18.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 307/9


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2008

relativa a misure di emergenza che sospendono le importazioni dal Perù di determinati molluschi bivalvi destinati al consumo umano

[notificata con il numero C(2008) 6732]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/866/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto i),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 178/2002 reca i principi generali da applicare nella Comunità e a livello nazionale in materia di alimenti e mangimi in generale, e di sicurezza degli alimenti e dei mangimi in particolare. Esso stabilisce misure urgenti da adottare quando sia manifesto che alimenti o mangimi importati da un paese terzo possono costituire un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l’ambiente e che tale rischio non può essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati.

(2)

Nella Comunità è stata confermata l’insorgenza dell’epatite A negli esseri umani. L’origine della malattia è stata identificata nel consumo di determinati molluschi bivalvi importati dal Perù, contaminati con il virus dell’epatite A (Hepatitis A virus, HAV).

(3)

I molluschi bivalvi contaminati sono della specie Donax (Donax spp.) e l’origine più probabile della contaminazione è la presenza del virus nelle acque dei siti di produzione. Di conseguenza potrebbero essere contaminati anche altri molluschi bivalvi.

(4)

Poiché il consumo di tali molluschi bivalvi costituisce un rischio grave per la salute umana, è opportuno sospendere le importazioni di molluschi bivalvi dal Perù verso la Comunità.

(5)

Vista la gravità della contaminazione, la sospensione va applicata anche a molluschi bivalvi spediti verso la Comunità prima dell’entrata in vigore della presente decisione, che raggiungono i posti di ispezione alle frontiere della Comunità dopo tale data.

(6)

La sospensione di tali importazioni va attuata a livello comunitario al fine di garantire una tutela efficace e uniforme della salute dei consumatori in tutti gli Stati membri.

(7)

In Perù la produzione di cappesante (Pectinidae) in acquacoltura viene effettuata in zone separate e a bassa densità di popolazione, lontane dalle potenziali fonti di contagio. Inoltre i molluschi della specie Pectinidae vengono eviscerati e, di conseguenza, viene ridotto il rischio di contaminazione virale della parte commestibile del prodotto. Per tale motivo è opportuno consentire le importazioni dal Perù di molluschi eviscerati della specie Pectinidae.

(8)

Inoltre il trattamento termico impedisce la sopravvivenza del virus. Per tale motivo è opportuno consentire le importazioni dal Perù di molluschi bivalvi che hanno subito un trattamento termico conforme alle prescrizioni di cui all’allegato III, sezione VII, capo II, parte A, punto 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2).

(9)

Le autorità peruviane si sono impegnate ad attuare immediatamente misure correttive e, se necessario, a consentire alla Commissione di effettuare un’ispezione nei prossimi mesi. Per tale motivo l’applicazione delle misure di cui alla presente decisione va limitata al 31 marzo 2009, fatto salvo il diritto della Commissione di modificare, abrogare o estendere dette misure in considerazione di eventuali nuove informazioni connesse all’evolversi della situazione in Perù e ai risultati delle ispezioni effettuate dai suoi servizi.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione si applica ai molluschi bivalvi secondo la definizione dell’allegato I, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 853/2004 importati dal Perù e destinati al consumo umano («molluschi bivalvi»).

Articolo 2

Gli Stati membri non autorizzano l’importazione nella Comunità di molluschi bivalvi provenienti dal Perù.

Tale divieto si applica a tutte le partite di molluschi bivalvi pervenute ai posti di ispezione frontaliera della Comunità, indipendentemente dal fatto che le partite siano state prodotte, immagazzinate o certificate nel paese d’origine prima che la presente decisione abbia effetto.

Articolo 3

In deroga all’articolo 2, gli Stati membri autorizzano l’importazione nella Comunità di:

a)

molluschi della specie Pectinidae eviscerati, prodotti in acquacoltura;

b)

molluschi bivalvi che hanno subito un trattamento termico secondo le prescrizioni di cui all’allegato III, sezione VII, capo II, parte A, punto 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004.

Articolo 4

Tutte le spese connesse all’applicazione della presente decisione sono a carico del destinatario o del suo rappresentante.

Articolo 5

La presente decisione si applica fino al 31 marzo 2009.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.