21.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 46/11


DIRETTIVA 2008/7/CE DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 2008

concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 93 e 94,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (3), ha subito diverse e sostanziali modificazioni (4). Essa deve ora essere nuovamente modificata ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

(2)

Le imposte indirette sulla raccolta di capitali, cioè l’imposta sui conferimenti (l’imposta sui conferimenti di capitali in società), l’imposta di bollo sui titoli e l’imposta sulle operazioni di ristrutturazione, a prescindere dal fatto che tali operazioni comportino un aumento di capitale, danno luogo a discriminazioni, a doppie imposizioni e a disparità che ostacolano la libera circolazione dei capitali. Lo stesso vale per altre imposte indirette aventi le stesse caratteristiche dell’imposta sui conferimenti e dell’imposta di bollo sui titoli.

(3)

Pertanto è nell’interesse del mercato interno armonizzare la legislazione relativa alle imposte indirette sulla raccolta di capitali per eliminare, per quanto possibile, i fattori che possono falsare le condizioni di concorrenza od ostacolare la libera circolazione dei capitali.

(4)

Gli effetti economici dell’imposta sui conferimenti sono sfavorevoli al raggruppamento e allo sviluppo delle imprese. Tali effetti sono particolarmente negativi nell’attuale congiuntura che impone di dare priorità al rilancio degli investimenti.

(5)

La migliore soluzione per realizzare tali obiettivi consisterebbe nel sopprimere l’imposta sui conferimenti.

(6)

Tuttavia, la diminuzione di gettito fiscale che deriverebbe dall’applicazione immediata di tale misura risulta inaccettabile per gli Stati membri che applicano attualmente l’imposta sui conferimenti. È opportuno che tali Stati membri abbiano quindi la possibilità di continuare ad assoggettare all’imposta sui conferimenti la totalità o parte delle operazioni in questione, restando inteso che l’aliquota applicata deve essere unica all’interno di uno stesso Stato membro. Una volta che uno Stato membro ha deciso di non applicare l’imposta sui conferimenti sulla totalità o su una parte delle operazioni contemplate dalla presente direttiva, esso non dovrebbe poter introdurre tale imposta nuovamente.

(7)

Il concetto di mercato interno presuppone che un’imposta sulla raccolta di capitali nell’ambito del mercato interno da parte di una società non debba essere applicata più di una volta. Quindi, se lo Stato membro al quale è attribuito il diritto di imposizione non applica l’imposta sui conferimenti a talune o a tutte le operazioni contemplate dalla presente direttiva, nessun altro Stato membro esercita detto diritto in relazione a tali operazioni.

(8)

È opportuno mantenere condizioni rigorose per le situazioni in cui gli Stati membri continuano a applicare l’imposta sui conferimenti, in particolare per quanto riguarda esenzioni e riduzioni.

(9)

Oltre all’imposta sui conferimenti non dovrebbero essere applicate altre imposte indirette sulla raccolta di capitali. In particolare, nessuna imposta di bollo dovrebbe essere applicata sui titoli, sia che essi rappresentino capitali propri delle società, sia che rappresentino capitali di prestito, e qualunque possa essere la loro provenienza.

(10)

L’elenco delle società di capitali contenuto nella direttiva 69/335/CEE è incompleto e dovrebbe essere pertanto adattato.

(11)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato; la presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(12)

L’obbligo di attuare la presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che costituiscono modificazioni sostanziali delle direttive precedenti. L’obbligo di attuazione delle disposizioni rimaste immutate nella sostanza discende dalle direttive precedenti.

(13)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive nel diritto interno indicati nell’allegato II, parte B.

(14)

Dati gli effetti negativi dell’imposta sui conferimenti, la Commissione dovrebbe riferire, a intervalli triennali, sul funzionamento della presente direttiva nella prospettiva di sopprimere tale imposta,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva disciplina l’applicazione di imposte indirette nei casi seguenti:

a)

conferimenti di capitale a società di capitali;

b)

operazioni di ristrutturazione relative a società di capitali;

c)

emissione di taluni titoli e obbligazioni.

