13.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/99


POSIZIONE COMUNE 2008/944/PESC DEL CONSIGLIO

dell’8 dicembre 2008

che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Gli Stati membri intendono basarsi sui criteri comuni concordati nei Consigli europei di Lussemburgo e di Lisbona rispettivamente nel 1991 e 1992 e sul codice di condotta dell’Unione europea per le esportazioni di armi adottato dal Consiglio nel 1998.

(2)

Gli Stati membri riconoscono la particolare responsabilità che incombe agli Stati esportatori di tecnologia e attrezzature militari.

(3)

Gli Stati membri sono determinati a fissare norme comuni rigorose che siano considerate come base minima per la gestione e la limitazione dei trasferimenti di tecnologia e attrezzature militari da parte di tutti gli Stati membri e a rafforzare lo scambio delle pertinenti informazioni al fine di raggiungere una maggiore trasparenza.

(4)

Gli Stati membri sono determinati a impedire l’esportazione di tecnologia e attrezzature militari che possano essere utilizzate per la repressione interna o l’aggressione internazionale o contribuire all’instabilità regionale.

(5)

Gli Stati membri intendono rafforzare la cooperazione e promuovere la convergenza riguardo all’esportazione di tecnologia e attrezzature militari nel quadro della Politica estera e di sicurezza comune (PESC).

(6)

Provvedimenti complementari sono stati adottati nei confronti dei trasferimenti illeciti, attraverso il programma dell’UE per la prevenzione e la lotta contro il traffico illecito di armi convenzionali.

(7)

Il 12 luglio 2002 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2002/589/PESC (1) in vista di un contributo dell’Unione europea alla lotta contro l’accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere.

(8)

Il 23 giugno 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/468/PESC (2) sul controllo dell’intermediazione di armi.

(9)

Nel dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato una strategia contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e nel dicembre 2005 una strategia volta a combattere l’accumulazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni, che comportano un accresciuto interesse comune degli Stati membri dell’Unione europea verso un approccio coordinato al controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari.

(10)

Nel 2001 è stato adottato il programma d’azione delle Nazioni Unite inteso a prevenire, combattere ed eliminare il commercio illegale di armi portatili e di armi leggere sotto tutti i suoi aspetti.

(11)

Nel 1992 è stato istituito il registro delle armi convenzionali delle Nazione Unite.

(12)

Gli Stati hanno il diritto di trasferire mezzi di autotutela, in conformità del diritto di autotutela riconosciuto dalla Carta delle Nazioni Unite.

(13)

È riconosciuta l’intenzione degli Stati membri di mantenere l’industria della difesa quale elemento della loro base industriale e del loro sforzo di difesa.

(14)

Il rafforzamento di una base tecnica ed industriale di difesa europea, che contribuisce all’attuazione della politica estera e di sicurezza comune, segnatamente della politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa, dovrebbe essere accompagnato dalla cooperazione e dalla convergenza nel settore della tecnologia e delle attrezzature militari.

(15)

Gli Stati membri intendono rafforzare la politica di controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari dell’Unione europea tramite l’adozione della presente posizione comune, che aggiorna e sostituisce il codice di condotta dell’Unione europea per le esportazioni di armi adottato dal Consiglio l’8 giugno 1998.

(16)

Il 13 giugno 2000 il Consiglio ha adottato l’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea, che è riveduto periodicamente, tenendo conto se del caso di elenchi nazionali e internazionali analoghi (3).

(17)

L’Unione deve assicurare la coerenza globale della sua azione esterna nell’ambito delle relazioni esterne, in conformità dell’articolo 3, secondo comma, del trattato; a tale riguardo il Consiglio prende atto della proposta della Commissione volta a modificare il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (4),

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

1.   Ciascuno Stato membro valuta caso per caso le domande di licenza d’esportazione di prodotti di cui all’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE, citato all’articolo 12, che gli pervengono, basandosi sui criteri di cui all’articolo 2.

2.   Le domande di licenza di esportazione di cui al paragrafo 1 comprendono:

domande di licenza di esportazioni fisiche anche se per la produzione di attrezzature militari soggette a licenza in paesi terzi,

domande di licenza di intermediazione,

domande di licenza di transito o trasbordo,

domande di licenza di trasferimenti intangibili di software e di tecnologia attraverso mezzi elettronici, telefax o telefono.

La legislazione degli Stati membri sancisce i casi in cui è necessaria la licenza di esportazione relativamente a dette domande.

