20.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/78


DIRETTIVA 2008/125/CE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2008

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di iscrivere il fosfuro di alluminio, il fosfuro di calcio, il fosfuro di magnesio, il cimoxanil, il dodemorf, l'estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, il metamitron, il sulcotrione, il tebuconazolo e il triadimenol quali sostanze attive

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I regolamenti (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 1490/2002 (3) della Commissione stabiliscono le modalità di attuazione della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e comprendono un elenco di sostanze attive da valutare in vista della loro eventuale iscrizione nell'allegato I di tale direttiva. Questo elenco comprende il fosfuro di alluminio, il fosfuro di calcio, il fosfuro di magnesio, il cimoxanil, il dodemorf, l'estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, il metamitron, il sulcotrione, il tebuconazolo e il triadimenol.

(2)

Gli effetti di queste sostanze attive sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 1490/2002 per una serie di utilizzazioni proposte dagli autori delle notifiche. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori incaricati di presentare le relazioni di valutazione e le raccomandazioni corrispondenti all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1490/2002. Per il fosfuro di alluminio, il fosfuro di calcio, il fosfuro di magnesio, l'estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico e il sulcotrione, lo Stato membro relatore era la Germania e tutte le informazioni utili sono state presentate, il 19 giugno 2007 per il fosfuro di alluminio, il fosfuro di calcio, il fosfuro di magnesio e l'estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, e il 9 agosto 2006 per il sulcotrione. Per il metamitron e il triadimenol lo Stato membro relatore era il Regno Unito e tutte le informazioni utili sono state presentate, rispettivamente, il 22 agosto 2007 e il 29 maggio 2006. Per il cimoxanil, lo Stato membro relatore era l'Austria e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 15 giugno 2007. Per il dodemorf, lo Stato membro relatore erano i Paesi Bassi e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 9 febbraio 2007. Per il tebuconazolo, lo Stato membro relatore era la Danimarca e tutte le informazioni utili sono state presentate il 5 marzo 2007.

(3)

Le relazioni di valutazione sono state oggetto di un esame collegiale da parte degli Stati membri e dell'AESA e sono state presentate alla Commissione il 29 settembre 2008 per il fosfuro di alluminio, il fosfuro di calcio e il metamitron, il 30 settembre 2008 per il fosfuro di magnesio, il 17 settembre 2008 per il cimoxanil e il dodemorf, il 26 settembre 2008 per l'estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, il 31 luglio 2008 per il sulcotrione e il 25 settembre 2008 per il tebuconazolo e il triadimenol, sotto forma di relazione scientifica dell'EFSA (4). Queste relazioni sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e redatte nella loro versione definitiva il 28 ottobre 2008 sotto forma di relazioni di riesame della Commissione sul fosfuro di alluminio, il fosfuro di calcio, il fosfuro di magnesio, il cimoxanil, il dodemorf, l'estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, il metamitron, il sulcotrione, il tebuconazolo e il triadimenol in quanto sostanze attive.

(4)

Dai vari esami effettuati risulta che i prodotti fitosanitari contenenti il fosfuro di alluminio, il fosfuro di calcio, il fosfuro di magnesio, il cimoxanil, il dodemorf, l'estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, il metamitron, il sulcotrione, il tebuconazolo o il triadimenol dovevano in generale soddisfare i requisiti enunciati all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda le utilizzazioni studiate e descritte nelle relazioni di riesame della Commissione. È pertanto opportuno iscrivere tali sostanze attive nell'allegato I, al fine di garantire che le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive potranno essere concesse in tutti gli Stati membri conformemente alle disposizioni della direttiva.

