione che un (futuro) Stato membro partecipante può coniare durante un determinato anno conformemente alla relativa decisione sul conio di monete (1)

1.2

Riferimenti per le scorte logistiche di banconote

Ammontare di LS per taglio e BCN, che sono utilizzate come riferimento per la produzione annuale pianificata in conformità ad un diverso atto legale della BCE sulla gestione delle scorte di banconote. Inoltre, margini operativi relativi a tali ammontare sono inseriti e mantenuti per taglio e BCN

1.3

Schema di sottoscrizione del capitale

Le azioni delle BCN nello schema di sottoscrizione del capitale della BCE calcolate sulla base della decisione BCE/2006/21 (2) ed espresse come una percentuale

2.   

Parametri del sistema

2.1

Attributi BCN

Informazioni riguardanti: i) l'esistenza di sistemi NHTO negli Stati membri partecipanti; ii) le differenti entità emittenti monete operanti negli Stati membri partecipanti; iii) lo stato delle BCN e delle BCN che faranno parte in futuro dell'Eurosistema con riguardo al loro scopo di segnalazione dei dati CIS 2 alla BCE; iv) se le BCN ricevono notificazioni automatiche su dati evento; e v) se le BCN ricevono trasmissione regolare automatica dei dati CIS 2 di tutte le BCN e delle BCN che faranno parte in futuro dell'Eurosistema

2.2

Relazioni tra banche ECI e BCN

Nome delle singole banche ECI e indicazione della BCN che gestisce tali banche ECI e che fornisce loro banconote in euro

2.3

Stato delle serie/variante/tagli

Informazione che indica se i singoli tagli di serie di banconote e monete, e se le varianti di banconote non sono ancora divenute moneta a corso legale (stato di moneta a corso pre-legale), sono moneta a corso legale o hanno cessato di esserlo (stato moneta a corso post-legale)

2.4

Attributi delle voci

Per tutte le voci definite negli allegati I-III, informazioni: i) su quali livelli di disaggregazione esistono; ii) se la voce dei dati è una categoria 1, categoria 2 o da evento; e iii) se la voce dei dati è segnalata da una BCN e/o BCN che farà parte in futuro dell'Eurosistema

2.5

Livelli di tolleranza plausibili

Specificazioni di livelli di tolleranza che si applicano per singoli controlli di correttezza definiti nell'allegato VI


(1)  Per decisione sull'emissione di monete si intende la/e decisione/i annuale/i della BCE sull'approvazione del volume di emissione delle monete per uno specifico anno, l'ultima delle quali è la decisione BCE/2007/16 del 23 novembre 2007 relativa all'approvazione del volume di emissione delle monete metalliche per il 2008 (GU L 317 del 5.12.2007, pag. 81).

(2)  Decisione BCE/2006/21 del 15 dicembre 2006 relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (GU L 24 del 31.1.2007, pag. 1).


ALLEGATO V

Controlli di completezza per i dati inviati dalle BCN e dalle BCN che faranno parte in futuro dell'Eurosistema

1.   Introduzione

I dati inviati dalle BCN e dalle BCN che faranno parte in futuro dell'Eurosistema sono controllati per completezza nel CIS 2. A causa della differente natura delle voci è fatta una distinzione tra la categoria 1 e la categoria 2 da una parte, i cui dati devono essere segnalati per ciascun periodo, e le voci dei dati evento che devono essere forniti solo se il relativo evento accade durante il periodo di segnalazione dall'altra.

Il CIS 2 controlla se tutte le voci della categoria 1 e della categoria 2 sono presenti nel primo messaggio dati inviato da una BCN per un periodo di segnalazione, prendendo in considerazione i parametri del sistema relativi agli attributi BCN e alle relazioni tra ECI e BCN descritte nella sezione 2 della tabella nell'allegato IV. Se almeno una voce della categoria 1 è mancante o è incompleta, il CIS 2 rigetta questo primo messaggio dati, e la BCN lo deve rimandare. Se in un primo messaggio dati della BCN le voci della categoria 1 sono complete ma almeno una voce della categoria 2 è mancante o è incompleta, il CIS 2 accetta il primo messaggio dati e lo registra nel database centrale, ma è lanciato un avvertimento nell'applicazione web per ogni voce in questione. Tale avvertimento è visibile a tutti gli utenti della BCE, delle BCN e delle BCN che faranno parte in futuro dell'Eurosistema e, in caso di monete, è visibile a tutte le terze parti autorizzate. Gli avvertimenti sono visibili fino a che la BCN in questione non trasmetta uno o più messaggi di revisione dei dati che completino i dati mancanti nel primo messaggio dati. Per i dati evento il CIS 2 non effettua nessun controllo di completezza.

2.   Controlli di completezza per i dati sulle banconote in euro

Numero e nome della(e) voce(i)

Serie/disaggregazione per variante e disaggragazione per taglio

Disaggregazione per banche ECI

Tipo di voce

1.1-1.3

Dati cumulativi

tutte le combinazioni con status di moneta a corso legale

categoria 1

qualsiasi combinazione con status di moneta a corso pre-legale e moneta a corso post-legale

da evento

2.1-2.6

Scorte detenute dall'Eurosistema

tutte le combinazioni con status di moneta a corso legale

categoria 1

qualsiasi combinazione con status di moneta a corso pre-legale e moneta a corso post-legale

da evento

2.7-2.10

Scorte detenute da banche NHTO

tutte le combinazioni con status di moneta a corso legale

categoria 1

qualsiasi combinazione con status di moneta a corso pre-legale e moneta a corso post-legale

da evento

2.11-2.15

Scorte detenute da banche ECI

tutte le combinazioni con status di moneta a corso legale

tutte le banche ECI gestite dalla BCN

categoria 1

qualsiasi combinazione con status di moneta a corso post-legale

da evento

2.16-2.19

Voci sui controlli incrociati

qualsiasi combinazione con status di moneta a corso legale e moneta a corso pre-legale

