23.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 345/83 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 2008
relativa all’equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti in paesi terzi
(2008/971/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (1), in particolare l’articolo 19, paragrafi 1 e 2,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Le norme nazionali relative alla certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione in Canada, Croazia, Norvegia, Serbia, Svizzera, Turchia e negli Stati Uniti d’America prevedono un’ispezione ufficiale in campo da effettuarsi durante la raccolta e la trasformazione delle sementi e della produzione di postime. |
(2) |
Secondo tali norme, i sistemi di ammissione e registrazione dei materiali di base, nonché la successiva produzione di materiali di moltiplicazione da tali materiali di base devono rispettare il sistema OCSE di certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione destinati al commercio internazionale (sistema OCSE per sementi e piante forestali). Inoltre, tali norme dispongono che sementi e postime appartenenti alle categorie «identificati alla fonte» e «selezionati» siano certificati ufficialmente e che gli imballaggi di sementi siano chiusi ufficialmente in conformità del sistema OCSE per sementi e piante forestali. |
(3) |
Da un esame di tali norme è emerso che le modalità di ammissione dei materiali di base soddisfano le prescrizioni di cui alla direttiva 1999/105/CE. Inoltre, fatta eccezione per le condizioni relative alla qualità delle sementi, alla purezza della specie e alla qualità del postime, le norme vigenti in tali paesi terzi offrono le stesse garanzie per quanto riguarda le condizioni applicabili a sementi e postime delle categorie «identificati alla fonte» e «selezionati» di cui alla direttiva 1999/105/CE. Ne consegue che le norme relative alla certificazione di materiali forestali appartenenti alle categorie «identificati alla fonte» e «selezionati» in Canada, Croazia, Norvegia, Serbia, Svizzera, Turchia e negli Stati Uniti d’America dovrebbero essere considerate equivalenti a quelle stabilite nella direttiva 1999/105/CE, purché siano soddisfatte le condizioni supplementari relative a sementi e postime. |
(4) |
Tuttavia, le norme vigenti nei suddetti paesi terzi non possono essere considerate equivalenti alle categorie «qualificati» e «controllati» a cui il sistema OCSE per sementi e piante forestali non si applica. È dunque opportuno limitare l’ambito di applicazione della presente decisione relativa ai materiali di moltiplicazione che rientrano nelle categorie «identificati alla fonte» e «selezionati». |
(5) |
Ai fini della presente decisione dovrebbero essere utilizzate le definizioni di cui alla direttiva 1999/105/CE allo scopo di garantire la coerenza dei due atti giuridici. |
(6) |
I materiali forestali di moltiplicazione che soddisfano le condizioni della presente decisione dovrebbero soddisfare le condizioni fitosanitarie previste dalla direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (2). Se del caso, i materiali forestali di moltiplicazione geneticamente modificati dovrebbero essere conformi ai requisiti della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (3). |
(7) |
È opportuno che i requisiti supplementari relativi a sementi e postime, quanto a qualità e purezza della specie, di cui alla presente decisione, corrispondano a quelli previsti dalla direttiva 1999/105/CE. |
(8) |
Al fine di garantire lo stesso livello di tracciabilità previsto dalla direttiva 1999/105/CE, è opportuno includere nella presente decisione prescrizioni relative al rilascio di un certificato principale per sementi e postime alla loro immissione sul mercato nella Comunità. Tale certificato principale dovrebbe essere basato sul certificato ufficiale di provenienza dell’OCSE e indicare che il materiale è importato conformemente ad un regime d’equivalenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ambito di applicazione
La presente decisione determina le condizioni di importazione nella Comunità di materiali forestali di moltiplicazione appartenenti alle categorie «identificati alla fonte» e «selezionati» prodotti in un paese terzo figurante nell’allegato I.
Essa si applica sempreché siano soddisfatte le condizioni previste nell’allegato II e nelle direttive 2000/29/CE e 2001/18/CE.
Articolo 2
Definizioni
Nella presente decisione si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 1999/105/CE.
Articolo 3
Equivalenza
1. I sistemi per l’ammissione e la registrazione dei materiali di base e la successiva produzione di materiali di moltiplicazione da tali materiali di base, sotto il controllo delle autorità dei paesi terzi di cui all’allegato I della presente decisione o sotto la loro supervisione ufficiale, sono considerati equivalenti a quelli applicati dagli Stati membri conformemente alla direttiva 1999/105/CE.
2. Sementi e postime appartenenti alle categorie «identificati alla fonte» e «selezionati» delle specie di cui all’allegato I della direttiva 1999/105/CE, prodotti nei paesi terzi figuranti nell’allegato I della presente decisione e certificati ufficialmente dalle autorità dei paesi terzi figuranti nel medesimo allegato, sono considerati equivalenti a sementi e postime conformi al disposto della direttiva 1999/105/CE, purché le condizioni stabilite nell’allegato II della presente decisione siano soddisfatte.