(5)

Fatta salva tale conclusione, è opportuno ottenere informazioni complementari su taluni punti specifici. L'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 91/414/CEE prevede che l'iscrizione di una sostanza nell'allegato I può essere soggetta a talune condizioni. Per il metamitron è opportuno quindi richiedere all'autore della notifica del metamitron informazioni complementari concernenti l'impatto sulle acque sotterranee del metabolita M3 presente nel suolo, i suoi residui nelle colture a rotazione, il rischio a lungo termine per gli uccelli insettivori e il rischio specifico per gli uccelli e i mammiferi suscettibili di essere contaminati mediante ingestione delle acque nei campi. È inoltre opportuno chiede all'autore della notifica del sulcotrione informazioni complementari sul degrado nel suolo e nell'acqua della frazione del cicloesandione e il rischio a lungo termine per gli uccelli insettivori. D'altro canto, il tebuconazolo deve essere sottoposto a prove supplementari al fine di confermare la valutazione dei rischi per gli uccelli e i mammiferi e le informazioni corrispondenti presentate dall'autore della notifica.

(6)

È opportuno prevedere un termine ragionevole prima dell'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I al fine di consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi ai nuovi requisiti che ne deriveranno.

(7)

Fatti salvi gli obblighi previsti dalla direttiva 91/414/CEE in caso di iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, deve essere concesso agli Stati membri un termine di sei mesi dopo l'iscrizione per riesaminare le autorizzazioni esistenti riguardanti i prodotti fitosanitari contenenti fosfuro di alluminio, fosfuro di calcio, fosfuro di magnesio, cimoxanil, dodemorf, estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, metamitron, sulcotrione, tebuconazolo e triadimenol, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni della direttiva 91/414/CEE, in particolare dell'articolo 13, e delle condizioni applicabili stabilite all'allegato I. Spetta agli Stati membri, a seconda dei casi, modificare, sostituire o ritirare le autorizzazioni esistenti, conformemente alle disposizioni di tale direttiva. In deroga al termine sopraccitato, deve essere previsto un termine più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo, di cui all'allegato III, di ciascun prodotto fitosanitario, per ciascuna utilizzazione prevista, conformemente ai principi uniformi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE.

(8)

L'esperienza acquisita in occasione delle precedenti iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 ha mostrato che possono insorgere difficoltà di interpretazione dei doveri che incombono ai detentori di autorizzazioni esistenti, per quanto riguarda l'accesso ai dati. Sembra quindi necessario, per evitare nuove difficoltà, precisare i doveri degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il detentore di un'autorizzazione abbia accesso a un fascicolo che soddisfa i requisiti posti dall'allegato II di tale direttiva. Tuttavia, questo chiarimento non impone nuovi obblighi agli Stati membri o ai detentori di autorizzazioni in rapporto alle direttive che modificano l''allegato I sino ad oggi adottate.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.

(10)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 28 febbraio 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di corrispondenza tra le disposizioni e la presente direttiva.

Applicano queste disposizioni a partire dal 1o marzo 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

1.   Ove necessario, gli Stati membri modificano o ritirano, conformemente alla direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti fosfuro di alluminio, fosfuro di calcio, fosfuro di magnesio, cimoxanil, dodemorf, estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, metamitron, sulcotrione, tebuconazolo e triadimenol in quanto sostanze attive entro il 28 febbraio 2010.

Entro tale data, verificano in particolare che i requisiti enunciati nell'allegato I di tale direttiva per quanto riguarda il fosfuro di alluminio, il fosfuro di calcio, il fosfuro di magnesio, il cimoxanil, il dodemorf, l'estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, il metamitron, il sulcotrione, il tebuconazolo e il triadimenol siano rispettati, ad eccezione di quelli che figurano nella parte B delle rubriche relative a tali sostanze attive, e che i detentori delle autorizzazioni siano in possesso di un fascicolo o abbiano acceso a un fascicolo che soddisfa i requisiti dell'allegato II di tale direttiva, conformemente alle disposizioni dell'articolo 13.