da evento

3.1

Banconote emesse da BCN

tutte le combinazioni con status di moneta a corso legale

categoria 1

3.2

Banconote trasferite da BCN a banche NHTO

tutte le combinazioni con status di moneta a corso legale

categoria 1

qualsiasi combinazione con status di moneta a corso pre-legale

da evento

3.3

Banconote trasferite da BCN a banche ECI

qualsiasi combinazione con status di moneta a corso legale

tutte le banche ECI gestite dalla BCN

da evento

3.4

Banconote restituite alla BCN

tutte le combinazioni con status di moneta a corso legale

categoria 1

qualsiasi combinazione con status di moneta a corso post-legale

da evento

3.5

Banconote trasferite da banche NHTO a BCN

tutte le combinazioni con status di moneta a corso legale

categoria 1

qualsiasi combinazione con stati di moneta a corso pre-legale e moneta a corso post-legale

da evento

3.6

Banconote trasferite da banche ECI a BCN

qualsiasi combinazione con status di moneta a corso legale

tutte le banche ECI gestite dalla BCN

da evento

qualsiasi combinazione con status di moneta a corso post-legale

da evento

3.7

Banconote processate da BCN

tutte le combinazioni con status di moneta a corso legale

categoria 1

3.8

Banconote classificate come non idonee da BCN

tutte le combinazioni con status di moneta a corso legale

categoria 1

3.9

Banconote messe in circolazione da banche NHTO

tutte le combinazioni con status di moneta a corso legale

categoria 1

3.10

Banconote restituite a banche NHTO

tutte le combinazioni con status di moneta a corso legale

categoria 1

qualsiasi combinazione con status di moneta a corso post-legale

da evento

3.11

Banconote processate da banche NHTO

tutte le combinazioni con status di moneta a corso legale

categoria 1

3.12

Banconote classificate come non idonee da banche NHTO

tutte le combinazioni con status di moneta a corso legale

categoria 1

3.13

Banconote messe in circolazione da banche ECI

tutte le combinazioni con status di moneta a corso legale

tutte le banche ECI gestite dalla BCN

categoria 1

3.14

Banconote restituite alle banche ECI

tutte le combinazioni con status di moneta a corso legale

tutte le banche ECI gestite dalla BCN

categoria 1

qualsiasi combinazione con status di moneta a corso post-legale

tutte le banche ECI gestite dalla BCN

da evento

3.15

Banconote processate dalle banche ECI

tutte le combinazioni con status di moneta a corso legale

tutte le banche ECI gestite dalla BCN

categoria 2

3.16

Banconote classificate come non idonee da banche ECI

tutte le combinazioni con status di moneta a corso legale

tutte le banche ECI gestite dalla BCN

categoria 2

4.1

Consegna della nuova produzione da parte della stamperia alla BCN responsabile

qualsiasi combinazione con status di moneta a corso legale e moneta a corso pre-legale

da evento

4.2

Trasferimento di banconote

qualsiasi combinazione con status di moneta a corso legale, di moneta a corso pre-legale e moneta a corso post-legale

da evento

4.3

Restituzione di banconote

qualsiasi combinazione con status di moneta a corso legale, di moneta a corso post-legale e moneta a corso post-legale

da evento

5.1-5.3

Voci per BCN che faranno parte in futuro dell'Eurosistema

qualsiasi combinazione con status di moneta a corso legale e pre-moneta a corso legale

da evento

3.   Controlli di completezza per i dati sulle monete in euro

Numero e nome della(e) voce(i)

Disaggregazione per serie e disaggregazione per taglio

Disaggregazione per entità

Tipo di voce

1.1

Emissione nazionale netta di monete per la circolazione

tutte le combinazioni con status di moneta a corso legale

categoria 1

qualsiasi combinazione con status di moneta a corso post-legale

da evento

1.2

Emissione nazionale netta di monete da collezione (numero)

categoria 2

1.3

Emissione nazionale netta di monete da collezione (valore)

categoria 2

2.1

Scorte di monete

tutte le combinazioni con status di moneta a corso legale

tutte le terze parti emittenti monete da cui la BCN raccoglie i dati sulle scorte di monete

categoria 1

qualsiasi combinazione con gli stati di moneta a corso post-legale e moneta a corso post-legale

da evento

3.1

Monete emesse al pubblico

tutte le combinazioni con status di moneta a corso legale

tutte le terze parti emittenti monete da cui la BCN raccoglie i dati sui flussi di monete

categoria 1

3.2

Monete restituite dal pubblico

tutte le combinazioni con status di moneta a corso legale

tutte le terze parti emittenti monete da cui la BCN raccoglie i dati sui flussi di monete

categoria 1

qualsiasi combinazione con status di moneta a corso post-legale

da evento

3.3

Monete processate

tutte le combinazioni con status di moneta a corso legale

tutte le terze parti emittenti monete da cui la BCN raccoglie i dati sui flussi di monete

categoria 2

3.4

Monete classificate come non idonee

tutte le combinazioni con status di moneta a corso legale

tutte le terze parti emittenti monete da cui la BCN raccoglie i dati sui flussi di monete

categoria 2

4.1

Trasferimento di monete per la circolazione

qualsiasi combinazione con gli stati di moneta a corso legale o moneta a corso post-legale

da evento

4.2

Restituzione di monete per la circolazione

qualsiasi combinazione con gli stati di moneta a corso legale o moneta a corso post-legale

da evento

5.1

Scorte di monete per la circolazione accreditate che sono detenute da entità emittenti monete

tutte le combinazioni con status di moneta a corso legale

categoria 2

qualsiasi combinazione con gli status di moneta a corso post-legale e moneta a corso post-legale

da evento

5.2

Numero delle monete da collezione accreditate che sono detenute da entità emittenti moneta

categoria 2

5.3

Valore delle monete da collezione accreditate che sono detenute da entità emittenti moneta

categoria 2

6.1

Esubero di monete

qualsiasi combinazione con status di moneta a corso legale

da evento

6.2

Carenza di monete

qualsiasi combinazione con status di moneta a corso legale

da evento

6.3

Valore delle scorte accreditate all'emittente(i) dalla BCN

categoria 1

7.1-7.3

Voci per i futuri Stati membri partecipanti

qualsiasi combinazione con gli status di moneta a corso legale o moneta a corso post-legale

