23.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 255/31


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 2008

recante deroga temporanea alle norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio in considerazione della particolare situazione del Madagascar con riguardo alle conserve di tonno e ai filetti di tonno

[notificata con il numero C(2008) 5097]

(2008/751/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire accordi di partenariato economico (1), e in particolare l’allegato II, articolo 36, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 maggio 2008 il Madagascar ha chiesto, in conformità dell’allegato II, articolo 36, del regolamento (CE) n. 1528/2007, una deroga alle norme di origine stabilite nello stesso allegato, per un periodo di sei mesi. La richiesta riguarda un quantitativo totale di 2 000 tonnellate di conserve di tonno e 500 tonnellate di filetti di tonno della voce SA 1604. La richiesta è motivata dal fatto che le catture e l’offerta di tonno originario sono diminuite nell’Oceano Indiano.

(2)

Secondo le informazioni trasmesse dal Madagascar, le catture di tonno originario sono state eccezionalmente scarse nei primi quattro mesi del 2008, anche in confronto alle normali variazioni stagionali, e hanno provocato una diminuzione della produzione di conserve di tonno. A causa di questa situazione anomala, il Madagascar si trova momentaneamente nell’impossibilità di rispettare le norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007.

(3)

Al fine di garantire che il Madagascar possa continuare ad esportare nella Comunità europea anche dopo la scadenza dell’accordo di partenariato ACP-CE (2), occorre concedere una nuova deroga.

(4)

Per garantire una transizione corretta dall’accordo di partenariato ACP-CE all’accordo interinale di partenariato ESA (Stati dell’Africa orientale e australe)-UE, è opportuno concedere una nuova deroga con effetto retroattivo a decorrere dal 1o gennaio 2008.

(5)

Tenendo conto delle importazioni previste, una deroga temporanea alle norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 non recherebbe grave pregiudizio a un’industria comunitaria affermata, purché siano rispettate talune condizioni relative alle quantità, alla sorveglianza e alla durata.

(6)

La concessione di una deroga temporanea a norma dell’allegato II, articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1528/2007, appare pertanto giustificata.

(7)

Il Madagascar beneficerà di una deroga automatica alle norme di origine per le conserve di tonno e i filetti di tonno della voce SA 1604 in virtù dell’articolo 42, paragrafo 8, del protocollo sull’origine allegato all’accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’Africa orientale e australe, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro (accordo interinale di partenariato ESA-UE), al momento dell’entrata in vigore o dell’applicazione provvisoria di detto accordo.

(8)

In conformità dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1528/2007, le norme di origine di cui all’allegato II dello stesso regolamento e le relative deroghe saranno sostituite dalle norme dell’accordo interinale di partenariato ESA-UE, che dovrebbe entrare in vigore o essere applicato provvisoriamente nel 2008. La deroga dovrebbe pertanto applicarsi fino al 31 dicembre 2008, come richiesto dal Madagascar, a meno che l’accordo interinale di partenariato ESA-UE entri in vigore o si applichi in via provvisoria prima di tale data.

(9)

A norma dell’articolo 42, paragrafo 8, del protocollo sull’origine allegato all’accordo interinale di partenariato ESA-UE, la deroga automatica alle norme di origine è limitata a un contingente annuo di 8 000 tonnellate di conserve di tonno e 2 000 tonnellate di filetti di tonno per i paesi che hanno siglato l’accordo interinale di partenariato economico ESA-UE (Comore, Maurizio, Madagascar, Seicelle e Zimbabwe). Maurizio e le Seicelle hanno già presentato una richiesta di deroga temporanea a norma dell’allegato II, articolo 36, del regolamento (CE) n. 1528/2007. Non è opportuno concedere deroghe a norma dell’allegato II, articolo 36, del regolamento (CE) n. 1528/2007, che superino il contingente annuo assegnato alla regione ESA nell’ambito dell’accordo interinale di partenariato ESA-UE.

(10)

Di conseguenza, occorre concedere al Madagascar una deroga per un anno per 2 000 tonnellate di conserve di tonno e 500 tonnellate di filetti di tonno.

(11)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3), stabilisce le regole relative alla gestione dei contingenti tariffari. Ai fini di una gestione efficiente, condotta in stretta collaborazione tra le autorità del Madagascar, le autorità doganali degli Stati membri e la Commissione, è necessario che le suddette regole si applichino in quanto compatibili ai quantitativi importati in virtù della deroga concessa dalla presente decisione.

(12)

Per consentire un controllo efficace delle modalità di applicazione della deroga, è necessario che le autorità del Madagascar comunichino periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sui certificati di circolazione EUR.1 rilasciati.

(13)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 e in conformità all’articolo 36, paragrafo 1, lettera a), dello stesso allegato, le conserve di tonno e i filetti di tonno della voce SA 1604, ottenute da materie non originarie, sono considerate originarie del Madagascar alle condizioni specificate agli articoli da 2 a 6 della presente decisione.

Articolo 2

La deroga di cui all’articolo 1 riguarda i prodotti e i quantitativi indicati in allegato, dichiarati per l’immissione in libera pratica nella Comunità dal Madagascar nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008.

Articolo 3

I quantitativi indicati in allegato alla presente decisione sono gestiti a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 4

Le autorità doganali del Madagascar adottano le disposizioni necessarie per garantire il controllo quantitativo delle esportazioni dei prodotti di cui all’articolo 1.

A tal fine tutti i certificati di circolazione EUR.1 rilasciati dalle autorità in relazione ai prodotti di cui trattasi recano un riferimento alla presente decisione.

Ogni tre mesi le autorità competenti del Madagascar trasmettono alla Commissione un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1 a norma della presente decisione e il numero d’ordine di detti certificati.

Articolo 5

La casella 7 dei certificati EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione reca la seguente dicitura:

«Derogation — Decision 2008/751/EC».

Articolo 6

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Essa si applica finché le norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 non siano state sostituite da quelle allegate a qualsiasi accordo concluso con il Madagascar, al momento dell’applicazione provvisoria di detto accordo o della sua entrata in vigore, secondo che l’una o l’altra intervenga per prima, ma in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2008.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2008.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.

(2)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 1.

(3)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.


ALLEGATO

MADAGASCAR

N. d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo

Quantità

09.1645

ex 1604 14 11, ex 1604 14 18, ex 1604 20 70

Conserve di tonno (1)

Dall’1.1.2008 al 31.12.2008

2 000 tonnellate

09.1646

1604 14 16

Filetti di tonno

Dall’1.1.2008 al 31.12.2008

500 tonnellate


(1)  In qualsiasi condizionamento corrispondente al concetto di «conserve» ai sensi della voce SA 1604.