8.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/5


DIRETTIVA 2008/51/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 maggio 2008

che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 91/477/CEE (3) costituisce una misura di accompagnamento del mercato interno. Essa stabilisce un equilibrio tra l'impegno a garantire una certa libertà di circolazione per alcune armi da fuoco nello spazio intracomunitario e la necessità di inquadrare tale libertà con determinate garanzie volte a tutelare la sicurezza pubblica e adeguate a tale tipo di prodotti.

(2)

Conformemente alla decisione 2001/748/CE del Consiglio, del 16 ottobre 2001, relativa alla firma a nome della Comunità europea del protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (4), la Commissione ha firmato, a nome della Comunità, il suddetto Protocollo (di seguito «il Protocollo») il 16 gennaio 2002.

(3)

L'adesione della Comunità al Protocollo richiede la modifica di talune disposizioni della direttiva 91/477/CEE. È infatti importante garantire un'applicazione coerente, efficace e rapida degli impegni internazionali aventi incidenza su tale direttiva. È inoltre necessario cogliere l'opportunità della presente revisione per migliorare tale direttiva al fine di risolvere alcuni problemi, in particolare quelli identificati nel rapporto della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 15 dicembre 2000 sull'attuazione della direttiva 91/477/CEE.

(4)

Da prove dei servizi informativi delle polizia risulta un aumento dell'uso di armi trasformate all'interno della Comunità. È pertanto essenziale che tali armi trasformabili siano integrate nella definizione di arma da fuoco di cui alla direttiva 91/477/CEE.

(5)

Le armi da fuoco, le loro parti e munizioni, se importate da paesi terzi, sono soggette alla legislazione comunitaria e, di conseguenza, alle prescrizioni della direttiva 91/477/CEE.

(6)

In tale ottica dovrebbero essere definite le nozioni di fabbricazione e traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e munizioni, nonché la nozione di tracciabilità, ai fini della direttiva 91/477/CEE.

(7)

Il Protocollo prescrive inoltre l'obbligo di marcatura delle armi alla fabbricazione e in occasione di trasferimenti da scorte governative per essere destinate a titolo permanente all'uso civile, mentre la direttiva 91/477/CEE allude solo in modo indiretto all'obbligo di marcatura. Al fine di agevolare la tracciabilità delle armi, è necessario usare codici alfanumerici e includere nella marcatura l'anno di fabbricazione dell'arma (qualora non faccia parte del numero di serie). La Convenzione per il riconoscimento reciproco dei punzoni di prova delle armi da fuoco portatili, del 1o luglio 1969, dovrebbe, quanto più possibile, essere usata come riferimento per il sistema di marcatura in tutta la Comunità.

(8)

Inoltre, mentre il Protocollo prevede che il periodo obbligatorio di conservazione dei registri contenenti informazioni sulle armi debba essere esteso ad almeno dieci anni, è necessario, in considerazione della pericolosità e della durevolezza delle armi, estendere tale periodo fino ad un minimo di vent'anni ai fini di un'adeguata tracciabilità delle armi da fuoco. È altresì necessario che gli Stati membri tengano un archivio computerizzato, centralizzato o decentrato, che garantisca l'accesso delle autorità autorizzate all'archivio in cui sono contenute le informazioni necessarie in relazione ad ogni arma da fuoco. L'accesso delle autorità di polizia e giudiziarie, nonché di altre autorità autorizzate, alle informazioni contenute in tale archivio è subordinato al rispetto dell'articolo 8 della Convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

(9)

Inoltre le attività di intermediazione di cui all'articolo 15 del Protocollo dovrebbero essere definite ai fini della direttiva 91/477/CEE.

(10)

In taluni casi gravi, l'osservanza degli articoli 5 e 6 del Protocollo esige l'applicazione di sanzioni penali e la confisca delle armi.

(11)

Per quanto riguarda la disattivazione delle armi da fuoco, il punto III, lettera a), dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE effettua un semplice rinvio alle legislazioni nazionali. Il Protocollo enuncia principi generali di disattivazione delle armi più espliciti. L'allegato I alla direttiva 91/477/CEE dovrebbe essere quindi adeguato.

(12)

Data la sua particolare natura, è necessario che l'attività di armaiolo sia soggetta ad un controllo rigoroso da parte degli Stati membri, in particolare per verificare l'integrità e le competenze professionali degli armaioli.