da evento

4.   Controlli di completezza per i dati sull'infrastruttura per la gestione del contante e per i dati BRF

Numero e nome della voce

Disaggregazione per taglio

Tipo di voce

Voci sull'infrastruttura della BCN per la gestione del contante

1.1

Numero di filiali BCN

categoria 2

1.2

Capacità di immmagazzinamento

categoria 2

1.3

Capacità di classificazione

categoria 2

1.4

Capacità di trasporto

categoria 2

Voci sull'infrastruttura generale per la gestione del contante e BRF

2.1

Numero di filiali di enti creditizi

categoria 2

2.2

Numero di filiali remote di enti creditizi

da evento

2.3

Numero di società CIT

da evento

2.4

Numero di centri contante non di proprietà della BCN

da evento

2.5

Numero di distributori automatici di contante (ATM) gestiti da enti creditizi

categoria 2

2.6

Numero di altri ATM

da evento

2.7

Numero di macchine di ricircolo contante operate da clienti (CRM) gestite da enti creditizi

da evento

2.8

Numero di macchine di incasso contante operate dai clienti e gestite da enti creditizi

da evento

2.9

Numero di macchine di trattamento banconote operate dal personale e gestite da enti creditizi

da evento

2.10

Numero di macchine di smistamento operate dal personale di back-office e gestite da altre categorie professionali che operano con il contante

da evento

Voci sui dati operativi del BRF

3.1

Numero di banconote ricircolate ai clienti da enti creditizi

tutti i tagli per cui c'è almeno una serie/variante/combinazione di tagli con status di moneta a corso legale per almeno un mese nel periodo di segnalazione

da evento

3.2

Numero di banconote ricircolate ai clienti da altre categorie professionali che operano con il contante

tutti i tagli per cui c'è almeno una serie/variante/combinazione di tagli con status di moneta a corso legale per almeno un mese nel periodo di segnalazione

da evento

3.3

Numero di banconote processate su macchine per lo smistamento in back-office di banconote gestite da enti creditizi

tutti i tagli per cui c'è almeno una serie/variante/combinazione di tagli con status di moneta a corso legale per almeno un mese nel periodo di segnalazione

da evento

3.4

Numero di banconote processate su macchine per lo smistamento in back-office di banconote e gestite da altre categorie professionali che operano con il contante

tutti i tagli per cui c'è almeno una serie/variante/combinazione di tagli con status di moneta a corso legale per almeno un mese nel periodo di segnalazione

da evento

3.5

Numero di banconote classificate come non idonee su macchine per lo smistamento in back-office di banconote e gestite da enti creditizi

tutti i tagli per cui c'è almeno una serie/variante/combinazione di tagli con status di moneta a corso legale per almeno un mese nel periodo di segnalazione

da evento

3.6

Numero di banconote classificate come non idonee su macchine per lo smistamento in back-office di banconote e gestite da altre categorie professionali che operano con il contante

tutti i tagli per cui c'è almeno una serie/variante/combinazione di tagli con status di moneta a corso legale per almeno un mese nel periodo di segnalazione

da evento


ALLEGATO VI

Controlli di correttezza per i dati inviati da BCN e da BCN che faranno parte in futuro dell'Eurosistema

1.   Introduzione

I dati inviati alla BCE da BCN e da BCN che faranno parte in futuro dell'Eurosistema sono sottoposti a un controllo di correttezza nel CIS 2, che distingue tra due tipi di controlli, «controlli obbligatori» e «controlli non obbligatori».

Un «controllo obbligatorio» è un controllo di correttezza che deve essere eseguito senza che si ecceda la soglia del livello di tolleranza. Se un «controllo obbligatorio» è fallito, i dati sottostanti sono trattati come errati e il CIS 2 rigetta l'intero messaggio dati trasmesso da quella BCN. La soglia è dell'1 % per i controlli di correttezza con una relazione «eguale a» (1), e zero per i rimanenti controlli di correttezza.

Un «controllo non obbligatorio» è un controllo di correttezza per cui, quanto al livello di tolleranza, si applica una soglia del 3 %. Se si eccede questa soglia ciò non ha impatto sull'accettazione del messaggio dati nel CIS 2, ma è inviato un avvertimento nell'applicazione web on line per tale controllo di correttezza. Questo avvertimento è visibile a tutti gli utenti delle BCN e delle BCN che faranno parte in futuro dell'Eurosistema, e in caso di monete, è visibile a tutti gli utenti di terze parti autorizzate.

Sono eseguiti controlli di correttezza per le banconote e monete con lo stato di moneta a corso legale e in modo distinto per ciascuna combinazione di serie e taglio. Per le banconote tali controlli sono effettuati anche per ciascuna combinazione di variante e taglio, se tali varianti esistono. I controlli di correttezza per i dati sui trasferimenti di banconote (controlli 5.1 e 5.2) e per i dati sui trasferimenti di moneta (controllo 6.6) sono condotti anche per gli status di moneta a corso pre-legale e moneta a corso post-legale.

2.   Controllo di correttezza sull'emissione nazionale netta di banconote

Se una nuova serie, variante, o taglio diventa moneta a corso legale, tale controllo di correttezza è effettuato dal primo periodo di segnalazione in cui la serie/variante/taglio è moneta a corso legale. L'emissione nazionale netta per i precedenti periodi di segnalazione (t-1), in questo caso, è pari a zero.

2.1   Emissione nazionale netta di banconote (controllo non obbligatorio)

Relazione

Numero e nome della voce

Periodo di segnalazione

Disaggregazioni e BCN segnalanti

Emissione nazionale netta secondo il metodo delle scorte per il periodo t

-

Emissione nazionale netta secondo il metodo delle scorte per il periodo (t-1)

=

 

 

3.1

Banconote emesse da BCN

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

 

3.9

Banconote messe in circolazione da banche NHTO

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

Σ

3.13

Banconote messe in circolazione da banche ECI

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

 

3.4

Banconote restituite alla BCN

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

 

3.10

Banconote restituite alle banche NHTO

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

Σ

3.14

Banconote restituite alle banche ECI

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

L'emissione nazionale netta secondo il metodo delle scorte è calcolata come descritta nella tabella qui di seguito.