Articolo 2

Società di capitali

1.   Ai fini della presente direttiva si intende per società di capitali:

a)

qualsiasi società corrispondente a uno dei tipi di cui all’allegato I;

b)

qualsiasi società, associazione o persona giuridica le cui quote sociali rappresentative del capitale o del patrimonio sociale possono essere negoziate in borsa;

c)

qualsiasi società, associazione o persona giuridica che persegue scopi di lucro, i cui membri hanno il diritto di cedere senza autorizzazione preventiva le loro quote sociali a terzi e sono responsabili per i debiti della società, associazione o persona giuridica soltanto nei limiti della loro partecipazione.

2.   Ai fini della presente direttiva, è assimilata alle società di capitali ogni altra società, associazione o persona giuridica che persegua scopi di lucro.

Articolo 3

Conferimenti di capitale

Ai fini della presente direttiva e fatto salvo l’articolo 4, le operazioni seguenti sono considerate «conferimenti di capitale»:

a)

la costituzione di una società di capitali;

b)

la trasformazione in società di capitali di una società, associazione o persona giuridica che non sia una società di capitali;

c)

l’aumento del capitale sociale di una società di capitali mediante conferimento di beni di qualsiasi natura;

d)

l’aumento del patrimonio sociale di una società di capitali mediante conferimento di beni di qualsiasi natura, remunerato non con quote rappresentative del capitale o del patrimonio stesso, bensì con diritti della stessa natura di quelli dei soci, quali il diritto di voto, la partecipazione agli utili o all’attivo risultante dalla liquidazione;

e)

il trasferimento da un paese terzo in uno Stato membro della sede della direzione effettiva di una società di capitali, la cui sede statutaria si trova in un paese terzo;

f)

il trasferimento da un paese terzo in uno Stato membro della sede statutaria di una società di capitali, la cui sede della direzione effettiva si trova in un paese terzo;

g)

l’aumento del capitale sociale di una società di capitali mediante incorporazione di utili, riserve o provvigioni;

h)

l’aumento del patrimonio sociale di una società di capitali mediante prestazioni di servizi effettuate da un socio che non implica un aumento del capitale sociale, ma che trova la contropartita in una modifica dei diritti sociali ovvero che possono aumentare il valore delle quote sociali;

i)

il prestito contratto da una società di capitali, se il creditore ha diritto ad una quota degli utili della società;

j)

il prestito contratto da una società di capitali presso un socio, o un congiunto o un figlio di un socio, nonché quello contratto presso un terzo quando esso è garantito da un socio, a condizione che tali prestiti abbiano la stessa funzione di un aumento del capitale sociale.

Articolo 4

Operazioni di ristrutturazione

1.   Ai fini della presente direttiva, le seguenti «operazioni di ristrutturazione» non sono considerate conferimenti di capitale:

a)

il trasferimento da parte di una o più società di capitali della totalità dei loro patrimoni, o di uno o più rami della loro attività, a una o più società di capitali in via di costituzione o già esistenti, a condizione che il trasferimento sia remunerato perlomeno in parte mediante titoli rappresentativi del capitale della società acquirente;

b)

l’acquisizione da parte di una società di capitali in via di costituzione o già esistente di quote sociali che rappresentano la maggioranza dei diritti di voto di un’altra società di capitali, a condizione che i conferimenti siano remunerati perlomeno in parte mediante titoli rappresentativi del capitale della precedente società. Se la maggioranza dei diritti di voto è raggiunta in seguito a due o più operazioni, solo l’operazione con la quale è raggiunta la maggioranza dei diritti di voto e le operazioni successive sono considerate operazioni di ristrutturazione.