Articolo 2

Criteri

1.   Criterio 1: rispetto degli obblighi e degli impegni internazionali degli Stati membri, segnatamente delle sanzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o di quelle adottate dall’Unione europea, degli accordi concernenti la non proliferazione ed altre materie, nonché degli altri obblighi internazionali

Una licenza di esportazione è respinta ove l’approvazione fosse incompatibile fra l’altro con:

a)

gli obblighi internazionali degli Stati membri e i loro impegni di rispettare misure di embargo sulle armi adottate dalle Nazioni Unite, dall’Unione europea e dall’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa;

b)

gli obblighi internazionali degli Stati membri in virtù del trattato di non proliferazione delle armi nucleari, della convenzione sulle armi batteriologiche e tossiniche e della convenzione sulle armi chimiche;

c)

l’impegno degli Stati membri di non esportare sotto qualsiasi forma mine terrestri anti-persona;

d)

gli impegni degli Stati membri nell’ambito del gruppo Australia, del regime di non proliferazione nel settore missilistico, del Comitato Zangger, del gruppo dei fornitori nucleari, dell’intesa di Wassenaar e del codice di condotta dell’Aia contro la proliferazione dei missili balistici.

2.   Criterio 2: rispetto dei diritti umani nel paese di destinazione finale e rispetto del diritto internazionale umanitario da parte di detto paese

Dopo aver valutato la posizione del paese destinatario nei confronti dei pertinenti principi stabiliti dagli strumenti internazionali in materia di diritti umani, gli Stati membri:

a)

rifiutano licenze di esportazione qualora esista un rischio evidente che la tecnologia o le attrezzature militari da esportare possano essere utilizzate a fini di repressione interna;

b)

sono particolarmente attenti e vigilanti nel rilascio di licenze, che è effettuato caso per caso e tenendo conto della natura della tecnologia o delle attrezzature militari, a paesi in cui i competenti organi delle Nazioni Unite, dell’Unione europea o del Consiglio d’Europa abbiano registrato gravi violazioni dei diritti umani.

Al riguardo, per tecnologia o attrezzature che possono essere utilizzate a fini di repressione interna si intendono, fra l’altro, la tecnologia o le attrezzature in relazione alle quali sussistono prove dell’impiego della medesima tecnologia o di attrezzature di tipo analogo, da parte dell’utilizzatore finale proposto, a fini di repressione interna o per le quali è legittimo supporre una diversione dell’uso finale dichiarato o dell’utilizzatore finale dichiarato a fini di repressione interna. Conformemente all’articolo 1 della presente posizione comune, si esaminerà attentamente la natura della tecnologia o delle attrezzature, in particolare se esse sono destinate ad essere utilizzate a fini di sicurezza interna. Per repressione interna si intendono, fra l’altro, la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, disumani e degradanti, le esecuzioni sommarie o arbitrarie, le sparizioni, le detenzioni arbitrarie e altre gravi violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali definiti nei pertinenti strumenti internazionali in materia di diritti umani, compresa la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.

Dopo aver valutato la posizione del paese destinatario nei confronti dei pertinenti principi stabiliti dagli strumenti internazionali in materia di diritto umanitario internazionale, gli Stati membri:

c)

rifiutano licenze di esportazione qualora esista un rischio evidente che la tecnologia o le attrezzature militari da esportare possono essere utilizzate per commettere gravi violazioni del diritto umanitario internazionale.

3.   Criterio 3: situazione interna del paese di destinazione finale in termini di esistenza di tensioni o conflitti armati

Gli Stati membri rifiutano licenze di esportazione di tecnologia o attrezzature militari che provochino o prolunghino conflitti armati o aggravino tensioni o conflitti in corso nel paese di destinazione finale.

4.   Criterio 4: mantenimento della pace, della sicurezza e della stabilità regionali

Gli Stati membri rifiutano licenze di esportazione qualora esista un rischio evidente che il destinatario previsto utilizzi la tecnologia o le attrezzature militari da esportare a fini di aggressione contro un altro paese o per far valere con la forza una rivendicazione territoriale. Nel valutare tali rischi, gli Stati membri tengono conto tra l’altro:

a)

dell’esistenza o della probabilità di un conflitto armato fra il paese destinatario e un altro paese;

b)

di una rivendicazione territoriale nei confronti di un paese vicino che il paese destinatario abbia in passato tentato o minacciato di far valere con la forza;

c)

della probabilità che la tecnologia o l’attrezzatura militare sia usata per scopi diversi da quelli legittimi di sicurezza nazionale e difesa del paese destinatario;

d)

della necessità di non pregiudicare in modo significativo la stabilità della regione.