(13)

L'acquisto di armi da fuoco da parte di privati per il tramite di tecniche di comunicazione a distanza, ad esempio attraverso Internet, dovrebbe, se autorizzato, essere sottoposto alle disposizioni della direttiva 91/477/CEE e, in linea di principio, l'acquisto di armi da fuoco da parte di persone in precedenza condannate con sentenza passata in giudicato per taluni reati gravi dovrebbe essere vietato.

(14)

La carta europea d'arma da fuoco funziona nel complesso in modo soddisfacente e dovrebbe essere considerata il principale documento di cui necessitano i cacciatori e i tiratori per la detenzione di un'arma da fuoco durante un viaggio verso un altro Stato membro. Gli Stati membri non dovrebbero subordinare l'accettazione di una carta europea d'arma da fuoco al pagamento di tasse o diritti.

(15)

Al fine di agevolare la tracciabilità delle armi da fuoco e di combattere efficacemente la fabbricazione ed il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e munizioni, è necessario migliorare lo scambio di informazioni tra Stati membri.

(16)

Il trattamento delle informazioni è soggetto all'osservanza della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (5), e non pregiudica il livello di protezione delle persone riguardo al trattamento dei dati personali in base al diritto comunitario e nazionale e, in particolare, non modifica gli obblighi e i diritti di cui alla direttiva 95/46/CE.

(17)

Le misure necessarie per l'attuazione della direttiva 91/477/CEE dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (6).

(18)

Numerosi Stati membri hanno semplificato la classificazione delle armi da fuoco, passando da quattro categorie a due categorie: armi da fuoco proibite e armi da fuoco soggette ad autorizzazione. Gli Stati membri dovrebbero uniformarsi a tale classificazione semplificata, sebbene gli Stati membri che applicano un'ulteriore suddivisione in più categorie possano, in forza del principio di sussidiarietà, mantenere i sistemi di classificazione in vigore.

(19)

È opportuno che le autorizzazioni di acquisizione e detenzione di un'arma da fuoco siano, quanto più possibile, oggetto di un unico procedimento amministrativo.

(20)

L'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 91/477/CEE esclude dall'ambito di applicazione di tale direttiva in particolare l'acquisizione e la detenzione, conformemente alla legislazione nazionale, di armi e di munizioni da parte dei collezionisti e degli organismi a carattere culturale e storico in materia di armi e riconosciuti come tali dallo Stato membro nel quale sono stabiliti.

(21)

Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (7), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.

(22)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 91/477/CEE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche alla direttiva 91/477/CEE

La direttiva 91/477/CEE è modificata come segue:

1)

l'articolo 1 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   Ai fini della presente direttiva, si intende per “arma da fuoco” qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata per espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente, a meno che non sia esclusa per una delle ragioni elencate al punto III dell'allegato I. Le armi da fuoco sono classificate al punto II dell'allegato I.

Ai fini della presente direttiva, un oggetto è considerato idoneo a essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente se:

ha l'aspetto di un'arma da fuoco e,

come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, può essere così trasformata.»;

b)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«1 bis.   Ai fini della presente direttiva, si intende per “parte” qualsiasi elemento o elemento di ricambio specificamente progettato per un'arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco.

1 ter.   Ai fini della presente direttiva, si intendono per “parte essenziale” il meccanismo di chiusura, la camera e la canna delle armi da fuoco che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco di cui fanno parte o sono destinati a fare parte.

1 quater.   Ai fini della presente direttiva, si intende per “munizione” l'insieme della cartuccia o dei suoi componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati in un'arma da fuoco, a condizione che tali componenti siano essi stessi soggetti ad autorizzazione nello Stato membro interessato.

1 quinquies.   Ai fini della presente direttiva, si intende per “tracciabilità” il controllo sistematico del percorso delle armi da fuoco e, ove possibile, delle loro parti e munizioni, dal fabbricante all'acquirente, con l'intento di assistere le autorità degli Stati membri a individuare, indagare e analizzare la fabbricazione e il traffico illeciti.