2.   Le operazioni di ristrutturazione comprendono anche il trasferimento a una società di capitali della totalità dei patrimoni di un’altra società di capitali da essa interamente posseduta.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 5

Operazioni non soggette all’imposta indiretta

1.   Gli Stati membri non assoggettano le società di capitali ad alcuna forma di imposta indiretta per le operazioni seguenti:

a)

conferimenti di capitale;

b)

prestiti, o prestazioni di servizi, effettuati nel quadro dei conferimenti di capitale;

c)

registrazione o qualsiasi altra formalità preliminare all’esercizio di un’attività, alla quale una società di capitali può essere soggetta a causa della sua forma giuridica;

d)

modifica dell’atto costitutivo o dello statuto di una società di capitali, e in particolare le operazioni seguenti:

i)

la trasformazione di una società di capitali in una società di capitali di tipo diverso;

ii)

il trasferimento da uno Stato membro in un altro Stato membro della sede della direzione effettiva o della sede statutaria di una società di capitali;

iii)

la modifica dell’oggetto sociale di una società di capitali;

iv)

la proroga di una società di capitali;

e)

le operazioni di ristrutturazione di cui all’articolo 4.

2.   Gli Stati membri non assoggettano ad alcuna imposizione indiretta, sotto qualsiasi forma, le seguenti operazioni:

a)

la creazione, l’emissione, l’ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di azioni, di quote sociali o titoli della stessa natura, nonché di certificati di tali titoli, quale che sia il loro emittente;

b)

i prestiti, ivi comprese le rendite, contratti sotto forma di emissione di obbligazioni o di altri titoli negoziabili, quale che sia il loro emittente, e tutte le formalità ad essi relative, nonché la creazione, l’emissione, l’ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di tali obbligazioni o di altri titoli negoziabili.

Articolo 6

Imposte e imposta sul valore aggiunto

1.   Gli Stati membri possono applicare, in deroga alle disposizioni dell’articolo 5, le imposte e i diritti seguenti:

a)

imposte sui trasferimenti di valori mobiliari, riscosse forfettariamente o no;

b)

imposte di trasferimento, ivi comprese le tasse di pubblicità fondiaria, sul conferimento ad una società di capitali, di beni immobili o di aziende commerciali situati nel loro territorio;

c)

imposte di trasferimento sui beni di qualsiasi natura che sono oggetto di un conferimento ad una società di capitali, nella misura in cui il trasferimento di tali beni è remunerato altrimenti che con quote sociali;

d)

imposte sulla costituzione, iscrizione o cancellazione di privilegi ed ipoteche;

e)

diritti di carattere remunerativo;

f)

imposta sul valore aggiunto.

2.   L’importo delle imposte e dei diritti di cui al paragrafo 1, lettere da b) a e), non varia in funzione del fatto che la sede della direzione effettiva o la sede statuaria della società di capitali si trovino o no all’interno del territorio dello Stato membro che impone tali imposte e diritti. I relativi importi non possono essere superiori a quelli delle imposte e dei diritti applicabili alle operazioni similari nello Stato membro che impone le imposte e i diritti suddetti.

CAPO III

DISPOSIZIONI SPECIALI

Articolo 7

Applicazione dell’imposta sui conferimenti in taluni Stati membri

1.   Nonostante l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), uno Stato membro che alla data del 1o gennaio 2006 applicava un’imposta sui conferimenti di capitale a società di capitali, in prosieguo «imposta sui conferimenti», può continuare ad applicarla a condizione che rispetti gli articoli da 8 a 14.

2.   Se, successivamente al 1o gennaio 2006, uno Stato membro smette di applicare l’imposta sui conferimenti, non la può reintrodurre.

3.   Se, successivamente al 1o gennaio 2006, uno Stato membro smette di applicare l’imposta sui conferimenti ai conferimenti di capitale di cui all’articolo 3, lettere da g) a j), non può reintrodurre tale imposta su detti conferimenti, nonostante l’articolo 10, paragrafo 2.

4.   Se, successivamente al 1o gennaio 2006, uno Stato membro smette di applicare l’imposta sui conferimenti alla messa a disposizione di una filiale di capitali investiti o di esercizio, non può reintrodurre tale imposta sui conferimenti di capitale in questione, nonostante l’articolo 10, paragrafo 4.