Articolo 4
Certificato principale
Il fornitore responsabile dell’importazione di sementi e postime nella Comunità ne informa preliminarmente l’organismo ufficiale dello Stato membro d’importazione. Prima dell’immissione in commercio di tali materiali, l’organismo ufficiale rilascia un certificato principale basato sul certificato ufficiale di provenienza dell’OCSE.
Il certificato principale indica che i materiali sono stati importati conformemente ad un regime d’equivalenza.
Articolo 5
Entrata in vigore e applicazione
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.
Articolo 6
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisone.
Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 2008.
Per il Consiglio
La presidente
R. BACHELOT-NARQUIN
(1) GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17.
(2) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
(3) GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.
ALLEGATO I
Paesi e autorità
Paese (1) |
Autorità responsabile dell’ammissione e del controllo della produzione |
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CA |
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CH |
Federal Office for Environment (FOEN) Department of the Environment, Transport, Energy and Communications (UVEK) Forest Division Federal Plant Protection Service Birmensdorf |
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HV |
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NO |
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SR |
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TR |
Ministry of Environnement and Forestry (Çevre ve Orman Bakanlığı) — General directorate for afforestation and erosion control (Ağaçlandirma ve erozyon kontrolu genel müdürlüğü) Gazi — Ankara |
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US |
National Tree Seed Laboratory USDA Forest Service Purdue University West Lafayette, Indiana |
(1) CA — Canada, CH — Svizzera, HV — Croazia, NO — Norvegia, SR — Serbia, TR — Turchia, US — Stati Uniti d’America.
ALLEGATO II
A. Condizioni relative alle sementi prodotte in paesi terzi.
1. |
Le sementi sono certificate ufficialmente come provenienti da materiali di base ammessi e gli imballaggi sono chiusi conformemente alle norme nazionali relative all’applicazione del sistema OCSE per sementi e piante forestali. Ogni partita di sementi deve essere munita di un’etichetta ufficiale OCSE ed essere accompagnata da una copia del certificato ufficiale di provenienza dell’OCSE o da un documento del fornitore recante, oltre al nome dello stesso fornitore, tutte le informazioni contenute nel certificato ufficiale di provenienza dell’OCSE. |
2. |
Nel caso delle sementi, l’etichetta OCSE o il documento del fornitore devono includere anche le seguenti informazioni supplementari, valutate, nella misura del possibile, sulla base di tecniche riconosciute a livello internazionale:
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3. |
In deroga al punto 2, il fornitore che importa le sementi, prima di immetterle per la prima volta in commercio nella Comunità, può fornire le informazioni supplementari di cui al detto punto concernenti le procedure di analisi delle sementi tramite tecniche riconosciute a livello internazionale. |
4. |
Al fine di rendere disponibili quanto prima le sementi del raccolto dell’anno in corso, il fornitore che importa le sementi può venderle al primo acquirente, senza che debbano soddisfare tutti i requisiti previsti al punto 2, lettere b) e d). Il fornitore che importa tali materiali deve attestare il rispetto dei requisiti di cui al punto 2, lettere b) e d), con la massima celerità. |
5. |
Non si applicano i requisiti di cui al punto 2, lettere b) e d), nel caso dei piccoli quantitativi di sementi, quali definiti dal regolamento (CE) n. 2301/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, che stabilisce norme dettagliate per l’applicazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda la definizione dei piccoli quantitativi di sementi (1). |
6. |
Le partite di sementi raggiungono un livello minimo di purezza della specie del 99 %. Tuttavia, nel caso di specie strettamente collegate, tranne gli ibridi artificiali, la purezza della specie delle partite di frutti o di sementi, se inferiore al 99 %, deve essere dichiarata sull’etichetta o sul documento del fornitore. |
7. |
In deroga al punto 1, sementi, in quantitativi adeguati, possono essere derivate da materiali di base non ammessi:
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B. Condizioni relative a postime prodotto in paesi terzi.
1. |
La produzione di postime ha luogo in un vivaio registrato presso le autorità del paese terzo indicate all’allegato I della presente decisione o soggetto alla supervisione ufficiale di tali autorità nel paese terzo. Ogni partita deve essere munita di un’etichetta OCSE ed essere accompagnata da una copia del certificato ufficiale di provenienza dell’OCSE o da un documento del fornitore recante, oltre al nome dello stesso fornitore, tutte le informazioni contenute nel certificato ufficiale di provenienza dell’OCSE. |
2. |
Il postime soddisfa i requisiti di cui all’allegato VII, parte D, della direttiva 1999/105/CE. |
3. |
Il postime venduto all’utilizzatore finale in regioni a clima mediterraneo soddisfa i requisiti di cui all’allegato VII, parte E, della direttiva 1999/105/CE. |