1 sexies.   Ai fini della presente direttiva, si intende per “intermediario” qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa dall'armaiolo, che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente nell'acquisto, nella vendita o nell'organizzazione del trasferimento delle armi.»;

c)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Ai fini della presente direttiva, si intende per “armaiolo” qualsiasi persona fisica o giuridica che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente nella fabbricazione, nel commercio, nello scambio, nella locazione, nella riparazione o nella trasformazione di armi da fuoco, parti e munizioni.»;

d)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«2 bis.   Ai fini della presente direttiva si intende per “fabbricazione illecita” la fabbricazione o l'assemblaggio di armi da fuoco, di loro parti e munizioni:

i)

a partire da parti essenziali di tali armi da fuoco oggetto di traffico illecito;

ii)

senza autorizzazione rilasciata in conformità dell'articolo 4 da un'autorità competente dello Stato membro in cui viene effettuata la fabbricazione o l'assemblaggio; o

iii)

senza marcatura, al momento della fabbricazione, delle armi da fuoco assemblate in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1.

2 ter.   Ai fini della presente direttiva si intende per “traffico illecito” l'acquisizione, la vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento di armi da fuoco, loro parti o munizioni a partire dal territorio di uno Stato membro o attraverso quest'ultimo verso il territorio di un altro Stato membro se uno degli Stati membri coinvolti non lo autorizza in conformità delle disposizioni della presente direttiva o se le armi da fuoco assemblate non sono provviste di marcatura in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1.»;

e)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La “carta europea d'arma da fuoco” è un documento rilasciato dalle autorità di uno Stato membro, su richiesta, a un soggetto che è legittimo detentore e utilizzatore di un'arma da fuoco. È valida per un periodo massimo di cinque anni, che può essere prorogato, e contiene le indicazioni previste nell'allegato II. La carta europea d'arma da fuoco è personale e vi figurano l'arma o le armi da fuoco detenute e utilizzate dal titolare della carta. Chi utilizza l'arma deve esserne sempre in possesso ed eventuali cambiamenti di detenzione o delle caratteristiche dell'arma da fuoco, così come lo smarrimento o il furto dell'arma stessa, sono annotati sulla carta.»;

2)

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1.   Gli Stati membri garantiscono che le armi da fuoco o le loro parti immesse sul mercato siano state provviste di marcatura e registrate in conformità della presente direttiva ovvero siano state disattivate.

2.   Al fine di identificare e rintracciare ogni arma da fuoco assemblata, gli Stati membri, al momento della fabbricazione delle armi da fuoco:

a)

esigono una marcatura unica che comprenda il nome del fabbricante, il paese o il luogo di fabbricazione, il numero di serie e l'anno di fabbricazione (qualora non costituisca parte del numero di serie). Questo non pregiudica l'apposizione del marchio del produttore. A tal fine, gli Stati membri possono decidere di applicare le disposizioni della Convenzione del 1o luglio 1969 sul reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili; oppure

b)

mantengono qualsiasi altro tipo di marcatura unico e facile da applicare, con un codice numerico o alfanumerico, tale da consentire a tutti gli Stati membri di identificare agevolmente il paese di fabbricazione.

La marcatura è apposta su una parte essenziale dell'arma da fuoco la cui distruzione renderebbe l'arma inutilizzabile.

Gli Stati membri provvedono affinché su ogni unità elementare di imballaggio di munizioni complete sia apposta la marcatura in modo che risultino il nome del fabbricante, il numero di identificazione del lotto, il calibro e il tipo di munizione. A tal fine, gli Stati membri possono decidere di applicare le disposizioni della Convenzione del 1o luglio 1969 sul reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili.

Inoltre gli Stati membri si adoperano affinché nei trasferimenti di armi da fuoco dalle scorte governative verso usi permanentemente civili le armi in questione siano provviste dell'opportuna marcatura unica, che consente agli Stati di identificare facilmente il paese di trasferimento.

3.   Gli Stati membri prescrivono che l'esercizio dell'attività di armaiolo sul proprio territorio sia subordinato al rilascio di un'autorizzazione, che si basa almeno sulla verifica dell'integrità privata e professionale e delle competenze dell'armaiolo. Se si tratta di una persona giuridica, il controllo è effettuato sulla persona che dirige l'impresa.

4.   Entro il 31 dicembre 2014 gli Stati membri garantiscono l'istituzione e la tenuta di un archivio computerizzato, centralizzato o decentrato, che garantisca alle autorità autorizzate l'accesso all'archivio in cui è registrata ogni arma da fuoco oggetto della presente direttiva. Tale archivio registra e conserva per non meno di venti anni, per ciascuna arma da fuoco, il tipo, la marca, il modello, il calibro e il numero di serie, nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell'acquirente o del detentore dell'arma da fuoco.