5.   Se, successivamente al 1o gennaio 2006, uno Stato membro consente esenzioni a norma dell’articolo 13, non può in seguito applicare l’imposta sui conferimenti ai conferimenti di capitale in questione.

Articolo 8

Aliquota dell’imposta sui conferimenti

1.   L’imposta sui conferimenti è applicata ad un’unica aliquota.

2.   L’aliquota dell’imposta sui conferimenti applicata da uno Stato membro non può essere superiore a quella applicata da tale Stato membro alla data del 1o gennaio 2006.

Se, successivamente a tale data, lo Stato membro riduce l’aliquota applicata, non può reintrodurre un’aliquota superiore.

3.   L’aliquota dell’imposta sui conferimenti non può in ogni caso essere superiore all’1 %.

Articolo 9

Esclusione di talune entità dall’ambito di applicazione

Gli Stati membri possono decidere di non considerare società di capitali i soggetti di cui all’articolo 2, paragrafo 2, ai fini dell’applicazione dell’imposta sui conferimenti.

Articolo 10

Operazioni soggette all’imposta sui conferimenti e distribuzione della potestà impositiva

1.   Se, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, uno Stato membro continua ad applicare l’imposta sui conferimenti, esso assoggetta all’imposta sui conferimenti i conferimenti di capitale di cui all’articolo 3, lettere da a) a d), se la sede della direzione effettiva della società di capitali è situata in tale Stato membro al momento in cui è effettuato il conferimento di capitale.

Esso assoggetta all’imposta sui conferimenti anche i conferimenti di capitale di cui all’articolo 3, lettere e) e f).

2.   Se uno Stato membro continua ad applicare l’imposta sui conferimenti, può continuare a farlo sui conferimenti di capitale di cui all’articolo 3, lettere da g) a j), se la sede della direzione effettiva della società di capitali è situata in tale Stato membro al momento in cui è effettuato il conferimento di capitale.

3.   Se la sede della direzione effettiva di una società di capitali è situata in un paese terzo e la sua sede statutaria in uno Stato membro che continua ad applicare l’imposta sui conferimenti, i conferimenti di capitale sono soggetti all’imposta sui conferimenti in tale Stato membro.

4.   Se la sede statutaria e la sede della direzione effettiva di una società di capitali sono situate in un paese terzo, la messa a disposizione di capitali investiti o di esercizio effettuata nei confronti di una filiale situata in uno Stato membro che continua ad applicare l’imposta sui conferimenti può essere assoggettata a detta imposta in tale Stato membro.

Articolo 11

Base imponibile dell’imposta sui conferimenti

1.   Nel caso di conferimenti di capitale di cui all’articolo 3, lettere a), c) e d), la base imponibile dell’imposta sui conferimenti è costituita dal valore reale dei beni di qualsiasi natura conferiti o da conferire dai soci, previa deduzione delle obbligazioni assunte e degli oneri sostenuti dalla società a causa di ciascun conferimento.

L’applicazione dell’imposta sui conferimenti può essere differita finché i conferimenti sono effettuati.

2.   Nel caso di conferimenti di capitale di cui all’articolo 3, lettere b), e) e f), la base imponibile dell’imposta sui conferimenti è costituita dal valore reale dei beni di qualsiasi natura appartenenti alla società al momento della trasformazione o del trasferimento, previa deduzione delle obbligazioni e degli oneri di cui la società è responsabile a tale momento.

3.   Nel caso di conferimenti di capitale di cui all’articolo 3, lettera g), la base imponibile dell’imposta sui conferimenti è costituita dall’importo nominale dell’aumento.

4.   Nel caso di conferimenti di capitale di cui all’articolo 3, lettera h), la base imponibile dell’imposta sui conferimenti è costituita dal valore reale delle prestazioni di servizi effettuate, previa deduzione delle obbligazioni assunte e degli oneri sostenuti dalla società a causa di tali prestazioni.

