15.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 220/29


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 agosto 2008

recante modifica della decisione 2005/928/CE relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 169,4-169,8125 MHz nella Comunità europea

[notificata con il numero C(2008) 4311]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/673/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2005/928/CE (2) della Commissione armonizza la banda di frequenze 169,4-169,8125 MHz nella Comunità europea.

(2)

Il piano di frequenze contenuto nell'allegato della decisione 2005/928/CE descrive la griglia dei canali che le varie applicazioni operanti alle condizioni fissate in tale decisione devono rispettare. Tale griglia dei canali mira a garantire la compatibilità e a facilitare la coesistenza delle applicazioni consentite in queste bande.

(3)

Il piano di frequenze impone una larghezza di banda di 12,5 kHz nella banda 169,4000-169,4750 MHz e una larghezza di banda di 50 kHz nella banda 169,4875-169,5875 MHz.

(4)

Successivamente all'adozione della decisione 2005/928/CE, ulteriori indagini sui parametri tecnici definiti nella decisione stessa hanno rivelato che, tenuto conto del progresso tecnologico, le disposizioni dei canali stabilite nelle bande 169,4000-169,4750 MHz e 169,4875-169,5875 MHz sono da ritenersi eccessivamente restrittive. L'esistenza di più opzioni per le griglie dei canali offrirà agli utilizzatori maggiore flessibilità nella scelta di una larghezza di banda ottimale fino a 50 kHz in base ai requisiti di qualità delle applicazioni specifiche.

(5)

La Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) ha confermato che è opportuno permettere, e anzi promuovere, l'aumento delle opzioni di risoluzione in tali bande.

(6)

La decisione 2005/928/CE va pertanto modificata di conseguenza. Modificando tale decisione saranno possibili canali di una larghezza di banda massima di 50 kHz nelle bande 169,4000-169,4750 MHz e 169,4875-169,5875 MHz.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per lo spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2005/928/CE è così modificata:

1.

Nella quarta riga del piano di frequenze nell'allegato, il valore della larghezza di banda (in kHz) di «12,5» per i canali 1a, 1b, 2a, 2b, 3a e 3b è sostituito da «fino a 50 kHz».

2.

Nella quarta riga del piano di frequenze nell'allegato, il valore della larghezza di banda (in kHz) di «50» per i canali 4b+5+6a e 6b+7+8a è sostituito da «fino a 50 kHz».

Articolo 2

L'articolo 1 si applica a partire dal 31 ottobre 2008.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2008.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione


(1)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

(2)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 47.