Durante il loro periodo di attività, gli armaioli sono tenuti a conservare un registro nel quale vengono iscritte tutte le armi da fuoco oggetto della presente direttiva, in entrata o in uscita, con i dati che ne consentono l'identificazione e la tracciabilità, in particolare il tipo, la marca, il modello, il calibro ed il numero di serie, nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell'acquirente. Al momento della cessazione dell'attività, gli armaioli consegnano il registro all'autorità nazionale competente per l'archivio di cui al comma 1.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché tutte le armi da fuoco possano essere collegate ai loro proprietari in qualsiasi momento. Tuttavia, per quanto riguarda le armi da fuoco della categoria D, gli Stati membri istituiscono, a partire dal 28 luglio 2010, adeguate misure di tracciabilità, comprese, a partire dal 31 dicembre 2014, misure che permettano in qualsiasi momento il collegamento ai proprietari delle armi da fuoco immesse sul mercato dopo il 28 luglio 2010.»;

3)

sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 4 bis

Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri consentono l'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco solo alle persone in possesso della licenza o, per quanto riguarda le categorie C o D, che siano specificamente autorizzate ai sensi della legislazione nazionale.»;

«Articolo 4 ter

Gli Stati membri esaminano la possibilità di istituire un sistema volto a regolamentare le attività degli intermediari. Tale sistema potrebbe comprendere una o più misure quali:

a)

l'obbligo di registrazione per gli intermediari che operano sul loro territorio;

b)

l'obbligo di detenere una licenza o un'autorizzazione per l'attività di intermediazione.»;

4)

l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri permettono l'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco soltanto a persone che abbiano un motivo valido e che:

a)

abbiano almeno 18 anni, tranne che per l'acquisizione, con mezzi diversi dall'acquisto, e la detenzione di armi da fuoco per la pratica della caccia e del tiro sportivo, purché i minori di 18 anni abbiano l'autorizzazione parentale oppure siano sotto la guida parentale o di un adulto titolare di una licenza di porto d'armi o di caccia in corso di validità, oppure facciano parte di un centro di addestramento autorizzato o diversamente abilitato;

b)

non possano verosimilmente costituire un pericolo per sé stesse, per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza. La condanna per un reato doloso violento è considerata indicativa di un tale pericolo.

Gli Stati membri possono revocare l'autorizzazione per la detenzione di un'arma se non è più soddisfatta una delle condizioni che ne hanno legittimato il rilascio.

Gli Stati membri possono vietare a persone residenti nel loro territorio la detenzione di un'arma acquisita in un altro Stato membro soltanto se l'acquisizione della stessa arma è vietata nel loro territorio.»;

5)

all'articolo 6 è aggiunto il comma seguente:

«Gli Stati membri garantiscono che, salvo per gli armaioli, l'acquisizione di armi da fuoco, di loro parti e munizioni tramite mezzi di comunicazione a distanza, quali definiti all'articolo 2 della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (8), sia soggetta, se autorizzata, ad un rigoroso controllo.

6)

all'articolo 7 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«4.   Gli Stati membri possono prevedere di concedere alle persone che possiedono i requisiti per la concessione di un'autorizzazione per un'arma da fuoco una licenza pluriennale per l'acquisizione e la detenzione di tutte le armi da fuoco soggette ad autorizzazione, fermi restando:

a)

l'obbligo di comunicare alle autorità competenti eventuali trasferimenti;

b)

la verifica periodica che tali persone continuino a possedere i requisiti prescritti; e

c)

i limiti massimi di detenzione previsti dalla legislazione nazionale.

5.   Gli Stati membri adottano norme per assicurare che coloro che sono in possesso di autorizzazione per la detenzione di armi da fuoco della categoria B ai sensi della legislazione nazionale al 28 luglio 2008 non debbano richiedere una licenza o un permesso per le armi da fuoco delle categorie C o D da essi detenute, a causa dell'entrata in vigore della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 (9).Tuttavia, qualsiasi successivo trasferimento di armi da fuoco delle categorie C o D è soggetto all'ottenimento o al possesso di una licenza da parte del cessionario o ad una specifica autorizzazione per la loro detenzione in conformità della legislazione nazionale.