5.   Nel caso di conferimenti di capitale di cui all’articolo 3, lettere i) e j), la base imponibile dell’imposta sui conferimenti è costituita dall’importo nominale del prestito contratto.

6.   Nei casi contemplati dai paragrafi 1 e 2, il valore reale delle quote sociali attribuite od appartenenti a ciascun socio può essere utilizzato come base imponibile dell’imposta sui conferimenti, tranne nel caso in cui i conferimenti siano fatti esclusivamente in contanti.

La base imponibile non può in nessun caso essere inferiore all’importo nominale delle quote sociali attribuite o appartenenti a ciascun socio.

Articolo 12

Esclusione dalla base imponibile dell’imposta sui conferimenti

1.   In caso di aumento del capitale sociale, la base imponibile dell’imposta sui conferimenti non comprende:

a)

l’ammontare relativo ai beni propri della società di capitali che sono destinati all’aumento del capitale sociale e che sono già stati assoggettati all’imposta sui conferimenti;

b)

l’ammontare dei prestiti contratti dalla società di capitali che vengono convertiti in quote sociali e che sono già stati assoggettati all’imposta sui conferimenti.

2.   Uno Stato membro può escludere dalla base imponibile dell’imposta sui conferimenti l’ammontare dei conferimenti dei soci illimitatamente responsabili delle obbligazioni di una società di capitali, nonché la quota di tali soci nel patrimonio sociale.

Se uno Stato membro si avvale di tale facoltà, ogni operazione in virtù della quale la responsabilità di un socio viene limitata alla sua partecipazione al capitale sociale, in particolare allorché la limitazione della responsabilità risulta da una trasformazione della società di capitali in una società di capitali di tipo diverso, è soggetta all’imposta sui conferimenti.

Nei casi di cui sopra, l’imposta sui conferimenti è applicata sul valore della quota che, nel patrimonio sociale, appartiene ai soci illimitatamente responsabili delle obbligazioni della società di capitali.

3.   Nel caso di un conferimento di capitale di cui all’articolo 3, lettera c), che faccia seguito a una riduzione del capitale sociale effettuata a causa di perdite subite, può essere esclusa dalla base imponibile la parte del conferimento di capitale corrispondente alla riduzione del capitale, sempreché detto conferimento avvenga nei quattro anni successivi alla riduzione del capitale.

Articolo 13

Esenzione dei conferimenti di capitali a talune società di capitali

Gli Stati membri possono esentare dall’imposta sui conferimenti i conferimenti di capitale ai seguenti tipi di società:

a)

società di capitali che forniscono servizi di utilità pubblica, quali le imprese di trasporto pubblico, portuali, di fornitura di acqua, gas, elettricità, di cui lo Stato o le autorità regionali o locali possiedono almeno la metà del capitale sociale;

b)

società di capitali che, conformemente ai loro statuti ed in pratica, perseguono unicamente e direttamente obiettivi culturali, sociali, di assistenza o di educazione.

Gli Stati membri che esentano tali conferimenti di capitale dall’imposta sui conferimenti applicano tale esenzione anche alla messa a disposizione di capitali investiti o di esercizio effettuata nei confronti di una filiale situata nel loro territorio, come stabilito nell’articolo 10, paragrafo 4.

Articolo 14

Procedura derogatoria

Talune categorie di conferimenti di capitali o di società di capitali possono essere oggetto di esenzioni o di riduzioni delle aliquote per motivi di equità fiscale o di ordine sociale ovvero per permettere ad uno Stato membro di far fronte a situazioni particolari.

Lo Stato membro che intende adottare una siffatta misura si rivolge alla Commissione in tempo utile, ai fini dell’applicazione dell’articolo 97 del trattato.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

Attuazione

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13 e 14 entro il 31 dicembre 2008. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola da cui risulti la concordanza tra queste ultime e quelle della presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l’indicazione che i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti devono essere intesi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Le modalità di detto riferimento nonché la forma redazionale di detta indicazione sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 16

Abrogazione

La direttiva 69/355/CEE, modificata dalle direttive menzionate nell’allegato II, parte A, è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2009, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto interno delle direttive indicati nell’allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata s’intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.