Relazione

Numero e nome della voce

Periodo di segnalazione

Disaggregazioni e BCN segnalanti

Emissione nazionale netta secondo il metodo delle scorte per il periodo t =

 

 

1.1

Banconote create

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

 

1.2

Banconote distrutte on line

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

 

1.3

Banconote distrutte off line

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

 

2.1

Scorta strategica dell'Eurosistema di banconote nuove

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

 

2.2

Scorta strategica dell'Eurosistema di banconote idonee

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

 

2.3

Scorte logistiche di banconote nuove detenute da BCN

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

 

2.4

Scorte logistiche di banconote idonee detenute da BCN

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

 

2.5

Scorte di banconote non idonee (da distruggersi) detenetute da BCN

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

 

2.6

Scorte di banconote non processate detenute da BCN

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

 

2.7

Scorte logistiche di banconote nuove detenute da banche NHTO

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

 

2.8

Scorte logistiche di banconote idonee detenute da banche NHTO

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

 

2.9

Scorte di banconote non idonee detenute da banche NHTO

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

 

2.10

Scorte di banconote non processate detenute da banche NHTO

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

Σ

2.11

Scorte logistiche di banconote nuove detenute da banche ECI

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

Σ

2.12

Scorte logistiche di banconote idonee detenute da banche ECI

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

Σ

2.13

Scorte di banconote non idonee detenute da banche ECI

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

Σ

2.14

Scorte di banconote non processate detenute da banche ECI

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

Σ

2.15

Scorte logistiche di banconote in transito verso o da banche ECI

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

3.   Controlli di correttezza su scorte di banconote

I controlli di correttezza su scorte di banconote sono applicati solo dal secondo periodo di segnalazione in cui la BCN segnala i dati CIS 2 alla BCE.

Se una serie, variante o taglio diventa moneta a corso legale, tali controlli di correttezza si applicano solo dal secondo periodo di segnalazione in cui tale serie, variante o taglio è moneta a corso legale.

Per le BCN che hanno recentemente adottato l'euro (cioè ex «BCN che faranno parte in futuro dell'Eurosistema») i controlli di correttezza sulle scorte di banconote sono applicate dal secondo periodo di segnalazione dopo l'adozione dell'euro.

3.1   Sviluppo di nuove banconote nella scorta strategica dell'Eurosistema (controllo obbligatorio)

Relazione

Numero e nome della voce

Periodo di segnalazione

Disaggregazioni e BCN segnalante

 

 

2.1

Scorta strategica dell'Eurosistema di banconote nuove

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

=

 

 

2.1

Scorta strategica dell'Eurosistema di banconote nuove

t-1

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

 

4.1

Consegna della nuova produzione da parte della stamperia alla BCN responsabile

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

dove

«al tipo di scorta» = ESS

+

Σ

4.3

Restituzione di banconote

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

dove

qualità = nuovo E «al tipo di scorta» = ESS

Σ

4.2

Trasferimento di banconote

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

dove

qualità = nuovo E («dal tipo di scorta» = ESS O «dal tipo di scorta» = produzione) E «al tipo di scorta» = ESS

Prima che le nuove banconote ESS possano essere emesse, esse sono trasferite alle LS della BCN emittente.

3.2   Sviluppo delle banconote idonee nella Scorta strategica dell'Eurosistema (controllo obbligatorio)

Relazione

Numero e nome della voce

Periodo di segnalazione

Disaggregazioni e BCN segnalante

 

 

2.2

Scorta strategica dell'Eurosistema di banconote idonee

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

=

 

 

2.2

Scorta strategica dell'Eurosistema di banconote idonee

t-1

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

Σ

4.3

Restituzione di banconote

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k dove qualità = idoneo E «al tipo di scorta» = ESS

Σ

4.2

Trasferimento di banconote

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k dove qualità = idoneo E «dal tipo di scorta» = ESS

Prima che le banconote ESS idonee possano essere emesse, esse sono trasferite alle LS della BCN emittente.

3.3   Sviluppo delle scorte logistiche di banconote nuove e idonee (controllo non obbligatorio)

Relazione

Numero e nome della voce

Periodo di segnalazione

Disaggregazioni e BCN segnalante

 

 

2.3

Scorte logistiche di banconote nuove detenute da BCN

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

 

2.4

Scorte logistiche di banconote idonee detenute da BCN

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

=

 

 

2.3

Scorte logistiche di banconote nuove detenute da BCN

t-1

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

 

2.4

Scorte logistiche di banconote idonee detenute da BCN

t-1

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

 

4.1

Consegna della nuova produzione da parte della stamperia alla BCN responsabile

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k dove «al tipo di scorta» = LS

+

Σ

4.3

Restituzione di banconote

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k dove qualità = nuovo o idoneo E «al tipo di scorta» = LS

Σ

4.2

Trasferimento di banconote

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k dove (qualità = nuovo o idoneo E «dal tipo di scorta» = LS) O (qualità = nuovo E «dal tipo di scorta» = produzione E «al tipo di scorta» = LS)

 

3.1

Banconote emesse da BCN

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

 

3.7

Banconote processate da BCN

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

 

3.8

Banconote classificate come non idonee da BCN

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

 

3.2

Banconote trasferite da BCN a banche NHTO

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

Σ

3.3.

Banconote trasferite da BCN a banche ECI

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k


3.4   Sviluppo delle scorte di banconote non processate (controllo non obbligatorio)

Relazione

Numero e nome della voce

Periodi di segnalazione

Disaggregazioni e BCN segnalante

 

 

2.6

Scorte di banconote non processate detenute da BCN

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

=

 

 

2.6

Scorte di banconote non processate detenute da BCN

t-1

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

 

3.7

Banconote processate da BCN

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

 

3.4

Banconote restituite alla BCN

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

 

3.5

Banconote trasferite da banche NHTO a BCN

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

Σ

3.6

Banconote trasferite da banche ECI a BCN

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

Σ

4.3

Restituzione di banconote

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k dove qualità = non processato

Σ

4.2

Trasferimento di banconote

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k dove qualità = non processato

Tutti gli incassi di banconote non processate sono registrati presso la BCN ricevente con «al tipo di scorta» = LS.