2.   In deroga al paragrafo 1, qualunque prodotto fitosanitario autorizzato contenente fosfuro di alluminio, fosfuro di calcio, fosfuro di magnesio, cimoxanil, dodemorf, estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, metamitron, sulcotrione, tebuconazolo e triadimenol in quanto sostanza attiva unica o associata ad altre sostanze attive, tutte iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 31 agosto 2009, sia oggetto di una nuova valutazione da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi enunciati nell'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti posti dall'allegato III di tale direttiva e tenendo conto della parte B delle rubriche dell'allegato I di tale direttiva concernenti rispettivamente il fosfuro di alluminio, il fosfuro di calcio, il fosfuro di magnesio, il cimoxanil, il dodemorf, l'estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, il metamitron, il sulcotrione, il tebuconazolo e il triadimenol. In funzione di tale valutazione, gli Stati membri determinano se il prodotto è conforme alle condizioni enunciate all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e) della direttiva 91/414/CEE.

Dopo aver determinato se queste condizioni sono rispettate, gli Stati membri:

a)

nel caso di un prodotto contenente fosfuro di alluminio, fosfuro di calcio, fosfuro di magnesio, cimoxanil, dodemorf, estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, metamitron, sulcotrione, tebuconazolo e triadimenol come unica sostanza attiva, modificano o ritirano l'autorizzazione, se del caso, entro il 28 febbraio 2014; ovvero

b)

nel caso di un prodotto contenente fosfuro di alluminio, fosfuro di calcio, fosfuro di magnesio, cimoxanil, dodemorf, estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, metamitron, sulcotrione, tebuconazolo e triadimenol associato ad altre sostanze attive, modificano o ritirano l'autorizzazione, se del caso, entro il 28 febbraio 2014 o alla data fissata per questa modifica o ritiro nella direttiva o nelle direttive che hanno aggiunto la sostanza o le sostanze in questione all'allegato I della direttiva 91/414/CEE, se quest'ultima data è posteriore.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il 1o settembre 2009.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

(3)  GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

(4)  EFSA Scientific Report (2008) 182, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance aluminium phosphide (terminato il 29 settembre 2008).

EFSA Scientific Report (2008) 183, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance calcium phosphide (terminato il 29 settembre 2008).

EFSA Scientific Report (2008) 190, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance magnesium phosphide (terminato il 30 settembre 2008).

EFSA Scientific Report (2008) 167, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance cymoxanil (terminato il 17 settembre 2008).

EFSA Scientific Report (2008) 170, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance dodemorph (terminato il 17 settembre 2008).

EFSA Scientific Report (2008) 180, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 2,5-dichlorobenzoic acid methylester (terminato il 26 settembre 2008).

EFSA Scientific Report (2008) 185, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance metamitron (terminato il 29 settembre 2008).

EFSA Scientific Report (2008) 150, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sulcotrione (terminato il 31 luglio 2008).

EFSA Scientific Report (2008) 176, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance tebuconazole (terminato il 25 settembre 2008).

EFSA Scientific Report (2008) 177, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance triadimenol (25 settembre 2008).


ALLEGATO

Sostanze attive da aggiungere alla fine della tabella che figura nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE:

N.

Denominazione comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Entrata in vigore

Scadenza dell'iscrizione

Disposizioni specifiche

«266

Fosfuro di alluminio

N. CAS 20859-73-8

N. CIPAC 227

Fosfuro di alluminio

≥ 830 g/kg

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Può essere autorizzato soltanto l'uso come insetticida e rodenticida sotto forma di prodotti pronti all'uso contenenti fosfuro di alluminio.

In quanto rodenticida, può essere autorizzata solo l'utilizzazione all'esterno.

Le autorizzazioni devono essere limitate agli utilizzatori professionali.

PARTE B

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI, si è tenuto conto delle conclusioni della relazione di riesame sul fosfuro di alluminio, e in particolare degli allegati I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008.