Articolo 17

Riesame

La Commissione riferisce al Consiglio, a intervalli triennali, sul funzionamento della presente direttiva, segnatamente nella prospettiva di sopprimere l’imposta sui conferimenti. Per assistere la Commissione in tale riesame, gli Stati membri le comunicano informazioni circa il gettito dell’imposta sui conferimenti.

Articolo 18

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Gli articoli 1, 2, 6, 9, 10 e 11 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Articolo 19

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

A. BAJUK


(1)  Parere del Parlamento europeo del 12 dicembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 126 del 7.6.2007, pag. 6.

(3)  GU L 249 del 3.10.1969, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/98/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 129).

(4)  Cfr. l’allegato II, parte A.


ALLEGATO I

ELENCO DELLE SOCIETÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A)

1)

Società costituite ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE) (1);

2)

le società di diritto belga denominate:

i)

société anonyme/naamloze vennootschap;

ii)

société en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen;

iii)

société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

3)

le società di diritto bulgaro denominate:

i)

акционерно дружество;

ii)

командитно дружество с акции;

iii)

дружество с ограничена отговорност;

4)

le società di diritto ceco denominate:

i)

akciová společnost;

ii)

komanditní společnost;

iii)

společnost s ručením omezeným;

5)

le società di diritto danese denominate:

i)

aktieselskab;

ii)

kommandit-aktieselskab;

6)

le società di diritto tedesco denominate:

i)

Aktiengesellschaft;

ii)

Kommanditgesellschaft auf Aktien;

iii)

Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

7)

le società di diritto estone denominate:

i)

täisühing;

ii)

usaldusühing;

iii)

osaühing;

iv)

aktsiaselts;

v)

tulundusühistu;

8)

le società di diritto irlandese denominate: companies incorporated with limited liability;

9)

le società di diritto greco denominate:

i)

Ανώνυμος Εταιρία;

ii)

Ετερόρρυθμος κατά μετοχάς Εταιρία;

iii)

Εταιρία Περιωρισμένης Ευθύνης;

10)

le società di diritto spagnolo denominate:

i)

sociedad anónima;

ii)

sociedad comanditaria por acciones;

iii)

sociedad de responsabilidad limitada;

11)

le società di diritto francese denominate:

i)

société anonyme;

ii)

société en commandite par actions;

iii)

société à responsabilité limitée;

12)

le società di diritto italiano denominate:

i)

società per azioni;

ii)

società in accomandita per azioni;

iii)

società a responsabilità limitata;

13)

le società di diritto cipriota denominate: εταιρείες περιορισμένης ευθύνης;

14)

le società di diritto lettone denominate: kapitālsabiedrība;

15)

le società di diritto lituano denominate:

i)

akcinė bendrovė;

ii)

uždaroji akcinė bendrovė;

16)

le società di diritto lussemburghese denominate:

i)

société anonyme;

ii)

société en commandite par actions;

iii)

société à responsabilité limitée;

17)

le società di diritto ungherese denominate:

i)

részvénytársaság;

ii)

korlátolt felelősségű társaság;

18)

le società di diritto maltese denominate:

i)

Kumpaniji tà Responsabilità Limitata;

ii)

Soċjetajiet in akkomandita li l-kapital tagħhom jkun maqsum f’azzjonijiet;

19)

le società di diritto olandese denominate:

i)

naamloze vennootschap;

ii)

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

iii)

open commanditaire vennootschap;

20)

le società di diritto austriaco denominate:

i)

Aktiengesellschaft;

ii)

Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

21)

le società di diritto polacco denominate:

i)

spółka akcyjna;

ii)

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

22)

le società di diritto portoghese denominate:

i)

sociedade anónima;

ii)

sociedade em comandita por acções;

iii)

sociedade por quotas;