Tutti i trasferimenti di banconote non processate sono registrati presso la BCN fornitrice con «dal tipo di scorta» = LS e con «al tipo di scorta» = LS.

3.5   Sviluppo di scorte di banconote detenute da banche NHTO (controllo non obbligatorio)

Relazione

Numero e nome della voce

Periodi di segnalazione

Disaggregazioni e BCN segnalante

 

2.7

Scorte logistiche di banconote nuove detenute da banche NHTO

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

2.8

Scorte logistiche di banconote idonee detenute da banche NHTO

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

2.9

Scorte di banconote non idonee detenute da banche NHTO

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

2.10

Scorte di banconote non processate detenute da banche NHTO

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

=

 

2.7

Scorte logistiche di nuove banconote detenute da banche NHTO

t-1

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

2.8

Scorte logistiche di banconote idonee detenute da banche NHTO

t-1

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

2.9

Scorte di banconote non idonee detenute da banche NHTO

t-1

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

2.10

Scorte di banconote non processate detenute da banche NHTO

t-1

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

3.2

Banconote trasferite da BCN a banche NHTO

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

3.10

Banconote restituite alle banche NHTO

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

3.5

Banconote trasferite da banche NHTO a BCN

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

3.9

Banconote messe in circolazione da banche NHTO

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

Al fine del presente indirizzo, tutte le banconote ritirate dalla circolazione dalle banche NHTO sono incluse nella voce dei dati 2.10 («scorte di banconote non processate detenute da banche NHTO») finché non sono processate.

3.6   Sviluppo di scorte di banconote non processate detenute da banche ECI (controllo non obbligatorio)

Relazione

Numero e nome della voce

Periodo di segnalazione

Disaggregazioni e BCN segnalante

 

2.14

Scorte di banconote non processate detenute da banche ECI

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k, banca ECI-m

=

 

2.14

Scorte di banconote non processate detenute da banche ECI

t-1

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k, banca ECI-m

 

3.15

Banconote processate da banche ECI

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k, banca ECI-m

+

 

3.14

Banconote restituite a banche ECI

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k, banca ECI-m

Al fine del presente indirizzo, tutte le banconote ritirate dalla circolazione dalle banche ECI sono incluse nella voce dei dati 2.14 («scorte di banconote non processate detenute da banche ECI») finché non sono processate.

3.7   Sviluppo di scorte di banconote detenute da BCN che faranno parte in futuro dell'Eurosistema (controllo obbligatorio)

Relazione

Numero e nome della voce

Periodi di segnalazione

Disaggregazioni e BCN segnalante

 

 

5.1

Scorte ante corso legale

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

 

5.2

Consegna anticipata di prima istanza

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

=

 

 

5.1

Scorte ante corso legale

t-1

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

 

5.2

Consegna anticipata di prima istanza

t-1

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

 

4.1

Consegna della nuova produzione da parte della stamperia alla BCN responsabile

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

Σ

4.3

Restituzione di banconote

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

dove «da BCN» ≠ BCN segnalante-k

Σ

4.2

Trasferimento di banconote

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

dove «a BCN» ≠ BCN segnalante-k

4.   Controlli di correttezza sulle attività operative delle banconote

4.1   Banconote classificate come non idonee da BCN (controllo obbligatorio)

Numero e nome della voce

Periodi di segnalazione

Disaggregazioni e BCN segnalante

3.8

Banconote classificate come non idonee da BCN

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

3.7

Banconote processate da BCN

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k


4.2   Banconote classificate come non idonee da banche NHTO (controllo obbligatorio)

Numero e nome della voce dei dati

Periodo di segnalazione

Disaggregazioni e BCN segnalante

3.12

Banconote classificate come non idonee da banche NHTO

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

3.11

Banconote processate da banche NHTO

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k


4.3   Banconote classificate come non idonee da banche ECI (controllo obbligatorio)

Numero e nome della voce

Periodi di segnalazione

Disaggregazioni e BCN segnalante

3.16

Banconote classificate come non idonee da banche ECI

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k, banca ECI-m

3.15

Banconote processate da banche ECI

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k, banca ECI-m

5.   Controlli di correttezza su trasferimenti di banconote

5.1   Trasferimenti tra diversi tipi di scorte all'interno di una BCN (controllo obbligatorio)

Condizioni

Numero e nome della voce

Periodi di segnalazione

Disaggregazioni e BCN segnalante

SE

4.2

Trasferimento di banconote

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k, «a BCN»-m, «dal tipo di scorta»-u, «al tipo di scorta»-v, qualità-x, pianificazione-y

dove BCN-k = BCN-m

ALLORA

4.2

Trasferimento di banconote

t

tipo di scorta-u ≠ tipo di scorta-v


5.2   Riconciliazione per singoli trasferimenti di banconote tra BCN (che faranno parte in futuro dell'Eurosistema) (controllo non obbligatorio)

Operatori

Numero e nome della voce

Periodi di segnalazione

Disaggregazioni e BCN segnalante

Σ

4.2

Trasferimento di banconote

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k, «a BCN»-m, qualità-n, «al tipo di scorta»-p

=

 

4.3

Restituzione di banconote

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-m, «da BCN»-k, qualità-n, «al tipo di scorta»-p

Le banconote fornite da una BCN o da una BCN che farà parte in futuro dell'Eurosistema dovrebbero essere uguali alle banconote ricevute da un'altra BCN o da un'altra BCN che farà parte in futuro dell'Eurosistema.