Nel quadro di questa valutazione globale, gli Stati membri dedicano particolare attenzione:

alla protezione dei consumatori, vigilando affinché i prodotti pronti all'uso contenenti fosfuro di alluminio utilizzati contro i parassiti delle scorte alimentari siano allontanati dai prodotti alimentari e che sia rispettato un adeguato termine di attesa supplementare;

alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori, vigilando affinché le istruzioni per l'uso prescrivano l'utilizzazione di attrezzature adeguate di protezione individuale e respiratoria;

alla protezione degli operatori e dei lavoratori durante la fumigazione in ambiente chiuso;

per l'utilizzazione in ambiente chiuso, alla protezione dei lavoratori al momento del rientro nei locali (dopo il periodo di fumigazione);

nelle utilizzazioni in ambiente chiuso, alla protezione delle persone nelle zone limitrofe contro la fuga di gas;

alla protezione degli uccelli e dei mammiferi. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure per l'attenuazione dei rischi, come la chiusura delle gallerie o la completa incorporazione dei granuli nel suolo;

alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni d'autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come zone di protezione tra le aree trattate e i corpi idrici superficiali.

267

Fosfuro di calcio

N. CAS 1305-99-3

N. CIPAC 505

Fosfuro di calcio

≥ 160 g/kg

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Può essere autorizzato soltanto l'uso come insetticida e rodenticida sotto forma di prodotti pronti all'uso contenenti fosfuro di calcio.

Le autorizzazioni devono essere limitate agli utilizzatori professionali.

PARTE B

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI, si è tenuto conto delle conclusioni della relazione di riesame sul fosfuro di calcio, e in particolare degli allegati I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008.

Nel quadro di questa valutazione globale, gli Stati membri dedicano particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori, vigilando affinché le istruzioni per l'uso prescrivano l'utilizzazione di attrezzature adeguate di protezione individuale e respiratoria;

alla protezione degli uccelli e dei mammiferi. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure per l'attenuazione dei rischi, come la chiusura delle gallerie o la completa incorporazione dei granuli nel suolo;

la protezione degli organismi acquatici. Le condizioni d'autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come zone di protezione tra le aree trattate e i corpi idrici superficiali.

268

Fosfuro di magnesio

N. CAS 12057-74-8

N. CIPAC 228

Fosfuro di magnesio

≥ 880 g/kg

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Può essere autorizzato soltanto l'uso come insetticida e rodenticida sotto forma di prodotti pronti all'uso contenenti fosfuro di magnesio.

In quanto rodenticida, può essere autorizzato solo l'utilizzo all'esterno.

Le autorizzazioni devono essere limitate agli utilizzatori professionali.

PARTE B

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI, si è tenuto conto delle conclusioni della relazione di riesame sul fosfuro di magnesio, e in particolare degli allegati I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008

Nel quadro di questa valutazione globale, gli Stati membri dedicano particolare attenzione:

alla protezione dei consumatori, vigilando affinché i prodotti pronti all'uso contenenti fosfuro di magnesio utilizzati contro i parassiti delle scorte alimentari siano allontanati dai prodotti alimentari e che sia rispettato un adeguato termine di attesa supplementare;

alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori, vigilando affinché le istruzioni per l'uso prescrivano l'utilizzazione di attrezzature adeguate di protezione individuale e respiratoria;

alla protezione degli operatori e dei lavoratori durante la fumigazione in ambiente chiuso;

nelle utilizzazioni in ambiente chiuso, alla protezione dei lavoratori al momento del rientro nei locali (dopo il periodo di fumigazione);

nelle utilizzazioni in ambiente chiuso, alla protezione delle persone nelle zone limitrofe contro la fuga di gas;

alla protezione degli uccelli e dei mammiferi. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure per l'attenuazione dei rischi, come la chiusura delle gallerie o la completa incorporazione dei granuli nel suolo;

alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni d'autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come zone di protezione tra le aree trattate e i corpi idrici superficiali.

269

Cimoxanil

N. CAS 57966-95-7

N. CIPAC 419

1-[(E/Z)-2-ciano-2-metossiminoacetil]-3-etilurea

> 970 g/kg

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Può essere autorizzato soltanto l'uso come fungicida.