23)

le società di diritto rumeno denominate:

i)

societăți în nume colectiv;

ii)

societăți în comandită simplă;

iii)

societăți pe acțiuni;

iv)

societăți în comandită pe acțiuni;

v)

societăți cu răspundere limitată;

24)

le società di diritto sloveno denominate:

i)

delniška družba;

ii)

komanditna delniška družba;

iii)

družba z omejeno odgovornostjo;

25)

le società di diritto slovacco denominate:

i)

akciová spoločnosť;

ii)

spoločnosť s ručením obmedzeným;

iii)

komanditná spoločnosť;

26)

le società di diritto finlandese denominate:

i)

osakeyhtiö — aktiebolag;

ii)

osuuskunta — andelslag;

iii)

säästöpankki — sparbank;

iv)

vakuutusyhtiö — försäkringsbolag;

27)

le società di diritto svedese denominate:

i)

aktiebolag;

ii)

försäkringsaktiebolag;

28)

le società di diritto del Regno Unito denominate: companies incorporated with limited liability.


(1)  GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO II

PARTE A

Direttiva abrogata ed elenco delle modifiche successive

(di cui all’articolo 16, paragrafo 1)

Direttiva 69/335/CEE del Consiglio

(GU L 249 del 3.10.1969, pag. 25)

Punto VI.1 dell’allegato I dell’atto di adesione del 1972

(GU L 73 del 27.3.1972, pag. 93)

Direttiva 73/79/CEE del Consiglio

(GU L 103 del 18.4.1973, pag. 13)

Direttiva 73/80/CEE del Consiglio

(GU L 103 del 18.4.1973, pag. 15)

Direttiva 74/553/CEE del Consiglio

(GU L 303 del 13.11.1974, pag. 9)

Punto VI.1 dell’allegato I dell’atto di adesione del 1979

(GU L 291 del 19.11.1979, pag. 95)

Direttiva 85/303/CEE del Consiglio

(GU L 156 del 15.6.1985, pag. 23)

Punto V.1 dell’allegato I dell’atto di adesione del 1985

(GU L 302 del 15.11.1985, pag. 167)

Punto XI.B.I.1 dell’Allegato I dell’atto di adesione del 1994

(GU C 241 del 29.8.1994, pag. 196)

Punto 9.1 dell’allegato II dell’atto di adesione del 2003

(GU L 236 del 23.9.2003, pag. 555)

PARTE B

Elenco dei termini di attuazione nel diritto interno

(di cui all’articolo 16, paragrafo 1)

Direttiva

Termine di attuazione

Direttiva 69/335/CEE del Consiglio

1o gennaio 1972

Direttiva 73/79/CEE del Consiglio

Direttiva 73/80/CEE del Consiglio

Direttiva 74/553/CEE del Consiglio

Direttiva 85/303/CEE del Consiglio

1o gennaio 1986


ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Direttiva 69/335/CEE

La presente direttiva

Articolo 1

Articolo 7

Articolo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 1, primo comma e paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 2, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e allegato I

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 3, paragrafo 2, prima frase

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 2, seconda frase

Articolo 9

Articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a f)

Articolo 3, lettere da a) a f) e articolo 10, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1, lettere g) e h)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera d), punto ii)

Articolo 4, paragrafo 2, primo comma

Articolo 3, lettere da g) a j), articolo 7, paragrafo 3, e articolo 10, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 11, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 11, paragrafo 5

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 6

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 2, primo comma

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 2, secondo e terzo comma

Articolo 7, paragrafo 1, primo e secondo comma

Articolo 4, articolo 5, paragrafo, 1 lettera e)

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) abrogato

Articolo 4, lettera a)

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b ter), abrogato

Articolo 4, lettera b)

Articolo 7, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 7, paragrafo 2

Articoli 7 e 8

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 8

Articolo 7, paragrafo 5, e articolo 13, primo comma

Articolo 13, secondo comma

Articolo 9

Articolo 14

Articolo 10

Articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a c)

Articolo 11

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 12

Articolo 6

Articolo 13

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 14

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 15

Articolo 18

Allegato I

Allegato II

Allegato III