6.   Controlli di correttezza su monete

6.1   Sviluppo dell'emissione nazionale netta di monete (controllo non obbligatorio)

Relazione

Numero e nome della voce

Periodi di segnalazione

Disaggregazioni e BCN segnalante

 

 

1.1

Emissione nazionale netta di monete per la circolazione

t

serie-i, taglio-j, BCN segnalante-k

=

 

 

1.1

Emissione nazionale netta di monete per la circolazione

t-1

serie-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

Σ

3.1

Monete emesse al pubblico

t

serie-i, taglio-j, BCN segnalante-k

Σ

3.2

Monete restituite dal pubblico

t

serie-i, taglio-j, BCN segnalante-k

Tale controllo di correttezza si applica dal secondo periodo di segnalazione in cui una BCN segnala i dati CIS 2 alla BCE.

Se una nuova serie o taglio diventa moneta a corso legale, tale controllo è eseguito dal primo periodo di segnalazione in cui questa serie o taglio è moneta a corso legale. L'emissione nazionale netta per il precedente periodo di segnalazione (t-1) è, in questo caso, zero.

6.2   Riconciliazione di quantità di monete (controllo obbligatorio)

Relazione

Numero e nome della voce

Periodi di segnalazione

Disaggregazioni e BCN segnalante

Σ

2.1

Scorte di monete

t

serie-i, taglio-j, BCN segnalante-k

 

5.1

Scorte di monete per la circolazione che sono state accreditate detenute da entità emittenti monete

t

serie-i, taglio-j, BCN segnalante-k

Il CIS 2 raccoglie i dati sulle scorte (voce 2.1), senza considerare se sono accreditate all'emittente(i) o meno. La scorta totale per tutte le entità emittenti monete che fisicamente le detengono all'interno di uno Stato membro partecipante, deve essere più grande o uguale alla scorta accreditata all'emittente di quello Stato membro ovvero agli emittenti degli altri Stati membri partecipanti.

6.3   Confronto fra le scorte accreditate in totale e le scorte accreditate della BCN (controllo obbligatorio)

Relazione

Numero e nome della voce

Periodi di segnalazione

Altri dettagli

 

Σ

5.1

Scorte di monete per la circolazione accreditate che sono detenute da entità emittenti monete

t

BCN segnalante-k

Poiché la voce dei dati 5.1 è segnalata come numero, le singole cifre sono moltiplicate per il rispettivo valore nominale

+

 

5.3

Valore delle monete da collezione accreditate che sono detenute da entità emittenti moneta

t

BCN segnalante-k

 

 

6.3

Valore delle scorte accreditate all'emittente(i) da BCN

t

BCN segnalante-k


6.4   Smaltimento delle monete (controllo obbligatorio)

Numero e nome della voce

Periodi di segnalazione

Disaggregazioni e BCN segnalante

3.4

Monete classificate come non idonee

t

serie-i, taglio-j, BCN segnalante-k, entità-m

3.3

Monete processate

t

serie-i, taglio-j, BCN segnalante-k, entità-m


6.5   Controllo sulle eccedenze e carenze (controllo obbligatorio)

Condizioni

Nome della voce

Periodi di segnalazione

Disaggregazioni e BCN segnalante

SE

6.1

Eccedenza di monete

t

taglio-j, BCN segnalante-k

> 0

ALLORA

6.2

Carenza di monete

t

taglio-j, BCN segnalante-k

Deve essere 0 o vuoto


6.6   Riconciliazione per singoli trasferimenti di moneta tra i (futuri) Stati membri partecipanti (controllo non obbligatorio)

Numero e nome della voce

Periodi di segnalazione

Disaggregazioni e BCN segnalante

4.1

Trasferimento di monete per la circolazione

t

serie-i, taglio-j, BCN segnalante-k, «a Stato membro»-m

=

4.2

Restituzione di monete per la circolazione

t

serie-i, taglio-j, BCN segnalante-m, «da Stato membro»-k

Le monete offerte da un (futuro) Stato membro partecipante dovrebbero essere uguali alle monete ricevute da un altro (futuro) Stato membro partecipante.


(1)  La differenza massima consentita tra il lato sinistro e il lato destro di un'equazione non deve superare il valore assoluto del lato dell'equazione con il più grande valore assoluto moltiplicato per la soglia. Il controllo di correttezza si verifica se: il valore assoluto («lato sinistro» – «lato destro») è minore o uguale alla differenza massima consentita.

Esempio:

«lato sinistro» = 190; «lato destro» = 200; soglia = 1 %; differenza massima consentita: 200 × 1 % = 2;

Il controllo di correttezza si verifica se: il valore assoluto (190 – 200) ≤ 2

In questo esempio: valore assoluto (190 – 200) = 10. Di conseguenza, il controllo di correttezza fallisce.


GLOSSARIO

Il presente glossario definisce i termini tecnici utilizzati negli allegati all'indirizzo.

«Banconote idonee» ( Fit banknotes ): per banconote idonee si intendono i) le banconote in euro che sono state restituite alla BCN e che sono idonee alla circolazione in conformità ad un separato atto legale della BCE sullo smaltimento delle banconote da parte delle BCN; o ii) banconote in euro che sono state restituite a enti creditizi, incluse le banche NHTO e le banche ECI, e che sono idonee alla circolazione conformemente agli standard minimi di smistamento disposti nel BRF.

«Banconote in circolazione» ( Banknotes in circulation ): per banconote in circolazione si intendono tutte le banconote in euro emesse dall'Eurosistema e messe in circolazione dalle BCN in un determinato momento, che ai fini di tale indirizzo includono anche le banconote messe in circolazione da banche NHTO e da banche ECI. Esse corrispondono all'emissione nazionale netta aggregata delle banconote in euro. Da notare che il concetto di «banconote in circolazione» non si applica a livello nazionale perché non può determinarsi se le banconote messe in circolazione in uno Stato membro partecipante stanno circolando in quello Stato membro o se sono state ritirate dalla circolazione da altre BCN, da banche NHTO o da banche ECI.

«Banconote non idonee» ( Unfit banknotes ): per banconote non idonee si intendono i) le banconote in euro che sono state restituite alle BCN ma che non sono idonee alla circolazione in conformità ad un diverso atto legale della BCE sullo smaltimento delle banconote da parte delle BCN; o ii) banconote in euro che sono state restituite agli enti creditizi, incluse le banche NHTO e le banche ECI, ma che non sono idonee alla circolazione in conformità agli standard minimi di smistamento disciplinati nel BRF.