5.   Criterio 5: sicurezza nazionale degli Stati membri e dei territori le cui relazioni esterne rientrano nella competenza di uno Stato membro, e sicurezza nazionale dei paesi amici e alleati

Gli Stati membri tengono conto degli aspetti seguenti:

a)

effetto potenziale della tecnologia o delle attrezzature militari da esportare sui loro interessi in materia di difesa e sicurezza e su quelli di Stati membri e dei paesi amici e alleati, pur riconoscendo che tale fattore non può incidere sull’osservanza dei criteri relativi al rispetto dei diritti umani e alla pace, sicurezza e stabilità regionali;

b)

rischio di utilizzazione della tecnologia o delle attrezzature militari in questione contro le loro stesse forze o quelle di Stati membri di paesi amici e alleati.

6.   Criterio 6: comportamento del paese acquirente nei confronti della comunità internazionale, segnatamente per quanto riguarda la sua posizione in materia di terrorismo, la natura delle sue alleanze e il rispetto del diritto internazionale

Gli Stati membri tengono conto, fra l’altro, dei comportamenti del paese acquirente per quanto concerne:

a)

il suo sostegno o incoraggiamento del terrorismo e della criminalità organizzata internazionale;

b)

il suo adempimento di impegni internazionali, in particolare riguardo al non ricorso alla forza, e del diritto umanitario internazionale;

c)

il suo impegno per la non proliferazione e altri settori del controllo degli armamenti e del disarmo, in particolare firma, ratifica e attuazione delle pertinenti convenzioni in materia di controllo degli armamenti e di disarmo, di cui alla lettera b) del criterio 1.

7.   Criterio 7: esistenza del rischio che la tecnologia o le attrezzature militari siano sviate all’interno del paese acquirente o riesportate a condizioni non ammissibili

Nel valutare l’impatto della tecnologia o delle attrezzature militari da esportare sul paese destinatario e il rischio che tale tecnologia o tali attrezzature possano essere sviate verso un utilizzatore finale non accettabile o per una destinazione finale non accettabile si tiene conto degli aspetti seguenti:

a)

legittimi interessi di difesa e sicurezza interna del paese destinatario, compresa la partecipazione ad iniziative di mantenimento della pace a livello di Nazioni Unite o di altre organizzazioni;

b)

capacità tecnica del paese destinatario di utilizzare la tecnologia o le attrezzature;

c)

capacità del paese destinatario di esercitare un efficace controllo delle esportazioni;

d)

rischio di riesportazione della tecnologia o delle attrezzature verso destinazioni non accettabili e comportamento del paese destinatario nel rispettare le disposizioni in materia di riesportazione o di consenso preventivo di riesportazione che lo Stato membro esportatore ritenga opportuno imporre;

e)

rischio di sviamento della tecnologia o delle attrezzature verso organizzazioni terroristiche o singoli terroristi;

f)

rischio di decompilazione o trasferimento di tecnologia non desiderato.

8.   Criterio 8: compatibilità delle esportazioni di tecnologia o di attrezzature militari con la capacità tecnica e economica del paese destinatario, tenendo conto che gli Stati dovrebbero essere in grado di soddisfare le loro legittime esigenze in materia di sicurezza e difesa con una diversione minima di risorse umane ed economiche per gli armamenti

Gli Stati membri valutano, alla luce delle informazioni provenienti da fonti pertinenti, quali le relazioni del Programma di sviluppo delle Nazioni unite, della Banca mondiale, del Fondo monetario internazionale e dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, se la prospettata esportazione ostacoli gravemente lo sviluppo sostenibile del paese destinatario. In questo contesto esaminano i livelli relativi di spesa nel settore militare e in quello sociale di detto paese, tenendo conto anche di eventuali aiuti dell’Unione europea o di aiuti bilaterali.

Articolo 3

La presente posizione comune lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di applicare politiche nazionali più restrittive.

Articolo 4

1.   Gli Stati membri diffondono i dati delle domande di licenza di esportazione che sono state rifiutate secondo i criteri della presente posizione comune, corredandoli di una spiegazione delle ragioni del rifiuto della licenza. Prima di rilasciare una licenza che sia stata rifiutata da un altro o da altri Stati membri per un’operazione sostanzialmente identica nei tre anni precedenti, uno Stato membro consulta lo Stato o gli Stati membri che hanno rifiutato il rilascio. Qualora, dopo aver effettuato le consultazioni, lo Stato membro decida comunque di rilasciare la licenza, esso ne informa lo Stato o gli Stati membri che l’avevano negata, fornendo una motivazione dettagliata.