PARTE B

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI, si è tenuto conto delle conclusioni della relazione di riesame sul cimoxanil, e in particolare degli allegati I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008

Nel quadro di questa valutazione globale, gli Stati membri dedicheranno particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori, vigilando affinché le istruzioni per l'uso prescrivano l'utilizzazione di adeguate attrezzature di protezione individuale;

alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è utilizzata in regioni sensibili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche;

alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni d'autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure per l'attenuazione dei rischi come le zone di protezione.

270

Dodemorf

N. CAS 1593-77-7

N. CIPAC 300

cis/trans-[4-ciclododecile]-2,6-dimetilmorfolina

≥ 950 g/kg

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Può essere autorizzato soltanto l'uso come fungicida per le piante ornamentali coltivate in serra.

PARTE B

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI, si è tenuto conto delle conclusioni della relazione di riesame sul dodemorf, e in particolare degli allegati I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008.

Nel quadro di questa valutazione globale, gli Stati membri dedicano particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori, vigilando affinché le istruzioni per l'uso prescrivano, se del caso, l'utilizzazione di adeguate attrezzature di protezione individuale;

alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è applicata in regioni sensibili dal punto di vista del suolo.

Le condizioni d'autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

271

Estere metilico dell'acido 2,5-Diclorobenzoico

N. CAS 2905-69-3

N. CIPAC 686

metil-2,5-diclorobenzoato

≥ 995 g/kg

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Può essere autorizzato soltanto l'uso in ambienti chiusi in quanto regolatore di crescita vegetale e fungicida per l'innesto delle viti.

PARTE B

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI, si è tenuto conto delle conclusioni della relazione di riesame sull'estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, e in particolare degli allegati I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008

272

Metamitron

N. CAS 41394-05-2

N. CIPAC 381

4-amino-4,5-diidro-3-metil-6-fenil-1,2,4-triazin-5-one

≥ 960 g/kg

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Può essere autorizzato soltanto l'uso come erbicida.

PARTE B

Al momento della valutazione delle domande d'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti il metamitron per utilizzi diversi da quelli relativi alle piante da radice, gli Stati membri dedicano particolare attenzione ai criteri enunciati all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e fanno in modo di ottenere tutte le informazioni e i dati necessari prima della concessione dell'autorizzazione.

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI, si è tenuto conto delle conclusioni della relazione di riesame sul metamitron, e in particolare degli allegati I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008

Nel quadro di questa valutazione globale, gli Stati membri dedicano particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori, vigilando affinché le istruzioni per l'uso prescrivano l'utilizzazione di attrezzature adeguate di protezione individuale e respiratoria;

alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è utilizzata in regioni sensibili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche;

al rischio per gli uccelli e i mammiferi, nonché per le piante terrestri non bersaglio.

Le condizioni d'autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati chiedono informazioni complementari relative all'impatto sulle acque sotterranee del metabolita M3 presente nel suolo, ai residui nelle colture di rotazione, al rischio a lungo termine per gli uccelli insettivori e al rischio specifico per gli uccelli e i mammiferi suscettibili di essere contaminati dall'ingestione dell'acqua nei campi. Vigilano affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il metamitron è stato iscritto nel presente allegato forniscano tali informazioni alla Commissione entro il 31 agosto 2011.

273

Sulcotrione

N. CAS 99105-77-8

N. CIPAC 723

2-(2-cloro-4-mesilbenzoil)cicloesan–1,3-dione

≥ 950 g/kg

Impurità:

cianuro di idrogeno: non più di 80 mg/kg

toluene: non più di 4 g/kg

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Può essere autorizzato soltanto l'uso come erbicida.

PARTE B

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI, si è tenuto conto delle conclusioni della relazione di riesame sul sulcotrione, e in particolare degli allegati I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008.

Nel quadro di questa valutazione globale, gli Stati membri dedicano particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori, vigilando affinché le istruzioni per l'uso prescrivano l'utilizzazione di attrezzature adeguate di protezione individuale;

al rischio per gli uccelli insettivori, le piante acquatiche e terrestri non bersaglio e per gli artropodi non bersaglio.