«Banconote non processate» ( Unprocessed banknotes ): per banconote non processate si intendono i) le banconote in euro che sono state restituite alle BCN ma che non sono state ancora controllate per autenticità e idoneità in conformità ad un diverso atto legale della BCE sullo smaltimento delle banconote da parte delle BCN; o ii) banconote in euro che sono state restituite agli enti creditizi, comprese le banche HHTO e ECI, ma che non sono state ancora controllate per autenticità e idoneità ai sensi del BRF.

«Banconote nuove» ( New banknotes ): per banconote nuove si intendono le banconote in euro che non sono state ancora messe in circolazione dalle BCN, dalle banche NHTO o dalle banche ECI, o le banconote in euro in consegna anticipata di prima istanza da parte delle BCN che faranno parte in futuro dell'Eurosistema.

«Centro contante» ( Cash centre ): per centro contante si intende una entità di sicurezza centralizzata dove le banconote in euro e/o le monete in euro per la circolazione sono gestite dopo il trasporto da luoghi differenti.

«Dotazione iniziale» ( Starter kit ): per dotazione iniziale si intende un pacchetto contenente un numero di monete in euro per la circolazione di differenti tagli, come specificato dalle autorità nazionali competenti, ai fini della consegna anticipata di seconda istanza delle monete in euro per la circolazione in favore del pubblico in un futuro Stato membro partecipante.

«Emissione nazionale lorda» ( National gross issuance ): per emissione nazionale lorda in relazione alle monete in euro si intendono le monete in euro per la circolazione o le monete da collezione in euro che sono state coniate dall'emittente nello Stato membro partecipante (ad esempio monete il cui valore nominale è stato accreditato all'emittente), a prescindere dal fatto che le monete siano detenute da una BCN, da una BCN che farà parte in futuro dell'Eurosistema, da una terza parte emittente monete o dal pubblico.

Per monete per la circolazione, emissione lorda nazionale = emissione netta nazionale di monete per la circolazione (voce 1.1) + scorte di monete per la circolazione detenute da entità emittenti monete che sono state accreditate (voce 5.1) + trasferimenti di monete per la circolazione fin dalla loro introduzione (voce cumulativa 4.1) – restituzioni di monete per la circolazione fin dalla loro introduzione (voce cumulativa 4.2).

Per le monete da collezione, emissione nazionale lorda = emissione nazionale netta di monete da collezione (valore) (voce 1.3) + valore delle monete da collezione detenute da entità emittenti monete che sono state accreditate (voce 5.3).

«Emissione nazionale netta di banconote» ( National net issuance of banknotes ): per emissione nazionale netta si intende il volume delle banconote in euro emesse e messe in circolazione da una singola BCN in un momento specifico (ad esempio alla fine di un periodo di segnalazione), ivi comprese tutte le banconote in euro messe in circolazione da tutte le banche nazionali NHTO e da tutte le banche ECI gestite da quella BCN. Sono esclusi i trasferimenti di banconote alle altre BCN o alle BCN che faranno parte in futuro dell'Eurosistema. L'emissione nazionale netta di banconote può essere calcolata utilizzando sia i) il metodo della scorta, che utilizza solo i dati sulle scorte relativi ad uno specifico momento; o ii) il metodo di flusso, che aggrega i dati di flusso dalla data dell'introduzione delle banconote fino ad uno specifico momento temporale (ad esempio alla fine del periodo di segnalazione).

Metodo della scorta: emissione nazionale netta = banconote create (voce 1.1) – scorte di banconote create (voci da 2.1 a 2.15) – banconote distrutte (voci 1.2 e 1.3).

Metodo di flusso: emissione nazionale netta = banconote create emesse dalla BCN (incluse le banconote messe in circolazione da banche NHTO e da banche ECI) dalla loro introduzione (voci cumulative 3.1, 3.9 e 3.13) – banconote create restituite alla BCN (incluse le banconote restituite alle banche NHTO e alle banche ECI) dalla loro introduzione (voci cumulative 3.4 e 3.10 e 3.14).

«Entità emittenti monete» ( Coin-issuing entities ): per entità emittenti moneta si intende qualsiasi organismo a cui l'emittente nazionale di monete in euro affida il compito di mettere in circolazione monete in euro, o lo stesso emittente. Le entità emittenti monete possono comprendere la BCN, le zecche, la tesoreria, agenzie pubbliche designate e agenzie private designate. Tali entità ad eccezione della BCN sono riportate anche come «terze parti emittenti monete».

«Monete create» ( Created coins ): per monete create si intendono le monete in euro per la circolazione che sono state: i) prodotte da zecche con il rispettivo lato nazionale; ii) consegnate a entità emittenti monete in uno Stato membro partecipante; e iii) registrate nei sistemi di gestione del contante di tali entità emittenti monete. Ciò si applica mutatis mutandis per le monete in euro da collezione.

«Monete da collezione» ( Collector coins ): per monete da collezione si intendono le monete in euro che sono a corso legale solo nello Stato membro partecipante di emissione e che non sono intese per la circolazione. Il loro valore nominale, il loro disegno, dimensione e peso sono differenti da quelli delle monete in euro per la circolazione così da essere facilmente distinguibili da queste ultime. Le monete da collezione includono anche le monete in metallo prezioso (1).

«Monete in circolazione» ( Coins in circulation ): per monete in circolazione si intende l'emissione nazionale netta aggregata di monete in euro per la circolazione (voce dei dati 1.1). Da notare che il concetto di «monete in circolazione» non si applica a livello nazionale perché non può determinarsi se le monete messe in circolazione in uno Stato membro partecipante stanno circolando lì e se sono state ritirate dalla circolazione dalle entità emittenti monete in altri Stati membri partecipanti. Le monete in euro da collezione non sono incluse poiché sono monete a corso legale solo nello Stato membro di emissione.