2.   La decisione di trasferire o rifiutare di trasferire una qualsiasi tecnologia o attrezzatura militare resta di competenza esclusiva di ciascuno Stato membro. Si considera che vi sia rifiuto di licenza se lo Stato membro ha negato l’autorizzazione di vendita effettiva o esportazione della tecnologia o dell’attrezzatura militare in questione, mentre in caso contrario la vendita avrebbe avuto luogo, o la conclusione del contratto. A tal fine un rifiuto notificabile può, conformemente alle procedure nazionali, includere il rifiuto di autorizzare l’avvio di trattative o una risposta negativa ad una formale indagine iniziale in merito a un’ordinazione specifica.

3.   Gli Stati membri mantengono riservate tali decisioni di rifiuto e tali consultazioni e non le utilizzano per trarne vantaggi a fini commerciali.

Articolo 5

Le licenze sono concesse solo in base a informazioni preliminari affidabili sulla destinazione finale nel paese di destinazione finale. Perciò in generale saranno necessari il certificato di destinazione finale o la documentazione adeguata attentamente verificati e/o una qualche autorizzazione ufficiale rilasciata dal paese di destinazione finale. Nell’esaminare le domande di licenza di esportazione di tecnologia o attrezzature militari per la produzione in paesi terzi, gli Stati membri tengono conto in particolare dell’uso potenziale del prodotto finito nel paese di produzione e del rischio che esso possa essere sviato o esportato a un utilizzatore finale non accettabile.

Articolo 6

Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1334/2000, i criteri di cui all’articolo 2 della presente posizione comune e la procedura di consultazioni di cui all’articolo 4 devono applicarsi anche agli Stati membri in relazione ai prodotti e alla tecnologia a duplice uso specificati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2000 quando vi siano seri motivi per ritenere che i loro utilizzatori finali siano le forze armate o le forze di sicurezza interna o entità simili del paese destinatario. È inteso che i riferimenti della presente posizione comune alla tecnologia e alle attrezzature militari comprendono i prodotti e la tecnologia di cui sopra.

Articolo 7

Per ottimizzare l’efficacia della presente posizione comune gli Stati membri operano, nel quadro della PESC, per rafforzare la cooperazione e promuovere la convergenza nel settore delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari.

Articolo 8

1.   Ciascuno Stato membro trasmette in via riservata agli altri Stati membri una relazione annuale sulle sue esportazioni di tecnologia e attrezzature militari e su come esso ha applicato la presente posizione comune.

2.   Una relazione annuale dell’UE, basata sui contributi di tutti gli Stati membri, è presentata al Consiglio e pubblicata nella serie «C» della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

3.   Inoltre, ciascuno Stato membro che esporta tecnologia o attrezzature figuranti nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE pubblica una relazione nazionale sulle sue esportazioni di tecnologia e attrezzature militari, il cui contenuto è conforme alla legislazione nazionale, ove applicabile, e che fornisce informazioni destinate alla relazione annuale dell’UE in merito all’attuazione della presente posizione comune, come disposto nel manuale per l’uso.

Articolo 9

Gli Stati membri, se del caso, procedono, nell’ambito della PESC, a una valutazione congiunta della situazione dei possibili o effettivi destinatari delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari provenienti dagli Stati membri, alla luce dei principi e criteri della presente posizione comune.

Articolo 10

Mentre, ove opportuno, gli Stati membri possono anche tener conto dell’effetto delle esportazioni prospettate sui loro interessi economici, sociali, commerciali e industriali, tali fattori non pregiudicano l’applicazione dei criteri summenzionati.

Articolo 11

Gli Stati membri si adoperano al massimo per incoraggiare altri Stati esportatori di tecnologia o attrezzature militari ad applicare i criteri della presente posizione comune. Essi scambiano periodicamente, con gli Stati terzi che applicano i criteri, le esperienze maturate in materia di politica di controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari e di applicazione dei criteri.

Articolo 12

Gli Stati membri fanno sì che le rispettive legislazioni nazionali consentano loro di controllare le esportazioni della tecnologia e delle attrezzature incluse nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE. Detto elenco funge da riferimento per gli elenchi nazionali della tecnologia e delle attrezzature militari degli Stati membri, ma non li sostituisce direttamente.

Articolo 13

Il manuale per l’uso del codice di condotta dell’Unione europea per le esportazioni di attrezzature militari, che è riveduto periodicamente, fornisce orientamenti per l’applicazione della presente posizione comune.

Articolo 14

Gli effetti della presente posizione comune decorrono dal giorno di adozione.

Articolo 15

La presente posizione comune è riveduta tre anni dopo l’adozione.

Articolo 16

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

B. KOUCHNER


(1)  GU L 191 del 19.7.2002, pag. 1.

(2)  GU L 156 del 25.6.2003, pag. 79.

(3)  Modificato da ultimo il 10 marzo 2008 (GU C 98 del 18.4.2008, pag. 1).

(4)  GU L 159 del 30.6.2000, pag. 1.