Le condizioni d'autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati chiedono informazioni complementari sul degrado nel suolo e nell'acqua della frazione del cicloesadione e sul rischio a lungo termine per gli uccelli insettivori. Vigilano affinché l'autore della notifica su richiesta del quale il sulcotrione è stato iscritto nel presente allegato fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 31 agosto 2011.

274

Tebuconazolo

N. CAS 107534-96-3

N. CIPAC 494

(RS)-1-p-clorophenil-4,4-dimetil-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmethil)-pentan-3-ol

≥ 905 g/kg

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Può essere autorizzato soltanto l'uso come fungicida.

PARTE B

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI, si è tenuto conto delle conclusioni della relazione di riesame sul tebuconazolo, e in particolare degli allegati I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008.

Nel quadro di questa valutazione globale, gli Stati membri dedicano particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori, vigilando affinché le istruzioni per l'uso prescrivano l'utilizzazione di adeguate attrezzature di protezione individuale;

all'esposizione alimentare dei consumatori ai metaboliti del tebuconazolo (triazolo);

alla protezione degli uccelli e dei mammiferi granivori e dei mammiferi erbivori, garantendo che le condizioni d'autorizzazione comprendano, se del caso, misure per l'attenuazione dei rischi;

alla protezione degli organismi acquatici, garantendo che le condizioni d'autorizzazione comprendano, se del caso, misure per l'attenuazione dei rischi, come le zone di protezione.

Gli Stati membri interessati chiedono informazioni complementari al fine di confermare la valutazione dei rischi per gli uccelli e i mammiferi. Vigilano affinché l'autore della notifica su richiesta del quale il tebuconazolo è stato iscritto al presente allegato fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 31 agosto 2011.

Gli Stati membri interessati garantiscono che l'autore della notifica trasmetta alla Commissione informazioni complementari concernenti le potenziali proprietà dannose per il sistema endocrino del tebuconazolo, entro due anni dall'adozione degli orientamenti dell'OCSE per le prove sulla alterazione del sistema endocrino o, alternativamente, degli orientamenti comunitari in materia di prove.

275

Triadimenol

N. CAS 55219-65-3

N. CIPAC 398

(1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-clorofenossi)-3,3-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-olo

≥ 920 g/kg

isomero A (1RS,2SR), isomero B (1RS,2RS)

Diastereomero A, RS + SR, proporzioni: 70 a 85%

Diastereomero B, RR + SS, proporzioni: 15 a 30%

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Può essere autorizzato soltanto l'uso come fungicida.

PARTE B

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI, si è tenuto conto delle conclusioni della relazione di riesame sul triadimenol, e in particolare degli allegati I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008

Nel quadro di questa valutazione globale, gli Stati membri dedicano particolare attenzione:

alla presenza di N-metilpirrolidone nei preparati, per quanto riguarda l'esposizione degli operatori, dei lavoratori e delle persone presenti nelle zone adiacenti;

alla protezione degli uccelli e dei mammiferi. Vengono applicate, se del caso, misure di attenuazione dei rischi così determinati, come le zone di protezione.

Gli Stati membri interessati garantiscono che l'autore della notifica comunichi alla Commissione:

informazioni complementari sulla specifica;

informazioni complementari sulla valutazione dei rischi per gli uccelli e i mammiferi;

informazioni complementari sul rischio di alterazioni al sistema endocrino nei pesci.

Garantiscono che l'autore della notifica su richiesta del quale il triadimenol è stato iscritto nel presente allegato fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 31 agosto 2011.

Gli Stati membri interessati garantiscono che l'autore della notifica trasmetta alla Commissione informazioni complementari concernenti le potenziali proprietà dannose per il sistema endocrino del triadimenol entro due anni dall'adozione degli orientamenti dell'OCSE per le prove sull'alterazione del sistema endocrino o, alternativamente, degli orientamenti comunitari in materia di prove.»


(1)  Ulteriori particolari sull'identità e la specificazione della sostanza attiva sono forniti nella relazione d'esame.