«Monete per la circolazione» ( Circulation coins ): per monete per la circolazione si intendono le monete in euro definite come aventi lo stato di moneta a corso legale in tutta l'area dell'euro conformemente al regolamento (CE) n. 975/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (2) (ad esempio per la prima serie di monete in euro come lanciate il 1o gennaio 2002 0,01 EUR, 0,02 EUR, 0,05 EUR, 0,10 EUR, 0,20 EUR, 0,50 EUR, 1 EUR e 2 EUR). Le monete in euro per la circolazione includono monete con una speciale rifinitura o qualità e/o confezione e monete commemorative in euro per la circolazione. Queste ultime generalmente commemorano un evento o una personalità e sono emesse ad un valore nominale per un periodo limitato e in quantità limitate.

«Programma di archivio in custodia esteso» o «programma ECI» ( Extended custodial inventory programme or ECI programme ): per programma di archivio in custodia esteso si intende un programma che consiste di accordi contrattuali tra la BCE, una BCN e singoli enti creditizi («banche ECI»), in base ai quali la BCN i) fornisce alle banche ECI le banconote in euro, che esse detengono in custodia al di fuori dell'Europa al fine di metterle in circolazione; e ii) accredita le banche ECI a fronte delle banconote in euro che sono depositate dai loro clienti, controllate in autenticità e idoneità, detenute in custodia e notificate alla BCN. Le banconote detenute in cutodia da banche ECI, incluse quelle in transito tra la BCN e le banche ECI, sono pienamente garantite fino a che non sono messe in circolazione dalle banche ECI o riconsegnate alla BCN. Le banconote trasferite dalla BCN alle banche ECI formano parte delle banconote create dalla BCN (voce 1.1). Le banconote detenute in custodia da banche ECI non fanno parte dell'emissione nazionale netta di banconote della BCN.

«Pubblico» ( Public ): per pubblico si intendono, in relazione all'emissione di monete in euro, tutte le entità e le persone diverse dalle entità emittenti moneta nel (futuro) Stato membro partecipante.

«Sistema c.d. notes-held-to-order» o «schema NHTO» ( Notes-held-to-order scheme or NHTO scheme ): per sistema c.d. notes-held-to-order si intende un sistema che consiste in accordi contrattuali individuali tra una BCN e alcuni enti creditizi («banche NHTO») nello Stato membro partecipante della BCN per cui la BCN i) fornisce alle banche NHTO banconote in euro che esse detengono in custodia presso i loro locali al fine di metterle in circolazione; e ii) accredita alle banche NHTO le banconote in euro che sono depositate dai loro clienti, controllate per autenticità e idoneità, detenute in custodia e notificate alla BCN. Le banconote trasferite dalla BCN alle banche NHTO fanno parte delle banconote create della BCN (voce 1.1). Le banconote detenute in custodia dalle banche NHTO non fanno parte dell'emissione nazionale netta di banconote della BCN.

«Scorta strategica dell'Eurosistema» (ESS) ( Eurosystem Strategic Stock ) (ESS): per «Scorta strategica dell'Eurosistema» (ESS) si intende la scorta di banconote nuove e idonee in euro accumulate da certe BCN per sopperire alla richiesta di banconote in euro che non può essere soddisfatta da scorte logistiche (3).

«Scorte logistiche» (LS) (Logistical stocks) (LS) : per scorte logistiche si intendono tutte le scorte di banconote in euro nuove e idonee, diverse dalla ESS, detenute dalle BCN e, ai fini del presente indirizzo, da banche NHTO e da banche ECI (3).

«Serie di banconote» ( Banknote series ): per serie di banconote si intende un numero di valori unitari di banconote in euro definite come una serie nella decisione BCE/2003/4, del 20 marzo 2003, relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (4) o in un successivo atto legale della BCE (ad esempio, la prima serie di banconote in euro lanciate il 1o gennaio 2002 è formata dai tagli 5 EUR, 10 EUR, 20 EUR, 50 EUR, 100 EUR, 200 EUR e 500 EUR), mentre le banconote in euro che sono state riviste per specifiche tecniche o per un disegno revisionato, (ad esempio, una firma differente, per i differenti Presidenti della BCE) costituiscono nuove serie di banconote solo se riferite come tali in un emendamento alla decisione BCE/2003/4 o in un altro atto legale della BCE.

«Serie di monete» ( Coin series ): per serie di monete si intende un numero di valori unitari di monete in euro definite come una serie nel regolamento (CE) n. 975/98 o in un successivo atto legale della Comunità (ossia, la prima serie delle monete in euro lanciate il 1o gennaio 2002 è formata dai valori nominali 0,01 EUR, 0,02 EUR, 0,05 EUR, 0,10 EUR, 0,20 EUR, 0,50 EUR, 1 EUR e 2 EUR), mentre le monete in euro che sono state riviste per specifiche tecniche o per un disegno revisionato (modifiche, ad esempio, alla mappa dell'Europa nella parte che rigurda la Comunità) costituiscono una nuova serie di monete in euro solo se riferite come tali in una modifica al regolamento (CE) n. 975/98 o in un altro atto legale della Comunità.

«Valore unitario» ( Denomination ): per valore unitario si intende il valore nominale di una banconota o moneta in euro, come disposto per le banconote nella decisione BCE/2003/4 o in un successivo atto legale della BCE, e come disposto per le monete nel regolamento (CE) n. 975/1998 o in un successivo atto legale della Comunità.

«Variante di banconota» ( Banknote variant ): per variante di banconota in una serie di banconote si intende una sotto-serie che comprende uno o più tagli di banconote in euro con misure di sicurezza aggiornate e/o un disegno rivisto.


(1)  Monete vendute come un investimento in metallo prezioso, sono chiamate monete in metallo prezioso o monete di investimento. Esse sono generalmente coniate secondo la richiesta nel mercato e non si distinguono per nessun particolare di finitura o qualità. Tali monete sono valutate secondo il corrente prezzo di mercato per il loro contenuto di metallo, più un piccolo margine per la coniazione che copre i costi di produzione, i costi di promozione e un piccolo profitto.

(2)  GU L 139, dell'11.5.1998, pag. 6.

(3)  Come riferito in un separato atto legale della BCE sulla gestione di scorte di banconote.

(4)  GU L 78 del 25.3.2003, pag. 16.