7)

all'articolo 11, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Prima della data del trasferimento, gli armaioli comunicano alle autorità dello Stato membro a partire dal quale il trasferimento sarà effettuato tutte le informazioni di cui al paragrafo 2, primo comma. Tali autorità effettuano ispezioni, se necessario sul posto, al fine di verificare la corrispondenza fra le informazioni comunicate dagli armaioli e le caratteristiche effettive del trasferimento. Le informazioni sono comunicate dagli armaioli entro un termine che conceda tempo sufficiente.»;

8)

all'articolo 12, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«In deroga al paragrafo 1, i cacciatori, per le categorie C e D, e i tiratori sportivi, per le categorie B, C e D, possono detenere senza autorizzazione preventiva una o più armi da fuoco durante un viaggio effettuato attraverso due o più Stati membri per praticare le loro attività, purché siano in possesso di una carta europea d'arma da fuoco su cui figuri l'indicazione di detta arma o dette armi e purché siano in grado di motivare il loro viaggio, in particolare presentando un invito o un'altra prova delle loro attività di caccia o di tiro sportivo nello Stato membro di destinazione.

Gli Stati membri non possono subordinare l'accettazione di una carta europea d'arma da fuoco al pagamento di tasse o diritti.»;

9)

all'articolo 13, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Ai fini di un'efficace applicazione della presente direttiva, gli Stati membri si scambiano regolarmente informazioni. A tal fine, la Commissione istituisce, al più tardi entro il 28 luglio 2009, un gruppo di contatto per lo scambio di informazioni ai fini dell'applicazione del presente articolo. Gli Stati membri indicano agli altri Stati membri e alla Commissione le autorità nazionali incaricate di trasmettere e ricevere informazioni nonché di assolvere gli obblighi di cui all'articolo 11, paragrafo 4.»;

10)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 13 bis

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (10), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

11)

l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva ed adottano ogni misura necessaria per assicurarne l'esecuzione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.»;

12)

l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

Entro il 28 luglio 2015, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla situazione risultante dall'applicazione della presente direttiva, presentando eventualmente delle proposte.

Entro il 28 luglio 2012, la Commissione effettua uno studio e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui possibili vantaggi e svantaggi di una riduzione a due categorie di armi da fuoco (proibite o autorizzate) in vista di un miglioramento del funzionamento del mercato per i prodotti in questione, attraverso un'eventuale semplificazione.

Entro il 28 luglio 2010, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio con le conclusioni di uno studio sulla questione della commercializzazione delle armi copiate per determinare se l'inserimento di tali prodotti nell'ambito di applicazione della presente direttiva sia possibile e auspicabile.»;

13)

l'allegato I è modificato come segue:

a)

al punto I, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«—

qualsiasi arma da fuoco secondo la definizione di cui all'articolo 1 della direttiva,»;

b)

il punto III è modificato come segue:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

sono stati resi definitivamente inutilizzabili mediante una disattivazione tale da rendere tutte le parti essenziali dell'arma da fuoco definitivamente inservibili e impossibili da asportare, sostituire o modificare ai fini di un'eventuale riattivazione»;

ii)

dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

«Gli Stati membri adottano disposizioni che prevedono la verifica, da parte di un'autorità competente, delle misure di disattivazione di cui alla lettera a), al fine di garantire che le modifiche apportate all'arma da fuoco la rendano irreversibilmente inutilizzabile. Gli Stati membri, nel quadro della suddetta verifica, prevedono il rilascio di un certificato o di un documento attestante la disattivazione dell'arma da fuoco o l'applicazione a tal fine sull'arma da fuoco di una marcatura ben visibile. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 2, della direttiva, pubblica orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione, al fine di garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili.».

Articolo 2

Attuazione

1.   Gli Stati membri, entro il 28 luglio 2010 mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 21 maggio 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ


(1)  GU C 318 del 23.12.2006, pag. 83.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 29 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 aprile 2008.

(3)  GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51. Rettifica nella GU L 54 del 5.3.1993, pag. 22.

(4)  GU L 280 del 24.10.2001, pag. 5.

(5)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(6)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(7)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(8)  GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/29/CE (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).»;

(9)  GU L 179 dell'8.7.2008, pag. 5.»;

(10)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).»;